Articolo 1 della Legge 30 luglio 1957, n. 654
Articolo 2
Versione
8 agosto 1957
Art. 1.
Il termine di cui all' art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 , entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958.
Entrata in vigore il 8 agosto 1957