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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/12/2024, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
RGL n. 482/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 23/12/2024 nella causa n. 482/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. MEISINA WLADIMIRO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. GARIBALDI ELIO GIANNI CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: sospensione da lavoro e retribuzione per inadempimento all'obbligo vaccinale
Premesso che: con ricorso depositato in data 29.5.2023, , dipendente dell con Parte_1 CP_1 mansioni di Operatore Tecnico di centralino ed inquadramento nel livello B CCNL Comparto
Sanità, assunto quale appartenente alla categoria protetta di cui all'art. 1 L. 68/1999 in quanto portatore di handicap, con sede di lavoro presso la portineria dell'Ospedale di Novi Ligure, ha dedotto di essere stato sospeso dal diritto di svolgere attività lavorativa in conseguenza del riscontrato inadempimento dell'obbligo vaccinale, con decorrenza dal 18.1.2022, inizialmente fino a giugno 2022 e poi fino a dicembre 2022, e di essere stato effettivamente reintegrato nel posto di lavoro a luglio 2022 dopo aver contratto il virus. Egli sostiene che la disposta sospensione sia stata illegittima in quanto, da un lato, egli non fa parte del personale sanitario né è iscritto ad alcun
Ordine Professionale, svolge e svolgeva la propria attività all'interno di un locale in cui non è consentito l'accesso del pubblico, da solo, e quindi non vi era un concreto rischio di contagio, rischio che la normativa adottata per far fronte all'emergenza sanitaria voleva evitare, d'altra parte l non ha mai proposto alcuna ricollocazione. In ogni caso, evidenzia che la normativa in CP_1
1 RGL n. 482/2023
questione contrasti con l'art. 3 della Costituzione laddove non opera alcun distinguo tra operatori normo dotati e lavoratori disabili, in particolare, non tiene conto del fatto che l'operatore sospeso e disabile abbia molte meno possibilità dell'operatore non disabile di procurarsi sostentamento.
Sulla base di quanto esposto, egli ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito
- accertare e dichiarare illegittima la sospensione comminata da per le Parte_1 causali di cui alla narrativa in fatto ed in diritto che precede e per l'effetto condannare la resistente al pagamento, in favore del sig. della retribuzione Controparte_2 Parte_1 maturata durante il periodo di illegittima sospensione ( gennaio 2022 – giugno 2022 compreso) dal lavoro, oltre interessi come per legge, e di computarlo come periodo di effettivo servizio ai fini della valutazione di punteggi e della anzianità lavorativa;
- Condannare altresì la resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale del ricorrente per il periodo di illegittima sospensione;
- Condannare la resistente al ristoro dei danni morali e materiali patiti e patiendi che si chiede all'Illustrissimo Tribunale di stabilire secondo equità e che si quantificano nella misura massima di € 5.000 ai fini del valore della presente causa. - condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
L si è costituita in giudizio mediante deposito di memoria difensiva in data 4.9.2023, CP_1 contestando la ricostruzione fattuale e giuridica contenuta in ricorso e in particolare richiamando il contenuto dell'art.
4-ter D.L. 44/2021 conv. in L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 D.L. 172/2021, conv. in L. 3/2022, che ha esteso l'obbligo vaccinale anche al personale non sanitario svolgente le proprie mansioni presso le strutture di cui all'art.
8-ter D.Lgs. 502/1992, evidenziando come il ricorrente non abbia mai giustificato il mancato adempimento all'obbligo vaccinale mediante comunicazione di certificazione di esenzione rilasciata dal medico curante, come prescritto, e rimarcando come il legislatore sia intervenuto, sempre mediante il D.L. 172/2021, sull'art. 4 D.L.
44/2021, escludendo l'onere di ricollocazione originariamente previsto “ove possibile” ad eccezione del caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore”, che comporti l'esenzione dall'obbligo vaccinale o il differimento della vaccinazione;
la resistente ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte con vittoria di spese.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa all'udienza del 5.12.2024, all'esito della quale è stata decisa come da dispositivo che segue.
Considerato che:
- con nota 0185925 del 24.12.2021, l ha avviato nei confronti del proprio dipendente CP_1 il procedimento di verifica dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale anti di cui CP_3 all'art.
4-ter D.L. 44/2021 conv. in L. 76/2021, come modificato dal D.L. 172/2021,
2 RGL n. 482/2023
comunicando che “L'art.
4-ter D.L. 01.04.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge
26.05.2021 n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica, ha previsto la vaccinazione anti SARS-CoV-2 per tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. …. dalle verifiche effettuate non risulta che ad oggi la S.V. abbia effettuato la vaccinazione anti SARS-CoV-2 né presentato richiesta di vaccinazione. … Si invita la S.V. a dichiarare nelle forme dell'autocertificazione
… la sussistenza di almeno una delle ipotesi di cui ai seguenti punti 1), 2), oppure a produrre la certificazione di cui al seguente punto 3): - 1) avvenuta somministrazione della vaccinazione ani SARS-CoV-2; - 2) avvenuta presentazione della richiesta di vaccinazione con l'indicazione della data fissata per la stessa;
- 3) certificato rilasciato dal MMG attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale per accertato pericolo per la sua salute, in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. … entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente comunicazione …. Si coglie l'occasione per evidenziare che l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro … dell'avvio o del successivo compimento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” (doc. 3 ric.);
- con nota 0010419 del 18.1.2022, l ha accertato l'inosservanza dell'obbligo CP_1 vaccinale da parte del lavoratore ai sensi dell'art.
4-ter, comma 3, D.L. 44/2021, in ragione del fatto che egli non aveva fornito alcuna risposta né inoltrato alcuna documentazione, e ha comunicato che da ciò “deriva la sospensione di diritto di svolgere l'attività da Lei attualmente effettuata. Tale sospensione avrà decorrenza immediata, fino alla comunicazione da parte vostra a quest'Azienda, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, vale a dire il 14.06.2022
… durante la sospensione, che viene disposta senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati” (doc. 3 ric.);
- con nota del 31.05.2022, l resistente comunicava al ricorrente la proroga della CP_4 sospensione fino al 31.12.2022 in applicazione del disposto di cui all'art. 8 D.L. 24/2022, che aveva prorogato l'efficacia degli artt. 4 e 4-ter D.L. 44/2021 (doc. 4 ric.);
3 RGL n. 482/2023
- costituisce circostanza pacifica che il ricorrente non si sia sottoposto a vaccinazione SARS-
CoV-2, in quanto apertamente contrario, e non abbia neppure documentato ragioni di esenzione dall'obbligo vaccinale;
nello specifico, pur avendo affermato di non essersi voluto sottoporre a vaccinazione, temendo un peggioramento della propria salute, già compromessa, egli non ha indicato ragioni cliniche alla base di tale convinzione, né ha allegato di avere ricevuto pareri medici in tal senso (specificamente alcuna certificazione del proprio medico curante);
- ciò che emerge dalla documentazione prodotta è che, una volta ricevuta la comunicazione di sospensione, il ricorrente abbia prenotato la vaccinazione, ottenendo un appuntamento per il giorno 12.2.2022, e ne abbia dato comunicazione all la quale ha quindi CP_1 provveduto, con nota 0011972 del 19.1.2022 a revocare la sospensione già annunciata, contestualmente invitando il dipendente ad inviare l'attestazione di avvenuta vaccinazione entro 3 giorni dalla data dell'appuntamento (doc. 4 ric.);
- con nota 0033155 del 18.2.2022, dato atto del mancato invio da parte del della Pt_1 documentazione richiesta, l nuovamente accertava l'inadempimento dell'obbligo CP_1 vaccinale, con conseguente sospensione del diritto a prestare attività lavorativa (doc. 7 res.);
- il ricorrente era riammesso in servizio in data 6.7.2022 dopo aver contratto il virus (doc. 12 res.);
- il D.L. 44/2021, all'art. 4, ha previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario;
- con l'art. 2 D.L. 172/21 è stato introdotto nel D.L. n. 44/2021 l'art.
4-ter, che ha disposto, a decorrere dal 15.12.2021, l'estensione dell'obbligo vaccinale ad ulteriori categorie di lavoratori, tra cui, alla lett. c), il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”;
- l'art.
8-ter, co. 1, D. Lgs. 502/1992, intitolato “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”, recita: “La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
4 RGL n. 482/2023
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno”;
- la Corte d'Appello territoriale, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha affermato che:
“L'interpretazione letterale dell'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021 (e del richiamo, in esso contenuto, all'art.
8-ter D. L.vo n. 502/92) e la ratio dell'intervento normativo attuato con il
D.L. n. 172/21, a parere della Corte non consentono la lettura proposta dall'appellato e condivisa dal Tribunale.
L'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021 fa infatti riferimento al personale che lavora nella “struttura”,
e non in sue singole sedi o articolazioni interne, quali sono gli ospedali, i distretti sanitari o gli ambulatori territoriali.
Il richiamo all'art.
8-ter è alle “strutture” che, per lo svolgimento della loro attività, necessitano dell'autorizzazione sanitaria e tali non sono i singoli reparti o distretti (ospedali, unità operative o altre articolazioni interne), che possono essere istituiti, eliminati o Cont modificati autonomamente dalla con proprio atto aziendale.
La scelta del legislatore di individuare l'ambito in cui vige l'obbligo vaccinale anche per lavoratori diversi dagli operatori sanitari di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 mediante richiamo alla definizione delle “strutture” di cui all'art.
8-ter del D. L.vo n. 502/92 è funzionale a ricomprendere in esse ogni tipologia di soggetto giuridico, sia pubblico che privato, che intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari e socio sanitari, facendovi così rientrare enti pubblici, società di capitali, associazioni, onlus, fondazioni, previa autorizzazione della Regione di riferimento (v. art.
8-ter, commi 3-5, D. L.vo n. 502/92, relativi ai presupposti per ottenere l'autorizzazione, alle procedure necessarie e ai compiti dei Comuni e delle Regioni su questa materia).
Nell'elencare le “strutture” che richiedono l'autorizzazione l'art.
8-ter cit. dà quindi rilievo non alla natura del soggetto, ma alla natura dell'attività di fornitura di servizi sanitari e socio sanitari esercitata.
La “struttura” non è pertanto il luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa, bensì il soggetto giuridico che gestisce servizi sanitari e socio sanitari, attività che, appunto, richiede l'autorizzazione ex art.
8-ter cit..
Del resto, la funzione dell'art.
4-ter è proprio quella di estendere l'obbligo vaccinale, già previsto dall'art. 4 D.L. n. 44/21 per i soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ad una platea di lavoratori più ampia, come confermato dal fatto che l'art.
4-ter fa espressamente salvo l'art. 4.
5 RGL n. 482/2023
Dunque, l'estensione riguarda proprio il personale delle strutture sanitarie che svolge mansioni “non sanitarie” (quali quelle svolte dall'appellato), che, anzi, è in effetti il destinatario dell'art.
4-ter D.L. n. 44/21.
A seguito di detta estensione, l'obbligo vaccinale vale quindi per tutto il personale dipendente delle “strutture” che esercitano attività sanitarie (nel caso in esame, per tutto il personale della , senza quindi distinguere né tra mansioni (sanitarie, Pt_2 amministrative, tecniche) cui il personale sia adibito né tra sedi cui i dipendenti siano fisicamente assegnati.
L'obbligo vaccinale è stato infatti esteso dall'art.
4-ter al personale che svolge in dette strutture la propria attività lavorativa “a qualsiasi titolo”.
Non rileva dunque la collocazione fisica dell'ufficio ( ) a cui è Controparte_5 assegnato l'appellato, ossia il fatto che esso si trovi all'esterno dei luoghi in cui viene erogata l'attività sanitaria.
La norma non prevede alcuna distinzione tra sedi prevalentemente adibite ad attività amministrative e quelle adibite ad attività sanitarie e questo è del tutto coerente con l'abolizione, ad opera dello stesso D.L. n. 172/21, per il personale che si sottrae volontariamente all'obbligo vaccinale, della possibilità, di cui al previgente art. 4 D.L. n.
44/21, di essere adibito a mansioni e sedi diverse da quelle proprie, profilo di cui si dirà anche più oltre con riferimento alle questioni riproposte dall'appellato.
La scelta del legislatore di estensione dell'obbligo vaccinale è ragionevole, non essendo possibile, in un ente che eroga servizi sanitari, tenere completamente e costantemente separato il personale a contatto con l'utenza da quello che svolge mansioni “d'ufficio”, così come è impossibile mantenere separate le aree in cui circola l'utenza e il personale sanitario ad essa dedicato da quelle dove si svolgono le attività più propriamente tecniche o amministrative.” (Corte d'Appello Torino, sent. n. 606/2023);
- sulla scorta di quanto esposto, appare del tutto irrilevante il tipo di mansioni espletate dal ricorrente e il luogo fisico (portineria), comunque interno ad edifici in cui vengono espletate attività di tipo sanitario e circolano personale sanitario ed utenti esterni, in cui esse sono ed erano svolte;
- con riferimento alla mancata adibizione del ricorrente ad altre mansioni, va osservato che, secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 2 e 7, richiamati dall'art.
4-ter, co. 2, D.L. 44/21,
“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.” e “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a
6 RGL n. 482/2023
mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”;
- nulla, invece, a seguito della modifica del comma 8, che originariamente prevedeva che “il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.”, è stato previsto per chi, invece, non si sia sottoposto alla vaccinazione senza documentate motivazioni sanitarie, che, quindi, non può svolgere l'attività lavorativa in nessuna forma;
- quanto ai dubbi di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale disposto dalla normativa emergenziale, occorre fare rinvio alle pronunce della Corte Costituzionale nn. 14 e 15 del
9.2.023, che hanno ritenuto non irragionevoli né sproporzionate le scelte del legislatore adottate nel periodo pandemico alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, anche con riguardo all'esclusione della corresponsione della retribuzione o di altro compenso a carico del datore di lavoro, e osservare, quanto alla lamentata mancata distinzione tra lavoratori normo dotati e disabili, che la normativa, come ben evidenziato, consentiva in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore,
l'esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; mentre il rilievo secondo cui i lavoratori normodotati si siano trovati in condizioni facilitate per il reperimento altrimenti di mezzi di sostentamento, trattasi di affermazione del tutto generica, decontestualizzata, e che non si confronta con le finalità perseguite con la normativa emergenziale e di cui ben ha dato conto la Corte Costituzionale, la quale, peraltro, ha evidenziato come “L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
- la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 15/2023, ha altresì statuito che “Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv., con modificazioni, nella l. 28 maggio 2021, n. 76 - come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 26 novembre 2021, n. 172 nella parte in cui, nel prevedere che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, escludono, in relazione agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché al personale di cui alla lettera a)
(personale scolastico) ed alla lettera c) (personale occupato nelle strutture di cui all'art.
8- ter d.lg. n. 502 del 1992) del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di
7 RGL n. 482/2023
sospensione cautelare o disciplinare nel periodo di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inadempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, atteso che non è comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato. Non risulta costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.”;
- in conclusione, il ricorso va rigettato;
- si sottolinea, in ogni caso, la genericità della domanda risarcitoria formulata;
- la condizione delle parti e la peculiarità della fattispecie conducono a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà, mentre la residua parte dev'essere posta a carico della parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori;
- compensa le residue spese legali.
Motivazione entro 60 giorni.
Alessandria, il 05/12/2024.
Il Giudice
Silvia Fioraso
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 23/12/2024 nella causa n. 482/2023 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. MEISINA WLADIMIRO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistita dall'avv. GARIBALDI ELIO GIANNI CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: sospensione da lavoro e retribuzione per inadempimento all'obbligo vaccinale
Premesso che: con ricorso depositato in data 29.5.2023, , dipendente dell con Parte_1 CP_1 mansioni di Operatore Tecnico di centralino ed inquadramento nel livello B CCNL Comparto
Sanità, assunto quale appartenente alla categoria protetta di cui all'art. 1 L. 68/1999 in quanto portatore di handicap, con sede di lavoro presso la portineria dell'Ospedale di Novi Ligure, ha dedotto di essere stato sospeso dal diritto di svolgere attività lavorativa in conseguenza del riscontrato inadempimento dell'obbligo vaccinale, con decorrenza dal 18.1.2022, inizialmente fino a giugno 2022 e poi fino a dicembre 2022, e di essere stato effettivamente reintegrato nel posto di lavoro a luglio 2022 dopo aver contratto il virus. Egli sostiene che la disposta sospensione sia stata illegittima in quanto, da un lato, egli non fa parte del personale sanitario né è iscritto ad alcun
Ordine Professionale, svolge e svolgeva la propria attività all'interno di un locale in cui non è consentito l'accesso del pubblico, da solo, e quindi non vi era un concreto rischio di contagio, rischio che la normativa adottata per far fronte all'emergenza sanitaria voleva evitare, d'altra parte l non ha mai proposto alcuna ricollocazione. In ogni caso, evidenzia che la normativa in CP_1
1 RGL n. 482/2023
questione contrasti con l'art. 3 della Costituzione laddove non opera alcun distinguo tra operatori normo dotati e lavoratori disabili, in particolare, non tiene conto del fatto che l'operatore sospeso e disabile abbia molte meno possibilità dell'operatore non disabile di procurarsi sostentamento.
Sulla base di quanto esposto, egli ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito
- accertare e dichiarare illegittima la sospensione comminata da per le Parte_1 causali di cui alla narrativa in fatto ed in diritto che precede e per l'effetto condannare la resistente al pagamento, in favore del sig. della retribuzione Controparte_2 Parte_1 maturata durante il periodo di illegittima sospensione ( gennaio 2022 – giugno 2022 compreso) dal lavoro, oltre interessi come per legge, e di computarlo come periodo di effettivo servizio ai fini della valutazione di punteggi e della anzianità lavorativa;
- Condannare altresì la resistente alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale del ricorrente per il periodo di illegittima sospensione;
- Condannare la resistente al ristoro dei danni morali e materiali patiti e patiendi che si chiede all'Illustrissimo Tribunale di stabilire secondo equità e che si quantificano nella misura massima di € 5.000 ai fini del valore della presente causa. - condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.
L si è costituita in giudizio mediante deposito di memoria difensiva in data 4.9.2023, CP_1 contestando la ricostruzione fattuale e giuridica contenuta in ricorso e in particolare richiamando il contenuto dell'art.
4-ter D.L. 44/2021 conv. in L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 D.L. 172/2021, conv. in L. 3/2022, che ha esteso l'obbligo vaccinale anche al personale non sanitario svolgente le proprie mansioni presso le strutture di cui all'art.
8-ter D.Lgs. 502/1992, evidenziando come il ricorrente non abbia mai giustificato il mancato adempimento all'obbligo vaccinale mediante comunicazione di certificazione di esenzione rilasciata dal medico curante, come prescritto, e rimarcando come il legislatore sia intervenuto, sempre mediante il D.L. 172/2021, sull'art. 4 D.L.
44/2021, escludendo l'onere di ricollocazione originariamente previsto “ove possibile” ad eccezione del caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore”, che comporti l'esenzione dall'obbligo vaccinale o il differimento della vaccinazione;
la resistente ha quindi chiesto il rigetto delle domande proposte con vittoria di spese.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante l'esame della documentazione prodotta dalle parti, è stata discussa all'udienza del 5.12.2024, all'esito della quale è stata decisa come da dispositivo che segue.
Considerato che:
- con nota 0185925 del 24.12.2021, l ha avviato nei confronti del proprio dipendente CP_1 il procedimento di verifica dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale anti di cui CP_3 all'art.
4-ter D.L. 44/2021 conv. in L. 76/2021, come modificato dal D.L. 172/2021,
2 RGL n. 482/2023
comunicando che “L'art.
4-ter D.L. 01.04.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge
26.05.2021 n. 76, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, in tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica, ha previsto la vaccinazione anti SARS-CoV-2 per tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art.
8-ter del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. …. dalle verifiche effettuate non risulta che ad oggi la S.V. abbia effettuato la vaccinazione anti SARS-CoV-2 né presentato richiesta di vaccinazione. … Si invita la S.V. a dichiarare nelle forme dell'autocertificazione
… la sussistenza di almeno una delle ipotesi di cui ai seguenti punti 1), 2), oppure a produrre la certificazione di cui al seguente punto 3): - 1) avvenuta somministrazione della vaccinazione ani SARS-CoV-2; - 2) avvenuta presentazione della richiesta di vaccinazione con l'indicazione della data fissata per la stessa;
- 3) certificato rilasciato dal MMG attestante l'esenzione dall'obbligo vaccinale per accertato pericolo per la sua salute, in ragione di specifiche condizioni cliniche documentate, nel rispetto delle circolari del
Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. … entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente comunicazione …. Si coglie l'occasione per evidenziare che l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro … dell'avvio o del successivo compimento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021” (doc. 3 ric.);
- con nota 0010419 del 18.1.2022, l ha accertato l'inosservanza dell'obbligo CP_1 vaccinale da parte del lavoratore ai sensi dell'art.
4-ter, comma 3, D.L. 44/2021, in ragione del fatto che egli non aveva fornito alcuna risposta né inoltrato alcuna documentazione, e ha comunicato che da ciò “deriva la sospensione di diritto di svolgere l'attività da Lei attualmente effettuata. Tale sospensione avrà decorrenza immediata, fino alla comunicazione da parte vostra a quest'Azienda, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, vale a dire il 14.06.2022
… durante la sospensione, che viene disposta senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati” (doc. 3 ric.);
- con nota del 31.05.2022, l resistente comunicava al ricorrente la proroga della CP_4 sospensione fino al 31.12.2022 in applicazione del disposto di cui all'art. 8 D.L. 24/2022, che aveva prorogato l'efficacia degli artt. 4 e 4-ter D.L. 44/2021 (doc. 4 ric.);
3 RGL n. 482/2023
- costituisce circostanza pacifica che il ricorrente non si sia sottoposto a vaccinazione SARS-
CoV-2, in quanto apertamente contrario, e non abbia neppure documentato ragioni di esenzione dall'obbligo vaccinale;
nello specifico, pur avendo affermato di non essersi voluto sottoporre a vaccinazione, temendo un peggioramento della propria salute, già compromessa, egli non ha indicato ragioni cliniche alla base di tale convinzione, né ha allegato di avere ricevuto pareri medici in tal senso (specificamente alcuna certificazione del proprio medico curante);
- ciò che emerge dalla documentazione prodotta è che, una volta ricevuta la comunicazione di sospensione, il ricorrente abbia prenotato la vaccinazione, ottenendo un appuntamento per il giorno 12.2.2022, e ne abbia dato comunicazione all la quale ha quindi CP_1 provveduto, con nota 0011972 del 19.1.2022 a revocare la sospensione già annunciata, contestualmente invitando il dipendente ad inviare l'attestazione di avvenuta vaccinazione entro 3 giorni dalla data dell'appuntamento (doc. 4 ric.);
- con nota 0033155 del 18.2.2022, dato atto del mancato invio da parte del della Pt_1 documentazione richiesta, l nuovamente accertava l'inadempimento dell'obbligo CP_1 vaccinale, con conseguente sospensione del diritto a prestare attività lavorativa (doc. 7 res.);
- il ricorrente era riammesso in servizio in data 6.7.2022 dopo aver contratto il virus (doc. 12 res.);
- il D.L. 44/2021, all'art. 4, ha previsto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario;
- con l'art. 2 D.L. 172/21 è stato introdotto nel D.L. n. 44/2021 l'art.
4-ter, che ha disposto, a decorrere dal 15.12.2021, l'estensione dell'obbligo vaccinale ad ulteriori categorie di lavoratori, tra cui, alla lett. c), il “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis”;
- l'art.
8-ter, co. 1, D. Lgs. 502/1992, intitolato “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie”, recita: “La realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonché al trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
4 RGL n. 482/2023
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno”;
- la Corte d'Appello territoriale, con argomentazioni del tutto condivisibili, ha affermato che:
“L'interpretazione letterale dell'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021 (e del richiamo, in esso contenuto, all'art.
8-ter D. L.vo n. 502/92) e la ratio dell'intervento normativo attuato con il
D.L. n. 172/21, a parere della Corte non consentono la lettura proposta dall'appellato e condivisa dal Tribunale.
L'art.
4-ter del D.L. n. 44/2021 fa infatti riferimento al personale che lavora nella “struttura”,
e non in sue singole sedi o articolazioni interne, quali sono gli ospedali, i distretti sanitari o gli ambulatori territoriali.
Il richiamo all'art.
8-ter è alle “strutture” che, per lo svolgimento della loro attività, necessitano dell'autorizzazione sanitaria e tali non sono i singoli reparti o distretti (ospedali, unità operative o altre articolazioni interne), che possono essere istituiti, eliminati o Cont modificati autonomamente dalla con proprio atto aziendale.
La scelta del legislatore di individuare l'ambito in cui vige l'obbligo vaccinale anche per lavoratori diversi dagli operatori sanitari di cui all'art. 4 del D.L. n. 44/2021 mediante richiamo alla definizione delle “strutture” di cui all'art.
8-ter del D. L.vo n. 502/92 è funzionale a ricomprendere in esse ogni tipologia di soggetto giuridico, sia pubblico che privato, che intenda erogare servizi ospedalieri, sanitari e socio sanitari, facendovi così rientrare enti pubblici, società di capitali, associazioni, onlus, fondazioni, previa autorizzazione della Regione di riferimento (v. art.
8-ter, commi 3-5, D. L.vo n. 502/92, relativi ai presupposti per ottenere l'autorizzazione, alle procedure necessarie e ai compiti dei Comuni e delle Regioni su questa materia).
Nell'elencare le “strutture” che richiedono l'autorizzazione l'art.
8-ter cit. dà quindi rilievo non alla natura del soggetto, ma alla natura dell'attività di fornitura di servizi sanitari e socio sanitari esercitata.
La “struttura” non è pertanto il luogo fisico in cui viene svolta la prestazione lavorativa, bensì il soggetto giuridico che gestisce servizi sanitari e socio sanitari, attività che, appunto, richiede l'autorizzazione ex art.
8-ter cit..
Del resto, la funzione dell'art.
4-ter è proprio quella di estendere l'obbligo vaccinale, già previsto dall'art. 4 D.L. n. 44/21 per i soli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario, ad una platea di lavoratori più ampia, come confermato dal fatto che l'art.
4-ter fa espressamente salvo l'art. 4.
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Dunque, l'estensione riguarda proprio il personale delle strutture sanitarie che svolge mansioni “non sanitarie” (quali quelle svolte dall'appellato), che, anzi, è in effetti il destinatario dell'art.
4-ter D.L. n. 44/21.
A seguito di detta estensione, l'obbligo vaccinale vale quindi per tutto il personale dipendente delle “strutture” che esercitano attività sanitarie (nel caso in esame, per tutto il personale della , senza quindi distinguere né tra mansioni (sanitarie, Pt_2 amministrative, tecniche) cui il personale sia adibito né tra sedi cui i dipendenti siano fisicamente assegnati.
L'obbligo vaccinale è stato infatti esteso dall'art.
4-ter al personale che svolge in dette strutture la propria attività lavorativa “a qualsiasi titolo”.
Non rileva dunque la collocazione fisica dell'ufficio ( ) a cui è Controparte_5 assegnato l'appellato, ossia il fatto che esso si trovi all'esterno dei luoghi in cui viene erogata l'attività sanitaria.
La norma non prevede alcuna distinzione tra sedi prevalentemente adibite ad attività amministrative e quelle adibite ad attività sanitarie e questo è del tutto coerente con l'abolizione, ad opera dello stesso D.L. n. 172/21, per il personale che si sottrae volontariamente all'obbligo vaccinale, della possibilità, di cui al previgente art. 4 D.L. n.
44/21, di essere adibito a mansioni e sedi diverse da quelle proprie, profilo di cui si dirà anche più oltre con riferimento alle questioni riproposte dall'appellato.
La scelta del legislatore di estensione dell'obbligo vaccinale è ragionevole, non essendo possibile, in un ente che eroga servizi sanitari, tenere completamente e costantemente separato il personale a contatto con l'utenza da quello che svolge mansioni “d'ufficio”, così come è impossibile mantenere separate le aree in cui circola l'utenza e il personale sanitario ad essa dedicato da quelle dove si svolgono le attività più propriamente tecniche o amministrative.” (Corte d'Appello Torino, sent. n. 606/2023);
- sulla scorta di quanto esposto, appare del tutto irrilevante il tipo di mansioni espletate dal ricorrente e il luogo fisico (portineria), comunque interno ad edifici in cui vengono espletate attività di tipo sanitario e circolano personale sanitario ed utenti esterni, in cui esse sono ed erano svolte;
- con riferimento alla mancata adibizione del ricorrente ad altre mansioni, va osservato che, secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 2 e 7, richiamati dall'art.
4-ter, co. 2, D.L. 44/21,
“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione può essere omessa o differita.” e “Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a
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mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.”;
- nulla, invece, a seguito della modifica del comma 8, che originariamente prevedeva che “il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio.”, è stato previsto per chi, invece, non si sia sottoposto alla vaccinazione senza documentate motivazioni sanitarie, che, quindi, non può svolgere l'attività lavorativa in nessuna forma;
- quanto ai dubbi di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale disposto dalla normativa emergenziale, occorre fare rinvio alle pronunce della Corte Costituzionale nn. 14 e 15 del
9.2.023, che hanno ritenuto non irragionevoli né sproporzionate le scelte del legislatore adottate nel periodo pandemico alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, anche con riguardo all'esclusione della corresponsione della retribuzione o di altro compenso a carico del datore di lavoro, e osservare, quanto alla lamentata mancata distinzione tra lavoratori normo dotati e disabili, che la normativa, come ben evidenziato, consentiva in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore,
l'esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; mentre il rilievo secondo cui i lavoratori normodotati si siano trovati in condizioni facilitate per il reperimento altrimenti di mezzi di sostentamento, trattasi di affermazione del tutto generica, decontestualizzata, e che non si confronta con le finalità perseguite con la normativa emergenziale e di cui ben ha dato conto la Corte Costituzionale, la quale, peraltro, ha evidenziato come “L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
- la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 15/2023, ha altresì statuito che “Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv., con modificazioni, nella l. 28 maggio 2021, n. 76 - come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 26 novembre 2021, n. 172 nella parte in cui, nel prevedere che per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, escludono, in relazione agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario, nonché al personale di cui alla lettera a)
(personale scolastico) ed alla lettera c) (personale occupato nelle strutture di cui all'art.
8- ter d.lg. n. 502 del 1992) del comma 1 dell'art.
4-ter, l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di
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sospensione cautelare o disciplinare nel periodo di sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inadempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, atteso che non è comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato. Non risulta costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.”;
- in conclusione, il ricorso va rigettato;
- si sottolinea, in ogni caso, la genericità della domanda risarcitoria formulata;
- la condizione delle parti e la peculiarità della fattispecie conducono a ritenere opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà, mentre la residua parte dev'essere posta a carico della parte ricorrente, in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori;
- compensa le residue spese legali.
Motivazione entro 60 giorni.
Alessandria, il 05/12/2024.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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