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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/10/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3049/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gianfranco Braghero,
e
C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Valeria Gennari;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 18-21.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio a NI (ROMANIA) il 10.9.2008 (atto successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il Persona_1 Persona_2 Per_3
19.12.2008, il 9.11.2011 e il 13.4.2018), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
2 - omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare, comprensiva di quanto l'arreda, sita in Genova Via San Tomaso D'Aquino
9/7 è assegnata alla signora , collocataria della prole, mentre il signor Parte_1 [...]
trasferirà altrove la propria residenza e porterà via i propri effetti personali Parte_2
entro un mese dal deposito del presente ricorso;
3. I figli minori nata il [...], cittadinanza rumena, c.f. Persona_1
; nato il [...], cittadinanza rumena, c.f. C.F._3 Persona_2
e nato il [...], cittadinanza rumena, c.f. C.F._4 Per_3
. sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione C.F._5
abitativa e anagrafica presso la madre a cui è assegnata la casa coniugale, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente e comunque, non meno di 10 giorni al mese, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici, ludici e sportivi dei minori. Per quanto concerne gli impegni e le attività quotidiane dei figli in relazione alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze di solito godute, si rimanda al piano genitoriale previsto dall'art. 473 bis 12 ultimo comma cpc. che si allega al presente accordo. Le parti danno atto di avere concordato le attività dei figli, di averle condivise e di volerle mantenere per il futuro.
4. Con riferimento alle festività i genitori assumeranno adeguati e tempestivi accordi, nel rispetto delle rispettive esigenze lavorative e delle esigenze ed aspirazioni personali della prole, ed applicheranno, per quanto possibile, l'alternanza.
Salvo diverso accordo i figli trascorreranno con il padre il giorno 24 dicembre e il 1° dell'anno,
e, con alternanza madre/padre, le festività del 25 e del 26 dicembre, l'Epifania, Pasqua e
Pasquetta.
In merito alle festività alternate le parti concorderanno di volta in volta con chi dei genitori i ragazzi trascorreranno pranzo e cena sulla base degli impegni di lavoro dei genitori.
Con riferimento alle ferie estive le parti pattuiscono che i figli trascorreranno 14 giorni di vacanza con ciascun genitore da concordarsi mediante comunicazione scritta entro il
3 precedente 31 maggio;
quanto al compleanno, i coniugi assumeranno i relativi accordi in modo da poterne entrambi festeggiare la ricorrenza congiuntamente o separatamente;
in caso di disaccordo prevale la volontà della prole.
Le modalità sopra indicate potranno essere modificate a seguito di accordo tra i genitori risultante per iscritto;
5. Ciascun genitore dovrà tempestivamente comunicare all'altro eventuali mutamenti di indirizzo e/o di recapito telefonico (fisso e cellulare) nonché la località di vacanza fuori
Genova ove dovesse condurre i figli minori, garantendo con loro un colloquio telefonico al giorno all'altro genitore;
Durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore opera il mantenimento diretto dei figli, secondo le previsioni di legge: il genitore presente provvederà alle loro esigenze ordinarie e sarà responsabile della corretta esecuzione dei compiti e della regolare frequentazione di ogni altro impegno relativo ai figli (visite mediche, attività sportiva etc) che non potrà, salvo diverso accordo, essere disatteso per essere trasferito sull'altro.
6. Il signor in ragione dei tempi di frequentazione e mantenimento Parte_2
diretto dei figli come quivi concordati, verserà alla signora la somma di € Parte_1
1.000,00 mensili, per 12 mesi l'anno, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, precisandosi che tale assegno è così ripartito: euro 200,00 per , euro 200,00 Persona_1
per ed euro 600,00 per;
l'assegno dovrà essere corrisposto entro il Persona_2 Per_3
giorno 5 del mese a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente e automaticamente rivalutato in base agli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2026).
7. I coniugi si obbligano a concorrere per il 50% ciascuno alle spese straordinarie inerenti i figli. Per la individuazione e le modalità di assunzione delle spese straordinarie le parti faranno riferimento, in caso di disaccordo, al verbale di riunione 15.9.2016 del Tribunale di
Genova, Sez. Famiglia. A tal proposito i coniugi dichiarano fin da ora che sono oggetto di accordo, con obbligo di compartecipazione al 50%, tutti gli esborsi scolastici, uno sport per ciascun figlio (o attività equipollente) e le spese mediche dei figli. Il pagamento del dovuto dovrà essere anticipato per le spese note o prevedibili oppure dovrà essere contestuale all'esborso. In caso di anticipazioni dell'uno a favore dell'altro genitore, il rimborso al genitore anticipatario dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.
4 8. I coniugi danno atto che la sola madre avrà il diritto a richiedere e a percepire dall'INPS
l'assegno unico nella misura del 100% così come ogni altro emolumento, indennità o misura di sostegno al reddito erogata dallo Stato/INPS o Comune in favore dei figli, attribuzioni che la madre richiederà e gestirà nel loro interesse, con rinuncia del padre ad ogni diritto in favore della madre. A questo fine il padre esprime il proprio consenso e autorizzazione ad ogni iniziativa/domanda finalizzata a ricevere prestazioni assistenziali/previdenziali con riferimento ai figli.
9. I coniugi concordano che, ove dovute, le detrazioni fiscali per figli a carico competeranno interamente alla madre;
parimenti alla predetta madre competeranno al 100% le detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli (spese di istruzione, rette asilo, spese universitarie, spese per attività sportiva, spese sanitarie), con espressa rinuncia del padre a ricevere/richiedere le detrazioni fiscali per i figli, a qualunque titolo, in favore della madre. Le parti si impegnano ad intestare le relative ricevute e fatture ai figli minori con il loro codice fiscale.
10. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di rinunciare l'un l'altro a qualsiasi contributo di mantenimento, di aver diviso tutti i beni comuni e di non avere più nulla ad esigere l'uno dall'altro.
11. I coniugi si concedono, per quanto di necessità, reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o equipollenti documenti per l'estero e prestano il proprio consenso per l'eventuale espatrio dei figli minori.
12. Spese e competenze di lite compensate”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 293, parte II, serie C, anno 2025), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
5 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott.ssa Valeria Ardoino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gianfranco Braghero,
e
C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Valeria Gennari;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 18-21.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio a NI (ROMANIA) il 10.9.2008 (atto successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Genova);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei figli minori e (nati dall'unione coniugale rispettivamente il Persona_1 Persona_2 Per_3
19.12.2008, il 9.11.2011 e il 13.4.2018), e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
2 - omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa familiare, comprensiva di quanto l'arreda, sita in Genova Via San Tomaso D'Aquino
9/7 è assegnata alla signora , collocataria della prole, mentre il signor Parte_1 [...]
trasferirà altrove la propria residenza e porterà via i propri effetti personali Parte_2
entro un mese dal deposito del presente ricorso;
3. I figli minori nata il [...], cittadinanza rumena, c.f. Persona_1
; nato il [...], cittadinanza rumena, c.f. C.F._3 Persona_2
e nato il [...], cittadinanza rumena, c.f. C.F._4 Per_3
. sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione C.F._5
abitativa e anagrafica presso la madre a cui è assegnata la casa coniugale, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente e comunque, non meno di 10 giorni al mese, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici, ludici e sportivi dei minori. Per quanto concerne gli impegni e le attività quotidiane dei figli in relazione alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze di solito godute, si rimanda al piano genitoriale previsto dall'art. 473 bis 12 ultimo comma cpc. che si allega al presente accordo. Le parti danno atto di avere concordato le attività dei figli, di averle condivise e di volerle mantenere per il futuro.
4. Con riferimento alle festività i genitori assumeranno adeguati e tempestivi accordi, nel rispetto delle rispettive esigenze lavorative e delle esigenze ed aspirazioni personali della prole, ed applicheranno, per quanto possibile, l'alternanza.
Salvo diverso accordo i figli trascorreranno con il padre il giorno 24 dicembre e il 1° dell'anno,
e, con alternanza madre/padre, le festività del 25 e del 26 dicembre, l'Epifania, Pasqua e
Pasquetta.
In merito alle festività alternate le parti concorderanno di volta in volta con chi dei genitori i ragazzi trascorreranno pranzo e cena sulla base degli impegni di lavoro dei genitori.
Con riferimento alle ferie estive le parti pattuiscono che i figli trascorreranno 14 giorni di vacanza con ciascun genitore da concordarsi mediante comunicazione scritta entro il
3 precedente 31 maggio;
quanto al compleanno, i coniugi assumeranno i relativi accordi in modo da poterne entrambi festeggiare la ricorrenza congiuntamente o separatamente;
in caso di disaccordo prevale la volontà della prole.
Le modalità sopra indicate potranno essere modificate a seguito di accordo tra i genitori risultante per iscritto;
5. Ciascun genitore dovrà tempestivamente comunicare all'altro eventuali mutamenti di indirizzo e/o di recapito telefonico (fisso e cellulare) nonché la località di vacanza fuori
Genova ove dovesse condurre i figli minori, garantendo con loro un colloquio telefonico al giorno all'altro genitore;
Durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore opera il mantenimento diretto dei figli, secondo le previsioni di legge: il genitore presente provvederà alle loro esigenze ordinarie e sarà responsabile della corretta esecuzione dei compiti e della regolare frequentazione di ogni altro impegno relativo ai figli (visite mediche, attività sportiva etc) che non potrà, salvo diverso accordo, essere disatteso per essere trasferito sull'altro.
6. Il signor in ragione dei tempi di frequentazione e mantenimento Parte_2
diretto dei figli come quivi concordati, verserà alla signora la somma di € Parte_1
1.000,00 mensili, per 12 mesi l'anno, a titolo di contributo per il mantenimento della prole, precisandosi che tale assegno è così ripartito: euro 200,00 per , euro 200,00 Persona_1
per ed euro 600,00 per;
l'assegno dovrà essere corrisposto entro il Persona_2 Per_3
giorno 5 del mese a decorrere dal mese di maggio 2025, e sarà annualmente e automaticamente rivalutato in base agli indici Istat (prima rivalutazione maggio 2026).
7. I coniugi si obbligano a concorrere per il 50% ciascuno alle spese straordinarie inerenti i figli. Per la individuazione e le modalità di assunzione delle spese straordinarie le parti faranno riferimento, in caso di disaccordo, al verbale di riunione 15.9.2016 del Tribunale di
Genova, Sez. Famiglia. A tal proposito i coniugi dichiarano fin da ora che sono oggetto di accordo, con obbligo di compartecipazione al 50%, tutti gli esborsi scolastici, uno sport per ciascun figlio (o attività equipollente) e le spese mediche dei figli. Il pagamento del dovuto dovrà essere anticipato per le spese note o prevedibili oppure dovrà essere contestuale all'esborso. In caso di anticipazioni dell'uno a favore dell'altro genitore, il rimborso al genitore anticipatario dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta.
4 8. I coniugi danno atto che la sola madre avrà il diritto a richiedere e a percepire dall'INPS
l'assegno unico nella misura del 100% così come ogni altro emolumento, indennità o misura di sostegno al reddito erogata dallo Stato/INPS o Comune in favore dei figli, attribuzioni che la madre richiederà e gestirà nel loro interesse, con rinuncia del padre ad ogni diritto in favore della madre. A questo fine il padre esprime il proprio consenso e autorizzazione ad ogni iniziativa/domanda finalizzata a ricevere prestazioni assistenziali/previdenziali con riferimento ai figli.
9. I coniugi concordano che, ove dovute, le detrazioni fiscali per figli a carico competeranno interamente alla madre;
parimenti alla predetta madre competeranno al 100% le detrazioni fiscali per le spese sostenute per i figli (spese di istruzione, rette asilo, spese universitarie, spese per attività sportiva, spese sanitarie), con espressa rinuncia del padre a ricevere/richiedere le detrazioni fiscali per i figli, a qualunque titolo, in favore della madre. Le parti si impegnano ad intestare le relative ricevute e fatture ai figli minori con il loro codice fiscale.
10. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di rinunciare l'un l'altro a qualsiasi contributo di mantenimento, di aver diviso tutti i beni comuni e di non avere più nulla ad esigere l'uno dall'altro.
11. I coniugi si concedono, per quanto di necessità, reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o equipollenti documenti per l'estero e prestano il proprio consenso per l'eventuale espatrio dei figli minori.
12. Spese e competenze di lite compensate”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 293, parte II, serie C, anno 2025), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
5 Il giudice estensore dott. Matteo Gatti
Il presidente dott.ssa Valeria Ardoino
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