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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8932 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa EF OR, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1200 dell'anno 2025 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francescopaolo Parte_1 Ragozini e Davide Vivenzio
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Grappone
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante Controparte_2 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Immacolata Giannotti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 17.01.2025 il ricorrente esponeva: che in data
23.12.2024 l , con raccomandate A/R gli notificava, l'avviso di CP_1 addebito n. 371.2023.00015053.02.000, formato il 24.05.2023 ed indirizzato originariamente alla LABOR SOC. CONSORTILE DI FORMAZIONE E LAVORO PER LA
CREAZIONE D'IMPRESA A R.L. avente ad oggetto contributi e sanzioni civili, per presunte inadempienze da DM/10 insoluti, in relazione al periodo giugno
2022 (per un totale di € 662,83) nonché l'avviso di addebito n.
371.2022.00153703.06.000, formato il 09.12.2022, anch'esso, ab origine, indirizzato alla sede legale della medesima società consortile, per contributi e sanzioni civili da presunti DM/10 insoluti, afferenti il periodo dal gennaio 2022 al maggio 2022 (per un totale di € 3.216,90); precisava di essere stato nominato presidente della suddetta società nel
20.02.1997 e di aver cessato dalla stessa con atto del 30.06.1997, ritualmente iscritto in data 22.12.1998; che, inoltre, in data 24.10.2001 era cessato anche dalla qualifica di consigliere;
di essere rimasto, pertanto, del tutto estraneo alle vicende societarie.
Tanto premesso, concludeva: “1) in via preliminare, sussistendo gravi motivi, sospendere, inaudita altera parte, la provvisoria esecutorietà dell'avviso di addebito n. 371.2023.00015053.02.000, formato il 24.05.2023, e n. 371.2022. 00153703.06.000, formato il 09.12.2022, entrambi notificati all'Ing. in data 23.12.2024, ai sensi Parte_1 dell'art. 24, comma 6 del D.lgs. del 20.02.1999 n. 46; in subordine fissare
l'udienza di discussione per la sospensione della esecutorietà di detto avviso;
2) nel merito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell'opponente ed in tutti i casi non dovuti dal ricorrente gli importi richiesti dall con entrambi gli avvisi di addebito opposti, essendo CP_1 soggetto estraneo alla società consortile a responsabilità limitata;
3) per l'effetto annullare nei confronti del ricorrente, gli avvisi di addebito impugnati;
Con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dell'avv. Ragozini Francescopaolo antistatario”.
Si costituiva l rilevando di aver provveduto ad annullare con CP_1 provvedimento emesso in autotutela gli avvisi di addebito oggetto della presente opposizione. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Si costituiva l che, in via preliminare, Controparte_2 eccepiva la propria legittimazione passiva;
inoltre, evidenziava che fronte del ruolo esecutivo del 2022, notificato da al ricorrente in data CP_1 23.12.2024, non aveva effettuato alcuna notifica o azione della riscossione, avendo subito sospeso il ruolo appena ricevuta la notifica del ricorso.
Parte ricorrente confermava che, con disposizione del 20.11.2025, l CP_1 aveva annullato i due avvisi di addebito oggetto di opposizione. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell alle spese del giudizio e con separata condanna alle spese per CP_1 l . Controparte_2
Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
posto che all'iscrizione a ruolo delle somme ed alla notifica
[...] degli avvisi di addebito procede il solo ente impositore. Peraltro,
l'agente non è passivamente legittimato rispetto a pretese afferenti alla debenza della somma dovendo, il concessionario, rispondere solo dei vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II,
09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale.
La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate,
o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022, n.77).
Le spese, considerato che il pagamento è avvenuto a giudizio già in corso, vanno poste a carico dell . CP_1 Spese compensate per in ragione delle Controparte_2 motivazioni di cui sopra.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna l al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1400,00 CP_1 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Dichiara compensate le spese per Controparte_2
Napoli, il 3.12.2025
IL GIUDICE
EF OR