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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3936/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3936/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. AMBROSINI CARLO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. AMBROSINI CARLO che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“a) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) Il SI. verserà alla moglie, a titolo di concorso nel di lei mantenimento, con obbligo a decorrere Pt_1
dal mese di dicembre 2024, la somma mensile pari ad euro 150,00, con rivalutazione Istat come per legge;
c) Ai fini delle statuizioni di ordine patrimoniale conseguenti alla separazione personale dei coniugi, e quindi al fine di risolvere la crisi coniugale, il SI. si impegna a trasferire, senza Parte_1
1 corrispettivo alcuno, a favore della SI.ra , già comproprietaria della quota indivisa Parte_2
del 50%, che accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale, con annessa cantina, sita Pralboino (BS), Via Vedetto, n. 41/E, consistente in appartamento originariamente denunciato con la scheda registrata all'U.T.E. di Brescia in data 22.12.1972 n. 2356, corrispondente al foglio 7, mappale 642 sub. 3, mentre la cantina, a seguito di permuta, risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pralboino,
Sez. NCT, al foglio 7, mappale 642 sub. 20;
d) Le parti si impegnano ad addivenire all'atto entro 30 giorni dall'omologa, indicando lo Studio notarile e con spese a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna;
Persona_1
e) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere;
f) Rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pralboino (BS) in data 21.9.1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pralboino (BS) al n. 5, parte II, serie A, anno 1991, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle parti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
2 La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 3936/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. AMBROSINI CARLO che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
C.F. ) elettivamente domiciliata a Brescia (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. AMBROSINI CARLO che l rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“a) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) Il SI. verserà alla moglie, a titolo di concorso nel di lei mantenimento, con obbligo a decorrere Pt_1
dal mese di dicembre 2024, la somma mensile pari ad euro 150,00, con rivalutazione Istat come per legge;
c) Ai fini delle statuizioni di ordine patrimoniale conseguenti alla separazione personale dei coniugi, e quindi al fine di risolvere la crisi coniugale, il SI. si impegna a trasferire, senza Parte_1
1 corrispettivo alcuno, a favore della SI.ra , già comproprietaria della quota indivisa Parte_2
del 50%, che accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale, con annessa cantina, sita Pralboino (BS), Via Vedetto, n. 41/E, consistente in appartamento originariamente denunciato con la scheda registrata all'U.T.E. di Brescia in data 22.12.1972 n. 2356, corrispondente al foglio 7, mappale 642 sub. 3, mentre la cantina, a seguito di permuta, risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pralboino,
Sez. NCT, al foglio 7, mappale 642 sub. 20;
d) Le parti si impegnano ad addivenire all'atto entro 30 giorni dall'omologa, indicando lo Studio notarile e con spese a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna;
Persona_1
e) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere;
f) Rilasciano reciproco assenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pralboino (BS) in data 21.9.1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Pralboino (BS) al n. 5, parte II, serie A, anno 1991, con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse delle parti.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dichiara lo scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191 comma 2 c.c. e manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione a margine dell'atto di matrimonio;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
2 La Presidente estensora
Claudia Gheri
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