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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n.
295 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2018, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA Parte_1
, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Brucchietti del Foro di Rieti presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e P. Controparte_1
IVA P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Cheng Chi
Chang e dall'avv. Lidia Trivellizzi, presso la quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA - OPPOSTA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2024
1 FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso il precetto datato Parte_1
27.11.2017 con il quale la le aveva intimato il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 10.045,048 (comprensivo di spese di precetto).
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto che il precetto si Parte_1 fondava sull'assegno bancario numero 8318491643-07 datato 30 ottobre
2017, tratto su Intesa San Paolo s.p.a., che era stato emesso da essa opponente in favore di che tale assegno, al momento Controparte_1 della sua emissione, era stato postdatato in quanto la sua consegna era stata effettuata da essa opponente in favore dell'odierna opposta non già al fine di effettuare un pagamento, ma al diverso fine di garantire a quest'ultima il futuro pagamento di debiti che sarebbero maturati successivamente, in dipendenza di prestazioni contrattuali ancora da effettuare.
Ha dedotto, quindi, che trattandosi di un assegno postdatato non poteva integrare un titolo esecutivo e quindi alcuna esecuzione forzata poteva essere instaurata sulla base di esso.
Ha quindi chiesto accertarsi che non aveva diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'intimato precetto basato sul detto assegno.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto che Controparte_1
l'assegno può considerarsi postdatato e comunque inidoneo all'instaurazione di un procedimento di esecuzione solo allorquando la sua presentazione presso l'istituto bancario avvenga prima della data riportata sullo stesso, e che nel caso di specie, invece, l'assegno risultava riportare quale data di emissione quella de 30.10.2017, mentre era stato presentato in banca solo nel successivo mese di novembre.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova orale (interrogatorio formale della parte opposta;
escussione di due testi, uno indicato da parte opponente e l'altro indicato da parte opposta).
All'udienza del 13 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc come applicabile ratione temporis.
2 2. Tanto premesso, va anzitutto rilevato che è fatto pacifico, ai sensi dell'art. 115 cpc, che l'assegno su cui si fonda l'opposto atto di precetto, quando fu consegnato dalla alla venne Parte_1 Controparte_1 compilato con l'apposizione di una data successiva a quella della consegna.
Invero, la parte opposta nella comparsa di costituzione non ha mai specificamente contestato questo fatto storico che è stato allegato da parte opponente, limitandosi invece a svolgere una diversa considerazione in punto di diritto, ovvero che l'assegno, essendo stato presentato all'istituto bancario in data successiva a quella che era apposta sul titolo, non poteva considerarsi postdatato. Non ha preso posizione, quindi, in merito alla (diversa) questione dell'avvenuta apposizione di una data successiva a quella della emissione del detto assegno.
Ferma l'assorbenza della considerazione che precede in merito alla pacificità di tale fatto non contestato, le conseguenze giuridiche del quale saranno esaminate tra breve, va rilevato che, in ogni caso, anche l'espletata istruttoria ha dato conto di quanto allegato dall'opponente.
Infatti, l'unico teste che è stato in grado di riferire in modo circostanziato sul fatto inerente la consegna dell'assegno, ovvero , ha Testimone_1 rappresentato che il titolo in questione era stato consegnato da CP_2
per conto della alla nel mese di
[...] Parte_1 Controparte_1 luglio 2017.
Dunque, poiché risulta documentalmente (v. la copia dell'assegno riprodotta fotostaticamente nel corpo dell'atto di precetto prodotto dall'opponente) che l'assegno reca la data del 30.10.2017, è evidente che quando esso quando fu consegnato (luglio 2017) era stato “postdatato”.
3. Passando ora ad esaminare l'efficacia di un siffatto assegno sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi quanto segue.
Un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) è privo di uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per questo tipo di titolo di credito (art. 1, n. 5, R.D.
21.12.1933 n. 1736).
Come negozio giuridico, tuttavia, l'assegno postdatato costituisce pur sempre una promessa di pagamento: e dunque assolve la medesima funzione del vaglia cambiario di cui all'art. 100, R.D. 14.12.1933 n. 1669.
Ora, per poter integrare un titolo esecutivo, il vaglia cambiario deve essere in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo (così stabilisce il D.P.R. n.
3 26 ottobre 1972, n. 642 art. 20, comma 1; il comma 3 soggiunge che l'inefficacia deve essere rilevata anche d'ufficio)1.
La "bollatura regolare" è, ovviamente, quella conforme alla tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, cit.
Tuttavia, la tariffa prevista dalla legge sul bollo per il vaglia cambiario è differente da quella prevista per l'assegno bancario.
Quest'ultimo infatti, per valere quale titolo esecutivo, sconta una imposta fissa (art. 9 della Tariffa all.ta sub A al D.P.R. n. 647 del 1972); il vaglia cambiario, invece, sconta un'imposta proporzionale al valore (art. 6 della
Tariffa).
Ed infatti la Tariffa appena ricordata prevede espressamente che gli assegni postdatati siano soggetti alle imposte stabilite per le cambiali (art. 9, punto b)).
Se dunque l'assegno bancario può valere come titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo, e se l'assegno postdatato assolve la funzione del vaglia cambiario, la conclusione inevitabile è che l'assegno bancario postdatato può valere come titolo esecutivo solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l'imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. "pagherò" cambiari.
Opinando diversamente, si consentirebbe di utilizzare un assegno bancario come una cambiale (semplicemente postdatandolo), eludendo l'imposta di bollo.
Dunque i ragionamenti sopra espressi possono essere compendiati nel seguente principio di diritto: l'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.p. r. 647/72; è invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata.
La correttezza dell'enucleazione, dalla normativa speciale richiamata, del sopraespresso principio è corroborata dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2022, n. 35192).
4 4. Altra questione (inerente il diritto sostanziale) è, invece, quella della nullità (per contrasto con norma imperativa) o meno del patto con cui le parti convengono la consegna da parte dell'una all'altra di un assegno postdatato perché questo, invece di assolvere alla sua funzione di pagamento, assolva alla diversa funzione di garanzia del pagamento.
Altra questione, ancora, è quella della valenza dell'assegno postdatato
(non come titolo esecutivo ma, in ogni caso) come promessa di pagamento
(che potrebbe fondare, ove sussistenti i presupposti, un'azione monitoria).
Tali (diverse ed ulteriori) questioni, tuttavia, nel presente giudizio non rilevano in quanto l'oggetto del thema decidendum (il quale è delimitato dal petitum, ovvero dalla sopra riassunta domanda, spiegata da Pt_1
di accertamento negativo del diritto di di
[...] Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata, e non anche di accertamento negativo del diritto della controparte di esigere il pagamento nei confronti del proprio delegato, ovvero la banca, e neppure di accertamento negativo del credito ex adverso vantato) è solo se sussista o meno il diritto in capo a di procedere ad esecuzione forzata in forza del detto Controparte_1 assegno.
Per le stesse ragioni non deve accertarsi nel presente giudizio l'entità del credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1 Parte_1
(che è oggetto di contestazione tra le parti).
5. Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata dalla Pt_1
è fondata e dunque deve essere accolta.
[...]
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 615, comma 1 cpc da avverso il precetto datato 27.11.2017 notificatogli da Parte_1
e fondato sull'assegno bancario n. 8318491643-07, Controparte_1 datato 30.10.2017 e tratto su Intesa San Paolo s.p.a., dichiara che
[...] non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti CP_1 dell'opponente sulla base del detto assegno;
Parte_1
2) per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di precetto di cui al precedente punto 1 del dispositivo;
5 3) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre € 293,00 per esborsi, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M.
55/2014.
Dato in Rieti il 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la norma ora citata: “La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.
Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n.
295 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2018, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA Parte_1
, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Brucchietti del Foro di Rieti presso il quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. e P. Controparte_1
IVA P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Mario Cheng Chi
Chang e dall'avv. Lidia Trivellizzi, presso la quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA - OPPOSTA sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 13 novembre 2024
1 FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da ex art. 615, comma 1 c.p.c. avverso il precetto datato Parte_1
27.11.2017 con il quale la le aveva intimato il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 10.045,048 (comprensivo di spese di precetto).
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto che il precetto si Parte_1 fondava sull'assegno bancario numero 8318491643-07 datato 30 ottobre
2017, tratto su Intesa San Paolo s.p.a., che era stato emesso da essa opponente in favore di che tale assegno, al momento Controparte_1 della sua emissione, era stato postdatato in quanto la sua consegna era stata effettuata da essa opponente in favore dell'odierna opposta non già al fine di effettuare un pagamento, ma al diverso fine di garantire a quest'ultima il futuro pagamento di debiti che sarebbero maturati successivamente, in dipendenza di prestazioni contrattuali ancora da effettuare.
Ha dedotto, quindi, che trattandosi di un assegno postdatato non poteva integrare un titolo esecutivo e quindi alcuna esecuzione forzata poteva essere instaurata sulla base di esso.
Ha quindi chiesto accertarsi che non aveva diritto di Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata sulla base dell'intimato precetto basato sul detto assegno.
Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto che Controparte_1
l'assegno può considerarsi postdatato e comunque inidoneo all'instaurazione di un procedimento di esecuzione solo allorquando la sua presentazione presso l'istituto bancario avvenga prima della data riportata sullo stesso, e che nel caso di specie, invece, l'assegno risultava riportare quale data di emissione quella de 30.10.2017, mentre era stato presentato in banca solo nel successivo mese di novembre.
Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione della prova orale (interrogatorio formale della parte opposta;
escussione di due testi, uno indicato da parte opponente e l'altro indicato da parte opposta).
All'udienza del 13 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art 190 cpc come applicabile ratione temporis.
2 2. Tanto premesso, va anzitutto rilevato che è fatto pacifico, ai sensi dell'art. 115 cpc, che l'assegno su cui si fonda l'opposto atto di precetto, quando fu consegnato dalla alla venne Parte_1 Controparte_1 compilato con l'apposizione di una data successiva a quella della consegna.
Invero, la parte opposta nella comparsa di costituzione non ha mai specificamente contestato questo fatto storico che è stato allegato da parte opponente, limitandosi invece a svolgere una diversa considerazione in punto di diritto, ovvero che l'assegno, essendo stato presentato all'istituto bancario in data successiva a quella che era apposta sul titolo, non poteva considerarsi postdatato. Non ha preso posizione, quindi, in merito alla (diversa) questione dell'avvenuta apposizione di una data successiva a quella della emissione del detto assegno.
Ferma l'assorbenza della considerazione che precede in merito alla pacificità di tale fatto non contestato, le conseguenze giuridiche del quale saranno esaminate tra breve, va rilevato che, in ogni caso, anche l'espletata istruttoria ha dato conto di quanto allegato dall'opponente.
Infatti, l'unico teste che è stato in grado di riferire in modo circostanziato sul fatto inerente la consegna dell'assegno, ovvero , ha Testimone_1 rappresentato che il titolo in questione era stato consegnato da CP_2
per conto della alla nel mese di
[...] Parte_1 Controparte_1 luglio 2017.
Dunque, poiché risulta documentalmente (v. la copia dell'assegno riprodotta fotostaticamente nel corpo dell'atto di precetto prodotto dall'opponente) che l'assegno reca la data del 30.10.2017, è evidente che quando esso quando fu consegnato (luglio 2017) era stato “postdatato”.
3. Passando ora ad esaminare l'efficacia di un siffatto assegno sotto il profilo giuridico, deve rilevarsi quanto segue.
Un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) è privo di uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per questo tipo di titolo di credito (art. 1, n. 5, R.D.
21.12.1933 n. 1736).
Come negozio giuridico, tuttavia, l'assegno postdatato costituisce pur sempre una promessa di pagamento: e dunque assolve la medesima funzione del vaglia cambiario di cui all'art. 100, R.D. 14.12.1933 n. 1669.
Ora, per poter integrare un titolo esecutivo, il vaglia cambiario deve essere in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo (così stabilisce il D.P.R. n.
3 26 ottobre 1972, n. 642 art. 20, comma 1; il comma 3 soggiunge che l'inefficacia deve essere rilevata anche d'ufficio)1.
La "bollatura regolare" è, ovviamente, quella conforme alla tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, cit.
Tuttavia, la tariffa prevista dalla legge sul bollo per il vaglia cambiario è differente da quella prevista per l'assegno bancario.
Quest'ultimo infatti, per valere quale titolo esecutivo, sconta una imposta fissa (art. 9 della Tariffa all.ta sub A al D.P.R. n. 647 del 1972); il vaglia cambiario, invece, sconta un'imposta proporzionale al valore (art. 6 della
Tariffa).
Ed infatti la Tariffa appena ricordata prevede espressamente che gli assegni postdatati siano soggetti alle imposte stabilite per le cambiali (art. 9, punto b)).
Se dunque l'assegno bancario può valere come titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo, e se l'assegno postdatato assolve la funzione del vaglia cambiario, la conclusione inevitabile è che l'assegno bancario postdatato può valere come titolo esecutivo solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l'imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. "pagherò" cambiari.
Opinando diversamente, si consentirebbe di utilizzare un assegno bancario come una cambiale (semplicemente postdatandolo), eludendo l'imposta di bollo.
Dunque i ragionamenti sopra espressi possono essere compendiati nel seguente principio di diritto: l'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.p. r. 647/72; è invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata.
La correttezza dell'enucleazione, dalla normativa speciale richiamata, del sopraespresso principio è corroborata dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2022, n. 35192).
4 4. Altra questione (inerente il diritto sostanziale) è, invece, quella della nullità (per contrasto con norma imperativa) o meno del patto con cui le parti convengono la consegna da parte dell'una all'altra di un assegno postdatato perché questo, invece di assolvere alla sua funzione di pagamento, assolva alla diversa funzione di garanzia del pagamento.
Altra questione, ancora, è quella della valenza dell'assegno postdatato
(non come titolo esecutivo ma, in ogni caso) come promessa di pagamento
(che potrebbe fondare, ove sussistenti i presupposti, un'azione monitoria).
Tali (diverse ed ulteriori) questioni, tuttavia, nel presente giudizio non rilevano in quanto l'oggetto del thema decidendum (il quale è delimitato dal petitum, ovvero dalla sopra riassunta domanda, spiegata da Pt_1
di accertamento negativo del diritto di di
[...] Controparte_1 procedere ad esecuzione forzata, e non anche di accertamento negativo del diritto della controparte di esigere il pagamento nei confronti del proprio delegato, ovvero la banca, e neppure di accertamento negativo del credito ex adverso vantato) è solo se sussista o meno il diritto in capo a di procedere ad esecuzione forzata in forza del detto Controparte_1 assegno.
Per le stesse ragioni non deve accertarsi nel presente giudizio l'entità del credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1 Parte_1
(che è oggetto di contestazione tra le parti).
5. Conclusivamente, l'opposizione a precetto spiegata dalla Pt_1
è fondata e dunque deve essere accolta.
[...]
6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 615, comma 1 cpc da avverso il precetto datato 27.11.2017 notificatogli da Parte_1
e fondato sull'assegno bancario n. 8318491643-07, Controparte_1 datato 30.10.2017 e tratto su Intesa San Paolo s.p.a., dichiara che
[...] non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti CP_1 dell'opponente sulla base del detto assegno;
Parte_1
2) per l'effetto, dichiara inefficace l'atto di precetto di cui al precedente punto 1 del dispositivo;
5 3) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre € 293,00 per esborsi, oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M.
55/2014.
Dato in Rieti il 4 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Colonnello
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la norma ora citata: “La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.
Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative. La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio”.