TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 2914/2017 Verbale di Udienza del giorno 7 marzo 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 07/03/2025 ; viste la nota scritta depositata dalla parte attrice e Parte_1 CP_1 contenente le seguenti conclusioni: “ Impugna e contesta ogni eventuale avverso dedotto, scritto ed eccepito rilevandone la assoluta inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza e chiedendone il rigetto pieno, assoluto ed incondizionato. L'avv. Valente contesta ancora una volta, per quanto di ragione, le deposizioni testimoniali ex adverso rilevandone la assoluta inattendibilità ed infondatezza. Impugna e contesta la comparsa conclusionale depositata da inammissibile in giudizio in quanto Controparte_2 tardiva essendo stata depositata solo il 21.02.2025 e cioè in un termine inferiore a quello assegnato dall'adito Giudice per il loro deposito. Cosa per cui se ne chiede la espunzione dal fascicolo. Rileva ancora una volta come le avverse difese poggino su di una ricostruzione errata della domanda dei ricorrenti, in quanto non ci si duole di non aver vinto un giudizio, ma ci si duole di aver resistito in un giudizio ove la soccombenza era certa, e quindi ci si duole, in generale, della mancata diligenza apprestata dal resistente. Conclude per l'accoglimento della domanda come da conclusioni rese nei vari atti del giudizio e chiede decidersi il giudizio”. viste la nota scritta depositata dalla parte resistente avv. Orlando Renato Cipriano contenente le seguenti conclusioni: “si riporta a tutte le richieste e domande formulate con la comparsa di costituzione e si riporta a tutte le eccezioni, deduzioni e conclusioni ivi rassegnate. Impugna e contesta ancora una volta ogni avversa domanda e conclusione e chiede il rigetto delle stesse poiché infondate in fatto e in diritto, con condanna dei ricorrenti/attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio”. viste la nota scritta depositata dalla parte terza chiamata Zurich Insurance PLC – Rappresentanza Generale per l'Italia contenente le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Assicurato Avv. Orlando Renato Cipriano per decorrenza del termine di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c., rigettando conseguentemente la domanda di manleva così come avanzata dal resistente con atto di chiamata in causa notificato il 6 marzo 2019. IN DENEGATA IPOTESI, NEL MERITO: rigettare le domande risarcitorie così come formulate e proposte dai ricorrenti e nei Parte_2 CP_1 confronti dell'Avv. Orlando Renato Cipriano in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate. Rigettare conseguentemente le domande tutte così come avanzate e formulate nei confronti di . Controparte_2
Dichiarare in ogni caso che la polizza n. 014B2390 stipulata dall'Avv. Orlando Renato Cipriano con prevede una franchigia pari al 10% dell'importo Controparte_2 di ogni sinistro con il minimo di € 250,00 ed un massimo di € 25.000,00, importo che necessariamente dovrà rimanere a carico dell'Assicurato in ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande svolte dai ricorrenti. Con piena vittoria di spese, funzioni e onorari”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare del 07 marzo 2025 ha pronunciato ex art. 127 ter c.p.c., mediante deposito del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2914/2017 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 , avente ad oggetto responsabilità professionale e vertente
T R A
, nato a [...] il [...],C.F. Parte_2 [...]
, e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 CP_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Valente, (C.F. C.F._2 [...]
), in virtù di mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., C.F._3
elettivamente domiciliati come in atti.
RICORRENTI
E avv. ORLANDO RENATO CIPRIANO nato a [...] il [...], C.F.
[...]
, da sé stesso rappresentato e difeso. elettivamente domiciliato come C.F._4
in atti
RESISTENTE
Controparte_3
, P.I. in persona del suo Procuratore Dott.
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa per mandato rilasciato su foglio separato Persona_1
firmato digitalmente e da intendersi comunque in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Marco Fichi (C.F. ), unitamente e CodiceFiscale_5 disgiuntamente all'Avv. Michele Fichi (C.F. ), elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliati come in atti.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Preliminarmente si evidenzia che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025 previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Valeria Villani nella fase di precisazione delle conclusioni;
pertanto, visto il decreto di assegnazione del Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del
16/01/2025 a fissare l'udienza del 07/03/2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza per la comparizione delle parti, i sigg.ri e Parte_1 CP_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino l'avv. Orlando Renato
Cipriano assumendo di aver conferito incarico al legale convenuto al fine di resistere nel giudizio promosso nei loro confronti da volto alla dichiarazione di risoluzione CP_4
di un contratto preliminare intercorso tra le parti, per la mancata partecipazione dei convenuti alla convocazione dinanzi al notaio per la stipula del rogito, oltre alla restituzione del doppio della caparra ed il risarcimento dei danni, oltre le spese di lite.
I ricorrenti lamentavano lo scarso apporto professionale dell'avv. Cipriano il quale compariva alle udienze a mezzo di un suo delegato oltre a fornire una scarna difesa.
Con sentenza nr. 963/2015 il Tribunale di Avellino, accoglieva parzialmente la domanda attrice e, dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita, condannava gli odierni ricorrenti al pagamento in favore della sig.ra della CP_5
somma di € 7.500,00 oltre le spese di lite che attribuiva al procuratore della stessa e con successivo atto di precetto del 06.07.15 veniva intimato il pagamento della somma di € 5.454,96 per le competenze di lite. Stante la impossibilità da parte degli odierni ricorrenti a soddisfare il credito veniva richiesto pignoramento immobiliare in loro danno. Nelle more i ricorrenti assumevano di aver contattato l'avv. Orlando conferendogli mandato per la proposizione dell'impugnazione della predetta sentenza, corrispondendo al contempo la somma di € 4.000,00 in contanti per le competenze professionali relative all'appello.
In mancanza di notizie i ricorrenti con pec in data 01.06.2016 chiedevano ragguagli sull'attività svolta e in assenza di riscontro i ricorrenti con ulteriore mail del 16.06.16 sollecitavano nuovamente l'avv. Orlando anche in relazione alla azione esecutiva immobiliare intrapresa in danno della sola sig.ra nel mese di maggio 2016. CP_1
Con messaggio pec del 20.06.16 l'avv. Orlando dava riscontro precisando di non aver ritenuto opportuno proporre appello per la pretestuosità dei motivi e che l' opposizione avverso il pignoramento non avrebbe trovato accoglimento.
I ricorrenti, quindi, con lettera del 24.01.17, allegata a pec di pari data invitavano l'avv.
Orlando a stipulare una convenzione di negoziazione assistita per la definizione bonaria della controversia cui l'avv. Orlando comunicava di non aderire.
I ricorrenti deducevano quindi la responsabilità professionale dell'Avv. Cipriano, per non avere lo stesso agito con diligenza nell'espletamento dell'incarico affidatogli e di aver subito un grave danno a causa dell'inadempienza contrattuale del professionista.
Chiedevano pertanto sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“nel merito: accogliere il ricorso e dichiarare, per i motivi tutti innanzi indicati, la colposa e negligente condotta del resistente nell'espletamento del mandato professionale a lui conferito dai ricorrenti per la loro difesa nel giudizio civile nr.
1041/2012 RG Tribunale Avellino e la mancata proposizione di idoneo appello avverso la sentenza, nr. 963/2015 Tribunale Avellino, conclusiva del detto procedimento;
per l'effetto: condannare il resistente sig. CIPRIANO avv. Renato Orlando a risarcire i sigg. e dei danni loro subiti (dipendenti o meno Parte_2 CP_1
da perdita di chance, per la violazione di diritti costituzionalmente garantiti, per la ingiusta ed indebita azione esecutiva mobiliare patita dalla sig.ra ) da CP_1
quantificarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.; per l'effetto ancora: condannare il resistente sig. CIPRIANO avv. Renato Orlando a risarcire la sig.ra dei danni dalla stessa subiti per effetto della ingiusta CP_1
ed indebita azione esecutiva mobiliare patita, così come saranno quantificati in corso di causa.
Vinte le spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfetario 15,00%, IVA ed
CPA, con attribuzione al procuratore antistatario per fattane anticipazione”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'avv. Renato Orlando Cipriano che impugnava l'avversa domanda specificando che sebbene sin dall' inizio avesse informato i propri assistiti dei rischi connessi alla azione intrapresa, seguiva tutta la attività con diligenza, mediante costante informativa ai ricorrenti sia delle udienze che dell' evolversi della causa.
A seguito dell' accoglimento parziale delle richieste attoree il resistente lasciava intendere ai ricorrenti che non era conveniente proporre appello per il quale non fu conferito alcun incarico né fu corrisposta alcuna somma per compensi professionali.
Il resistente quindi respingeva le avverse deduzioni ritenute peraltro prive di prova sia in ordine alla presunta responsabilità professionale sia in ordine a danni conseguiti ribadendo di aver correttamente svolto l' incarico affidatogli, sulla scorta delle informazioni fornitegli dai ricorrenti, e sconsigliandoli di proporre un gravame avverso la sentenza parzialmente sfavorevole.
Il convenuto, in ogni caso, chiedeva di chiamare in causa la propria Compagnia di
Assicurazione , con la quale aveva stipulato la relativa polizza a Controparte_2
copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile e così concludeva:
“ in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo Società di assicurazioni Controparte_6
- nel merito in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Società tenuto a Controparte_7
garantire e manlevare il comparente dal pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo.
In subordine, accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa.
Emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono. . Con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, di ogni più ampia e ulteriore difesa, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva la Società Controparte_7
che preliminarmente eccepiva la prescrizione del diritto
[...]
dell'assicurato ex art. 2952 c.c. essendo decorsi i due anni dalla data dell'evento evidenziando che l'Assicurato Avv. Cipriano aveva avuto notizia della richiesta risarcitoria già a partire dal 16 luglio 2016, data nella quale veniva inviata da parte dello la prima comunicazione a mezzo PEC . Nel merito si associava alle Pt_2
difese del professionista convenuto, deducendo che la domanda attorea risultava in ogni caso palesemente e totalmente infondata nonché del tutto sfornita di offerta probatoria in ordine ai suoi elementi costitutivi
Deduceva infine che seppure proposto tempestivamente, l'appello non avrebbe sortito l'effetto sperato anzi avrebbe aggravato la posizione dei ricorrenti. Contestava infine la richiesta ex adverso formulata di risarcimento dei danni in quanto generica, ingiustificata e così concludeva:
“IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'Assicurato Avv. Orlando Renato Cipriano per decorrenza del termine di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c., rigettando conseguentemente la domanda di manleva così come avanzata dal resistente con atto di chiamata in causa notificato il 6 marzo 2019.
IN DENEGATA IPOTESI, NEL MERITO: rigettare le domande risarcitorie così come formulate e proposte dai ricorrenti e nei Parte_2 CP_1
confronti dell'Avv. Orlando Renato Cipriano in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate.
Rigettare conseguentemente le domande tutte così come avanzate e formulate nei confronti di . Controparte_2
Dichiarare in ogni caso che la polizza n. 014B2390 stipulata dall'Avv. Orlando Renato
Cipriano con prevede una franchigia pari al 10% dell'importo Controparte_2
di ogni sinistro con il minimo di € 250,00 ed un massimo di € 25.000,00, importo che necessariamente dovrà rimanere a carico dell'Assicurato in ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande svolte dai ricorrenti.
Con piena vittoria di spese, funzioni e onorari.”.
Mutato il rito, venivano concessi i termini ex art. 183 VI° comma c.p.c.,e all'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva ammessa la prova orale richiesta da parte attrice. Terminata la fase istruttoria , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 14/12/2021. Seguivano numerosi rinvii finchè la scrivente , subentrata in sostituzione del precedente giudicante all'udienza del 31/01/2025, rinviava la causa per conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza tenutasi a trattazione scritta.
DIRITTO
La vicenda de qua verte in tema di responsabilità professionale dell'avvocato.
Nel presente giudizio è pacifico e incontestato che gli attori hanno conferito il mandato alle liti, per il giudizio di primo grado al convenuto al quale viene contestata la negligenza nello svolgimento della difesa. Pacifico altresì il conferimento dell'incarico da parte degli attori per il giudizio di opposizione all'esecuzione e per il giudizio di appello alla sentenza di primo grado che li aveva visti parzialmente soccombenti. Tanto lo si desume dalle mail intercorse tra le parti e principalmente dalla mail del 18/07/2016 con la quale il convenuto informa il cliente di non aver ritenuto opportuno intraprendere le azioni di opposizione all'esecuzione e di impugnazione della sentenza ritenute non convenienti e suscettibili di rigetto.
Gli attori hanno imputato al convenuto la seguente condotta negligente: non avere presenziato alle udienze e non avere seguito la causa in modo adeguato né adeguatamente informato il cliente dell'esito aleatorio del giudizio né aver presentato opposizione all'esecuzione né aver presentato appello alla sentenza di primo grado che li aveva visti soccombenti.
Ciò posto, deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione assunta da un avvocato nei confronti del suo cliente ha natura di obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna ad espletare la sua attività, volta a porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito, ma non si impegna con la propria opera professionale al conseguimento del risultato sperato (cfr. in tal senso le sentenze della
Cassazione n. 7309/17 e n. 11906/16). È poi comunemente affermato nella giurisprudenza della Suprema Corte "che l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave" (così
Cass. sentenza citata n. 11906/16). Per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi informativi gravanti sul professionista, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che "l'evidenziata natura della obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli, determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente;
il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo"
(così Cass. sentenza n. 14597 del 30/07/2004). La Suprema Corte ha poi avuto modo di affermare che "anche oggi, la norma deontologica non si spinge a enunciare un obbligo dell'avvocato che accetta il mandato alle liti di formulare un pronostico sull'esito della lite, se non richiesto, bensì un onere di valutare l'interesse del cliente in rapporto alle caratteristiche della lite e di prospettare la prevedibile durata del processo e gli oneri di spesa ipotizzabili, informando il cliente dello svolgimento del mandato a lui affidato" (così ordinanza Cass. n. 30169 del 22/11/2018). Occorre pure evidenziare che, "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 24/10/ 2017, n. 25112,; analogamente, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 30/04/ 2018, n. 10320, , nonché Cass.
Sez. 3, ord. 06/05/2020, n. 8516,). Difatti, "anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva, il giudice, accertata l'omissione di un'attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l'esistenza di un danno che probabilmente ne è la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno" (così in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 25112 del 2017, cit.).
Poste tali considerazioni, deve evidenziarsi che quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cfr. Cassazione civile, sez.
III, 18/04/2007, n. 9238).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie, si osserva che nel giudizio di I° grado instaurato dalla CP_5
nei confronti degli odierni attori il convenuto ha curato la costituzione in giudizio in maniera alquanto superficiale.
In primo luogo si osserva che appare pacifica la negligenza del convenuto il quale, vertendo il giudizio di primo grado in tema di risoluzione di contratto preliminare per inadempimento dell'osservanza del termine non ha verificato il difetto dei presupposti né ha visionato e depositato la documentazione relativa alla tempestiva denuncia di successione da parte dello e degli ulteriori adempimenti dallo stesso assunti Pt_2
nel detto preliminare, quali la sanatoria delle opere abusive dell'immobile promesso in vendita e alla cancellazione del sequestro giudiziario sullo stesso trascritto, documentazione tutta necessaria a contrastare la pretesa attorea e che da una più attenta valutazione del compendio istruttorio, il convenuto avrebbe dovuto suggerire di evitare. Inoltre, sul punto, si osserva che anche laddove il professionista non avesse ricevuto tempestivamente tale documentazione da parte del cliente, la circostanza non appare in alcun modo giustificativa della condotta omissiva, dal momento che sarebbe stato onere del convenuto – consapevole del fatto che la documentazione sopra richiamata rappresentava condizione essenziale per contrastare la domanda attorea-
al cliente o comunque adoperarsi per presentare un atto munito di tale Parte_3
documentazione. Né il convenuto ha fornito prova idonea circa la dovuta informazione al cliente dell'alea del giudizio. Né la prova testimoniale assunta ha fornito elementi utili a scongiurare la negligenza del professionista stante il contrasto tra le deposizioni rese dal teste indotto da parte attrice e dai testi indotti dalla parte convenuta sul punto. Infatti il teste, Tes_1
, ha confermato le deduzioni attoree mentre i testi e hanno
[...] Tes_2 Tes_3
confermato le deduzioni di parte convenuta.
Fermo quanto sopra si evidenzia che sebbene le problematiche relative ai vari adempimenti assunti dagli attori nel contratto preliminare oggetto del giudizio di primo grado emergessero già dall'atto di citazione per cui il professionista ben avrebbe dovuto sconsigliare il cliente è altresì vero che ove il convenuto avesse diligentemente informato il cliente dell'aleatorietà del giudizio, la circostanza che gli attori non avessero comunque onorato il preliminare di vendita avrebbe in ogni caso portato all'accoglimento della domanda della . Si legge difatti nella sentenza di CP_8
I° grado che i convenuti (odierni attori) non avevano risolto le problematiche legate all'esecuzione del preliminare di vendita, senza alcuna giustificazione non si erano presentati all'appuntamento fissato dinanzi al Notaio per cui ritenuto sussistere il grave inadempimento di entrambi i convenuti veniva dichiarata la risoluzione del contratto preliminare, con restituzione alla promittente acquirente della somma versata e con conseguente condanna alle spese del giudizio.
Orbene si osserva che, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza professionale media esigibile ex art. 1176 c.c. , da commisurare all'attività svolta, ma non potendo il professionista garantire l'esito favorevole del giudizio auspicato dal cliente , il danno derivante da sue eventuali omissioni o negligenze in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito . In particolare, trattandosi di attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione o al diligente compimento di determinate attività sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno. Nel caso in esame, tale onere probatorio, incombente sulla parte attrice, non appare essere stato esaustivamente assolto. Infatti, pur essendo accertata, sotto il profilo sopra indicato, la negligenza addebitata al convenuto, deve rilevarsi che la parte attrice non ha fornito, nel presente giudizio, la prova che, se il convenuto l' avesse informata dell'aleatorietà del giudizio per la mancanza di idonea documentazione, avrebbe desistito dalla costituzione in giudizio con tutte le conseguenze che ne sono derivate.
Pur risultando, pertanto, pacifica la negligenza dell'avv. Cipriano a costituirsi in un giudizio dal sicuro esito sfavorevole per il proprio assistito , per nulla scontato, invece,
è che l'esito del giudizio in parola sarebbe stato di accoglimento delle pretese degli allora convenuti poichè l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica derivante dalla condotta omissiva passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, alla luce del quale verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
L'affermazione della responsabilità del professionista, come detto, presuppone l'indagine, positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire, circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che sarebbe dovuta essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente o, comunque, la dimostrazione che, in caso di mancata omissione del legale, la vittoria in giudizio si sarebbe avuta con ragionevole certezza. In definitiva, come già chiarito, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (cfr. Cass.
n. 13873 del 06/07/2020).
In tale contesto in definitiva non può affermarsi sussistente alcuna chance di verosimile accoglimento delle deduzioni degli odierni attori, convenuti in primo grado con la conseguenza che non sussiste alcun danno risarcibile con riguardo alle spese del giudizio di primo grado e alle conseguenziali. Non è infine provato che gli attori abbiano corrisposto all'avv. Cipriano la somma di €
4.000,00 in contanti per le competenze professionali relative all'appello, circostanza decisamente negata dal convenuto. Difatti l'unico teste di parte attrice sig. Tes_1
a specifica domanda così risponde: “ è vero. Ero andato con lui all'ufficio
[...]
postale a prelevare i solidi. Ma per problemi miei non lo ho potuto accompagnare presso lo studio dell'avv.”. E' palese che alcuna prova è stata raggiunta sul punto.
Pertanto, la domanda attorea deve essere respinta, con conseguente assorbimento della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti della Controparte_7
[...]
SUL REGIME DELLE SPESE
Le ragioni della decisione – e segnatamente la sussistenza di condotte negligenti a carico del convenuto, sia pure rivelatesi non risarcibili, per quanto esposto, legittimano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1)Respinge la domanda attorea;
2) dichiara assorbita la domanda di garanzia rivolta al terzo chiamato in causa;
3) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso il 07 marzo 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale