Art. 1.
Il termine di cui all' art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 , entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958.
Il termine di cui all' art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 , entro il quale fu concessa la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia di imposte dirette, e' prorogato al 31 gennaio 1958.