Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/06/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1838 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel.
Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1838 / 2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi TRA
) nata il [...] in [...], C.F. 1 Parte_1 con l'Avv. Rosanna GASBARRI, come da procura in atti RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], con CP C.F. 2 RESISTENTEl'Avv. Rita Maria PORTINCASA, come da procura in atti
E
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.06.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da in relazione al matrimonio celebrato in data 05/09/2015 a CP
Gniezno, Polonia (atto poi trascritto anche in Italia nel registro dello Stato Civile del Comune di Capistrello, (AQ dell'anno 2015, Atto N. 2, Parte 2, Serie C, Ufficio 1), dando atto che in data 28/07/2014 dalla loro relazione era nata la figlia ER Quanto alla dichiarazione di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione.
Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava.
Dopo l'udienza di prima comparizione, emessi i provvisori ed urgenti, all'udienza del
19.06.2025 dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza:
Le parti si danno altresì atto che nella determinazione di detto assegno si è tenuto conto non solo del modesto reddito attuale della moglie, ma anche degli eventuali miglioramenti reddituali futuri che la stessa potrebbe conseguire, anche in caso di sua assunzione a tempo indeterminato e quindi, in tali ipotesi, il SI. CP_1 rinuncia sin da ora a chiedere una PTriduzione di detto assegno, così come, in ragione di tale previsione, la SI.ra rinuncia sin da ora a richiedere un aumento del suo assegno di mantenimento e/o del suo assegno divorzile in caso di eventuale aumento degli emolumenti stipendiali del SI. CP .
Le parti dichiarano altresì di rinunciare alle domande di addebito reciprocamente avanzate. Ciò premesso i procuratori delle parti chiedono di essere autorizzati a precisare le conclusioni in via congiunta.
Il Presidente dispone in conformità. I procuratori delle parti precisano pertanto in via congiunta le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito: dato atto che i SIg.ri ed 66
Parte_1 CP hanno contratto matrimonio civile scegliendo il regime di comunione legale in data
05/09/2015 a Gniezno (Polonia), trascritto anche in Italia nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Capistrello (AQ) dell'anno 2015, N. 2, Parte II, Serie C, così pronunciare:
1) Dichiarare con Sentenza la loro separazione personale;
2) PE l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capistrello (AQ) di procedere alle annotazioni di rito conseguenti alla suddetta pronuncia;
3) Disporre che i coniugi vivano separati nel rispetto del mutuo e reciproco rispetto, dando rilasciato la casa atto che gli stessi vivono di fatto già separati, avendo il SI. CP già coniugale nella esclusiva disponibilità della SI.ra a seguito Parte_1 dell'Ordinanza Presidenziale del 24/01/2025;
4) Assegnare per intero la casa coniugale sita in ER (Fraz. Bagnaia) Str. Romana n. 5/b
- di cui i coniugi sono comproprietari pro indiviso in ragione del 50% ciascuno - alla SI.ra Parte_1 che vi continuerà ad abitare con la figlia ER , dando atto che il PT
,
SI. CP ha già prelevato da detta abitazione tutti i propri effetti personali. Dare atto che su detta abitazione grava ipoteca accesa a garanzia del mutuo sottoscritto per il suo acquisto dal solo SI. CP_1 il quale rimane, come per legge, unico soggetto ad essere tenuto
, al pagamento dei relativi ratei mensili;
5) Affidare in via congiunta ad entrambi i genitori la figlia minore PE 1 disponendone la collocazione prevalente presso la residenza della madre in ER (Fraz. Bagnaia), Str. Romana n. 5/b;
6) Stabilire che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione essi potranno decidere autonomamente nei giorni e/o nei periodi in cui la minore si tratterrà presso la rispettiva abitazione. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ad ER;
7) Disporre che il SI. CP_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia ER ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le settimane due giorni a settimana nei giorni di martedì e di giovedì (salvo diverso accordo) dall' uscita di scuola alle ore 21.00 ed a settimane alterne al mese dalle ore 9.30 del sabato alle ore 21.00 della domenica. Le festività natalizie verranno trascorse dalla minore con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 14.00 del 24/12 alle ore 20.30 del 30/12 con un genitore e dalle ore 14.00 del 31/12 alle ore 20.30 del 6 gennaio con l' altro. ER trascorrerà altresì durante le festività pasquali il giorno di Pasqua e il precedente giorno di sabato con un genitore ed il Lunedì dell' Angelo ed il giorno successivo con l' altro ad iniziare con la madre. Disporre che durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto ER potrà trascorrere due settimane, anche continuative, con ciascun genitore, con comunicazione da effettuare all'altro genitore preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno. Le parti si danno espressamente atto che nell'attesa che il SI. CP_1 possa disporre di un immobile idoneo per consentire i pernottamenti di ER, esse decideranno di volta in volta in maniera flessibile - così come anche adesso avviene - gli incontri del padre con la minore ER tenuto conto che ora egli
,
fruisce di alloggio di servizio dove la bambina non può accedere.
8) Prevedere che i genitori continueranno a favorire la frequentazione periodica di ER con i nonni sia materni che paterni, secondo le modalità e i tempi che di comune accordo riterranno opportuni, considerato che risiedono all' estero quelli materni ed in provincia dell' Aquila quelli paterni;
9) Statuire che il SI. CP corrisponderà alla SI.ra Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) a titolo contributo per il mantenimento della figlia ER , oltre al 60% delle spese straordinarie che saranno determinate secondo il protocollo d' intesa del Tribunale di ER siglato
1'11/09/2018;
10) Stabilire che l'assegno unico sarà percepito per intero dalla SI.ra Parte_1 nata a [...] il [...] residente in
[...] C.F._1
ER Fraz. Bagnaia Str. Romana n. 5/B con versamento che continuerà ad essere operato mensilmente direttamente dal SI. CP_1 , finchè la SI.ra Pt_1 non provvederà a farne autonoma richiesta direttamente presso l' CP_2 Da quando la SI.ra Pt_1 riscuoterà personalmente detto assegno unico in seguito alla presentazione di autonoma richiesta, il SI. mensilmente corrisponderà solo i due contributi concordati di CP mantenimento per la moglie e la figlia oltre alle spese straordinarie;
CP_1 corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla 11) Stabilire che il SI. SI.ra con bonifico sul c/c bancario intestato alla stessa Parte_1
(IBAN:[...]) l'importo di €410,00 (euro quattrocentodieci/00) a titolo di assegno per il suo mantenimento con funzione specificatamente compensativa e perequativa in ragione della totale dedizione della stessa sin dalla nascita nei confronti della figlia PE 1 in ragione della sua disabilità, sacrificando le proprie opportunità lavorative per favorire la carriera del coniuge. Dare atto che, per tale motivo, il SI. CP_1 si impegna sin da ora a non chiedere in futuro una riduzione di detto assegno qualora in fieri dovessero verificarsi rispetto ad oggi dei miglioramenti reddituali della Pt_1 anche in و
caso di sua assunzione a tempo indeterminato ed ugualmente dare atto che in ragione di tale ultima previsione, la SI.ra PT rinuncia sin da ora a richiedere un aumento del contributo per il suo mantenimento e/o dell'assegno divorzile in caso di eventuale aumento degli emolumenti stipendiali del SI. CP;
12) Dare atto che dal mese di giugno 2025 il contratto per l'utenza elettrica della casa già CP coniugale, prima sottoscritto con RA ed ora sottoscritto con gestore è stato già volturato in favore della SI.ra ; che l'immobile dispone di impianto Parte_1 fotovoltaico che produce energia e che l'energia prodotta in esubero viene ceduta alla società Parte_2 (Gestore dei Servizi Energetici con sede in Roma Viale M.llo Pilsudski n. 90) in virtù di contratto intestato al SI. CP . Dare altresì atto che il SI. CP_1 si
è impegnato entro 30 gg. dalla pubblicazione della sentenza di omologa della Separazione Consensuale ad effettuare in via telematica sulla pagina dedicata di Parte_2 il cambio di titolarità del beneficiario degli accrediti periodici - che riceve da parte della medesima per l' energia prodotta in esubero in favore della SI.ra accrediti che Parte_1
-
,
quest'ultima tratterrà per intero. Gli accrediti che perverranno, nelle more del cambio di titolarità, al SI. CP da parte di Parte_2 a decorrere dal giorno della voltura della suddetta intestazione dell' utenza elettrica verranno dallo stesso girati per intero alla SI.ra Parte_1
13) Spese di lite ed onorario legale compensati tra le parti. E rinuncia all'impugnazione"
Tutto ciò premesso, il Tribunale: preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di ER definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra Parte_1 nata il [...] in POLONIA e nato il [...] a AVEZZANO (AQ), in [...] al CP matrimonio celebrato in data 05/09/2015 a Gniezno, Polonia, atto trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Capistrello, (AQ dell'anno 2015, Atto N. 2, Parte 2, Serie
C, Ufficio 1)
2. ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
3. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
4. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del 19/06/2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. Eugenio Maria Turco