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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 475/2022 R.G. promossa da
[...]
Parte_1
( in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 Pt_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Appellante contro
( ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
( ), ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3
), Controparte_4 C.F._4 CP_5
( ),
[...] C.F._5 Controparte_6
( ), ( ), C.F._6 CP_7 C.F._7
), tutti rappresentati e difesi Controparte_8 C.F._8
dall'avv. Carmelo Cataudella
Appellati
e , , . Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 [...]
, , , CP_15 Controparte_16 Controparte_17
, , , Controparte_18 CP_19 CP_20
, Controparte_21 Controparte_22 CP_23
, ;
[...] CP_24
Appellati contumaci
OGGETTO: rapporti di lavoro a termine– differenze retributive – risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.792/2019 del 4.07.2019, il Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento del ricorso proposto dagli odierni appellati indicati in epigrafe, dichiarava illegittima la reiterazione dei contratti a termine intercorsa tra i ricorrenti ed il;
condannava il al pagamento in Parte_1 Parte_1
favore di ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno da reiterazione dei contratti a termine, di un'indennità commisurata a dodici mensilità parametrata all'ultima retribuzione globale di fatto;
dichiarava il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'amministrazione convenuta e, per l'effetto condannava quest'ultima alla corresponsione della differenza retributiva tra quanto percepito dai ricorrenti e quanto sarebbe agli stessi spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta, precisando che tale differenza retributiva doveva essere calcolata a decorrere dal 20/06/2012 per effetto della ritenuta prescrizione decennale. Con successiva ordinanza del 12.5.2022, il Tribunale di Siracusa, pronunciandosi sull'istanza di correzione di errore materiale presentata dai lavoratori, disponeva la correzione della sentenza di cui sopra nel senso seguente:
- “condanna il alla corresponsione della differenza retributiva tra quanto CP_25
percepito dai ricorrenti e quanto sarebbe agli stessi spettato per effetto dell'anzianità di servizio come riconosciuta, precisando che tale differenza retributiva dovrà essere calcolata a decorrere dal 20.06.2002, per effetto della prescrizione di eventuali pretese precedenti”;
- con la precisazione che i ricorrenti sono tutti rappresentanti e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Angela Urso e dall'avv. Giuseppina
Rizza”.
Avverso la sentenza così come corretta ha proposto appello il
[...]
, con ricorso depositato il 30.05.2022. Parte_3
Si sono costituiti gli appellati Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
e gli altri appellati sono rimasti contumaci nonostante CP_7 Controparte_8
la regolarità della notifica dell'impugnazione.
La causa è stata posta in decisione in data 5 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con un unico motivo di gravame il appellante censura la sentenza Parte_1
nella parte in cui il giudice di primo grado ha omesso di dichiarare la prescrizione quinquennale dei diritti azionati dalle controparti, in relazione al periodo antecedente al quinquennio anteriore alla notifica del primo atto interruttivo della prescrizione. Ribadisce che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nella specie la prescrizione è quinquennale e, inoltre, trattandosi di dipendenti di una pubblica amministrazione il relativo termine decorre anche in costanza di rapporto di lavoro, stante la stabilità che contraddistingue tale rapporto.
1.2. Gli appellati nella memoria di costituzione eccepiscono l'inammissibilità ed improcedibilità dell'appello per intervenuto passaggio in giudicato della decisione. Assumono che ai sensi dell'art. 287 cpc la procedura di correzione di errore materiale delle sentenze e ordinanze irrevocabili è quella particolare procedura che consente di eliminare vizi omissioni errori che riguardano la redazione della sentenza e che risultano dalla lettura della stessa, non trovando applicazione nell'ipotesi di errori inerenti alla formazione del giudizio;
evidenziano che, nella prima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione. Aggiungono che le richieste dell'appellante sono inammissibili, non potendo il giudice di appello pronunciarsi sulla prescrizione, essendo la sentenza impugnata ormai passata in giudicato ex art. 2909 c.c.
1.3. L'appello è inammissibile in quanto tardivamente proposto.
1.4. Ai sensi dell'art. 288, quarto comma, c.p.c., le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.
La Suprema Corte, con orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi, ha statuito (cfr. Cass. civile sez. VI, 10/04/2018, n.8863) che il termine per
l'impugnazione di una sentenza, di cui è stata chiesta la correzione, decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell' art.288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo oppure quando l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato;
per contro l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare
i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (v. Sez. 2, Sentenza n. 6969 del 27/03/2006 Rv. 587828 in ipotesi assolutamente analoga;
v. altresì
v. Cass. 7/12/2004 n. 22933; Cass. 26/11/2008 n. 29189; Cass. 11/9/2009
n. 19668 e, più di recente, Sez. 1, Sentenza n. 22185 del 20/10/2014 Rv.
632778)…”.
1.5. Nel caso in specie, l'errore che è stato emendato con la procedura di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. consiste in una discrepanza tra la parte motiva e il dispositivo della sentenza sopra indicata. In particolare, nel corpo della motivazione (pag.5) il tribunale, nel ritenere applicabile la prescrizione decennale, ha precisato che il risarcimento del danno doveva essere calcolato a decorrere dal 20.6.2002, avuto riguardo al decennio anteriore la data di deposito in cancelleria del ricorso introduttivo, avvenuto il
20.6.2012; nel dispositivo, invece, per una evidente svista, ha indicato, quale data da cui calcolare il risarcimento, quella del 20.6.2012.
1.6. Osserva il collegio che l'errore in questione si traduce in una mera discrasia tra motivazione e dispositivo, che non determina nullità della sentenza medesima e che può essere emendato con la procedura dell'errore materiale;
in tal senso si veda Cassazione civile sez. lav., 27/08/2024, n.23157, secondo cui nell'ipotesi in cui sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice), viene a configurarsi l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione (Cass. Sez. L., Sentenza n. 18090 del 27/08/2007; Cass. Sez. L.,
Sentenza n. 27591 del 14/12/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18202 del
03/07/2008).
1.7. Va escluso che l'errore corretto dal tribunale con ordinanza del 12.5.2022 sia idoneo ad ingenerare un dubbio sul contenuto della decisione, trattandosi piuttosto di un errore nella redazione del provvedimento, evincibile in modo immediato dalla lettura della sentenza. Invero, risulta chiaro che il tribunale ha ritenuto applicabile il termine decennale di prescrizione ed ha ancorato il calcolo del risarcimento ad un elemento obiettivo e preciso (decennio anteriore la data di deposito del ricorso di primo grado), cosìcchè l'avere indicato nel dispositivo la data del 20.6.2012 (e non quella esatta del
20.6.2002) è senz'altro una mera svista, un errore materiale immediatamente percepibile.
1.8. Pertanto, la successiva correzione della sentenza ormai passata in giudicato non è idonea a riaprire i termini dell'impugnazione, alla stregua dei principi sopra indicati.
L'appello proposto dal è intempestivo, in quanto la sentenza è Parte_1
stata pubblicata il 4.7.2019 e il gravame è stato proposto il 30.5.2022, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
1.9. Le spese del grado seguono la soccombenza, non ricorrendo alcuna delle ragioni che consentano la compensazione a norma dell'art. 92 c.p.c. e vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo e liquidate in favore degli appellati costituiti, tenuto conto del valore della causa, del numero degli appellati e dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni.
Nulla sulle spese tra l'appellante e gli appellati rimasti contumaci
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in favore degli appellati costituiti, in euro 10.841,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Nulla sulle spese tra l'appellante e gli appellati contumaci.
Così deciso in Catania, all'esito dell'udienza del 5.12.2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi