Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Francesca Mammone - Consigliera
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 1513/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
RONCALLI 15 27029 VIGEVANO presso lo studio dell'avv. RESTELLI SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._2
RONCALLI 15 27029 VIGEVANO presso lo studio dell'avv. RESTELLI SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PIO XII N 9 CP_1 C.F._3
72020 TORCHIAROLO presso lo studio dell'avv. PAGANO CARMELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BRUNO GIUSEPPE DARIO
( VIA ASPROMONTE 19 72100 BRINDISI;
C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PIO XII N 9 Parte_3 C.F._5
72020 TORCHIAROLO presso lo studio dell'avv. PAGANO CARMELA, che lo rappresenta e 1
difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BRUNO GIUSEPPE DARIO
( VIA ASPROMONTE 19 72100 BRINDISI;
C.F._4
APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI
E CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliato in VIA SAVARE', 1 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PENZA
SALVATORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLANTI:
voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis e nulla ammesso in favore di controparte, previe le declaratorie del caso:
in via preliminare:
dichiarare procedibile e ammissibile anche ai sensi degli artt. 348 e 348 bis c.p.c. oltre che legittimo e fondato il presente appello.
Nel merito:
in parziale riforma della sentenza n. 1537/2023 emessa dal Tribunale di Pavia il 01.12.2023,in via principale accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva personale dei sigg.ri (c.f. CP_1
) e (c.f. ) per abbandono del figlio C.F._3 Parte_3 C.F._5 minore ex artt. 2047 – 2048 c.c. e artt. 40 e 591 c.p. e 185 c.p. in relazione ai Persona_1 danni patiti da e in occasione del sinistro occorso in data Parte_2 Parte_1
24.06.2019 e, per l'effetto, condannarli al risarcimento di tutti i suddetti danni nessuno escluso;
in subordine dichiarare ed accertare che la responsabilità del sinistro occorso in data 24.06.2019 è da imputare integralmente o in misura pari al 70% o comunque in misura non inferiore al 50% al minore CP_1
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(c.f. ) e, per l'effetto, condannare (c.f. Per_1 C.F._6 CP_1
) e (c.f. ), quali esercenti la C.F._3 Parte_3 C.F._5 responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore in solido tra loro, a Persona_1 risarcire a e a i danni subiti in conseguenza del predetto sinistro;
Parte_2 Parte_1
in ogni caso accertare e quantificare i danni patiti da e nell'importo indicato Parte_2 Parte_1 nel giudizio di primo grado e richiamato nella narrativa del presente atto di appello e/o nel diverso importo ritenuto equo e di giustizia, ma comunque in misura superiore rispetto a quelli liquidati in primo grado.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Respingere conseguentemente l'appello incidentale come proposto da e CP_1 Parte_3 nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di confermare in toto la sentenza appellata confermare anche il capo di detta sentenza ove viene accertata la responsabilità solidale di con e quale impresa assicuratrice del Controparte_2 Parte_2 Parte_1 veicolo Piaggio 125 tg ED31049 in relazione al risarcimento dei danni e delle spese a favore delle controparti.
In via istruttoria:
previa declaratoria di ammissibilità e rilevanza, anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in parziale modifica dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia in data 27.10.2021, ammettere prova per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. del 20.09.2021 depositata dallo scrivente difensore nell'interesse dei sigg. Parte_2
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
NELL'INTERESSE DEGLI APPELLATI - APPELLANTI INCIDENTALI:
A) preliminarmente confermare l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di prime cure ha riconosciuto la responsabilità dei genitori del minore ex art. 2048 c.c., con rigetto della Per_1 domanda proposta dagli appellanti circa una asserita responsabilità esclusiva e personale di CP_1
e “per abbandono del figlio minore ex artt. 40 e 591 c.p. e 185
[...] Parte_3 Persona_1
c.p. in relazione ai danni patiti da e in occasione del sinistro del Parte_4 Parte_1
24.06.2019” per le causali di cui in narrativa.
B) In via principale ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare parzialmente l'impugnata sentenza, dichiarando la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo in capo alla conducente dello Scooter, ovvero, in via subordinata, riconoscere una Parte_2
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responsabilità prevalente della motociclista nella misura del 90% per tutte le motivazioni di cui in narrativa, e di conseguenza condannare in solido gli appellanti e la Controparte_3 al risarcimento in favore di e genitori esercenti la
[...] CP_1 Parte_3 responsabilità genitoriale sul figlio minore di tutti i danni conseguenti alle lesioni Persona_1 subite dal minore nella misura emersa dall'istruttoria del primo grado di giudizio e comunque pari ad € 58.739,75= ovvero nella diversa somma che verrà valutata o ritenuta di giustizia da questa
Corte per le causali tutte di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
C) In via estremamente subordinata, confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte.
D) Con vittoria di spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATA HELVETIA:
voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, in via principale ritenuta la legittimità e fondatezza dell'appello svolto dagli Parte_2 nei limiti e per i profili meglio indicati nella narrativa, disporre la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Pavia oggetto di impugnativa respingendo ogni argomentazione, difesa e domanda della parte appellata anche qui svolta e, per l'effetto, mandare assolta la parte appellante da ogni responsabilità nella causazione del sinistro, con conseguente ripetizione in favore di Controparte_3 degli importi da questa già erogati in esecuzione della sentenza di primo grado;
- nel merito, in subordine nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta della parte appellante di riforma integrale della sentenza impugnata, ritenuta la legittimità e fondatezza dell' appello svolto dagli nei limiti e per i profili meglio indicati nella narrativa, confermare il Parte_2 disposto concorso di colpa ma invertendo le percentuali attribuite con sentenza (quindi 30% a carico degli appellanti, 70% a carico degli appellati), respingendo ogni argomentazione, difesa e domanda svolta dalla parte appellata anche qui svolta e conseguente ordine a quest' ultima di delle CP_2 corrispondenti maggiori somme già percepite;
- in estremo subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di formale integrale della sentenza impugnata, ritenuta la legittimità e fondatezza dell' appello svolto da Pt_2
e restituzione ad nei limiti e per i profili meglio indicati nella narrativa, Parte_1 confermare il disposto concorso di colpa ma secondo la presunzione di cui all'art. 2054 comma II cod. civ. o con la miglior formula a favore degli appellanti, respingendo ogni argomentazione, difesa e domanda della parte appellata anche qui svolta con ordine agli appellati di restituire ad le corrispondenti maggiori somme già percepite;
riservata miglior articolazione delle CP_2 argomentazioni e difese anche in replica alle domande ed appello incidentale della parte appellata nei concessi termini;
- in ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi;
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- In via istruttoria: si richiamano le argomentazioni, eccezioni e difese espresse in primo grado e le già indicate produzioni.
Svolgimento del processo
Il presente procedimento ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza del tribunale di Pavia, che, ha deciso in ordine alle contrapposte domande di risarcimento dei danni svolte dalle parti, in relazione ad un sinistro verificatosi a seguito di uno scontro tra un motoveicolo (condotto da
[...]
e un velocipede (condotto dal minore . Parte_2 Persona_1
I fatti e le allegazioni delle parti:
Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti da cui ha avuto origine il contenzioso e le rispettive posizioni delle parti:
“Con atto di citazione ritualmente notificato e convengono in giudizio Pt_1 Parte_2
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul CP_1 Parte_3 figlio minore instando per la rifusione dei danni patiti in occasione di un sinistro Persona_1 verificatosi in data 24 giugno 2019, formulando nei loro confronti domanda ai sensi degli artt.
2047 e 2048 c.c. nonché per ogni altra causa accertanda.
A sostegno della domanda evidenziano che il giorno 24.06.19 verso le ore 19.30 circa,
[...]
all'epoca minorenne, con il casco regolarmente allacciato, mentre stava percorrendo Via Parte_2 dello Sport nel Comune di Ozzero (MI), direzione centro, alla guida del motociclo Piaggio 125 cc tg. ED31049 di proprietà del padre veniva in collisione con il velocipede Parte_1 guidato dal minore il quale invadeva la carreggiata tagliando la strada al motociclo, che CP_1 nulla poteva fare per evitare l'impatto;
che il sinistro, per tal motivo, era da ascrivere a colpa esclusiva del giovane conducente della bicicletta, come da rilevazioni svolte e ricostruzione della dinamica eseguita dai carabinieri di
Abbiategrasso intervenuti in loco.
La attrice evidenzia di aver patito plurime lesioni, come da documentazione medica che allega, mentre il di lei genitore, svolge domanda perla rifusione dei danni patiti dal Parte_1 mezzo, di sua proprietà.
Instano pertanto, per l'accertamento della responsabilità del minore, nonché per l'accertamento della responsabilità dei genitori di questi, ai sensi degli articoli 2047 e 2048 cc. per essere il minore lasciato in strada privo di ogni vigilanza.
Nel giudizio così incardinato si costituivano i convenuti genitori del minore contestando la domanda avversaria e chiedendone la reiezione.
Rilevano che il minore percorreva la via dello Sport in Ozzero a bordo della bicicletta BMX, mantenendosi rigorosamente sul lato destro della propria corsia di marcia, allorquando da tergo
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sopraggiungeva a velocità sostenuta il motociclo condotto da che, nel tentativo di Parte_2 sorpassare la bicicletta che lo precedeva nella stessa corsia di marcia, perdeva il controllo del motociclo ed “agganciava” la bicicletta BMX sul lato sinistro, determinandone la caduta in terra della stessa e del suo conducente;
che il sinistro era quindi da attribuire alla attrice;
Svolgevano riconvenzionale di rifusione dei danni patiti ed instavano per la chiamata di CP_4
quale compagnia del motociclo.”
[...]
OS , ha rilevato “che il sinistro era da imputare alla condotta colposa di il CP_2 CP_1 quale, alla guida della propria bicicletta, aveva impegnato improvvisamente ed inaspettatamente la carreggiata della via dello Sport;
in ogni caso, si costituiva in causa per svolgere difesa adesiva autonoma a quella degli attori, non avendo conoscenza diretta dei fatti.”
Nel corso del giudizio di primo grado veniva assunta CTU sulla dinamica del sinistro, nonché CTU medico legale sulle persone dei due conducenti infortunati.
La sentenza del Tribunale:
Il tribunale, sulla base della CTU sulla dinamica del sinistro e delle CTU medico legali, ha così deciso:
“accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è imputabile alla concorrente responsabilità di
e di in misura pari al 70% per e al 30% per Parte_2 Persona_1 Parte_2 CP_1
per l'effetto:
condanna e in solido fra loro, quali genitori di ex art. CP_1 Parte_3 Persona_1
2048 c.c. al pagamento del 30% dei danni patiti dagli attori e pertanto:
in favore di di € 39.314,73, oltre interessi sulla somma di euro 33.862,82 (pari Parte_2 alla somma di cui sopra devalutata alla data del sinistro) ed annualmente rivalutata a partire da giugno 2020;
in favore di di € 900,00, oltre interessi compensativi sulla somma di euro 775,19 Parte_1
(devalutata alla data del sinistro) ed annualmente rivalutata a partire da giugno 2020.
In accoglimento della domanda riconvenzionale,
ON , e ex art. 2054 c.c., ed Parte_2 Parte_1 Controparte_5 in solido fra loro, alla rifusione del 70% del danno patito da e pertanto al Persona_1 pagamento in favore dello stesso e per esso, dei genitori e la somma di CP_1 Parte_3 euro 27.712,65 oltre interessi compensativi sulla somma di euro 23.869,64 (pari alla somma di cui sopra devalutata alla data del sinistro) annualmente rivalutata da giugno 2020 ad oggi.
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Sugli importi tutti liquidati alla attualità decorrono gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c. dalla sentenza al saldo.
Compensa interamente fra le parti le spese di lite.”
In particolare:
- Il tribunale ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno svolta in via diretta da parte attrice nei confronti dei genitori del minore ai sensi degli art. 2048 c.c., quale responsabilità oggettiva per il fatto occorso all'attrice;
- Quanto alla dinamica del sinistro, ha rilevato la sussistenza di un concorso di colpa in capo ai conducenti dei veicoli, sulla base degli accertamenti svolti in sede di CTU, e ha concluso per una prevalenza della responsabilità in capo alla motociclista (70%), che avrebbe tenuto una velocità non consona e avrebbe effettuato il sorpasso della bicicletta senza concedere lo spazio sufficiente per poter eseguire il sorpasso con sufficiente tranquillità, rispetto a quella del (30%), che non si sarebbe tenuto al margine destro della carreggiata e non CP_1 sarebbe stato in grado di tenere il proprio mezzo, con la conseguenza che lo stesso avrebbe ondeggiato e deviato verso sinistra quando stava sopraggiungendo il motociclo;
- Ha liquidato i danni alla persona connessi alle lesioni quanto alla riconoscendo un Parte_2 danno da invalidità permanente del 20%, in base ai criteri tabellari del tribunale di Milano del 2021, escludendo la personalizzazione, e liquidando i giorni di invalidità temporanea
(totale e parziale) sulla base del parametro di € 120,00 giornalieri, tenuto conto della particolare sofferenza della danneggiata;
- Ha liquidato i danni alla persona connessi alle lesioni quanto al riconoscendo un CP_1 danno da invalidità permanente del 10/11%, in base ai criteri tabellari del tribunale di
Milano del 2021, escludendo la personalizzazione, e liquidando i giorni di invalidità temporanea (totale e parziale) sulla base del parametro di € 110,00 giornalieri;
- Ha liquidato il danno da perdita del mezzo in favore di in € 3.000,00; Parte_1
- Ha quindi condannato, effettuate le relative proporzioni, le parti al pagamento degli importi sopra riportati, condannando in via solidale la compagnia di assicurazione del motociclo,
, al pagamento di quanto dovuto in favore di il tutto con interessi CP_2 CP_1 compensativi e rivalutazione monetaria;
- Ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.
L'appello:
L'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
L'appello principale si articola sui seguenti motivi:
1. Il tribunale, dopo aver correttamente ritenuto la responsabilità dei genitori del minore ai sensi degli articoli 2047 e 2048 c.c., non avrebbe però valorizzato tale responsabilità oggettiva per attribuire la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al figlio CP_1
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quando gli stessi dovrebbero essere ritenuti responsabili personalmente e in via Per_1 esclusiva -con esclusione del concorso - per abbandono di minore, anche ai sensi dell'articolo 591 c.p.;
2. Erroneamente il tribunale avrebbe attribuito la prevalente responsabilità del sinistro a
, mentre per contro dalle risultanze in atti e in particolare dalla ricostruzione Parte_2 della dinamica del sinistro effettuata dalla CTU cinematica, si evidenzia che la responsabilità prevalente sia da ravvisarsi nel comportamento del ciclista, la cui posizione avrebbe evidenziato l'allontanamento dal margine destro della carreggiata, con uno spostamento a sinistra anomalo, mentre la velocità tenuta dallo scooter sarebbe del tutto consona allo stato dei luoghi, così come la distanza tenuta in fase di sorpasso. In via subordinata, la responsabilità nella causazione del sinistro dovrebbe essere attribuita in via paritetica alle parti;
3. La liquidazione del danno sarebbe insufficiente, non essendo stata riconosciuta la personalizzazione del valore punto, e non essendo stato liquidato il danno esistenziale e/o da vita di relazione, nonostante che dalla CTU potessero evincersi elementi in tal senso;
4. erroneamente non sarebbe stato dato corso all'istruttoria richiesta per provare, a mezzo di testimoni, le ulteriori pregiudizi partiti da Parte_2
L'appello incidentale di e CP_1 Parte_3
Costituendosi in giudizio, gli appellati hanno contestato le ragioni di appello, e hanno a loro volta proposto appello incidentale sui seguenti motivi:
1. Erroneamente sarebbe stata attribuita una responsabilità concorrente al conducente della bicicletta, non assegnando adeguato valore alla circostanza per cui il ciclista deve essere qualificato come utente vulnerabile, con conseguenti maggiori obblighi a carico del conducente del motoveicolo, che avrebbe dovuto mantenersi a distanza adeguata e procedere a velocità contenuta, e, soprattutto, avrebbe dovuto adottare le idonee cautele in fase di sorpasso. Pertanto, dovrebbe essere attribuita responsabilità esclusiva al conducente del veicolo;
2. Erroneamente non sarebbe stata riconosciuta la personalizzazione del danno in capo al minore, in considerazione delle limitazioni da questo subite in conseguenza delle lesioni subite per il sinistro per cui è causa.
La costituzione di : CP_2
La compagnia di assicurazione del motociclo si è costituita, aderendo alle ragioni di appello di e istando pertanto nella richiesta di affermazione dell'esclusiva responsabilità del ciclista Parte_2 nel verificarsi del sinistro e nella responsabilità diretta dei suoi genitori. In via subordinata ha richiesto che venisse invertita la percentuale di responsabilità, attribuendone la prevalenza al
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conducente della bicicletta, oppure, in via subordinata, chiedeva l'applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c. 2 c.c.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di appello principale è manifestamente infondato, e deve essere disatteso.
Con tale censura, gli appellanti deducono che il riconoscimento della responsabilità dei genitori ex art. 2048 c.c. avrebbe dovuto portare non solo alla condanna dei genitori al risarcimento dei danni subiti da proporzionato al concorso di colpa di questa, ma l'attribuzione a loro Parte_2 della responsabilità esclusiva del sinistro, in ragione del fatto che gli stessi si sarebbero resi responsabili del reato di abbandono di minore, ai sensi dell'art. 591 c.p.
L'assunto è privo di consistenza, dato che gli appellanti travalicano l'oggetto del presente contenzioso, che è limitato alla determinazione della responsabilità per il verificarsi del sinistro in cui e il minore sono rimasti coinvolti. Relativamente a tale sinistro, Parte_2 Persona_2 anche la responsabilità dei genitori, invocata ed affermata dal giudice di prime cure quale responsabilità oggettiva ex art. 2048 c.c., non può che trovare la sua delimitazione in relazione all'entità della responsabilità del minore, sotto il profilo causale, al verificarsi del sinistro, e non può certo avere una portata più ampia. Sarebbe come se si potesse ipotizzare che in un caso in cui il concorso causale del minore fosse limitato al 10% quanto alla dinamica del sinistro, ciò nonostante i suoi genitori dovrebbero rispondere per l'intero, per il fatto di non averlo ben educato e custodito.
Né cambia la questione volendo ipotizzare da parte dei genitori la commissione del reato di abbandono di minore, dove – tra l'altro - la persona tutelata, vittima dell'eventuale reato, non sono certo i soggetti lesi da eventuali comportamenti illeciti del minore, ma è il minore stesso. Il sistema prevede, invero, la tutela delle vittime dei comportamenti illeciti dei minori con il meccanismo di imputazione per responsabilità oggettiva ex art. 2048 c.c., responsabilità pur sempre delineata dal fatto storico che si è verificato e dal nesso di causa tra il comportamento del minore e l'evento dannoso.
2. Quanto al secondo motivo di appello principale, lo stesso deve essere esaminato congiuntamente all'appello incidentale svolto dagli appellati, dato che in entrambi i casi le parti hanno messo in discussione, con posizioni contrapposte e speculari, la correttezza della determinazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli e contemporaneamente soggetti lesi, deducendo la responsabilità esclusiva dell'altra (e dunque l'esclusione di un concorso di colpa), o in ogni caso l'affermazione di una responsabilità prevalente dell'altra parte.
Ritiene la Corte che, alla luce delle osservazioni che seguono, pur restando fermo l'accertamento svolto dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di un concorso di colpa, le proporzioni debbano essere riviste, nel senso per cui il contributo causale e la responsabilità devono ritenersi paritarie in capo ad ognuno dei soggetti coinvolti.
Occorre necessariamente fare riferimento ai rilievi e alle osservazioni svolte dal CTU nella ricostruzione. L'elaborato, sulla base dei rilievi effettuati dai carabinieri intervenuti in loco, e sulla
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base dell'analisi dei mezzi, ha individuato il punto d'urto e l'inclinazione dei mezzi al momento dell'impatto (pag 12 e 13).
Questa è la ricostruzione visiva:
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Relativamente a questa ricostruzione, non vi sono particolari contestazioni neppure da parte dei tecnici di parte.
Dunque, può darsi per assodato che al momento dell'impatto la bicicletta si era scostata dal margine destro della carreggiata, assumendo una inclinazione verso sinistra, impattando in tale modo con la traiettoria intrapresa dallo scooter.
Quale sia stata la dinamica anteriore all'impatto, invece, non è di facile ricostruzione, in assenza di testimoni. Così il CTU: “Vista l'assenza di elementi tecnici a disposizione non è possibile stabilire quali fossero le andature e le traiettorie dei Veicoli prima della collisione, si possono solo fare ipotesi”.
A fronte dunque di possibili ipotesi, occorre fare riferimento alle regole che presiedono la circolazione, e che entrambi i conducenti hanno violato, come già espresso dal giudice di prime cure.
Si riportano i tratti salienti:
- Dalla CTU è emerso che il motociclo attoreo teneva una velocità di 58/64 Km orari (non escludendo peraltro una velocità maggiore), in una strada dove il limite massimo è di 50 km/orari.
- La velocità è emersa non essere consona anche in considerazione dell'ostacolo rappresentato dai ragazzi in biciletta che si trovavano sulla stessa strada.
- Sempre la attrice ha violato la previsione di cui all'art. 148 c.d.s. in punto modalità di esecuzione del sorpasso […] per non aver considerato correttamente lo spazio per poter eseguire il sorpasso con sufficiente tranquillità.
- Per quel che attiene alla posizione del si ritiene che questi non abbia rispettato la CP_1 norma di cui all'art. 143 c.d.s., secondo la quale i veicoli devono circolare sulla parte
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destra della carreggiata e in prossimità del margine destro e la parellela norma di cui all'art. 148, comma 4, secondo la quale “L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
- Il inoltre, non è stato in grado di tenere il proprio mezzo, provocando un CP_1 ondeggiamento o comunque una deviazione verso sinistra nel momento in cui sopraggiungeva il motociclo.
Da queste considerazioni il tribunale ha tratto il convincimento che, accertato il concorso di colpa, debba assegnarsi prevalenza alle violazioni commesse dalla conducente dello scooter, nella misura del 70%, così motivando : “Considerato peraltro che il motociclo proveniva da tergo ed ha attuato una manovra di sorpasso a velocità sicuramente superiore a quella consentita e comunque non adeguata ai luoghi;
che la motociclista inoltre non ha approntato la detta manovra in maniera sicura, superando a distanza adeguata il mezzo da sorpassare, si ritiene di ripartire la responsabilità in misura pari a l 70% in capo alla e al 30% in capo al . Parte_2 CP_1
In sostanza, ha assegnato prevalenza alla violazione degli obblighi gravanti sul conducente del motoveicolo al momento in cui si appresta al sorpasso di un velocipede, rispetto agli obblighi del velocipede di non impegnare la corsia di percorrenza, scostandosi dal margine destro.
Ritiene la Corte che tale giudizio di prevalenza non sia condivisibile.
Invero, seppure non possa essere condivisa la prospettazione degli appellanti, secondo cui il sinistro si sarebbe verificato solo perché all'improvviso il ciclista avrebbe sterzato a sinistra - circostanza non pienamente provata quanto alla tempistica, ma ipotizzata come plausibile in relazione alla posizione dei veicoli al momento dell'impatto-, dato che comunque la velocità tenuta dalla era superiore ai limiti, ed era inadeguata in una situazione in cui vi era la presenza di Parte_2 un velocipede condotto da un ragazzino, (che di per se impone la massima prudenza), in ogni caso non può non rilevarsi come la posizione del velocipede si sia presentata del tutto anomala rispetto alla norma. Come si evince dalla ricostruzione sopra riportata, infatti, il velocipede stava percorrendo una traiettoria evidentemente inclinata a sinistra, e che dunque si è posta in rotta di collisione con la moto che, a causa della velocità e dell'eccessiva prossimità alla bicicletta, non è riuscita ad evitare l'impatto.
L'inclinazione del velocipede, spostata a sinistra, deve ritenersi che si sia presentata in modo quanto meno inaspettato, dato che si è posta contrariamente ad ogni logica di percorrenza – anche in considerazione della distanza del punto d'urto dal marciapiede destro -, e non può ritenersi di minor gravità rispetto alle norme di prudenza gravanti sulla conducente dello scooter e nel caso di specie violate, ma di grado equivalente.
Per tale ragione deve affermarsi la pari responsabilità di entrambi i conducenti, con conseguente diritto ad ottenere il risarcimento dei danni nella misura del 50% per ognuno di essi, e correlativo obbligo risarcitorio in pari misura nei confronti della controparte.
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3. Occorre ora affrontare la tematica posta dall'appellante principale , con cui si Parte_2 censurano i criteri di liquidazione del danno alla persona, in particolare per il mancato riconoscimento della personalizzazione, richiedendo, al proposito, che venga applicato l'
“appesantimento” del punto, sia quanto all'invalidità temporanea che all'invalidità permanente, e per il mancato riconoscimento di una voce autonoma di danno alla vita di relazione, da liquidarsi con importo in via equitativa.
Occorre, su tali questioni, preliminarmente rilevare che non può essere accolta la pretesa dell'appellante di vedersi riconosciuto, quale voce autonoma di danno, un importo per il danno alla vita di relazione, ciò in quanto difetta totalmente, nell'articolazione di tale pretesa, l'allegazione di come tale voce di danno si ponga in modo autonomo rispetto alla valutazione già effettuata con l'applicazione delle tabelle di Milano, che tengono conto, in relazione alla percentuale di danno biologico accertata, anche della componente relazionale del danno. Lo stesso tribunale di Pavia, nell'esplicitare i criteri di liquidazione del danno, indica che i punti di invalidità tengono conto degli aspetti anche relazionali. Né valgono allo scopo i richiami alla giurisprudenza che differenzia il danno morale dal danno alla vita di relazione, dato che nella fattispecie in esame non viene allegato alcunché in termini di danno morale da sofferenza interiore, ma si pretende specificatamente il riconoscimento autonomo del danno da vita di relazione, che per contro pacificamente viene ricompreso nella liquidazione tabellare a punto del danno non patrimoniale (nell'illustrazione delle tabelle milanesi del 2024, che replicano sul punto le medesime considerazioni delle precedenti tabelle, si indica chiaramente che il “punto” individua una liquidazione cumulativa del “danno biologico/dinamico-relazionale”).
Più attenzione meritano le allegazioni in termini di richiesta di personalizzazione del danno.
A detta dell'appellante, le sofferenze e le limitazioni subite, a seguito del sinistro meritano una personalizzazione, in quanto vi sarebbero circostanze specifiche ed eccezionali, in quanto più gravi sotto svariati aspetti rispetto alle conseguenze derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, che giustificherebbero l'appesantimento del punto.
A detta dell'appellante, tali circostanze di eccezionale gravità e differenziazione rispetto ad invalidità di grado equivalente emergerebbero dalla consulenza medica raccolta.
In realtà, come ritenuto dal giudice di prime cure, la CTU non ha evidenziato, quanto agli esiti quantificati nel grado di invalidità permanente (20%), alcuna specificità. Ovviamente un'invalidità permanente del 20% consente di escludere che “le cose siano come prima” e che la ragazza non abbia subito un pregiudizio. Il danno subito è principalmente un danno estetico, e tiene conto, sotto questo aspetto, anche del pregiudizio di tipo psicologico connesso, anche in relazione al manifestarsi di un disturbo post traumatico da stress (così sentenza 1° grado, pag. 21).
In tale quadro, non ha molto senso invocare la personalizzazione per le conseguenze di un danno estetico, quanto l'aspetto estetico è proprio la ragione del riconoscimento dell'invalidità, e in misura non irrilevante. Per contro, non risulta alcuna particolare circostanza che differenzi le conseguenze
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delle menomazioni subite dalla rispetto ad altri soggetti che abbiano subito menomazioni Parte_2 della stessa entità, che, si ripete, non sono, di per sé, di poco momento ed anzi la loro entità è stata commisurata proprio alle specifiche circostanze che, a detta dell'appellante, giustificherebbero una personalizzazione. Quindi un appesantimento del punto non ha ragione di essere riconosciuto.
In realtà, molte delle allegazioni in ordine alla particolare afflittività della vicenda riguardano le sofferenze subite dalla in tutto il periodo successivo al sinistro, per gli interventi chirurgici Parte_2
a cui si è dovuta sottoporre e gli indubbi rilevanti disagi ad essi connessi, con la convalescenza e i periodi di adattamento.
Ma di questi aspetti il giudice di prime cure ha tenuto conto, nel momento in cui ha fissato l'importo base per la liquidazione dell'invalidità temporanea, individuato nell'importo di € 120,00, che è superiore all'importo medio previsto dalle tabelle di Milano. Non si ravvisa ragione per incrementare ulteriormente tale quantificazione, che ha tenuto adeguatamente conto della specificità del caso.
Quindi i motivi di appello relativi alla quantificazione del danno non patrimoniale subito dalla vanno disattesi. Parte_2
4. Non migliore sorte tocca all'appello incidentale svolto dai genitori del minore quanto alla mancata personalizzazione del danno, dato che non vi sono allegazioni precise sulle specificità del caso, se non quelle generiche relative alla giovane età del ragazzo e ai disagi conseguenti ad un periodo di inattività e di sofferenze e di limitazione della vita di relazione. Ma, anche in questo caso, si tratta di circostanze “normali” quando un ragazzo dell'età di subisce un sinistro che CP_1 porta a giornate di invalidità temporanea e ad un'invalidità permanente del 10%, come riconosciuta.
5. Conclusivamente, l'appello principale viene accolto limitatamente alla modifica dell'entità del concorso di colpa, mentre per quanto riguarda la liquidazione dei danni i motivi vengono rigettati.
L'appello incidentale viene integralmente rigettato.
A tale statuizione seguono le disposizioni condannatorie e restitutorie conseguenti:
- e devono essere condannati in solido al pagamento in favore di CP_1 Parte_3 dell'ulteriore importo di € 18.889,00, corrispondente 20% di quanto Parte_2 liquidato per l'intero a titolo di danno non patrimoniale (€ 94.445,00), e a favore di
[...] dell'ulteriore importo di € 600, il tutto oltre interessi compensativi sulle somme Parte_1 devalutate, come già disposto dal giudice di prime cure;
- Le stesse parti sono condannate a restituire ad quanto percepito in eccesso rispetto Parte_5 al dovuto, che si determina in € 19.795,00 (50% di 39.589,5), oltre interessi dal momento del percepimento al saldo.
6. Quanto alle spese di lite, deve confermarsi, all'esito complessivo della controversia, che le parti sono reciprocamente soccombenti, pur in presenza di un parziale accoglimento dell'appello
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principale, in considerazione del fatto che la maggior parte delle ragioni di tale appello sono state rigettate, in particolare presentandosi del tutto infondata la censura quanto alla richiesta di responsabilità diretta esclusiva dei genitori del minore. Pertanto, le spese di entrambi i gradi vengono integralmente compensate tra le parti.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del tribunale di Pavia n.
1537/2023, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale svolto da e Parte_2 [...]
dichiara che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi al 50% ad ognuna delle Parte_1 parti, e per l'effetto condanna e in via solidale al pagamento in CP_1 Parte_3 favore di dell'ulteriore importo di €18.889,00, e in favore di Parte_2 [...] dell'ulteriore importo di € 600,00, oltre interessi compensativi sugli importi Parte_1 devalutati, come in motivazione;
2) Accerta che il danno subito da deve essere risarcito nella misura del 50%, Persona_1
e quindi per l'importo di € 19.795,00, e per l'effetto condanna e in CP_1 Parte_3 via solidale alla restituzione a di quanto percepito in eccesso, oltre interessi legali CP_2 dal giorno del percepimento al saldo;
3) Conferma nel resto;
4) Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
5) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3/04/2025
La Presidente est
Anna Mantovani
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