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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/09/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 436/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Elena del Torre;
reclamante
CONTRO
Curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Francesca Seta;
(c.f. , contumace;
CP_1 P.IVA_2
reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “Voglia, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Ancona n. 38/2025 dell'11 aprile 2025; in via preliminare, si richiede ai sensi dell'art. 52 CCII la previsione della sospensione dell'attività di liquidazione
1 dell'attivo nell'ipotesi in cui il Curatore dovesse deliberare di non proseguire nell'esercizio provvisorio (attualmente autorizzato sino all'11 ottobre 2025) o qualora intendesse procedere alla cessione dell'azienda ovvero qualora alla scadenza del suddetto termine, non fosse ancora intervenuta pronuncia da parte di Codesta On.le Corte in merito al presente reclamo;
accertare
e dichiarare la nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per erronea individuazione soggettiva del destinatario del provvedimento essendo stata resa nei confronti della denominazione ormai superata Lunar Import Export Srl;
accertare e dichiarare la piena solvibilità della società (già Lunar Import Export Srl) e la Parte_1
conseguente insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
revocare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 38/2025 dell'11 aprile 2025 (RG. PU 103-1/2024 – REP.
60/2025) che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società Lunar Import Export
Srl oggi Lunar Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1
giudizio”; reclamata costituita: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis rejectis, così provvedere: … in via principale e nel merito: rigettare il reclamo presentato dalla società
[...]
(già Lunar Import Export s.r.l. ) … notificato il 14.05.2025 avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Ancona del 11.04.2025 n. 38 in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della suddetta sentenza per tutti i motivi e le ragioni meglio esposti nella pregressa narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti … Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di il Tribunale di Ancona ha dichiarato l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale della società resistente, oggi reclamante, ed ha assunto le consequenziali determinazioni.
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato ad un unico motivo, ampliamente sviluppato e frazionato in più profili strettamente correlati.
Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale che, nel contestare le ragioni di gravame, oltre a spendere argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale
2 tracciato dalla sentenza impugnata, ha da ultimo posto l'attenzione anche sugli elementi conoscitivi emersi in pendenza dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
Con atto depositato in data 25.7.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza delle ragioni di gravame.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, quale esito, secondo la prospettazione difensiva ora in esame, di un errato esame dei bilanci tempestivamente prodotti e, comunque, degli elementi probatori, anche di consistenza inferenziale, integranti l'orizzonte conoscitivo del giudice di primo grado.
Il motivo è infondato.
L'apertura della liquidazione giudiziale, volta al soddisfacimento di interessi generali che trascendono la posizione del debitore e del creditore ricorrente, esige la sussistenza dello stato di insolvenza al momento della decisione (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 27200 del 23/10/2019).
Tale assunto è riconosciuto anche dalla difesa reclamante che, nella memoria depositata in data
15.9.2025, lamenta quanto segue: “come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, l'intero impianto motivazionale si fonda esclusivamente sui dati di bilancio relativi all'esercizio 2022, tralasciando del tutto l'analisi dei successivi bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024, regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese antecedentemente alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (rispettivamente in data 9 settembre 2024 per
l'esercizio 2023 e in data 14 marzo 2025 per l'esercizio 2024)”:
Pertanto, qualora la sentenza sia stata impugnata, affinchè si addivenga alla conferma dell'apertura della procedura concorsuale è necessario che lo stato di insolvenza persista al momento della decisione del reclamo.
A tal ultima situazione deve essere equiparata quella, del pari patologica per l'ordine pubblico economico e bisognevole di essere neutralizzata, in cui lo stato di insolvenza irreversibile, per
3 ipotesi non sussistente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, nondimeno abbia a manifestarsi al momento della decisione del reclamo.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre evidenziare che, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice delegato ha autorizzato l'esercizio provvisorio di impresa, accadimento astrattamente idoneo a mutare, tanto sotto il profilo quantitativo che qualitativo, la situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice e dunque idoneo ad incidere sulla sussistenza o meno dello stato di insolvenza, sebbene, nel caso di specie, il curatore abbia evidenziato come l'esercizio provvisorio sia stato richiesto al sol fine di liquidare le rimanenze, consistenti in prodotti ittici deperibili.
Il Collegio, pertanto, facendo applicazione concreta dei propri poteri istruttori, ha sollecitato il curatore della liquidazione giudiziale (anche) al deposito di una relazione relativa alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società debitrice, aggiornata alla data del 8.9.2025.
L'esame di tale relazione, tempestivamente depositata dalla curatela della liquidazione giudiziale ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce quanto segue:
- nel periodo intercorrente dal 1.4.2025 al 31.8.2025, l'esercizio provvisorio di impresa ha comportato una perdita di euro 138.195,32, poi rettificata in euro 113.846,69;
- alla data del 31.8.2025, l'ammontare complessivo dei debiti è pari ad euro 1.588.784,00 ed era così composto: euro 669.694,00 per debiti nei confronti dei fornitori;
euro 530.661,00 per debiti verso l'erario; euro 388.429,00 per “altri debiti a breve”;
- alla data del 31.8.2025, l'attivo patrimoniale è pari ad euro 866.576,00, ed era così composto euro
2.333,00 per immobilizzazioni immateriali;
euro 25.350,00 per immobilizzazioni materiali;
euro
5.494,00 per immobilizzazioni materiali;
euro 249.375,00 per disponibilità liquide;
euro 584.024, per crediti, di cui ero 562.869,00 vantati nei confronti dei clienti, somma quest'ultima che, come riferito dalla curatela, deve essere rettificato in aumento per l'importo di euro 13.908,86;
In parte qua, tale relazione, che proviene da un pubblico ufficiale (chiamato anche a sovraintendere allo svolgimento dell'esercizio provvisorio di impresa) e che lumeggia la situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice al momento più prossimo alla decisione del reclamo, veicola massimo coefficiente di persuasività laddove evidenzia dati che
4 sono assolutamente in linea con il bilancio provvisorio al 29.4.2025, prodotto dalla difesa appellante, e dal cui esame emerge quanto segue:
- al 29.4.2025 vi era una perdita di esercizio di euro 590.179,63:
- a tale data l'ammontare dei debiti era pari ad euro 1.251.142,60, ed era così composto: euro
529.397,59 per debiti nei confronti dei fornitori;
euro 137.847,91 per altri debiti a breve;
euro
136.992,02 per debiti diversi;
euro 446.905,08 per debiti nei confronti dell'Erario, di cui euro
237.045,26 per IVA.
Particolarmente sintomatico e significativo è il dato riguardante l'esito dei primi nove mesi dell'esercizio 2025, risoltosi in una perdita considerevole, tanto nel periodo intercorrente dal
1.1.2025 al 29.4.2025, quanto in quello successivo in cui vi è stato lo svolgimento dell'esercizio di impresa.
Emerge, pertanto, l'attuale incapacità della società debitrice di produrre reddito e, dunque, di acquisire flussi finanziari netti da destinare al fisiologico adempimento delle obbligazioni.
Si registra, quindi, l'impossibilità di implementare le disponibilità liquide, al 31.8.2025 pari ad euro 249.375,00, in gran parte destinate al soddisfacimento dei crediti in prededuzione sorti nel corso dell'esercizio provvisorio di impresa (come emerge dalla relazione depositata in data
8.9.2025) e, comunque, assolutamente insufficienti al pagamento del passivo concorsuale.
Ponendo l'attenzione sul dato riguardante la consistenza dell'attivo, così come riferito nella richiamata relazione, vi è che anche l'ammontare dei crediti, pure nell'evenienza non verosimile che se ne voglia ipotizzare l'integrale e tempestiva riscossione, risulta inidoneo al pagamento dei debiti e, in termini più generali, si registra un patologico squilibrio tra il passivo e l'attivo circolante posto che le rimanenze, il cui valore al 31.12.2024 è indicato in euro 525.600,00, risultano pressochè consumate nella loro interezza nel corso dell'esercizio provvisorio, così come riferito dal curatore.
Parte reclamante indugia sull'assunto della consistenza dell'attivo patrimoniale e, in particolare, delle immobilizzazioni materiali, pari, alla data del 11.4.2025, ad euro 1.540.350,57.
La prospettazione difensiva, ampiamente articolata nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria depositata in data 15.9.2025, si palesa non suscettibile di condivisione.
5 In primo luogo ed in via dirimente, occorre osservare che la liquidazione delle immobilizzazioni,
ossia l'alienazione di beni integranti il complesso aziendale, si configura come un mezzo anomalo di pagamento e, dunque, anche qualora il valore di mercato di tale componente dell'attivo patrimoniale consenta il pagamento integrale dei debiti, nondimeno si è in presenza dell'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ovvero di un sintomo univoco dello stato di insolvenza, ogniqualvolta, come nella fattispecie in esame, l'impresa non sia in liquidazione.
In secondo luogo, e comunque, vi è che la difesa reclamata, dopo aver sottolineato che
[...]
svolgeva attività di impresa in ragione della stipulazione di tre contratti Parte_1
di affitto di azienda (circostanza pacifica, riferita anche dalla difesa reclamante, che ha pure depositato le tre scritture private per il tramite furono conclusi i negozi), essendo così titolare del solo diritto di godimento sui beni integranti l'intero complesso aziendale, si è premurata di lumeggiare il dato contabile relativo alla immobilizzazioni materiali.
Emerge, così, che l'importo di euro 1.540.350,57 sarebbe riferito al valore stimato del software/app “I Fish”, che, tuttavia, come lamentato dal curatore della procedura concorsuale
(anche nella relazione del 8.9.2025), non ha alcun valore di mercato.
Al riguardo, il curatore, che ha l'obbligo di procedere all'inventario ed alla stima dei beni integranti l'attivo della liquidazione giudiziale, si è premurato di richiedere una consulenza che ha coinvolto anche il Prof. professore ordinario di Informatica presso Persona_1
l'Università di Macerata e co-direttore del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab.
Nella relazione di consulenza del 20.6.2025, depositata unitamente alla memoria difensiva ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, si leggono le seguenti conclusioni:
“Volendo pertanto riepilogare quanto documentalmente verificato in relazione alle affermazioni
delle parti interessate: sia alla luce della comunicazione della socia Parte_2
indirizzata al Liquidatore Giudiziale (pec del 25/05/2025); sia delle conferme emerse in
occasione dell'incontro via Teams del 07/05/2025, svoltosi alla presenza anche del professionista
tecnico impiegato dal Dott. a supporto della propria perizia di stima, i Persona_2
sottoscritti ritengono che non sussistano elementi idonei a comprovare l'esistenza
6 dell'applicazione “I FISH”, né sotto il profilo dell'esistenza dei codici sorgente, né sotto il
profilo della documentazione attestante la stipula di contratti di sviluppo con soggetti terzi o case
software, atti a dimostrare il lavoro di realizzazione dell'applicazione stessa. Alla luce di quanto
precede e in completamento, sia pure parziale, della valutazione richiesta — limitatamente
all'applicazione “I FISH” — si conferma che il valore di conferimento pari a euro 3.000.000, iscritto nell'attivo di bilancio della società e anche il minor valore di euro 1.500.000,00, Pt_1
debbano essere integralmente rettificati, non rinvenendosi alcun elemento minimo che ne
giustifichi la valorizzazione e la relativa iscrizione”.
I consulenti, dunque, hanno riferito la sostanziale inesistenza dell'applicazione, di cui, nonostante l'interlocuzione (in sede di svolgimento dell'incarico di consulenza) con l'amministratore della società debitrice e con il professionista di quest'ultima che ebbe a compiere la valutazione del valore dell'applicazione (poi iscritto in bilancio), non è stato possibile conoscere gli algoritmi di funzionamento, i codici sorgente, il report di test, il proof of concept o, comunque, visionare prototipi a supporto del computo KLOC = 36,000.
A fronte del contenuto univoco e circostanziato di tale relazione, che - lo si ripete - è stata redatta anche alla luce delle dichiarazioni resa dall'amministratore della società debitrice, la difesa reclamante non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario, né compiuto quantomeno specifiche allegazioni difensive a confutazione, limitandosi, invece, a porre l'attenzione sulla sola circostanza della corrispondenza tra il valore dell'iscrizione in bilancio e la perizia di stima resa dal professionista incaricato dalla società.
Tuttavia, per le ragioni espresse nella relazione del 20.6.2025, tale stima non appare in alcun modo persuasiva e, anzi, non consente di superare il dubbio, che lambisce la certezza, della mancata operatività e funzionamento dell'applicazione.
E, invero, contattato dai consulenti della curatela della liquidazione giudiziale, lo stimatore ha riferito quanto segue: “La mia attività ha riguardato esclusivamente l'asseverazione dell'applicazione, per la quale, non disponendo di ulteriori parametri valutativi di tipo
economico/finanziario, ho applicato il sistema Co.Co.Mo. intermedio (un algoritmo di calcolo
specifico per stimare alcuni parametri fondamentali come il tempo di consegna e i mesi-uomo
7 necessari per lo sviluppo di un prodotto software). Per applicare tale criterio mi sono avvalso
del supporto tecnico di un ingegnere dipendente della (società specializzata in CP_2
proprietà industriale e intellettuale). Come riportato in perizia, i valori sono stati elaborati sulla
base dei dati forniti dalle richiedenti, ai quali allego la verifica antiriciclaggio, i documenti
d'identità e altra documentazione tecnica varia. Non detengo interfacce o altri elementi, che era
cura delle richiedenti gestire. Non sono a conoscenza dell'eventuale registrazione
dell'applicazione presso il pubblico registro della SIAE (registrazione non obbligatoria e, in alcuni casi, sconsigliata per evitare rischi di plagio difficilmente contrastabili)”.
Orbene, tale , dipendente della ed identificato come il tecnico Testimone_1 CP_2
che ebbe a coadiuvare lo stimatore della società debitrice, pure sentito dai consulenti della curatela, ha confermato di non aver verificato l'esistenza dell'applicazione “I Fish”, né l'esistenza del necessario codice sorgente e di non avere alcuna contezza di contratti pendenti con società di
software house, relativi allo sviluppo dell'applicazione (contratti che non sono stati prodotti dalla difesa reclamante).
Vi è, pertanto, che le conclusioni dei consulenti della curatela della liquidazione giudiziale,
incentrate sul motivato convincimento della sostanziale insistenza dell'applicazione o, comunque, sull'assunto dell'impossibilità di poter ricavare una qualche somma di denaro dell'alienazione di essa, esibiscono massimo coefficiente di persuasività, tanto più che, lo si ripete, non sono contraddette da alcun significativo elemento di segno contrario.
Alla luce di quanto osservato, appare evidente la sussistenza, quantomeno al momento della presente decisione (e non occorre retrodatare l'indagine al momento della pronuncia del
Tribunale di Ancona, che, peraltro, ha correttamente intercettato plurimi dati patologici assai sintomatici come il prolungato mancato pagamento dell'IVA, ciò che si traduce in una forma di finanziamento indiretto dell'impresa in grande sofferenza) dello stato di insolvenza irreversibile.
Ad oggi, infatti, non è in grado di conseguire utili da destinare Parte_1
al soddisfacimento dei debiti concorsuali e, anzi, l'attività di impresa comporta perdite di esercizio.
8 Del pari le disponibilità liquide, anche qualora se ne volesse ipotizzare la persistenza all'esito dell'assorbimento delle perdite di esercizio, risultano assolutamente insufficienti ad assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni.
Oltre i crediti, non vi sono significativi elementi patrimoniali suscettibili di immediata liquidazione senza incidere sulla struttura del complesso aziendale, integrato, peraltro, da beni di proprietà di terzi.
Anche l'ammontare dei crediti, sempre che se ne voglia ipotizzare l'integrale e tempestivo pagamento, ciò che appare dissonante rispetto alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, risulterebbe inidoneo al pagamento dei debiti, mentre l'eventuale cessione dei crediti darebbe luogo ad una modalità anomala di adempimento, del pari volta a confermare l'inidoneità
di al regolare adempimento delle proprie obbligazioni. Parte_1
Si registra, infine, un significativo squilibrio patrimoniale poiché i debiti ammontano ad euro
1.588.784,00 e l'attivo, rettificato nei termini sopra esposti, è pari ad euro 866.576,00, sicchè vi
è un patrimonio netto negativo di euro 722.208,00 (senza considerare, peraltro, il TFR maturato dai lavoratori utilizzati in ragione dei contratti di affitto di azienda, che ammonta ad euro
560.530,00).
Non si ravvisa alcuna ragionevole soluzione per conseguire il riequilibrio tra attivo patrimoniale e debiti, ciò che evidenzia lo stato insolvenza anche nell'ipotesi in cui la società debitrice fosse stata posta in liquidazione volontaria.
II. Con il secondo motivo, la difesa reclamante deduce quanto segue: “risulta omessa ogni considerazione circa l'intervenuta modifica della de-nominazione sociale della società, attualmente come risulta dalla visura camerale storica allegata. Parte_1
Nonostante tale variazione fosse stata formalmente perfezionata e pubblicizzata, la sentenza impugnata è stata resa nei confronti della denominazione ormai superata (Lunar Import Export
Srl), con conseguente erronea individuazione soggettiva del destinatario del provvedimento)”.
La doglianza è infondata o, comunque, inidonea a condurre alla riforma della sentenza impugnata nei termini indicato nell'atto di reclamalo.
9 E' evidente, infatti, che il sentenza del Tribunale di Ancona individua la società debitrice spendendo la vecchia denominazione sociale (Lunar Import Export s.r.l.) in luogo di quella attuale
( , per un mero refuso. Parte_1
Tuttavia, non vi è alcun dubbio circa la circostanza che il Tribunale di Ancona abbia inteso dichiarare la liquidazione giudiziale della società resistente, oggi reclamante, individuata anche tramite codice fiscale e sede legale.
Dalla documentazione prodotta dalla difesa reclamata emerge, peraltro, che la curatela della liquidazione giudiziale si è già attivata per conseguire la correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado.
III. L'infondatezza delle ragioni di gravame conduce al rigetto del reclamo e alla conferma integrale della sentenza del Tribunale di Ancona, con ovvio assorbimento dell'istanza di sospensione della liquidazione (peraltro non ancora iniziata in ragione dello svolgimento dell'esercizio provvisorio).
IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa della curatela ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nell'esame della relazione depositata in data 8.9.2025, e per la fase decisionale, risoltasi nella riproposizione degli argomenti difensivi già prospettati nella memoria difensiva.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Non si ravvisa invece la mala fede del legale rappresentate della società reclamante né la mala fede di quest'ultima, ciò che solleva dall'assunzione delle determinazioni decisionali di cui all'ultimo comma dell'art. 51 CCII.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore della curatela Parte_1
della liquidazione giudiziale di delle spese del presente grado, Parte_1
che si liquidando in euro 6.734,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 22.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 436/25 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 P.IVA_1
speciale alle liti, dall'Avv. Elena del Torre;
reclamante
CONTRO
Curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Francesca Seta;
(c.f. , contumace;
CP_1 P.IVA_2
reclamate avente ad oggetto: reclamo contro sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale;
conclusioni: reclamante: “Voglia, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Ancona n. 38/2025 dell'11 aprile 2025; in via preliminare, si richiede ai sensi dell'art. 52 CCII la previsione della sospensione dell'attività di liquidazione
1 dell'attivo nell'ipotesi in cui il Curatore dovesse deliberare di non proseguire nell'esercizio provvisorio (attualmente autorizzato sino all'11 ottobre 2025) o qualora intendesse procedere alla cessione dell'azienda ovvero qualora alla scadenza del suddetto termine, non fosse ancora intervenuta pronuncia da parte di Codesta On.le Corte in merito al presente reclamo;
accertare
e dichiarare la nullità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale per erronea individuazione soggettiva del destinatario del provvedimento essendo stata resa nei confronti della denominazione ormai superata Lunar Import Export Srl;
accertare e dichiarare la piena solvibilità della società (già Lunar Import Export Srl) e la Parte_1
conseguente insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
revocare la sentenza del Tribunale di Ancona n. 38/2025 dell'11 aprile 2025 (RG. PU 103-1/2024 – REP.
60/2025) che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società Lunar Import Export
Srl oggi Lunar Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente Parte_1
giudizio”; reclamata costituita: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis rejectis, così provvedere: … in via principale e nel merito: rigettare il reclamo presentato dalla società
[...]
(già Lunar Import Export s.r.l. ) … notificato il 14.05.2025 avverso la Parte_1
sentenza emessa dal Tribunale di Ancona del 11.04.2025 n. 38 in quanto infondato in fatto ed in diritto con conferma della suddetta sentenza per tutti i motivi e le ragioni meglio esposti nella pregressa narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti … Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In accoglimento del ricorso di il Tribunale di Ancona ha dichiarato l'apertura della CP_1
liquidazione giudiziale della società resistente, oggi reclamante, ed ha assunto le consequenziali determinazioni.
La società debitrice ha promosso tempestivo reclamo affidato ad un unico motivo, ampliamente sviluppato e frazionato in più profili strettamente correlati.
Si è costituita la curatela della liquidazione giudiziale che, nel contestare le ragioni di gravame, oltre a spendere argomenti difensivi sostanzialmente in linea con il percorso motivazionale
2 tracciato dalla sentenza impugnata, ha da ultimo posto l'attenzione anche sugli elementi conoscitivi emersi in pendenza dell'esercizio provvisorio dell'impresa.
Con atto depositato in data 25.7.2025, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Procuratore Generale si espresso nel senso dell'infondatezza delle ragioni di gravame.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, quale esito, secondo la prospettazione difensiva ora in esame, di un errato esame dei bilanci tempestivamente prodotti e, comunque, degli elementi probatori, anche di consistenza inferenziale, integranti l'orizzonte conoscitivo del giudice di primo grado.
Il motivo è infondato.
L'apertura della liquidazione giudiziale, volta al soddisfacimento di interessi generali che trascendono la posizione del debitore e del creditore ricorrente, esige la sussistenza dello stato di insolvenza al momento della decisione (in tal senso, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione
n. 27200 del 23/10/2019).
Tale assunto è riconosciuto anche dalla difesa reclamante che, nella memoria depositata in data
15.9.2025, lamenta quanto segue: “come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, l'intero impianto motivazionale si fonda esclusivamente sui dati di bilancio relativi all'esercizio 2022, tralasciando del tutto l'analisi dei successivi bilanci relativi agli esercizi 2023 e 2024, regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese antecedentemente alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (rispettivamente in data 9 settembre 2024 per
l'esercizio 2023 e in data 14 marzo 2025 per l'esercizio 2024)”:
Pertanto, qualora la sentenza sia stata impugnata, affinchè si addivenga alla conferma dell'apertura della procedura concorsuale è necessario che lo stato di insolvenza persista al momento della decisione del reclamo.
A tal ultima situazione deve essere equiparata quella, del pari patologica per l'ordine pubblico economico e bisognevole di essere neutralizzata, in cui lo stato di insolvenza irreversibile, per
3 ipotesi non sussistente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, nondimeno abbia a manifestarsi al momento della decisione del reclamo.
Declinando tali considerazioni al caso di specie, occorre evidenziare che, a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale, il giudice delegato ha autorizzato l'esercizio provvisorio di impresa, accadimento astrattamente idoneo a mutare, tanto sotto il profilo quantitativo che qualitativo, la situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice e dunque idoneo ad incidere sulla sussistenza o meno dello stato di insolvenza, sebbene, nel caso di specie, il curatore abbia evidenziato come l'esercizio provvisorio sia stato richiesto al sol fine di liquidare le rimanenze, consistenti in prodotti ittici deperibili.
Il Collegio, pertanto, facendo applicazione concreta dei propri poteri istruttori, ha sollecitato il curatore della liquidazione giudiziale (anche) al deposito di una relazione relativa alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società debitrice, aggiornata alla data del 8.9.2025.
L'esame di tale relazione, tempestivamente depositata dalla curatela della liquidazione giudiziale ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, riferisce quanto segue:
- nel periodo intercorrente dal 1.4.2025 al 31.8.2025, l'esercizio provvisorio di impresa ha comportato una perdita di euro 138.195,32, poi rettificata in euro 113.846,69;
- alla data del 31.8.2025, l'ammontare complessivo dei debiti è pari ad euro 1.588.784,00 ed era così composto: euro 669.694,00 per debiti nei confronti dei fornitori;
euro 530.661,00 per debiti verso l'erario; euro 388.429,00 per “altri debiti a breve”;
- alla data del 31.8.2025, l'attivo patrimoniale è pari ad euro 866.576,00, ed era così composto euro
2.333,00 per immobilizzazioni immateriali;
euro 25.350,00 per immobilizzazioni materiali;
euro
5.494,00 per immobilizzazioni materiali;
euro 249.375,00 per disponibilità liquide;
euro 584.024, per crediti, di cui ero 562.869,00 vantati nei confronti dei clienti, somma quest'ultima che, come riferito dalla curatela, deve essere rettificato in aumento per l'importo di euro 13.908,86;
In parte qua, tale relazione, che proviene da un pubblico ufficiale (chiamato anche a sovraintendere allo svolgimento dell'esercizio provvisorio di impresa) e che lumeggia la situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice al momento più prossimo alla decisione del reclamo, veicola massimo coefficiente di persuasività laddove evidenzia dati che
4 sono assolutamente in linea con il bilancio provvisorio al 29.4.2025, prodotto dalla difesa appellante, e dal cui esame emerge quanto segue:
- al 29.4.2025 vi era una perdita di esercizio di euro 590.179,63:
- a tale data l'ammontare dei debiti era pari ad euro 1.251.142,60, ed era così composto: euro
529.397,59 per debiti nei confronti dei fornitori;
euro 137.847,91 per altri debiti a breve;
euro
136.992,02 per debiti diversi;
euro 446.905,08 per debiti nei confronti dell'Erario, di cui euro
237.045,26 per IVA.
Particolarmente sintomatico e significativo è il dato riguardante l'esito dei primi nove mesi dell'esercizio 2025, risoltosi in una perdita considerevole, tanto nel periodo intercorrente dal
1.1.2025 al 29.4.2025, quanto in quello successivo in cui vi è stato lo svolgimento dell'esercizio di impresa.
Emerge, pertanto, l'attuale incapacità della società debitrice di produrre reddito e, dunque, di acquisire flussi finanziari netti da destinare al fisiologico adempimento delle obbligazioni.
Si registra, quindi, l'impossibilità di implementare le disponibilità liquide, al 31.8.2025 pari ad euro 249.375,00, in gran parte destinate al soddisfacimento dei crediti in prededuzione sorti nel corso dell'esercizio provvisorio di impresa (come emerge dalla relazione depositata in data
8.9.2025) e, comunque, assolutamente insufficienti al pagamento del passivo concorsuale.
Ponendo l'attenzione sul dato riguardante la consistenza dell'attivo, così come riferito nella richiamata relazione, vi è che anche l'ammontare dei crediti, pure nell'evenienza non verosimile che se ne voglia ipotizzare l'integrale e tempestiva riscossione, risulta inidoneo al pagamento dei debiti e, in termini più generali, si registra un patologico squilibrio tra il passivo e l'attivo circolante posto che le rimanenze, il cui valore al 31.12.2024 è indicato in euro 525.600,00, risultano pressochè consumate nella loro interezza nel corso dell'esercizio provvisorio, così come riferito dal curatore.
Parte reclamante indugia sull'assunto della consistenza dell'attivo patrimoniale e, in particolare, delle immobilizzazioni materiali, pari, alla data del 11.4.2025, ad euro 1.540.350,57.
La prospettazione difensiva, ampiamente articolata nell'atto introduttivo del presente giudizio e nella memoria depositata in data 15.9.2025, si palesa non suscettibile di condivisione.
5 In primo luogo ed in via dirimente, occorre osservare che la liquidazione delle immobilizzazioni,
ossia l'alienazione di beni integranti il complesso aziendale, si configura come un mezzo anomalo di pagamento e, dunque, anche qualora il valore di mercato di tale componente dell'attivo patrimoniale consenta il pagamento integrale dei debiti, nondimeno si è in presenza dell'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ovvero di un sintomo univoco dello stato di insolvenza, ogniqualvolta, come nella fattispecie in esame, l'impresa non sia in liquidazione.
In secondo luogo, e comunque, vi è che la difesa reclamata, dopo aver sottolineato che
[...]
svolgeva attività di impresa in ragione della stipulazione di tre contratti Parte_1
di affitto di azienda (circostanza pacifica, riferita anche dalla difesa reclamante, che ha pure depositato le tre scritture private per il tramite furono conclusi i negozi), essendo così titolare del solo diritto di godimento sui beni integranti l'intero complesso aziendale, si è premurata di lumeggiare il dato contabile relativo alla immobilizzazioni materiali.
Emerge, così, che l'importo di euro 1.540.350,57 sarebbe riferito al valore stimato del software/app “I Fish”, che, tuttavia, come lamentato dal curatore della procedura concorsuale
(anche nella relazione del 8.9.2025), non ha alcun valore di mercato.
Al riguardo, il curatore, che ha l'obbligo di procedere all'inventario ed alla stima dei beni integranti l'attivo della liquidazione giudiziale, si è premurato di richiedere una consulenza che ha coinvolto anche il Prof. professore ordinario di Informatica presso Persona_1
l'Università di Macerata e co-direttore del VRAI Vision Robotics & Artificial Intelligence Lab.
Nella relazione di consulenza del 20.6.2025, depositata unitamente alla memoria difensiva ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, si leggono le seguenti conclusioni:
“Volendo pertanto riepilogare quanto documentalmente verificato in relazione alle affermazioni
delle parti interessate: sia alla luce della comunicazione della socia Parte_2
indirizzata al Liquidatore Giudiziale (pec del 25/05/2025); sia delle conferme emerse in
occasione dell'incontro via Teams del 07/05/2025, svoltosi alla presenza anche del professionista
tecnico impiegato dal Dott. a supporto della propria perizia di stima, i Persona_2
sottoscritti ritengono che non sussistano elementi idonei a comprovare l'esistenza
6 dell'applicazione “I FISH”, né sotto il profilo dell'esistenza dei codici sorgente, né sotto il
profilo della documentazione attestante la stipula di contratti di sviluppo con soggetti terzi o case
software, atti a dimostrare il lavoro di realizzazione dell'applicazione stessa. Alla luce di quanto
precede e in completamento, sia pure parziale, della valutazione richiesta — limitatamente
all'applicazione “I FISH” — si conferma che il valore di conferimento pari a euro 3.000.000, iscritto nell'attivo di bilancio della società e anche il minor valore di euro 1.500.000,00, Pt_1
debbano essere integralmente rettificati, non rinvenendosi alcun elemento minimo che ne
giustifichi la valorizzazione e la relativa iscrizione”.
I consulenti, dunque, hanno riferito la sostanziale inesistenza dell'applicazione, di cui, nonostante l'interlocuzione (in sede di svolgimento dell'incarico di consulenza) con l'amministratore della società debitrice e con il professionista di quest'ultima che ebbe a compiere la valutazione del valore dell'applicazione (poi iscritto in bilancio), non è stato possibile conoscere gli algoritmi di funzionamento, i codici sorgente, il report di test, il proof of concept o, comunque, visionare prototipi a supporto del computo KLOC = 36,000.
A fronte del contenuto univoco e circostanziato di tale relazione, che - lo si ripete - è stata redatta anche alla luce delle dichiarazioni resa dall'amministratore della società debitrice, la difesa reclamante non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario, né compiuto quantomeno specifiche allegazioni difensive a confutazione, limitandosi, invece, a porre l'attenzione sulla sola circostanza della corrispondenza tra il valore dell'iscrizione in bilancio e la perizia di stima resa dal professionista incaricato dalla società.
Tuttavia, per le ragioni espresse nella relazione del 20.6.2025, tale stima non appare in alcun modo persuasiva e, anzi, non consente di superare il dubbio, che lambisce la certezza, della mancata operatività e funzionamento dell'applicazione.
E, invero, contattato dai consulenti della curatela della liquidazione giudiziale, lo stimatore ha riferito quanto segue: “La mia attività ha riguardato esclusivamente l'asseverazione dell'applicazione, per la quale, non disponendo di ulteriori parametri valutativi di tipo
economico/finanziario, ho applicato il sistema Co.Co.Mo. intermedio (un algoritmo di calcolo
specifico per stimare alcuni parametri fondamentali come il tempo di consegna e i mesi-uomo
7 necessari per lo sviluppo di un prodotto software). Per applicare tale criterio mi sono avvalso
del supporto tecnico di un ingegnere dipendente della (società specializzata in CP_2
proprietà industriale e intellettuale). Come riportato in perizia, i valori sono stati elaborati sulla
base dei dati forniti dalle richiedenti, ai quali allego la verifica antiriciclaggio, i documenti
d'identità e altra documentazione tecnica varia. Non detengo interfacce o altri elementi, che era
cura delle richiedenti gestire. Non sono a conoscenza dell'eventuale registrazione
dell'applicazione presso il pubblico registro della SIAE (registrazione non obbligatoria e, in alcuni casi, sconsigliata per evitare rischi di plagio difficilmente contrastabili)”.
Orbene, tale , dipendente della ed identificato come il tecnico Testimone_1 CP_2
che ebbe a coadiuvare lo stimatore della società debitrice, pure sentito dai consulenti della curatela, ha confermato di non aver verificato l'esistenza dell'applicazione “I Fish”, né l'esistenza del necessario codice sorgente e di non avere alcuna contezza di contratti pendenti con società di
software house, relativi allo sviluppo dell'applicazione (contratti che non sono stati prodotti dalla difesa reclamante).
Vi è, pertanto, che le conclusioni dei consulenti della curatela della liquidazione giudiziale,
incentrate sul motivato convincimento della sostanziale insistenza dell'applicazione o, comunque, sull'assunto dell'impossibilità di poter ricavare una qualche somma di denaro dell'alienazione di essa, esibiscono massimo coefficiente di persuasività, tanto più che, lo si ripete, non sono contraddette da alcun significativo elemento di segno contrario.
Alla luce di quanto osservato, appare evidente la sussistenza, quantomeno al momento della presente decisione (e non occorre retrodatare l'indagine al momento della pronuncia del
Tribunale di Ancona, che, peraltro, ha correttamente intercettato plurimi dati patologici assai sintomatici come il prolungato mancato pagamento dell'IVA, ciò che si traduce in una forma di finanziamento indiretto dell'impresa in grande sofferenza) dello stato di insolvenza irreversibile.
Ad oggi, infatti, non è in grado di conseguire utili da destinare Parte_1
al soddisfacimento dei debiti concorsuali e, anzi, l'attività di impresa comporta perdite di esercizio.
8 Del pari le disponibilità liquide, anche qualora se ne volesse ipotizzare la persistenza all'esito dell'assorbimento delle perdite di esercizio, risultano assolutamente insufficienti ad assicurare il regolare adempimento delle obbligazioni.
Oltre i crediti, non vi sono significativi elementi patrimoniali suscettibili di immediata liquidazione senza incidere sulla struttura del complesso aziendale, integrato, peraltro, da beni di proprietà di terzi.
Anche l'ammontare dei crediti, sempre che se ne voglia ipotizzare l'integrale e tempestivo pagamento, ciò che appare dissonante rispetto alle nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, risulterebbe inidoneo al pagamento dei debiti, mentre l'eventuale cessione dei crediti darebbe luogo ad una modalità anomala di adempimento, del pari volta a confermare l'inidoneità
di al regolare adempimento delle proprie obbligazioni. Parte_1
Si registra, infine, un significativo squilibrio patrimoniale poiché i debiti ammontano ad euro
1.588.784,00 e l'attivo, rettificato nei termini sopra esposti, è pari ad euro 866.576,00, sicchè vi
è un patrimonio netto negativo di euro 722.208,00 (senza considerare, peraltro, il TFR maturato dai lavoratori utilizzati in ragione dei contratti di affitto di azienda, che ammonta ad euro
560.530,00).
Non si ravvisa alcuna ragionevole soluzione per conseguire il riequilibrio tra attivo patrimoniale e debiti, ciò che evidenzia lo stato insolvenza anche nell'ipotesi in cui la società debitrice fosse stata posta in liquidazione volontaria.
II. Con il secondo motivo, la difesa reclamante deduce quanto segue: “risulta omessa ogni considerazione circa l'intervenuta modifica della de-nominazione sociale della società, attualmente come risulta dalla visura camerale storica allegata. Parte_1
Nonostante tale variazione fosse stata formalmente perfezionata e pubblicizzata, la sentenza impugnata è stata resa nei confronti della denominazione ormai superata (Lunar Import Export
Srl), con conseguente erronea individuazione soggettiva del destinatario del provvedimento)”.
La doglianza è infondata o, comunque, inidonea a condurre alla riforma della sentenza impugnata nei termini indicato nell'atto di reclamalo.
9 E' evidente, infatti, che il sentenza del Tribunale di Ancona individua la società debitrice spendendo la vecchia denominazione sociale (Lunar Import Export s.r.l.) in luogo di quella attuale
( , per un mero refuso. Parte_1
Tuttavia, non vi è alcun dubbio circa la circostanza che il Tribunale di Ancona abbia inteso dichiarare la liquidazione giudiziale della società resistente, oggi reclamante, individuata anche tramite codice fiscale e sede legale.
Dalla documentazione prodotta dalla difesa reclamata emerge, peraltro, che la curatela della liquidazione giudiziale si è già attivata per conseguire la correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado.
III. L'infondatezza delle ragioni di gravame conduce al rigetto del reclamo e alla conferma integrale della sentenza del Tribunale di Ancona, con ovvio assorbimento dell'istanza di sospensione della liquidazione (peraltro non ancora iniziata in ragione dello svolgimento dell'esercizio provvisorio).
IV. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire in ragione della soccombenza, attesa la carenza di ragioni idonee a consentire l'accesso a forme di compensazione integrale o parziale.
La difesa della curatela ha svolto attività difensiva nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva nonché a quelli minimi per la fase istruttoria, esauritasi nell'esame della relazione depositata in data 8.9.2025, e per la fase decisionale, risoltasi nella riproposizione degli argomenti difensivi già prospettati nella memoria difensiva.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito del reclamo evidenza di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Non si ravvisa invece la mala fede del legale rappresentate della società reclamante né la mala fede di quest'ultima, ciò che solleva dall'assunzione delle determinazioni decisionali di cui all'ultimo comma dell'art. 51 CCII.
P.Q.M.
10 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta il reclamo e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore della curatela Parte_1
della liquidazione giudiziale di delle spese del presente grado, Parte_1
che si liquidando in euro 6.734,00 per compenso, oltre rimborso forfetario in misura massima,
c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di parte reclamante, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 22.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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