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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41387/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41387/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti. MARIO Parte_1 P.IVA_1
DEL VAGLIO, DAMIANO BONOMO e MASSIMILIANO MILANO ed elezione di domicilio presso i difensori in Via XXIV Maggio 43, Roma (p.e.c.
, e Email_1 Email_2
Email_3
-attrice opponente- contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MICHELA GABRIELLA NOCCO ed elezione di domicilio presso il difensore in Via Carmine 21, Santeramo in Colle (p.e.c.
Email_4
-convenuta opposta-
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elezione di domicilio presso i suoi uffici in Via Freguglia 1, Milano (p.e.c. ) Email_5
-convenuto terzo pignorato- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi promosso da
[...] nei confronti della e per l'effetto condannare l' Controparte_1 Parte_1 [...] alla restituzione delle somme pignorate presso il Ministero dell'Interno, Ufficio Controparte_1
Territoriale del Governo (UTG ex Prefettura) di Verona, per l'importo complessivo di euro €
161.046,00;
- In ogni caso, condannare l' alla restituzione in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 161.046,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del secondo
[...] pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di compensi e spese anche della fase cautelare, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
L'On.le Tribunale adito Voglia rigettare ogni domanda rivolta verso l' Controparte_1 in quanto infondata in fatto e diritto.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI PER IL TERZO PIGNORATO
In via preliminare:
- Dichiarare l'inammissibilità della opposizione e/o comunque il difetto di giurisdizione ordinaria, in quanto il sindacato diretto pure in tale ambito di accertamento originato dalla citazione in opposizione all'esecuzione afferisce a crediti di natura tributaria, in considerazione della giurisdizione in tale ambito della Corte di Giustizia Tributaria di Milano in relazione alle questioni sostanziali di merito anteriori alla notifica dell'atto di pignoramento e non riguardanti la questione della pignorabilità o meno dei beni sottoposti ad esecuzione presso terzi;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
Nel merito:
- rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
- Condannare l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite.
- Condannare, in caso di accoglimento della dispiegata opposizione all'esecuzione, alla CP_3 refusione integrale delle spese di lite, o comunque emettere provvedimenti in forza dei quali il
sia tenuto indenne dalle conseguenze processuali riconducibili unicamente Controparte_2 all'attività espletata dall' CP_3
pagina 2 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Oggetto e svolgimento del giudizio
Viene qui decisa l'opposizione all'esecuzione presentata da , ai sensi Parte_1 dell'art. 615 comma II c.p.c., contro l'atto di pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973 notificatole dall (di seguito . Per semplicità di Controparte_1 CP_3 lettura, sintetizziamo di seguito la vicenda processuale:
- con atto notificato il 28/4/2023, l ha pignorato i crediti per canoni di CP_3 locazione vantati da nei confronti della (rectius, Ufficio Pt_1 Controparte_4 territoriale del Governo, quale articolazione territoriale del ), Controparte_2 relativi al godimento di un immobile di proprietà del Fondo d'investimento
“Vitruvio” gestito dalla stessa Pt_1
- il pignoramento si fonda su numerose cartelle esattoriali riguardanti crediti di varia natura, iscritti a ruolo da un'ampia pluralità di Enti impositori, per un totale di euro 161.046,00 compresi interessi e oneri di riscossione;
- in data 8/6/2023 ha proposto opposizione all'esecuzione, incardinata Pt_1 davanti a questo Tribunale al n. r.g.e. 4380/2023, con la quale contesta analiticamente la debenza delle somme portate da molte (ma non tutte) le cartelle esattoriali. In particolare: (a) la principale contestazione riguarda il fatto che oltre
100.000 euro di crediti erariali derivano dall'IMU non versata in relazione agli immobili compresi nel Fondo “Hospitality & Leisure”, con la duplice conseguenza che, da un lato, l non era legittimata a pignorare i crediti di pertinenza del CP_3 diverso Fondo “Vitruvio” e, dall'altro lato, ogni pretesa andrebbe oggi rivolta al liquidatore nominato dalla Banca d'Italia, in quanto il Fondo “Hospitality &
Leisure” è stato posto in liquidazione giudiziale sin dal 2021; (b) inoltre, con riferimento a molte altre delle cartelle esattoriali poste a base del pignoramento,
l'opponente documenta in maniera analitica che il debito sia stato pagato, o le cartelle sgravate, o l'atto impositivo annullato in autotutela;
- il giudice dell'esecuzione non ha potuto provvedere sulla sospensione dell'esecuzione, perché si è scoperto che già dal 26/5/2023 il , Controparte_2 quale terzo pignorato, aveva pagato all l'intero importo intimato di CP_3
161.046,00 euro (e ciò sebbene nelle more l' avesse disposto la riduzione CP_3 del pignoramento per l'importo di 6.295,38 euro, di modo che la pretesa si riduceva alla minor somma di 154.750,62 euro: cfr. doc. 5 doc. 16-17 ); Pt_1 CP_2
- pertanto il g.e. ha preso atto della carenza di interesse alla sospensione e si è limitato a concedere i termini per l'introduzione del giudizio di merito;
pagina 3 di 13 - con atto di citazione tempestivamente notificato all' e al CP_3 [...]
, ha avviato la fase di merito, per ottenere la declaratoria di CP_2 Pt_1 nullità del pignoramento e la restituzione delle somme versate;
- si è costituita l' rivendicando la correttezza del proprio operato sotto il CP_3 profilo procedurale, sulla base del mandato ricevuto, ed osservando che le doglianze dell'opponente riguardano il suo rapporto con gli enti impositori cui la convenuta è estranea. In particolare, per quanto attiene al profilo della legittimazione passiva, ha spiegato di avere agito contro perché è ad essa Pt_1 che sono intestate le cartelle, essendo i fondi gestiti privi di soggettività giuridica;
- anche il , pur nella sua qualità di terzo pignorato, ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'opposizione, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- in assenza di alcuna istanza istruttoria, all'udienza del 26/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via pregiudiziale: sussistenza della giurisdizione ordinaria e ammissibilità dei motivi di opposizione ai sensi dell'art. 57 DPR 602/1973
È noto che, in materia di riscossione coattiva esattoriale, vi sono significative limitazioni alla possibilità di presentare opposizione davanti al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione.
Le limitazioni riguardano, in particolare, la riscossione dei crediti tributari. Per essi, infatti, l'art. 57 del DPR 602/1973 ammette l'opposizione all'esecuzione solamente per contestare la pignorabilità dei beni (sono previsti limiti anche con riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma la questione qui non interessa).
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 114/2018, censurando l'evidente violazione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione. Nello specifico, la violazione sussisteva con riferimento alle contestazioni relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di intimazione, perché tutti gli atti prodromici possono sempre essere contestati davanti al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992. Pertanto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, oggi il diritto di difesa è sempre garantito, ma occorre fare riferimento alla data di notificazione della cartella o dell'avviso per verificare a chi spetti la giurisdizione: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati prima di quel momento;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione dei fatti successivi, inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi della pretesa tributaria in senso sostanziale (cfr. Cassazione civile Sez. Un., 28/07/2021, n. 21642; Cassazione civile Sez. Un., 20/07/2021, n. 20693;
pagina 4 di 13 Cassazione civile Sez. Un., 14/04/2020, n. 7822). La questione si complica nel caso in cui sia contestata la nullità delle notificazioni degli atti presupposti, ma non è questo il nostro caso.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il rapporto tra le giurisdizioni ordinaria e tributaria si configura in termini di complementarità e non già concorrenza.
Ciò significa che non vi sono casi di sovrapposizione nella potestà giurisdizionale e che, quindi, continuano a essere improponibili le opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano una funzione “recuperatoria” di doglianze che potevano – e dovevano – farsi valere con ricorso al giudice tributario. In altri termini, laddove il contribuente avrebbe potuto richiedere tutela al giudice tributario avverso uno degli atti di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, non vi è spazio, per le stesse ragioni lì deducibili, avvalersi dell'opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2023, n. 23894).
Calando questi principi nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che solo il primo motivo di opposizione sia ammissibile davanti al giudice ordinario. Difatti, la censura può essere fatta rientrare nell'ambito delle opposizioni relative alla pignorabilità dei beni
(pacificamente ammesse dall'art. 57 anche prima dell'intervento della Corte
Costituzionale), perché con essa si invoca il divieto di aggredire il patrimonio del Fondo
“Vitruvio” per la soddisfazione di pretese afferenti ad un altro fondo gestito dalla medesima società di gestione del risparmio, ma costituente un patrimonio totalmente autonomo e separato.
Gli altri motivi di opposizione, invece, sarebbero ammissibili, in forza della citata sentenza della Corte Costituzione n. 114/2018, solo nella misura in cui riguardassero fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria sostanziale sopravvenuti in data successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento.
3.- Nel merito: delimitazione dell'oggetto dell'opposizione
Come si accennava in premessa, l'espropriazione è stata promossa per la soddisfazione di un credito complessivo di oltre 160.000 euro, fondato su una dozzina di diverse cartelle esattoriali. I sottesi crediti esattoriali, in realtà, hanno varia natura, pur essendo in larga parte legati alle imposte locali e nazionali sulle proprietà immobiliari;
e molteplici sono anche gli Enti impositori, come si evince dall'esame degli estratti di ruolo prodotti agli atti (cfr. doc. 1 . CP_3
Si badi bene: l'opponente non contesta la debenza di tutti i crediti. Al contrario, con riferimento a diverse cartelle nulla viene eccepito e perciò non si comprende a che titolo contesti la nullità integrale del pignoramento e possa pretendere la restituzione Pt_1 dell'intera somma pagata.
pagina 5 di 13 Sul punto, siamo costretti a rilevare che le difese delle parti non aiutano affatto a mettere ordine e distinguere ciò che è contestato da ciò che non lo è. Per agevolare la lettura, si riporta di seguito il prospetto delle cartelle impagate contenuto nell'atto di pignoramento: in esso abbiamo evidenziato in colore rosso la cartella per la quale è eccepita l'impignorabilità dei crediti del Fondo “Vitruvio” (cfr. infra paragrafo 5) e in colore giallo tutte le cartelle per le quali è eccepita la sopravvenuta estinzione del credito
(cfr. infra paragrafo 6).
Di seguito si tratteranno specificamente le censure sollevate dall'opponente, distinguendo sulla base delle singole cartelle cui esse si riferiscono.
4.- In particolare: il credito di cui alla cartella n. 068 2022 00632967 38 000
Come anticipato, la contestazione principale avanzata dall'esecutata riguarda il credito portato dalla cartella n. 068 2022 00632967 38 000, segnata in rosso nel prospetto che precede (doc. 7 . Essa contiene l'intimazione a pagare l'importo complessivo di Pt_1 euro 101.568,86, quasi tutti a titolo di IMU non versata al per l'anno Controparte_5
2014 (mentre il residuo importo riguarda imposte municipali per il Controparte_6
oltre diritti di notifica). Precisamente, il debito verso il
[...] Controparte_5 portato dalla cartella ammonta a euro 101.164,00 comprensivi di sanzioni, spese e interessi:
pagina 6 di 13 è evidente che si tratta del credito di gran lunga più ingente tra quelli azionati in via esecutiva con il pignoramento.
L'opponente ha documentato che l'imposta riguardava un grande complesso immobiliare, destinato a villaggio turistico, che nel 2014 era di proprietà del Fondo
“Hospitality & Leisure” gestito dalla stessa cfr. docc. 6-8-9. Dunque, ha eccepito Pt_1 che per la soddisfazione di quel debito non potessero essere pignorato i frutti degli immobili ricadenti nel diverso Fondo “Vitruvio”.
Si è già detto che tale contestazione è ammissibile, in quanto riconducibile alla categoria delle opposizioni concernenti la pignorabilità dei beni, ai sensi dell'art. 57 DPR
602/1973.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
L'opponente ha ben ricostruito la disciplina speciale che regolamenta il funzionamento delle società di gestione del risparmio – in acronimo quale è Pt_1 appunto – e dei fondi comuni di investimento immobiliari chiusi – quali sono il Pt_1 Part Fondo “Hospitality & Leisure” e il Fondo “Vitruvio” – facenti capo alle stesse. Per quanto qui interessa, la caratteristica fondamentale di questi fondi è che essi costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società di gestione. Ciò vale anche nel caso in cui l'intermediario gestisca una pluralità di fondi, come si evince dall'art. 36 comma 4 del T.U.F., il quale prevede che “ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del Par fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo (…)”.
Il precetto normativo è chiaro. I debiti prodotti dagli immobili del Fondo “Hospitality
& Leisure” potevano essere soddisfatti unicamente tramite il patrimonio dello stesso fondo. L'eventuale azione esecutiva, in questi casi, è correttamente avviata nei confronti della ma devi colpire beni o crediti compresi nel fondo cui afferisce il debito da Pt_1 ripagare.
Ne consegue che, nel nostro caso, il pignoramento è nullo in parte qua, poiché con esso sono stati colpiti i canoni di locazione costituenti frutti degli immobili compresi nel patrimonio del “Fondo Vitruvio”, estraneo al rapporto con il Comune di CP_5
Per di più, l'opponente ha altresì segnalato che il Fondo “Hospitality & Leisure” è stato successivamente posto in liquidazione, con sentenza del Tribunale di Milano del 2021
(doc. 10 , cosicché oggi qualsiasi pretesa dovrebbe essere indirizzata al liquidatore Pt_1 nominato dalla Banca d'Italia, per essere soddisfatta nel concorso con gli altri creditori e nel rispetto delle legittime ragioni di prelazione.
pagina 7 di 13 5.- Gli altri crediti contestati
In secondo luogo, l'esecutata ha contestato la nullità del pignoramento con Pt_1 riferimento ad una serie di pretese afferenti a singole cartelle esattoriali, eccependo, volta per volta, che il debito sia stato pagato o le cartelle sgravate o l'atto impositivo annullato in autotutela.
Come già detto, queste contestazioni riguardano solo una parte del credito azionato in via esecutiva: le cartelle esattoriali di riferimento sono state evidenziate in giallo nel prospetto che precede.
Prima di entrare nel merito di ciascuna censura, però, è opportuno segnalare che con provvedimento del 19/5/2023 – quindi prima che venisse depositata l'opposizione –
l aveva disposto la riduzione del pignoramento per l'importo di 6.295,38 euro, di CP_3 modo che la pretesa si riduceva alla minor somma di 154.750,62 euro (cfr. doc. 16
). Sennonché la comunicazione è pervenuta quando il pagamento dell'intera CP_2 somma intimata di 161.046,00 euro era già stato eseguito (cfr. doc. 17 Ministero). Risulta comunque agli atti una successiva comunicazione interna dell in cui si afferma CP_3 che “La somma residua pari a euro 6295,38 risulta in attesa di iban per la restituzione al terzo”
(doc. 5 . Pt_1
Quest'ultima vicenda genera non poche incertezze in punto di fatto, che le parti non hanno chiarito in alcun modo: (a) in primo luogo, non sono spiegate le ragioni della riduzione del pignoramento e non si può escludere che essa dipenda dalle medesime ragioni fatte valere dall'opponente in merito alla sopravvenuta estinzione di alcune delle pretese tributarie, il che determinerebbe evidentemente la parziale cessazione della materia del contendere di questo giudizio;
(b) in secondo luogo, non è noto se il predetto importo di euro 6295,38 sia poi stato restituito al e da questo pagato Controparte_2 alla Pt_1
Ciò premesso, si procede di seguito ad esaminare i singoli motivi di opposizione, seguendo l'ordine di esposizione che si ritrova nell'atto di citazione.
5.2.- La cartella n. 068 2021 00853945 65 000
La cartella in questione (doc. 12 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 694,87 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2016-2018.
L'opponente contesta il fatto che l'imposta per l'anno 2018, per un ammontare di 86,00 euro oltre sanzioni, sia stata sgravata. Tuttavia, come risulta dal doc. 13, lo sgravio è stato disposto in virtù del pagamento avvenuto il 25/2/2018, cioè in data di molto precedente alla notificazione della cartella esattoriale. Di conseguenza, applicando i principi sopra pagina 8 di 13 esposti, la contestazione avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta davanti al giudice tributario ed è inammissibile in questa sede.
Con riferimento agli altri crediti oggetto della cartella, invece, sostiene di Pt_1 essersi avvalsa della compensazione nel dicembre 2022 ed offre quale prova i doc. 14 e 15.
Questi documenti dimostrano certamente che vi sia stata un'interlocuzione tra l'opponente e l in merito alla possibilità di compensare varie ragioni di credito reciproco. CP_3
Tuttavia, si tratta di semplici scambi di corrispondenza, che peraltro fanno riferimento a precedenti interlocuzioni e a documenti allegati che non sono stati messi a disposizione del Tribunale. Inoltre, non è stato depositato l'atto di quietanza che avrebbe dovuto, in ipotesi, attestare l'avvenuto perfezionamento della compensazione.
In questa situazione di incertezza, non si può ritenere pienamente dimostrata l'estinzione del debito.
5.2.- La cartella n. 068 2021 01267498 47 000
La cartella in questione (non depositata da ma compresa nel doc. 2 Pt_1 CP_3 contiene l'intimazione di pagare l'importo di euro 3.908,66 di cui euro 2.977,56 per la
COSAP dovuta al per l'anno 2015 e euro 827,62 per la quota consortile CP_6 del 2021 dovuto al , il tutto oltre oneri di Controparte_7 riscossione.
Anche in questo caso l'opponente eccepisce la sopravvenuta compensazione, sulla base dei medesimi documenti già menzionati al paragrafo precedente. La domanda va dunque rigettata, per le medesime ragioni.
5.3.- La cartella n. 068 2022 00317642 76 000
La cartella in questione (doc. 16 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 2.043,60 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2020.
A tal proposito l'opponente eccepisce che gli importi dovuti fossero già stati versati o annullati in data antecedente e deposita la documentazione a riprova (doc. 17-25). Ancora una volta, però, l'asserita estinzione del debito si è verificata parecchio tempo prima della notificazione della cartella esattoriale: dunque l'opposizione è inammissibile in questa sede, poiché la giurisdizione sul punto spettava al giudice tributario.
5.4.- La cartella n. 068 2022 00402892 45 000
La cartella in questione (doc. 26 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 2.873,19, di cui euro 1.052,08 a titolo di sanzioni per mancato accatastamento e euro pagina 9 di 13 1.815,23 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2020.
L'opponente eccepisce di nuovo che si tratta di crediti già ritenuti non dovuti e annullati in autotutela dalla medesima , come risulta dai doc. da 27 a Controparte_1
36. Anche in questo caso, vale quanto osservato sopra: i fatti estintivi si sono verificati prima ancora della notificazione della cartella esattoriale e, quindi, l'unico giudice competente a conoscerli era il giudice tributario, in sede di impugnazione della cartella.
Invero, dalla documentazione depositata risulta che aveva presentato reclamo Pt_1 contro gli atti impositivi già nel giugno del 2022, mentre la cartella esattoriale è stata notificata solo a novembre di quell'anno.
5.5.- La cartella n. 068 2022 00493658 43 000
La cartella in questione (doc. 37 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 18.870,13, di cui euro 2.173,00 a titolo di imposta di registro e spese di giustizia per l'impugnazione davanti al giudice tributario e euro 16.691,25 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2021.
Per l'ennesima volta l'opponente eccepisce che si tratta di importi già ritenuti non dovuti e pertanto annullati in autotutela dalla stessa o già saldati ed CP_1 CP_1 offre a riprova i documenti da 38 a 44. Parimenti, per l'ennesima volta si ribadiscono le stesse ragioni di inammissibilità già stigmatizzate nei paragrafi precedenti.
Con particolare riferimento a questa cartella, poi, si registra una peculiarità. Infatti, tra gli importi pretesi sembra che vi siano anche delle spese di giustizia per un procedimento davanti al giudice tributario. Apparentemente quindi, almeno uno degli atti impositivi potrebbe essere già stato impugnato, ma di questo nessuna delle parti fornisce alcuna spiegazione.
5.6.- La cartella n. 068 2022 00493663 48 000
La cartella in questione (doc. 45 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 3.868,88, di cui euro 3.706,00 a titolo di IMU dovuta al per il 2013, Parte_2 con le relative sanzioni, e euro 157,00 a titolo di quota consortile dovuta al
[...]
per l'anno 2020, oltre diritti di notifica. Controparte_8
Con riferimento alla prima voce del debito, l'opponente osserva che l'imposta Pt_1 riguarda un compendio immobiliare compreso nel Fondo “Spazio Industriale”, il quale è Part stato gestito da solo fino al 19/5/2013 e poi è passato in gestione ad un'altra Pt_1
(Idea Fimit, oggi divenuta Dea Capital Real Estate). Pertanto, i versamenti relativi alle imposte dovute dal Fondo per gli immobili di sua proprietà avrebbero dovuto essere pagina 10 di 13 indirizzati presso la nuova società di gestione quale unico soggetto legittimato a rispondere delle posizioni attive e passive riferite al suo patrimonio. Ed invero, la nuova società di gestione avrebbe correttamente proceduto al pagamento, come documentato dalla quietanza depositata (doc. 48).
Ebbene, tale contestazione è inammissibile nella parte in cui si vorrebbe eccepire l'estinzione del debito per avvenuto pagamento in data anteriore alla notificazione della cartella esattoriale, per tutte le ragioni già sopra esposte.
Viceversa, la contestazione è ammissibile e fondata nella parte in cui si rileva che il debito riguarda un fondo di investimento diverso rispetto a quello il cui patrimonio è stato colpito dal pignoramento. In questo caso, tornano applicabili i principi già invocati nel paragrafo 4 che precede, a sostegno della pronuncia di nullità del pignoramento con riferimento al debito portato dalla cartella n. 068 2022 00632967 38 000. Le stesse ragioni inducono a pronunciare la nullità parziale del pignoramento anche con riferimento all'importo di euro 3.706,00 portato dalla cartella qui in discussione.
5.7.- La cartella n. 068 2022 00559012 18 000
La cartella in questione (doc. 49 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 5.526,23 di cui euro 5.239,69 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2021.
Sul punto, l'opposizione è inammissibile in quanto, anche in questo caso, si eccepisce l'estinzione del debito per fatti risalenti a data anteriore alla notificazione della cartella esattoriale (doc. da 50 a 55).
5.8.- La cartella n. 068 2022 00559017 23 000
La cartella in questione (doc. 56 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 5.367,21 di cui euro 2.977,56 a titolo di IMU dovuta al per l'anno CP_9
2014 e euro 877,33 per la quota consortile del 2021 dovuto al . Controparte_10
L'opponente offre in produzione l'ordinanza di annullamento in autotutela emessa dal nel 2019 (doc. 57), ma ancora una volta si deve rimarcare che la CP_9 circostanza avrebbe dovuto essere sollevata davanti al giudice tributario, unico munito di giurisdizione.
5.9.- La cartella n. 068 2022 00632963 34 000
La cartella in questione (doc. 58 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 5.121,75 di cui di cui euro 1.049,68 a titolo di sanzioni per mancato accatastamento,
1.006,27 a titolo di imposta di registro per atti giudiziari e euro 3.059,92 a titolo di imposta pagina 11 di 13 di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2019.
L'opponente deposita le comunicazioni di accoglimento dei propri reclami, riferiti esclusivamente all'ultima voce del credito, cosicché le altre risultano incontestate (doc. 59-
60 . Si tratta però, ancora una volta, di fatti risalenti a data anteriore alla Pt_1 notificazione della cartella esattoriale, di modo che l'opposizione è inammissibile.
6.- Conclusione: parziale nullità del pignoramento
Riassumendo, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione può essere accolta parzialmente. Nello specifico, vengono accolte le contestazioni relative alla nullità del pignoramento del patrimonio del Fondo “Vitruvio” per la soddisfazione dei seguenti crediti:
- credito di euro 101.164,00 portato dalla cartella esattoriale n. 068 2022 00632967 38
000 a titolo di IMU non versata al Comune di er l'anno 2014; CP_5
- credito di euro 3.706,00 portato dalla cartella esattoriale n. 068 2022 00493663 48 000
a titolo di IMU non versata al per l'anno 2013. Parte_2
Tali importi, pagati dal terzo pignorato in data 26/5/2023, Controparte_2 devono essere restituiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di entrambe le parti convenute, indipendentemente dalla loro posizione processuali all'interno della procedura esecutiva, in ragione della loro opposizione all'accoglimento delle domande poi accertate come fondate. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese per metà.
I compensi sono liquidati in misura intermedia tra i parametri minimi e medi, per un totale di € 10.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, stante l'assenza di istruttoria e la ripetitività delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA che l non ha diritto di procedere in Controparte_1 via esecutiva contro , quale gestore del Fondo “Vitruvio”, per la Parte_1 soddisfazione del credito di euro 101.164,00 portato dalla cartella esattoriale n. 068
2022 00632967 38 000 a titolo di IMU non versata al Comune di per l'anno CP_5
2014;
pagina 12 di 13 2) DICHIARA che l non ha diritto di procedere in Controparte_1 via esecutiva contro , quale gestore del Fondo “Vitruvio”, per la Parte_1 soddisfazione del credito di euro 3.706,00 portato dalla cartella esattoriale n. 068
2022 00493663 48 000 a titolo di IMU non versata al per l'anno Parte_2
2013;
3) DICHIARA, per l'effetto, nullo l'atto di pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973 notificato dall il 28/4/2023, limitatamente alla Controparte_1 parte in cui con esso si agisce per la riscossione dei predetti crediti;
4) ON l a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 101.164,00 di cui al capo 1 e la somma di euro 3.706,00 di cui al capo 2, oltre interessi legali a decorrere dalla data del pagamento (26/5/2023);
5) DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
6) ON l' e il , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a rifondere la metà delle spese legali, per un totale di euro 5.000,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge, da pagare direttamente in favore dei difensori antistatari avv. Mario Del Vaglio, avv. Damiano Bonomo e avv.
Massimiliano Milano.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione III - Giudice dott. Carlo Stefano Boerci
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41387/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti. MARIO Parte_1 P.IVA_1
DEL VAGLIO, DAMIANO BONOMO e MASSIMILIANO MILANO ed elezione di domicilio presso i difensori in Via XXIV Maggio 43, Roma (p.e.c.
, e Email_1 Email_2
Email_3
-attrice opponente- contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MICHELA GABRIELLA NOCCO ed elezione di domicilio presso il difensore in Via Carmine 21, Santeramo in Colle (p.e.c.
Email_4
-convenuta opposta-
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_3 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano ed elezione di domicilio presso i suoi uffici in Via Freguglia 1, Milano (p.e.c. ) Email_5
-convenuto terzo pignorato- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di pignoramento presso terzi promosso da
[...] nei confronti della e per l'effetto condannare l' Controparte_1 Parte_1 [...] alla restituzione delle somme pignorate presso il Ministero dell'Interno, Ufficio Controparte_1
Territoriale del Governo (UTG ex Prefettura) di Verona, per l'importo complessivo di euro €
161.046,00;
- In ogni caso, condannare l' alla restituzione in favore di Controparte_1 Pt_1 dell'importo di € 161.046,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del secondo
[...] pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
- Con vittoria di compensi e spese anche della fase cautelare, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
L'On.le Tribunale adito Voglia rigettare ogni domanda rivolta verso l' Controparte_1 in quanto infondata in fatto e diritto.
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
CONCLUSIONI PER IL TERZO PIGNORATO
In via preliminare:
- Dichiarare l'inammissibilità della opposizione e/o comunque il difetto di giurisdizione ordinaria, in quanto il sindacato diretto pure in tale ambito di accertamento originato dalla citazione in opposizione all'esecuzione afferisce a crediti di natura tributaria, in considerazione della giurisdizione in tale ambito della Corte di Giustizia Tributaria di Milano in relazione alle questioni sostanziali di merito anteriori alla notifica dell'atto di pignoramento e non riguardanti la questione della pignorabilità o meno dei beni sottoposti ad esecuzione presso terzi;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
Nel merito:
- rigettare la domanda ex adverso sollevata, in quanto destituita di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.
- Condannare l'opponente alla refusione integrale delle spese degli onorari di lite.
- Condannare, in caso di accoglimento della dispiegata opposizione all'esecuzione, alla CP_3 refusione integrale delle spese di lite, o comunque emettere provvedimenti in forza dei quali il
sia tenuto indenne dalle conseguenze processuali riconducibili unicamente Controparte_2 all'attività espletata dall' CP_3
pagina 2 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Oggetto e svolgimento del giudizio
Viene qui decisa l'opposizione all'esecuzione presentata da , ai sensi Parte_1 dell'art. 615 comma II c.p.c., contro l'atto di pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973 notificatole dall (di seguito . Per semplicità di Controparte_1 CP_3 lettura, sintetizziamo di seguito la vicenda processuale:
- con atto notificato il 28/4/2023, l ha pignorato i crediti per canoni di CP_3 locazione vantati da nei confronti della (rectius, Ufficio Pt_1 Controparte_4 territoriale del Governo, quale articolazione territoriale del ), Controparte_2 relativi al godimento di un immobile di proprietà del Fondo d'investimento
“Vitruvio” gestito dalla stessa Pt_1
- il pignoramento si fonda su numerose cartelle esattoriali riguardanti crediti di varia natura, iscritti a ruolo da un'ampia pluralità di Enti impositori, per un totale di euro 161.046,00 compresi interessi e oneri di riscossione;
- in data 8/6/2023 ha proposto opposizione all'esecuzione, incardinata Pt_1 davanti a questo Tribunale al n. r.g.e. 4380/2023, con la quale contesta analiticamente la debenza delle somme portate da molte (ma non tutte) le cartelle esattoriali. In particolare: (a) la principale contestazione riguarda il fatto che oltre
100.000 euro di crediti erariali derivano dall'IMU non versata in relazione agli immobili compresi nel Fondo “Hospitality & Leisure”, con la duplice conseguenza che, da un lato, l non era legittimata a pignorare i crediti di pertinenza del CP_3 diverso Fondo “Vitruvio” e, dall'altro lato, ogni pretesa andrebbe oggi rivolta al liquidatore nominato dalla Banca d'Italia, in quanto il Fondo “Hospitality &
Leisure” è stato posto in liquidazione giudiziale sin dal 2021; (b) inoltre, con riferimento a molte altre delle cartelle esattoriali poste a base del pignoramento,
l'opponente documenta in maniera analitica che il debito sia stato pagato, o le cartelle sgravate, o l'atto impositivo annullato in autotutela;
- il giudice dell'esecuzione non ha potuto provvedere sulla sospensione dell'esecuzione, perché si è scoperto che già dal 26/5/2023 il , Controparte_2 quale terzo pignorato, aveva pagato all l'intero importo intimato di CP_3
161.046,00 euro (e ciò sebbene nelle more l' avesse disposto la riduzione CP_3 del pignoramento per l'importo di 6.295,38 euro, di modo che la pretesa si riduceva alla minor somma di 154.750,62 euro: cfr. doc. 5 doc. 16-17 ); Pt_1 CP_2
- pertanto il g.e. ha preso atto della carenza di interesse alla sospensione e si è limitato a concedere i termini per l'introduzione del giudizio di merito;
pagina 3 di 13 - con atto di citazione tempestivamente notificato all' e al CP_3 [...]
, ha avviato la fase di merito, per ottenere la declaratoria di CP_2 Pt_1 nullità del pignoramento e la restituzione delle somme versate;
- si è costituita l' rivendicando la correttezza del proprio operato sotto il CP_3 profilo procedurale, sulla base del mandato ricevuto, ed osservando che le doglianze dell'opponente riguardano il suo rapporto con gli enti impositori cui la convenuta è estranea. In particolare, per quanto attiene al profilo della legittimazione passiva, ha spiegato di avere agito contro perché è ad essa Pt_1 che sono intestate le cartelle, essendo i fondi gestiti privi di soggettività giuridica;
- anche il , pur nella sua qualità di terzo pignorato, ha chiesto Controparte_2 il rigetto dell'opposizione, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
- in assenza di alcuna istanza istruttoria, all'udienza del 26/11/2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via pregiudiziale: sussistenza della giurisdizione ordinaria e ammissibilità dei motivi di opposizione ai sensi dell'art. 57 DPR 602/1973
È noto che, in materia di riscossione coattiva esattoriale, vi sono significative limitazioni alla possibilità di presentare opposizione davanti al giudice ordinario in funzione di giudice dell'esecuzione.
Le limitazioni riguardano, in particolare, la riscossione dei crediti tributari. Per essi, infatti, l'art. 57 del DPR 602/1973 ammette l'opposizione all'esecuzione solamente per contestare la pignorabilità dei beni (sono previsti limiti anche con riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma la questione qui non interessa).
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 114/2018, censurando l'evidente violazione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione. Nello specifico, la violazione sussisteva con riferimento alle contestazioni relative agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di intimazione, perché tutti gli atti prodromici possono sempre essere contestati davanti al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2 e 19 d.lgs. 546/1992. Pertanto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, oggi il diritto di difesa è sempre garantito, ma occorre fare riferimento alla data di notificazione della cartella o dell'avviso per verificare a chi spetti la giurisdizione: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione dei fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati prima di quel momento;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione dei fatti successivi, inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi della pretesa tributaria in senso sostanziale (cfr. Cassazione civile Sez. Un., 28/07/2021, n. 21642; Cassazione civile Sez. Un., 20/07/2021, n. 20693;
pagina 4 di 13 Cassazione civile Sez. Un., 14/04/2020, n. 7822). La questione si complica nel caso in cui sia contestata la nullità delle notificazioni degli atti presupposti, ma non è questo il nostro caso.
La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che il rapporto tra le giurisdizioni ordinaria e tributaria si configura in termini di complementarità e non già concorrenza.
Ciò significa che non vi sono casi di sovrapposizione nella potestà giurisdizionale e che, quindi, continuano a essere improponibili le opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano una funzione “recuperatoria” di doglianze che potevano – e dovevano – farsi valere con ricorso al giudice tributario. In altri termini, laddove il contribuente avrebbe potuto richiedere tutela al giudice tributario avverso uno degli atti di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, non vi è spazio, per le stesse ragioni lì deducibili, avvalersi dell'opposizione all'esecuzione davanti al giudice ordinario (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2023, n. 23894).
Calando questi principi nella fattispecie in esame, il Tribunale ritiene che solo il primo motivo di opposizione sia ammissibile davanti al giudice ordinario. Difatti, la censura può essere fatta rientrare nell'ambito delle opposizioni relative alla pignorabilità dei beni
(pacificamente ammesse dall'art. 57 anche prima dell'intervento della Corte
Costituzionale), perché con essa si invoca il divieto di aggredire il patrimonio del Fondo
“Vitruvio” per la soddisfazione di pretese afferenti ad un altro fondo gestito dalla medesima società di gestione del risparmio, ma costituente un patrimonio totalmente autonomo e separato.
Gli altri motivi di opposizione, invece, sarebbero ammissibili, in forza della citata sentenza della Corte Costituzione n. 114/2018, solo nella misura in cui riguardassero fatti estintivi o impeditivi della pretesa creditoria sostanziale sopravvenuti in data successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento.
3.- Nel merito: delimitazione dell'oggetto dell'opposizione
Come si accennava in premessa, l'espropriazione è stata promossa per la soddisfazione di un credito complessivo di oltre 160.000 euro, fondato su una dozzina di diverse cartelle esattoriali. I sottesi crediti esattoriali, in realtà, hanno varia natura, pur essendo in larga parte legati alle imposte locali e nazionali sulle proprietà immobiliari;
e molteplici sono anche gli Enti impositori, come si evince dall'esame degli estratti di ruolo prodotti agli atti (cfr. doc. 1 . CP_3
Si badi bene: l'opponente non contesta la debenza di tutti i crediti. Al contrario, con riferimento a diverse cartelle nulla viene eccepito e perciò non si comprende a che titolo contesti la nullità integrale del pignoramento e possa pretendere la restituzione Pt_1 dell'intera somma pagata.
pagina 5 di 13 Sul punto, siamo costretti a rilevare che le difese delle parti non aiutano affatto a mettere ordine e distinguere ciò che è contestato da ciò che non lo è. Per agevolare la lettura, si riporta di seguito il prospetto delle cartelle impagate contenuto nell'atto di pignoramento: in esso abbiamo evidenziato in colore rosso la cartella per la quale è eccepita l'impignorabilità dei crediti del Fondo “Vitruvio” (cfr. infra paragrafo 5) e in colore giallo tutte le cartelle per le quali è eccepita la sopravvenuta estinzione del credito
(cfr. infra paragrafo 6).
Di seguito si tratteranno specificamente le censure sollevate dall'opponente, distinguendo sulla base delle singole cartelle cui esse si riferiscono.
4.- In particolare: il credito di cui alla cartella n. 068 2022 00632967 38 000
Come anticipato, la contestazione principale avanzata dall'esecutata riguarda il credito portato dalla cartella n. 068 2022 00632967 38 000, segnata in rosso nel prospetto che precede (doc. 7 . Essa contiene l'intimazione a pagare l'importo complessivo di Pt_1 euro 101.568,86, quasi tutti a titolo di IMU non versata al per l'anno Controparte_5
2014 (mentre il residuo importo riguarda imposte municipali per il Controparte_6
oltre diritti di notifica). Precisamente, il debito verso il
[...] Controparte_5 portato dalla cartella ammonta a euro 101.164,00 comprensivi di sanzioni, spese e interessi:
pagina 6 di 13 è evidente che si tratta del credito di gran lunga più ingente tra quelli azionati in via esecutiva con il pignoramento.
L'opponente ha documentato che l'imposta riguardava un grande complesso immobiliare, destinato a villaggio turistico, che nel 2014 era di proprietà del Fondo
“Hospitality & Leisure” gestito dalla stessa cfr. docc. 6-8-9. Dunque, ha eccepito Pt_1 che per la soddisfazione di quel debito non potessero essere pignorato i frutti degli immobili ricadenti nel diverso Fondo “Vitruvio”.
Si è già detto che tale contestazione è ammissibile, in quanto riconducibile alla categoria delle opposizioni concernenti la pignorabilità dei beni, ai sensi dell'art. 57 DPR
602/1973.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta.
L'opponente ha ben ricostruito la disciplina speciale che regolamenta il funzionamento delle società di gestione del risparmio – in acronimo quale è Pt_1 appunto – e dei fondi comuni di investimento immobiliari chiusi – quali sono il Pt_1 Part Fondo “Hospitality & Leisure” e il Fondo “Vitruvio” – facenti capo alle stesse. Per quanto qui interessa, la caratteristica fondamentale di questi fondi è che essi costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società di gestione. Ciò vale anche nel caso in cui l'intermediario gestisca una pluralità di fondi, come si evince dall'art. 36 comma 4 del T.U.F., il quale prevede che “ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del Par fondo, la risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo (…)”.
Il precetto normativo è chiaro. I debiti prodotti dagli immobili del Fondo “Hospitality
& Leisure” potevano essere soddisfatti unicamente tramite il patrimonio dello stesso fondo. L'eventuale azione esecutiva, in questi casi, è correttamente avviata nei confronti della ma devi colpire beni o crediti compresi nel fondo cui afferisce il debito da Pt_1 ripagare.
Ne consegue che, nel nostro caso, il pignoramento è nullo in parte qua, poiché con esso sono stati colpiti i canoni di locazione costituenti frutti degli immobili compresi nel patrimonio del “Fondo Vitruvio”, estraneo al rapporto con il Comune di CP_5
Per di più, l'opponente ha altresì segnalato che il Fondo “Hospitality & Leisure” è stato successivamente posto in liquidazione, con sentenza del Tribunale di Milano del 2021
(doc. 10 , cosicché oggi qualsiasi pretesa dovrebbe essere indirizzata al liquidatore Pt_1 nominato dalla Banca d'Italia, per essere soddisfatta nel concorso con gli altri creditori e nel rispetto delle legittime ragioni di prelazione.
pagina 7 di 13 5.- Gli altri crediti contestati
In secondo luogo, l'esecutata ha contestato la nullità del pignoramento con Pt_1 riferimento ad una serie di pretese afferenti a singole cartelle esattoriali, eccependo, volta per volta, che il debito sia stato pagato o le cartelle sgravate o l'atto impositivo annullato in autotutela.
Come già detto, queste contestazioni riguardano solo una parte del credito azionato in via esecutiva: le cartelle esattoriali di riferimento sono state evidenziate in giallo nel prospetto che precede.
Prima di entrare nel merito di ciascuna censura, però, è opportuno segnalare che con provvedimento del 19/5/2023 – quindi prima che venisse depositata l'opposizione –
l aveva disposto la riduzione del pignoramento per l'importo di 6.295,38 euro, di CP_3 modo che la pretesa si riduceva alla minor somma di 154.750,62 euro (cfr. doc. 16
). Sennonché la comunicazione è pervenuta quando il pagamento dell'intera CP_2 somma intimata di 161.046,00 euro era già stato eseguito (cfr. doc. 17 Ministero). Risulta comunque agli atti una successiva comunicazione interna dell in cui si afferma CP_3 che “La somma residua pari a euro 6295,38 risulta in attesa di iban per la restituzione al terzo”
(doc. 5 . Pt_1
Quest'ultima vicenda genera non poche incertezze in punto di fatto, che le parti non hanno chiarito in alcun modo: (a) in primo luogo, non sono spiegate le ragioni della riduzione del pignoramento e non si può escludere che essa dipenda dalle medesime ragioni fatte valere dall'opponente in merito alla sopravvenuta estinzione di alcune delle pretese tributarie, il che determinerebbe evidentemente la parziale cessazione della materia del contendere di questo giudizio;
(b) in secondo luogo, non è noto se il predetto importo di euro 6295,38 sia poi stato restituito al e da questo pagato Controparte_2 alla Pt_1
Ciò premesso, si procede di seguito ad esaminare i singoli motivi di opposizione, seguendo l'ordine di esposizione che si ritrova nell'atto di citazione.
5.2.- La cartella n. 068 2021 00853945 65 000
La cartella in questione (doc. 12 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 694,87 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2016-2018.
L'opponente contesta il fatto che l'imposta per l'anno 2018, per un ammontare di 86,00 euro oltre sanzioni, sia stata sgravata. Tuttavia, come risulta dal doc. 13, lo sgravio è stato disposto in virtù del pagamento avvenuto il 25/2/2018, cioè in data di molto precedente alla notificazione della cartella esattoriale. Di conseguenza, applicando i principi sopra pagina 8 di 13 esposti, la contestazione avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta davanti al giudice tributario ed è inammissibile in questa sede.
Con riferimento agli altri crediti oggetto della cartella, invece, sostiene di Pt_1 essersi avvalsa della compensazione nel dicembre 2022 ed offre quale prova i doc. 14 e 15.
Questi documenti dimostrano certamente che vi sia stata un'interlocuzione tra l'opponente e l in merito alla possibilità di compensare varie ragioni di credito reciproco. CP_3
Tuttavia, si tratta di semplici scambi di corrispondenza, che peraltro fanno riferimento a precedenti interlocuzioni e a documenti allegati che non sono stati messi a disposizione del Tribunale. Inoltre, non è stato depositato l'atto di quietanza che avrebbe dovuto, in ipotesi, attestare l'avvenuto perfezionamento della compensazione.
In questa situazione di incertezza, non si può ritenere pienamente dimostrata l'estinzione del debito.
5.2.- La cartella n. 068 2021 01267498 47 000
La cartella in questione (non depositata da ma compresa nel doc. 2 Pt_1 CP_3 contiene l'intimazione di pagare l'importo di euro 3.908,66 di cui euro 2.977,56 per la
COSAP dovuta al per l'anno 2015 e euro 827,62 per la quota consortile CP_6 del 2021 dovuto al , il tutto oltre oneri di Controparte_7 riscossione.
Anche in questo caso l'opponente eccepisce la sopravvenuta compensazione, sulla base dei medesimi documenti già menzionati al paragrafo precedente. La domanda va dunque rigettata, per le medesime ragioni.
5.3.- La cartella n. 068 2022 00317642 76 000
La cartella in questione (doc. 16 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 2.043,60 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2020.
A tal proposito l'opponente eccepisce che gli importi dovuti fossero già stati versati o annullati in data antecedente e deposita la documentazione a riprova (doc. 17-25). Ancora una volta, però, l'asserita estinzione del debito si è verificata parecchio tempo prima della notificazione della cartella esattoriale: dunque l'opposizione è inammissibile in questa sede, poiché la giurisdizione sul punto spettava al giudice tributario.
5.4.- La cartella n. 068 2022 00402892 45 000
La cartella in questione (doc. 26 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 2.873,19, di cui euro 1.052,08 a titolo di sanzioni per mancato accatastamento e euro pagina 9 di 13 1.815,23 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2020.
L'opponente eccepisce di nuovo che si tratta di crediti già ritenuti non dovuti e annullati in autotutela dalla medesima , come risulta dai doc. da 27 a Controparte_1
36. Anche in questo caso, vale quanto osservato sopra: i fatti estintivi si sono verificati prima ancora della notificazione della cartella esattoriale e, quindi, l'unico giudice competente a conoscerli era il giudice tributario, in sede di impugnazione della cartella.
Invero, dalla documentazione depositata risulta che aveva presentato reclamo Pt_1 contro gli atti impositivi già nel giugno del 2022, mentre la cartella esattoriale è stata notificata solo a novembre di quell'anno.
5.5.- La cartella n. 068 2022 00493658 43 000
La cartella in questione (doc. 37 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 18.870,13, di cui euro 2.173,00 a titolo di imposta di registro e spese di giustizia per l'impugnazione davanti al giudice tributario e euro 16.691,25 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2021.
Per l'ennesima volta l'opponente eccepisce che si tratta di importi già ritenuti non dovuti e pertanto annullati in autotutela dalla stessa o già saldati ed CP_1 CP_1 offre a riprova i documenti da 38 a 44. Parimenti, per l'ennesima volta si ribadiscono le stesse ragioni di inammissibilità già stigmatizzate nei paragrafi precedenti.
Con particolare riferimento a questa cartella, poi, si registra una peculiarità. Infatti, tra gli importi pretesi sembra che vi siano anche delle spese di giustizia per un procedimento davanti al giudice tributario. Apparentemente quindi, almeno uno degli atti impositivi potrebbe essere già stato impugnato, ma di questo nessuna delle parti fornisce alcuna spiegazione.
5.6.- La cartella n. 068 2022 00493663 48 000
La cartella in questione (doc. 45 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 3.868,88, di cui euro 3.706,00 a titolo di IMU dovuta al per il 2013, Parte_2 con le relative sanzioni, e euro 157,00 a titolo di quota consortile dovuta al
[...]
per l'anno 2020, oltre diritti di notifica. Controparte_8
Con riferimento alla prima voce del debito, l'opponente osserva che l'imposta Pt_1 riguarda un compendio immobiliare compreso nel Fondo “Spazio Industriale”, il quale è Part stato gestito da solo fino al 19/5/2013 e poi è passato in gestione ad un'altra Pt_1
(Idea Fimit, oggi divenuta Dea Capital Real Estate). Pertanto, i versamenti relativi alle imposte dovute dal Fondo per gli immobili di sua proprietà avrebbero dovuto essere pagina 10 di 13 indirizzati presso la nuova società di gestione quale unico soggetto legittimato a rispondere delle posizioni attive e passive riferite al suo patrimonio. Ed invero, la nuova società di gestione avrebbe correttamente proceduto al pagamento, come documentato dalla quietanza depositata (doc. 48).
Ebbene, tale contestazione è inammissibile nella parte in cui si vorrebbe eccepire l'estinzione del debito per avvenuto pagamento in data anteriore alla notificazione della cartella esattoriale, per tutte le ragioni già sopra esposte.
Viceversa, la contestazione è ammissibile e fondata nella parte in cui si rileva che il debito riguarda un fondo di investimento diverso rispetto a quello il cui patrimonio è stato colpito dal pignoramento. In questo caso, tornano applicabili i principi già invocati nel paragrafo 4 che precede, a sostegno della pronuncia di nullità del pignoramento con riferimento al debito portato dalla cartella n. 068 2022 00632967 38 000. Le stesse ragioni inducono a pronunciare la nullità parziale del pignoramento anche con riferimento all'importo di euro 3.706,00 portato dalla cartella qui in discussione.
5.7.- La cartella n. 068 2022 00559012 18 000
La cartella in questione (doc. 49 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 5.526,23 di cui euro 5.239,69 a titolo di imposta di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2021.
Sul punto, l'opposizione è inammissibile in quanto, anche in questo caso, si eccepisce l'estinzione del debito per fatti risalenti a data anteriore alla notificazione della cartella esattoriale (doc. da 50 a 55).
5.8.- La cartella n. 068 2022 00559017 23 000
La cartella in questione (doc. 56 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 5.367,21 di cui euro 2.977,56 a titolo di IMU dovuta al per l'anno CP_9
2014 e euro 877,33 per la quota consortile del 2021 dovuto al . Controparte_10
L'opponente offre in produzione l'ordinanza di annullamento in autotutela emessa dal nel 2019 (doc. 57), ma ancora una volta si deve rimarcare che la CP_9 circostanza avrebbe dovuto essere sollevata davanti al giudice tributario, unico munito di giurisdizione.
5.9.- La cartella n. 068 2022 00632963 34 000
La cartella in questione (doc. 58 contiene l'intimazione di pagare l'importo di Pt_1 euro 5.121,75 di cui di cui euro 1.049,68 a titolo di sanzioni per mancato accatastamento,
1.006,27 a titolo di imposta di registro per atti giudiziari e euro 3.059,92 a titolo di imposta pagina 11 di 13 di registro relativa ad un contratto di locazione, maggiorata dei relativi interessi e sanzioni, per il periodo 2017-2019.
L'opponente deposita le comunicazioni di accoglimento dei propri reclami, riferiti esclusivamente all'ultima voce del credito, cosicché le altre risultano incontestate (doc. 59-
60 . Si tratta però, ancora una volta, di fatti risalenti a data anteriore alla Pt_1 notificazione della cartella esattoriale, di modo che l'opposizione è inammissibile.
6.- Conclusione: parziale nullità del pignoramento
Riassumendo, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione può essere accolta parzialmente. Nello specifico, vengono accolte le contestazioni relative alla nullità del pignoramento del patrimonio del Fondo “Vitruvio” per la soddisfazione dei seguenti crediti:
- credito di euro 101.164,00 portato dalla cartella esattoriale n. 068 2022 00632967 38
000 a titolo di IMU non versata al Comune di er l'anno 2014; CP_5
- credito di euro 3.706,00 portato dalla cartella esattoriale n. 068 2022 00493663 48 000
a titolo di IMU non versata al per l'anno 2013. Parte_2
Tali importi, pagati dal terzo pignorato in data 26/5/2023, Controparte_2 devono essere restituiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di entrambe le parti convenute, indipendentemente dalla loro posizione processuali all'interno della procedura esecutiva, in ragione della loro opposizione all'accoglimento delle domande poi accertate come fondate. L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese per metà.
I compensi sono liquidati in misura intermedia tra i parametri minimi e medi, per un totale di € 10.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, stante l'assenza di istruttoria e la ripetitività delle difese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA che l non ha diritto di procedere in Controparte_1 via esecutiva contro , quale gestore del Fondo “Vitruvio”, per la Parte_1 soddisfazione del credito di euro 101.164,00 portato dalla cartella esattoriale n. 068
2022 00632967 38 000 a titolo di IMU non versata al Comune di per l'anno CP_5
2014;
pagina 12 di 13 2) DICHIARA che l non ha diritto di procedere in Controparte_1 via esecutiva contro , quale gestore del Fondo “Vitruvio”, per la Parte_1 soddisfazione del credito di euro 3.706,00 portato dalla cartella esattoriale n. 068
2022 00493663 48 000 a titolo di IMU non versata al per l'anno Parte_2
2013;
3) DICHIARA, per l'effetto, nullo l'atto di pignoramento ex art. 72-bis DPR 602/1973 notificato dall il 28/4/2023, limitatamente alla Controparte_1 parte in cui con esso si agisce per la riscossione dei predetti crediti;
4) ON l a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 101.164,00 di cui al capo 1 e la somma di euro 3.706,00 di cui al capo 2, oltre interessi legali a decorrere dalla data del pagamento (26/5/2023);
5) DICHIARA inammissibile ogni altra domanda;
6) ON l' e il , in Controparte_1 Controparte_2 solido tra loro, a rifondere la metà delle spese legali, per un totale di euro 5.000,00 oltre spese generali 15% ed accessori di legge, da pagare direttamente in favore dei difensori antistatari avv. Mario Del Vaglio, avv. Damiano Bonomo e avv.
Massimiliano Milano.
Milano, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carlo Stefano Boerci
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