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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 793/2016 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
09.04.1971 in Svizzera (CH) e (C.F. Parte_2
) nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
(ME), via Granatari n.63, entrambi elettivamente domiciliati in Milazzo, via
Marina Garibaldi, n.13 – Palazzo Marullo – presso lo studio dell'Avv. Franca
Patrizia Formica, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Opponenti -
CONTRO
(P.IVA C.F. e num iscrizione Controparte_1 P.IVA_1
R.I. Milano ) con sede legale in Milano, Piazza Durante n.11, in P.IVA_2
persona del suo procuratore costituito Dott. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Francesco Di Franco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Minissale in Messina, via Lodi n.6, giusta procura in atti;
- Opposta –
avente per OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a D.I. del 28.04.2016 i sig.ri
[...]
e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1
al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 63/2016 (n. 2141/15
[...]
R.G.) emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato in data 12.03.2016, con il quale erano stati condannati al pagamento della somma complessiva di
€.6.181,52, oltre interessi al tasso ordinario 8,85% dal 23.09.2015 al saldo effettivo e le spese della procedura, in conseguenza del mancato pagamento del saldo per sconfino del conto corrente bancario n. 2502504 acceso in data
15.07.2008.
Ciò premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'assoluta carenza
e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c., per i motivi sopra esposti;
2) Nel merito ritenere
e dichiarare la nullità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedono il pagamento delle commissioni, delle spese direttamente collegate alla remunerazione del credito e degli interessi convenzionali , corrispettivi e moratori poiché palesemente ultralegali ed in violazione dell'art. 1283 c.c e , per l'effetto 3) Ritenere e dichiarare che parte opponente relativamente allo stesso contratto ha diritto alla restituzione di tutte le somme illegittimamente pagate a detto titolo da porre in compensazione con quelle eventualmente dovute, se dovute, da parte opposta . 4) Conseguentemente, rideterminare giudizialmente il saldo del conto corrente oggetto di causa riportandolo al giusto e all'equo, con conseguente eventuale compensazione degli importi dare-avere; 5) Sempre ed in ogni caso, ritenere e dichiarare che nessuna somma oltre a quella così determinata è dovuta da parte opponente a parte opposta per i motivi sopra esposti e per quant'altro sarà provato in corso di causa. 6) Condannare l 'opposto al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per l'illecita usura applicata, la somma che si riterrà di giustizia, da determinar s i anche secondo equità ex art. 1226 c.c.; 7) Con ogni riserva ex art. 183 6° comma c.p.c. 8) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione del 24.11.2016 si costituiva in giudizio la depositando tutti gli estratti conto relativi al rapporto Controparte_1
oggetto del giudizio e rilevando l'infondatezza delle contestazioni avversarie relative all'asserita nullità delle condizioni che avevano comportato l'applicazione di interessi usurai e illegittime commissioni, ivi chiedendo: “IN
VIA PRELIMINARE. Si chiede all'Ill.mo Giudice di voler concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
o di pronta soluzione ai sensi ed agli effetti dell'art 648 cpc. NEL MERITO Si chiede che vengano rigettate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avversarie e per
l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dei sig.ri e Parte_1
, alla corresponsione in favore di della somma complessiva Parte_2 CP_1
di euro 6.181,52=, (di cui euro 6.001,10= per capitale ed euro 180,42= per interessi), quale saldo debitore al 23.09.2015, oltre interessi al tasso annuo ordinario 8,85% dal
23.09.2015 al saldo effettivo, per sconfino sul conto corrente n. 2502504, sottoscritto in data
15.07.2008, oltre alle spese della procedura monitoria, ovvero alla corresponsione di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata degli interessi dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza insisteva per CP_1
la concessione della provvisoria esecutività ed il GI, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 4.04.2016, accogliendo la richiesta dell'opposta, disponeva l'espletamento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e rinviava la causa al 25.10.2017.
La mediazione non dava esito positivo e, pertanto, alla successiva udienza le parti, insistevano nelle proprie posizioni processuali, chiedendo concordemente la concessione dei termini ex art 183, comma VI, cpc.
Depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 29.04.2019, il GI ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli opponenti, nominando quale CTU il dott. e formulando il relativo quesito. Persona_1 All'udienza del 14.11.2019 il CTU prestava giuramento.
La causa veniva, così, rinviata per l'esame dell'elaborato al 5.06.2020.
Tuttavia, a causa dell'inerzia del consulente nominato, si procedeva ad una serie di rinvii, finché, su istanza degli opponenti, con provvedimento dell'11.09.2023, il GI revocava il dott. e nominava quale nuovo CTU il dott. Per_1 [...]
, rinviando la causa per il giuramento del perito incaricato Persona_2
all'11.04.2024 ed al 20.09.2024, per l'esame dell'elaborato peritale.
A seguito di richiesta di proroga, da parte del nuovo CTU, per il deposito dell'elaborato peritale, l'udienza fissata al 20.09.2024 veniva rinviata al
7.10.2024, da svolgersi con lo scambio di note scritte, nelle quali la difesa dell'opponente eccepiva la nullità dell'elaborato peritale per mancato rispetto del termine per il deposto delle osservazioni dei consulenti di parte, mentre il patrocinio dell'opposta chiedeva il rigetto dell'eccezione avversaria, non avendo nessuna parte costituita nominato un proprio CTP e chiedendo la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2024, il GI fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale al 6.12.2024, con termine sino al 30.11.2024 per il deposito di note scritte.
Medio tempore, in data 11.11.2024, il CTU depositava una nuova relazione, inserendo ed esaminando le osservazioni all'elaborato peritale inviate dal patrocinio di parte opponente.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni con le note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio,
l'opposizione appare parzialmente fondata.
Preliminarmente, in diritto, si ricorda che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n.
12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
In materia bancaria, ciò si traduce nel principio giurisprudenziale secondo cui grava sulla banca o sull'istituto di credito che si assume creditore del saldo a debito del correntista registrato al momento della chiusura del rapporto l'onere di produrre il titolo e tutte le scritture contabili che ad esso fanno riferimento, vale a dire gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, in modo che, di converso, l'opponente - convenuto in senso sostanziale - possa e debba prendere posizione sulle singole partite in dare e avere ivi registrate e assolvere all'onere di specifica contestazione, anche al fine di evitare le conseguenze di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sez.
I, 24/12/2020, n.29577; Cass. Civ., sez. III, 18/05/2011, n.10860).
È attraverso la produzione integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto che la parte che intende far valere il credito derivante dal saldo di conto corrente assolve all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Una volta prodotti in giudizio, essi rappresentano una valida prova scritta del credito vantato e onerano la controparte che intenda contestare i calcoli o eccepire la nullità delle poste passive addebitate durante il corso del rapporto, di muovere specifiche contestazioni e/o allegazioni tecniche, potendo le movimentazioni bancarie analitiche registrate con continuità dagli estratti conto essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 24/05/2017, n.13127).
Orbene, nel caso di specie, la Banca creditrice ha assolto l'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando la sussistenza e la legittimità del credito vantato.
La suddetta pretesa creditoria trova fondamento, difatti, nel contratto di apertura conto corrente n. 2502504 del 15.7.2008 - Condizioni Generali e relativo Documento di Sintesi delle condizioni contrattuali ed economiche applicate – intrattenuto tra i Sig.ri e con Parte_1 Parte_2
nella proposta di modifica unilaterale del contratto ex Controparte_1
art. 118 T.U.B. del 22.7.2010, nonché, negli estratti conto con relativi riassunti scalari dal 8.9.2008 al 21.5.2015 depositati in corso di causa.
Di contro, gli opponenti hanno dedotto, in termini vaghi e generici,
l'inesistenza del credito sulla scorta dell'asserita indebita applicazione di spese ed interessi poiché ultralegali ed applicati in violazione dell'art.1283 c.c.
Si rigetta, pertanto, l'eccezione preliminare avanzata da parte opponente in merito alla carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c..
Nel merito, avuto riguardo alla doglianza posta a fondamento della domanda introdotta con l'atto di citazione, relativa alla nullità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedono il pagamento delle commissioni, delle spese direttamente collegate alla remunerazione del credito e degli interessi convenzionali, corrispettivi e moratori poiché palesemente ultralegali ed in violazione dell'art. 1283 c.c., giova premettere che, in diritto, allo scopo di stabilire che non si superi la soglia di usura determinata con riferimento alla media dei tassi effettivi globali applicati da tutti i finanziatori alle singole tipologie di finanziamento nel trimestre precedente rileva il confronto tra il TEG (Tasso Effettivo Globale) - espressione del costo complessivo del credito determinato in base alla legge sull'usura - ed il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio). L'art. 644, comma 3,
c.p.c. rimette alla legge la corretta individuazione del c.d. tasso soglia, quale elemento imprescindibile della fattispecie de quo.
L'elemento oggettivo dell'usura, si concretizza, pertanto, nei casi in cui il tasso pattuito tra le parti superi il tasso soglia come determinato dalla legge. Per la determinazione dell'interesse usurario, l'art. 644, comma 4, c.p., così come sostituito dall'art. 1, L.n. 108/1996, ha stabilito che si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. La norma, poi completata dall'art.
2-bis, comma 2, D.L. 29/11/2008, n.185 convertito nella L.
28/01/2009, n.2, ha stabilito che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque, denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art.1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3, L. n.
108/1996.
La nozione di interesse usurario di cui all'art. 1815 c.c., quindi, dipende dall'esito di un procedimento di concretizzazione che si svolge nel tempo e che
è teso ad individuare per ciascun trimestre una misura certa di tassi usurari espressa in forma matematica.
Con specifico riferimento al caso di specie, essendo la pretesa azionata basata sulla dedotta usurarietà del tasso convenuto in ragione della sommatoria di quello moratorio con quello relativo agli interessi corrispettivi, non si può, però, prescindere dal consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale
“La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori
(e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. civ., sez. I, 05/05/2022, n. 14214; cfr. anche
Cass. civ., sez. VI, 04/11/2021, n. 31615).
Tanto ciò premesso in diritto - già di per sé sufficiente a fondare la presente statuizione di rigetto - gli esiti dell'elaborato peritale del C.T.U. hanno evidenziato, in ossequio alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente sino al 31.12.2013 la legittimità della capitalizzazione operata, oggetto di clausola contrattuale scritta. Il CTU, inoltre, in ossequio alla disciplina prevista dalla Delibera CICR del 9.2.2000 ha escluso che il TEG abbia superato il tasso soglia, provvedendo al ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti ed eliminando la capitalizzazione degli interessi dalla data successiva al 01.01.2014 sino alla data del 21.5.2015.
Non vi è motivo, pertanto, per discostarsi dalle argomentazioni cui è giunto il CTU – dott. - il quale depositando gli esiti peritali Persona_2
ha così concluso: “Il rapporto oggetto di analisi, la cui dinamica trimestrale è dettagliatamente riepilogata nell'All. 1, alla data del 8.9.2008 presenta un saldo liquido iniziale pari a € 0,00 ed un saldo liquido finale al 21.5.2015 pari a € - 6.001,10.
L'ammontare complessivo delle competenze addebitate per interessi, commissioni di massimo scoperto e spese risulta pari a € 800,56. [...] Per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia. Alla luce di ciò lo scrivente non effettuerà alcuna rielaborazione. [...] In conclusione, sulla base della rielaborazione effettuata per le ragioni superiormente richiamate il giusto saldo del c/c n.
2502504 in assenza di capitalizzazione nel periodo 1.1.2014 – 21.5.2015 risulterebbe pari ad euro – 5.988,28 con una differenza a favore del correntista pari ad € 12,82.”
Nel caso di specie, pertanto, i tassi in questione risultano in misura inferiore al tasso soglia applicabile, sicchè la censura mossa nei confronti del decreto ingiuntivo n. 63/2016 è in parte qua infondata.
3. Stante la differenza a favore del correntista rilevata dal CTU secondo valutazioni qui condivise che nel suo elaborato così conclude: “' In conclusione, sulla base della rielaborazione effettuata per le ragioni superiormente richiamate il giusto saldo del c/c n. 2502504 in assenza di capitalizzazione nel periodo
1.1.2014 – 21.5.2015 risulterebbe pari ad euro – 5.988,28 con una differenza a favore del correntista pari ad € 12,82”.
4. In merito alla eccezione, formulata da parte opponente, di nullità della CTU per non aver il Consulente inviato la bozza ed aver così impedito alle parti costituite di presentare le eventuali contestazioni, appare rilevante la seguente circostanza: è vero che il CTU non ha provveduto ad inviare la propria relazione, nei termini previsti nel decreto di affidamento dell'incarico, ma, parte opponente ha comunque inviato le proprie osservazioni ed il CTU ha risposto alle stesse in modo puntuale e da questo giudice condivisibile. Osservato ciò, si conclude dichiarando che, seppur non siano stati osservati i termini sopra indicati, non è stato violato il diritto della parte di controdedurre alle valutazioni del CTU e, pertanto, l'elaborato peritale si considera valido e non affetto da alcuna nullità.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno dedotto in giudizio, in quanto non supportata sia in ordine alla prova degli illeciti civili ascritti alla banca opposta per tutto quanto sopra esposto, sia in ordine all'allegazione e dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate.
A ciò consegue, altresì, il rigetto della pretesa riparatoria in quanto sfornita dei presupposti per il suo riconoscimento, oltre che dei criteri di quantificazione, non forniti neanche ai fini di una liquidazione in via equitativa.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
4. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli opponenti, e in solido tra di loro, Parte_1 Parte_2
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, mentre le spese della CTU, stante l'esito, vanno poste a carico delle parti del giudizio nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 793/2016, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
;
[...] - Revoca il decreto ingiuntivo opposto portante n. 63/2016, emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Condanna gli opponenti, e in Parte_1 Parte_2
solido tra di loro, al pagamento del debito ammontante ad Euro
5.988,28 in favore del creditore Controparte_1
- Condanna gli opponenti, e in Parte_1 Parte_2
solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da , liquidate in € 2.540,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
- Pone il pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato
Decreto, per il 50% a carico degli opponenti e per il restante 50% a carico dell'opposta Controparte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 793/2016 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il Parte_1 C.F._1
09.04.1971 in Svizzera (CH) e (C.F. Parte_2
) nata il [...] a [...], entrambi residenti in [...]C.F._2
(ME), via Granatari n.63, entrambi elettivamente domiciliati in Milazzo, via
Marina Garibaldi, n.13 – Palazzo Marullo – presso lo studio dell'Avv. Franca
Patrizia Formica, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Opponenti -
CONTRO
(P.IVA C.F. e num iscrizione Controparte_1 P.IVA_1
R.I. Milano ) con sede legale in Milano, Piazza Durante n.11, in P.IVA_2
persona del suo procuratore costituito Dott. rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Francesco Di Franco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Minissale in Messina, via Lodi n.6, giusta procura in atti;
- Opposta –
avente per OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori hanno concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione in opposizione a D.I. del 28.04.2016 i sig.ri
[...]
e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1
al fine di chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 63/2016 (n. 2141/15
[...]
R.G.) emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. e notificato in data 12.03.2016, con il quale erano stati condannati al pagamento della somma complessiva di
€.6.181,52, oltre interessi al tasso ordinario 8,85% dal 23.09.2015 al saldo effettivo e le spese della procedura, in conseguenza del mancato pagamento del saldo per sconfino del conto corrente bancario n. 2502504 acceso in data
15.07.2008.
Ciò premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'assoluta carenza
e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c., per i motivi sopra esposti;
2) Nel merito ritenere
e dichiarare la nullità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedono il pagamento delle commissioni, delle spese direttamente collegate alla remunerazione del credito e degli interessi convenzionali , corrispettivi e moratori poiché palesemente ultralegali ed in violazione dell'art. 1283 c.c e , per l'effetto 3) Ritenere e dichiarare che parte opponente relativamente allo stesso contratto ha diritto alla restituzione di tutte le somme illegittimamente pagate a detto titolo da porre in compensazione con quelle eventualmente dovute, se dovute, da parte opposta . 4) Conseguentemente, rideterminare giudizialmente il saldo del conto corrente oggetto di causa riportandolo al giusto e all'equo, con conseguente eventuale compensazione degli importi dare-avere; 5) Sempre ed in ogni caso, ritenere e dichiarare che nessuna somma oltre a quella così determinata è dovuta da parte opponente a parte opposta per i motivi sopra esposti e per quant'altro sarà provato in corso di causa. 6) Condannare l 'opposto al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, per l'illecita usura applicata, la somma che si riterrà di giustizia, da determinar s i anche secondo equità ex art. 1226 c.c.; 7) Con ogni riserva ex art. 183 6° comma c.p.c. 8) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione del 24.11.2016 si costituiva in giudizio la depositando tutti gli estratti conto relativi al rapporto Controparte_1
oggetto del giudizio e rilevando l'infondatezza delle contestazioni avversarie relative all'asserita nullità delle condizioni che avevano comportato l'applicazione di interessi usurai e illegittime commissioni, ivi chiedendo: “IN
VIA PRELIMINARE. Si chiede all'Ill.mo Giudice di voler concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta
o di pronta soluzione ai sensi ed agli effetti dell'art 648 cpc. NEL MERITO Si chiede che vengano rigettate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avversarie e per
l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dei sig.ri e Parte_1
, alla corresponsione in favore di della somma complessiva Parte_2 CP_1
di euro 6.181,52=, (di cui euro 6.001,10= per capitale ed euro 180,42= per interessi), quale saldo debitore al 23.09.2015, oltre interessi al tasso annuo ordinario 8,85% dal
23.09.2015 al saldo effettivo, per sconfino sul conto corrente n. 2502504, sottoscritto in data
15.07.2008, oltre alle spese della procedura monitoria, ovvero alla corresponsione di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, maggiorata degli interessi dal dì del dovuto al saldo. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Instaurato il contraddittorio, alla prima udienza insisteva per CP_1
la concessione della provvisoria esecutività ed il GI, a scioglimento della riserva assunta, con provvedimento del 4.04.2016, accogliendo la richiesta dell'opposta, disponeva l'espletamento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e rinviava la causa al 25.10.2017.
La mediazione non dava esito positivo e, pertanto, alla successiva udienza le parti, insistevano nelle proprie posizioni processuali, chiedendo concordemente la concessione dei termini ex art 183, comma VI, cpc.
Depositate le rispettive memorie, con ordinanza del 29.04.2019, il GI ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dagli opponenti, nominando quale CTU il dott. e formulando il relativo quesito. Persona_1 All'udienza del 14.11.2019 il CTU prestava giuramento.
La causa veniva, così, rinviata per l'esame dell'elaborato al 5.06.2020.
Tuttavia, a causa dell'inerzia del consulente nominato, si procedeva ad una serie di rinvii, finché, su istanza degli opponenti, con provvedimento dell'11.09.2023, il GI revocava il dott. e nominava quale nuovo CTU il dott. Per_1 [...]
, rinviando la causa per il giuramento del perito incaricato Persona_2
all'11.04.2024 ed al 20.09.2024, per l'esame dell'elaborato peritale.
A seguito di richiesta di proroga, da parte del nuovo CTU, per il deposito dell'elaborato peritale, l'udienza fissata al 20.09.2024 veniva rinviata al
7.10.2024, da svolgersi con lo scambio di note scritte, nelle quali la difesa dell'opponente eccepiva la nullità dell'elaborato peritale per mancato rispetto del termine per il deposto delle osservazioni dei consulenti di parte, mentre il patrocinio dell'opposta chiedeva il rigetto dell'eccezione avversaria, non avendo nessuna parte costituita nominato un proprio CTP e chiedendo la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2024, il GI fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale al 6.12.2024, con termine sino al 30.11.2024 per il deposito di note scritte.
Medio tempore, in data 11.11.2024, il CTU depositava una nuova relazione, inserendo ed esaminando le osservazioni all'elaborato peritale inviate dal patrocinio di parte opponente.
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni con le note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio,
l'opposizione appare parzialmente fondata.
Preliminarmente, in diritto, si ricorda che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n.
12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
In materia bancaria, ciò si traduce nel principio giurisprudenziale secondo cui grava sulla banca o sull'istituto di credito che si assume creditore del saldo a debito del correntista registrato al momento della chiusura del rapporto l'onere di produrre il titolo e tutte le scritture contabili che ad esso fanno riferimento, vale a dire gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto, in modo che, di converso, l'opponente - convenuto in senso sostanziale - possa e debba prendere posizione sulle singole partite in dare e avere ivi registrate e assolvere all'onere di specifica contestazione, anche al fine di evitare le conseguenze di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sez.
I, 24/12/2020, n.29577; Cass. Civ., sez. III, 18/05/2011, n.10860).
È attraverso la produzione integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto che la parte che intende far valere il credito derivante dal saldo di conto corrente assolve all'onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c.
Una volta prodotti in giudizio, essi rappresentano una valida prova scritta del credito vantato e onerano la controparte che intenda contestare i calcoli o eccepire la nullità delle poste passive addebitate durante il corso del rapporto, di muovere specifiche contestazioni e/o allegazioni tecniche, potendo le movimentazioni bancarie analitiche registrate con continuità dagli estratti conto essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 24/05/2017, n.13127).
Orbene, nel caso di specie, la Banca creditrice ha assolto l'onere probatorio mediante la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando la sussistenza e la legittimità del credito vantato.
La suddetta pretesa creditoria trova fondamento, difatti, nel contratto di apertura conto corrente n. 2502504 del 15.7.2008 - Condizioni Generali e relativo Documento di Sintesi delle condizioni contrattuali ed economiche applicate – intrattenuto tra i Sig.ri e con Parte_1 Parte_2
nella proposta di modifica unilaterale del contratto ex Controparte_1
art. 118 T.U.B. del 22.7.2010, nonché, negli estratti conto con relativi riassunti scalari dal 8.9.2008 al 21.5.2015 depositati in corso di causa.
Di contro, gli opponenti hanno dedotto, in termini vaghi e generici,
l'inesistenza del credito sulla scorta dell'asserita indebita applicazione di spese ed interessi poiché ultralegali ed applicati in violazione dell'art.1283 c.c.
Si rigetta, pertanto, l'eccezione preliminare avanzata da parte opponente in merito alla carenza e/o difetto di prova scritta ex art. 634 c.p.c..
Nel merito, avuto riguardo alla doglianza posta a fondamento della domanda introdotta con l'atto di citazione, relativa alla nullità delle clausole negoziali del contratto di conto corrente nella parte in cui prevedono il pagamento delle commissioni, delle spese direttamente collegate alla remunerazione del credito e degli interessi convenzionali, corrispettivi e moratori poiché palesemente ultralegali ed in violazione dell'art. 1283 c.c., giova premettere che, in diritto, allo scopo di stabilire che non si superi la soglia di usura determinata con riferimento alla media dei tassi effettivi globali applicati da tutti i finanziatori alle singole tipologie di finanziamento nel trimestre precedente rileva il confronto tra il TEG (Tasso Effettivo Globale) - espressione del costo complessivo del credito determinato in base alla legge sull'usura - ed il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio). L'art. 644, comma 3,
c.p.c. rimette alla legge la corretta individuazione del c.d. tasso soglia, quale elemento imprescindibile della fattispecie de quo.
L'elemento oggettivo dell'usura, si concretizza, pertanto, nei casi in cui il tasso pattuito tra le parti superi il tasso soglia come determinato dalla legge. Per la determinazione dell'interesse usurario, l'art. 644, comma 4, c.p., così come sostituito dall'art. 1, L.n. 108/1996, ha stabilito che si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. La norma, poi completata dall'art.
2-bis, comma 2, D.L. 29/11/2008, n.185 convertito nella L.
28/01/2009, n.2, ha stabilito che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque, denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art.1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3, L. n.
108/1996.
La nozione di interesse usurario di cui all'art. 1815 c.c., quindi, dipende dall'esito di un procedimento di concretizzazione che si svolge nel tempo e che
è teso ad individuare per ciascun trimestre una misura certa di tassi usurari espressa in forma matematica.
Con specifico riferimento al caso di specie, essendo la pretesa azionata basata sulla dedotta usurarietà del tasso convenuto in ragione della sommatoria di quello moratorio con quello relativo agli interessi corrispettivi, non si può, però, prescindere dal consolidato principio giurisprudenziale, secondo il quale
“La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento del contratto), sia agli interessi moratori
(e ai costi posti a carico della medesima parte per il caso, e come conseguenza, dell'inadempimento), esclusa, invece, l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (Cass. civ., sez. I, 05/05/2022, n. 14214; cfr. anche
Cass. civ., sez. VI, 04/11/2021, n. 31615).
Tanto ciò premesso in diritto - già di per sé sufficiente a fondare la presente statuizione di rigetto - gli esiti dell'elaborato peritale del C.T.U. hanno evidenziato, in ossequio alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente sino al 31.12.2013 la legittimità della capitalizzazione operata, oggetto di clausola contrattuale scritta. Il CTU, inoltre, in ossequio alla disciplina prevista dalla Delibera CICR del 9.2.2000 ha escluso che il TEG abbia superato il tasso soglia, provvedendo al ricalcolo dell'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti ed eliminando la capitalizzazione degli interessi dalla data successiva al 01.01.2014 sino alla data del 21.5.2015.
Non vi è motivo, pertanto, per discostarsi dalle argomentazioni cui è giunto il CTU – dott. - il quale depositando gli esiti peritali Persona_2
ha così concluso: “Il rapporto oggetto di analisi, la cui dinamica trimestrale è dettagliatamente riepilogata nell'All. 1, alla data del 8.9.2008 presenta un saldo liquido iniziale pari a € 0,00 ed un saldo liquido finale al 21.5.2015 pari a € - 6.001,10.
L'ammontare complessivo delle competenze addebitate per interessi, commissioni di massimo scoperto e spese risulta pari a € 800,56. [...] Per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta non risultano trimestri in cui il TEG ha superato il tasso soglia. Alla luce di ciò lo scrivente non effettuerà alcuna rielaborazione. [...] In conclusione, sulla base della rielaborazione effettuata per le ragioni superiormente richiamate il giusto saldo del c/c n.
2502504 in assenza di capitalizzazione nel periodo 1.1.2014 – 21.5.2015 risulterebbe pari ad euro – 5.988,28 con una differenza a favore del correntista pari ad € 12,82.”
Nel caso di specie, pertanto, i tassi in questione risultano in misura inferiore al tasso soglia applicabile, sicchè la censura mossa nei confronti del decreto ingiuntivo n. 63/2016 è in parte qua infondata.
3. Stante la differenza a favore del correntista rilevata dal CTU secondo valutazioni qui condivise che nel suo elaborato così conclude: “' In conclusione, sulla base della rielaborazione effettuata per le ragioni superiormente richiamate il giusto saldo del c/c n. 2502504 in assenza di capitalizzazione nel periodo
1.1.2014 – 21.5.2015 risulterebbe pari ad euro – 5.988,28 con una differenza a favore del correntista pari ad € 12,82”.
4. In merito alla eccezione, formulata da parte opponente, di nullità della CTU per non aver il Consulente inviato la bozza ed aver così impedito alle parti costituite di presentare le eventuali contestazioni, appare rilevante la seguente circostanza: è vero che il CTU non ha provveduto ad inviare la propria relazione, nei termini previsti nel decreto di affidamento dell'incarico, ma, parte opponente ha comunque inviato le proprie osservazioni ed il CTU ha risposto alle stesse in modo puntuale e da questo giudice condivisibile. Osservato ciò, si conclude dichiarando che, seppur non siano stati osservati i termini sopra indicati, non è stato violato il diritto della parte di controdedurre alle valutazioni del CTU e, pertanto, l'elaborato peritale si considera valido e non affetto da alcuna nullità.
Parimenti infondata è la domanda di risarcimento del danno dedotto in giudizio, in quanto non supportata sia in ordine alla prova degli illeciti civili ascritti alla banca opposta per tutto quanto sopra esposto, sia in ordine all'allegazione e dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate.
A ciò consegue, altresì, il rigetto della pretesa riparatoria in quanto sfornita dei presupposti per il suo riconoscimento, oltre che dei criteri di quantificazione, non forniti neanche ai fini di una liquidazione in via equitativa.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
4. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico degli opponenti, e in solido tra di loro, Parte_1 Parte_2
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, mentre le spese della CTU, stante l'esito, vanno poste a carico delle parti del giudizio nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 793/2016, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
;
[...] - Revoca il decreto ingiuntivo opposto portante n. 63/2016, emesso dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
- Condanna gli opponenti, e in Parte_1 Parte_2
solido tra di loro, al pagamento del debito ammontante ad Euro
5.988,28 in favore del creditore Controparte_1
- Condanna gli opponenti, e in Parte_1 Parte_2
solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente giudizio da , liquidate in € 2.540,00 per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
- Pone il pagamento delle spese di CTU, come liquidate con separato
Decreto, per il 50% a carico degli opponenti e per il restante 50% a carico dell'opposta Controparte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola