Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 311/2020
C O R T E D 'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 311/2020 R.G.A.C. vertente tra
, nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1 [...]
), ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1 dall'avv. Claudia Curatola ( e dall'avv. Filippo Neri (C.F. CodiceFiscale_2
) presso lo studio del quale, in Reggio Calabria alla via C.F._3
Malavenda n. 57, e elettivamente domiciliato
Appellante
e
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._4
, nella qualita di procuratrice generale di ,
[...] Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ritorto Adele (C.F. , C.F._5 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roccella Jonica, via
Cavone
1
Appellata
, nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_2
), a mezzo della sua procuratrice generale CodiceFiscale_6 CP_1
, nata a [...] il [...] (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_7 rappresentata e difesa dall'avv. Simona Carlo (C.F. ), C.F._8 elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Reggio Calabria, via
Prato, n. 2
Appellata
(C.F. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia
Maria Verduci ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla Via S. Anna II tronco Palazzo CE.DIR
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda proposta in primo grado
Con atto di citazione notificato il 28/05/2018, ha convenuto in Parte_1 giudizio , in qualita di procuratrice generale di Controparte_1 Parte_2
, la stessa e il .
[...] Parte_2 Controparte_2
L'attore ha chiesto al giudice dichiararsi nullo e privo di effetti giuridici l'atto di compravendita, repertorio nr. 37261 del 30 maggio 2017, stipulato tra la e il , con cui la prima ha acquistato il terreno Parte_2 Controparte_2 di proprietà del Comune di Reggio Calabria, di mq 17, riportato in catasto alla particella 784.
Secondo l'attore, l'atto predetto è nullo in quanto sul terreno venduto insiste una costruzione abusiva realizzata dalla Parte_2
2 Corte d'Appello
L'attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido alla rifusione in favore dell'attore delle spese giudiziarie, oltre le competenze ed onorari di causa.
- Eccezione dei convenuti in primo grado
I convenuti in primo grado hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire.
Hanno rilevato comunque l'infondatezza nel merito della domanda, per insussistenza del presupposto del carattere abusivo della costruzione, siccome realizzata prima del 1967.
- Sentenza impugnata
Con sentenza n. 519/2020, pubblicata in data 8.5.2020, il giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice, ritenendo fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire, in quanto l'attore non ha dimostrato la sussistenza di un concreto e attuale interesse ad agire né la lesione attuale di un suo diritto.
Ha condannato l'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 comma 3 c.p.c.
***
- Motivi d'appello
Con atto di citazione, notificato in data 10.06.2020, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 519/2020, pubblicata in data 8.5.2020, sostenendo che il suo interesse ad agire risiede nella circostanza che il manufatto abusivo può comprimere il suo diritto di veduta verticale, dal momento che risulta una macroscopica violazione delle distanze legali in danno dello stesso.
Inoltre, ritiene che anche un banale ed ulteriore successivo aumento di volumetria del fabbricato della potrebbe cagionargli un danno. Parte_2
L'appellante contesta, altresì, che il manufatto sia stato edificato in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. Ponte n. 765/1967, atteso che la scrittura privata in atti riguardava un vano che era stato realizzato ampliando lo spazio sottostante quella terrazza posta al piano superiore che vantava il diritto di affaccio sul suolo sottostante.
Contesta, altresì, che tale manufatto si trovi fuori dalla perimetrazione urbana, come asserito dalle convenute, ritenendo che, dall'estratto degli atti depositati
3 Corte d'Appello
presso l'ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria, foglio 7 Gallico particella 196 (all. A), risulta all'interno della perimetrazione urbana, sottoposto, pertanto all'applicazione dell'art. 31 della L. 1150/1942.
Con le note di trattazione, datate 15.04.2021, l'appellante ha depositato la sentenza emessa dal Tar Calabria il 9.12.2020, in quanto successiva alla conclusione del giudizio di primo grado (8.5.2020) e alla proposizione dell'appello (16.06.2020), con la quale è stato ritenuto legittimo l'intervento ad opponendum del nel giudizio amministrativo per l'annullamento Pt_1 dell'ordinanza di demolizione e sgombero (prot. 175251 del 12/11/2018), promosso da contro il . che Controparte_1 Controparte_2
L'appellante censura la sentenza anche nella parte riguardante la liquidazione delle spese processuali, ritenendo che non siano stati applicati correttamente i principi dell'art. 91 c.p.c e ss., stante la sproporzione della liquidazione rispetto all'esiguita della lite (valore € 1.657,00).
L'appellante critica anche la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., disposta d'ufficio anche a favore del . Controparte_2
- Eccezione e difesa degli appellati
Gli appellati eccepiscono, in via preliminare, l'inammissibilita dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per violazione del requisito della specificita , avendo l'appellante ha riproposto le argomentazioni avanzate in primo grado.
Deducono che l'appellante non ha assolto all'onere probatorio circa la concretezza e l'attualita dell'interesse ad agire in giudizio.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
Gli appellati eccepiscono l'inammissibilita dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione e infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonche una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
4 Corte d'Appello
2.- Sull'interesse ad agire
1. L'appellante critica la sentenza assumendo che il suo interesse ad agire consiste nel fatto il manufatto abusivo puo comprimere il suo diritto di veduta verticale, a causa della macroscopica violazione delle distanze legali. Rimarca che il bene oggetto di compravendita e immediatamente antistante il suo ingresso (il e proprietario del primo piano del fabbricato). Pt_1
Osserva che quando il manufatto abusivo era su proprieta comunale, non poteva essere sanato. Nel momento in cui il suolo e stato acquistato dal privato, diventa piu semplice porre rimedio alla situazione d'illegittimita , anche mediante sanatorie o altre attivita amministrative.
2. L'assunto non e condivisibile.
Come posto in chiaro dalla giurisprudenza, «con riferimento alla domanda di nullità di un contratto, mentre per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nella loro sfera giuridica, il terzo deve dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse alla declaratoria di nullità, ossia la necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica» (Cass. n. 2670/2020; Cass. n.
1897/2023).
Nella fattispecie in esame, l'attore, odierno appellante, non ha provato il concreto interesse ad agire per la nullita del contratto tra e il Parte_2 Controparte_2
.
[...]
L'attore, odierno appellante, e terzo rispetto al contratto di cui si deduce la nullita . L'interesse dell'appellante consisterebbe nel fatto che il manufatto abusivo viola le distanze rispetto al fabbricato di proprieta dell'appellante.
L'assunto e infondato, in quanto la dichiarazione di nullita del contratto tra e il non realizza l'interesse del Parte_2 Controparte_2 Pt_1
Cio in forza del principio acquisito in giurisprudenza, secondo cui la regolarita urbanistica della costruzione (per presenza o meno della concessione edilizia) attiene ad un piano diverso da quello riguardante la disciplina delle distanze legali.
La presenza o l'assenza della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'Amministrazione e il privato che ha 5 Corte d'Appello
realizzato la costruzione (Cass. civ., sez. II, n. 11456/2024; conforme Cass. civ., sez. II, n. 25843/2023).
Ne si puo rilevare in contrario che l'interesse del sarebbe soddisfatto dalla Pt_1 demolizione del fabbricato abusivo.
L'obiezione sarebbe infondata, in quanto, sul piano giuridico, la demolizione del fabbricato abusivo della non puo derivare dall'accoglimento dell'azione Parte_2 di nullita del contratto di compravendita.
L'accoglimento della domanda di nullita del contratto non determina, quale sua conseguenza giuridica, la demolizione del fabbricato oggetto del contratto.
La maggiore probabilita di demolizione se il fabbricato rimane di proprieta del e circostanze meramente fattuale, priva di rilievo giuridico, sotto il CP_2 profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in riferimento all'azione di nullita del contratto di compravendita tra la e il Parte_2 CP_2
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
3.- Sulle spese processuali di primo grado
1. L'appellante si duole della liquidazione delle spese processuali da parte del giudice di prime cure.
2. Il motivo d'appello e fondato nei termini di seguito precisati.
Il valore della causa e pari ad € 1.657,50, pari al corrispettivo fissato nel contratto di cui si chiede la nullita .
Conseguentemente trova applicazione lo scaglione da € 1.101 a € 5.200.
Ritiene il Collegio che la causa sia di bassa complessita della controversia, per cui vanno applicati i parametri minimi.
Considerando la tabella vigente al momento della sentenza impugnata, l'importo determinato dalla sentenza impugnata va modificato. Precisamente le spese processuali del primo grado vanno rideterminate in € 1.378,00.
Le spese processuali, così determinate, vanno liquidate in favore di ciascuna delle parti, essendosi costituite con diversi difensori.
4.- Sulla condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
6 Corte d'Appello
1. L'appellante critica la sentenza nella parte in cui ha ravvisato i presupposti della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
2. Il motivo e fondato.
L'abuso del processo e ravvisabile quando lo strumento processuale viene viene utilizzato per il perseguimento di interessi immeritevoli di tutela;
si pensi alle azioni proposte per scopo dilatorio, offensivo, ritorsivo, o alle azioni che rendono ingiustificatamente piu gravosa la posizione della controparte (come ad es. le domande che comportano frazionamento della domanda).
Nella fattispecie in esame non e ravvisabile una finalita immeritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Nella fattispecie lo strumento processuale adottato e inidoneo a realizzare l'interesse perseguito (tutela delle distanze legali). L'interesse perseguito e , in se , meritevole di tutela, ancorche non suscettibile di essere realizzato tramite l'azione proposta dall'attore.
Pertanto va revocata la condanna emessa dal giudice di prime cure ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
5.- Spese processuali del secondo grado
In considerazione del parziale accoglimento dell'appello, si reputa equo compensare per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che si liquidano – sulla base del d.m. n. 55/2014, aggiornato dal d.m. n. 147/2022, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessita dell'attivita difensiva svolta nelle varie fasi, applicando lo scaglione da € 1.101 fino ad € 5.200 – in complessivi € 972,00, in favore di ciascuna delle parti appellate, con distrazione – per quanto riguarda CP_1
– da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Adele Ritorto.
[...]
Il parziale accoglimento dell'appello preclude l'accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. proposta in secondo grado nei confronti dell'appellante.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro , in qualita di Parte_1 Controparte_1
7 Corte d'Appello
procuratrice generale di , la stessa e il Parte_2 Parte_2 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_2 provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto:
a) ridetermina le spese processuali di primo grado in € 1.378,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge;
b) revoca la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. a carico di;
Parte_1
- rigetta nel resto l'appello;
- compensa per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 972,00, in favore di ciascuna delle parti appellate, con distrazione – per quanto riguarda CP_1
– da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Adele Ritorto.
[...]
Reggio Calabria, 4 marzo 2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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