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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 08/11/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle signore magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1926/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Stefania Santilli
(c.f. ) in Milano (MI) alla via Santa Radegonda n. 16; C.F._3
- Ricorrente
Conclusioni delle parti: Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data
08.07.2024 ed integrato con note scritte depositate in data 28.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, (nato in [...] il [...]), alle seguenti condizioni: Persona_1
“1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione principale e prevalente presso l'abitazione della madre con la quale continuerà a vivere, tenendo con continuità e regolarità rapporti con il padre, al fine di preservare e favorire lo scambio affettivo;
pagina 1 di 5 2. Entrambi i genitori si prenderanno cura dell'istruzione, educazione, formazione del minore, tenuto conto della capacità, inclinazione naturale e future aspirazioni dello stesso;
3. Entrambi i genitori da tempo vivono in abitazioni diverse ed il minore ha la residenza presso la madre in Codogno (LO) Viale San Biagio n.
1-Z;
4. Il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì pomeriggio e a weekend Persona_1
alterni, inizialmente senza pernottamento in ragione della tenera età del bambino;
5. Al compimento del quarto anno di età il bambino potrà, conformemente alle sue esigenze e ai suoi bisogni, dormire presso il padre;
6. Per quanto non regolamentato, i genitori convengono di prevedere, compatibilmente con le esigenze del minore, un regime libero di incontri con il padre, durante i quali quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il proprio figlio accordandosi di volta in volta con la madre a seconda degli impegni lavorativi nonché degli impegni scolastici del minore;
7. I genitori si impegnano a collaborare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita del figlio, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra il minore e ciascuno dei genitori;
8. Entrambi i genitori, quando sono con il minore, dovranno comunicare all'altro genitore eventuali variazioni di recapito, anche telefonico, specificando sempre gli spostamenti in località diverse dal proprio domicilio e, in caso di pernottamento, fornendo i recapiti di dove alloggeranno;
9. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10. Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore versando Pt_2
alla madre euro 200 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
11. Entrambi genitori, si impegnano a contribuire al mantenimento del figlio, versando nella misura del 50% le spese straordinarie come da linee guida in uso presso Tribunale di Lodi che di seguito si elencano:
a. spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo pagina 2 di 5 specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione presso l'istituto scolastico nonché tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
i) mensa scolastica;
d. spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, guest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia del figlio;
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
g. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg);
pagina 3 di 5 in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12. Gli instanti concordano che gli assegni famigliari o equipollenti attualmente “assegno unico” verranno percepiti esclusivamente dalla Signora in ragione del 100% in Parte_1
qualità di genitore collocatario;
il Signor si impegna, pertanto, a sottoscrivere tutta la Pt_2
documentazione necessaria e ad assecondare le procedure di validazione richieste dall'ente erogatore.
Il sig. si impegna altresì, quando richiesto, a fornire la dichiarazione dei redditi per Pt_2
l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di eventuali riduzioni sui buoni pasto eventuali agevolazioni e/o riduzioni o altro per il minore. Per quanto concerne, invece le detrazioni fiscali le parti nelle rispettive dichiarazioni dei redditi dichiareranno i figli a carico nella misura del 50% ciascuno.
13. I genitori si impegnano qualora dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali ad inserire il proprio compagno/compagna nella vita del minore gradatamente e solo in presenza di una relazione stabile e significativa;
14. I genitori si autorizzano reciprocamente all'ottenimento del rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio così come ad ottenere il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio;
ciascun genitore potrà trascorrere periodi di vacanza con il bambino anche all'estero;
15. Le spese legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/10/2024, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 4 di 5 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del figlio (2 anni).
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, alle condizioni sopra riportate;
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 6.11.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle signore magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1926/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Stefania Santilli
(c.f. ) in Milano (MI) alla via Santa Radegonda n. 16; C.F._3
- Ricorrente
Conclusioni delle parti: Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data
08.07.2024 ed integrato con note scritte depositate in data 28.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, (nato in [...] il [...]), alle seguenti condizioni: Persona_1
“1. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione principale e prevalente presso l'abitazione della madre con la quale continuerà a vivere, tenendo con continuità e regolarità rapporti con il padre, al fine di preservare e favorire lo scambio affettivo;
pagina 1 di 5 2. Entrambi i genitori si prenderanno cura dell'istruzione, educazione, formazione del minore, tenuto conto della capacità, inclinazione naturale e future aspirazioni dello stesso;
3. Entrambi i genitori da tempo vivono in abitazioni diverse ed il minore ha la residenza presso la madre in Codogno (LO) Viale San Biagio n.
1-Z;
4. Il padre potrà tenere con sé il figlio il mercoledì pomeriggio e a weekend Persona_1
alterni, inizialmente senza pernottamento in ragione della tenera età del bambino;
5. Al compimento del quarto anno di età il bambino potrà, conformemente alle sue esigenze e ai suoi bisogni, dormire presso il padre;
6. Per quanto non regolamentato, i genitori convengono di prevedere, compatibilmente con le esigenze del minore, un regime libero di incontri con il padre, durante i quali quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé il proprio figlio accordandosi di volta in volta con la madre a seconda degli impegni lavorativi nonché degli impegni scolastici del minore;
7. I genitori si impegnano a collaborare per l'individuazione di occasioni e modalità di incontro che, in relazione alla progressiva crescita del figlio, garantiscano lo sviluppo di un rapporto costante, sereno e costruttivo tra il minore e ciascuno dei genitori;
8. Entrambi i genitori, quando sono con il minore, dovranno comunicare all'altro genitore eventuali variazioni di recapito, anche telefonico, specificando sempre gli spostamenti in località diverse dal proprio domicilio e, in caso di pernottamento, fornendo i recapiti di dove alloggeranno;
9. I genitori saranno tenuti a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, tutelando entrambi la figura dell'altro genitore, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
10. Il sig. si impegna a contribuire al mantenimento ordinario del figlio minore versando Pt_2
alla madre euro 200 mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
tale somma sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
11. Entrambi genitori, si impegnano a contribuire al mantenimento del figlio, versando nella misura del 50% le spese straordinarie come da linee guida in uso presso Tribunale di Lodi che di seguito si elencano:
a. spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo pagina 2 di 5 specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) iscrizione presso l'istituto scolastico nonché tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residente all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
i) mensa scolastica;
d. spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, guest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia del figlio;
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
f) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
g. Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg);
pagina 3 di 5 in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12. Gli instanti concordano che gli assegni famigliari o equipollenti attualmente “assegno unico” verranno percepiti esclusivamente dalla Signora in ragione del 100% in Parte_1
qualità di genitore collocatario;
il Signor si impegna, pertanto, a sottoscrivere tutta la Pt_2
documentazione necessaria e ad assecondare le procedure di validazione richieste dall'ente erogatore.
Il sig. si impegna altresì, quando richiesto, a fornire la dichiarazione dei redditi per Pt_2
l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di eventuali riduzioni sui buoni pasto eventuali agevolazioni e/o riduzioni o altro per il minore. Per quanto concerne, invece le detrazioni fiscali le parti nelle rispettive dichiarazioni dei redditi dichiareranno i figli a carico nella misura del 50% ciascuno.
13. I genitori si impegnano qualora dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali ad inserire il proprio compagno/compagna nella vita del minore gradatamente e solo in presenza di una relazione stabile e significativa;
14. I genitori si autorizzano reciprocamente all'ottenimento del rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio così come ad ottenere il rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio;
ciascun genitore potrà trascorrere periodi di vacanza con il bambino anche all'estero;
15. Le spese legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30/10/2024, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 4 di 5 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del figlio (2 anni).
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, alle condizioni sopra riportate;
2) compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 6.11.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
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