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Articolo 58 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
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Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 58 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Versione
22 agosto 1907
Art. 58.
Il porto di Bosa e' classificato di 1ª categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione generale.
Entrata in vigore il 22 agosto 1907
Vedi fonte istituzionale
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