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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1952 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3717/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3717/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 10 dicembre 2025 Nell'interesse del sig. , c.f.: , è presente Parte_1 C.F._1
l'avv.Saverino Pellino chiede l'accoglimento della domanda introduttiva così come cristallizzata nelle seguenti CONCLUSIONI << Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - Condannare la soc. (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Verona alla via Lungadige Cangrande
[...]
n.16, 37126; p.iva: (e/o a chi per essa ), garante P.IVA_1 Controparte_3 per la Rcauto dell'autovettura Peugeot 206 tg. CJ990DE e la sig.ra nata a CP_4
Ciunfuegos Isola di CU (CCC) il 22.09.1972; c.f.: residente in C.F._2
TO Le LE (AV) alla via XXIV Maggio snc, responsabile civile, al risarcimento delle lesioni subite dal sig. , che si quantificano, de residuo, nell'ordine Parte_1 di euro 23.437,97 (ventitremilaquattrocentotrentasette/97) oltre alle spese mediche per euro 733,11 ovvero a quella somma determinata anche a seguito di C.T.U. medico – legale di cui si chiede sin d'ora la nomina;
ciò oltre alle spese della consulenza medica di parte con interessi moratori e rivalutazione monetaria;
ciò oltre al pagamento delle spese legali da distrarre in capo al costituito procuratore che si dichiara antistatario>>; - In via istruttoria, reitera le medesime richieste in riferimento alla articolata prova testimoniale, comunque consapevole che trattasi di una causa solo per la differenza riguardante il corrisposto risarcimento dei danni;
di fatto, nulla è contestato rispetto all'accadimento storico fatta eccezione per la quantificazione delle predette lesioni che in base alla CTU medico – legale effettuata dal nominato CTU, dr. ammonterebbero Persona_1 ad euro 13.450,41 ovvero: Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità ________________________________________ Tabella di riferimento 2024-2025 Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto base danno permanente € 947,30 Giorni di invalidità temporanea totale 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 6.820,56 Invalidità temporanea totale € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20 Totale danno biologico temporaneo € 2.623,90 Danno morale (33,33%) € 3.147,84 Spese mediche € 858,11 TOTALE GENERALE: € 13.450,41 Per le lesioni subite dal sig.
residua una differenza di euro 5.650,41 ovvero: 13.450,41 per sorta Parte_1 capitale - 7.800,00 già inviato = €. 5.650,41 oltre interessi moratori e spese di CTU medico legale Si chiede all'adito Tribunale di pronunciarsi, trattenendo la causa in decisione. E' altresì presente per la in sostituzione processuale della Controparte_5 CP_6
l'Avv. Anna Maria Stella Pampallona, per delega dell'Avv. Bonito, la quale si
[...]
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riporta ai propri scritti difensivi e contesta la quantificazione effettuata da controparte, in quanto, a seguito dell'espletata CTU medica, la somma dovuta ammonterebbe a €9334,17 importo a cui detrarre la somma di €7.800,00 già corrisposta in sede stragiudiziale. Impugna e contesta la Comparsa di costituzione depositata dalla IG.ra . CP_4
Chiede che la causa sia trattenuta a sentenza. L'Avv. Pellino impugna e contesta ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito ed insiste nell'accoglimento delle proprie istanze e domande. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 10 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3717/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “e vertente TRA
, nato ad [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Venticano (AV) alla Via S. Maria n.32 presso lo Studio dell'Avv. Saverino Pellino (c.f. ), giusta procura in atti;
C.F._3
- Attore – E
nata in [...] il [...] (C.F. CP_4
) e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Michele Guarente (C.F. , C.F._4 giusta procura in atti;
- Convenuta E
(c.f. (P.I. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Verona alla Via Lungadige Cangrande, 16, in forza dell'adesione alla Convenzione tra Imprese di Assicurazioni per il Risarcimento Diretto e di terzi trasportatiti – CARD, prevista dagli artt. 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 del DPR n. 254 del 18 luglio 2006, in persona del Dott. , nato a [...] il [...], domiciliato per la Controparte_7 carica presso la sede legale della società, conferisce mandato irrevocabile alla costituzione in
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giudizio alla con sede legale in Milano, Via Controparte_8 Ignazio Gardella n. 2, C.F. e P.IVA , numero di iscrizione REA Milano n. 54781, P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., Rag. rappresentata e difesa, in Controparte_9 virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito Notaio del Persona_2 10.07.2012 N. di Rep 30.724, N. di Racc. 9.140, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bonito (c.f. ), giusta procura ad litem apposta in calce all'atto di citazione C.F._5 notificato, elettivamente domiciliati in Avellino, presso il suo studio alla Via Campane n. 18;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale, Parte_1 esponendo, in sintesi: che, in data 18 luglio 2016, alle ore 17.30 circa, in TO Le LE (AV) in via G. Rotondi, in direzione del centro cittadino, si verificava un sinistro stradale tra un motociclo Agusta tg CW 88206, di proprietà di e da sé condotto ed una Peugeot CP_10 206 tg. CJ990DE, di proprietà della sig.ra e condotta da;
tale CP_4 Persona_3 sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente della Peugeot 206 tg. CJ990DE, il quale, facendo retromarcia da una sosta, non si avvedeva dell'arrivo della motocicletta, che, urtata, rovinava al suolo;
che, all'epoca del sinistro, la Peugeot 206 tg. CJ990DE risultava assicurata con , mentre il motociclo Agusta tg CW 88206 risultava Controparte_2 assicurato con;
che, a causa dell'urto, egli subiva una “Frattura Controparte_3 scomposta 1/3 distale radio sn”, con iniziali giorni 30 di prognosi;
per le lesioni subite, egli aveva diritto ad un risarcimento pari ad euro 31.237,97; che, nelle more, la , Controparte_3 in regime di indennizzo diretto, inviava, a titolo di risarcimento delle subite lesioni, senza alcuna formula concorsuale, l'importo di euro 7.800,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno, pertanto residuava l'importo di euro 23.437,97; che vano era risultato ogni tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda. L'attore citava in giudizio (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., garante per la Rcauto dell'autovettura Peugeot 206
[...] tg. CJ990DE e , chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo CP_4 Tribunale adito, - la soc. (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Verona alla via Lungadige Cangrande n.16,
[...] 37126; p.iva: , garante per la Rcauto dell'autovettura Peugeot 206 tg. CJ990DE e P.IVA_1 la sig.ra nata a [...] il [...]; c.f.: CP_4
residente in [...] responsabile civile, al risarcimento delle lesioni subite dal sig. , che si Parte_1 quantificano, de residuo, nell'ordine di euro 23.437,97 (ventitremilaquattrocentotrentasette/97) oltre alle spese mediche per euro 733,11 ovvero a quella somma determinata anche a seguito di C.T.U. medico – legale di cui si chiede sin d'ora la nomina;
ciò oltre alle spese della consulenza
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medica di parte con interessi moratori e rivalutazione monetaria;
ciò oltre al pagamento delle spese legali da distrarre in capo al costituito procuratore;
”. In data 6/02/2023 si costituiva in giudizio, con Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta preliminarmente dichiarando di essere proprietaria CP_4 dell'autovettura Peugeot 206, tg. CJ990DE condotta, in costanza dell'avvenuto sinistro, da
[...]
, esponendo il fatto e deducendo di non poter disconoscere il sinistro de quo, ma Persona_3 di non comprendere il perché della citazione, essendo titolare di una regolare polizza assicurativa ed essendo la compagnia assicurativa resa edotta dell'accaduto, quindi deducendo che il giudizio fosse ascrivibile a esclusiva colpa e responsabilità della (poi Controparte_2 assorbita, per fusione, dalla , eccependo “mala gestio Controparte_1 propria”, chiedendo di essere tenuta indenne dalle spese di lite. La parte convenuta concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Mirabella Eclano manlevare da ogni responsabilità civile la sig.ra in quanto all'epoca del sinistro, CP_4 la Peugeot 206 tg. CJ990DE risultava assicurata con il (poi Controparte_2 assorbita, per fusione, dalla;
- Condannare la Controparte_1 [...]
(già ), in persona del legale rapp.te Controparte_11 Controparte_2 p.t., con sede in Verona alla via Lungadige Cangrande n.16, 37126 (p.i: ), al P.IVA_1 pagamento di ogni competenza e di ogni spesa di lite da distrarre nei confronti dell'antistatario procuratore, non avendo la predetta società provveduto a risarcire i danni subiti dal sig. Parte_1
e quindi, per avere costretto la predetta a costituirsi in giudizio;
”.
[...] CP_4 In data 8/02/2023 si costituiva in giudizio, con Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta , conferendo mandato irrevocabile alla costituzione in Controparte_12 giudizio alla e deducendo ed eccependo Controparte_8
“SULLA AMMISSIBILITA' DELLA SOSTITUZIONE PROCESSUALE – SENTENZA CASS. CIV. III SEZIONE NR. 20408/2016”, esponendo i presupposti processuali di ammissibilità della sostituzione processuale della in qualità di sostituto Controparte_5 processuale della nonché i motivi per i quali potesse ritenersi legittimata ad Controparte_6 causam, vantando un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante rispetto all'azione introdotta dall'attore; eccependo “A) ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI “, in via preliminare, chiedendo la verifica della “I. DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.” per la mancanza di interesse ad agire, atteso che il vedeva Parte_1 completamente soddisfatte le proprie richieste con l'offerta reale inviate trattenuta integralmente, di €7.800,00; “II. IMPROPONIBILITA' E/O IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005”, essendo onere dell'attore dar prova di aver provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento all'assicuratore, completa di ogni elemento contenutistico e formale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto del c.d. spatium deliberandi, eccependo l'improponibilità della domanda proposta per violazione del comando e contenuto sostanziale di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private;
“III. DELLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONI AD LITEM”, eccependo l'inammissibilità della domanda, per carenza di legittimazione attiva, in mancanza di idonea certificazione in atti, impugnando tutta la documentazione prodotta e chiedendo la produzione dei certificati di pronto soccorso in originale;
“B) ECCEZIONI DI MERITO”, in via gradata eccependo “IV. ARBITRARIA DETERMINAZIONE DELLE LESIONI”, quanto alle lesioni lamentate dal sottolineando che questi si fosse sottoposto a visita medico-legale Parte_1 presso il fiduciario della Compagnia, il quale aveva riconosciuto un danno biologico del 5%, oltre ITP al 75% gg 31, ITP al 50% gg 20 ed ITP al 25% gg 20, pertanto, ogni altra ed ulteriore richiesta di controparte si appalesava speculativa;
“IV.2. Concorso di colpa.”, in via gradata, chiedendo disporre la riduzione della pretesa risarcitoria nei limiti del provato e comunque del grado di colpa concorrente, anche per l'effetto delle previsioni legislative di cui agli artt. 1175, Contr 1227, 2054 c.c. e 41 e 43 c.p.; “V. IRRISARCIBILITA' DANNO ESISTENZIALE e MORALE”; “VI. COMPETENZE LEGALI”, in subordine chiedendo, nella determinazione del
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compenso per l'attività giudiziale, attenersi ai parametri specifici di cui alle vigenti tariffe forensi di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero della Giustizia N147/2022. La parte convenuta concludeva “1) In via del tutto preliminare, voglia l'On. Giudice adìto dichiarare legittimo ed ammissibile la spiegata sostituzione processuale e, per l'effetto, estromettere la convenuta 2) sempre in via preliminare dichiarare la cessazione Controparte_6 della materia del contendere come da capo I della comparsa;
3) dichiarare la domanda improcedibile, improponibile per tutti i motivi di cui al capo III della comparsa di costituzione e risposta;
4) subordinatamente, attenersi, nella liquidazione di eventuali danni per le asserite lesioni, alla tabella appositamente fissata con decreto interministeriale del 03.03.2003, pubblicato sulla G.U. N. 211 del 11.09.2003 in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge del 05,03.2001 n. 57; 5) sempre in subordine, ridurre, comunque, il quantum relativamente ai danni richiesti, in relazione al grado di colpa concorrente dell'attore nella produzione dell'evento lesivo;
6) rigettare, ad ogni modo, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione;
7) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che il Giudice Adito, nella liquidazione degli onorari di causa, si attenga ai parametri specifici di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Giustizia N. 55/2014;”. Nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., l'attore così concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - Condannare la soc. (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Verona alla via Controparte_2 Lungadige Cangrande n.16, 37126; p.iva: , (e/o a chi per essa P.IVA_1 [...]
), garante per la Rcauto dell'autovettura Peugeot 206 tg. CJ990DE e la sig.ra Controparte_3
nata a [...] il [...]; c.f.: CP_4 C.F._2 residente in TO Le LE (AV) alla via XXIV Maggio snc, responsabile civile, al risarcimento delle lesioni subite dal sig. , che si quantificano, de residuo, Parte_1 nell'ordine di euro 23.437,97 (ventitremilaquattrocentotrentasette/97) oltre alle spese mediche per euro 733,11 ovvero a quella somma determinata anche a seguito di C.T.U. medico – legale di cui si chiede sin d'ora la nomina;
ciò oltre alle spese della consulenza medica di parte con interessi moratori e rivalutazione monetaria;
ciò oltre al pagamento delle spese legali da distrarre in capo al costituito procuratore che si dichiara antistatario;
”. La causa veniva istruita a mezzo di CTU ed all'esito della odierna udienza di discussione viene decisa. In via preliminare, vi è da prendere atto che la difesa convenuta abbia ben chiarito che la si sia costituita in giudizio non in proprio, ma solo quale mandataria della Controparte_3
ai sensi dell'art. 77 c.p.c., in tema di rappresentanza processuale Controparte_1 volontaria, sicché gli esiti giuridici della presente controversia avranno effetto solo ed esclusivamente nei confronti della Controparte_12 Occorre poi delibare le eccezioni preliminari. L'eccezione di cessazione della materia del contendere non è fondata, atteso che appare evidente la sussistenza tra le parti di profili di contrasto, né avendo allegato la difesa convenuta un fatto sopravvenuto, rispetto all'epoca di introduzione del giudizio, né potendo ritenersi determinato, in virtù del precedente pagamento, il soddisfacimento del diritto azionato, alla luce dell'attività istruttoria espletata e di cui meglio si dirà nel prosieguo (v. in tema Cass. civ. n. 16150/2010“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia
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determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali.”). L'eccezione di violazione degli artt. 145 e 148 D.lgs. è parimenti infondata, rilevandosi come risulti documentato che la domanda attorea sia stata ritualmente preceduta da richieste preventive di risarcimento del danno, formulate nell'interesse di nei confronti Parte_1 di e contenenti i dati richiesti dall'art. 145 D.lgs. 209/2005 ed CP_14 Controparte_6 essendo stato garantito lo “spatium deliberandi” prima dell'introduzione del presente giudizio (v. doc. 8, 9 e 10, prod. attore). Inoltre, risulta pure formulata nell'interesse di parte attrice la proposta di stipula di una convenzione di negoziazione assistita, in epoca antecedente il giudizio (v. doc. 6 prod. parte attrice). A definitiva tacitazione di ogni rilievo sul punto, vale poi evidenziare come, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (v. Cass., ordinanza n. 15445/2021; Cass. Ord. n. 19354/2016), dunque, nel caso di specie, la condizione di procedibilità è da giudicarsi certamente avverata, avendo l'Assicurazione formulato una offerta transattiva, nella fase antecedente al giudizio, accettata dall'attore in acconto. Vanno poi superate le contestazioni mosse dalla parte per essere stata CP_4 convenuta nel presente giudizio, essendo ella chiamata quale responsabile civile, in quanto proprietaria del veicolo danneggiante e quindi litisconsorte necessario e venendo in rilievo una ipotesi di responsabilità solidale (v. in tema Cass. civile sez. III, 11/06/2008, (ud. 07/03/2008, dep. 11/06/2008), n.15462 “Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione di veicoli, l'introduzione, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (o del Fondo di garanzia a norma dell'art. 19 stessa Legge), non ha escluso l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti dei danneggianti. Al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti il danneggiato può invero agire anche esclusivamente nei confronti del responsabile ex art. 2054 c.c.. Laddove viceversa agisca cumulativamente contro sia il danneggiante (ex art. 2054 c.c.) che del di lui assicuratore (L. n. 990 del 1969, ex art. 18), costoro sono tenuti in solido al risarcimento del danno, stante l'eadem causa obbligando a fondamento dei diversi titoli (nel caso, rispettivamente, responsabilità da illecito conseguente a circolazione stradale e obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'assicuratore) di responsabilità (v. Cass., 10/10/2003, n. 15179; Cass., 27/8/1999, n. 9003; Cass., 12/2/1998, n. 1471). Trattasi di un vincolo di solidarietà (v. Cass., 13/4/2007, n. 8825) atipica, atteso che il debito aquiliano dell'assicurato discende ex delicto ed è illimitato mentre quello di natura indennitaria dell'assicuratore deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale (v. Cass., 3/6/2002, n. 7993; Cass., 9/4/2001, n. 5262; Cass., 1/6/1995, n. 6128), che legittima la proponibilità cumulativa delle due azioni (v. Cass., 9/4/2001, n. 5262). Il principio della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., presuppone infatti l'unicità del fatto dannoso subito dal danneggiato (da considerarsi solamente con riguardo alla posizione di quest'ultimo, e non anche intesa come identità delle azioni giuridiche nei confronti dei danneggianti, nè come identità delle norme giuridiche sulla cui base essi sono tenuti al risarcimento: v. Cass., 16/12/2005, n. 27713; Cass., 14/7/2004, n. 13071; Cass., 3/5/2002, n. 6365), al cui risarcimento siano chiamati più soggetti, a nulla rilevando in contrario la diversità delle fonti dalle quali le relative obbligazioni derivano. In tema di illecito conseguente a circolazione stradale, la natura solidale o meno dell'obbligazione è una questione di diritto sostanziale, essendo entrambi i debitori tenuti - pur se, come detto, in base a diverso titolo - per l'intero ammontare nei confronti del danneggiato
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(v. Cass., 8/3/2007, n. 5331), in ragione del verificarsi dell'unico fatto dannoso fonte della responsabilità aquiliana del danneggiante e dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore (cfr., da ultimo, Cass., 25/1/2008, n. 1680), con la conseguenza che il pagamento effettuato dall'uno ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro (v. Cass., 7/7/1999, n. 7019; Cass., 28/11/1988, n. 6402;Cass., 16/8/1988, n. 4950. V. anche Cass., 6/6/2002, n. 8216; Cass., 14/6/1999, n. 5883).”). Così risolte le questioni preliminari, venendo al merito, stima il Tribunale che l'accadimento del sinistro possa dirsi non contestato e come tale pacifico. Difatti, non è chi non veda come alcuna delle parti convenute abbia inteso sollevare questioni attinenti all'an, ovvero all'effettivo verificarsi del fatto storico, inteso come incidente avvenuto nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione e che vedeva coinvolti il motociclo Agusta tg CW 88206 di proprietà di e condotto da e l'autoveicolo Peugeot 206 tg. CP_10 Parte_1 CJ990DE di proprietà di e condotta da , avendo anzi ed a ben CP_4 Persona_3 vedere la convenuta ha riconosciuto l'accadimento, sicché può trovare applicazione il CP_4 principio di cui all'art. 115 c.p.c. Parimenti è a dirsi circa la dinamica del sinistro, poiché anche sotto tale profilo non è intervenuta alcuna specifica contestazione ad opera dei convenuti rispetto alla ricostruzione operata dall'attore nell'atto di citazione, non potendosi ritenere tali mere formule di stile o astratti richiami a norme di legge, disancorate dal riferimento allo specifico e concreto caso di specie (v. in tema ex multis Cass. civile sez. II, 19/04/2025, n.10374 “L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione.”). Pertanto, ed in definitiva, può ritenersi definitivamente accertato che l'attore Parte_1
, in data 18.07.2016, verso le ore 17,30, alla guida del motociclo Augusta, di proprietà di
[...]
, percorrendo Via G. Rotondi in TO Le LE (AV), in direzione del centro CP_10 cittadino, restava coinvolto in un sinistro, causato dalla improvvisa manovra dell'autoveicolo Peugeot 206, di proprietà di , condotta nell'occasione da , che, CP_4 Persona_3 nell'effettuare una manovra di retromarcia, collideva il motociclo. L'attore subiva, dunque, lesioni, come da documentazione medica allegata e non specificamente contestata dalle parti convenute. Gli aspetti controversi attengono, di contro, al quantum del risarcimento spettante all'attore . Parte_1 A fronte della richiesta attorea pari ad euro 31.237,97, la convenuta compagnia assicurativa ha eccepito che l'importo già corrisposto pari ad euro 7.800,00 fosse pienamente ed integralmente satisfattivo. Ebbene, quanto alla determinazione del danno risarcibile e alla conseguente liquidazione, si osserva quanto segue. Quanto al danno non patrimoniale, deve aderirsi al tradizionale insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 26972 ss. del 2008), le quali hanno definitivamente superato gli orientamenti tesi a riconoscere autonoma liquidazione alle singole voci del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - sancendone invece l'unitarietà. Alla stregua di ciò, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale, elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.), non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010). In particolare, il danno biologico va inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità
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psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico- legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n. 12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c.. Tanto premesso, si osserva che dalla Consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel presente grado di giudizio e le cui conclusioni si condividono integralmente, si ricava che “Dai rilievi anamnestici effettuati dal sottoscritto C.T.U. e dalle Cartelle Cliniche, non risultano a carico del IG. deformità congenite e/o acquisite in corrispondenza dell'arto Parte_1 superiore sinistro, e/o altre patologie, preesistenti alla data dell'evento traumatico del quale fu vittima in data 18.07.2016, tali da;
— Favorire il determinismo delle lesioni;
— Influenzare negativamente il processo di guarigione della frattura di radio;
— Determinare postumi maggior, per numero ed entità, rispetto a quelli che normalmente e mediamente esitano al corretto trattamento di lesioni simili a quelle riportate dal periziando nell'evento traumatico del 18.07.2016 del quale fu vittima.” e che “seguito dell'evento traumatico (investimenti), del quale, in data 18.07.2016, fu vittima, il periziando, IG. , riportò; “Una frattura Parte_1 scomposta al III medio del radio sinistro”, come fu accertato a seguito di Esame Radiografico dell'avambraccio sinistro, praticato subito dopo il trauma, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” in Benevento, e come fu confermato successivamente dai Sanitari dei Reparti di Ortopedia ove fu ricoverato.”. L'analisi del caso effettuata dal CTU ha quindi consentito di appurare la ricorrenza del nesso causale tra sinistro e lesioni, avendo il CTU rappresentato che “Dai rilievi anamnestici, dall'esame degli Atti (ed in particolare dalla Documentazione Sanitaria), e dall'esame clinico praticato dal sottoscritto C.T.U., risulta che vi è sussistenza del nesso di causalità: — Tra le modalità con le quali si verificò l'evento traumatico e le lesioni riportate dal periziando;
— Tra le lesioni riportate dal periziando ed i postumi che attualmente presenta, in quanto sono soddisfatti i criteri: Temporale, Topografico, della Efficienza quantitativa e qualitativa della Esclusione di altre cause.”. Quindi il CTU così stimava il danno biologico e la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, indicando “In conseguenza delle lesioni causalmente collegate al sinistro, del quale il IG. fu vittima in data 18.07.2016, è derivato: — Un periodo di INABILITA' Parte_1 TEMPORANEA TOTALE, pari a giorni 10 (dieci); — Un periodo di INABILBITA'
di complessivi giorni 70 (settanta), dei quali: • I primi 30 (trenta) Parte_2 valutabili al 75% (settantacinque per cento); • I successivi 20 (venti), valutabili al 50% (cinquanta per cento); • I rimanenti 20 (venti), valutabili al 25% (venticinque per cento).” (…)
“Alla guarigione delle lesioni, riportate dal IG. nell'incidente stradale Parte_1 (investimento), del quale fu vittima in data 18.07.2016, sono residuati postumi permanenti equamente valutabili nella misura del 5% (cinque per cento), di DANNO BIOLOGICO PERMANENTE.”. Quanto ai postumi soggettivi, il CTU stimava che “postumi che attualmente presenta il periziando, IG. , sono: — Di tipo subiettivo;
— Di tipo obiettivo Parte_1 (rilevati dal sottoscritto C.T.U in occasione della visita peritale); — Di tipo strumentale (Esame Radiografico dell'avambraccio sinistro, praticato di recente su richiesta del C.T.U.).” (v. Relazione di C.t.u., depositata nel fascicolo telematico in data 30/01/2024).
Le conclusioni dell'Ausiliario d'ufficio, in quanto immuni da evidenti vizi logici, congruamente motivate e fondate su esame diretto del danneggiato, oltre che sui necessari rilievi di competenza specifica, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo dubitare, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Per la liquidazione del danno biologico, deve trovare applicazione la tabella di cui agli artt. 139 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private). Possono, quindi, essere riconosciuti all'attore , che al momento del Parte_1 sinistro aveva 18 anni, i seguenti importi: per danno biologico permanente €6.936,48; per invalidità temporanea totale €561,80, invalidità temporanea parziale al 75% €1.264,05, per
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invalidità temporanea parziale al 50% €561,80, per invalidità temporanea parziale al 25%
€280,90, totale danno biologico temporaneo € 2.668,55, danno morale (33,33%) €3.201,36, per un totale di €12.806,39.
In atti sono poi documentate fatture e ricevute relative a spese mediche sostenute dal
, relativamente alle lesioni riportate nell'incidente stradale, stimate dal CTU come Parte_1 verosimili e congrue e tuttavia ammontanti alla minor somma di €733,11, importo riconoscibile a titolo di danno patrimoniale, ex art. 1223 c.c.
Il totale del risarcimento spettante è dunque pari a €13.539,50.
Ora vi è da precisare che, in ipotesi di corresponsione di un acconto sul risarcimento dovuto, la giurisprudenza si è espressa nel senso che occorra rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (Cass. n. 1163/98). Successivamente, confermandosi tale orientamento, si è precisato che “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento
- sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347 del 19/03/2014). Ciò posto, al fine di rendere omogenei i due importi, si procede, in aderenza alla giurisprudenza appena riportata, a devalutarli entrambi alla data dell'illecito (18/07/2016). L'importo del risarcimento devalutato è pari a €11.152,80 e da questo va detratto l'acconto, anch'esso devalutato e quindi pari € 6.425,04, ottenendo così in definitiva che la somma ancora dovuta dall'attore danneggiato è pari all'importo a €4.727,76. Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), facendo richiamo alla condivisibile giurisprudenza già espressasi in materia (v. Trib. Roma sez. XII, 05/07/2018, n.13894), occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva. Pertanto, le parte convenute vanno condannate, in solido tra loro, a corrispondere, in favore di parte attrice, l'importo di €4.727,76, oltre interessi legali, da calcolarsi come meglio sopra indicato. Infine, vanno regolamentate le spese del presente giudizio. Visto l'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore rispetto alle richieste svolte nell'atto introduttivo e tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale secondo cui "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass. 21/10/2009 n. 22381), le spese vanno compensate tra le parti per la metà. Per la restante metà vanno poste a carico dei convenuti soccombenti. La liquidazione si effettua come
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da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore del decisum (v. art. 5 co. 1 D.M. 55/2014), dell'oggetto della causa, delle questioni affrontate e delle attività processuali effettivamente svolte, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, in particolare della semplicità di quest'ultima, svolta in forma orale. Sulle spese di CTU parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole in pari misura a carico dell'attore e dei convenuti, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale e di giustizia (v. Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023 e Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
(già ), rappresentata da
[...] Controparte_2 [...] (P.IVA , in qualità di sostituta processuale, in persona CP_15 P.IVA_2 del legale rappr.te p.t. e , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_4 dell'attore , per le causali di cui in motivazione, della somma di Parte_1
€4.727,76, oltre interessi come indicato in parte motiva.
2. Rigetta, per la restante parte, la domanda attorea.
3. Compensa tra l'attore ed i convenuti le spese di lite nella misura della metà e condanna (già ), Controparte_1 Controparte_2 rappresentata da (P.IVA , in qualità di sostituta Controparte_15 P.IVA_2 processuale, in persona del legale rappr.te p.t. e , in solido tra loro, al CP_4 pagamento della restante metà, che si liquida in €132,00 per esborsi ed in €1.063,50 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Saverino Pellino per dichiarato anticipo.
4. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti in pari quota, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 29/03/2024. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 10 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3717/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 10 dicembre 2025 Nell'interesse del sig. , c.f.: , è presente Parte_1 C.F._1
l'avv.Saverino Pellino chiede l'accoglimento della domanda introduttiva così come cristallizzata nelle seguenti CONCLUSIONI << Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - Condannare la soc. (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Verona alla via Lungadige Cangrande
[...]
n.16, 37126; p.iva: (e/o a chi per essa ), garante P.IVA_1 Controparte_3 per la Rcauto dell'autovettura Peugeot 206 tg. CJ990DE e la sig.ra nata a CP_4
Ciunfuegos Isola di CU (CCC) il 22.09.1972; c.f.: residente in C.F._2
TO Le LE (AV) alla via XXIV Maggio snc, responsabile civile, al risarcimento delle lesioni subite dal sig. , che si quantificano, de residuo, nell'ordine Parte_1 di euro 23.437,97 (ventitremilaquattrocentotrentasette/97) oltre alle spese mediche per euro 733,11 ovvero a quella somma determinata anche a seguito di C.T.U. medico – legale di cui si chiede sin d'ora la nomina;
ciò oltre alle spese della consulenza medica di parte con interessi moratori e rivalutazione monetaria;
ciò oltre al pagamento delle spese legali da distrarre in capo al costituito procuratore che si dichiara antistatario>>; - In via istruttoria, reitera le medesime richieste in riferimento alla articolata prova testimoniale, comunque consapevole che trattasi di una causa solo per la differenza riguardante il corrisposto risarcimento dei danni;
di fatto, nulla è contestato rispetto all'accadimento storico fatta eccezione per la quantificazione delle predette lesioni che in base alla CTU medico – legale effettuata dal nominato CTU, dr. ammonterebbero Persona_1 ad euro 13.450,41 ovvero: Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità ________________________________________ Tabella di riferimento 2024-2025 Età del danneggiato alla data del sinistro 18 anni Percentuale di invalidità permanente 5% Punto base danno permanente € 947,30 Giorni di invalidità temporanea totale 10 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20 Indennità giornaliera € 55,24 CALCOLO del RISARCIMENTO: Danno biologico permanente € 6.820,56 Invalidità temporanea totale € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.242,90 Invalidità temporanea parziale al 50% € 552,40 Invalidità temporanea parziale al 25% € 276,20 Totale danno biologico temporaneo € 2.623,90 Danno morale (33,33%) € 3.147,84 Spese mediche € 858,11 TOTALE GENERALE: € 13.450,41 Per le lesioni subite dal sig.
residua una differenza di euro 5.650,41 ovvero: 13.450,41 per sorta Parte_1 capitale - 7.800,00 già inviato = €. 5.650,41 oltre interessi moratori e spese di CTU medico legale Si chiede all'adito Tribunale di pronunciarsi, trattenendo la causa in decisione. E' altresì presente per la in sostituzione processuale della Controparte_5 CP_6
l'Avv. Anna Maria Stella Pampallona, per delega dell'Avv. Bonito, la quale si
[...]
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riporta ai propri scritti difensivi e contesta la quantificazione effettuata da controparte, in quanto, a seguito dell'espletata CTU medica, la somma dovuta ammonterebbe a €9334,17 importo a cui detrarre la somma di €7.800,00 già corrisposta in sede stragiudiziale. Impugna e contesta la Comparsa di costituzione depositata dalla IG.ra . CP_4
Chiede che la causa sia trattenuta a sentenza. L'Avv. Pellino impugna e contesta ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito ed insiste nell'accoglimento delle proprie istanze e domande. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 10 dicembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3717/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Assicurazione contro i danni “e vertente TRA
, nato ad [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Venticano (AV) alla Via S. Maria n.32 presso lo Studio dell'Avv. Saverino Pellino (c.f. ), giusta procura in atti;
C.F._3
- Attore – E
nata in [...] il [...] (C.F. CP_4
) e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Michele Guarente (C.F. , C.F._4 giusta procura in atti;
- Convenuta E
(c.f. (P.I. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Verona alla Via Lungadige Cangrande, 16, in forza dell'adesione alla Convenzione tra Imprese di Assicurazioni per il Risarcimento Diretto e di terzi trasportatiti – CARD, prevista dagli artt. 141 e 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 del DPR n. 254 del 18 luglio 2006, in persona del Dott. , nato a [...] il [...], domiciliato per la Controparte_7 carica presso la sede legale della società, conferisce mandato irrevocabile alla costituzione in
2 R.G. n. 3717/2022
giudizio alla con sede legale in Milano, Via Controparte_8 Ignazio Gardella n. 2, C.F. e P.IVA , numero di iscrizione REA Milano n. 54781, P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., Rag. rappresentata e difesa, in Controparte_9 virtù di procura generale alle liti conferita con atto a rogito Notaio del Persona_2 10.07.2012 N. di Rep 30.724, N. di Racc. 9.140, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Bonito (c.f. ), giusta procura ad litem apposta in calce all'atto di citazione C.F._5 notificato, elettivamente domiciliati in Avellino, presso il suo studio alla Via Campane n. 18;
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, ha adito questo Tribunale, Parte_1 esponendo, in sintesi: che, in data 18 luglio 2016, alle ore 17.30 circa, in TO Le LE (AV) in via G. Rotondi, in direzione del centro cittadino, si verificava un sinistro stradale tra un motociclo Agusta tg CW 88206, di proprietà di e da sé condotto ed una Peugeot CP_10 206 tg. CJ990DE, di proprietà della sig.ra e condotta da;
tale CP_4 Persona_3 sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente della Peugeot 206 tg. CJ990DE, il quale, facendo retromarcia da una sosta, non si avvedeva dell'arrivo della motocicletta, che, urtata, rovinava al suolo;
che, all'epoca del sinistro, la Peugeot 206 tg. CJ990DE risultava assicurata con , mentre il motociclo Agusta tg CW 88206 risultava Controparte_2 assicurato con;
che, a causa dell'urto, egli subiva una “Frattura Controparte_3 scomposta 1/3 distale radio sn”, con iniziali giorni 30 di prognosi;
per le lesioni subite, egli aveva diritto ad un risarcimento pari ad euro 31.237,97; che, nelle more, la , Controparte_3 in regime di indennizzo diretto, inviava, a titolo di risarcimento delle subite lesioni, senza alcuna formula concorsuale, l'importo di euro 7.800,00 trattenuto a titolo di acconto sul maggior danno, pertanto residuava l'importo di euro 23.437,97; che vano era risultato ogni tentativo di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda. L'attore citava in giudizio (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., garante per la Rcauto dell'autovettura Peugeot 206
[...] tg. CJ990DE e , chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo CP_4 Tribunale adito, - la soc. (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Verona alla via Lungadige Cangrande n.16,
[...] 37126; p.iva: , garante per la Rcauto dell'autovettura Peugeot 206 tg. CJ990DE e P.IVA_1 la sig.ra nata a [...] il [...]; c.f.: CP_4
residente in [...] responsabile civile, al risarcimento delle lesioni subite dal sig. , che si Parte_1 quantificano, de residuo, nell'ordine di euro 23.437,97 (ventitremilaquattrocentotrentasette/97) oltre alle spese mediche per euro 733,11 ovvero a quella somma determinata anche a seguito di C.T.U. medico – legale di cui si chiede sin d'ora la nomina;
ciò oltre alle spese della consulenza
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medica di parte con interessi moratori e rivalutazione monetaria;
ciò oltre al pagamento delle spese legali da distrarre in capo al costituito procuratore;
”. In data 6/02/2023 si costituiva in giudizio, con Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta preliminarmente dichiarando di essere proprietaria CP_4 dell'autovettura Peugeot 206, tg. CJ990DE condotta, in costanza dell'avvenuto sinistro, da
[...]
, esponendo il fatto e deducendo di non poter disconoscere il sinistro de quo, ma Persona_3 di non comprendere il perché della citazione, essendo titolare di una regolare polizza assicurativa ed essendo la compagnia assicurativa resa edotta dell'accaduto, quindi deducendo che il giudizio fosse ascrivibile a esclusiva colpa e responsabilità della (poi Controparte_2 assorbita, per fusione, dalla , eccependo “mala gestio Controparte_1 propria”, chiedendo di essere tenuta indenne dalle spese di lite. La parte convenuta concludeva “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Mirabella Eclano manlevare da ogni responsabilità civile la sig.ra in quanto all'epoca del sinistro, CP_4 la Peugeot 206 tg. CJ990DE risultava assicurata con il (poi Controparte_2 assorbita, per fusione, dalla;
- Condannare la Controparte_1 [...]
(già ), in persona del legale rapp.te Controparte_11 Controparte_2 p.t., con sede in Verona alla via Lungadige Cangrande n.16, 37126 (p.i: ), al P.IVA_1 pagamento di ogni competenza e di ogni spesa di lite da distrarre nei confronti dell'antistatario procuratore, non avendo la predetta società provveduto a risarcire i danni subiti dal sig. Parte_1
e quindi, per avere costretto la predetta a costituirsi in giudizio;
”.
[...] CP_4 In data 8/02/2023 si costituiva in giudizio, con Comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta , conferendo mandato irrevocabile alla costituzione in Controparte_12 giudizio alla e deducendo ed eccependo Controparte_8
“SULLA AMMISSIBILITA' DELLA SOSTITUZIONE PROCESSUALE – SENTENZA CASS. CIV. III SEZIONE NR. 20408/2016”, esponendo i presupposti processuali di ammissibilità della sostituzione processuale della in qualità di sostituto Controparte_5 processuale della nonché i motivi per i quali potesse ritenersi legittimata ad Controparte_6 causam, vantando un interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante rispetto all'azione introdotta dall'attore; eccependo “A) ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI “, in via preliminare, chiedendo la verifica della “I. DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.” per la mancanza di interesse ad agire, atteso che il vedeva Parte_1 completamente soddisfatte le proprie richieste con l'offerta reale inviate trattenuta integralmente, di €7.800,00; “II. IMPROPONIBILITA' E/O IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005”, essendo onere dell'attore dar prova di aver provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento all'assicuratore, completa di ogni elemento contenutistico e formale, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto del c.d. spatium deliberandi, eccependo l'improponibilità della domanda proposta per violazione del comando e contenuto sostanziale di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni private;
“III. DELLA CARENZA DI LEGITTIMAZIONI AD LITEM”, eccependo l'inammissibilità della domanda, per carenza di legittimazione attiva, in mancanza di idonea certificazione in atti, impugnando tutta la documentazione prodotta e chiedendo la produzione dei certificati di pronto soccorso in originale;
“B) ECCEZIONI DI MERITO”, in via gradata eccependo “IV. ARBITRARIA DETERMINAZIONE DELLE LESIONI”, quanto alle lesioni lamentate dal sottolineando che questi si fosse sottoposto a visita medico-legale Parte_1 presso il fiduciario della Compagnia, il quale aveva riconosciuto un danno biologico del 5%, oltre ITP al 75% gg 31, ITP al 50% gg 20 ed ITP al 25% gg 20, pertanto, ogni altra ed ulteriore richiesta di controparte si appalesava speculativa;
“IV.2. Concorso di colpa.”, in via gradata, chiedendo disporre la riduzione della pretesa risarcitoria nei limiti del provato e comunque del grado di colpa concorrente, anche per l'effetto delle previsioni legislative di cui agli artt. 1175, Contr 1227, 2054 c.c. e 41 e 43 c.p.; “V. IRRISARCIBILITA' DANNO ESISTENZIALE e MORALE”; “VI. COMPETENZE LEGALI”, in subordine chiedendo, nella determinazione del
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compenso per l'attività giudiziale, attenersi ai parametri specifici di cui alle vigenti tariffe forensi di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero della Giustizia N147/2022. La parte convenuta concludeva “1) In via del tutto preliminare, voglia l'On. Giudice adìto dichiarare legittimo ed ammissibile la spiegata sostituzione processuale e, per l'effetto, estromettere la convenuta 2) sempre in via preliminare dichiarare la cessazione Controparte_6 della materia del contendere come da capo I della comparsa;
3) dichiarare la domanda improcedibile, improponibile per tutti i motivi di cui al capo III della comparsa di costituzione e risposta;
4) subordinatamente, attenersi, nella liquidazione di eventuali danni per le asserite lesioni, alla tabella appositamente fissata con decreto interministeriale del 03.03.2003, pubblicato sulla G.U. N. 211 del 11.09.2003 in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge del 05,03.2001 n. 57; 5) sempre in subordine, ridurre, comunque, il quantum relativamente ai danni richiesti, in relazione al grado di colpa concorrente dell'attore nella produzione dell'evento lesivo;
6) rigettare, ad ogni modo, la richiesta cumulativa di interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione;
7) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, si chiede che il Giudice Adito, nella liquidazione degli onorari di causa, si attenga ai parametri specifici di cui alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Giustizia N. 55/2014;”. Nella prima memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., l'attore così concludeva “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, - Condannare la soc. (già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Verona alla via Controparte_2 Lungadige Cangrande n.16, 37126; p.iva: , (e/o a chi per essa P.IVA_1 [...]
), garante per la Rcauto dell'autovettura Peugeot 206 tg. CJ990DE e la sig.ra Controparte_3
nata a [...] il [...]; c.f.: CP_4 C.F._2 residente in TO Le LE (AV) alla via XXIV Maggio snc, responsabile civile, al risarcimento delle lesioni subite dal sig. , che si quantificano, de residuo, Parte_1 nell'ordine di euro 23.437,97 (ventitremilaquattrocentotrentasette/97) oltre alle spese mediche per euro 733,11 ovvero a quella somma determinata anche a seguito di C.T.U. medico – legale di cui si chiede sin d'ora la nomina;
ciò oltre alle spese della consulenza medica di parte con interessi moratori e rivalutazione monetaria;
ciò oltre al pagamento delle spese legali da distrarre in capo al costituito procuratore che si dichiara antistatario;
”. La causa veniva istruita a mezzo di CTU ed all'esito della odierna udienza di discussione viene decisa. In via preliminare, vi è da prendere atto che la difesa convenuta abbia ben chiarito che la si sia costituita in giudizio non in proprio, ma solo quale mandataria della Controparte_3
ai sensi dell'art. 77 c.p.c., in tema di rappresentanza processuale Controparte_1 volontaria, sicché gli esiti giuridici della presente controversia avranno effetto solo ed esclusivamente nei confronti della Controparte_12 Occorre poi delibare le eccezioni preliminari. L'eccezione di cessazione della materia del contendere non è fondata, atteso che appare evidente la sussistenza tra le parti di profili di contrasto, né avendo allegato la difesa convenuta un fatto sopravvenuto, rispetto all'epoca di introduzione del giudizio, né potendo ritenersi determinato, in virtù del precedente pagamento, il soddisfacimento del diritto azionato, alla luce dell'attività istruttoria espletata e di cui meglio si dirà nel prosieguo (v. in tema Cass. civ. n. 16150/2010“La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia
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determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali.”). L'eccezione di violazione degli artt. 145 e 148 D.lgs. è parimenti infondata, rilevandosi come risulti documentato che la domanda attorea sia stata ritualmente preceduta da richieste preventive di risarcimento del danno, formulate nell'interesse di nei confronti Parte_1 di e contenenti i dati richiesti dall'art. 145 D.lgs. 209/2005 ed CP_14 Controparte_6 essendo stato garantito lo “spatium deliberandi” prima dell'introduzione del presente giudizio (v. doc. 8, 9 e 10, prod. attore). Inoltre, risulta pure formulata nell'interesse di parte attrice la proposta di stipula di una convenzione di negoziazione assistita, in epoca antecedente il giudizio (v. doc. 6 prod. parte attrice). A definitiva tacitazione di ogni rilievo sul punto, vale poi evidenziare come, per consolidata giurisprudenza di legittimità, "la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (v. Cass., ordinanza n. 15445/2021; Cass. Ord. n. 19354/2016), dunque, nel caso di specie, la condizione di procedibilità è da giudicarsi certamente avverata, avendo l'Assicurazione formulato una offerta transattiva, nella fase antecedente al giudizio, accettata dall'attore in acconto. Vanno poi superate le contestazioni mosse dalla parte per essere stata CP_4 convenuta nel presente giudizio, essendo ella chiamata quale responsabile civile, in quanto proprietaria del veicolo danneggiante e quindi litisconsorte necessario e venendo in rilievo una ipotesi di responsabilità solidale (v. in tema Cass. civile sez. III, 11/06/2008, (ud. 07/03/2008, dep. 11/06/2008), n.15462 “Come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione di veicoli, l'introduzione, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (o del Fondo di garanzia a norma dell'art. 19 stessa Legge), non ha escluso l'azione per responsabilità aquiliana nei confronti dei danneggianti. Al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti il danneggiato può invero agire anche esclusivamente nei confronti del responsabile ex art. 2054 c.c.. Laddove viceversa agisca cumulativamente contro sia il danneggiante (ex art. 2054 c.c.) che del di lui assicuratore (L. n. 990 del 1969, ex art. 18), costoro sono tenuti in solido al risarcimento del danno, stante l'eadem causa obbligando a fondamento dei diversi titoli (nel caso, rispettivamente, responsabilità da illecito conseguente a circolazione stradale e obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'assicuratore) di responsabilità (v. Cass., 10/10/2003, n. 15179; Cass., 27/8/1999, n. 9003; Cass., 12/2/1998, n. 1471). Trattasi di un vincolo di solidarietà (v. Cass., 13/4/2007, n. 8825) atipica, atteso che il debito aquiliano dell'assicurato discende ex delicto ed è illimitato mentre quello di natura indennitaria dell'assicuratore deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale (v. Cass., 3/6/2002, n. 7993; Cass., 9/4/2001, n. 5262; Cass., 1/6/1995, n. 6128), che legittima la proponibilità cumulativa delle due azioni (v. Cass., 9/4/2001, n. 5262). Il principio della solidarietà di cui all'art. 2055 c.c., presuppone infatti l'unicità del fatto dannoso subito dal danneggiato (da considerarsi solamente con riguardo alla posizione di quest'ultimo, e non anche intesa come identità delle azioni giuridiche nei confronti dei danneggianti, nè come identità delle norme giuridiche sulla cui base essi sono tenuti al risarcimento: v. Cass., 16/12/2005, n. 27713; Cass., 14/7/2004, n. 13071; Cass., 3/5/2002, n. 6365), al cui risarcimento siano chiamati più soggetti, a nulla rilevando in contrario la diversità delle fonti dalle quali le relative obbligazioni derivano. In tema di illecito conseguente a circolazione stradale, la natura solidale o meno dell'obbligazione è una questione di diritto sostanziale, essendo entrambi i debitori tenuti - pur se, come detto, in base a diverso titolo - per l'intero ammontare nei confronti del danneggiato
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(v. Cass., 8/3/2007, n. 5331), in ragione del verificarsi dell'unico fatto dannoso fonte della responsabilità aquiliana del danneggiante e dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore (cfr., da ultimo, Cass., 25/1/2008, n. 1680), con la conseguenza che il pagamento effettuato dall'uno ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro (v. Cass., 7/7/1999, n. 7019; Cass., 28/11/1988, n. 6402;Cass., 16/8/1988, n. 4950. V. anche Cass., 6/6/2002, n. 8216; Cass., 14/6/1999, n. 5883).”). Così risolte le questioni preliminari, venendo al merito, stima il Tribunale che l'accadimento del sinistro possa dirsi non contestato e come tale pacifico. Difatti, non è chi non veda come alcuna delle parti convenute abbia inteso sollevare questioni attinenti all'an, ovvero all'effettivo verificarsi del fatto storico, inteso come incidente avvenuto nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto di citazione e che vedeva coinvolti il motociclo Agusta tg CW 88206 di proprietà di e condotto da e l'autoveicolo Peugeot 206 tg. CP_10 Parte_1 CJ990DE di proprietà di e condotta da , avendo anzi ed a ben CP_4 Persona_3 vedere la convenuta ha riconosciuto l'accadimento, sicché può trovare applicazione il CP_4 principio di cui all'art. 115 c.p.c. Parimenti è a dirsi circa la dinamica del sinistro, poiché anche sotto tale profilo non è intervenuta alcuna specifica contestazione ad opera dei convenuti rispetto alla ricostruzione operata dall'attore nell'atto di citazione, non potendosi ritenere tali mere formule di stile o astratti richiami a norme di legge, disancorate dal riferimento allo specifico e concreto caso di specie (v. in tema ex multis Cass. civile sez. II, 19/04/2025, n.10374 “L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione.”). Pertanto, ed in definitiva, può ritenersi definitivamente accertato che l'attore Parte_1
, in data 18.07.2016, verso le ore 17,30, alla guida del motociclo Augusta, di proprietà di
[...]
, percorrendo Via G. Rotondi in TO Le LE (AV), in direzione del centro CP_10 cittadino, restava coinvolto in un sinistro, causato dalla improvvisa manovra dell'autoveicolo Peugeot 206, di proprietà di , condotta nell'occasione da , che, CP_4 Persona_3 nell'effettuare una manovra di retromarcia, collideva il motociclo. L'attore subiva, dunque, lesioni, come da documentazione medica allegata e non specificamente contestata dalle parti convenute. Gli aspetti controversi attengono, di contro, al quantum del risarcimento spettante all'attore . Parte_1 A fronte della richiesta attorea pari ad euro 31.237,97, la convenuta compagnia assicurativa ha eccepito che l'importo già corrisposto pari ad euro 7.800,00 fosse pienamente ed integralmente satisfattivo. Ebbene, quanto alla determinazione del danno risarcibile e alla conseguente liquidazione, si osserva quanto segue. Quanto al danno non patrimoniale, deve aderirsi al tradizionale insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze n. 26972 ss. del 2008), le quali hanno definitivamente superato gli orientamenti tesi a riconoscere autonoma liquidazione alle singole voci del danno non patrimoniale - biologico, morale ed esistenziale - sancendone invece l'unitarietà. Alla stregua di ciò, il risarcimento del danno biologico va liquidato in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale, elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.), non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent. n. 24864 del 9 dicembre 2010). In particolare, il danno biologico va inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità
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psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico- legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n. 12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c.. Tanto premesso, si osserva che dalla Consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel presente grado di giudizio e le cui conclusioni si condividono integralmente, si ricava che “Dai rilievi anamnestici effettuati dal sottoscritto C.T.U. e dalle Cartelle Cliniche, non risultano a carico del IG. deformità congenite e/o acquisite in corrispondenza dell'arto Parte_1 superiore sinistro, e/o altre patologie, preesistenti alla data dell'evento traumatico del quale fu vittima in data 18.07.2016, tali da;
— Favorire il determinismo delle lesioni;
— Influenzare negativamente il processo di guarigione della frattura di radio;
— Determinare postumi maggior, per numero ed entità, rispetto a quelli che normalmente e mediamente esitano al corretto trattamento di lesioni simili a quelle riportate dal periziando nell'evento traumatico del 18.07.2016 del quale fu vittima.” e che “seguito dell'evento traumatico (investimenti), del quale, in data 18.07.2016, fu vittima, il periziando, IG. , riportò; “Una frattura Parte_1 scomposta al III medio del radio sinistro”, come fu accertato a seguito di Esame Radiografico dell'avambraccio sinistro, praticato subito dopo il trauma, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli” in Benevento, e come fu confermato successivamente dai Sanitari dei Reparti di Ortopedia ove fu ricoverato.”. L'analisi del caso effettuata dal CTU ha quindi consentito di appurare la ricorrenza del nesso causale tra sinistro e lesioni, avendo il CTU rappresentato che “Dai rilievi anamnestici, dall'esame degli Atti (ed in particolare dalla Documentazione Sanitaria), e dall'esame clinico praticato dal sottoscritto C.T.U., risulta che vi è sussistenza del nesso di causalità: — Tra le modalità con le quali si verificò l'evento traumatico e le lesioni riportate dal periziando;
— Tra le lesioni riportate dal periziando ed i postumi che attualmente presenta, in quanto sono soddisfatti i criteri: Temporale, Topografico, della Efficienza quantitativa e qualitativa della Esclusione di altre cause.”. Quindi il CTU così stimava il danno biologico e la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, indicando “In conseguenza delle lesioni causalmente collegate al sinistro, del quale il IG. fu vittima in data 18.07.2016, è derivato: — Un periodo di INABILITA' Parte_1 TEMPORANEA TOTALE, pari a giorni 10 (dieci); — Un periodo di INABILBITA'
di complessivi giorni 70 (settanta), dei quali: • I primi 30 (trenta) Parte_2 valutabili al 75% (settantacinque per cento); • I successivi 20 (venti), valutabili al 50% (cinquanta per cento); • I rimanenti 20 (venti), valutabili al 25% (venticinque per cento).” (…)
“Alla guarigione delle lesioni, riportate dal IG. nell'incidente stradale Parte_1 (investimento), del quale fu vittima in data 18.07.2016, sono residuati postumi permanenti equamente valutabili nella misura del 5% (cinque per cento), di DANNO BIOLOGICO PERMANENTE.”. Quanto ai postumi soggettivi, il CTU stimava che “postumi che attualmente presenta il periziando, IG. , sono: — Di tipo subiettivo;
— Di tipo obiettivo Parte_1 (rilevati dal sottoscritto C.T.U in occasione della visita peritale); — Di tipo strumentale (Esame Radiografico dell'avambraccio sinistro, praticato di recente su richiesta del C.T.U.).” (v. Relazione di C.t.u., depositata nel fascicolo telematico in data 30/01/2024).
Le conclusioni dell'Ausiliario d'ufficio, in quanto immuni da evidenti vizi logici, congruamente motivate e fondate su esame diretto del danneggiato, oltre che sui necessari rilievi di competenza specifica, della cui attendibilità scientifica non si ha motivo dubitare, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Per la liquidazione del danno biologico, deve trovare applicazione la tabella di cui agli artt. 139 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private). Possono, quindi, essere riconosciuti all'attore , che al momento del Parte_1 sinistro aveva 18 anni, i seguenti importi: per danno biologico permanente €6.936,48; per invalidità temporanea totale €561,80, invalidità temporanea parziale al 75% €1.264,05, per
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invalidità temporanea parziale al 50% €561,80, per invalidità temporanea parziale al 25%
€280,90, totale danno biologico temporaneo € 2.668,55, danno morale (33,33%) €3.201,36, per un totale di €12.806,39.
In atti sono poi documentate fatture e ricevute relative a spese mediche sostenute dal
, relativamente alle lesioni riportate nell'incidente stradale, stimate dal CTU come Parte_1 verosimili e congrue e tuttavia ammontanti alla minor somma di €733,11, importo riconoscibile a titolo di danno patrimoniale, ex art. 1223 c.c.
Il totale del risarcimento spettante è dunque pari a €13.539,50.
Ora vi è da precisare che, in ipotesi di corresponsione di un acconto sul risarcimento dovuto, la giurisprudenza si è espressa nel senso che occorra rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo dall'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (Cass. n. 1163/98). Successivamente, confermandosi tale orientamento, si è precisato che “qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento
- sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347 del 19/03/2014). Ciò posto, al fine di rendere omogenei i due importi, si procede, in aderenza alla giurisprudenza appena riportata, a devalutarli entrambi alla data dell'illecito (18/07/2016). L'importo del risarcimento devalutato è pari a €11.152,80 e da questo va detratto l'acconto, anch'esso devalutato e quindi pari € 6.425,04, ottenendo così in definitiva che la somma ancora dovuta dall'attore danneggiato è pari all'importo a €4.727,76. Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), facendo richiamo alla condivisibile giurisprudenza già espressasi in materia (v. Trib. Roma sez. XII, 05/07/2018, n.13894), occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva. Pertanto, le parte convenute vanno condannate, in solido tra loro, a corrispondere, in favore di parte attrice, l'importo di €4.727,76, oltre interessi legali, da calcolarsi come meglio sopra indicato. Infine, vanno regolamentate le spese del presente giudizio. Visto l'accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore rispetto alle richieste svolte nell'atto introduttivo e tenuto conto dell'interpretazione giurisprudenziale secondo cui "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass. 21/10/2009 n. 22381), le spese vanno compensate tra le parti per la metà. Per la restante metà vanno poste a carico dei convenuti soccombenti. La liquidazione si effettua come
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da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenendo conto del valore del decisum (v. art. 5 co. 1 D.M. 55/2014), dell'oggetto della causa, delle questioni affrontate e delle attività processuali effettivamente svolte, ovvero studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, in particolare della semplicità di quest'ultima, svolta in forma orale. Sulle spese di CTU parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole in pari misura a carico dell'attore e dei convenuti, trattandosi di spese sostenute nell'interesse generale e di giustizia (v. Cass. civile sez. III, 17/01/2013, n.1023 e Cass. civile sez. I, 10/06/2020, n.11068).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna Controparte_1
(già ), rappresentata da
[...] Controparte_2 [...] (P.IVA , in qualità di sostituta processuale, in persona CP_15 P.IVA_2 del legale rappr.te p.t. e , in solido tra loro, al pagamento, in favore CP_4 dell'attore , per le causali di cui in motivazione, della somma di Parte_1
€4.727,76, oltre interessi come indicato in parte motiva.
2. Rigetta, per la restante parte, la domanda attorea.
3. Compensa tra l'attore ed i convenuti le spese di lite nella misura della metà e condanna (già ), Controparte_1 Controparte_2 rappresentata da (P.IVA , in qualità di sostituta Controparte_15 P.IVA_2 processuale, in persona del legale rappr.te p.t. e , in solido tra loro, al CP_4 pagamento della restante metà, che si liquida in €132,00 per esborsi ed in €1.063,50 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Saverino Pellino per dichiarato anticipo.
4. Pone definitivamente, nei rapporti interni, a carico delle parti in pari quota, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 29/03/2024. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 10 dicembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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