Articolo 9 della Legge 3 febbraio 1963, n. 531
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 maggio 1963
Art. 9.
Sono stabiliti nella somma di lire 612 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1954-55, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Entrata in vigore il 11 maggio 1963