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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/08/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2985 / 2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2985 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 9 aprile 2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previa concessione dei termini ivi previsti e vertente
TRA
(C.F.: e P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., già elettivamente domiciliata presso la CP_1 sede amministrativa della società in La Spezia (SP), Viale Italia n. 136, e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Enrico Bocchino e dall'Avv. Sara Testani, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Torino, Via Bligny n. 15, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Fusco e dell'Avv. Federico Frignani, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
E
1 (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., corrente in Controparte_3 P.IVA_4
Castagnito (CN), Piazza Garibaldi n. 1;
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cuneo n. 90/2023 del 5 maggio
2023, depositata in data 6 maggio 2023, non notificata.
Conclusioni: con il deposito delle note di precisazione delle conclusioni del 7 febbraio 2025-
20 gennaio 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso richiamando i propri atti e scritti difensivi.
In particolare, il difensore della parte appellante ha concluso chiedendo: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante l'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Cuneo adito, essendo la causa di competenza territoriale inderogabile del
Giudice di Pace di Asti e,
• per l'effetto, disporre la rimessione della causa avanti il Giudice di Pace di Asti, territorialmente competente, in via inderogabile, a decidere sulla causa;
- In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare la legittimazione attiva del P_
a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e,
[...]
• per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 6 ID 13727228 del 29.06.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Il difensore di parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni: “In via Controparte_4 preliminare
- Dichiarare l'appello avversario inammissibile;
In via principale
- respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
Nel merito
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019
l'assoggettamento dell'impianto de quo al Canone Unico sia da parte del sia da parte P_ della rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità Parte_2
2 costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Giudizio di I grado.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo pec in data 11 ottobre 2022, CP_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omesso
[...] pagamento del Canone Unico per la diffusione di messaggi pubblicitari relativo all'anno 2022, rif. Atto n. 13727228, notificatole dalla società in data 18 luglio 2022. CP_1
A fondamento dell'impugnazione proposta, parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) di operare nel settore pubblicitario e di essere specializzata nella produzione, installazione e noleggio di impianti, siano essi di servizio, cartelli, insegne, preinsegne o impianti di arredo urbano;
b) che, in forza dello svolgimento di tale attività, era solita collaborare con Controparte_2 numerose Amministrazioni pubbliche al fine di conseguire le prescritte autorizzazioni;
c) che tale attività era stata soggetta, sino all'entrata in vigore della legge n. 160/2019, all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, con competenza esclusiva dell'ente comunale in relazione alla relativa entrata;
d) che il d.lgs. 15 novembre 1997 n. 507 disciplinava in via analitica presupposti e termini per la quantificazione dell'imposta;
3 e) che, con legge 27 dicembre 2019 n. 160, il precedente quadro normativo era stato sostituito nei suoi presupposti e confini con l'introduzione di un canone unico, sostitutivo di una serie di entrate di competenza di plurime amministrazioni;
f) che la ratio della riforma era stata di unificare in un unico “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, con conseguente previsione della istituzione dello stesso da parte dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, dunque, degli enti proprietari delle strade, ciascuno in ragione della propria competenza;
g) che, onde evitare una doppia tassazione dello stesso impianto per il medesimo presupposto, il Legislatore aveva inserito, ai fini della individuazione del soggetto attivo, titolare delle relative entrate, un criterio di competenza dell'Area, individuando il titolare delle entrate nel soggetto che rilasciava l'autorizzazione;
h) che, in data 18 luglio 2022, aveva ricevuto da parte di per Controparte_2 CP_1 conto del , la notifica dell'avviso di accertamento n. 13727228, Controparte_3 con il quale era stato richiesto il pagamento del Canone Unico 2022, liquidato nell'importo di euro 432,00, di cui euro 170,40 a titolo di canone unico, euro 255,60 a titolo di indennità, euro 0,87 a titolo di interessi, euro 0,05 a titolo di arrotondamento ed euro 5,18 a titolo di spese di notifica;
i) che con tale avviso il aveva richiesto il pagamento di tale canone con P_ riferimento ad un impianto pubblicitario presente lungo una strada provinciale in relazione alla quale vi era competenza della Provincia di Cuneo al rilascio dell'autorizzazione per la relativa installazione;
j) che, conseguentemente, ai sensi della norma di cui all'art. 1, comma 385 della legge n. 160/2019, il canone era di competenza della Provincia di Cuneo.
Tanto premesso, l'opponente evidenziava la necessità di disapplicare eventuali atti amministrativi illegittimi che fossero in contrasto con quanto previsto dalla normativa di legge;
contestava, poi, la carenza di legittimazione attiva del rispetto al Controparte_3
Canone Unico per essere la relativa area di competenza della . Assumeva, Parte_2 altresì, l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione di cui
4 all'art. 53 Cost. Contestava, infine, la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 816, 817,
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827,828 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per violazione del divieto di doppia imposizione sancito dalla norma di cui all'art. 53 Cost.
Parte opponente concludeva, pertanto, affinché il Giudice di Pace adito volesse: “In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019
l'assoggettamento dell'impianto de quo al Canone Unico sia da parte del sia da parte P_ della rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità Parte_2 costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la CP_1 quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta opposizione. In particolare, parte convenuta evidenziava, preliminarmente, che, quale società iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, era affidataria, in regime di concessione, per conto del P_
, della gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico
[...]
Patrimoniale (CUP), con conseguente propria legittimazione – anche processuale – in ordine contestazioni relative agli accertamenti operati. Nel merito, la società opposta eccepiva
5 l'illegittimità della richiesta operata da controparte di disapplicazione del Regolamento CUP del
, non essendo la stessa in alcun modo supportata in assenza di Controparte_3 qualsivoglia tipo di violazione da parte dell'ente. Contestava, altresì, gli ulteriori motivi di opposizione, evidenziando che il CUP, pur avendo sostituito la precedente Imposta Comunale sulla Pubblicità, non aveva modificato la soggettività attiva da un ente ad un altro.
Instaurato regolarmente il contraddittorio anche nei confronti del , Controparte_3 quest'ultimo non si costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 6 febbraio 2023 di prima comparizione.
La causa, ritenuta di natura documentale e, dunque, matura per la decisione, veniva, pertanto, rinviata alla successiva udienza cartolare del 5 maggio 2023 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; pertanto, all'esito del deposito delle rispettive note di trattazione scritta, la stessa veniva riservata in decisione.
La sentenza del Giudice di Pace di Cuneo.
Con sentenza n. 90/2023, emessa in data 5 maggio 2023, depositata il successivo 6 maggio
2023, il Giudice di Pace di Cuneo accoglieva l'opposizione proposta da Controparte_2 annullando, per l'effetto, l'avviso di accertamento n. 13727228 impugnato e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, secondo il giudice di prime cure – in aderenza all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce – doveva ritenersi che, essendo stata rilasciata dalla l'autorizzazione per impianti ricadenti su strada provinciale fuori del centro abitato, in Parte_2 favore di tale ultimo ente avrebbe dovuto essere corrisposto il relativo canone.
Giudizio d'appello.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo pec in data 6 dicembre 2023, la società conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, proponendo CP_1 Controparte_2 appello avverso la menzionata sentenza n. 90/2023 del Giudice di Pace di Cuneo, fondando lo stesso sui seguenti motivi.
Parte appellante, in primo luogo, invocava la nullità della sentenza di primo grado per avere il
Giudice di prime cure omesso di valutare la propria competenza territoriale. Eccepiva, al riguardo, l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Cuneo in favore della competenza del Giudice di Pace di Asti nel cui circondario risultava essere la sede dell'Ente competente;
6 evidenziava, peraltro, che la competenza in ordine all'opposizione ad ingiunzione fiscale aveva natura inderogabile.
Con secondo motivo di gravame, la società lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di Cuneo aveva ritenuto sussistere la carenza di legittimazione attiva del a richiedere il pagamento del CUP. Controparte_3
Al riguardo evidenziava che, a norma dell'art. 10 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato dal comune di , ai commi 1 e 2, era stato previsto che: P_
Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, P_ anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019>>; rilevava che il Regolamento non era mai stato impugnato dalla controparte e richiamava sul punto tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado. Assumeva che la richiesta di pagamento del CUP da parte del per esposizione pubblicitaria effettuata sul proprio territorio comunale, a Controparte_3 prescindere dalla collocazione del cartello, doveva ritenersi legittima attesa la “natura bicefala” del canone stesso che si basava su due presupposti, l'occupazione del suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari. Rinviava sul punto ad una copiosa giurisprudenza di merito.
In definitiva, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “previa CP_1 acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
- In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Cuneo adito, essendo la causa di competenza territoriale inderogabile del Giudice di Pace di Asti e,
7 • per l'effetto, disporre la rimessione della causa avanti il Giudice di Pace di Asti, territorialmente competente, in via inderogabile, a decidere sulla causa;
- In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare la legittimazione attiva del P_
a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e,
[...]
• per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 6 ID 13727228 del 29.06.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, Controparte_2 nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando la condivisibilità delle motivazioni rese dal giudice di prime cure e chiedendo, conseguentemente, il rigetto del gravame proposto.
In particolare, parte appellata eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello siccome carente di specificità dei motivi, avendo riproposto parte appellante le argomentazioni poste a fondamento della domanda disattesa dal Giudice di prime cure.
Eccepiva, poi, la decadenza di controparte in ordine alle censure relative alla competenza del giudice adito, avendo la stessa omesso di sollevare tale eccezione nel termine preclusivo di legge (comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito, parte appellata rilevava che il nulla avrebbe potuto Controparte_3 pretendere a titolo di corrispettivo attesa la mancanza di correlazione con l'impianto, evidenziando come avuto riguardo al CUP, trattandosi di corrispettivo e non di tributo, affinché il potesse essere considerato ente legittimato a pretendere il pagamento, lo stesso P_ avrebbe dovuto o subire il peso dell'impianto (rilasciando la concessione) o autorizzare la pubblicità, circostanze che nel caso di specie non si erano verificate.
Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare
- Dichiarare l'appello avversario inammissibile;
In via principale
- respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
Nel merito
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
8 In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019
l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del e della P_
Provincia rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, rideterminare l'avviso di accertamento tenendo conto di quanto già pagato dalla ricorrente;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15 maggio 2024, di prima comparizione e trattazione della causa, le parti, richiamando il contenuto dei rispettivi atti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era dunque rinviata per la rimessione in decisione all'udienza cartolare del 9 aprile 2025, previa concessione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e scritti conclusionali.
La causa, pertanto, perveniva alla menzionata udienza cartolare ove, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, era riservata in decisione ai sensi della norma di cui all'art. 189 c.p.c.-.
• Questioni preliminari.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che, pur avendo Controparte_3 ricevuto regolare notifica dell'atto di appello, non si è costituito neppure nel presente grado, come davanti al Giudice di Pace.
9 Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata a mente della quale il gravame non sarebbe Controparte_2 stato redatto secondo le prescrizioni del novellato art. 342 c.p.c. laddove parte appellante non avrebbe “dialogato” con la sentenza di primo grado, omettendo sia di indicare i motivi specifici di impugnazione, sia di soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta in tema di impugnazione.
L'eccezione appare infondata.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (cfr. Sezioni Unite Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, secondo cui l'art. 342 c.p.c. "va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"; da ultimo Sez.
6-3 ord. n. 13268/2020 del 1°.07.2020).
Ebbene, l'atto di appello individua chiaramente i punti censurati della sentenza di primo grado, le ragioni del dissenso alle argomentazioni del giudice e la soluzione proposta, sicché si presenta ammissibile.
10 Ancora in via preliminare ed avuto riguardo alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte appellante, va osservato che la stessa deve ritenersi in questa sede inammissibile, essendo stata formulata per la prima volta in grado di appello e, dunque, oltre il termine preclusivo della comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata previsto dalla legge.
Ed invero, secondo il disposto dell'art. 38 comma 1 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 l. n.
353 del 1990 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 90 della stessa legge e successive modificazioni), l'incompetenza per materia – al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. – è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che – diversamente dalla previgente disciplina – il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma
è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. La parte – pertanto – può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio inderogabile solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto. Ove il giudice abbia invece deciso nel merito, atteso che – venuta meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i gradi del giudizio – l'impugnazione nel merito non implica più la devoluzione al giudice di appello anche della questione di competenza per materia così come di quella territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c. (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III,
16/10/2012, n.17705).
• Merito.
Ebbene, venendo ad esaminare il merito della proposta impugnazione, la stessa appare infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio precisate.
Giova rilevare che i motivi d'appello, attesa la stretta connessione delle questioni sottoposte al vaglio dell'autorità giudicante, verranno trattati congiuntamente, anche tenuto conto che alla luce delle complessive difese svolte dalle parti è stata devoluta alla cognizione del giudice del gravame la fondatezza dell'opposizione proposta nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Cuneo.
Nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha lamentato la nullità della sentenza gravata, rilevando al riguardo che il giudice di prime cure sarebbe incorso in un evidente error
11 in iudicando nel ritenere carente di legittimazione l'ente comunale in relazione al percepimento del Canone unico patrimoniale su strade extraurbane;
in particolare, la società ha CP_1 evidenziato che la riforma legislativa in relazione al CUP, pur sostituendo la precedente imposta comunale sulla pubblicità, non ha modificato la soggettività attiva da un ente ad un altro in quanto “la natura di questo nuovo canone, chiamato unico, ma che in realtà si presenta bicefalo, in quanto il prelievo si basa su due elementi presupposti:
a) l'occupazione del suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 13).
Parte appellata/opponente in primo grado, al riguardo, nel richiamare le difese svolte nel giudizio di primo grado e la giurisprudenza ivi indicata, ha rilevato che, trattandosi di messaggio pubblicitario presente su strada non comunale, fuori del centro abitato, e la cui autorizzazione pubblicitaria ex art. 23 Codice della Strada era stata rilasciata dalla Provincia, e tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 1, commi 816, 818 e 835 della legge n.
160/2019 nonché della natura di corrispettivo dell'entrata patrimoniale, il non avrebbe P_ avuto alcuna competenza ad emettere l'avviso di accertamento ed incassare il relativo importo.
Va osservato, in primo luogo, come sia pacifico, nel caso in esame, che il canone è stato applicato in relazione ad installazioni pubblicitarie collocate su strada provinciale;
dunque, per affermare o negare che per dette istallazioni permanga la competenza del Comune (come in passato per l'imposta di pubblicità) è necessario muovere la disamina dalla legge n. 160/2019 istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
In particolare, appaiono rilevanti i seguenti commi dell'art. 1:
816. a mente del quale: A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817
a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio
12 previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il presupposto del canone è disciplinato dal comma 819 che stabilisce: 819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Aggiunge poi il comma 820 che: L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude
l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
A mente del comma 823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato e in base al comma835 il suo pagamento è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
I commi 824 e 825 disciplinano i criteri per la quantificazione del canone (sempre sul presupposto che è unico) prevedendo:
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) (ossia per le occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti compresi gli spazi sottostanti e soprastanti), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la
13 larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Dalla lettura sistematica delle norme innanzi richiamate è dato evincersi che il legislatore, in una prospettiva di semplificazione, ha voluto unificare in un unico e unitario canone (di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) tutti i canoni, imposte, tasse precedentemente vigenti, ciascuno con presupposti distinti e facenti capo a diversi Enti.
In particolare, è indubbio che abbia unificato in detto canone unico il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie;
tanto che nel caso di occupazione delle aree pubbliche a scopo di diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto sempre solo il canone unico, ma nella misura di cui al comma 825, che assorbe in sé quello determinato ai sensi del comma 824 (quindi, sarà dovuto un solo canone, calcolato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario per metri quadrati).
Che i presupposti per l'applicazione del canone (comma 819) siano due non significa che gli stessi diano luogo a due diverse imposizioni di competenza di distinti enti;
anzi, è proprio precisato che in caso di occupazione senza diffusione di messaggi pubblicitari il canone sarà determinato in base ai criteri di cui al comma 824 mentre se l'occupazione è attuata con impianti pubblicitari il canone resterà unico, ma determinato secondo il comma 825 e non è dovuto (anche) nella misura di cui al comma 824.
La unicità del canone, anche dal lato attivo della sua titolarità, appare confermato dal sopra citato comma 835 che ne ricollega il pagamento al momento (contestualmente) e al soggetto
14 (direttamente agli enti) che rilascia la concessione o autorizzazione;
ed invero, l'ente che rilascia l'autorizzazione o la concessione quantifica e riscuote il canone.
Appare inoltre significativo che il comma 825 abbia individuato specificamente la titolarità del canone in capo al (che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il P_ proprietario del veicolo ha la residenza o la sede) allorquando la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli;
in tale caso, non essendo invocabile alcun criterio di collegamento con l'ente proprietario del suolo pubblico occupato dall'impianto pubblicitario, è correttamente individuata la titolarità dell'entrata in base a criteri oggettivi (rilascio della licenza, residenza del proprietario del veicolo ad uso privato).
È indubbio che il canone di cui alla legge n. 160/2019 sia una nuova e diversa forma di imposizione a fronte della concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario, “la cui struttura giuridica non può e non deve essere costruita con la lente bifasica (ramo suolo e ramo pubblicità) derivante dalla precedente impostazione del sistema, ponendosi tale lettura in aperto contrasto con la lettera della legge e l'unificazione espressamente voluta e disciplinata dal legislatore nella direzione patrimoniale dell'entrata unica anche in tale ipotesi, costituendo il CUP un corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici da pagarsi (comma 835) a coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario” (cfr. Tribunale Bologna n. 2853 del
29.10.2024)
Respinta la tesi della permanente struttura duplice del canone (che invece il legislatore ha proprio voluto indicare come unico e conglobante tutte le precedenti imposte, tasse e canoni), non vi è alcun addentellato normativo che consenta di individuare nel comune il titolare del canone unico in caso di occupazione con impianti pubblicitari di suolo pubblico provinciale per il quale sia la a rilasciare la relativa concessione;
la titolarità in capo al è Parte_2 P_ solo prevista per i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga su suolo comunale, oppure senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.
Né depongono in contrario le disposizioni invocate dall'appellante.
La lettura del comma 817 (secondo cui Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle
15 tariffe) non impone di ritenere che alcunchè sia cambiato in relazione alla titolarità del canone nelle sue diverse componenti, ma che gli enti dovranno disciplinare il canone in modo che il gettito complessivo non sia inferiore a quello conseguito dai canoni e dai tributi che il primo ha sostituito, eventualmente aumentando le tariffe. Difatti, la norma non stabilisce che il canone è disciplinato “dall'ente” in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ma “dagli enti”, così rinviando a possibili accordi tra gli enti interessati per assicurare l'invarianza del gettito complessivo percepito, anche in applicazione del possibile aumento tariffario (cfr. Tribunale Como n. 167 del 6.03.2025, che aggiunge come “Il comma
820, poi, si limita a stabilire che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, il che vuol dire che
l'(unico) ente impositore deve determinare il canone applicando, ove pertinente, la sola componente per la diffusione di messaggi pubblicitari, e non quella per l'occupazione di suolo pubblico. Detta norma, tuttavia, in alcun modo prevede che l'ente titolare del potere impositivo del canone nella componente per la diffusione pubblicitaria debba essere sempre il comune, e mai la provincia. Semplicemente, la provincia – ove il mezzo di diffusione insista su strada provinciale -, laddove applicherà il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819, non applicherà il canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera
a) del medesimo comma”).
Peraltro, lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze (nel corso di “Telefisco 2024”) precisava che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall'articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale
(Cup) è «l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico». Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. Pertanto, Part occorre avere riguardo, per individuare il soggetto attivo del all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione del comma 818 dell'articolo 1 della legge
16 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il
Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l'ente proprietario è la . Parte_2
La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in Part strutture attrezzate. La lettura sistematica delle norme, quindi, comporta che il è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti”
Può quindi ritenersi, alla luce della normativa come sopra riportata e interpretata, che i Comuni possono istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari esterni ai veicoli di persone residenti o su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), ma non su strade extraurbane demaniali o provinciali, senza che possa in alcun modo rilevare la diversa disposizione del Regolamento
Comunale o di quello Provinciale. (vedi Tribunale Treviso 426 del 18.03.2025).
Si ritiene pertanto di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui nessuna delle disposizioni della legge n. 160/2019 “individua espressamente l'ente titolare del potere impositivo. Tuttavia, è possibile osservare, in primaria applicazione del criterio di interpretazione letterale delle norme, sancito dall'art. 12 delle preleggi, da una parte, che l'art.
1, c. 816, L. cit., stabilisce che il canone in discorso è istituito dai “comuni, dalle province e dalle città metropolitane”, denominati nel proseguo del testo normativo «enti», dall'altra parte che il “canone” è inteso dal legislatore come prestazione patrimoniale unitaria, essendo sempre declinato al singolare, seppur si componga di due componenti distinte, l'una dipendente dall'occupazione di suolo pubblico e l'altra dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la determinazione delle quali è operata con le modalità stabilite, rispettivamente, dai commi
824 e 825.
Pertanto, l'unicità del “canone”, come delineato dal legislatore, implica necessariamente
l'unicità del soggetto che può pretenderne il pagamento, in entrambe le sue componenti per
l'occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari (mitigate dal principio di assorbimento, di cui si dirà in seguito), e che detto soggetto possa essere astrattamente
17 individuato sia nel comune, sia nella provincia, sia nella città metropolitana. L'individuazione dell'ente concretamente titolare del potere impositivo non può che essere eseguita tenendo conto del dato normativo che emerge dalla lettura sistematica dei commi 821 e 835 dell'art. 1
L. 160/2019. Il comma 835, che stabilisce che: “il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”, deve essere letto insieme al comma 821, ove è stabilito che: “il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
…”. Pertanto, è chiaro che, laddove il comma 835 prescrive che il canone vada versato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, si riferisce al rilascio della “concessione per l'occupazione di suolo pubblico” e della “autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari”, di cui al precedente comma 821.
Se, quindi, il canone va versato all'ente che rilascia la concessione all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari, unico, in coerenza con l'unicità del canone, deve essere
l'ente che rilascia detta autorizzazione, e tale ente non può essere individuato che in quello sul cui suolo pubblico insiste il mezzo pubblicitario autorizzato (ove si tratti di mezzo pubblicitario che insiste su suolo pubblico). La conclusione raggiunta appare del resto coerente con il comma 822, art. 1, L. 160/2019 che prescrive che “gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata […]”. Difatti, poiché la norma collega la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari al mancato pagamento del canone e affida la rimozione suddetta “agli enti”, non può che concludersi che
è l'ente che non ha ricevuto il pagamento del canone a dover eseguire la rimozione dell'occupazione del proprio suolo pubblico. Il che corrobora l'interpretazione per cui è l'ente il cui suolo pubblico è occupato che impone e riscuote il canone anche per la diffusione di mezzi pubblicitari e, quindi, se il suolo pubblico occupato è una strada provinciale, l'ente titolare è la provincia. Diversamente, non si comprende come, e a tutela di quale interesse, il comune
18 potrebbe intervenire alla rimozione delle occupazioni su strada di proprietà di ente diverso”
(cfr. Tribunale di Como n. 167 del 6.03.2025).
L'appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado, seppure integrata nella sua motivazione.
• Spese di lite.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese del giudizio, si osserva come la presenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti e l'assenza di un pronunciamento della
Corte di Cassazione giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 avverso la sentenza n. 90/2023, pubblicata in data 6 maggio 2023, del Giudice di Pace di
Cuneo;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cuneo, il 6 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
19
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2985 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 assegnata in decisione all'udienza cartolare del 9 aprile 2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., previa concessione dei termini ivi previsti e vertente
TRA
(C.F.: e P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., già elettivamente domiciliata presso la CP_1 sede amministrativa della società in La Spezia (SP), Viale Italia n. 136, e rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Enrico Bocchino e dall'Avv. Sara Testani, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Torino, Via Bligny n. 15, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Fusco e dell'Avv. Federico Frignani, dai quali, anche disgiuntamente, è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- APPELLATO -
E
1 (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., corrente in Controparte_3 P.IVA_4
Castagnito (CN), Piazza Garibaldi n. 1;
- APPELLATO CONTUMACE -
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cuneo n. 90/2023 del 5 maggio
2023, depositata in data 6 maggio 2023, non notificata.
Conclusioni: con il deposito delle note di precisazione delle conclusioni del 7 febbraio 2025-
20 gennaio 2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso richiamando i propri atti e scritti difensivi.
In particolare, il difensore della parte appellante ha concluso chiedendo: “In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante l'incompetenza territoriale del
Giudice di Pace di Cuneo adito, essendo la causa di competenza territoriale inderogabile del
Giudice di Pace di Asti e,
• per l'effetto, disporre la rimessione della causa avanti il Giudice di Pace di Asti, territorialmente competente, in via inderogabile, a decidere sulla causa;
- In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare la legittimazione attiva del P_
a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e,
[...]
• per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 6 ID 13727228 del 29.06.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Il difensore di parte appellata ha precisato le seguenti conclusioni: “In via Controparte_4 preliminare
- Dichiarare l'appello avversario inammissibile;
In via principale
- respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
Nel merito
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019
l'assoggettamento dell'impianto de quo al Canone Unico sia da parte del sia da parte P_ della rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità Parte_2
2 costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Giudizio di I grado.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo pec in data 11 ottobre 2022, CP_2 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo per omesso
[...] pagamento del Canone Unico per la diffusione di messaggi pubblicitari relativo all'anno 2022, rif. Atto n. 13727228, notificatole dalla società in data 18 luglio 2022. CP_1
A fondamento dell'impugnazione proposta, parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) di operare nel settore pubblicitario e di essere specializzata nella produzione, installazione e noleggio di impianti, siano essi di servizio, cartelli, insegne, preinsegne o impianti di arredo urbano;
b) che, in forza dello svolgimento di tale attività, era solita collaborare con Controparte_2 numerose Amministrazioni pubbliche al fine di conseguire le prescritte autorizzazioni;
c) che tale attività era stata soggetta, sino all'entrata in vigore della legge n. 160/2019, all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, con competenza esclusiva dell'ente comunale in relazione alla relativa entrata;
d) che il d.lgs. 15 novembre 1997 n. 507 disciplinava in via analitica presupposti e termini per la quantificazione dell'imposta;
3 e) che, con legge 27 dicembre 2019 n. 160, il precedente quadro normativo era stato sostituito nei suoi presupposti e confini con l'introduzione di un canone unico, sostitutivo di una serie di entrate di competenza di plurime amministrazioni;
f) che la ratio della riforma era stata di unificare in un unico “canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, con conseguente previsione della istituzione dello stesso da parte dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, dunque, degli enti proprietari delle strade, ciascuno in ragione della propria competenza;
g) che, onde evitare una doppia tassazione dello stesso impianto per il medesimo presupposto, il Legislatore aveva inserito, ai fini della individuazione del soggetto attivo, titolare delle relative entrate, un criterio di competenza dell'Area, individuando il titolare delle entrate nel soggetto che rilasciava l'autorizzazione;
h) che, in data 18 luglio 2022, aveva ricevuto da parte di per Controparte_2 CP_1 conto del , la notifica dell'avviso di accertamento n. 13727228, Controparte_3 con il quale era stato richiesto il pagamento del Canone Unico 2022, liquidato nell'importo di euro 432,00, di cui euro 170,40 a titolo di canone unico, euro 255,60 a titolo di indennità, euro 0,87 a titolo di interessi, euro 0,05 a titolo di arrotondamento ed euro 5,18 a titolo di spese di notifica;
i) che con tale avviso il aveva richiesto il pagamento di tale canone con P_ riferimento ad un impianto pubblicitario presente lungo una strada provinciale in relazione alla quale vi era competenza della Provincia di Cuneo al rilascio dell'autorizzazione per la relativa installazione;
j) che, conseguentemente, ai sensi della norma di cui all'art. 1, comma 385 della legge n. 160/2019, il canone era di competenza della Provincia di Cuneo.
Tanto premesso, l'opponente evidenziava la necessità di disapplicare eventuali atti amministrativi illegittimi che fossero in contrasto con quanto previsto dalla normativa di legge;
contestava, poi, la carenza di legittimazione attiva del rispetto al Controparte_3
Canone Unico per essere la relativa area di competenza della . Assumeva, Parte_2 altresì, l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione del divieto di doppia imposizione di cui
4 all'art. 53 Cost. Contestava, infine, la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 816, 817,
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827,828 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per violazione del divieto di doppia imposizione sancito dalla norma di cui all'art. 53 Cost.
Parte opponente concludeva, pertanto, affinché il Giudice di Pace adito volesse: “In via principale,
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019
l'assoggettamento dell'impianto de quo al Canone Unico sia da parte del sia da parte P_ della rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità Parte_2 costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della
Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la CP_1 quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo conseguentemente il rigetto della proposta opposizione. In particolare, parte convenuta evidenziava, preliminarmente, che, quale società iscritta all'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ex art. 53 del d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, era affidataria, in regime di concessione, per conto del P_
, della gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico
[...]
Patrimoniale (CUP), con conseguente propria legittimazione – anche processuale – in ordine contestazioni relative agli accertamenti operati. Nel merito, la società opposta eccepiva
5 l'illegittimità della richiesta operata da controparte di disapplicazione del Regolamento CUP del
, non essendo la stessa in alcun modo supportata in assenza di Controparte_3 qualsivoglia tipo di violazione da parte dell'ente. Contestava, altresì, gli ulteriori motivi di opposizione, evidenziando che il CUP, pur avendo sostituito la precedente Imposta Comunale sulla Pubblicità, non aveva modificato la soggettività attiva da un ente ad un altro.
Instaurato regolarmente il contraddittorio anche nei confronti del , Controparte_3 quest'ultimo non si costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia all'udienza del 6 febbraio 2023 di prima comparizione.
La causa, ritenuta di natura documentale e, dunque, matura per la decisione, veniva, pertanto, rinviata alla successiva udienza cartolare del 5 maggio 2023 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; pertanto, all'esito del deposito delle rispettive note di trattazione scritta, la stessa veniva riservata in decisione.
La sentenza del Giudice di Pace di Cuneo.
Con sentenza n. 90/2023, emessa in data 5 maggio 2023, depositata il successivo 6 maggio
2023, il Giudice di Pace di Cuneo accoglieva l'opposizione proposta da Controparte_2 annullando, per l'effetto, l'avviso di accertamento n. 13727228 impugnato e compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
In particolare, secondo il giudice di prime cure – in aderenza all'orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce – doveva ritenersi che, essendo stata rilasciata dalla l'autorizzazione per impianti ricadenti su strada provinciale fuori del centro abitato, in Parte_2 favore di tale ultimo ente avrebbe dovuto essere corrisposto il relativo canone.
Giudizio d'appello.
Con atto di citazione, regolarmente notificato a mezzo pec in data 6 dicembre 2023, la società conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, proponendo CP_1 Controparte_2 appello avverso la menzionata sentenza n. 90/2023 del Giudice di Pace di Cuneo, fondando lo stesso sui seguenti motivi.
Parte appellante, in primo luogo, invocava la nullità della sentenza di primo grado per avere il
Giudice di prime cure omesso di valutare la propria competenza territoriale. Eccepiva, al riguardo, l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Cuneo in favore della competenza del Giudice di Pace di Asti nel cui circondario risultava essere la sede dell'Ente competente;
6 evidenziava, peraltro, che la competenza in ordine all'opposizione ad ingiunzione fiscale aveva natura inderogabile.
Con secondo motivo di gravame, la società lamentava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace di Cuneo aveva ritenuto sussistere la carenza di legittimazione attiva del a richiedere il pagamento del CUP. Controparte_3
Al riguardo evidenziava che, a norma dell'art. 10 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato dal comune di , ai commi 1 e 2, era stato previsto che: P_
Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, P_ anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019>>; rilevava che il Regolamento non era mai stato impugnato dalla controparte e richiamava sul punto tutte le difese svolte nel giudizio di primo grado. Assumeva che la richiesta di pagamento del CUP da parte del per esposizione pubblicitaria effettuata sul proprio territorio comunale, a Controparte_3 prescindere dalla collocazione del cartello, doveva ritenersi legittima attesa la “natura bicefala” del canone stesso che si basava su due presupposti, l'occupazione del suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari. Rinviava sul punto ad una copiosa giurisprudenza di merito.
In definitiva, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “previa CP_1 acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
- In via pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Cuneo adito, essendo la causa di competenza territoriale inderogabile del Giudice di Pace di Asti e,
7 • per l'effetto, disporre la rimessione della causa avanti il Giudice di Pace di Asti, territorialmente competente, in via inderogabile, a decidere sulla causa;
- In via gradata, nel merito, accertare e dichiarare la legittimazione attiva del P_
a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e,
[...]
• per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 6 ID 13727228 del 29.06.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, Controparte_2 nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando la condivisibilità delle motivazioni rese dal giudice di prime cure e chiedendo, conseguentemente, il rigetto del gravame proposto.
In particolare, parte appellata eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello siccome carente di specificità dei motivi, avendo riproposto parte appellante le argomentazioni poste a fondamento della domanda disattesa dal Giudice di prime cure.
Eccepiva, poi, la decadenza di controparte in ordine alle censure relative alla competenza del giudice adito, avendo la stessa omesso di sollevare tale eccezione nel termine preclusivo di legge (comparsa di costituzione e risposta).
Nel merito, parte appellata rilevava che il nulla avrebbe potuto Controparte_3 pretendere a titolo di corrispettivo attesa la mancanza di correlazione con l'impianto, evidenziando come avuto riguardo al CUP, trattandosi di corrispettivo e non di tributo, affinché il potesse essere considerato ente legittimato a pretendere il pagamento, lo stesso P_ avrebbe dovuto o subire il peso dell'impianto (rilasciando la concessione) o autorizzare la pubblicità, circostanze che nel caso di specie non si erano verificate.
Concludeva, pertanto, chiedendo “In via preliminare
- Dichiarare l'appello avversario inammissibile;
In via principale
- respingersi l'appello avversario in quanto infondato;
Nel merito
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
8 In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga ammissibile ai sensi della L. 160/2019
l'assoggettamento degli impianti de quibus al Canone Unico sia da parte del e della P_
Provincia rimettersi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi dal 816 al 828 l. 160/2019 in relazione all'articolo 53 della Costituzione.
Per l'effetto
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto, con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
- annullare l'atto opposto con riferimento agli impianti pubblicitari indicati in narrativa;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, rideterminare l'avviso di accertamento tenendo conto di quanto già pagato dalla ricorrente;
In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda attorea, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15 maggio 2024, di prima comparizione e trattazione della causa, le parti, richiamando il contenuto dei rispettivi atti difensivi, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate e chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa era dunque rinviata per la rimessione in decisione all'udienza cartolare del 9 aprile 2025, previa concessione dei termini per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e scritti conclusionali.
La causa, pertanto, perveniva alla menzionata udienza cartolare ove, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, era riservata in decisione ai sensi della norma di cui all'art. 189 c.p.c.-.
• Questioni preliminari.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del che, pur avendo Controparte_3 ricevuto regolare notifica dell'atto di appello, non si è costituito neppure nel presente grado, come davanti al Giudice di Pace.
9 Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata a mente della quale il gravame non sarebbe Controparte_2 stato redatto secondo le prescrizioni del novellato art. 342 c.p.c. laddove parte appellante non avrebbe “dialogato” con la sentenza di primo grado, omettendo sia di indicare i motivi specifici di impugnazione, sia di soddisfare i più gravosi oneri richiesti dalla normativa sopravvenuta in tema di impugnazione.
L'eccezione appare infondata.
Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice (cfr. Sezioni Unite Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, secondo cui l'art. 342 c.p.c. "va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"; da ultimo Sez.
6-3 ord. n. 13268/2020 del 1°.07.2020).
Ebbene, l'atto di appello individua chiaramente i punti censurati della sentenza di primo grado, le ragioni del dissenso alle argomentazioni del giudice e la soluzione proposta, sicché si presenta ammissibile.
10 Ancora in via preliminare ed avuto riguardo alla eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte appellante, va osservato che la stessa deve ritenersi in questa sede inammissibile, essendo stata formulata per la prima volta in grado di appello e, dunque, oltre il termine preclusivo della comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata previsto dalla legge.
Ed invero, secondo il disposto dell'art. 38 comma 1 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 4 l. n.
353 del 1990 in vigore dal 30 aprile 1995 (in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 90 della stessa legge e successive modificazioni), l'incompetenza per materia – al pari di quella per valore e di quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. – è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, con la conseguenza che – diversamente dalla previgente disciplina – il giudice non può rilevare tale incompetenza in ogni stato e grado, ma
è tenuto al rilievo officioso entro detta udienza, salvo esaminare l'eventuale eccezione ritualmente proposta dalle parti. La parte – pertanto – può impugnare la decisione di primo grado per ragioni di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio inderogabile solo ove abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza e, anche in presenza della tempestiva eccezione, la stessa parte è onerata della specifica impugnazione sul punto. Ove il giudice abbia invece deciso nel merito, atteso che – venuta meno la possibilità del rilievo officioso durante tutti i gradi del giudizio – l'impugnazione nel merito non implica più la devoluzione al giudice di appello anche della questione di competenza per materia così come di quella territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c. (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III,
16/10/2012, n.17705).
• Merito.
Ebbene, venendo ad esaminare il merito della proposta impugnazione, la stessa appare infondata e non può, pertanto, trovare accoglimento per le ragioni di seguito meglio precisate.
Giova rilevare che i motivi d'appello, attesa la stretta connessione delle questioni sottoposte al vaglio dell'autorità giudicante, verranno trattati congiuntamente, anche tenuto conto che alla luce delle complessive difese svolte dalle parti è stata devoluta alla cognizione del giudice del gravame la fondatezza dell'opposizione proposta nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di
Cuneo.
Nell'atto introduttivo del giudizio, la parte appellante ha lamentato la nullità della sentenza gravata, rilevando al riguardo che il giudice di prime cure sarebbe incorso in un evidente error
11 in iudicando nel ritenere carente di legittimazione l'ente comunale in relazione al percepimento del Canone unico patrimoniale su strade extraurbane;
in particolare, la società ha CP_1 evidenziato che la riforma legislativa in relazione al CUP, pur sostituendo la precedente imposta comunale sulla pubblicità, non ha modificato la soggettività attiva da un ente ad un altro in quanto “la natura di questo nuovo canone, chiamato unico, ma che in realtà si presenta bicefalo, in quanto il prelievo si basa su due elementi presupposti:
a) l'occupazione del suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari” (cfr. atto di citazione in appello, pag. 13).
Parte appellata/opponente in primo grado, al riguardo, nel richiamare le difese svolte nel giudizio di primo grado e la giurisprudenza ivi indicata, ha rilevato che, trattandosi di messaggio pubblicitario presente su strada non comunale, fuori del centro abitato, e la cui autorizzazione pubblicitaria ex art. 23 Codice della Strada era stata rilasciata dalla Provincia, e tenuto conto altresì di quanto disposto dall'art. 1, commi 816, 818 e 835 della legge n.
160/2019 nonché della natura di corrispettivo dell'entrata patrimoniale, il non avrebbe P_ avuto alcuna competenza ad emettere l'avviso di accertamento ed incassare il relativo importo.
Va osservato, in primo luogo, come sia pacifico, nel caso in esame, che il canone è stato applicato in relazione ad installazioni pubblicitarie collocate su strada provinciale;
dunque, per affermare o negare che per dette istallazioni permanga la competenza del Comune (come in passato per l'imposta di pubblicità) è necessario muovere la disamina dalla legge n. 160/2019 istitutiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
In particolare, appaiono rilevanti i seguenti commi dell'art. 1:
816. a mente del quale: A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817
a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio
12 previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il presupposto del canone è disciplinato dal comma 819 che stabilisce: 819. Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Aggiunge poi il comma 820 che: L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude
l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
A mente del comma 823. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva;
per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato e in base al comma835 il suo pagamento è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.
225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
I commi 824 e 825 disciplinano i criteri per la quantificazione del canone (sempre sul presupposto che è unico) prevedendo:
824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) (ossia per le occupazioni di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti compresi gli spazi sottostanti e soprastanti), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la
13 larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Dalla lettura sistematica delle norme innanzi richiamate è dato evincersi che il legislatore, in una prospettiva di semplificazione, ha voluto unificare in un unico e unitario canone (di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) tutti i canoni, imposte, tasse precedentemente vigenti, ciascuno con presupposti distinti e facenti capo a diversi Enti.
In particolare, è indubbio che abbia unificato in detto canone unico il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie;
tanto che nel caso di occupazione delle aree pubbliche a scopo di diffusione di messaggi pubblicitari è dovuto sempre solo il canone unico, ma nella misura di cui al comma 825, che assorbe in sé quello determinato ai sensi del comma 824 (quindi, sarà dovuto un solo canone, calcolato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario per metri quadrati).
Che i presupposti per l'applicazione del canone (comma 819) siano due non significa che gli stessi diano luogo a due diverse imposizioni di competenza di distinti enti;
anzi, è proprio precisato che in caso di occupazione senza diffusione di messaggi pubblicitari il canone sarà determinato in base ai criteri di cui al comma 824 mentre se l'occupazione è attuata con impianti pubblicitari il canone resterà unico, ma determinato secondo il comma 825 e non è dovuto (anche) nella misura di cui al comma 824.
La unicità del canone, anche dal lato attivo della sua titolarità, appare confermato dal sopra citato comma 835 che ne ricollega il pagamento al momento (contestualmente) e al soggetto
14 (direttamente agli enti) che rilascia la concessione o autorizzazione;
ed invero, l'ente che rilascia l'autorizzazione o la concessione quantifica e riscuote il canone.
Appare inoltre significativo che il comma 825 abbia individuato specificamente la titolarità del canone in capo al (che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il P_ proprietario del veicolo ha la residenza o la sede) allorquando la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli;
in tale caso, non essendo invocabile alcun criterio di collegamento con l'ente proprietario del suolo pubblico occupato dall'impianto pubblicitario, è correttamente individuata la titolarità dell'entrata in base a criteri oggettivi (rilascio della licenza, residenza del proprietario del veicolo ad uso privato).
È indubbio che il canone di cui alla legge n. 160/2019 sia una nuova e diversa forma di imposizione a fronte della concessione ed occupazione del suolo pubblico anche a scopo pubblicitario, “la cui struttura giuridica non può e non deve essere costruita con la lente bifasica (ramo suolo e ramo pubblicità) derivante dalla precedente impostazione del sistema, ponendosi tale lettura in aperto contrasto con la lettera della legge e l'unificazione espressamente voluta e disciplinata dal legislatore nella direzione patrimoniale dell'entrata unica anche in tale ipotesi, costituendo il CUP un corrispettivo di una concessione dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici da pagarsi (comma 835) a coloro che rilasciano la concessione subendo il peso dell'impianto pubblicitario” (cfr. Tribunale Bologna n. 2853 del
29.10.2024)
Respinta la tesi della permanente struttura duplice del canone (che invece il legislatore ha proprio voluto indicare come unico e conglobante tutte le precedenti imposte, tasse e canoni), non vi è alcun addentellato normativo che consenta di individuare nel comune il titolare del canone unico in caso di occupazione con impianti pubblicitari di suolo pubblico provinciale per il quale sia la a rilasciare la relativa concessione;
la titolarità in capo al è Parte_2 P_ solo prevista per i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari avvenga su suolo comunale, oppure senza occupazione di suolo pubblico ma all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.
Né depongono in contrario le disposizioni invocate dall'appellante.
La lettura del comma 817 (secondo cui Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle
15 tariffe) non impone di ritenere che alcunchè sia cambiato in relazione alla titolarità del canone nelle sue diverse componenti, ma che gli enti dovranno disciplinare il canone in modo che il gettito complessivo non sia inferiore a quello conseguito dai canoni e dai tributi che il primo ha sostituito, eventualmente aumentando le tariffe. Difatti, la norma non stabilisce che il canone è disciplinato “dall'ente” in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, ma “dagli enti”, così rinviando a possibili accordi tra gli enti interessati per assicurare l'invarianza del gettito complessivo percepito, anche in applicazione del possibile aumento tariffario (cfr. Tribunale Como n. 167 del 6.03.2025, che aggiunge come “Il comma
820, poi, si limita a stabilire che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, il che vuol dire che
l'(unico) ente impositore deve determinare il canone applicando, ove pertinente, la sola componente per la diffusione di messaggi pubblicitari, e non quella per l'occupazione di suolo pubblico. Detta norma, tuttavia, in alcun modo prevede che l'ente titolare del potere impositivo del canone nella componente per la diffusione pubblicitaria debba essere sempre il comune, e mai la provincia. Semplicemente, la provincia – ove il mezzo di diffusione insista su strada provinciale -, laddove applicherà il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819, non applicherà il canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera
a) del medesimo comma”).
Peraltro, lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze (nel corso di “Telefisco 2024”) precisava che: “Non si condivide l'interpretazione avanzata, proprio sulla base della semplice lettura della disposizione recata dall'articolo 1, comma 819, della legge 160/2019, la quale stabilisce espressamente alla lettera a) che il presupposto del canone unico patrimoniale
(Cup) è «l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico». Il presupposto, ovviamente, necessita di una correlazione con la richiesta di autorizzazione o di concessione a carico del soggetto passivo, ai sensi del successivo comma 823, fermo restando che, in mancanza di tale richiesta, gli enti locali sono legittimati a colpire i responsabili dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari effettuate abusivamente. Pertanto, Part occorre avere riguardo, per individuare il soggetto attivo del all'ente proprietario dell'area interessata dall'occupazione. La previsione del comma 818 dell'articolo 1 della legge
16 160/2019, dopo le modifiche introdotte dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 197/2022, chiarisce definitivamente il dubbio interpretativo relativo al soggetto competente ad applicare il
Cup per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione superiore a 10mila abitanti che sono considerati comunali, anche nel caso in cui l'ente proprietario è la . Parte_2
La norma, in definitiva, costituisce un allineamento con quanto già previsto dal successivo comma 837, per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in Part strutture attrezzate. La lettura sistematica delle norme, quindi, comporta che il è applicato dall'ente titolare dell'area pubblica, con la sola eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10mila abitanti”
Può quindi ritenersi, alla luce della normativa come sopra riportata e interpretata, che i Comuni possono istituire il canone riguardo a impianti pubblicitari esterni ai veicoli di persone residenti o su strade comunali o considerate tali (ossia non comunali ma poste all'interno del centro abitato, con popolazione superiore a 10.000 abitanti), ma non su strade extraurbane demaniali o provinciali, senza che possa in alcun modo rilevare la diversa disposizione del Regolamento
Comunale o di quello Provinciale. (vedi Tribunale Treviso 426 del 18.03.2025).
Si ritiene pertanto di condividere quanto affermato dalla giurisprudenza di merito secondo cui nessuna delle disposizioni della legge n. 160/2019 “individua espressamente l'ente titolare del potere impositivo. Tuttavia, è possibile osservare, in primaria applicazione del criterio di interpretazione letterale delle norme, sancito dall'art. 12 delle preleggi, da una parte, che l'art.
1, c. 816, L. cit., stabilisce che il canone in discorso è istituito dai “comuni, dalle province e dalle città metropolitane”, denominati nel proseguo del testo normativo «enti», dall'altra parte che il “canone” è inteso dal legislatore come prestazione patrimoniale unitaria, essendo sempre declinato al singolare, seppur si componga di due componenti distinte, l'una dipendente dall'occupazione di suolo pubblico e l'altra dalla diffusione di messaggi pubblicitari, la determinazione delle quali è operata con le modalità stabilite, rispettivamente, dai commi
824 e 825.
Pertanto, l'unicità del “canone”, come delineato dal legislatore, implica necessariamente
l'unicità del soggetto che può pretenderne il pagamento, in entrambe le sue componenti per
l'occupazione e per la diffusione di messaggi pubblicitari (mitigate dal principio di assorbimento, di cui si dirà in seguito), e che detto soggetto possa essere astrattamente
17 individuato sia nel comune, sia nella provincia, sia nella città metropolitana. L'individuazione dell'ente concretamente titolare del potere impositivo non può che essere eseguita tenendo conto del dato normativo che emerge dalla lettura sistematica dei commi 821 e 835 dell'art. 1
L. 160/2019. Il comma 835, che stabilisce che: “il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari”, deve essere letto insieme al comma 821, ove è stabilito che: “il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
…”. Pertanto, è chiaro che, laddove il comma 835 prescrive che il canone vada versato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, si riferisce al rilascio della “concessione per l'occupazione di suolo pubblico” e della “autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari”, di cui al precedente comma 821.
Se, quindi, il canone va versato all'ente che rilascia la concessione all'occupazione e alla diffusione di messaggi pubblicitari, unico, in coerenza con l'unicità del canone, deve essere
l'ente che rilascia detta autorizzazione, e tale ente non può essere individuato che in quello sul cui suolo pubblico insiste il mezzo pubblicitario autorizzato (ove si tratti di mezzo pubblicitario che insiste su suolo pubblico). La conclusione raggiunta appare del resto coerente con il comma 822, art. 1, L. 160/2019 che prescrive che “gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata […]”. Difatti, poiché la norma collega la rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari al mancato pagamento del canone e affida la rimozione suddetta “agli enti”, non può che concludersi che
è l'ente che non ha ricevuto il pagamento del canone a dover eseguire la rimozione dell'occupazione del proprio suolo pubblico. Il che corrobora l'interpretazione per cui è l'ente il cui suolo pubblico è occupato che impone e riscuote il canone anche per la diffusione di mezzi pubblicitari e, quindi, se il suolo pubblico occupato è una strada provinciale, l'ente titolare è la provincia. Diversamente, non si comprende come, e a tutela di quale interesse, il comune
18 potrebbe intervenire alla rimozione delle occupazioni su strada di proprietà di ente diverso”
(cfr. Tribunale di Como n. 167 del 6.03.2025).
L'appello va pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado, seppure integrata nella sua motivazione.
• Spese di lite.
Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese del giudizio, si osserva come la presenza di orientamenti della giurisprudenza di merito contrastanti e l'assenza di un pronunciamento della
Corte di Cassazione giustifichino l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2. rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 avverso la sentenza n. 90/2023, pubblicata in data 6 maggio 2023, del Giudice di Pace di
Cuneo;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cuneo, il 6 agosto 2025.
Il Giudice
dott.ssa Chiara Martello
19