Articolo 3 della Legge 11 marzo 2025, n. 38
Articolo 2Articolo 4
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30 marzo 2025
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore il 30 marzo 2025