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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/10/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 6561/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 6561/2019 promossa da:
(P. IVA ), in persona dell'A.D. CP_1 Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Domenico Sorrentino
(C.F.: ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1
studio sito a Roma, alla Via Oslavia 30;
-appellante- contro
(P.IVA: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Samantha Cerrone (C.F.:
) elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
sito a Orta di Atella (CE) alla Via dei Gelsi n. 4;
- appellato-
1 CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Con ricorso depositato in data 3 settembre 2018 la società appellante proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 204-bis del Codice della Strada, avverso i verbali di accertamento nn. 1103 T/2018, 3368 T/2018 e 4820
T/2018 elevati dal Comando di Polizia Locale del Comune di per CP_2
violazione dell'art. 142 C.d.S., relative al superamento dei limiti di velocità rilevato mediante apparecchiatura elettronica denominata T-
EXSPEED v.2.0, installata lungo la S.S. 7 quater “Domitiana” al km
3+585, direzione Napoli.
Il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, con sentenza n. 55/2019, dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività del deposito, omettendo di esaminare il merito delle doglianze.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società Parte_2
deducendo la violazione dell'art. 204-bis C.d.S. in relazione alla
[...]
2 sospensione dei termini durante il periodo feriale, nonché lamentando, in via sostanziale, la mancata prova dell'omologazione e della taratura del dispositivo, l'irregolarità della postazione e della segnaletica e l'illegittimità della contestazione differita.
Dalla produzione documentale di primo grado del e CP_2
ritualmente acquisita al fascicolo d'appello, risultano depositati numerosi atti e certificazioni di natura tecnica e amministrativa concernenti l'omologazione, l'autorizzazione e la funzionalità dell'impianto di rilevazione, che il Tribunale ritiene pienamente valutabili ai fini del presente giudizio.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare l'appello è ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Inoltre è ben noto sia che, in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una
3 contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (cfr.: Cassazione civile, sez. Trib., 25/01/2008, n. 1604;
Cassazione civile 14 febbraio 2014 n. 3594 sez. VI;
Cass. 10 settembre
1999 n. 9661); sia che non si ha violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" qualora il giudice di appello fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico, non viola il principio (cfr.: Cassazione civile, sez. I, 24/02/2014, n. 4393).
Dall'esame complessivo degli atti risulta anzitutto necessario superare la statuizione pregiudiziale resa dal Giudice di Pace, che aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività.
Dalle relate di notifica e dagli avvisi di ricevimento acquisiti in atti emerge, invece, che i verbali di accertamento furono notificati il 06 luglio
2018, mentre l'opposizione venne depositata in data 3 settembre 2018.
Considerato che, ai sensi della Legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione feriale dei termini processuali si applica anche ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, poiché si tratta di controversie soggette alla disciplina generale del rito del lavoro, che non rientrano tra le materie espressamente escluse, come le opposizioni all'esecuzione, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 204-bis C.d.S. ha ripreso a decorrere soltanto dal 1° settembre successivo, con scadenza nei giorni immediatamente successivi.
4 Ne consegue che l'opposizione è stata tempestivamente proposta, sicché
l'appello deve ritenersi fondato limitatamente alla censura relativa all'erronea declaratoria di inammissibilità.
Pertanto, riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, questo Tribunale, ravvisata la piena completezza del materiale istruttorio e non occorrendo ulteriori attività di istruzione, procede alla decisione nel merito dell'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Venendo al merito, la ricostruzione documentale fornita dall'Amministrazione è completa e coerente con il quadro normativo.
È agli atti il decreto prefettizio n. 701/Area III Pat. del 10 luglio 2014 che, all'esito dell'istruttoria prevista dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n.
121 (convertito nella l. 1° agosto 2002 n. 168), individua tra gli assi a elevata incidentalità la S.S. 7 quater “Domitiana” nel territorio di , CP_2
includendo anche il tratto compreso tra km 1+200 e km 10+000; in tali tratti è espressamente autorizzata la rilevazione a distanza dei limiti di velocità senza obbligo di contestazione immediata, ricorrendone i presupposti di legge. È altresì agli atti il nulla osta ANAS – prot. CDG-
0408425-P del 04 agosto 2017 – con disciplinare tecnico ventinovennale che localizza la postazione al km 3+585, lato destro direzione Napoli, ne descrive le caratteristiche fisiche (palo fuori terra m 5, base m 1,20 ×
0,80, distanza minima dal ciglio m 1,20, collocazione armadio e telecamere di ausilio) e vincola l'installazione al rispetto del manuale d'uso del costruttore e del D.M. 15 agosto 2007 in tema di presegnalazione.
5 Quanto alla strumentazione utilizzata, il ha prodotto i decreti CP_2
ministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5298 del
27 ottobre 2011, n. 4910 del 16 ottobre 2014 e n. 5072 del 27 ottobre
2014, dai quali risulta l'omologazione/approvazione del dispositivo denominato T-EXSPEED v.
2.0 per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e delle infrazioni semaforiche, con le prescrizioni ivi elencate e con validità ventennale dalla data del primo decreto. La corrispondenza fra il modello approvato e quello impiegato è attestata dalla dichiarazione di conformità al campione omologato ( matricola univoca) e dal manuale CP_3
tecnico di installazione ed uso (rev.
1.1 IT), anch'esso depositato, che specifica l'architettura del sistema, le distanze e altezze d'installazione
(intervalli D1, D2, D3), le modalità di cablaggio e, soprattutto, il capitolo dedicato a calibrazione, taratura e autodiagnosi, che prevede controlli periodici e scarti massimi ammissibili.
In punto taratura, è altresì presente il Certificato LAT n. 385/17 del
Centro di Taratura LAT n. 105 (Università di Cassino e del Lazio
Meridionale), datato 26 giugno 2017, intestato al misuratore di velocità
T-EXSPEED v.2.0 – Rilevatore 002110 (CPU 000268), cioè alla stessa matricola impiegata nel sito di . CP_2
Il certificato, redatto secondo la guida ISO/IEC 98 e sistema
ACCREDIA, indica condizioni ambientali della prova, catena di riferibilità metrologica e risultati (scarto medio e incertezza estesa) nei campi 30–100 km/h e oltre 100 km/h, con numero delle misure eseguite.
6 A ciò si aggiunge il verbale di verifica di funzionalità del 2018, redatto ai sensi del D.M. 7 agosto 2017, che attesta l'avvenuto controllo prima dell'inizio dei rilievi, la presenza delle iscrizioni regolamentari, l'integrità dei sigilli, l'esecuzione delle diagnosi previste dal manuale d'uso e la corretta attribuzione delle misure ai transiti campionati. Questa combinazione, omologazione ministeriale, conformità al campione, certificato LAT riferito alla matricola e verbale di funzionalità periodica, soddisfa integralmente l'onere probatorio sulla affidabilità metrologica dello strumento e rende inconsistenti le obiezioni generiche dell'appellante sulla mancata prova della taratura o sulla sua asserita inefficacia.
Le censure circa la regolarità della postazione e la segnaletica non trovano riscontro. Il disciplinare ANAS localizza la postazione al km
3+585 lato dx e prescrive l'installazione dei pannelli di presegnalazione e della cartellonistica di cantiere nel rispetto del D.M. 2007; i verbali impugnati menzionano espressamente la presenza dei pannelli di preavviso (a 1000 m e a 400 m) e di quello di conferma in prossimità della postazione. L'appellante non ha offerto una prova contraria specifica (rilievi fotografici georeferenziati, sopralluoghi in date coeve, perizie) idonea a sovvertire la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa e la coerenza fra nulla osta, manuale e concreta collocazione. La sola affermazione che la segnaletica non fosse
“adeguatamente visibile” rimane, dunque, apodittica.
Parimenti infondata è la doglianza sulla contestazione differita.
Come già accennato, il tratto stradale è compreso nel decreto prefettizio del 2014; il dispositivo è di tipo approvato per rilievo automatico in
7 modalità istantanea;
la gestione operativa è riservata al personale di polizia;
ricorrono quindi le condizioni del combinato disposto degli artt.
201, comma 1-bis, lett. f), e 142 C.d.S., non essendo necessaria la fermata del veicolo al momento dell'infrazione. L'assetto normativo, completato dal D.M. 7 agosto 2017 quanto a verifiche iniziali e periodiche, legittima l'invio del verbale al proprietario o al responsabile in solido, con l'onere di comunicazione dei dati del conducente solo ai fini della decurtazione punti. Anche qui, l'appellante non indica quali concrete ragioni avrebbero reso possibile la contestazione immediata né allega situazioni peculiari idonee a incrinare la regola del luogo individuato dal Prefetto.
Quanto all'ulteriore rilievo sollevato dall'appellante, concernente la pretesa illegittimità della pluralità di rilievi effettuati nello stesso tratto stradale in un ristretto arco temporale, lo stesso non merita accoglimento.
La reiterazione di più accertamenti presso una medesima postazione regolarmente autorizzata non integra alcuna violazione di legge, atteso che il controllo elettronico della velocità ha natura continuativa e automatizzata, ed è finalizzato alla prevenzione delle condotte di guida pericolose.
La legittimità dell'installazione e l'idoneità tecnica dell'apparecchiatura, già accertate nei paragrafi precedenti, escludono che possano configurarsi profili di irregolarità o di abuso nell'uso ripetuto del dispositivo.
Del resto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza
19 aprile 2017 n. 9964, l'accertamento di infrazioni tramite apparecchi omologati e periodicamente verificati conserva piena efficacia probatoria,
8 indipendentemente dal numero di rilevazioni eseguite, purché ciascun verbale sia autonomamente redatto e notificato nel rispetto delle forme di legge.
Alla luce delle risultanze istruttorie e documentali acquisite, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia fornito prova piena e coerente della legittimità dell'impianto e della correttezza del procedimento sanzionatorio.
Sono stati infatti prodotti: il decreto prefettizio n. 701/2014, che individua il tratto di strada come soggetto a controlli a distanza;
il nulla osta ANAS del 4 agosto 2017 con relativo disciplinare tecnico;
i decreti ministeriali di omologazione del dispositivo T-EXSPEED V.2.0; il certificato di taratura LAT n. 385/17 riferito alla medesima matricola del dispositivo in uso;
il verbale di verifica di funzionalità periodica del 2018
e il manuale tecnico KRIA, conforme alle prescrizioni del costruttore e alle disposizioni del D.M. 7 agosto 2017.
Tale complesso documentale, valutato unitariamente, consente di affermare che il ha rispettato tutte le condizioni Controparte_2
previste dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di affidabilità e tracciabilità delle misurazioni elettroniche di velocità
(v. Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2020, n. 2036; Cass. civ., Sez. II, 10 maggio 2023, n. 12712).
Non emergono, pertanto, elementi idonei a infirmare la legittimità dei verbali impugnati, che devono ritenersi conformi ai requisiti di legge sotto ogni profilo, autorizzativo, tecnico, procedurale e probatorio.
9 L'appello risulta, dunque, fondato esclusivamente sulla questione preliminare della tempestività dell'opposizione, mentre deve essere rigettato nel merito, stante l'infondatezza di tutte le ulteriori censure.
Tenuto conto della complessità tecnica della controversia e della parziale soccombenza reciproca, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_3
- accoglie parzialmente l'appello, limitatamente al motivo concernente l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per asserita tardività, e per l'effetto riforma la sentenza impugnata su tale punto;
- ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., decidendo nel merito, attesa la completezza del materiale istruttorio già acquisito, rigetta l'opposizione proposta dalla società appellante avverso i verbali di accertamento, emessi dal Comando di Polizia Locale del Comune di per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada;
CP_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo alla natura tecnica della controversia e alla parziale reciproca soccombenza.
Lì, 14/10/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 6561/2019 promossa da:
(P. IVA ), in persona dell'A.D. CP_1 Parte_1 P.IVA_1
p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Domenico Sorrentino
(C.F.: ) elettivamente domiciliato presso il suo C.F._1
studio sito a Roma, alla Via Oslavia 30;
-appellante- contro
(P.IVA: ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Samantha Cerrone (C.F.:
) elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
sito a Orta di Atella (CE) alla Via dei Gelsi n. 4;
- appellato-
1 CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Con ricorso depositato in data 3 settembre 2018 la società appellante proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 204-bis del Codice della Strada, avverso i verbali di accertamento nn. 1103 T/2018, 3368 T/2018 e 4820
T/2018 elevati dal Comando di Polizia Locale del Comune di per CP_2
violazione dell'art. 142 C.d.S., relative al superamento dei limiti di velocità rilevato mediante apparecchiatura elettronica denominata T-
EXSPEED v.2.0, installata lungo la S.S. 7 quater “Domitiana” al km
3+585, direzione Napoli.
Il Giudice di Pace di Sessa Aurunca, con sentenza n. 55/2019, dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività del deposito, omettendo di esaminare il merito delle doglianze.
Avverso tale pronuncia proponeva appello la società Parte_2
deducendo la violazione dell'art. 204-bis C.d.S. in relazione alla
[...]
2 sospensione dei termini durante il periodo feriale, nonché lamentando, in via sostanziale, la mancata prova dell'omologazione e della taratura del dispositivo, l'irregolarità della postazione e della segnaletica e l'illegittimità della contestazione differita.
Dalla produzione documentale di primo grado del e CP_2
ritualmente acquisita al fascicolo d'appello, risultano depositati numerosi atti e certificazioni di natura tecnica e amministrativa concernenti l'omologazione, l'autorizzazione e la funzionalità dell'impianto di rilevazione, che il Tribunale ritiene pienamente valutabili ai fini del presente giudizio.
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare l'appello è ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Inoltre è ben noto sia che, in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una
3 contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (cfr.: Cassazione civile, sez. Trib., 25/01/2008, n. 1604;
Cassazione civile 14 febbraio 2014 n. 3594 sez. VI;
Cass. 10 settembre
1999 n. 9661); sia che non si ha violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" qualora il giudice di appello fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico, non viola il principio (cfr.: Cassazione civile, sez. I, 24/02/2014, n. 4393).
Dall'esame complessivo degli atti risulta anzitutto necessario superare la statuizione pregiudiziale resa dal Giudice di Pace, che aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività.
Dalle relate di notifica e dagli avvisi di ricevimento acquisiti in atti emerge, invece, che i verbali di accertamento furono notificati il 06 luglio
2018, mentre l'opposizione venne depositata in data 3 settembre 2018.
Considerato che, ai sensi della Legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione feriale dei termini processuali si applica anche ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, poiché si tratta di controversie soggette alla disciplina generale del rito del lavoro, che non rientrano tra le materie espressamente escluse, come le opposizioni all'esecuzione, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 204-bis C.d.S. ha ripreso a decorrere soltanto dal 1° settembre successivo, con scadenza nei giorni immediatamente successivi.
4 Ne consegue che l'opposizione è stata tempestivamente proposta, sicché
l'appello deve ritenersi fondato limitatamente alla censura relativa all'erronea declaratoria di inammissibilità.
Pertanto, riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, questo Tribunale, ravvisata la piena completezza del materiale istruttorio e non occorrendo ulteriori attività di istruzione, procede alla decisione nel merito dell'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 354, comma 1, c.p.c.
Venendo al merito, la ricostruzione documentale fornita dall'Amministrazione è completa e coerente con il quadro normativo.
È agli atti il decreto prefettizio n. 701/Area III Pat. del 10 luglio 2014 che, all'esito dell'istruttoria prevista dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002 n.
121 (convertito nella l. 1° agosto 2002 n. 168), individua tra gli assi a elevata incidentalità la S.S. 7 quater “Domitiana” nel territorio di , CP_2
includendo anche il tratto compreso tra km 1+200 e km 10+000; in tali tratti è espressamente autorizzata la rilevazione a distanza dei limiti di velocità senza obbligo di contestazione immediata, ricorrendone i presupposti di legge. È altresì agli atti il nulla osta ANAS – prot. CDG-
0408425-P del 04 agosto 2017 – con disciplinare tecnico ventinovennale che localizza la postazione al km 3+585, lato destro direzione Napoli, ne descrive le caratteristiche fisiche (palo fuori terra m 5, base m 1,20 ×
0,80, distanza minima dal ciglio m 1,20, collocazione armadio e telecamere di ausilio) e vincola l'installazione al rispetto del manuale d'uso del costruttore e del D.M. 15 agosto 2007 in tema di presegnalazione.
5 Quanto alla strumentazione utilizzata, il ha prodotto i decreti CP_2
ministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 5298 del
27 ottobre 2011, n. 4910 del 16 ottobre 2014 e n. 5072 del 27 ottobre
2014, dai quali risulta l'omologazione/approvazione del dispositivo denominato T-EXSPEED v.
2.0 per l'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e delle infrazioni semaforiche, con le prescrizioni ivi elencate e con validità ventennale dalla data del primo decreto. La corrispondenza fra il modello approvato e quello impiegato è attestata dalla dichiarazione di conformità al campione omologato ( matricola univoca) e dal manuale CP_3
tecnico di installazione ed uso (rev.
1.1 IT), anch'esso depositato, che specifica l'architettura del sistema, le distanze e altezze d'installazione
(intervalli D1, D2, D3), le modalità di cablaggio e, soprattutto, il capitolo dedicato a calibrazione, taratura e autodiagnosi, che prevede controlli periodici e scarti massimi ammissibili.
In punto taratura, è altresì presente il Certificato LAT n. 385/17 del
Centro di Taratura LAT n. 105 (Università di Cassino e del Lazio
Meridionale), datato 26 giugno 2017, intestato al misuratore di velocità
T-EXSPEED v.2.0 – Rilevatore 002110 (CPU 000268), cioè alla stessa matricola impiegata nel sito di . CP_2
Il certificato, redatto secondo la guida ISO/IEC 98 e sistema
ACCREDIA, indica condizioni ambientali della prova, catena di riferibilità metrologica e risultati (scarto medio e incertezza estesa) nei campi 30–100 km/h e oltre 100 km/h, con numero delle misure eseguite.
6 A ciò si aggiunge il verbale di verifica di funzionalità del 2018, redatto ai sensi del D.M. 7 agosto 2017, che attesta l'avvenuto controllo prima dell'inizio dei rilievi, la presenza delle iscrizioni regolamentari, l'integrità dei sigilli, l'esecuzione delle diagnosi previste dal manuale d'uso e la corretta attribuzione delle misure ai transiti campionati. Questa combinazione, omologazione ministeriale, conformità al campione, certificato LAT riferito alla matricola e verbale di funzionalità periodica, soddisfa integralmente l'onere probatorio sulla affidabilità metrologica dello strumento e rende inconsistenti le obiezioni generiche dell'appellante sulla mancata prova della taratura o sulla sua asserita inefficacia.
Le censure circa la regolarità della postazione e la segnaletica non trovano riscontro. Il disciplinare ANAS localizza la postazione al km
3+585 lato dx e prescrive l'installazione dei pannelli di presegnalazione e della cartellonistica di cantiere nel rispetto del D.M. 2007; i verbali impugnati menzionano espressamente la presenza dei pannelli di preavviso (a 1000 m e a 400 m) e di quello di conferma in prossimità della postazione. L'appellante non ha offerto una prova contraria specifica (rilievi fotografici georeferenziati, sopralluoghi in date coeve, perizie) idonea a sovvertire la presunzione di legittimità dell'azione amministrativa e la coerenza fra nulla osta, manuale e concreta collocazione. La sola affermazione che la segnaletica non fosse
“adeguatamente visibile” rimane, dunque, apodittica.
Parimenti infondata è la doglianza sulla contestazione differita.
Come già accennato, il tratto stradale è compreso nel decreto prefettizio del 2014; il dispositivo è di tipo approvato per rilievo automatico in
7 modalità istantanea;
la gestione operativa è riservata al personale di polizia;
ricorrono quindi le condizioni del combinato disposto degli artt.
201, comma 1-bis, lett. f), e 142 C.d.S., non essendo necessaria la fermata del veicolo al momento dell'infrazione. L'assetto normativo, completato dal D.M. 7 agosto 2017 quanto a verifiche iniziali e periodiche, legittima l'invio del verbale al proprietario o al responsabile in solido, con l'onere di comunicazione dei dati del conducente solo ai fini della decurtazione punti. Anche qui, l'appellante non indica quali concrete ragioni avrebbero reso possibile la contestazione immediata né allega situazioni peculiari idonee a incrinare la regola del luogo individuato dal Prefetto.
Quanto all'ulteriore rilievo sollevato dall'appellante, concernente la pretesa illegittimità della pluralità di rilievi effettuati nello stesso tratto stradale in un ristretto arco temporale, lo stesso non merita accoglimento.
La reiterazione di più accertamenti presso una medesima postazione regolarmente autorizzata non integra alcuna violazione di legge, atteso che il controllo elettronico della velocità ha natura continuativa e automatizzata, ed è finalizzato alla prevenzione delle condotte di guida pericolose.
La legittimità dell'installazione e l'idoneità tecnica dell'apparecchiatura, già accertate nei paragrafi precedenti, escludono che possano configurarsi profili di irregolarità o di abuso nell'uso ripetuto del dispositivo.
Del resto, come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza
19 aprile 2017 n. 9964, l'accertamento di infrazioni tramite apparecchi omologati e periodicamente verificati conserva piena efficacia probatoria,
8 indipendentemente dal numero di rilevazioni eseguite, purché ciascun verbale sia autonomamente redatto e notificato nel rispetto delle forme di legge.
Alla luce delle risultanze istruttorie e documentali acquisite, deve ritenersi che l'Amministrazione abbia fornito prova piena e coerente della legittimità dell'impianto e della correttezza del procedimento sanzionatorio.
Sono stati infatti prodotti: il decreto prefettizio n. 701/2014, che individua il tratto di strada come soggetto a controlli a distanza;
il nulla osta ANAS del 4 agosto 2017 con relativo disciplinare tecnico;
i decreti ministeriali di omologazione del dispositivo T-EXSPEED V.2.0; il certificato di taratura LAT n. 385/17 riferito alla medesima matricola del dispositivo in uso;
il verbale di verifica di funzionalità periodica del 2018
e il manuale tecnico KRIA, conforme alle prescrizioni del costruttore e alle disposizioni del D.M. 7 agosto 2017.
Tale complesso documentale, valutato unitariamente, consente di affermare che il ha rispettato tutte le condizioni Controparte_2
previste dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza di legittimità in tema di affidabilità e tracciabilità delle misurazioni elettroniche di velocità
(v. Cass. civ., Sez. II, 29 gennaio 2020, n. 2036; Cass. civ., Sez. II, 10 maggio 2023, n. 12712).
Non emergono, pertanto, elementi idonei a infirmare la legittimità dei verbali impugnati, che devono ritenersi conformi ai requisiti di legge sotto ogni profilo, autorizzativo, tecnico, procedurale e probatorio.
9 L'appello risulta, dunque, fondato esclusivamente sulla questione preliminare della tempestività dell'opposizione, mentre deve essere rigettato nel merito, stante l'infondatezza di tutte le ulteriori censure.
Tenuto conto della complessità tecnica della controversia e della parziale soccombenza reciproca, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_3
- accoglie parzialmente l'appello, limitatamente al motivo concernente l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per asserita tardività, e per l'effetto riforma la sentenza impugnata su tale punto;
- ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., decidendo nel merito, attesa la completezza del materiale istruttorio già acquisito, rigetta l'opposizione proposta dalla società appellante avverso i verbali di accertamento, emessi dal Comando di Polizia Locale del Comune di per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada;
CP_2
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, avuto riguardo alla natura tecnica della controversia e alla parziale reciproca soccombenza.
Lì, 14/10/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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