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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/05/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 317/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 317/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 16/01/2024 da:
C.F. , con l'avv. BUQUICCHIO NICOLA;
Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, con AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE BS;
resistente nonché contro residente in [...] Controparte_2
residente in [...] Controparte_3 resistenti contumaci con l'intervento di avv. NICOLA BUQUICCHIO, in proprio ex art. 86 c.p.c.; interveniente
OGGETTO: procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 undecies c.p.c.; art. 170 D.P.R.
115/2002; art. 15 D.Lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo per parte resistente: come da comparsa di costituzione per parte interveniente: come da comparsa di intervento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 170 T.U. Spese di Giustizia depositato in data 16/01/2024 Parte_1 assistito dall'avv. Nicola Buquicchio, ha proposto opposizione avverso il decreto di
[...] liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Bergamo in data 03/01/2024 e comunicato al difensore a mezzo PEC il 4/01/2024, nell'ambito della causa avente R.G. n. 8770/2021. Ha esposto l'opponente: che era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Bergamo n. 149/2022 su domanda del 17/03/2021; che il provvedimento di liquidazione è errato in quanto, in ossequio ai parametri previsti dal DM 55/2014 e ss. mod. e considerando l'attività espletata riconducibile a tutte le fasi del giudizio, doveva essere riconosciuto in favore del difensore un compenso superiore a quello liquidato e pari a € 726,00.
Ha pertanto concluso chiedendo: di revocare il decreto di liquidazione e di accertare e dichiarare l'importo spettante al difensore, liquidando la somma di € 10.180,00 a titolo di compenso oltre oneri e accessori di legge.
Si è costituito in data 07/06/2024 il chiedendo in via preliminare di accertare e Controparte_1 dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e, di conseguenza, rigettare l'opposizione e, in via principale e nel merito, respingere il ricorso per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 4/09/2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa per il giorno
16/10/2024. A quest'ultima udienza, il Giudice ha invitato il ricorrente a prendere posizione sull'eccezione di mancanza di legittimazione attiva avanzata dal e l'avv. Controparte_1
Buquicchio ha chiesto un termine per replicare. L'udienza è stata pertanto rinviata al 13/11/2024.
Medio tempore, in data 24/10/2024 è intervenuto in giudizio l'avv. Buquicchio in proprio, riportandosi integralmente al ricorso principale e chiedendo, in via preliminare in caso di accoglimento dell'eccezione del , di accertare e dichiarare la legittimazione dell'intervento volontario e per Controparte_4
l'effetto dichiarare la legittimazione attiva del medesimo e la conseguente estromissione del signor Pt_1 dal giudizio;
nel merito, in via principale, ha chiesto di revocare il decreto di liquidazione opposto, liquidando in suo favore la somma di € 10.180,00 a titolo di compenso oltre oneri e accessori di legge.
All'udienza del 13/11/2024 l'avv. Buquicchio si è riportato agli atti e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, se legittimata a impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto è la sola parte che intende avvalersene o che tale revoca ha subito (essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio), legittimato a proporre opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, è solamente il difensore, atteso che lo stesso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale (ex multis, Cass. n.
7072/2018). Nel caso di specie, tenuto conto che la statuizione impugnata attiene al quantum della liquidazione, la legittimazione a dolersi della erroneità della stessa deve riconoscersi solamente in capo al difensore - esclusivo titolare del diritto alla liquidazione -, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla parte ammessa al beneficio è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Medesima declaratoria di inammissibilità deve essere pronunciata in relazione all'intervento proposto dall'avv. Nicola Buquicchio.
L'intervento si qualifica quale intervento adesivo autonomo, poiché il difensore ha domandato l'accertamento di un proprio diritto nei confronti della resistente, diretto ad ottenere la revoca del decreto opposto e la liquidazione del proprio compenso. Tuttavia, tale intervento incontra il limite previsto dall'art. 268 c.p.c., secondo cui il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte. Nel caso di specie, il difensore è decaduto dalla facoltà di contestare la liquidazione, essendo spirato il termine previsto per la proposizione dell'opposizione, ossia 30 giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione del decreto. Di conseguenza, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi alla stregua dei paramenti di cui al D.M.
55/2014 e ss. mod. relativamente ai giudizi sommari di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00, esclusi i compensi per la fase istruttoria/trattazione e applicati i valori minimi stante la non particolare complessità della causa, per un totale di € 852,00 oltre oneri e accessori di legge.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2. dichiara inammissibile l'intervento proposto da avv. Nicola Buquicchio;
3. condanna il ricorrente e l'interventore, in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate complessivamente nella misura di € 852,00 oltre 15 % per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi alle parti.
Bergamo, lì 29/05/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, nella persona del Presidente, Dott. Cesare de
Sapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 317/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 16/01/2024 da:
C.F. , con l'avv. BUQUICCHIO NICOLA;
Parte_1 C.F._1 ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, con AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE BS;
resistente nonché contro residente in [...] Controparte_2
residente in [...] Controparte_3 resistenti contumaci con l'intervento di avv. NICOLA BUQUICCHIO, in proprio ex art. 86 c.p.c.; interveniente
OGGETTO: procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 undecies c.p.c.; art. 170 D.P.R.
115/2002; art. 15 D.Lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo per parte resistente: come da comparsa di costituzione per parte interveniente: come da comparsa di intervento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 170 T.U. Spese di Giustizia depositato in data 16/01/2024 Parte_1 assistito dall'avv. Nicola Buquicchio, ha proposto opposizione avverso il decreto di
[...] liquidazione del compenso del difensore emesso dal Tribunale di Bergamo in data 03/01/2024 e comunicato al difensore a mezzo PEC il 4/01/2024, nell'ambito della causa avente R.G. n. 8770/2021. Ha esposto l'opponente: che era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Bergamo n. 149/2022 su domanda del 17/03/2021; che il provvedimento di liquidazione è errato in quanto, in ossequio ai parametri previsti dal DM 55/2014 e ss. mod. e considerando l'attività espletata riconducibile a tutte le fasi del giudizio, doveva essere riconosciuto in favore del difensore un compenso superiore a quello liquidato e pari a € 726,00.
Ha pertanto concluso chiedendo: di revocare il decreto di liquidazione e di accertare e dichiarare l'importo spettante al difensore, liquidando la somma di € 10.180,00 a titolo di compenso oltre oneri e accessori di legge.
Si è costituito in data 07/06/2024 il chiedendo in via preliminare di accertare e Controparte_1 dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente e, di conseguenza, rigettare l'opposizione e, in via principale e nel merito, respingere il ricorso per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta.
Con ordinanza del 4/09/2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, ha dichiarato la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa per il giorno
16/10/2024. A quest'ultima udienza, il Giudice ha invitato il ricorrente a prendere posizione sull'eccezione di mancanza di legittimazione attiva avanzata dal e l'avv. Controparte_1
Buquicchio ha chiesto un termine per replicare. L'udienza è stata pertanto rinviata al 13/11/2024.
Medio tempore, in data 24/10/2024 è intervenuto in giudizio l'avv. Buquicchio in proprio, riportandosi integralmente al ricorso principale e chiedendo, in via preliminare in caso di accoglimento dell'eccezione del , di accertare e dichiarare la legittimazione dell'intervento volontario e per Controparte_4
l'effetto dichiarare la legittimazione attiva del medesimo e la conseguente estromissione del signor Pt_1 dal giudizio;
nel merito, in via principale, ha chiesto di revocare il decreto di liquidazione opposto, liquidando in suo favore la somma di € 10.180,00 a titolo di compenso oltre oneri e accessori di legge.
All'udienza del 13/11/2024 l'avv. Buquicchio si è riportato agli atti e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, se legittimata a impugnare il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto è la sola parte che intende avvalersene o che tale revoca ha subito (essendo l'unica titolare del diritto al suddetto patrocinio), legittimato a proporre opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, è solamente il difensore, atteso che lo stesso agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale (ex multis, Cass. n.
7072/2018). Nel caso di specie, tenuto conto che la statuizione impugnata attiene al quantum della liquidazione, la legittimazione a dolersi della erroneità della stessa deve riconoscersi solamente in capo al difensore - esclusivo titolare del diritto alla liquidazione -, con la conseguenza che il ricorso proposto dalla parte ammessa al beneficio è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Medesima declaratoria di inammissibilità deve essere pronunciata in relazione all'intervento proposto dall'avv. Nicola Buquicchio.
L'intervento si qualifica quale intervento adesivo autonomo, poiché il difensore ha domandato l'accertamento di un proprio diritto nei confronti della resistente, diretto ad ottenere la revoca del decreto opposto e la liquidazione del proprio compenso. Tuttavia, tale intervento incontra il limite previsto dall'art. 268 c.p.c., secondo cui il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte. Nel caso di specie, il difensore è decaduto dalla facoltà di contestare la liquidazione, essendo spirato il termine previsto per la proposizione dell'opposizione, ossia 30 giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione del decreto. Di conseguenza, l'intervento deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi alla stregua dei paramenti di cui al D.M.
55/2014 e ss. mod. relativamente ai giudizi sommari di cognizione dinnanzi al Tribunale per cause di valore compreso tra € 1.101,00 e € 5.200,00, esclusi i compensi per la fase istruttoria/trattazione e applicati i valori minimi stante la non particolare complessità della causa, per un totale di € 852,00 oltre oneri e accessori di legge.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2. dichiara inammissibile l'intervento proposto da avv. Nicola Buquicchio;
3. condanna il ricorrente e l'interventore, in solido tra loro, alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate complessivamente nella misura di € 852,00 oltre 15 % per spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si comunichi alle parti.
Bergamo, lì 29/05/2025
Il Presidente
Cesare de Sapia