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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5280/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) assistito e difeso dall'avv. Marco Franzoso Parte_1 C.F._1 di Mi elettivamente domiciliato, giusta delega in atti-; ATTORE
contro
:
(C.F. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Stefano Ricciardi di Milano, presso il cui studio di Via Malegari 4 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti- CONVENUTO Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale Entro il termine concesso le parti depositavano le note di precisazione delle conclusioni: Per parte attrice IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : Rilevi, accerti e dichiari l'Ill.mo Tribunale sussistente la responsabilità professionale medica della struttura sanitaria e società e ASST convenuta nella causazione del danno occorso al Sig. come descritto e provato in narrativa, e condanni la convenuta a Parte_1 corr la somma di € 343.568,00 quanto a danno biologico Parte_1 accertato e quantifica ia in atti, e la somma di € 171.784,00 quanto a danno morale, per un totale complessivo di € 515.352,00, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, od in alternativa, dalla domanda di richiesta danni e/o di mediazione al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Sig. Giudice Riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite. IN VIA ISTRUTTORIA : si reitera fin d'ora la richiesta già svolta in corso di causa, di supplemento di perizia, e/o nomina di nuovo CTU specialista. Si formula ogni ampia riserva istruttoria di depositare, produrre, dedurre ed istruire in corso di causa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183 6.o comma c.p.c. e 184 c.p.c., come novellati dal D. lgs. 149/2022 Per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
nel merito
- in via principale, per le ragioni espresse in narrativa, accertare l'infondatezza delle pretese lamentate dall'attore a carico della e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare ogni do to Pt_1 inaccoglibile, non provata ed infondata;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, limitare la condanna della Controparte_1 ai soli danni direttamente ascrivibili all'operato de
[...] CP_1
dell'art. 1227 c.c., e limitando la denegata condanna ai danni nei vato e dimostrato dall'attore, in un'ottica differenziale e/o comunque dietro inquadramento dell'eventuale danno come da riduzione della chance di guarigione;
in via istruttoria
- ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Sig. e/o ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all'INPS Pt_1
e/o ad altri enti pubblici previdenziali e non ne di: (i) tutti i provvedimenti di liquidazione dei trattamenti economici INPS (assegno ordinario di invalidità, assegno di invalidità civile, assegno di accompagnamento, pensione di inabilità)
o da altri enti previdenziali;
(ii) tutti i provvedimenti di liquidazione dei benefici economici in tema di assistenza riconosciuti a livello regionale e/o comunale.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. All'udienza del 10 aprile 2025 sulle su riportate conclusioni la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione dal Presidente Istruttore in funzione di Giudice Unico. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida
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decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126). I fatti comunque sono di semplice ricostruzione: con citazione ritualmente notificata il Sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(da ora ) chiedendone, previo Controparte_2 Controparte_3 ità profe ausazione del danno occorsogli, la condanna alla corresponsione della somma di €343.568,00 quanto a danno biologico ed € 171.784,00 quanto a danno morale, per un totale di € 515.352,00, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo. Nell'atto introduttivo, il sig. esponeva che “in preda a forti dolori alla testa, Pt_1 accompagnati da progressiva ella vista, si sia recato per la prima volta presso l'Ospedale convenuto in data 2 marzo 2015, e poiché non era presente nessuno del reparto oculistica, veniva invitato a recarsi nuovamente in mattinata, e già in occasione di tale visita, l'attore segnalava di avere un forte mal di testa, forte dolore nel muovere l'occhio sinistro e di avere notato una perdita di vista. Veniva dunque indicata cheratocongiuntivite come diagnosi e prescritto l'uso di un collirio.” Nei giorni successivi, nonostante il sig. avesse Pt_1 continuato a riferire dei forti dolori nel muovere l'occhio, non era mai scritto nessun ulteriore accertamento e gli era stato semplicemente raccomandato di continuare la cura a base di collirio e gli era stata prescritta e solo a “voce” di sottoporsi a una verifica del campo visivo, accertamento effettuato il 30.3.2015 e dal cui referto, si evinceva per la prima volta la diagnosi di “neurite retrobulbare” diagnosi che il neurologo interpellato aveva attribuito a un errore dell'oculista. Successivamente veniva svolta in data 7 aprile 2015 risonanza magnetica senza liquido di contrasto, misura ritenuta non necessaria, all'esito
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della quale i medici gli avevano consigliato di farsi rivedere dall'oculista, prescrivendo una nuova risonanza magnetica ma con liquido di contrasto, che veniva svolta regolarmente in data 20 maggio 2015, con i medesimi risultati di prima. Successivamente il sig. Pt_1 null'altro aveva fatto in quanto nessuna ulteriore prescrizione gli era stata fornit dicembre 2015 allorquando essendosi presentata a carico dell'occhio destro una sintomatologia simile a quella che nel marzo aveva colpito l'occhio sinistro, si era recato nuovamente presso il ove, nonostante la richiesta dell'attore di essere CP_1 sottoposto alla PEV (po ti visivi), gli veniva solo prescritto un esame con c.d. sistema “optovue” che non evidenziava alterazioni del rilievo clinico. Al che il sig. si Pt_1 ER era rivolto all' San Donato ove il prof. con la sola visione degli esa lti CP ipotizzava che si fosse di fronte a neurite retro-bulbare a carico di entrambi gli occhi e che esso potesse essere preludio di un fattore terzo come la sclerosi multipla, diagnosi che se fosse stata tempestiva avrebbe permesso all'attore di non perdere il visus dell'occhio sinistro avvenuto solo a causa dell'incuria e negligenza dei sanitari dell' CP
.
[...]
Con comparsa in data 2 ottobre 2023 si è costituita in giudizio la suddetta, CP [...]
, chiedendo in via principale il rigetto di ogni domand ulata dall' CP accoglibile, non provata ed infondata;
in via subordinata, e la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, chiedendo di limitare il risarcimenti ai soli danni direttamente ascrivibili all'operato del personale del , anche alla luce CP_1 dell'art. 1227 cod.civ., e limitando la condanna ai danni nei l ato e dimostrato dall'attore, in un'ottica differenziale e/o comunque dietro inquadramento dell'eventuale danno come da riduzione della chance di guarigione. Ricostruiti così brevemente i fatti processuali, deve evidenziarsi che involgendo la domanda attorea il tema della responsabilità medica e, più specificatamente, quella della struttura sanitaria per le attività dei medici operanti al suo interno, deve farsi applicazione dei principi di diritto di cui alla legge n. 24/2017 che, nel codificare positivamente i principi consolidati da anni nella giurisprudenza di legittimità, ne ha ricondotto la responsabilità a quella tipica contrattuale ex art. 1218 cod.civ.. Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava necessariamente su parte attrice che ha dedotto il non corretto o inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto quella dell'aggravamento della propria condizione, ovvero dell'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione dei sanitari intervenuti e l'evento dannoso lamentato, rimanendo a carico della struttura sanitaria la prova della diligenza della prestazione e che, dunque, l'aggravamento o più in generale l'esito nefasto sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche se si fossero osservate le regole tecniche e precauzionali del caso ovvero da concause preesistenti o sopravvenute idonee ex se alla determinazione dell'evento, tali da elidere cioè ogni contributo causale dell'operato medico nell'evento occorso. In proposito sono numerose le pronunce della Suprema Corte;
tra le tante si vedano Cass. 12
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settembre 2013 nr. 20904 secondo cui allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente. Ed ancora “in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto" e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”; ed ancora: “allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”. Infine, Cass. 11 giugno 2024 nr. 16.199, secondo cui in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale. Alla luce di tali principi, non contestati e, anzi, richiamati dalle stesse parti nei loro scritti
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difensivi, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dal sig. non Pt_1 possa trovare accoglimento. Se, infatti, da un lato, deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale tra quest'ultimo e l'azienda sanitaria convenuta, dall'altro, non è stato sufficientemente provato alcun nesso causale tra i danni lamentati e l'attività espletata presso l'ospedale CP_1 di in occasione dei diversi accessi effettuati a partire dalla prima visita CP marzo 2015 e sino al dicembre successivo allorquando, ricoverato presso altra struttura sanitaria, era stato finalmente accertato che tutti i sintomi lamentati dipendevano da una neurite retro-bulbare causata da sclerosi multipla: orbene di tale asserito ritardo diagnostico, che a detta del sig. gli avrebbe causato la perdita quasi integrale del Pt_1 visus di un occhio con una menomazione da quantificarsi in una percentuale non inferire al 35%, non può essere, viceversa, ritenuto responsabile l' , poiché CP CP_1 intanto si potrebbe prospettare un “ritardo” colpevole in l 2015 i sintomi lamentati dal sig. fossero stati univocamente interpretabili come frutto di Pt_1 una neurite retro-bulbare malattia neurologica, circostanza che, al contrario, non ha trovato la dovuta conferma nonostante le approfondite indagini tecniche espletate. I Consulenti tecnici d'ufficio, infatti, seguendo un iter logico - argomentativo immune da vizi e, anzi, coerente e consequenziale nelle conclusioni rassegnate, fondate peraltro su cognizioni scientifiche generalmente riconosciute e, come tali, assolutamente condivisibili nonostante la ferma critica trasposta sia nelle osservazioni rassegnate dal CTP di parte attrice sia negli scritti difensivi conclusionali, ha accertato la correttezza sia della scelta, effettuata dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero, in relazione all'approccio terapeutico e diagnostico seguito, sia della procedura adottata, avendo neutralizzato in maniera convincente ogni obiezione e osservazione mossale. I consulenti hanno sottolineato che nel marzo 2015 il sig. lamentando Pt_1
“annebbiamento visivo all'occhio sinistro, accompagnato da marcato d e” si recava a visita oculistica presso il Pronto Soccorso dell di “dove veniva CP CP_1 CP formulata diagnosi di cheratocongiuntivite in O ra a. Seguivano le ulteriori visite oculistiche … fino al 31/3/2015 quando a seguito di evidenza di riduzione campimetria in OS veniva inviato a visita neurologica, quindi a RMN cerebrale e orbite”. I consulenti danno, inoltre, atto che il CTP ricorrente contesta che in occasione delle prime visite oculistiche presso l di (marzo 2015), non si sia posto il dubbio Controparte_2 CP diagnostico di una neurite ottica e che non sia stato richiesto subito il parere dello specialista neurologo, che avrebbe permesso di somministrare al paziente un bolo di cortisonico con possibilità di recupero visivo nell'occhio sinistro, come si è verificato circa 9 mesi dopo per l'occhio destro al Policlinico San Donato. A tal proposito, però i CTU hanno ritenuto corretto e conforme alla buona tecnica diagnostica l'operato dei sanitari dell' poiché il ricorrente è stato CP CP_1 visitato dall'oculista più volte ed in t i contro di processo flogistico infiltrativo corneale dell'occhio sinistro, deficit visivo e dolore locale in ambliope portatore di lenti a contatto. Il riscontro diagnostico risulta ben descritto obiettivamente ed era del tutto compatibile con la sintomatologia lamentata. Il ricorrente è stato quindi correttamente
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trattato con la terapia locale necessaria ed adeguata alla cheratite (cheratocongiuntivite) che, per inciso non è una patologia di scarsa rilevanza, ma di una patologia potenzialmente grave che può condurre alla perdita visiva totale. In sostanza al momento della prima visita, il sig. era risultato affetto e lo era Pt_1 sicuramente, da una cheratite che si è risolta sol del marzo 2015 allorquando permanendo un deficit visivo all'occhio sinistro oltre a uno scotoma centrale al campo visivo non ritenendo, a quel punto, correlabile l'entità del deficit visivo residuato con la recente cheratite, nell'ipotesi di una neurite retrobulbare, prescriveva visita neurologica urgente. A riguardo si precisa che la neurite retrobulbare non necessariamente deriva da una malattia demielinizzante come la sclerosi multipla, bensì può avere altra diversa natura (infezioni dirette del nervo ottico, malattie autoimmuni, carenze nutrizionali, tossicità da farmaci). Orbene la circostanza che gli oculisti del , dopo l'avvenuta guarigione dalla CP_1 cheratite, e permanendo un deficit visivo al chio abbiano prescritto al paziente una visita neurologica, dimostra, a giudizio dei CTU e di questo Tribunale, la correttezza e la non censurabilità del loro comportamento, tanto più che alla visita neurologica del 3 aprile 2015, confermato il peggioramento visivo accertato dagli oculisti a circa un mese dall'evidenziarsi della prima sintomatologia, si è proceduti con ulteriori indagini ed è stata esattamente prescritta una risonanza magnetica encefalica e successivamente, stante l'esito negativo un ulteriore approfondimento diagnostico con esecuzione dei Potenziali Evocati Visivi (PEV)1, nonché di altra RMN con gadolinio. Anche quest'ultimo accertamento eseguito il 20 maggio 2015 non portava ad alcun contributo diagnostico rispetto alla precedente indagine basale. I PEV, viceversa, non sono stati eseguiti in quel periodo, al pari di ogni ulteriore accertamento oculistico o neurologico;
solo nel dicembre 2015, essendo comparso un calo di visus anche a carico dell'occhio destro, il sig. si ripresentò presso il Pt_1 CP_1 ove eseguiti i Potenziali Evocati Visivi si accert tessi erano ridotti nell' e assenti in quello sinistro, accertamento a causa del quale il paziente si rivolse al Policlinico di San Donato dove, sulla base della vicenda clinica trascorsa in merito all'occhio sinistro e dell'insorgenza del nuovo episodio analogo all'occhio destro, si poneva diagnosi di sospetto di neurite ottica retrobulbare (NORB) in verosimile Sclerosi Multipla (SM); in questa sede il neurologo predisponeva il ricovero e prescriveva inizio terapia con bolo steroideo (somministrazione di cortisonico ad alte dose per via parenterale da ripetere più volte) A giudizio dell'attore e dei suoi consulenti tecnici, l'errore dei sanitari operanti presso l'ospedale sarebbe stato proprio quello di non aver tempestivamente CP_1 diagnostica ttica retrobulbare e di non averla tempestivamente trattata con il bolo steroideo, il che avrebbe permesso di evitare la perdita del visus all'occhio sinistro, così come grazie alla tempestiva somministrazione effettuata presso il Policlinico di San Donato si è evitata la perdita del visus all'occhio destro. Tale conclusione a giudizio del Tribunale ed in conformità a quanto motivatamente espresso Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
dal CTU non appare condivisibile poiché “è evidente che i neurologi dell Controparte_2 in assenza di deficit neurologici extra visivi ed in base ai riscontri RM ini tecnici sufficienti e necessari per formulare diagnosi di SM. Per riassumere, nel dicembre 2015 (circa 10 mesi dopo il primo episodio), presso il CP_4
è stato semplice giungere alla diagnosi di SM esordita con NORB, pr
[...] namnestici e clinici, i potenziali evocati visivi a quel punto effettuati, le alterazioni RM tipiche e la rachicentesi con presenza di bande oligoclonali. In sostanza la situazione a quel punto era evoluta e ben diversa ed ha permesso di attribuire (con il senno di poi) alla stessa patologia anche l'episodio di 10 mesi prima, concomitante alla cheratite. Le conclusioni cui sono pervenuti i CTU sono state poi ulteriormente precisate e confermate in sede di chiarimenti richiesti dalla scrivente per venire incontro ai dubbi manifestati dai CTP attrice. I dott. e , personalmente comparsi Testimone_1 ERona_2 all'udienza del 31 o o ndere a precise domande espresse proprio sulla base delle critiche loro rivolte dal consulente di parte attrice, domande che è utile riportare:
Orbene, i professionisti incaricati da questo Tribunale hanno escluso che in occasione della prima visita e per tutte quelle successive sino alla fine di marzo, potesse essere diagnosticata
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la neurite poiché il sig. era affetto sicuramente da una cheratite che è stato Pt_1 necessario trattare con a ra che non poteva contemplare il cortisone che avrebbe aggravato la situazione;
solo a fine marzo allorquando guarita la cheratite si è constatata una perdita del visus dai 4/10 iniziali all'1/10, era possibile sospettare la neurite ottica (non necessariamente collegata ad una sclerosi multipla), sospetto insorto nei sanitari tant'è che prescrissero dapprima una RM senza contrasto e poi anche con contrasto e con l'aggiunta dei PEV, PEV cui il paziente non si sottopose se non nel dicembre successivo. Nessun ritardo può, quindi, essere addebitato al proprio perché guarita la CP_1 cheratite e permanendo il deficit visivo fu comunqu visita neurologica e la RM senza contrasto e, a distanza di circa un mese e mezzo, anche con contrasto, esami che diedero entrambi esito negativo con la conseguente impossibilità di diagnosticare la neurite la cui evidenza si è avuta solo nel mese di dicembre allorquando si verificarono i medesimi sintomi a carico dell'altro occhio. “…la situazione anamnestica a quel punto comprendeva anche il precedente episodio a carico dell'occhio sinistro, non era presente una cheratite acuta sovrapposta e secondo le linee guida menzionate il sospetto di NORB si era concretizzato”. La mancanza di responsabilità da parte dei sanitari dell' emerge anche CP CP_1 considerando che nel dicembre 2015 quando il sig. a lamentare i Pt_1 medesimi problemi all'occhio destro, il neurologo del San Donato per giungere alla diagnosi ha richiesto a sua volta i PEV, esame già prescritto anche dal neurologo del
[...]
il 13 aprile 2015, ma mai effettuato all'epoca dal ricorrente e, successivamente, CP_1
a nuova risonanza magnetica che ha individuato nuove rare alterazioni puntiformi di segnale sulla sostanza bianca periventricolare ed i centri semiovali (indicati comunque ancora come dubbi-aspecifici). Sulla base del nuovo rilievo clinico e strumentale è stata effettuata anche la rachicentesi, che ha confermato la diagnosi di Sclerosi Multipla per la presenza sul liquor di bande oligoclonali. Solo a questo punto si è giunti alla diagnosi in quanto i dati a disposizione erano ben diversi da quelli del primo episodio di 10 mesi prima al
[...]
. CP_1 tiva, pertanto, ciò che è stato possibile diagnosticare nel dicembre 2015 non lo era affatto nel marzo precedente sia perché il paziente era giunto presso il nosocomio convenuto con una cheratite sia perché, guarita la stessa, tutti gli accertamenti effettuati non avevano evidenziato nulla che potesse confermare la presenza di una neurite retro-bulbare derivante da una malattia neurologica, malattia che 9 mesi dopo il primo accesso al si era CP_1 manifestata pienamente in quanto la sintomatologia in origine limitata all'occhio sinistro aveva colpito anche quello non affetto da alcun episodio di cheratite acuta. In altri termini la neurite ottica retro-bulbare si è di fatto manifestata e concretizzata, con la conseguente possibilità di diagnosticarla, solo a seguito del manifestarsi della sintomatologia a carico dell'occhio destro e solo grazie a ulteriori esami che hanno, infatti per la prima volta, dato esito positivo in aggiunta all'esito positivo dei PEV cui il paziente, nonostante la prescrizione fatta nell'aprile 2015, non si era però sottoposto. È solo grazie a questi ulteriori approfondimenti che si è potuta formulare l'esatta diagnosi, impossibile precedentemente poiché i dati a disposizione dei sanitari del erano CP_1 ben diversi e molto più ambigui rispetto a quelli poi acquisiti presso il ve gli
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esami strumentali hanno dato un esito ben diverso da quello ottenuto in precedenza. È indubbio, infatti, che in caso di prestazione sanitaria in presenza di una sintomatologia aspecifica del paziente, la valutazione della diligenza del medico deve essere operata avuto riguardo all'inquadramento diagnostico iniziale e alla determinazione degli accertamenti indispensabili per confermare la diagnosi e predisporre con speditezza le azioni per la risoluzione della patologia non potendosi, però, in presenza di una sintomatologia equivoca e aspecifica imputare ai sanitari il ritardo nella formulazione di una diagnosi cui si è giunti successivamente e in presenza di segnali specifici e confermati dalle risultanze di esami appositamente a ciò destinati. Il Tribunale, pertanto, non può che rigettare la domanda proposta dal sig. . Parte_1
Al rigetto della domanda proposta segue la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, stante la natura essenzialmente documentale e tecnica del presente giudizio. Parimenti è a dirsi delle spese di CTU che sono poste in via definitiva a carico del sig.
[...] con conseguente diritto della di Pt_1 Controparte_1 rare la somma eventualmente cor
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria proposta e, per l'effetto Parte_1
2. condanna l'attore a rifondere alla già Controparte_1 [...] el Controparte_5 giudizio che si liquidano in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali., C.P.A. ed I.V.A., quest' ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con decreto emesso in data 20 giugno 2024 con conseguente diritto della Controparte_1
già
[...] Controparte_5 somma eventualmente corrisposta in favore dei dott.ri e Testimone_1 Per_2 Per_2
[...]
Co o in Monza, 10 aprile 2025
Il Presidente
Maria Gabriella Mariconda
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-10- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta di un esame elettrofisiologico che studia la conduzione nervosa dell'impulso visivo ai fini dello studio e della diagnosi di patologie neurologiche a carico del nervo ottico, della vie ottiche e della corteccia cerebrale.
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Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5280/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) assistito e difeso dall'avv. Marco Franzoso Parte_1 C.F._1 di Mi elettivamente domiciliato, giusta delega in atti-; ATTORE
contro
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(C.F. ) assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Stefano Ricciardi di Milano, presso il cui studio di Via Malegari 4 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti- CONVENUTO Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale Entro il termine concesso le parti depositavano le note di precisazione delle conclusioni: Per parte attrice IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO : Rilevi, accerti e dichiari l'Ill.mo Tribunale sussistente la responsabilità professionale medica della struttura sanitaria e società e ASST convenuta nella causazione del danno occorso al Sig. come descritto e provato in narrativa, e condanni la convenuta a Parte_1 corr la somma di € 343.568,00 quanto a danno biologico Parte_1 accertato e quantifica ia in atti, e la somma di € 171.784,00 quanto a danno morale, per un totale complessivo di € 515.352,00, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, od in alternativa, dalla domanda di richiesta danni e/o di mediazione al saldo, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ill.mo Sig. Giudice Riterrà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di lite. IN VIA ISTRUTTORIA : si reitera fin d'ora la richiesta già svolta in corso di causa, di supplemento di perizia, e/o nomina di nuovo CTU specialista. Si formula ogni ampia riserva istruttoria di depositare, produrre, dedurre ed istruire in corso di causa, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 183 6.o comma c.p.c. e 184 c.p.c., come novellati dal D. lgs. 149/2022 Per parte convenuta Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
nel merito
- in via principale, per le ragioni espresse in narrativa, accertare l'infondatezza delle pretese lamentate dall'attore a carico della e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare ogni do to Pt_1 inaccoglibile, non provata ed infondata;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, limitare la condanna della Controparte_1 ai soli danni direttamente ascrivibili all'operato de
[...] CP_1
dell'art. 1227 c.c., e limitando la denegata condanna ai danni nei vato e dimostrato dall'attore, in un'ottica differenziale e/o comunque dietro inquadramento dell'eventuale danno come da riduzione della chance di guarigione;
in via istruttoria
- ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. al Sig. e/o ai sensi dell'art. 213 c.p.c. all'INPS Pt_1
e/o ad altri enti pubblici previdenziali e non ne di: (i) tutti i provvedimenti di liquidazione dei trattamenti economici INPS (assegno ordinario di invalidità, assegno di invalidità civile, assegno di accompagnamento, pensione di inabilità)
o da altri enti previdenziali;
(ii) tutti i provvedimenti di liquidazione dei benefici economici in tema di assistenza riconosciuti a livello regionale e/o comunale.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. All'udienza del 10 aprile 2025 sulle su riportate conclusioni la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione dal Presidente Istruttore in funzione di Giudice Unico. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida
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decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126). I fatti comunque sono di semplice ricostruzione: con citazione ritualmente notificata il Sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
(da ora ) chiedendone, previo Controparte_2 Controparte_3 ità profe ausazione del danno occorsogli, la condanna alla corresponsione della somma di €343.568,00 quanto a danno biologico ed € 171.784,00 quanto a danno morale, per un totale di € 515.352,00, oltre agli interessi legali dalle scadenze al saldo. Nell'atto introduttivo, il sig. esponeva che “in preda a forti dolori alla testa, Pt_1 accompagnati da progressiva ella vista, si sia recato per la prima volta presso l'Ospedale convenuto in data 2 marzo 2015, e poiché non era presente nessuno del reparto oculistica, veniva invitato a recarsi nuovamente in mattinata, e già in occasione di tale visita, l'attore segnalava di avere un forte mal di testa, forte dolore nel muovere l'occhio sinistro e di avere notato una perdita di vista. Veniva dunque indicata cheratocongiuntivite come diagnosi e prescritto l'uso di un collirio.” Nei giorni successivi, nonostante il sig. avesse Pt_1 continuato a riferire dei forti dolori nel muovere l'occhio, non era mai scritto nessun ulteriore accertamento e gli era stato semplicemente raccomandato di continuare la cura a base di collirio e gli era stata prescritta e solo a “voce” di sottoporsi a una verifica del campo visivo, accertamento effettuato il 30.3.2015 e dal cui referto, si evinceva per la prima volta la diagnosi di “neurite retrobulbare” diagnosi che il neurologo interpellato aveva attribuito a un errore dell'oculista. Successivamente veniva svolta in data 7 aprile 2015 risonanza magnetica senza liquido di contrasto, misura ritenuta non necessaria, all'esito
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della quale i medici gli avevano consigliato di farsi rivedere dall'oculista, prescrivendo una nuova risonanza magnetica ma con liquido di contrasto, che veniva svolta regolarmente in data 20 maggio 2015, con i medesimi risultati di prima. Successivamente il sig. Pt_1 null'altro aveva fatto in quanto nessuna ulteriore prescrizione gli era stata fornit dicembre 2015 allorquando essendosi presentata a carico dell'occhio destro una sintomatologia simile a quella che nel marzo aveva colpito l'occhio sinistro, si era recato nuovamente presso il ove, nonostante la richiesta dell'attore di essere CP_1 sottoposto alla PEV (po ti visivi), gli veniva solo prescritto un esame con c.d. sistema “optovue” che non evidenziava alterazioni del rilievo clinico. Al che il sig. si Pt_1 ER era rivolto all' San Donato ove il prof. con la sola visione degli esa lti CP ipotizzava che si fosse di fronte a neurite retro-bulbare a carico di entrambi gli occhi e che esso potesse essere preludio di un fattore terzo come la sclerosi multipla, diagnosi che se fosse stata tempestiva avrebbe permesso all'attore di non perdere il visus dell'occhio sinistro avvenuto solo a causa dell'incuria e negligenza dei sanitari dell' CP
.
[...]
Con comparsa in data 2 ottobre 2023 si è costituita in giudizio la suddetta, CP [...]
, chiedendo in via principale il rigetto di ogni domand ulata dall' CP accoglibile, non provata ed infondata;
in via subordinata, e la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, chiedendo di limitare il risarcimenti ai soli danni direttamente ascrivibili all'operato del personale del , anche alla luce CP_1 dell'art. 1227 cod.civ., e limitando la condanna ai danni nei l ato e dimostrato dall'attore, in un'ottica differenziale e/o comunque dietro inquadramento dell'eventuale danno come da riduzione della chance di guarigione. Ricostruiti così brevemente i fatti processuali, deve evidenziarsi che involgendo la domanda attorea il tema della responsabilità medica e, più specificatamente, quella della struttura sanitaria per le attività dei medici operanti al suo interno, deve farsi applicazione dei principi di diritto di cui alla legge n. 24/2017 che, nel codificare positivamente i principi consolidati da anni nella giurisprudenza di legittimità, ne ha ricondotto la responsabilità a quella tipica contrattuale ex art. 1218 cod.civ.. Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava necessariamente su parte attrice che ha dedotto il non corretto o inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto quella dell'aggravamento della propria condizione, ovvero dell'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione dei sanitari intervenuti e l'evento dannoso lamentato, rimanendo a carico della struttura sanitaria la prova della diligenza della prestazione e che, dunque, l'aggravamento o più in generale l'esito nefasto sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche se si fossero osservate le regole tecniche e precauzionali del caso ovvero da concause preesistenti o sopravvenute idonee ex se alla determinazione dell'evento, tali da elidere cioè ogni contributo causale dell'operato medico nell'evento occorso. In proposito sono numerose le pronunce della Suprema Corte;
tra le tante si vedano Cass. 12
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settembre 2013 nr. 20904 secondo cui allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente. Ed ancora “in tema di responsabilità civile nell'attività medico - chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il "contatto" e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”; ed ancora: “allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da "contatto"), la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente”. Infine, Cass. 11 giugno 2024 nr. 16.199, secondo cui in materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale. Alla luce di tali principi, non contestati e, anzi, richiamati dalle stesse parti nei loro scritti
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difensivi, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta dal sig. non Pt_1 possa trovare accoglimento. Se, infatti, da un lato, deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale tra quest'ultimo e l'azienda sanitaria convenuta, dall'altro, non è stato sufficientemente provato alcun nesso causale tra i danni lamentati e l'attività espletata presso l'ospedale CP_1 di in occasione dei diversi accessi effettuati a partire dalla prima visita CP marzo 2015 e sino al dicembre successivo allorquando, ricoverato presso altra struttura sanitaria, era stato finalmente accertato che tutti i sintomi lamentati dipendevano da una neurite retro-bulbare causata da sclerosi multipla: orbene di tale asserito ritardo diagnostico, che a detta del sig. gli avrebbe causato la perdita quasi integrale del Pt_1 visus di un occhio con una menomazione da quantificarsi in una percentuale non inferire al 35%, non può essere, viceversa, ritenuto responsabile l' , poiché CP CP_1 intanto si potrebbe prospettare un “ritardo” colpevole in l 2015 i sintomi lamentati dal sig. fossero stati univocamente interpretabili come frutto di Pt_1 una neurite retro-bulbare malattia neurologica, circostanza che, al contrario, non ha trovato la dovuta conferma nonostante le approfondite indagini tecniche espletate. I Consulenti tecnici d'ufficio, infatti, seguendo un iter logico - argomentativo immune da vizi e, anzi, coerente e consequenziale nelle conclusioni rassegnate, fondate peraltro su cognizioni scientifiche generalmente riconosciute e, come tali, assolutamente condivisibili nonostante la ferma critica trasposta sia nelle osservazioni rassegnate dal CTP di parte attrice sia negli scritti difensivi conclusionali, ha accertato la correttezza sia della scelta, effettuata dagli operatori sanitari del presidio ospedaliero, in relazione all'approccio terapeutico e diagnostico seguito, sia della procedura adottata, avendo neutralizzato in maniera convincente ogni obiezione e osservazione mossale. I consulenti hanno sottolineato che nel marzo 2015 il sig. lamentando Pt_1
“annebbiamento visivo all'occhio sinistro, accompagnato da marcato d e” si recava a visita oculistica presso il Pronto Soccorso dell di “dove veniva CP CP_1 CP formulata diagnosi di cheratocongiuntivite in O ra a. Seguivano le ulteriori visite oculistiche … fino al 31/3/2015 quando a seguito di evidenza di riduzione campimetria in OS veniva inviato a visita neurologica, quindi a RMN cerebrale e orbite”. I consulenti danno, inoltre, atto che il CTP ricorrente contesta che in occasione delle prime visite oculistiche presso l di (marzo 2015), non si sia posto il dubbio Controparte_2 CP diagnostico di una neurite ottica e che non sia stato richiesto subito il parere dello specialista neurologo, che avrebbe permesso di somministrare al paziente un bolo di cortisonico con possibilità di recupero visivo nell'occhio sinistro, come si è verificato circa 9 mesi dopo per l'occhio destro al Policlinico San Donato. A tal proposito, però i CTU hanno ritenuto corretto e conforme alla buona tecnica diagnostica l'operato dei sanitari dell' poiché il ricorrente è stato CP CP_1 visitato dall'oculista più volte ed in t i contro di processo flogistico infiltrativo corneale dell'occhio sinistro, deficit visivo e dolore locale in ambliope portatore di lenti a contatto. Il riscontro diagnostico risulta ben descritto obiettivamente ed era del tutto compatibile con la sintomatologia lamentata. Il ricorrente è stato quindi correttamente
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trattato con la terapia locale necessaria ed adeguata alla cheratite (cheratocongiuntivite) che, per inciso non è una patologia di scarsa rilevanza, ma di una patologia potenzialmente grave che può condurre alla perdita visiva totale. In sostanza al momento della prima visita, il sig. era risultato affetto e lo era Pt_1 sicuramente, da una cheratite che si è risolta sol del marzo 2015 allorquando permanendo un deficit visivo all'occhio sinistro oltre a uno scotoma centrale al campo visivo non ritenendo, a quel punto, correlabile l'entità del deficit visivo residuato con la recente cheratite, nell'ipotesi di una neurite retrobulbare, prescriveva visita neurologica urgente. A riguardo si precisa che la neurite retrobulbare non necessariamente deriva da una malattia demielinizzante come la sclerosi multipla, bensì può avere altra diversa natura (infezioni dirette del nervo ottico, malattie autoimmuni, carenze nutrizionali, tossicità da farmaci). Orbene la circostanza che gli oculisti del , dopo l'avvenuta guarigione dalla CP_1 cheratite, e permanendo un deficit visivo al chio abbiano prescritto al paziente una visita neurologica, dimostra, a giudizio dei CTU e di questo Tribunale, la correttezza e la non censurabilità del loro comportamento, tanto più che alla visita neurologica del 3 aprile 2015, confermato il peggioramento visivo accertato dagli oculisti a circa un mese dall'evidenziarsi della prima sintomatologia, si è proceduti con ulteriori indagini ed è stata esattamente prescritta una risonanza magnetica encefalica e successivamente, stante l'esito negativo un ulteriore approfondimento diagnostico con esecuzione dei Potenziali Evocati Visivi (PEV)1, nonché di altra RMN con gadolinio. Anche quest'ultimo accertamento eseguito il 20 maggio 2015 non portava ad alcun contributo diagnostico rispetto alla precedente indagine basale. I PEV, viceversa, non sono stati eseguiti in quel periodo, al pari di ogni ulteriore accertamento oculistico o neurologico;
solo nel dicembre 2015, essendo comparso un calo di visus anche a carico dell'occhio destro, il sig. si ripresentò presso il Pt_1 CP_1 ove eseguiti i Potenziali Evocati Visivi si accert tessi erano ridotti nell' e assenti in quello sinistro, accertamento a causa del quale il paziente si rivolse al Policlinico di San Donato dove, sulla base della vicenda clinica trascorsa in merito all'occhio sinistro e dell'insorgenza del nuovo episodio analogo all'occhio destro, si poneva diagnosi di sospetto di neurite ottica retrobulbare (NORB) in verosimile Sclerosi Multipla (SM); in questa sede il neurologo predisponeva il ricovero e prescriveva inizio terapia con bolo steroideo (somministrazione di cortisonico ad alte dose per via parenterale da ripetere più volte) A giudizio dell'attore e dei suoi consulenti tecnici, l'errore dei sanitari operanti presso l'ospedale sarebbe stato proprio quello di non aver tempestivamente CP_1 diagnostica ttica retrobulbare e di non averla tempestivamente trattata con il bolo steroideo, il che avrebbe permesso di evitare la perdita del visus all'occhio sinistro, così come grazie alla tempestiva somministrazione effettuata presso il Policlinico di San Donato si è evitata la perdita del visus all'occhio destro. Tale conclusione a giudizio del Tribunale ed in conformità a quanto motivatamente espresso Il Tribunale di Monza Terza Sezione Civile
dal CTU non appare condivisibile poiché “è evidente che i neurologi dell Controparte_2 in assenza di deficit neurologici extra visivi ed in base ai riscontri RM ini tecnici sufficienti e necessari per formulare diagnosi di SM. Per riassumere, nel dicembre 2015 (circa 10 mesi dopo il primo episodio), presso il CP_4
è stato semplice giungere alla diagnosi di SM esordita con NORB, pr
[...] namnestici e clinici, i potenziali evocati visivi a quel punto effettuati, le alterazioni RM tipiche e la rachicentesi con presenza di bande oligoclonali. In sostanza la situazione a quel punto era evoluta e ben diversa ed ha permesso di attribuire (con il senno di poi) alla stessa patologia anche l'episodio di 10 mesi prima, concomitante alla cheratite. Le conclusioni cui sono pervenuti i CTU sono state poi ulteriormente precisate e confermate in sede di chiarimenti richiesti dalla scrivente per venire incontro ai dubbi manifestati dai CTP attrice. I dott. e , personalmente comparsi Testimone_1 ERona_2 all'udienza del 31 o o ndere a precise domande espresse proprio sulla base delle critiche loro rivolte dal consulente di parte attrice, domande che è utile riportare:
Orbene, i professionisti incaricati da questo Tribunale hanno escluso che in occasione della prima visita e per tutte quelle successive sino alla fine di marzo, potesse essere diagnosticata
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la neurite poiché il sig. era affetto sicuramente da una cheratite che è stato Pt_1 necessario trattare con a ra che non poteva contemplare il cortisone che avrebbe aggravato la situazione;
solo a fine marzo allorquando guarita la cheratite si è constatata una perdita del visus dai 4/10 iniziali all'1/10, era possibile sospettare la neurite ottica (non necessariamente collegata ad una sclerosi multipla), sospetto insorto nei sanitari tant'è che prescrissero dapprima una RM senza contrasto e poi anche con contrasto e con l'aggiunta dei PEV, PEV cui il paziente non si sottopose se non nel dicembre successivo. Nessun ritardo può, quindi, essere addebitato al proprio perché guarita la CP_1 cheratite e permanendo il deficit visivo fu comunqu visita neurologica e la RM senza contrasto e, a distanza di circa un mese e mezzo, anche con contrasto, esami che diedero entrambi esito negativo con la conseguente impossibilità di diagnosticare la neurite la cui evidenza si è avuta solo nel mese di dicembre allorquando si verificarono i medesimi sintomi a carico dell'altro occhio. “…la situazione anamnestica a quel punto comprendeva anche il precedente episodio a carico dell'occhio sinistro, non era presente una cheratite acuta sovrapposta e secondo le linee guida menzionate il sospetto di NORB si era concretizzato”. La mancanza di responsabilità da parte dei sanitari dell' emerge anche CP CP_1 considerando che nel dicembre 2015 quando il sig. a lamentare i Pt_1 medesimi problemi all'occhio destro, il neurologo del San Donato per giungere alla diagnosi ha richiesto a sua volta i PEV, esame già prescritto anche dal neurologo del
[...]
il 13 aprile 2015, ma mai effettuato all'epoca dal ricorrente e, successivamente, CP_1
a nuova risonanza magnetica che ha individuato nuove rare alterazioni puntiformi di segnale sulla sostanza bianca periventricolare ed i centri semiovali (indicati comunque ancora come dubbi-aspecifici). Sulla base del nuovo rilievo clinico e strumentale è stata effettuata anche la rachicentesi, che ha confermato la diagnosi di Sclerosi Multipla per la presenza sul liquor di bande oligoclonali. Solo a questo punto si è giunti alla diagnosi in quanto i dati a disposizione erano ben diversi da quelli del primo episodio di 10 mesi prima al
[...]
. CP_1 tiva, pertanto, ciò che è stato possibile diagnosticare nel dicembre 2015 non lo era affatto nel marzo precedente sia perché il paziente era giunto presso il nosocomio convenuto con una cheratite sia perché, guarita la stessa, tutti gli accertamenti effettuati non avevano evidenziato nulla che potesse confermare la presenza di una neurite retro-bulbare derivante da una malattia neurologica, malattia che 9 mesi dopo il primo accesso al si era CP_1 manifestata pienamente in quanto la sintomatologia in origine limitata all'occhio sinistro aveva colpito anche quello non affetto da alcun episodio di cheratite acuta. In altri termini la neurite ottica retro-bulbare si è di fatto manifestata e concretizzata, con la conseguente possibilità di diagnosticarla, solo a seguito del manifestarsi della sintomatologia a carico dell'occhio destro e solo grazie a ulteriori esami che hanno, infatti per la prima volta, dato esito positivo in aggiunta all'esito positivo dei PEV cui il paziente, nonostante la prescrizione fatta nell'aprile 2015, non si era però sottoposto. È solo grazie a questi ulteriori approfondimenti che si è potuta formulare l'esatta diagnosi, impossibile precedentemente poiché i dati a disposizione dei sanitari del erano CP_1 ben diversi e molto più ambigui rispetto a quelli poi acquisiti presso il ve gli
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esami strumentali hanno dato un esito ben diverso da quello ottenuto in precedenza. È indubbio, infatti, che in caso di prestazione sanitaria in presenza di una sintomatologia aspecifica del paziente, la valutazione della diligenza del medico deve essere operata avuto riguardo all'inquadramento diagnostico iniziale e alla determinazione degli accertamenti indispensabili per confermare la diagnosi e predisporre con speditezza le azioni per la risoluzione della patologia non potendosi, però, in presenza di una sintomatologia equivoca e aspecifica imputare ai sanitari il ritardo nella formulazione di una diagnosi cui si è giunti successivamente e in presenza di segnali specifici e confermati dalle risultanze di esami appositamente a ciò destinati. Il Tribunale, pertanto, non può che rigettare la domanda proposta dal sig. . Parte_1
Al rigetto della domanda proposta segue la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, stante la natura essenzialmente documentale e tecnica del presente giudizio. Parimenti è a dirsi delle spese di CTU che sono poste in via definitiva a carico del sig.
[...] con conseguente diritto della di Pt_1 Controparte_1 rare la somma eventualmente cor
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la domanda risarcitoria proposta e, per l'effetto Parte_1
2. condanna l'attore a rifondere alla già Controparte_1 [...] el Controparte_5 giudizio che si liquidano in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali., C.P.A. ed I.V.A., quest' ultima se ed in quanto dovuta, come per legge;
3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con decreto emesso in data 20 giugno 2024 con conseguente diritto della Controparte_1
già
[...] Controparte_5 somma eventualmente corrisposta in favore dei dott.ri e Testimone_1 Per_2 Per_2
[...]
Co o in Monza, 10 aprile 2025
Il Presidente
Maria Gabriella Mariconda
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-10- 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si tratta di un esame elettrofisiologico che studia la conduzione nervosa dell'impulso visivo ai fini dello studio e della diagnosi di patologie neurologiche a carico del nervo ottico, della vie ottiche e della corteccia cerebrale.
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