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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 669/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1741/2018, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata il 17.07.2018 e pendente
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, alla Via San Prospero n. 4, Parte_1 P.IVA_1 costituitasi in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, Dr. , Controparte_1 dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla
“comparsa di costituzione e nomina di nuovo difensore” dall'Avv. Mario Milo
( ) e, in virtù di ulteriore procura in calce alla “comparsa di costituzione e CodiceFiscale_1 nomina di nuovo difensore”, dall'Avv. Luigi Raia (C.F. ), nonché C.F._2 CP_2
(C.F. , con sede in Milano, alla Via San Prospero n. 4, costituitasi in persona del
[...] P.IVA_2
Dr. , amministratore delegato e suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_3
e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Luigi Raia (C.F.
; C.F._2
APPELLANTI
E
1 , (C.F. ), con sede legale in Torre Controparte_4 P.IVA_3 del Greco (NA), alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore Generale Dr. CP_5
dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura
[...] generale alle liti conferita con la scrittura privata autenticata dal Notaio il 31 marzo Persona_1
2011 (rep. n. 4344, racc. n. 4308), dagli Avv. ti Eduardo Martucci (C.F. ) e C.F._3
Raffaele Montanaro (C.F. ; C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato l'11.05.2016 presso il Tribunale di Torre Annunziata, la società cessionaria del credito vantato dalla società quale centro Controparte_6 Parte_2 provvisoriamente accreditato presso il a svolgere prestazioni rientranti nelle branche di CP_7
“medicina nucleare e patologia clinica” in favore degli assistiti dell' – con cui aveva Parte_3 sottoscritto specifici contratti ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. n. 502/92 rispettivamente il
5.08.2013 e il 7.08.2013, volti a regolare il rapporto per l'anno 2013 – chiedeva ingiungersi alla detta Parte il pagamento della somma di € 218.214,56, oltre “gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, come previsto dall'art. 7, comma 6 e 7 dei contratti stipulati”, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nei mesi di febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto ed ottobre dell'anno
2013 per cui erano state emesse le fatture nn. 2100/ALAB del 28.02.2013, 635/AMED del
30.03.2013, 3194/ALAB del 31.03.2013, 446/BMED del 22.04.2013, 1154/NUC del 22.04.2013,
7843/ALAB del 31.07.2013, 9121/ALAB del 31.08.2013 e 1622/BMED del 31.10.2013. CP_ Con decreto ingiuntivo n. 735/2016, emesso il 18.05.2016 e notificato dalla all'
[...]
il 1.06.2016, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva alla detta Controparte_4
Parte il pagamento della somma richiesta, “oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso”, nonché le spese della procedura monitoria che distraeva in favore del procuratore distrattario.
Con citazione notificata l'8 luglio 2016, l' si opponeva al suddetto decreto ingiuntivo Parte_3 eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria in quanto le fatture oggetto di causa contenevano prestazioni contrassegnate sul nomenclatore tariffario con la lettera “R”, non effettuabili dal centro cedente per assenza di autorizzazione ad erogarle nell'anno 2013 ed eccependo, altresì, Parte_2
CP_ che le fatture non avevano valore di prova documentale del credito rivendicato dalla essendo documenti contabili di parte.
Negava, inoltre, che al caso di specie si applicassero gli interessi moratori di cui al D.lgs. 231/2002 richiesti dalla controparte nel procedimento monitorio, in quanto non si trattava di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale, bensì di una questione relativa a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento.
2 Dunque, così concludeva: “
1. Revocare il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, in quanto carente degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva l'opposta società cessionaria con comparsa di costituzione Controparte_6 depositata il 13.12.2016, che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
- la era dotata di convenzione per le prestazioni erogate nell'anno 2013 come si evinceva Parte_2 dal decreto regionale di accreditamento n. 102 del 17 settembre 2014, che aveva efficacia retroattiva anche in relazione alle prestazioni contrassegnate dalla lettera “R” abbinate ai settori convenzionati
A1, A2, A3, A6 ai sensi della DGR n. 2108/2008; Parte
- l' non aveva mai contestato le fatture emesse né aveva richiesto note di credito per le prestazioni erogate con la lettera “R”, allegando “solo copie fotostatiche, non conformi agli originali…accompagnate da copie fotostatiche sbiadite ed illeggibili di avvisi di ricevimento”.
Asseriva perciò che l'opponente, con la documentazione prodotta, non aveva adempiuto al proprio onere probatorio non allegando alcuna prova scritta di presunti fatti estintivi o modificativi del pagamento dell'importo fatturato. Nello specifico, in merito “alle contestazioni delle fatture nn. Part 2100/ALAB, 3194/ALAB e 9121/ALAB l' aveva prodotto un avviso di ricevimento in copia fotostatica, ove non risultava leggibile il nominativo del ricevente, né ancor meno era opposto il numero identificativo della raccomandata. Invece, per la contestazione relativa alla fattura n. Part 7843/ALAB, l' non aveva prodotto alcun avviso di ricevimento. Inoltre, per le presunte contestazioni relative alle fatture nn. 635/AMED, 446/BMED, 1154/NUC e 1622/BMED, l' Parte_3
non aveva prodotto alcun avviso di ricevimento, né alcuna comunicazione relativa all'emissione
[...] di note di credito, afferenti alle predette fatture, era stata inviata al , Parte_4
- erano dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02: al riguardo precisava che con provvedimento del 14.07.2016, ad integrazione del decreto ingiuntivo n. 735/16 del 18.05.2016, gli
“interessi legali” liquidati si riferivano alla misura degli interessi di cui al novellato art. 1284 c.c. che prevedeva l'estensione della regola del tasso moratorio prevista dal predetto decreto legislativo a qualsiasi debito, anche se non derivante da transazione commerciale.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 218.214,56, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., oltre interessi moratori ex artt. 4 e
5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. Nel merito: 1) rigettare l'opposizione, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima e
3 infondata, in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 735/2016 del
Tribunale di Torre Annunziata, per la somma di € 218.214,56, oltre accessori. 2) per l'effetto, condannare l' in persona del Commissario straordinario pro tempore, al Parte_5 pagamento, in favore della società della somma di € 218.214,56, oltre interessi Controparte_6 moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) condannare l' in persona del Commissario straordinario pro tempore, al Parte_6 risarcimento di tutti i danni patiti dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto nella misura in cui
l'adito Giudicante vorrà valutare anche facendo ricorso al potere equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. 4) condannare parte soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione in favore del procuratore antistatario. 5) munire la sentenza di provvisoria esecutorietà, come per legge. 6) emettere ogni altro provvedimento di giustizia.”
Con sentenza n. 1741/2018, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva l'opposizione proposta Parte dall' e revocava il decreto ingiuntivo, condannando la al pagamento in Controparte_6 favore dell' delle spese di lite liquidate “in complessivi € 10.406,50 di cui € 406,50 Parte_3 per spese, oltre rimborso generale nella misura del 15%, I.V.A. e C.A. come per legge.”
In particolare, il primo giudice poneva a fondamento della propria decisione la mancanza di specifica autorizzazione per l'erogazione delle prestazioni contrassegnate con la lettera “R”. Risultava infatti
“provato che il decreto di accreditamento è intervenuto nel 2014 e le sentenze succedutesi in sede amministrativa hanno ribadito l'irretroattività dell'accreditamento definitivo istituzionale (Consiglio di Stato n. 2394/2015, n. 3353/2013, n. 206/2013)”. Circa le suddette prestazioni, osservava il
Tribunale che: “tutta la normativa nazionale e regionale vigente in materia non assimila automaticamente le prestazioni R a quelle ricomprese nel singolo settore specialistico accreditato, e cioè nel caso di specie nei settori A1, A2, A3 e A6, ma prevede per le prestazioni R un elevato standard delle strutture e limiti di prescrivibilità da parte dei medici di famiglia. Più precisamente a livello nazionale il Decreto Min. san. 22 luglio 1996 concernente “prestazioni di assistenza specialistica Con ambulatoriale erogabili nell'ambito del e relative tariffe” ha individuato tra le varie tipologie di prestazioni, quelle R, cioè soggette a specifiche condizioni di erogabilità da parte di ambulatori specialistici riconosciuti dalle Regioni come idonei;
pertanto, il decreto ministeriale, per ogni tipologia di prestazioni diagnostiche, ha mantenuto separate le prestazioni R dalle altre, assoggettando l'erogazione delle prestazioni R ad una ulteriore specifica autorizzazione regionale.
Analogamente è agevole rilevare che la Campania nel Tariffario regionale approvato con CP_8 delibera 31 marzo 1998 n. 1874 ha mantenuto separate le prestazioni codice A6 da quelle R, così
4 come nella DGR n. 7301/2001 (definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per le strutture sanitarie) ha stabilito che sono strutture classificate in classe 3, quelle riconosciute dalla per l'erogazione di prestazioni R e nella DGR n. 2108/2008 ha precisato Parte_7 che possono erogare le prestazioni R solo le strutture in possesso dei requisiti specifici, di cui alla scheda ST3 allegata al Regolamento n. 1/2007; si tratta, quindi, dei laboratori i quali conseguano la classe 3 ai fini della classificazione di cui all'art. 50 del citato regolamento (cfr. Consiglio di Stato
n. 3353/2013)”. Parte Rilevava, inoltre, che risultavano agli atti le contestazioni da parte dell' e le richieste di note di credito relative alle fatture oggetto di opposizione, tutte debitamente ricevute dal . Pt_4
Parte Avverso tale sentenza, hanno proposto appello, con atto notificato all' l'8.02.2019, la
[...]
(nel prosieguo anche solo ), in qualità di società cessionaria del credito Parte_8 Pt_1 vantato dalla come da contratto del 24.11.2017 e la (nel Parte_2 Parte_9 prosieguo anche solo , in qualità di società cessionaria di una parte del credito della CP_2 [...] come da contratto del 19.01.2018, formulando all'uopo tre motivi di appello così rubricati: Parte_1
1) error in iudicando – error in procedendo in ordine alla mancata e specifica autorizzazione per le prestazioni erogate con la lettera “R” – contraddizioni della motivazione: con cui hanno dedotto che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto la mancanza di una specifica autorizzazione da parte del (cedente) ad erogare prestazioni con la Parte_4 lettera “R”, non valutando correttamente la documentazione prodotta da parte opposta, odierna appellante;
2) error in iudicando in merito alle contestazioni e richieste di note di credito relative alle fatture oggetto di opposizione – mancanza onere probatorio: con cui hanno imputato al Tribunale Parte l'erronea valutazione della prova documentale prodotta dall' odierna appellata, ritenendo assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante. Al contrario, a giudizio delle Parte appellanti, l' non avrebbe contestato il diritto fatto valere, né allegato, come invece era suo preciso onere, alcuna prova scritta di presunti fatti estintivi o modificativi della correlata obbligazione di pagamento dell'importo fatturato oggetto di opposizione;
3) carenza e/o omessa motivazione: con cui hanno imputato al primo giudice la carente e/o omessa motivazione in ordine alle argomentazioni e deduzioni eccepite dall'opposta relative ai pagamenti effettuati dall' negli anni 2005-2006. Il Tribunale non avrebbe Parte_3
Parte tenuto conto dei pagamenti spontanei effettuati dall' fino all'anno 2006, anno in cui entrava in vigore la delibera di accreditamento provvisorio, afferenti le prestazioni relative alla lettera “R”.
5 Pertanto, le società appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.; 2) nel merito, accogliere per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n. 1741/2018 resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U.
Dott.ssa Lara Vernaglia Lombardi;
3) per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto e in diritto e, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione fondata su prova scritta, condannare l' , in Parte_5 persona del Commissario straordinario pro tempore, al pagamento, in favore delle Società cessionarie e della somma di € 218.214,56, oltre interessi Parte_1 Controparte_2 moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere;
4)
Condannare l'odierna appellata, in persona del Commissario Straordinario pro tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
5) in via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi
i giudizi”.
Alla prima udienza del 3.07.2019, le società appellanti hanno rinunciato all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ex artt. 351, comma 2 e 283 c.p.c. Parte Si è costituita tardivamente, con una comparsa di costituzione depositata il 26.08.2019, l' _5
, resistendo genericamente all'avversa impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, rassegnando
[...] le seguenti conclusioni: “ 1) rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla Parte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, confermare la sentenza di decisione del
[...] primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla stessa odierna appellante con ricorso per decreto ingiuntivo;
2) confermare, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
3) per l'effetto, condannare la parte appellante al pagamento integrale di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
All'udienza del 15.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la
Corte ha introiato il processo in decisione, con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che la all'atto della costituzione in giudizio, era difesa Parte_1 dal solo Avv. Raia;
successivamente, nel corso del giudizio, in data 07.03.2025, è stata depositata una
“comparsa di costituzione di nuovo difensore” da parte dell'Avv. Mario Milo, che ha dichiarato di
6 costituirsi per la predetta società quale nuovo difensore “in sostituzione dell'Avv. Luigi Raia”, il quale ha depositato telematicamente rinuncia al mandato del 6.03.2025.
Il 10.04.2025 la con “comparsa di costituzione e nomina nuovo difensore” ha Parte_8 dichiarato di essere rappresentata e difesa nel presente giudizio d'appello, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. Luigi Raia, a seguito della revoca del mandato al precedente difensore.
Quest'ultimo, al fine di fornire la prova del suo ius postulandi in nome e per conto di detta società, ha prodotto una copia informatica per immagine di una procura ad litem a lui conferita il 9 aprile 2025 da
, quale presidente del Consiglio di amministrazione della che non Controparte_1 Parte_1 contiene, tuttavia, la revoca della procura speciale precedentemente conferita all'Avv. Milo dallo stesso né attribuisce al medesimo avvocato Raia il potere di revocarla. Controparte_1
Deve pertanto ritenersi che la sia stata rappresentata e difesa nel presente giudizio Controparte_9 dall'Avv. Raia in aggiunta all'Avv. Mario Milo.
Sempre in via preliminare, va dato atto che l'appello è stato proposto dalla società Parte_1 quale società cessionaria del credito vantato dalla e dalla società a sua Parte_2 Controparte_2 volta società cessionaria di una parte dei crediti della società . Pt_1
Giova evidenziare che il credito azionato con la procedura monitoria facente capo alla Parte_2
(struttura convenzionata in regime di accreditamento) era stato originariamente ceduto da questa alla ricorrente nel procedimento monitorio e parte opposta nel giudizio di primo Controparte_6 grado, incorporata alla (per atto del notaio di Milano rep. Controparte_10 Persona_2
104594). Con contratto di cessione del 16.12.2015 per atto del notaio di rep. Per_3 _5
133394, 95,96 e 97 e, a seguito di atto di risoluzione per mutuo consenso di tale cessione (avvenuto in data 20.12.2017 con atto per notaio di Torre Annunziata) il predetto credito veniva Persona_4 nuovamente ceduto dalla rientrata nella titolarità dei crediti afferenti alle fatture oggetto del Pt_2
d.i. n. 735/2016, all'odierna appellante con contratto di cessione del 24.11.2017, la quale a sua volta cedeva, in data 19.01.2018, parte dei crediti vantati (in particolare i crediti di cui alle fatture nn.
635/AMED del 30.03.2013, 446/BMED del 22.04.2013, 1154/NUC del 22.04.2013 e 1622/BMED del 31.10.2013) alla Tali atti risultano tutti ritualmente notificati mediante posta Controparte_2 elettronica certificata all' (cfr. sub doc. all. fasc. appellante). Parte_3
Orbene, le appellanti non hanno notificato l'atto di appello anche alle cedenti e Controparte_6
Parte_2
Deve tuttavia osservarsi che, ad avviso della Corte, appare superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di queste ultime, giacché dopo se ne dovrebbe disporre l'estromissione, sussistendone i presupposti ai sensi dell'art. 111 comma 3° c.p.c..
Ed infatti:
7 - le cedenti non hanno proposto appello avverso la sentenza ed è ampiamente decorso il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c.;
- le cessionarie non hanno citato le cedenti nel presente grado di giudizio, dimostrando in tal modo di non aver interesse alla loro partecipazione;
- l' costituitasi sia nel precedente grado di giudizio che in appello, dunque, a Parte_10 conoscenza delle cessioni dei crediti non ha sollevato contestazioni o chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente, manifestando in tal modo il proprio disinteresse alla partecipazione di quest'ultima al presente grado di giudizio;
- nessuna delle parti ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle cedenti.
Non è un caso, del resto, che la S.C., in casi analoghi a quello in esame, abbia affermato che “il giudizio di impugnazione svoltosi senza integrare il contraddittorio nei confronti dell'alienante del diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titolo particolare, è valido quando il primo, non impugnando la sentenza, abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore;
tali elementi, infatti, integrano i presupposti per l'estromissione dal giudizio del citato alienante, estromissione che, sebbene non formalmente dichiarata, fa cessare la qualità di litisconsorte necessario della parte originaria” (Cass. 12035/2010; cfr. nello stesso senso, Cass. 3056/2011; Cass.
20533/2017; Cass. 2048/2018).
Può dunque ritenersi superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_6
e della
[...] Parte_2
Passando all'esame del merito, va rilevato che l'appello è infondato.
Con il primo motivo di appello l' e la censurano la sentenza per essere il Parte_1 CP_2
Tribunale incorso in errore nella parte in cui ha dichiarato infondata la pretesa creditoria per la mancanza di una specifica autorizzazione da parte del per le prestazioni erogate Parte_4 contrassegnate con la lettera R, incorrendo altresì nella erronea valutazione della documentazione e delle difese spiegate.
Sostengono infatti le società appellanti che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, il Centro era dotato di convenzione in materia, comprovata dalla documentazione allegata alla produzione di parte del fascicolo di primo grado:
1) la delibera n. 2108/2008 del 31.12.2008, che stabilisce i criteri per eseguire le prestazione contrassegnate con la lettera “R” e con la quale si afferma che tali prestazioni nelle more delle operazioni di accreditamento definitivo, possono essere erogate con oneri a carico del Servizio
Sanitario Regionale dalle strutture: i) che siano in possesso di accreditamento provvisorio per il
8 settore specialistico cui sono state associate le prestazioni R che si intendono erogare;
ii) che abbiano presentato istanza di accreditamento istituzionale ai sensi del Regolamento n. 1 del 22.06.2007; Parte 2) la nota n. prot. 37292 del 30.10.2011 con la quale si richiama la convenzione del laboratorio di analisi, inclusi i settori specialistici A 1, A2, A3 E A6 ex art. 6, comma 6, L. n. 724/1994;
3) la delibera del Direttore Generale n. 48 del 28.1.2013 di nuova autorizzazione all'esercizio;
4) la delibera del Direttore Generale n. 898 del 19.12.2013 con la quale viene riconosciuto: “c) il possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti dal Regolamento del Consiglio Regionale n. 1 del
22.6.2007; d) l'accreditabilità esclusivamente per l'attività di laboratorio generale di base con annessi settori specializzati A 1 (chimica clinica senza RIA e senza tossicologia), A 2 (microbiologia
e sieroimmunologia senza PCR) A3 (ematologia) e A6 (genetica) con identificazione dei requisiti specifici 100% di tipo C, classe III”;
5) il decreto regionale n. 102 del 17.09.2014 con il quale il Centro viene accreditato in via definitiva per il Laboratorio di analisi.
Ritiene la Corte che tale censura sia infondata e vada respinta per le seguenti ragioni. Parte Già nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l' ha allegato e depositato note con le quali ha contestato gli importi richiesti per assenza di autorizzazione all'erogazione delle prestazioni contrassegnate con la lettera “R”.
In particolare, con la nota prot. n. 3805 del 15.06.2016, a firma del Responsabile del competente
Distretto sanitario 56 - dr. -, veniva precisato che: “si rappresenta che il Persona_5 Pt_2 nell'anno in questione 2013 non poteva erogare prestazioni contrassegnate con la lettera “R”
[...]
a carico del Servizio sanitario in quanto non accreditato.
Il Centro in parola è stato accreditato con D.C.A. (decreto del commissario ad acta, n.d.r.) n. 102 del 17.09.2014, tra l'altro anche per le prestazioni classificate con la lettera “R” (A6 genetica).
Con nota prot n. 111190 del 13.11.2014 il Direttore Generale comunicava che a partire dal
19.09.2014 il Centro in questione poteva erogare anche prestazioni classificate con la lettera “R”.
Agli atti risultano per i mesi indicati nel predetto d.i. che sono state sempre contestate le prestazioni
“R” con la richiesta di emissione di note di credito precisamente il mese di febbraio con fattura n.
2100 del 28.02.2013, marzo con fattura n. 3139 del 31.03.2013, aprile con fattura n. 4323 del
30.04.2013, luglio con fattura n. 7843 del 31.07.2013, agosto con fattura n. 9121 del 31.08.2013 e ottobre con fattura n. 11858 del 31.10.2013”.
Le appellanti e la cedente opposta hanno negato le avvenute contestazioni e anche in questa sede hanno riaffermato il proprio diritto sulla base della delibera n. 2108 del 31.12.2008.
Orbene, le ragioni della non debenza risiedono nel fatto che la on era autorizzata per il Parte_2
2013 ad effettuare prestazioni contrassegnate dalla lettera R (prestazioni che possono essere erogate
9 solo in ambulatori/laboratori dotati di particolari requisiti ed appositamente individuati da ciascuna
Regione), poiché non erano comprese nell'accreditamento provvisorio;
né può ritenersi che esse siano state implicitamente autorizzate nell'ambito dei servizi e delle prestazioni erogate dal Centro trattandosi di prestazioni diverse, che in quanto tali richiedevano una esplicita autorizzazione da rilasciare a seguito di un procedimento ad hoc diretto ad accertare il possesso dei necessari requisiti tecnici previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, le prestazioni contrassegnate dalla lettera “R” sono diverse da quelle ricomprese nel singolo settore specialistico accreditato - nel caso di specie nei settori
A1, A2, A3 e A6 - per le quali è previsto un elevato standard delle strutture e limiti di prescrivibilità da parte dei medici di famiglia.
Il Decreto Ministeriale della Sanità del 22.07.1996 avente ad oggetto "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del SSN e relative tariffe" ha individuato, tra le varie tipologie di prestazioni, quelle "R", soggette cioè a specifiche condizioni di erogabilità da parte di ambulatori specialistici riconosciuti dalle Regioni come idonei.
Per ogni tipologia di prestazioni diagnostiche, il decreto ha mantenuto separate le prestazioni R dalle altre, assoggettando l'erogazione delle prestazioni R ad una ulteriore specifica autorizzazione regionale, subordinata ad un giudizio di idoneità della singola struttura.
La nel Tariffario regionale approvato con delibera 31.03.1998 n. 1874 ha Parte_7 mantenuto separate le prestazioni codice A6 da quelle R, così come nella DGR n. 7301/2001
(Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per le strutture sanitarie) ha stabilito che sono strutture classificate in classe 3 quelle riconosciute dalla per Parte_7
l'erogazione di prestazioni R. Nella DGR n. 2108/2008 ha precisato che possono erogare le prestazioni R solo le strutture in possesso dei requisiti specifici, di cui alla scheda ST3 allegata al
Regolamento n.1/2007; si tratta, quindi, dei laboratori che conseguono la classe 3 ai fini della classificazione di cui all'art. 50 del citato Regolamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 giugno
2013 n. 3353: “il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, rilasciata ai sensi della DGR n. 3958 modificata dalla DGR n. 730172001, costituisce requisito essenziale per le strutture sanitarie già in esercizio che intendono accedere al regime transitorio di accreditamento provvisorio e presentare istanza di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del Regolamento regionale n. 1/2007. Pertanto, in assenza di tale autorizzazione all'esercizio, la struttura sanitaria non può avvalersi del regime transitorio semplificato previsto dalla DGR n. 2108/2008 per
l'erogazione delle prestazioni contrassegnate dalla lettera “R” nel nomenclatore tariffario regionale, dovendo invece essere in possesso dei particolari requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi indicati dal Regolamento regionale n. 1/2007 e dalla DGR n. 7301/2001. La mancanza
10 dell'autorizzazione all'esercizio legittima, pertanto, il rifiuto da parte dell' Controparte_4 di corrispondere il pagamento delle prestazioni “R” erogate dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento provvisorio”.).
In presenza di tale quadro di riferimento normativo, quindi, deve concludersi nel senso che la Pt_2
per fornire prestazioni “R” abbinate ai suddetti settori, doveva essere in possesso di una
[...] specifica autorizzazione diversa da quella che la abilita alle ordinarie prestazioni di tali settori, autorizzazione che non aveva.
Risulta, infatti, provato che il Decreto di accreditamento Istituzionale è intervenuto nel 2014 e le sentenze succedutesi nella controversia instaurata dalle parti in sede amministrativa depositate agli atti di causa hanno ribadito l'irretroattività dell'accreditamento definitivo istituzionale (Consiglio di
Stato n. 2394/2015, n. 3353/2013, n. 206/2013).
È principio costantemente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte che sono rimborsabili solo le prestazioni che rientrano nell'ambito dell'accreditamento e siano oggetto di apposita Parte previsione nello strumento contrattuale stipulato tra l' e il Centro privato erogatore delle prestazioni, munito delle necessarie autorizzazioni sanitarie all'erogazione delle prestazioni di cui chiede il corrispettivo.
Tale prova non è stata offerta dal , con la conseguenza che la pretesa creditoria era infondata Pt_4 ab origine. Risulta evidente nel caso di specie che la C.M.O. non era nel 2013 accreditata ai fini dell'erogazione agli assistiti dal S.S.N. di prestazioni sanitarie classificate con la lettera “R”, sicché deve escludersi che la predetta struttura e, quali sue cessionarie, le società e Parte_1 [...] abbiano diritto al pagamento del corrispettivo di quelle prestazioni, tra cui rientrano quelle CP_2 di cui alle fatture oggetto di causa.
Sulla base delle ragioni indicate l'appello in esame va rigettato, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
La sentenza di primo grado va interamente confermata.
Segue la condanna delle appellanti a pagare all' le spese del processo d'appello, Parte_5 che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate d'ufficio come specificato nel dispositivo della presente sentenza alla stregua dei parametri indicati dal Decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014, n. 55, (come modificato con d.m.147/2022) per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati partendo da quello relativo al valore della controversia (scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €) nel complessivo importo di € 8.232,27 €, di cui € 7.158,50 € per compensi professionali (€ 1.488,50 per la fase di studio, € 955,50 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione e € 2.551,50 per la fase decisoria) nonché € 1.073,77 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre eventuali ulteriori accessori.
11 Si dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte dell' e della di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, V Sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' e dalla avverso la sentenza n. 1741/2018 del Tribunale di Torre Parte_1 Controparte_2
Annunziata, così provvede:
1. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna le appellanti al pagamento, in favore dell' , delle Controparte_4 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.158,50 per compenso professionale e € 1.073,77 per spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 le condizioni per il versamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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