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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 263/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Citro, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato in Mercato
San Severino (SA), alla via Guerrasio n. 4
opponente
E
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Luca Pieretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lucca, alla via
Pisana n. 345, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'impresa Parte_1
individuale New Trading di RO LE, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1418/2021, notificato il 2.12.2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 66.028,03,
oltre interessi e spese di procedura.
La somma ingiunta è il prezzo della merce (prodotti alimentari ittici) di cui alle fatture n. 144 del
15.02.2021, n. 153 del 18.02.2021 e n. 157 del 18.02.2021.
L'opponente eccepiva di non avere mai concluso alcun contratto con l'opposta per la fornitura delle merci descritte nelle suindicate fatture e di non aver mai ricevuto la merce.
Precisava: di non essere titolare della ditta New Trading con sede in LI (AV), alla c. da Oppido
n. 205; -di aver trasferito, nell'anno 2018, la sede della propria impresa, avente ad oggetto la vendita di automobili, in Laviano (SA); -di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta. Aggiungeva che il timbro e la firma apposti sui documenti di trasporto prodotti dall'opposta non erano alla sua impresa ed a lui riconducibili e, pertanto, ne effettuava il disconoscimento.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Il Giudice, con ordinanza, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, all'udienza del 25.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
Deve premettersi, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, nell'ambito di tale procedimento, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore;
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Poi, con riguardo al riparto degli oneri assertivi e probatori in materia di inadempimento contrattuale, costituisce principio consolidato quello per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
spetta, invece, al debitore-
convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 127/2022; Cass. civ., sez. II, sent. n. 2554/2023).
Ebbene, alla luce di tali principi, ritiene il Giudicante che, nel caso in esame, è stata raggiunta la prova della conclusione, tra le parti, di un contratto di vendita avente ad oggetto la fornitura della merce indicata nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare, l'opposta ha depositato non solo le fatture nn. 144, 153 e 157 del 2021 (in formato cartaceo ed elettronico) regolarmente annotate nei libri contabili, ma anche i documenti di trasporto relativi alla fornitura della merce (prodotti ittici).
Ebbene, è noto che i documenti di trasporto siano idonei a provare il trasferimento e la consegna della merce dal venditore all'acquirente presso il luogo di destinazione, qualora, come nel caso in esame,
siano sottoscritti dal destinatario e accompagnati dalle relative fatture di vendita (cfr. Trib. Genova, sent.
n. 3801/2014).
Giova evidenziare, poi, che il luogo di consegna della merce, nel caso in esame, è sito nel Comune di
LI (AV) alla contrada Oppido n. 205 e coincide con la sede principale dell'impresa dell'opponente,
emergente dalla visura della CCIAA.
Il disconoscimento, da parte dell'opponente, delle firme e dei timbri presenti sui suindicati documenti di trasporto non è idoneo a far venir meno il valore probatorio dei DDT. In punto di fatto, deve rilevarsi che le firme oggetto di disconoscimento, per specifica allegazione dell'opposta, non sono riconducibili a ma sono state apposte da un soggetto Parte_1
terzo, addetto alla ricezione della merce. Da tale circostanza discende che non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 2702 c.c. e 214 e 215 c.p.c., che riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto (Cass. civ., sez. II, sent. n.
16362/2003; Cass. cv., sez. III, sent. n. 696/2002; Tr. Pavia, sez. III, sent. n. 1303/2024).
Deve, poi, aggiungersi che i disconoscimenti appaiono generici, in quanto privi di specifiche indicazioni circa le difformità della firma, la prova che non fosse addetta alla sede una persona,
diversa dall'opponente, addetto al ritiro della merce che avrebbe potuto sottoscrivere i documenti ed apposto i timbri aziendali.
In punto di diritto, giova evidenziare che quando viene contestata la sottoscrizione di un documento sulla consegna di merci riferibili ad un'impresa, la parte che disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di soggetti preposti: in difetto di tale disconoscimento, verrebbe inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento (Trib. Ferrara n. 606/2021;
Trib. Vicenza, sez. II, n. 1890/2021; Trib. Milano, sez. IV, n. 9740/2022; Trib. Napoli, sez. XI,
n. 4194/2022; Trib. Torre Annunziata, sez. II, n. 2096/2023).
Pertanto, l'avvenuta consegna della merce può ritenersi adeguatamente provata sulla base delle sottoscrizioni e dei timbri apposti sui DDT.
Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, l'opponente ha affermato di essere venuto a conoscenza che un soggetto terzo non autorizzato, in data 24.11.2020, avrebbe richiesto presso la Camera di Commercio di Avellino la modifica della denominazione dell'impresa (da
“New Manhattan Club di RO LE” a “New Trading di RO LE”), nonché
del tipo di attività esercitata (da “commercio on line di auto usate” a “coltivazione ortaggi in piena area”). Ha, poi, aggiunto che, al momento della consegna delle merci, la sede di LI (ove sarebbe avvenuta la consegna della merce) era chiusa da tempo, come reso palese dal un'ordinanza di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di Avellino.
Tali motivi sono privi di pregio.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emergono le seguenti rilevanti circostanze di segno contrario: 1) la New Trading di RO LE, con sede in LI alla c.da Oppido n. 205,
risulta iscritta al Registro delle Imprese a far data dal 12.08.2009; 2) tale impresa risulta effettivamente cessata soltanto in data 19.05.2022, dopo la data di consegna della merce contestata;
-3) i codici ATECO riferiti all'impresa, indicano quale attività prevalente la
“coltivazione di ortaggi in piena area”, nonché la “somministrazione di alimenti e bevande”; 4)
l'impresa risulta avere avuto, solo dal 12.06.2019, una sede secondaria in Laviano (SA) con codice ATECO 45.11.01, relativo al “commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di
autoveicoli leggeri”; 5) dalla visura CCIAA emerge che l'impresa aveva un dipendente, che verosimilmente ha ritirato la merce e sottoscritto i DDT.
Alla stregua di tali emergenze processuali, non contraddette dalla denuncia-querela (che è un atto di parte), deve escludersi che le variazioni camerali siano avvenute senza il consenso dell'opponente.
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, milita poi il fatto che l'opponente, pur avendo ricevuto la notifica del decreto opposto in data 2.12.2021, abbia atteso cinque mesi per effettuare le dovute verifiche alla CCIAA, nonché un ulteriore mese per sporgere denuncia-
querela.
Nessun rilievo può essere dato all'ordinanza del Tribunale di Avellino emessa nel 2018 di sfratto per morosità avente ad oggetto l'immobile sito in LI, perché non vi è prova che lo sfratto sia stato effettivamente eseguito, anzi le visure in atti dimostrano che la sede principale è rimasta la medesima. In definitiva, l'opposizione va rigettata e l'opposto decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al
D.M. 147/22, valori minimi dello scaglione in cui rientra l'importo del d.i. (€ 52.000,01 a
260.000,00), tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) per l'effetto, dichiara l'opposto decreto ingiuntivo esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in
€ 7.052,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, il 3.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 263/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Citro, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione, ed elettivamente domiciliato in Mercato
San Severino (SA), alla via Guerrasio n. 4
opponente
E
(P.I. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Luca Pieretti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lucca, alla via
Pisana n. 345, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , titolare dell'impresa Parte_1
individuale New Trading di RO LE, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1418/2021, notificato il 2.12.2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 66.028,03,
oltre interessi e spese di procedura.
La somma ingiunta è il prezzo della merce (prodotti alimentari ittici) di cui alle fatture n. 144 del
15.02.2021, n. 153 del 18.02.2021 e n. 157 del 18.02.2021.
L'opponente eccepiva di non avere mai concluso alcun contratto con l'opposta per la fornitura delle merci descritte nelle suindicate fatture e di non aver mai ricevuto la merce.
Precisava: di non essere titolare della ditta New Trading con sede in LI (AV), alla c. da Oppido
n. 205; -di aver trasferito, nell'anno 2018, la sede della propria impresa, avente ad oggetto la vendita di automobili, in Laviano (SA); -di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con l'opposta. Aggiungeva che il timbro e la firma apposti sui documenti di trasporto prodotti dall'opposta non erano alla sua impresa ed a lui riconducibili e, pertanto, ne effettuava il disconoscimento.
Tanto premesso, chiedeva l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
L'opposta si costituiva in giudizio, eccependo l'infondatezza dei motivi di opposizione.
Il Giudice, con ordinanza, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Indi, all'udienza del 25.02.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata, per le ragioni che si passano ad illustrare.
Deve premettersi, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, nell'ambito di tale procedimento, il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore;
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
Poi, con riguardo al riparto degli oneri assertivi e probatori in materia di inadempimento contrattuale, costituisce principio consolidato quello per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
spetta, invece, al debitore-
convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 127/2022; Cass. civ., sez. II, sent. n. 2554/2023).
Ebbene, alla luce di tali principi, ritiene il Giudicante che, nel caso in esame, è stata raggiunta la prova della conclusione, tra le parti, di un contratto di vendita avente ad oggetto la fornitura della merce indicata nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare, l'opposta ha depositato non solo le fatture nn. 144, 153 e 157 del 2021 (in formato cartaceo ed elettronico) regolarmente annotate nei libri contabili, ma anche i documenti di trasporto relativi alla fornitura della merce (prodotti ittici).
Ebbene, è noto che i documenti di trasporto siano idonei a provare il trasferimento e la consegna della merce dal venditore all'acquirente presso il luogo di destinazione, qualora, come nel caso in esame,
siano sottoscritti dal destinatario e accompagnati dalle relative fatture di vendita (cfr. Trib. Genova, sent.
n. 3801/2014).
Giova evidenziare, poi, che il luogo di consegna della merce, nel caso in esame, è sito nel Comune di
LI (AV) alla contrada Oppido n. 205 e coincide con la sede principale dell'impresa dell'opponente,
emergente dalla visura della CCIAA.
Il disconoscimento, da parte dell'opponente, delle firme e dei timbri presenti sui suindicati documenti di trasporto non è idoneo a far venir meno il valore probatorio dei DDT. In punto di fatto, deve rilevarsi che le firme oggetto di disconoscimento, per specifica allegazione dell'opposta, non sono riconducibili a ma sono state apposte da un soggetto Parte_1
terzo, addetto alla ricezione della merce. Da tale circostanza discende che non è applicabile la disciplina di cui agli artt. 2702 c.c. e 214 e 215 c.p.c., che riguarda unicamente le scritture provenienti dai soggetti del processo e presuppone che sia negata la propria firma o la propria scrittura dal soggetto contro il quale il documento è prodotto (Cass. civ., sez. II, sent. n.
16362/2003; Cass. cv., sez. III, sent. n. 696/2002; Tr. Pavia, sez. III, sent. n. 1303/2024).
Deve, poi, aggiungersi che i disconoscimenti appaiono generici, in quanto privi di specifiche indicazioni circa le difformità della firma, la prova che non fosse addetta alla sede una persona,
diversa dall'opponente, addetto al ritiro della merce che avrebbe potuto sottoscrivere i documenti ed apposto i timbri aziendali.
In punto di diritto, giova evidenziare che quando viene contestata la sottoscrizione di un documento sulla consegna di merci riferibili ad un'impresa, la parte che disconosce ha l'onere di indicare specificamente quali siano i collaboratori addetti al ritiro della merce, fornendo un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di soggetti preposti: in difetto di tale disconoscimento, verrebbe inibita alla controparte la possibilità di chiedere la verificazione del documento (Trib. Ferrara n. 606/2021;
Trib. Vicenza, sez. II, n. 1890/2021; Trib. Milano, sez. IV, n. 9740/2022; Trib. Napoli, sez. XI,
n. 4194/2022; Trib. Torre Annunziata, sez. II, n. 2096/2023).
Pertanto, l'avvenuta consegna della merce può ritenersi adeguatamente provata sulla base delle sottoscrizioni e dei timbri apposti sui DDT.
Passando all'esame degli ulteriori motivi di opposizione, l'opponente ha affermato di essere venuto a conoscenza che un soggetto terzo non autorizzato, in data 24.11.2020, avrebbe richiesto presso la Camera di Commercio di Avellino la modifica della denominazione dell'impresa (da
“New Manhattan Club di RO LE” a “New Trading di RO LE”), nonché
del tipo di attività esercitata (da “commercio on line di auto usate” a “coltivazione ortaggi in piena area”). Ha, poi, aggiunto che, al momento della consegna delle merci, la sede di LI (ove sarebbe avvenuta la consegna della merce) era chiusa da tempo, come reso palese dal un'ordinanza di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di Avellino.
Tali motivi sono privi di pregio.
Dalla documentazione prodotta dalle parti emergono le seguenti rilevanti circostanze di segno contrario: 1) la New Trading di RO LE, con sede in LI alla c.da Oppido n. 205,
risulta iscritta al Registro delle Imprese a far data dal 12.08.2009; 2) tale impresa risulta effettivamente cessata soltanto in data 19.05.2022, dopo la data di consegna della merce contestata;
-3) i codici ATECO riferiti all'impresa, indicano quale attività prevalente la
“coltivazione di ortaggi in piena area”, nonché la “somministrazione di alimenti e bevande”; 4)
l'impresa risulta avere avuto, solo dal 12.06.2019, una sede secondaria in Laviano (SA) con codice ATECO 45.11.01, relativo al “commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di
autoveicoli leggeri”; 5) dalla visura CCIAA emerge che l'impresa aveva un dipendente, che verosimilmente ha ritirato la merce e sottoscritto i DDT.
Alla stregua di tali emergenze processuali, non contraddette dalla denuncia-querela (che è un atto di parte), deve escludersi che le variazioni camerali siano avvenute senza il consenso dell'opponente.
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, milita poi il fatto che l'opponente, pur avendo ricevuto la notifica del decreto opposto in data 2.12.2021, abbia atteso cinque mesi per effettuare le dovute verifiche alla CCIAA, nonché un ulteriore mese per sporgere denuncia-
querela.
Nessun rilievo può essere dato all'ordinanza del Tribunale di Avellino emessa nel 2018 di sfratto per morosità avente ad oggetto l'immobile sito in LI, perché non vi è prova che lo sfratto sia stato effettivamente eseguito, anzi le visure in atti dimostrano che la sede principale è rimasta la medesima. In definitiva, l'opposizione va rigettata e l'opposto decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo le tariffe di cui al
D.M. 147/22, valori minimi dello scaglione in cui rientra l'importo del d.i. (€ 52.000,01 a
260.000,00), tenuto conto della bassa complessità delle questioni affrontate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) per l'effetto, dichiara l'opposto decreto ingiuntivo esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida in
€ 7.052,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, il 3.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli