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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2460 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19077 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19077 /2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. DI MAGGIO ROBERTA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio degli avv.ti LABORAGINE ANDREA e Controparte_1
SCOLARO ANTONINA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 25.3.2025
Per il Pubblico Ministero: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in TORINO il 7.9.2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 479, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], Persona_2
, nato a [...] il [...]. Parte_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato con decreto n.
20814/2018.
Con ricorso del 30.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970,
n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
chiedeva accogliersi il Pt_2 regime di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a € 300,00 mensili, a decorrere da gennaio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, assegnarsi la casa coniugale alla IGa Parte_1 disponendo che il sig. continuasse a farsi carico del 50% della rata del mutuo Controparte_1 gravante sulla casa familiare.
Con decreto del 18.11.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 25.3.2025.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto status e regime Controparte_1 di affidamento, ma chiedeva, in ragione della richiesta di disporsi tempi di permanenza paritari dei figli, di disporre il mantenimento diretto degli stessi, ferme, in ogni caso, le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Inoltre, chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'A.U.U. a favore della IGa nonché dell'onere, in capo al IG , di farsi carico Parte_1 Controparte_1 del 50% della rata del mutuo.
All'udienza del 25.3.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, DISPONE l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con Parte_2 residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che l'abitazione dell'ex casa coniugale sita in via Belfiore n. 1 venga assegnata alla madre;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dall'uscita della scuola al lunedì mattina;
- tutte le settimane dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina,
- Durante le vacanze scolastiche: 30 giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (periodo paritario sarà di competenza della madre); ad anni alterni durante le vacanze invernali dal primo giorno di vacanza al 31 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica, ad anni alterni le vacanze pasquali e le altre festività di calendario ed eventuali ponti. Le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi;
DISPONE che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'importo mensile di € 150,00, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da aprile 2025 con aumento a 200 euro al mese a decorrere dal mese di agosto 2026, con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 2027;
DISPONE che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie mediche, specialistiche e scolastiche, e comunque relative ai figli secondo le modalità fino ad ora attuate;
DÀ ATTO che l'AUU continuerà ad essere percepito per intero dalla madre;
DÀ ATTO che il sig. continui a farsi carico del 50% della rata del mutuo gravante Controparte_1 sulla casa familiare assegnata alla sig. Parte_1
DÀ ATTO che le parti rinunciano a reciproche domande di dare/avere con riferimento all'assegno di mantenimento ed all'AUU.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19077 /2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. DI MAGGIO ROBERTA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio degli avv.ti LABORAGINE ANDREA e Controparte_1
SCOLARO ANTONINA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 25.3.2025
Per il Pubblico Ministero: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in TORINO il 7.9.2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 479, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], Persona_2
, nato a [...] il [...]. Parte_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato con decreto n.
20814/2018.
Con ricorso del 30.10.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970,
n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
chiedeva accogliersi il Pt_2 regime di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso introduttivo;
chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a € 300,00 mensili, a decorrere da gennaio 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, assegnarsi la casa coniugale alla IGa Parte_1 disponendo che il sig. continuasse a farsi carico del 50% della rata del mutuo Controparte_1 gravante sulla casa familiare.
Con decreto del 18.11.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 25.3.2025.
Si costituiva in giudizio , nulla opponendo in punto status e regime Controparte_1 di affidamento, ma chiedeva, in ragione della richiesta di disporsi tempi di permanenza paritari dei figli, di disporre il mantenimento diretto degli stessi, ferme, in ogni caso, le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Inoltre, chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 100%, dell'A.U.U. a favore della IGa nonché dell'onere, in capo al IG , di farsi carico Parte_1 Controparte_1 del 50% della rata del mutuo.
All'udienza del 25.3.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGi e Parte_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, per l'effetto, DISPONE l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori, con Parte_2 residenza anagrafica presso la madre;
DISPONE che l'abitazione dell'ex casa coniugale sita in via Belfiore n. 1 venga assegnata alla madre;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dall'uscita della scuola al lunedì mattina;
- tutte le settimane dal mercoledì dall'uscita da scuola al venerdì mattina,
- Durante le vacanze scolastiche: 30 giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno (periodo paritario sarà di competenza della madre); ad anni alterni durante le vacanze invernali dal primo giorno di vacanza al 31 dicembre e dal 31 dicembre alla ripresa dell'attività scolastica, ad anni alterni le vacanze pasquali e le altre festività di calendario ed eventuali ponti. Le vacanze pasquali potranno essere suddivise in due periodi;
DISPONE che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e dei due figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, l'importo mensile di € 150,00, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da aprile 2025 con aumento a 200 euro al mese a decorrere dal mese di agosto 2026, con rivalutazione ISTAT a decorrere dal 2027;
DISPONE che i genitori si facciano carico delle spese straordinarie mediche, specialistiche e scolastiche, e comunque relative ai figli secondo le modalità fino ad ora attuate;
DÀ ATTO che l'AUU continuerà ad essere percepito per intero dalla madre;
DÀ ATTO che il sig. continui a farsi carico del 50% della rata del mutuo gravante Controparte_1 sulla casa familiare assegnata alla sig. Parte_1
DÀ ATTO che le parti rinunciano a reciproche domande di dare/avere con riferimento all'assegno di mantenimento ed all'AUU.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.4.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.