Art. 6. Borse di studio 1. E' autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Articolo 5Articolo 7
Articolo 6 della Legge 15 aprile 2025, n. 63
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6 maggio 2025
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