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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 7848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7848 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 19709/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PANICO Parte_1 C.F._1 ANTONIO, con elezione di domicilio in VIA TORINO 118, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
CENTRO CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: indennità turno su ferie. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.09.24, parte ricorrente, dipendente della Controparte_2 convenuta con mansioni di Collaboratore professionale sanitario - infermiere, Ctg. D, esponeva che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie non includeva l'indennità di turno di cui all'art. 44 del ccnl 1994/1997 e successivi rinnovi.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, previo accertamento della nullità ed /o inopponibilità di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale volta ad escludere il pagamento dell'indennità predetta nel computo della base di calcolo dei giorni di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea, dichiararsi il proprio a percepire per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva della voce di retribuzione dell'indennità di turno, con condanna dell' convenuta al pagamento, per la causale CP_2 predetta, dell'importo pari alle differenze retributive tra le somme corrisposte e quelle spettanti, per ferie godute, pari a € 248,61, dal 01/01/2020 al 31/12/2024; il tutto oltre accessori. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la non si è costituita, restando Controparte_3 contumace.
****** Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti delle considerazioni che seguono. Ai fini della soluzione della controversia, si ritiene, doversi condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401; v. anche Cass.n. 13932 del 20- 5-2024; Cass. nn. 25840 25850 del 27-9-2024) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione dovuta in costanza di godimento delle ferie in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: " Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, CP_4 punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare CP_4 le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HU e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo
2 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. La Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre Cont 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" . Così ricostruito il quadro normativo e della giurisprudenza nazionale e di diritto eurounitario si ritiene che l'esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di turno per i giorni di ferie sia illegittima. Dirimente ai fini del decidere è, innanzitutto, valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
3 Nella specie, l'indennità turno “è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” Trattasi, evidentemente, di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Wi.) con le mansioni svolte;
lo indica tra l'altro la rubrica dell'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro”; in via successiva, essa risulta volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, circostanza che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità in esame, incluse nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
L'emolumento è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione. sono La Corte di Giustizia, come si è detto, diversamente da quanto di fatto previsto dalla contrattazione di comparto, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, solo gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare la voce retributiva "indennità di turno”, si osserva che il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla
4 alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurounitaria. È anche da osservare che tale ragionamento non introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Considerato, quindi, che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_6 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non fruire delle ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, Per_ durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216). Al fine, poi, di apprezzare la potenziale portata dissuasiva dell'esclusione di una o più voci dalla retribuzione corrisposta durante la fruizione delle ferie, occorre, riferirsi non alla prospettiva annuale, bensì a quella del periodo di fruizione delle ferie stesse, poiché è in relazione a tale più limitata dimensione temporale che la diminuzione del trattamento retributivo può incidere sulla decisione del lavoratore di godere o meno delle ferie. Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. Ciò posto, in merito al quantum della maggiorazione spettante, considerando il computo dell'indennità di turno, va detto che, nella citata sentenza Z.J.R. Lock del 22 maggio 2014, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale -come nella specie- possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione).
Alla luce delle svolte considerazioni ed in conformità agli orientamenti giurisprudenziali come sopra riportati, il ricorso va accolto e, previa declaratoria di nullità delle norme contrattuali sopra richiamate nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera, di cui all'art.44 comma 3 successivamente disciplina dall'art.86 comma 3 e, con decorrenza 01.02.2023, dall'art.106 comma 2, dei CCNNLL di comparto, nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie così come documentati, condanna la convenuta, al pagamento in
5 favore del ricorrente dell'importo di 248,61, per il periodo dall'1-1-2020 al 31-12-2024, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_6 Parte_1 248,61 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) condanna la al Controparte_6 pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 300,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e CPA, oltre € 21,50 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 30/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 19709/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PANICO Parte_1 C.F._1 ANTONIO, con elezione di domicilio in VIA TORINO 118, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
CENTRO CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: indennità turno su ferie. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.09.24, parte ricorrente, dipendente della Controparte_2 convenuta con mansioni di Collaboratore professionale sanitario - infermiere, Ctg. D, esponeva che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie non includeva l'indennità di turno di cui all'art. 44 del ccnl 1994/1997 e successivi rinnovi.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo, previo accertamento della nullità ed /o inopponibilità di qualsiasi norma di accordo o norma contrattuale volta ad escludere il pagamento dell'indennità predetta nel computo della base di calcolo dei giorni di ferie in quanto contraria a norme imperative ed alla normativa europea, dichiararsi il proprio a percepire per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva della voce di retribuzione dell'indennità di turno, con condanna dell' convenuta al pagamento, per la causale CP_2 predetta, dell'importo pari alle differenze retributive tra le somme corrisposte e quelle spettanti, per ferie godute, pari a € 248,61, dal 01/01/2020 al 31/12/2024; il tutto oltre accessori. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la non si è costituita, restando Controparte_3 contumace.
****** Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti delle considerazioni che seguono. Ai fini della soluzione della controversia, si ritiene, doversi condividere l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401; v. anche Cass.n. 13932 del 20- 5-2024; Cass. nn. 25840 25850 del 27-9-2024) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione dovuta in costanza di godimento delle ferie in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: " Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_ ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5 giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, CP_4 punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare CP_4 le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HU e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo
2 intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia. La Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre Cont 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE" . Così ricostruito il quadro normativo e della giurisprudenza nazionale e di diritto eurounitario si ritiene che l'esclusione dalla base di calcolo dell'indennità di turno per i giorni di ferie sia illegittima. Dirimente ai fini del decidere è, innanzitutto, valutare la natura dell'indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
3 Nella specie, l'indennità turno “è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.” Trattasi, evidentemente, di indennità caratterizzata da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10–Wi.) con le mansioni svolte;
lo indica tra l'altro la rubrica dell'art. 86 del CCNL sanità “Indennità per particolari condizioni di lavoro”; in via successiva, essa risulta volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, circostanza che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità in esame, incluse nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
L'emolumento è pacificamente previsto dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione. sono La Corte di Giustizia, come si è detto, diversamente da quanto di fatto previsto dalla contrattazione di comparto, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza ""W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali). Diversamente, solo gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali". Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie. In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare la voce retributiva "indennità di turno”, si osserva che il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla
4 alla retribuzione diretta a compensare la prestazione.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurounitaria. È anche da osservare che tale ragionamento non introduce certamente un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Considerato, quindi, che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_6 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non fruire delle ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, Per_ durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr. Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216). Al fine, poi, di apprezzare la potenziale portata dissuasiva dell'esclusione di una o più voci dalla retribuzione corrisposta durante la fruizione delle ferie, occorre, riferirsi non alla prospettiva annuale, bensì a quella del periodo di fruizione delle ferie stesse, poiché è in relazione a tale più limitata dimensione temporale che la diminuzione del trattamento retributivo può incidere sulla decisione del lavoratore di godere o meno delle ferie. Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie. Ciò posto, in merito al quantum della maggiorazione spettante, considerando il computo dell'indennità di turno, va detto che, nella citata sentenza Z.J.R. Lock del 22 maggio 2014, la Corte di Giustizia ha ritenuto certamente dissuasiva dell'esercizio del diritto al godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione pari al 60%, ma non ha escluso che anche diminuzioni inferiori a tale percentuale -come nella specie- possano avere un effetto dissuasivo (cfr. punto 22 della sentenza, ove la Corte si limita ad affermare che l'effetto dissuasivo è “ancora più probabile” in presenza di una diminuzione del 60% della retribuzione).
Alla luce delle svolte considerazioni ed in conformità agli orientamenti giurisprudenziali come sopra riportati, il ricorso va accolto e, previa declaratoria di nullità delle norme contrattuali sopra richiamate nella parte in cui non includono l'indennità giornaliera, di cui all'art.44 comma 3 successivamente disciplina dall'art.86 comma 3 e, con decorrenza 01.02.2023, dall'art.106 comma 2, dei CCNNLL di comparto, nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione spettante per i giorni di fruizione delle ferie così come documentati, condanna la convenuta, al pagamento in
5 favore del ricorrente dell'importo di 248,61, per il periodo dall'1-1-2020 al 31-12-2024, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la al pagamento in favore di della somma di € Controparte_6 Parte_1 248,61 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2) condanna la al Controparte_6 pagamento delle spese di lite, che liquida in €. 300,00, comprensive di spese forfettarie, oltre Iva e CPA, oltre € 21,50 a titolo di rimborso contributo unificato, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 30/10/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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