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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZANATTA MOIRA ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VINCIGUERRA ANTONIO P.IVA_1
Resistente
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 resistente contumace
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.7.24 ha riferito di essere Parte_1 collaboratrice scolastica a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo
“Prati” di Desio (MB), con decorrenza giuridica ed economica della propria posizione stipendiale dal 1995, data di immissione in ruolo;
pagina 1 di 4 che al momento dell'immissione in ruolo era stato emesso decreto di ricostruzione di carriera;
che con decreto prot. n. 6469 del 16.05.2023 l' di Monza emetteva un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera a seguito del quale la
Ragioneria Territoriale dello Stato per la Lombardia, con comunicazione prot. n. 122089/3 del 28.07.2023 , accertava un debito a suo carico di importo pari ad € 10.269,75 lordi per assegni in più riscossi dal 13.10.1995 al 31.12.2021, chiedendone il pagamento;
che dall' 01.07.2023 la Ragioneria dello Stato le stava trattenendo l'importo di € 190,06 mensile dalle buste paga;
che il termine era previsto per il 30.06.2027 sino al recupero dell'intero importo richiesto.
Tanto premesso la ricorrente ha dedotto che la richiesta restitutoria era parzialmente prescritta ed infatti aveva inviato all'
[...]
una richiesta di ricalcolo Controparte_4 del suo debito, che limitasse la domanda nei limiti della prescrizione decennale, in data 10.08.2023; che aveva anche chiesto che fosse attivata la procedura di conciliazione perché fosse riconosciuta la prescrizione decennale del credito;
che entrambe le comunicazioni sono rimaste prive di riscontro.
Posto quanto sopra la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare prescritto il credito vantato dalle amministrazioni resistenti nei confronti della ricorrente a titolo di indebito retributivo, con riferimento alle annualità dal 1995 al 2012 e quantificato in € 6514,31 lorde o in quella diversa somma che sarà accertata di giustizia e, per l'effetto,
Disapplicare o revocare in parte qua il provvedimento di ingiunzione prot.
122089/3 del 28.07.2023, ritenendo come dovuta la somma lorda di € 3755,44 (pari ad € 3336,71 netti) o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Nell'ipotesi in cui, alla data dell'emanazione della sentenza, il
[...]
, in persona Controparte_5 del Ministro pro tempore, avesse trattenuto somme eccedenti l'importo di €
3336,71, si chiede che sia condannato alla relativa restituzione in favore della ricorrente, somma maggiorata di interessi legali.
Con condanna agli onorari di causa e spese per contributo unificato da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. pagina 2 di 4 Il non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal in quanto lo stesso è il titolare del credito in ordine al quale viene domandato l'accertamento della prescrizione.
È legittimato peraltro anche il in quanto ente erogatore.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero non vi è dubbio che si verta in tema di pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., per cui il termine di prescrizione è decennale, decorre dalla data dei singoli pagamenti ( in questo caso quelli effettuati dai resistenti in favore della ricorrente) ed è stato interrotto dal provvedimento di recupero notificato alla ricorrente nel luglio del 2023.
Posto quanto sopra è prescritto il credito del MIM per le annualità dal 1995 al
2012.
La somma ammonta ad euro 6.514,31 lordi, pari ad euro 5.785,98 netti, come affermato dalla ricorrente in ricorso e confermato in udienza dal difensore del .
Pertanto l'importo che sarebbe stato dovuto dalla ricorrente , detratto il credito prescritto dall'importo totale di euro 10.269,75, era pari ad euro
3.755,44 , pari ad euro 3336,71 netti .
Poiché la stessa ad oggi ha pagato ( rectius le sono stati detratti) euro
4.377,32 , come ammesso in udienza dal difensore del , la ricorrente ha diritto alla restituzione della differenza pari ad euro 1.040,61, che è stata trattenuta nonostante il relativo debito fosse prescritto.
I resistenti vanno dunque condannati in solido alla restituzione di tale somma alla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede: pagina 3 di 4 1) Dichiara prescritto il credito a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. del MIM per le annualità dal 1995 al 2012;
2) Condanna i resistenti a restituire alla ricorrente la somma di euro 1.040,61 che è stata trattenuta nonostante il relativo debito fosse prescritto;
3) Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00, per compensi ed euro 118,50 per CU, oltre oneri accessori e spese generali
Monza, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1814/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ZANATTA MOIRA ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. VINCIGUERRA ANTONIO P.IVA_1
Resistente
(C.F. Controparte_2
), P.IVA_2 resistente contumace
Oggetto: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.7.24 ha riferito di essere Parte_1 collaboratrice scolastica a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo
“Prati” di Desio (MB), con decorrenza giuridica ed economica della propria posizione stipendiale dal 1995, data di immissione in ruolo;
pagina 1 di 4 che al momento dell'immissione in ruolo era stato emesso decreto di ricostruzione di carriera;
che con decreto prot. n. 6469 del 16.05.2023 l' di Monza emetteva un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera a seguito del quale la
Ragioneria Territoriale dello Stato per la Lombardia, con comunicazione prot. n. 122089/3 del 28.07.2023 , accertava un debito a suo carico di importo pari ad € 10.269,75 lordi per assegni in più riscossi dal 13.10.1995 al 31.12.2021, chiedendone il pagamento;
che dall' 01.07.2023 la Ragioneria dello Stato le stava trattenendo l'importo di € 190,06 mensile dalle buste paga;
che il termine era previsto per il 30.06.2027 sino al recupero dell'intero importo richiesto.
Tanto premesso la ricorrente ha dedotto che la richiesta restitutoria era parzialmente prescritta ed infatti aveva inviato all'
[...]
una richiesta di ricalcolo Controparte_4 del suo debito, che limitasse la domanda nei limiti della prescrizione decennale, in data 10.08.2023; che aveva anche chiesto che fosse attivata la procedura di conciliazione perché fosse riconosciuta la prescrizione decennale del credito;
che entrambe le comunicazioni sono rimaste prive di riscontro.
Posto quanto sopra la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare prescritto il credito vantato dalle amministrazioni resistenti nei confronti della ricorrente a titolo di indebito retributivo, con riferimento alle annualità dal 1995 al 2012 e quantificato in € 6514,31 lorde o in quella diversa somma che sarà accertata di giustizia e, per l'effetto,
Disapplicare o revocare in parte qua il provvedimento di ingiunzione prot.
122089/3 del 28.07.2023, ritenendo come dovuta la somma lorda di € 3755,44 (pari ad € 3336,71 netti) o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Nell'ipotesi in cui, alla data dell'emanazione della sentenza, il
[...]
, in persona Controparte_5 del Ministro pro tempore, avesse trattenuto somme eccedenti l'importo di €
3336,71, si chiede che sia condannato alla relativa restituzione in favore della ricorrente, somma maggiorata di interessi legali.
Con condanna agli onorari di causa e spese per contributo unificato da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. pagina 2 di 4 Il non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal in quanto lo stesso è il titolare del credito in ordine al quale viene domandato l'accertamento della prescrizione.
È legittimato peraltro anche il in quanto ente erogatore.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero non vi è dubbio che si verta in tema di pagamento dell'indebito ex art. 2033 c.c., per cui il termine di prescrizione è decennale, decorre dalla data dei singoli pagamenti ( in questo caso quelli effettuati dai resistenti in favore della ricorrente) ed è stato interrotto dal provvedimento di recupero notificato alla ricorrente nel luglio del 2023.
Posto quanto sopra è prescritto il credito del MIM per le annualità dal 1995 al
2012.
La somma ammonta ad euro 6.514,31 lordi, pari ad euro 5.785,98 netti, come affermato dalla ricorrente in ricorso e confermato in udienza dal difensore del .
Pertanto l'importo che sarebbe stato dovuto dalla ricorrente , detratto il credito prescritto dall'importo totale di euro 10.269,75, era pari ad euro
3.755,44 , pari ad euro 3336,71 netti .
Poiché la stessa ad oggi ha pagato ( rectius le sono stati detratti) euro
4.377,32 , come ammesso in udienza dal difensore del , la ricorrente ha diritto alla restituzione della differenza pari ad euro 1.040,61, che è stata trattenuta nonostante il relativo debito fosse prescritto.
I resistenti vanno dunque condannati in solido alla restituzione di tale somma alla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede: pagina 3 di 4 1) Dichiara prescritto il credito a titolo di indebito ex art. 2033 c.c. del MIM per le annualità dal 1995 al 2012;
2) Condanna i resistenti a restituire alla ricorrente la somma di euro 1.040,61 che è stata trattenuta nonostante il relativo debito fosse prescritto;
3) Condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 1.000,00, per compensi ed euro 118,50 per CU, oltre oneri accessori e spese generali
Monza, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 4 di 4