Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18/03/2025 N. 12395/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da AL MA rappresentato e difeso dall'Avv.to SONGINI TOMASO nonchè ed elett.te dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
PS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso dall'Avv.to
TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in PIAZZA MISSORI, 8/10
20122 MILANO
RESISTENTE nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'Avv.to MARIANNA
PUZO ed elett.te dom.ta in Napoli alla via Croce Rossa 20
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento
1/2 Dott. Riccardo Atanasio
il procuratore della parte ricorrente chiedeva la condanna di PS al pagamento delle spese di giudizio;
il procuratore dell'istituto e di Agenzia delle Entrate Riscossione chiedevano di compensare le spese tra le parti.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data parte ricorrente ha convenuto in giudizio PS opponendosi alla Intimazione di pagamento 068 2023 90255472 07/000 della quale chiedevano l'annullamento con vittoria di spese
Si sono costituite le parti resistenti
PS dava atto di avere provveduto ad annullare l'avviso di addebito n.
368.2019.0031948306.000 notificato in data 16.01.2020
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come indicato in rubrica.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che - giusta quando dichiarato dai procuratori delle parti e attestato nei documenti prodotti in causa - va dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell'annullamento dell'avviso di addebito portato dall'intimazione di pagamento di cui è causa.
In quanto virtualmente soccombente, gravano su PS le spese di giudizio in considerazione dell'ingiustificata emanazione dell'avviso di addebito poi annullato in autotutela
Sicchè PS va condannato a rimborsare le spese del giudizio che si determinano in €
500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Spese compensate tra ricorrente ed Agenzia delle Entrate Riscossione
Sentenza esecutiva
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna PS a rimborsare alla parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 500,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali
Spese compensate tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione
Sentenza esecutiva
Milano, 18/03/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
2/2 Dott. Riccardo Atanasio