Articolo 1 della Legge 26 marzo 1962, n. 122
Articolo 2
Versione
21 aprile 1962
Art. 1.
Il personale di cui all' articolo 8, secondo e quinto comma, della legge 1 febbraio 1960, n. 26 , che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti inquadrato in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, puo' ottenere il collocamento nella qualifica iniziale dei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto purche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 21 aprile 1962