Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/06/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1441 /2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13.05.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
( ), n.q. di rappresentante della propria madre Parte_1 C.F._1 sig.ra ( giusta procura generale n. 5182 Parte_2 C.F._2 repertorio del Notaio , rilasciata in data 19 aprile 2022, con il patrocinio Persona_1 dell'avv. CANTARO GIOVANNI (C.F. ), con domicilio in via Sicilia, 55 C.F._3
– 93015 - Niscemi (CL) ricorrente contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (C.F. ) e CARMELO RUSSO C.F._4
(C.F. , con domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura distrettuale C.F._5 dell'Istituto in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva, anche inaudita altera parte, o comunque nell'udienza di prima comparizione, dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000177162; - Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 14 Legge 681/1981; - Accertare e dichiarare prescritto il diritto CP_ dell di riscuotere nei confronti della ricorrente le sanzioni amministrative di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, e per l'effetto annullarla integralmente;
In via subordinata, applicare la sanzione al minimo edittale;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del Procuratore antistatario»
Per parte resistente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, confermare in toto – in subordine, senza recesso, soltanto CP_ in parte, l'ordinanza ingiunzione opposta emessa dall ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, nel testo sostituito dall'art. 3, co 6, D.Lgs. 8/16;.per l'effetto, mandare assolto CP_ l dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». Ragioni della decisione
1
2022 alla sig.ra , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, con cui è Parte_2 stato ingiunto il pagamento della somma di €. 22.006,6 a titolo di sanzione amministrativa, per avere omesso il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per le quote a carico dei dipendenti per il 2010.
L'opponente ha preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dell ex art. 14 CP_2
Legge 689/81, poiché dalla lettura dell'ordinanza-ingiunzione opposta si evince che la stessa è stata irrogata sulla base degli atti di accertamento prot.
del 19 luglio 2017, quindi è stata emessa dall'Istituto ben Parte_3 oltre il termine decadenziale di 90 giorni dalla omissione, che è riferita all'annualità 2010.
Ha eccepito la mancata notificazione degli atti prodromici di accertamento e degli atti riguardanti la contestazione di omesso versamento dei contributi dovuti per il 2010.
Conseguentemente, ha eccepito la nullità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata CP_ unitamente all'intervenuta decadenza della pretesa da parte dell ed alla prescrizione del diritto al pagamento dei contributi per mancata notifica dell'accertamento presupposto.
Ha sollevato, inoltre, il difetto di motivazione e ha chiesto la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione.
CP_ Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che in merito alla asserita mancata notifica degli atti prodromici ha chiarito che l'atto di accertamento è stato notificato mediante racc. a.r. del 19-7-2017; ha quindi contestato le eccezioni di decadenza e prescrizione.
Nel merito ha concluso per l'infondatezza e si è opposto alla richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 21.03.2023 il Giudice ha disposto la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata.
È stato disposto rinvio per discussione e decisione al 13.05.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°° CP_ Si premette che l'eccezione di improcedibilità sollevata dall per effetto della mancata notifica del ricorso introduttivo deve considerarsi superata, in quanto tale omissione non è
2 ascrivibile all'opponente ma alla Cancelleria, che deve provvedere alla notifica nei procedimenti soggetti alla l. n. 689/81.
L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della intervenuta decadenza di cui all'art. 14 l. n.
689/1981.
Come anticipato l'ordinanza ingiunzione impugnata ha ad oggetto l'illecito amministrativo contestato con verbale di accertamento prot. del 19 luglio Parte_3
2017 ai sensi dell'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8 che concerne l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nel singolo anno corrispondente ad un importo complessivo pari o inferiore alla somma di euro 10.000,00.
Come pure evidenziato dall nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_2
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui deve aversi riguardo all'anno civile ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse
Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Tale ricostruzione appare coerente alla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen.,
SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018).
Chiariti i termini che qualificano l'illecito amministrativo, si rileva che non è stato contestato CP_ dalle parti che l'atto di accertamento dell con il riepilogo delle inadempienze abbia riguardato omesso versamento delle ritenute previdenziali per mensilità del 2010.
Per i contributi in agricoltura i pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo in quattro rate che hanno le seguenti scadenze: I trimestre - 16 settembre, II trimestre - 16 dicembre, III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo, IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo.
Per i restanti contributi, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo).
Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio)
l è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento CP_2 anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
All'Istituto fanno capo gli archivi popolati dai flussi informatici delle denunce dei datori di lavoro in merito ai rapporti di lavoro instaurati (Dmag/Unico), nonché dei dati relativi ai pagamenti eseguiti per singole mensilità. Tali archivi costituiscono per l'ente previdenziale
3 uno strumento che permette con modalità telematiche ed informatiche l'immediata consuntivazione dei dati annuali salvo le successive precisazioni. CP_ Infatti dall'accertamento depositato dall si desume che l'avvio del procedimento di contestazione presuppone il semplice consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre per i contributi ordinari ed il 16 giugno dell'anno successivo per i contributi ai lavoratori dipendenti agricoli, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima matricola aziendale (v. prospetto inadempienze, in allegato all'atto di accertamento).
Né emergono elementi di complessità delle indagini oppure esigenze di valutazione di
(ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione.
Tenuto conto della consistente mole di dati che l deve vagliare in relazione a ciascun CP_2 anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, nonché del termine di 90 giorni che viene messo a disposizione del contribuente per la regolarizzazione della propria posizione a seguito della comunicazione dell'illecito, deve ritenersi congruo il periodo di 90 giorni per eseguire gli accertamenti propedeutici alla contestazione dell'illecito amministrativo.
Dispone l'art. 14 cit. che «La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
Il termine posto dalla norma è pacificamente decadenziale, ma l'univoca giurisprudenza della Suprema Corte è costante nell'affermare il principio di diritto per cui «In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una siile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del
4 termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981». (Cass. civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)
Ai fini della congruità del tempo impiegato nel caso di specie per elevare la contestazione,
e dunque per valutare gli elementi di prova anche a discolpa, si osserva quanto segue:
- Non è stato specificato l'inizio dell'attività ispettiva, ma il verbale unico di accertamento contenente gli estremi delle violazioni è stato notificato in data
19.7.2019;
- il procedimento di accertamento si è concluso con la verifica dell'omissione e la verifica della mancata regolarizzazione la cui percezione ragionevolmente è ascrivibile al 2011.
La sequenza temporale degli atti di indagine compiuti e soprattutto l'attività di riscontro, CP_ portano alla conclusione che l è decaduto.
Infatti, si sono rese necessarie indagini ulteriori alla consultazione degli archivi informatici per la corretta formulazione della contestazione.
Per completezza espositiva si aggiunge che non è condivisibile quanto affermato dalla CP_ difesa dell circa la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 14 cit. e quindi la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva.
La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23
(“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
5 Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016
(“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l ), a seguito della trasmissione degli atti da parte CP_2 dell'Autorità giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale. CP_ Per tali ragioni l è decaduto dal potere sanzionatorio e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto della rettifica della sanzione irrogata CP_ in € 10000 (v. allegati al fascicolo di parte dell .
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il 3° scaglione, per le fasi dello studio, della proposizione del ricorso e della fase decisoria, con distrazione per il difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_ Condanna l alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.864,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta 16 giugno 2025
Il Giudice Angela Latorre
6