Art. 9.
Sono stabiliti nella somma di lire 612 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1954-55, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Sono stabiliti nella somma di lire 612 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1954-55, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .