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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/07/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 187-1/2024-187-2/2024
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice rel.
Dott.ssa Rosa Napolitano Giudice
Nel procedimento unitario portante i nn. 187-1/2024 e 187-2/2024 promosso dalla società
C.F. .IVA ), con sede legale in OM Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
AN (Na) alla Via Circumvallazione n. 41, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al N.
REA: NA-477280 ,in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig.
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, in CP_1 C.F._1 forza di procura ad litem, in calce al ricorso ex art. 44 CCII dall'avv. Junio Valerio D'Amico (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto procuratore sito in C.F._2
Napoli alla Via Card. Guglielmo Sanfelice n. 38 letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 la società in epigrafe indicata depositava domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito della documentazione, depositata ai sensi dell'art. 40 e 44, CCI, ;
Con decreto del 28.01.2025, il Tribunale concedeva alla società istante il termine di giorni 60, non soggetto a sospensione feriale, a decorrere dall'iscrizione di cui all'art. 45 coma 2 CCII, successivamente prorogato in data 26.03.2025 per la presentazione della proposta di concordato preventivo completa del piano e della documentazione prevista dall'art. 39, comma 1 e 2, C.C.I.I.;
Con decreto del 28.01.2025 il giudice delegato ha concesso le misure protettive con decorrenza per la durata di giorni 120.
Con decreto del 28.05.2025 il Tribunale, a seguito del depositato della relazione in data 21.05.2025 da parte dei CC.GG. i quali riferivano dell'avvenuto inadempimento degli obblighi informativi incombenti sulla società, ha fissato l'udienza del 19.06.2025 disponendo la convocazione del debitore nonché dei creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale nel procedimento avente r.g. 187-1/2024 e del P.M. in camera di consiglio.
1 In data 29.05.2025 la società istante ha depositato formale rinuncia alla domanda di concordato chiedendo l'adozione di ogni provvedimento conseguenziale.
All'udienza del 19.06.2025 comparivano i creditori istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale e i quali si riportavano ai ricorsi depositati insistendo per l'apertura della CP_2 CP_3
liquidazione giudiziale;
compariva, altresì, il dott. nella qualità di sindaco unico della CP_4
che si riportava al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
depositato in data 14.05.2025, insistendo per la relativa apertura mentre la società istante si riporta all'atto di rinuncia rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
Tanto premesso, occorre, in primo luogo, dare atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda di concordato. A tale rinuncia, tuttavia, non consegue l'estinzione del procedimento unitario in applicazione dell'art. 43 CCII ai sensi del quale “in caso di rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirla manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale”: infatti, occorre procedere, anche in ragione della ricorrenza dei presupposti per la revoca del termine ex art. 44 CCII concesso e, ormai, scaduto ex art. 49 CCII, all'esame delle richieste di apertura della liquidazione giudiziale poiché risultano presentate nei confronti del debitore plurime istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale avente r.g. 187-1/2024 e avendo insistito i creditori in tal senso all'udienza fissata e ciò in applicazione anche dell'art. 7 comma 2 CCI secondo cui “, in tutti i casi in cui la domanda diretta
a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed
è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda
è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2”.
Sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
risulta garantito il contraddittorio ex art. 44 CCII;
sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
i creditori istanti vantano crediti non contestati per oltre 600.000,00 euro;
la società resistente è soggetto sottoponibile a liquidazione giudiziale, in quanto l'esame delle richieste di apertura della liquidazione giudiziale, nonché la documentazione in atti portano a ritenere la sussistenza della qualità di imprenditore non minore della società resistente.
Invero, gli artt. 2 comma 1 l. d) e 121 CCI escludono la sottoposizione a liquidazione giudiziale degli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 l. D) , ossia
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei
2 tre anni precedenti il deposito dell' istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.La nuova norma ha, così, espressamente posto a carico del debitore l'onere della prova della sottoposizione a liquidazione giudiziale, da fornire mediante la prova positiva del possesso congiunto dei requisiti dimensionali relativi alla propria impresa, ed il cui mancato assolvimento porta, senz'altro, a ritenere, nella specie, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., la società resistente imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale: nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risultano pacificamente sussistenti i presupposti per la sottoposizione della società alla liquidazione giudiziale;
la società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato di pagamento dei crediti delle parti ricorrenti e dalla documentazione versata in atti dalla società ;
l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI , :
In definitiva ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si rileva, infine, che va dichiarata la cessazione delle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 55 comma 2 e 3 CCII secondo cui “le misure protettive concesse con decreto del giudice delegato perdono efficacia al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura della liquidazione giudiziale”.
PQM
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI letti gli artt. 7, 43,44, 47 e 49 CCII
P.Q.M.
DICHIARA dichiara cessati gli effetti delle misure protettive concesse con decreto del giudice delegato del
28.01.2025;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
(C.F. .IVA ), con sede legale in OM AN (Na) alla Via P.IVA_1 P.IVA_2
3 Circumvallazione n. 41, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al N. REA: NA-477280 ,in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. ; CP_1
NOMINA
La dott.ssa Rosa Napolitano quale giudice Delegato per la procedura
NOMINA
L'Avv. Angela Ambrosio e la dott.ssa Antonietta Simeoli quali curatori della procedura , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
AUTORIZZA
La Curatela, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 09.12.2025 ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
4 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
INVITA LA CURATELA letto il protocollo di intesa relativo ai profili organizzativi e funzionali delle attività del Tribunale e della Procura della Repubblica di Nola nei procedimenti relativi alla crisi di impresa , a curare la compilazione del questionario che verrà fornito dalla cancelleria in seguito all'accettazione dell'incarico
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata alla curatela ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente dott. ssa Vincenza Barbalucca
5
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Rosa Paduano Giudice rel.
Dott.ssa Rosa Napolitano Giudice
Nel procedimento unitario portante i nn. 187-1/2024 e 187-2/2024 promosso dalla società
C.F. .IVA ), con sede legale in OM Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
AN (Na) alla Via Circumvallazione n. 41, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al N.
REA: NA-477280 ,in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig.
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, in CP_1 C.F._1 forza di procura ad litem, in calce al ricorso ex art. 44 CCII dall'avv. Junio Valerio D'Amico (C.F.
), elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto procuratore sito in C.F._2
Napoli alla Via Card. Guglielmo Sanfelice n. 38 letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 15.01.2025 la società in epigrafe indicata depositava domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con riserva di deposito della documentazione, depositata ai sensi dell'art. 40 e 44, CCI, ;
Con decreto del 28.01.2025, il Tribunale concedeva alla società istante il termine di giorni 60, non soggetto a sospensione feriale, a decorrere dall'iscrizione di cui all'art. 45 coma 2 CCII, successivamente prorogato in data 26.03.2025 per la presentazione della proposta di concordato preventivo completa del piano e della documentazione prevista dall'art. 39, comma 1 e 2, C.C.I.I.;
Con decreto del 28.01.2025 il giudice delegato ha concesso le misure protettive con decorrenza per la durata di giorni 120.
Con decreto del 28.05.2025 il Tribunale, a seguito del depositato della relazione in data 21.05.2025 da parte dei CC.GG. i quali riferivano dell'avvenuto inadempimento degli obblighi informativi incombenti sulla società, ha fissato l'udienza del 19.06.2025 disponendo la convocazione del debitore nonché dei creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale nel procedimento avente r.g. 187-1/2024 e del P.M. in camera di consiglio.
1 In data 29.05.2025 la società istante ha depositato formale rinuncia alla domanda di concordato chiedendo l'adozione di ogni provvedimento conseguenziale.
All'udienza del 19.06.2025 comparivano i creditori istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale e i quali si riportavano ai ricorsi depositati insistendo per l'apertura della CP_2 CP_3
liquidazione giudiziale;
compariva, altresì, il dott. nella qualità di sindaco unico della CP_4
che si riportava al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_1
depositato in data 14.05.2025, insistendo per la relativa apertura mentre la società istante si riporta all'atto di rinuncia rimettendosi alle determinazioni del Tribunale.
Tanto premesso, occorre, in primo luogo, dare atto dell'intervenuta rinuncia alla domanda di concordato. A tale rinuncia, tuttavia, non consegue l'estinzione del procedimento unitario in applicazione dell'art. 43 CCII ai sensi del quale “in caso di rinuncia alla domanda di cui all'art. 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirla manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale”: infatti, occorre procedere, anche in ragione della ricorrenza dei presupposti per la revoca del termine ex art. 44 CCII concesso e, ormai, scaduto ex art. 49 CCII, all'esame delle richieste di apertura della liquidazione giudiziale poiché risultano presentate nei confronti del debitore plurime istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale avente r.g. 187-1/2024 e avendo insistito i creditori in tal senso all'udienza fissata e ciò in applicazione anche dell'art. 7 comma 2 CCI secondo cui “, in tutti i casi in cui la domanda diretta
a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed
è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda
è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2”.
Sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale depositata il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
risulta garantito il contraddittorio ex art. 44 CCII;
sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
i creditori istanti vantano crediti non contestati per oltre 600.000,00 euro;
la società resistente è soggetto sottoponibile a liquidazione giudiziale, in quanto l'esame delle richieste di apertura della liquidazione giudiziale, nonché la documentazione in atti portano a ritenere la sussistenza della qualità di imprenditore non minore della società resistente.
Invero, gli artt. 2 comma 1 l. d) e 121 CCI escludono la sottoposizione a liquidazione giudiziale degli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 l. D) , ossia
“1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei
2 tre anni precedenti il deposito dell' istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348”.La nuova norma ha, così, espressamente posto a carico del debitore l'onere della prova della sottoposizione a liquidazione giudiziale, da fornire mediante la prova positiva del possesso congiunto dei requisiti dimensionali relativi alla propria impresa, ed il cui mancato assolvimento porta, senz'altro, a ritenere, nella specie, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., la società resistente imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale: nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risultano pacificamente sussistenti i presupposti per la sottoposizione della società alla liquidazione giudiziale;
la società debitrice versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal mancato di pagamento dei crediti delle parti ricorrenti e dalla documentazione versata in atti dalla società ;
l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI , :
In definitiva ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Si rileva, infine, che va dichiarata la cessazione delle misure protettive concesse ai sensi dell'art. 55 comma 2 e 3 CCII secondo cui “le misure protettive concesse con decreto del giudice delegato perdono efficacia al momento della pubblicazione della sentenza di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura della liquidazione giudiziale”.
PQM
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI letti gli artt. 7, 43,44, 47 e 49 CCII
P.Q.M.
DICHIARA dichiara cessati gli effetti delle misure protettive concesse con decreto del giudice delegato del
28.01.2025;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
(C.F. .IVA ), con sede legale in OM AN (Na) alla Via P.IVA_1 P.IVA_2
3 Circumvallazione n. 41, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al N. REA: NA-477280 ,in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Sig. ; CP_1
NOMINA
La dott.ssa Rosa Napolitano quale giudice Delegato per la procedura
NOMINA
L'Avv. Angela Ambrosio e la dott.ssa Antonietta Simeoli quali curatori della procedura , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
AUTORIZZA
La Curatela, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 09.12.2025 ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di
4 posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
INVITA LA CURATELA letto il protocollo di intesa relativo ai profili organizzativi e funzionali delle attività del Tribunale e della Procura della Repubblica di Nola nei procedimenti relativi alla crisi di impresa , a curare la compilazione del questionario che verrà fornito dalla cancelleria in seguito all'accettazione dell'incarico
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata alla curatela ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Paduano
Il Presidente dott. ssa Vincenza Barbalucca
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