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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/10/2024, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 3085/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 3085/2015 avente ad oggetto “rapporti bancari” e vertente tra C.F/P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA: Parte_2
) e (C.F./P.IVA: C.F._1 Parte_3
), col ministero/assistenza dell'avv. CILLO GIOVANNI C.F._2
ANTONIO
- attori - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DI TORREPADULA ROCCO NICOLA
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 30/05/2024 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
e Parte_4 Parte_2
, convenivano in giudizio Parte_3 Controparte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] I) in via
[...] preliminare: sussistendone le condizioni, ai sensi dell'art. 331, comma IV c.p.p., redigere e trasmettere al P.M. presso il Tribunale di Avellino denuncia contro il legale rappresentante della convenuta per il reato di cui all'art. 644 c.p. e per tutti i reati ravvisabili nella fattispecie in esame e perseguibili di ufficio. II) nel merito: 1.
Accertare e dichiarare gli assunti di cui in narrativa ed accogliere di conseguenza le domande ivi contenute.
2. Accertare e dichiarare l'insussistenza del presunto saldo preteso dalla convenuta, anche per la mancanza delle movimentazioni presupposte dall'inizio del rapporto.
3. Accertare e dichiarare, in ogni caso, il superamento del tasso soglia rispetto al reato di usura dell'applicazione del tasso debitore da parte della banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
4. Di conseguenza, escludere ogni interesse a carico della società attrice, ai sensi della L.
1 Tribunale di Avellino n. 3085/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
108/96. 5. Accertare e dichiarare la nullità dei contratti indicati in narrativa e della clausola, o della pratica, che prevede l'applicazione di interessi ultra legali contenuta nei contratti di conto corrente indicati, intrattenuti dalla società correntista con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione. 6.
Accertare e dichiarare la nullità della clausola, o della pratica, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti di conto corrente di cui in narrativa, intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
7. Accertare e dichiarare la nullità della clausola, o della pratica, relativa alla commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti di conto corrente intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
8. Accertare e dichiarare la nullità della clausola o della pratica relativa alla applicazione della valuta con data diversa dal movimento nei contratti di conto corrente intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
9. Per l'effetto, ed in ogni caso, condannare la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito o versatole, nella misura da determinarsi in corso di causa ed in virtù dei parametri indicati o indicandi, anche a mezzo di CTU che sin da ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 10. Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni presenti e futuri subiti dai deducenti, per le rispettive competenze e ragioni, per violazione dei fondamentali principi di correttezza e buona fede nella conclusione del contratto e durante lo svolgimento del rapporto, da liquidarsi anche in via equitativa. 11. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni a favore degli stessi, compresi i danni aziendali, perdita di avviamento e accreditamento commerciale, perdita dell'azienda, mancato guadagno da contratti in corso o stipulati e stipulandi, ed ogni altro danno, compresi quelli morali, alla reputazione, alla vita di relazione, alla libera e degna esplicazione delle attività materiali, professioni ed economica. 12. Condannare la convenuta al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sugli indicati importi, oltre agli ulteriori danni, diretti ed indiretti. 13. Compensare o dichiarare compensate le opposte partite per come accertate, con accredito dell'eccedenza a favore di chi spetta. 14. Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorario di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato. […]. A sostegno della domanda: - l'avvenuta stipula con il Controparte_1
- Filiale di Mugnano del Cardinale - dei seguenti contratti: a) contratto di
[...] conto corrente ordinario n. 27/124; b) contratto di apertura di credito sul conto corrente indicato per l'importo di € 30.000,00, successivamente ridotto ad € 15.000,00; c) anticipi su fatture con cessione del credito di € 50.000,00; d) contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.9.2010, per l'importo di € 20.000,00, regolarmente estinto;
e) contratto di mutuo chirografario, stipulato il
2 Tribunale di Avellino n. 3085/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
24.9.2013, dell'importo di € 40.000,00 garantito dai sig. e Parte_2
, tutt'ora in corso;
- l'illegittima applicazione nel Parte_3 corso dei medesimi di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, di variazioni in peius degli stessi, di commissioni di massimo scoperto, competenze, remunerazioni e costi non pattuiti o comunque frutto di clausole nulle;
- nonché la scorretta condotta nel corso dei predetti rapporti ad opera dell'istituto di credito, concretizzatasi nell'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi dei presunti debitori, causa di notevoli pregiudizi di stampo patrimoniale e non a carico degli stessi.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nonché la nullità dell'atto introduttivo, contestando nel merito tutte le pretese ex adverso avanzate, inammissibili in corso di rapporto o comunque prescritte, ferma la non eccepibilità delle lamentate invalidità da parte dei fideiussori e la richiesta di compensare il credito eventualmente risultante dagli atti con quello della medesima anche per la condotta contraria a buona CP_2 fede delle controparti.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, disposta la mediazione normativamente prevista, concessi i termini di rito, la causa, all'esito di alcuni rinvii per il tentativo di un bonario componimento della lite, veniva ritenuta matura per la decisione dal precedente Istruttore, e poi istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio a seguito del mutamento dello stesso, che la riteneva matura, assegnando i termini di legge, all'udienza indicata. II. Diritto Sul merito
Preliminarmente giova rilevare come le contestazioni articolate con l'azione proposta attengano espressamente ai rapporti, pacificamente intercorrenti con l'istituto convenuto, di cui in seguito: a) contratto di conto corrente ordinario n. 27/124; b) contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente per l'importo di € 30.000,00, successivamente ridotto ad € 15.000,00; c) anticipi su fatture con cessione di credito di € 50.000,00; d) contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.9.2010, per l'importo di € 20.000,00; e) contratto di mutuo chirografario, stipulato il 24.9.2013, dell'importo di € 40.000,00, documentalmente garantiti da Parte_2
e .
[...] Parte_3
Orbene, se è vero che nelle azioni di ripetizione d'indebito e di accertamento della presenza nel contratto stipulato di clausole di cui si eccepisce la nullità l'onere di allegare e provare le circostanze a sostegno delle denunziate nullità incombe innanzitutto sulla parte che tale domanda proponga, non ci si
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può esimere dal rilevare come nel caso di specie il contenuto e l'andamento dei rapporti dedotti in lite sia stato, seppure entro i limiti e con le precisazioni di cui si dirà, comprovato da entrambe le parti costituitesi, premuratesi di produrre a sostegno dei rispettivi assunti la copiosa documentazione versata in atti (v. rispettive produzioni di parte), di cui si è inteso tener conto a prescindere dalla relativa provenienza, in applicazione del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) (Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 13/04/2023).
Quanto agli estratti conto prodotti, preme rilevare come, in base al disposto di cui all'art. 1832 c.c., gli estratti conto trasmessi dalla banca al correntista, costituiscano piena prova delle emergenze contabili dagli stessi evidenziate, e si intendono approvati se non sono contestati nel termine pattuito o in quello usuale. Inoltre, laddove la non dia idonea dimostrazione di CP_2 aver trasmesso al debitore principale gli estratti conto, ma provveda a produrre gli indicati estratti conto in giudizio, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità tale produzione in giudizio degli estratti conto quale prova del credito vantato dalla costituisce una forma di comunicazione equivalente alla CP_2 trasmissione e determina l'onere per il correntista di contestare in maniera specifica e puntuale le voci contenute negli stessi. (cfr. Cass. 92/2765; 88/3176; 81/23).
Occorre tuttavia evidenziare che nella fattispecie al vaglio in giudizio ci sono sia il debitore principale che i fideiussori (v. contratti di cui alla produzione della convenuta, tutti ritualmente sottoscritti da e Parte_2 [...]
, recanti altresì l'importo massimo garantito). Parte_3
In proposito, non ci si può esimere dal rilevare come: se da un lato, ove il correntista non sollevi specifiche e puntuali contestazioni agli estratti conto depositati (cioè a singole e determinate annotazioni), ciò porta a ritenere in ogni caso tacitamente approvate le risultanze degli estratti conto che sono, di conseguenza, assistiti da quella presunzione di veridicità come riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità; dall'altro, in assenza di tempestiva contestazione da parte del correntista degli estratti conto, il fideiussore, chiamato in giudizio, non può sollevare contestazioni in relazione all'ammontare della somma, poiché il fideiussore non può opporre al creditore eccezioni non spettanti al debitore principale (vedi art. 1945 c.c. e Cass. 1992 n. 9719).
Del resto, come nel prosieguo si chiarirà, nessuna specifica contestazione a determinate annotazioni è stata fatta dal debitore principale;
né i fideiussori hanno, comunque, provveduto ad una contestazione analitica delle risultanze - e, dunque - di singole e specifiche voci degli estratti conto, lamentando i debitori
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tutti la previsione di interessi ultralegali non determinati, la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi usurari etc..
In definitiva, in assenza di tempestiva contestazione da parte del correntista degli estratti conto o, comunque, del credito asseritamente vantato dalla il fideiussore non può opporre al creditore eccezioni non spettanti al CP_2 debitore principale.
E ciò perché la mancata contestazione da parte del debitore principale degli accrediti e degli addebiti, sotto il profilo meramente contabile, cristallizza la somma ingiunta nei confronti anche del fideiussore (trattandosi di debitoria non più contestabile).
Va però ricordato che, se è vero che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, è altrettanto vero che essa non preclude la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino anche da parte del fideiussore: il riferimento è, tra l'altro, agli interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, che sono sempre contestabili.
Dunque, il principio sopra esposto non può coinvolgere le contestazioni riferibili agli interessi pattuiti, a quelli eventualmente usurari o alla intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e altre clausole asseritamente illegittime, atteso che la incontestabilità del conto, derivante dalla mancata impugnazione del debitore principale, attiene esclusivamente ai rispettivi accrediti e addebiti considerati nella loro realtà fattuale ma non alla validità ed efficacia degli accordi o di singole clausole contrattuali (Cass. 1994, n. 9791 in punto di interessi;
Cass. 1999, n. 385 in punto di capitalizzazione trimestrale;
questioni, peraltro, rilevabili anche d'ufficio poiché attengono all'esecuzione del contratto).
Altrettanto preliminarmente deve rilevarsi come nella ricostruzione, anche sotto il profilo strettamente contabile, dell'evolversi dei citati rapporti si sia fatto ricorso all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa (v. ordinanza del 3/07/2023, nonché consulenza depositata in data 3/01/2024).
Circa l'apprezzamento dei relativi accertamenti, deve già in questa sede precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche
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della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi (articolati dalla sola Banca convenuta, che ha comunque aderito alle conclusioni del nominato CTU), preme per converso evidenziare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, atteso che in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).
Ciò posto e passando al merito delle contestazioni attoree, deve darsi innanzitutto atto della infondatezza, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, delle deduzioni circa l'intervenuta applicazione ad opera dell'istituto convenuto di interessi, in misura ultralegale, in assenza di specifica pattuizione scritta.
Come condivisibilmente affermato dal CTU, e in ogni caso evincibile dalla documentazione in atti, infatti, la totalità dei documenti contrattuali prodotti reca l'espressa pattuizione per iscritto, in termini determinati o comunque determinabili, della misura degli interessi applicabili al rapporto di riferimento (v. testualmente relazione peritale: […] Conto corrente bancario n. 27/124. Dalla disamina della documentazione versata in atti è emerso, come già peraltro evidenziato, che il conto corrente bancario n. 27/124 risulta disciplinato da una scrittura contrattuale recante data del 07/02/1997 redatta per iscritto. La disamina della scrittura in parola ha consentito di verificare che è stata espressamente convenuta sia la misura del tasso creditore nominale, pari al 3,50% sia quella del tasso debitore per scoperti, pari al 13,50%. Stesso dicasi relativamente alle scritture contrattuali e agli atti integrativi intercorsi tra le parti nel divenire del rapporto di correntezza. Con riferimento a dette scritture, come già evidenziato nel paragrafo dedicato all'analisi dei rapporti contrattuali, l'istituto ha provveduto a comunicare la misura dei tassi applicati al rapporto di correntezza nel divenire del tempo. Tale circostanza, in aderenza alle prescrizioni del Magistrato, conferma il rispetto della forma richiesta dalla legge per la fattispecie in esame, risultando, i tassi indicati, di fatti determinati e determinabili, non rendendosi necessario, per l'effetto, lo storno di interessi e/o la loro rideterminazione mediante la sostituzione degli interessi legali e/o di quelli sostitutivi ex art 117 TUB […].
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Finanziamento dell'importo di € 20.000,00 sottoscritto in data 15/09/2010. Nel contratto disciplinante il rapporto di finanziamento sottoscritto in data
15/09/2010 è stata espressamente convenuta la misura del tasso di interesse, di tipo variabile, determinato in misura nominale annua, dalla somma di: 1) una quota fissa pari al 4%; 2) una quota variabile pari al tasso lettera EURIBOR a un mese 365. Viene, al riguardo, precisato che la misura dell'Euribor, al momento della sottoscrizione del rapporto, è pari allo 0,633% annuo e che il tasso del finanziamento è pari al 4,633% nominale annuo. Nel contratto sottoscritto tra le parti, viene altresì concordata la misura dell'interesse di mora pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, corrispondente, alla data di sottoscrizione del finanziamento, all' 1,75% annuo, maggiorato di 2,00 punti percentuali. Infine, viene espressamente indicata la misura del tasso annuo effettivo globale (TAEG), pari al 6,28%. Alla luce di quanto appena evidenziato, si deve rilevare che i tassi previsti in contratto per la fattispecie in esame sono, difatti, determinati e/o determinabili, non rendendosi necessario, per l'effetto, lo storno di interessi e/o la loro rideterminazione mediante la sostituzione degli interessi legali e/o di quelli sostitutivi ex art 117 TUB. Finanziamento dell'importo di € 40.000,00 sottoscritto in data 24/09/2013.Anche in relazione al rapporto di finanziamento dell'importo di € 40.000,00 sottoscritto in data 24/09/2013 è stato riscontrato che il documento contrattuale da cui lo stesso trae origine riporta in modo puntuale la misura del tasso di interesse variabile, determinato in misura nominale annua, dalla somma di: 1) una quota fissa pari al 11,50%; 2) una quota variabile pari al tasso lettera Euribor a un mese base 365 (pari, al momento della sottoscrizione, allo 0,128% annuo). Il tasso di finanziamento, pertanto, alla data di sottoscrizione risulta pari all' 11,628% nominale annuo. L'interesse di mora, pari al tasso contrattuale (pari al 11,628% al momento della sottoscrizione) maggiorato di
2,00 punti percentuali, risulta anch'esso determinato e/o determinabile. Infine, risulta determinato anche il tasso annuo effettivo globale (TAEG), pari al 14,73%.
Anche per detto rapporto, si può concludere, quindi, che i tassi indicati sono determinati e/o determinabili, non rendendosi necessario, per l'effetto, lo storno di interessi e/o la loro rideterminazione mediante la sostituzione degli interessi legali e/o di quelli sostitutivi ex art 117 TUB […]).
Passando quindi alle censure in punto di usurarietà dei tassi applicati, del pari prive di pregio sono risultate le contestazioni attoree.
In materia, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola
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negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La prova della pattuizione ed applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, ed all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cassazione Civile, sentenza n. 19282/2014).
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7294/2017; Cassazione Civile, sentenza n. 21243/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 2489/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018).
Quanto invece al momento di rilevanza dell'usura, a seguito della interpretazione autentica sopra riportata si è chiarito che occorre guardare al momento in cui i tassi sono promessi o, comunque, convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Tale interpretazione fornita per i mutui è chiaramente estensibile anche ai contratti di conto corrente.
Il che vuol dire che non solo la legge antiusura non è applicabile retroattivamente ma che non sarebbe in astratto neppure ipotizzabile la c.d. usura sopravvenuta (sforamento dei tassi in un momento successivo alla stipula) e ciò perché per la valutazione del carattere usurario degli interessi, la legge stessa
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impone di guardare al momento in cui gli stessi sono stati "promessi o comunque convenuti" (sulla inconfigurabilità della usura sopravvenuta cfr. Cass. sez. un. 2017 n. 24675).
Quanto poi all'inclusione dei tassi di mora nel rilievo dell'usura sono da ultimo intervenute le sezioni unite nel 2020 con la sentenza n.19597 a dettarne i criteri di rilevazione e calcolo, che possono riepilogarsi nel senso che anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ritenendo che quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, che risultasse dovuta in relazione al contratto.
Va dunque considerato che ai fini dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, commissioni e penali pattuite.
Il concetto di onnicomprensività di fatto scrutinato anche dalle sezioni unite, non attiene strettamente all'interesse usurario, ma al “costo usurario” del finanziamento.
E' chiara sul punto la massima infra riportata: La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La Corte non parla solo di mora, o di interessi, ma di “qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
Laddove, nei contratti bancari, si discorre di “interesse usurario”, si evoca il più ampio concetto di “costo usurario” del credito.
Inoltre, sono le stesse istruzioni della banca d'Italia che argomentano in termini di mora e oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli atti e circolari della Banca d'Italia, per quanto generali, devono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste, comunque, soggetti (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 14470/2005, ordinanza n. 28803/2019).
Al contempo, non può dubitarsi che, visto il tenore della Legge n. 108 del 1996, art. 2, le “rilevazioni” compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG (Cassazione Civile, ordinanza n. 20464/2020), risultando applicabili, dunque, nel contenzioso bancario ai fini della verifica circa la pattuizione originaria di tassi superiori a quelli c.d. soglia.
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Ne consegue che, la prescrizione “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” deve essere riletta nel senso che se è convenuto un costo (TAEG) usurario, la clausola è nulla e sono dovuti solo gli interessi corrispettivi se essi da soli in origine sono pattuiti legittimamente.
Dunque, nella individuazione del tasso effettivo, e dunque, nel TEG del singolo contratto, vanno inclusi tutti i costi, compresa la mora e comprese le penali per la risoluzione/ritardo.
Ciò detto, può ritenersi corrispondente ai principi giurisprudenziali sin qui espressi l'articolazione delle censure in punto di usurarietà dei tassi applicati solo con riferimento al contratto di finanziamento sottoscritto in data 24/09/2013 (v. memoria istruttoria ex art. 183, n. 1 di parte attrice).
In proposito, però, non può che farsi ancora una volta riferimento alle argomentazioni spese dal CTU, escludenti qualunque fenomeno usurario, dal seguente tenore: […] si precisa che nel finanziamento sottoscritto in data 24/09/2013 le parti concordano che l'importo erogato di € 40.000,00 venga restituito dal mediante la corresponsione di n. 36 Parte_5 rate mensili posticipate, comprensive di quota interessi e quota capitale. Dalla disamina delle clausole contrattuali intercorse tra le parti emerge, come già evidenziato, la pattuizione di un tasso interesse variabile pari al tasso lettera
Euribor a un mese base 365 a cui va sommata una quota fissa pari all' 11,50%; detto tasso, alla data di sottoscrizione risulta pari all' 11,628% nominale annuo.
Nel contratto è previsto, infine, il pagamento dell'importo di € 1.000,00 per spese di istruttoria, unitamente alle altre spese dettagliatamente riportate nel paragrafo dedicato alla disamina dei rapporti intercorsi. E' stato, quindi, calcolato, mediante l'impiego dell'algoritmo di Bankitalia, il tasso effettivo applicato al rapporto la cui misura è risultata pari al 14,73%, inferiore al tasso soglia di riferimento che, nel trimestre di sottoscrizione del contratto è pari al 17,087%. – cfr. all.to - […] dovendo, in difformità da quanto sostenuto dall'attore, prendersi come riferimento quello concernente gli “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” di cui al DM ratione temporis applicabile […] Per effetto delle superiori evidenze e, pertanto, del mancato sforamento del tasso soglia, non si rende necessario effettuare alcun ricalcolo del saldo del rapporto de quo. In relazione, poi, al tasso moratorio, nel rammentare che lo stesso - stabilito in misura pari al tasso contrattuale maggiorato di 2,00 punti percentuali - risulta pari, al momento della sottoscrizione del relativo contratto, al 16,2558%, si deve rilevare, anche in questo caso, la conformità dello stesso alle soglie usura. A tal riguardo, infatti, calcolato il tasso soglia moratorio applicando la già richiamata maggiorazione, lo stesso risulta pari al 24,27% per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
Pertanto, il tasso di mora contrattuale, pari al 16,2558% risulta inferiore alle soglie
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usura; e tanto, ovviamente, sia includendo, sia escludendo la predetta maggiorazione. Non rilevandosi, quindi, alcuna ipotesi di usurarietà genetica del tasso moratorio, non si è reso necessario effettuare alcun ricalcolo per il rapporto che ci occupa. […] (v. testualmente relazione peritale in atti).
Quanto invece alla usurarietà delle condizioni applicate agli ulteriori rapporti dedotti in lite, non può che ribadirsi l'assoluta inadeguatezza e/o insufficienza dell'articolazione delle relative contestazioni ad opera di parte attrice, che, né in citazione (v. atto introduttivo), né entro le scansioni procedimentali imposte dal rito (v. memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.), risulta aver indicato gli elementi ritenuti a tal fine necessari dalla giurisprudenza sin qui citata.
Ragioni di completezza impongono tuttavia di dare atto dell'acclarata insussistenza di fenomeni di matrice usuraria anche nell'ambito dei suddetti e residui rapporti ad opera del CTU, il quale, in applicazione delle verifiche demandategli secondo i parametri elaborati dalla medesima giurisprudenza (v quesiti in atti), ha comunque concluso che, ferma l'anteriorità del Conto corrente bancario n. 27/124, acceso in data 07/02/1997 e, pertanto, prima dell'entrata in vigore della legge 108/96 che, come noto, risale al 03/04/1997, il tasso originario effettivamente applicato agli altri rapporti, considerati tutti i costi e comprese le spese non era superiore al tasso soglia operante nel trimestre di conclusione del contratto, provvedendo altresì alla verifica del superamento delle soglie in considerazione degli interessi di mora, ma calcolando il “nuovo” tasso soglia di mora come da criteri dettati dalle Sezioni Unite sopra citate, ed acclarando anche in tale caso il rispetto delle soglie (v. relazione in atti).
Discorso diverso deve invece farsi circa le contestazioni inerenti l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed il dedotto anatocismo, dovendo premettersi in termini generali una differenziazione tra i contratti antecedenti da quelli successivi alla delibera CICR del febbraio 2000.
Come è noto, infatti, la delibera CICR del 9.2.2000 ha regolato la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi di c/c bancario attivi o passivi che siano sancendone la legittimità a condizione che il contratto preveda in ambedue le ipotesi la stessa periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi (attivi o passivi) maturati.
La legittimità di tale previsione è desumibile proprio dal disposto di cui all'art. 120 t.u. legge bancaria che sancisce il principio generale della corrispondenza temporale tra interessi passivi ed interessi attivi, nel senso, quindi, che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione contratto.
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Di contro, per i periodi antecedenti la delibera, è pacifica la nullità della capitalizzazione trimestrale per contrarietà a norma imperativa (art. 1283 c.c.).
Ancora, per il periodo successivo alla delibera non è sufficiente per la banca dare prova di una sua applicazione di fatto, occorrendo una nuova pattuizione.
Ne consegue che, ferma la legittimità della capitalizzazione prevista secondo le specifiche (pari periodicità) di cui alla citata delibera per i contratti alla stessa successivi, per tutti i contratti antecedenti alla medesima delibera andrà invece espunto l'anatocismo illegittimo fino a nuova negoziazione formalizzata che preveda la indicata pari periodicità, facendone applicazione per il periodo seguente.
Orbene, ancora una volta coerenti con i predetti enunciati risultano le indagini svolte dal nominato CTU, il quale, premesso che […] Dalla disamina del documento contrattuale in atti si rileva che il rapporto origina dalla scrittura intercorsa in data 07/02/1997 e, pertanto, in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 […], ha poi così esplicato le operazioni di calcolo effettuate: […] il contratto di conto corrente analizzato prevede una diversa modalità di capitalizzazione degli interessi, annuale per i creditori e trimestrale per i debitori;
circostanza che determina la necessità di procedere al ricalcolo del saldo di conto senza alcuna capitalizzazione, atteso che non vi è espressa pattuizione scritta successiva alla maturazione del credito (art. 1283 c.c.).
E ciò, a far data dalla prima registrazione contabile in atti (01/01/2004) e fino a tutto il 19/02/2006 atteso che in data 20/02/2006, le parti sottoscrivono una modifica contrattuale del rapporto in cui viene pattuita la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi. La richiamata periodicità trimestrale di capitalizzazione è prevista, poi, nel successivo documento contrattuale disciplinante la concessione di aperture di credito n. 01771/0027/00000124 del
16/05/2006 […] Alla luce di tutto quanto finora precisato, si può concludere, che a partire dal 2006, il contratto di conto corrente de quo risulta rispettoso di tutte le prescrizioni di cui alla Delibera CICR del 09/02/2000 […], aggiungendo infine che
[…] In relazione ai rapporti di finanziamento sottoscritti in data 15/09/2010 e 24/09/2013 alcuna verifica si è potuta condurre in quanto il quesito in esame non risulta conferente alla tipologia in cui detti rapporti di finanziamento rientrano […] (v. relazione peritale in atti).
Per ciò che invece concerne la legittimità della commissione di massimo scoperto pattuita, va rilevato che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro da
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mettere a disposizione del cliente (ex multis Cassazione Civile, sentenza n. 870/2006); in particolare, può essere definita come un costo legittimamente concordabile nell'ambito dell'autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista, del credito bancario oggetto del fido e la stessa è legittima se determinata o determinabile nell'ambito di una pattuizione, precedentemente intervenuta tra istituto di credito e cliente (Tribunale Cosenza, sentenza n. 1297/2020).
Di recente, il Giudice di Legittimità ha precisato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cassazione Civile, ordinanza n. 19825/2022).
Ebbene, pienamente in linea con i suddetti orientamenti sono risultate le argomentazioni spese in proposito dal CTU, così espressosi sul punto: […] Con riferimento alle verifiche richieste sulla commissione di massimo scoperto, si deve rilevare in via preliminare che dalla disamina del contratto sottoscritto in data
07/02/1997 non è emersa la sottoscrizione di alcuna clausola regolante la pattuizione della commissione di massimo scoperto. La successiva scrittura contrattuale del 20/02/2006, invece, riporta, nel prospetto delle condizioni economiche del conto corrente, la sola indicazione della misura della commissione per superi di affidamento pari al 1,5%. Nel documento di sintesi n. 1/2006 del
16/05/2006 la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella misura dello
0,5000% e, in caso di esubero dell'affidamento, nella misura del 1,20%. Da tutto quanto precede, è agevole rilevare che, quand'anche risultano indicate le aliquote della commissione di massimo scoperto, tuttavia, non risultano correttamente indicati tutti quegli elementi (modalità di calcolo, periodicità di capitalizzazione, ecc..) che consentono di considerare la posta in questione determinata o determinabile. Circostanza, questa, che determina la necessità di espungere dai riconteggi effettuati gli importi addebitati dalla banca a tale titolo. Con riferimento, infine, ai rapporti di finanziamento non è stata effettuata alcuna verifica in quanto per la tipologia di rapporto in esame, detta commissione, non è né prevista, né pattuita, né tantomeno applicata […] (v. ancora testualmente relazione in atti).
Dunque, come correttamente rilevato nella consulenza, in applicazione degli esposti principi di diritto va dichiarata la nullità della clausola relativa alla
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pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nel conto corrente per cui è causa, espungendo i relativi importi dal ricalcolo effettuato.
Venendo infine alle contestazioni in punto di illegittimo esercizio dello ius variandi, nonché di illegittimità delle ulteriori commissioni, spese e valute, così come applicate, giova precisare come in conformità con la giurisprudenza prevalente e i quesiti affidatigli, il CTU abbia condotto le proprie operazioni di ricalcolo, procedendo, in ordine a ciascuno dei rapporti contestati: da un lato
[…] a verificare le eventuali comunicazioni delle variazioni sfavorevoli tenendo conto sempre delle modifiche favorevoli e, invece, di quelle sfavorevoli solo se comunicate […]; dall'altro, a considerare […] valide, e pertanto non stornate dal relativo saldo, le sole spese e le commissioni pattuite in contratto […] (v. ancora relazione in atti).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, occorre ricordare come la Corte di Cassazione nel noto dictum reso a sezioni unite, sent. del 02 dicembre 2010, n. 24418, richiamato anche nei quesiti formulati, abbia sancito che nella materia in esame, per la ripetizione di quanto pagato indebitamente alla banca, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati"; dunque, il termine di prescrizione decorre sempre dalla chiusura del rapporto se non vi siano pagamenti del cliente o se essi avvengono nel limite del fido, mentre decorre dai singoli pagamenti nel caso in cui il cliente abbia un'esposizione oltre il fido accordato, oppure non vi sia fido alcuno (occorre differenziare, quindi, tra versamenti ripristinatori della provvista effettuati nei limiti di un fido esistente – prescrizione da chiusura conto- e versamenti solutori -assenza di fido o pagamenti extrafido – prescrizione da ogni singola annotazione).
Dunque, anche nel caso in esame, se le rimesse fossero ripristinatorie, il termine di prescrizione andrebbe calcolato dalla data di chiusura del rapporto. Se fossero solutorie, il predetto termine decennale decorrerebbe dalla data dei singoli pagamenti;
nel qual caso quindi si dovrebbe tener conto della data della notifica dell'atto introduttivo o della istanza di mediazione, fino ai dieci anni precedenti, in assenza di atti interruttivi.
Sul punto va richiamata la sentenza della Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895 in tema di rilevamento della eccezione di prescrizione: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è
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soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Ciò premesso, sempre la Corte di Cassazione ha ben spiegato come l'onere della prova si atteggi nei giudizi di ripetizione dell'indebito, specificando che (Cass.2018 n, 27705): a) il cliente che agisce per la ripetizione ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: quindi, la dazione e la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
b) la che CP_2 eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata, posto che ai fini della valida proposizione dell'eccezione in parola è sufficiente allegare il fatto costitutivo della stessa, ossia l'inerzia del titolare e – per quanto ovvio – manifestare la volontà di avvalersene (orientamento accolto dalle sez. un.); c) se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
Osserva la Corte che la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto deriva dallo schema causale tipico del contratto di apertura di credito ed ha quale presupposto, appunto, l'esistenza di un contratto di affidamento con la conseguenza che la stessa non può operare in mancanza della produzione in giudizio da parte dell'attore del contratto per il quale la forma scritta è richiesta ad substantiam.
Conclude, dunque, la Suprema Corte che perché possa operare la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti occorre che il correntista fornisca la prova dell'esistenza dell'affidamento tramite la necessaria produzione in giudizio del relativo documento contrattuale non potendo la stessa essere fondata su altre “prove indirette”, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, o altro. A questo punto, poi, se in atti vi sono gli estratti conto, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse emerge dagli stessi, e, dunque, anche tramite consulenza tecnica sarà agevole individuare le rimesse solutorie prescritte, sicchè di fatto l'indagine è rimessa al c.t.u..
La Cassazione, conclusivamente, ha sancito l'irrilevanza del c.d. fido di fatto, recependo – a corollario – il principio (più volte espresso dalla
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giurisprudenza) secondo cui l'apertura di credito, le linee di credito (o anche “gli affidamenti”) così come del resto tutti i contratti bancari, richiedono la forma scritta (art. 117 TUB), ma con le precisazioni che seguono.
Invero, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato, in punto di tassi e condizioni, da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Trib. Benevento 2020 n. 717; Tribunale Siena, 03/01/2020, n.25; Corte appello
[Napoli, sez. III, 26/04/2019, n.2293).
Dunque, occorre un atto di affidamento avente la necessaria forma scritta o comunque occorrono adeguate allegazioni e prove sulle condizioni delle anticipazioni quantomeno nel contratto di conto corrente madre.
Nel caso in esame correttamente il c.t.u. ha considerato i soli affidamenti documentati precisamente quanto alle condizioni applicabili ed ha, esaminando la prodotta documentazione, considerato prescritte le rimesse solutorie ante decennio rispetto alla citazione (spedita per la notifica il 24/06/2005), evidenziando che […] il conto corrente de quo non risulta assistito da alcuna concessione di apertura di credito fino a tutto il 19/02/2006 […] e, per l'effetto, tutti i versamenti/rimesse effettuati vanno considerati veri e propri pagamenti di un debito immediatamente esigibile finalizzati, cioè, a risolvere il temporaneo e transitorio rapporto di debito venutosi ad instaurare e, pertanto, prescritti e non più ripetibili […] (v. relazione in atti).
In conclusione, il c.t.u., tenendo conto di tutto quanto sopra esposto, ha correttamente ricalcolato il dovuto ed è giunto, previa enunciazione dei seguenti e condivisibili criteri: […] in conformità alle prescrizioni della Corte di Cassazione, Ordinanza del 29/10/2020, n. 23852, sono stati esaminati n. 4 distinti periodi temporali interessati da continuità delle registrazioni contabili:• il primo decorrente dal 01/01/2004 e fino al 30/06/2008; • il secondo decorrente dal
01/08/2008 e fino al 23/02/2010; • il terzo decorrente dal 01/01/2011 e fino al
31/12/2012; • il quarto decorrente dal 02/05/2013 e fino al 30/06/2014; il tutto senza l'utilizzo di calcoli figurativi o di raccordo. Relativamente al saldo iniziale è stato considerato quello registrato nel primo estratto conto in atti e, con riferimento, invece, al periodo intermedio interessato dalla mancanza degli estratti conto, sono stati effettuati calcoli diversi per ogni periodo documentato, senza possibilità di collegamento diretto tra i periodi, e l'indebito calcolato su un periodo
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è stato considerato a deconto del saldo iniziale del periodo successivo […], a rideterminare, quanto al conto corrente n. 27/124, il saldo a debito del cliente in € 11.711,52 (saldo banca originario € 16.271,33, con una differenza a credito per il cliente di € 4.559,81), evidenziando che […] non avendo rinvenuto dalla documentazione in atti alcuna informazione in ordine a tutti i pagamenti medio tempore effettuati dalla società finanziata, non è stato possibile effettuare alcuna rideterminazione del saldo creditore/debitore della ricorrente per ciascun rapporto analizzato […] (v. testualmente relazione in atti).
Va dunque dichiarato il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite, al ricalcolo effettivo del saldo depurato degli addebiti nulli o comunque non dovuti di cui si è detto, avendo, come esposto dal c.t.u., la addebitato illegittimamente al correntista voci per l'importo di € 4.559,81 CP_2
(v. calcolo per differenza supra riportato).
Occorre infatti precisare, che, laddove il conto corrente risulti ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
invero, l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma, in alcun caso, si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e, quindi, in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione. Lo stesso discorso vale nel caso di versamenti di denaro eseguiti per ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente: l'azione di ripetizione sarebbe pertanto inammissibile per l'insussistenza stessa del requisito dell'avvenuto pagamento da parte del correntista (Cassazione Civile S.U., sentenza n. 24418/2010; Tribunale di Roma, sentenza n. 1183/2018).
Tuttavia, l'inammissibilità dell'azione di restitutoria in caso di conto ancora aperto, non preclude al correntista la facoltà di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto.
In materia, il la giurisprudenza di legittimità ha individuato l'interesse ad agire da parte del correntista per almeno tre ordini di ragioni: a) l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime;
b) il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem; c) la riduzione dell'importo se a credito richiedibile dalla alla CP_2 chiusura del conto (Cassazione Civile, sentenza n. 21646/2018).
Per gli effetti, nulla esclude che, fino alla chiusura del conto, il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle
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somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Infatti, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare - avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli (Tribunale di Benevento, sentenza n. 1185/2020; cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 798/2013: l'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà, dunque, parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto).
Quanto poi alle asserite condotte di malafede tenute dalla banca, si osserva che, al netto di ogni altra questione, il rilievo è del tutto carente in termini di allegazioni e prova.
Invero, quanto alla violazione da parte della degli obblighi di buona CP_2 fede e trasparenza, le doglianze sono del tutto generiche e disancorate da specifiche condotte concrete e rilevanti ai fini della valutazione del comportamento della In ogni caso, tutte le questioni sollevate in questo CP_2 giudizio sono state oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale con esiti non sempre univoci, a dimostrazione del fatto che trattasi di questioni complesse.
A soluzioni non dissimili deve giungersi con riferimento alla domanda risarcitoria conseguente all'asserita illegittimità dell'avvenuta segnalazione presso la Centrale Rischi, atteso che, al di là di ogni altra questione, dall'istruttoria processuale è emerso che vi è stato (ed è rimasto) un debito a carico della correntista, che ne aveva per converso denunziato l'insussistenza.
Senza contare che anche la richiesta risarcitoria avanzata a tale titolo non è stata quantificata né precisata in concreto ex art. 2697 c.c., con riferimento ad eventuali perdite economiche rilevabili dai bilanci, rispetto ai genericamente richiesti danni e ad eventuali lesioni della reputazione o dell'immagine commerciale o del diniego di accesso al credito, palesandosi infondata sia nell'an
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che nel quantum così come nella dimostrazione dell'eventuale nesso di causalità (cfr. Cas. Sez. 1, Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023: In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento).
In conclusione, la domanda di condanna risarcitoria proposta deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di illecito o dell'inadempimento da parte della banca o di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Assorbita o comunque respinta, alla stregua di tutto quanto precede, deve in ogni intendersi ogni altra domanda o riconvenzionale proposta. Sulle spese Quanto alle spese, l'accoglimento parziale della domanda attorea ne consente la compensazione per un terzo, ferma la relativa liquidazione - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000), della natura e della complessità (alta) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (alta) delle questioni trattate.
Al medesimo riparto soggiaceranno le spese dell'espletata CTU, da porsi per 1/3 a carico della conventa e per i residui 2/3 a carico di parte attrice. CP_2
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e Parte_2 Parte_3
, nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda come proposta e per l'effetto accerta che l'importo delle annotazioni indebite meglio indicate in parte motiva è pari ad
€ 4.559,81; dichiara il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite, al ricalcolo effettivo del saldo depurato degli addebiti illegittimi di cui in motivazione;
dichiara respinta o comunque assorbita ogni altra domanda o riconvenzionale proposta;
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condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta di due terzi (2/3) spese del presente giudizio, liquidate in € 7.617,00 (3/3) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate tra le parti le spese per il terzo (1/3) residuo;
pone definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 2/3, e di parte convenuta, nella misura del 1/3 residuo, le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa. Così deciso in data 8/10/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 3085/2015 avente ad oggetto “rapporti bancari” e vertente tra C.F/P.IVA: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, (C.F./P.IVA: Parte_2
) e (C.F./P.IVA: C.F._1 Parte_3
), col ministero/assistenza dell'avv. CILLO GIOVANNI C.F._2
ANTONIO
- attori - e C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DI TORREPADULA ROCCO NICOLA
- convenuto - Conclusioni All'udienza del 30/05/2024 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
e Parte_4 Parte_2
, convenivano in giudizio Parte_3 Controparte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] I) in via
[...] preliminare: sussistendone le condizioni, ai sensi dell'art. 331, comma IV c.p.p., redigere e trasmettere al P.M. presso il Tribunale di Avellino denuncia contro il legale rappresentante della convenuta per il reato di cui all'art. 644 c.p. e per tutti i reati ravvisabili nella fattispecie in esame e perseguibili di ufficio. II) nel merito: 1.
Accertare e dichiarare gli assunti di cui in narrativa ed accogliere di conseguenza le domande ivi contenute.
2. Accertare e dichiarare l'insussistenza del presunto saldo preteso dalla convenuta, anche per la mancanza delle movimentazioni presupposte dall'inizio del rapporto.
3. Accertare e dichiarare, in ogni caso, il superamento del tasso soglia rispetto al reato di usura dell'applicazione del tasso debitore da parte della banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
4. Di conseguenza, escludere ogni interesse a carico della società attrice, ai sensi della L.
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108/96. 5. Accertare e dichiarare la nullità dei contratti indicati in narrativa e della clausola, o della pratica, che prevede l'applicazione di interessi ultra legali contenuta nei contratti di conto corrente indicati, intrattenuti dalla società correntista con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione. 6.
Accertare e dichiarare la nullità della clausola, o della pratica, relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nei contratti di conto corrente di cui in narrativa, intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
7. Accertare e dichiarare la nullità della clausola, o della pratica, relativa alla commissione di massimo scoperto contenuta nei contratti di conto corrente intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
8. Accertare e dichiarare la nullità della clausola o della pratica relativa alla applicazione della valuta con data diversa dal movimento nei contratti di conto corrente intrattenuti dalla società attrice con la banca convenuta e la conseguente contabilizzazione.
9. Per l'effetto, ed in ogni caso, condannare la banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito o versatole, nella misura da determinarsi in corso di causa ed in virtù dei parametri indicati o indicandi, anche a mezzo di CTU che sin da ora si richiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 10. Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni presenti e futuri subiti dai deducenti, per le rispettive competenze e ragioni, per violazione dei fondamentali principi di correttezza e buona fede nella conclusione del contratto e durante lo svolgimento del rapporto, da liquidarsi anche in via equitativa. 11. Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni a favore degli stessi, compresi i danni aziendali, perdita di avviamento e accreditamento commerciale, perdita dell'azienda, mancato guadagno da contratti in corso o stipulati e stipulandi, ed ogni altro danno, compresi quelli morali, alla reputazione, alla vita di relazione, alla libera e degna esplicazione delle attività materiali, professioni ed economica. 12. Condannare la convenuta al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sugli indicati importi, oltre agli ulteriori danni, diretti ed indiretti. 13. Compensare o dichiarare compensate le opposte partite per come accertate, con accredito dell'eccedenza a favore di chi spetta. 14. Condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorario di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato. […]. A sostegno della domanda: - l'avvenuta stipula con il Controparte_1
- Filiale di Mugnano del Cardinale - dei seguenti contratti: a) contratto di
[...] conto corrente ordinario n. 27/124; b) contratto di apertura di credito sul conto corrente indicato per l'importo di € 30.000,00, successivamente ridotto ad € 15.000,00; c) anticipi su fatture con cessione del credito di € 50.000,00; d) contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.9.2010, per l'importo di € 20.000,00, regolarmente estinto;
e) contratto di mutuo chirografario, stipulato il
2 Tribunale di Avellino n. 3085/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
24.9.2013, dell'importo di € 40.000,00 garantito dai sig. e Parte_2
, tutt'ora in corso;
- l'illegittima applicazione nel Parte_3 corso dei medesimi di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, di variazioni in peius degli stessi, di commissioni di massimo scoperto, competenze, remunerazioni e costi non pattuiti o comunque frutto di clausole nulle;
- nonché la scorretta condotta nel corso dei predetti rapporti ad opera dell'istituto di credito, concretizzatasi nell'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi dei presunti debitori, causa di notevoli pregiudizi di stampo patrimoniale e non a carico degli stessi.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione nonché la nullità dell'atto introduttivo, contestando nel merito tutte le pretese ex adverso avanzate, inammissibili in corso di rapporto o comunque prescritte, ferma la non eccepibilità delle lamentate invalidità da parte dei fideiussori e la richiesta di compensare il credito eventualmente risultante dagli atti con quello della medesima anche per la condotta contraria a buona CP_2 fede delle controparti.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, disposta la mediazione normativamente prevista, concessi i termini di rito, la causa, all'esito di alcuni rinvii per il tentativo di un bonario componimento della lite, veniva ritenuta matura per la decisione dal precedente Istruttore, e poi istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio a seguito del mutamento dello stesso, che la riteneva matura, assegnando i termini di legge, all'udienza indicata. II. Diritto Sul merito
Preliminarmente giova rilevare come le contestazioni articolate con l'azione proposta attengano espressamente ai rapporti, pacificamente intercorrenti con l'istituto convenuto, di cui in seguito: a) contratto di conto corrente ordinario n. 27/124; b) contratto di apertura di credito sul predetto conto corrente per l'importo di € 30.000,00, successivamente ridotto ad € 15.000,00; c) anticipi su fatture con cessione di credito di € 50.000,00; d) contratto di finanziamento sottoscritto in data 15.9.2010, per l'importo di € 20.000,00; e) contratto di mutuo chirografario, stipulato il 24.9.2013, dell'importo di € 40.000,00, documentalmente garantiti da Parte_2
e .
[...] Parte_3
Orbene, se è vero che nelle azioni di ripetizione d'indebito e di accertamento della presenza nel contratto stipulato di clausole di cui si eccepisce la nullità l'onere di allegare e provare le circostanze a sostegno delle denunziate nullità incombe innanzitutto sulla parte che tale domanda proponga, non ci si
3 Tribunale di Avellino n. 3085/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
può esimere dal rilevare come nel caso di specie il contenuto e l'andamento dei rapporti dedotti in lite sia stato, seppure entro i limiti e con le precisazioni di cui si dirà, comprovato da entrambe le parti costituitesi, premuratesi di produrre a sostegno dei rispettivi assunti la copiosa documentazione versata in atti (v. rispettive produzioni di parte), di cui si è inteso tener conto a prescindere dalla relativa provenienza, in applicazione del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) (Sez. 3, Sentenza n. 9863 del 13/04/2023).
Quanto agli estratti conto prodotti, preme rilevare come, in base al disposto di cui all'art. 1832 c.c., gli estratti conto trasmessi dalla banca al correntista, costituiscano piena prova delle emergenze contabili dagli stessi evidenziate, e si intendono approvati se non sono contestati nel termine pattuito o in quello usuale. Inoltre, laddove la non dia idonea dimostrazione di CP_2 aver trasmesso al debitore principale gli estratti conto, ma provveda a produrre gli indicati estratti conto in giudizio, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità tale produzione in giudizio degli estratti conto quale prova del credito vantato dalla costituisce una forma di comunicazione equivalente alla CP_2 trasmissione e determina l'onere per il correntista di contestare in maniera specifica e puntuale le voci contenute negli stessi. (cfr. Cass. 92/2765; 88/3176; 81/23).
Occorre tuttavia evidenziare che nella fattispecie al vaglio in giudizio ci sono sia il debitore principale che i fideiussori (v. contratti di cui alla produzione della convenuta, tutti ritualmente sottoscritti da e Parte_2 [...]
, recanti altresì l'importo massimo garantito). Parte_3
In proposito, non ci si può esimere dal rilevare come: se da un lato, ove il correntista non sollevi specifiche e puntuali contestazioni agli estratti conto depositati (cioè a singole e determinate annotazioni), ciò porta a ritenere in ogni caso tacitamente approvate le risultanze degli estratti conto che sono, di conseguenza, assistiti da quella presunzione di veridicità come riconosciuta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità; dall'altro, in assenza di tempestiva contestazione da parte del correntista degli estratti conto, il fideiussore, chiamato in giudizio, non può sollevare contestazioni in relazione all'ammontare della somma, poiché il fideiussore non può opporre al creditore eccezioni non spettanti al debitore principale (vedi art. 1945 c.c. e Cass. 1992 n. 9719).
Del resto, come nel prosieguo si chiarirà, nessuna specifica contestazione a determinate annotazioni è stata fatta dal debitore principale;
né i fideiussori hanno, comunque, provveduto ad una contestazione analitica delle risultanze - e, dunque - di singole e specifiche voci degli estratti conto, lamentando i debitori
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tutti la previsione di interessi ultralegali non determinati, la illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'applicazione di interessi usurari etc..
In definitiva, in assenza di tempestiva contestazione da parte del correntista degli estratti conto o, comunque, del credito asseritamente vantato dalla il fideiussore non può opporre al creditore eccezioni non spettanti al CP_2 debitore principale.
E ciò perché la mancata contestazione da parte del debitore principale degli accrediti e degli addebiti, sotto il profilo meramente contabile, cristallizza la somma ingiunta nei confronti anche del fideiussore (trattandosi di debitoria non più contestabile).
Va però ricordato che, se è vero che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, è altrettanto vero che essa non preclude la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino anche da parte del fideiussore: il riferimento è, tra l'altro, agli interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, che sono sempre contestabili.
Dunque, il principio sopra esposto non può coinvolgere le contestazioni riferibili agli interessi pattuiti, a quelli eventualmente usurari o alla intervenuta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e altre clausole asseritamente illegittime, atteso che la incontestabilità del conto, derivante dalla mancata impugnazione del debitore principale, attiene esclusivamente ai rispettivi accrediti e addebiti considerati nella loro realtà fattuale ma non alla validità ed efficacia degli accordi o di singole clausole contrattuali (Cass. 1994, n. 9791 in punto di interessi;
Cass. 1999, n. 385 in punto di capitalizzazione trimestrale;
questioni, peraltro, rilevabili anche d'ufficio poiché attengono all'esecuzione del contratto).
Altrettanto preliminarmente deve rilevarsi come nella ricostruzione, anche sotto il profilo strettamente contabile, dell'evolversi dei citati rapporti si sia fatto ricorso all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato in corso di causa (v. ordinanza del 3/07/2023, nonché consulenza depositata in data 3/01/2024).
Circa l'apprezzamento dei relativi accertamenti, deve già in questa sede precisarsi come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa, impongano la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche
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della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi (articolati dalla sola Banca convenuta, che ha comunque aderito alle conclusioni del nominato CTU), preme per converso evidenziare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte, atteso che in tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009; nonchè Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).
Ciò posto e passando al merito delle contestazioni attoree, deve darsi innanzitutto atto della infondatezza, per le assorbenti ragioni di cui in seguito, delle deduzioni circa l'intervenuta applicazione ad opera dell'istituto convenuto di interessi, in misura ultralegale, in assenza di specifica pattuizione scritta.
Come condivisibilmente affermato dal CTU, e in ogni caso evincibile dalla documentazione in atti, infatti, la totalità dei documenti contrattuali prodotti reca l'espressa pattuizione per iscritto, in termini determinati o comunque determinabili, della misura degli interessi applicabili al rapporto di riferimento (v. testualmente relazione peritale: […] Conto corrente bancario n. 27/124. Dalla disamina della documentazione versata in atti è emerso, come già peraltro evidenziato, che il conto corrente bancario n. 27/124 risulta disciplinato da una scrittura contrattuale recante data del 07/02/1997 redatta per iscritto. La disamina della scrittura in parola ha consentito di verificare che è stata espressamente convenuta sia la misura del tasso creditore nominale, pari al 3,50% sia quella del tasso debitore per scoperti, pari al 13,50%. Stesso dicasi relativamente alle scritture contrattuali e agli atti integrativi intercorsi tra le parti nel divenire del rapporto di correntezza. Con riferimento a dette scritture, come già evidenziato nel paragrafo dedicato all'analisi dei rapporti contrattuali, l'istituto ha provveduto a comunicare la misura dei tassi applicati al rapporto di correntezza nel divenire del tempo. Tale circostanza, in aderenza alle prescrizioni del Magistrato, conferma il rispetto della forma richiesta dalla legge per la fattispecie in esame, risultando, i tassi indicati, di fatti determinati e determinabili, non rendendosi necessario, per l'effetto, lo storno di interessi e/o la loro rideterminazione mediante la sostituzione degli interessi legali e/o di quelli sostitutivi ex art 117 TUB […].
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Finanziamento dell'importo di € 20.000,00 sottoscritto in data 15/09/2010. Nel contratto disciplinante il rapporto di finanziamento sottoscritto in data
15/09/2010 è stata espressamente convenuta la misura del tasso di interesse, di tipo variabile, determinato in misura nominale annua, dalla somma di: 1) una quota fissa pari al 4%; 2) una quota variabile pari al tasso lettera EURIBOR a un mese 365. Viene, al riguardo, precisato che la misura dell'Euribor, al momento della sottoscrizione del rapporto, è pari allo 0,633% annuo e che il tasso del finanziamento è pari al 4,633% nominale annuo. Nel contratto sottoscritto tra le parti, viene altresì concordata la misura dell'interesse di mora pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, corrispondente, alla data di sottoscrizione del finanziamento, all' 1,75% annuo, maggiorato di 2,00 punti percentuali. Infine, viene espressamente indicata la misura del tasso annuo effettivo globale (TAEG), pari al 6,28%. Alla luce di quanto appena evidenziato, si deve rilevare che i tassi previsti in contratto per la fattispecie in esame sono, difatti, determinati e/o determinabili, non rendendosi necessario, per l'effetto, lo storno di interessi e/o la loro rideterminazione mediante la sostituzione degli interessi legali e/o di quelli sostitutivi ex art 117 TUB. Finanziamento dell'importo di € 40.000,00 sottoscritto in data 24/09/2013.Anche in relazione al rapporto di finanziamento dell'importo di € 40.000,00 sottoscritto in data 24/09/2013 è stato riscontrato che il documento contrattuale da cui lo stesso trae origine riporta in modo puntuale la misura del tasso di interesse variabile, determinato in misura nominale annua, dalla somma di: 1) una quota fissa pari al 11,50%; 2) una quota variabile pari al tasso lettera Euribor a un mese base 365 (pari, al momento della sottoscrizione, allo 0,128% annuo). Il tasso di finanziamento, pertanto, alla data di sottoscrizione risulta pari all' 11,628% nominale annuo. L'interesse di mora, pari al tasso contrattuale (pari al 11,628% al momento della sottoscrizione) maggiorato di
2,00 punti percentuali, risulta anch'esso determinato e/o determinabile. Infine, risulta determinato anche il tasso annuo effettivo globale (TAEG), pari al 14,73%.
Anche per detto rapporto, si può concludere, quindi, che i tassi indicati sono determinati e/o determinabili, non rendendosi necessario, per l'effetto, lo storno di interessi e/o la loro rideterminazione mediante la sostituzione degli interessi legali e/o di quelli sostitutivi ex art 117 TUB […]).
Passando quindi alle censure in punto di usurarietà dei tassi applicati, del pari prive di pregio sono risultate le contestazioni attoree.
In materia, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la misura del T.e.g.m. nel periodo di riferimento, la clausola
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negoziale relativa agli interessi pattuiti e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
La prova della pattuizione ed applicazione dei tassi usurari richiede un'allegazione di parte sul superamento del tasso-soglia nel corso del rapporto contrattuale, dopodiché può ritenersi presunta la natura usuraria degli interessi applicati, in base all'art. 644 c.p., comma 3, prima parte, ed all'art. 1815 c.c., che dovranno pertanto essere espunti nella misura in cui, nel corso del rapporto, essi hanno inciso negativamente sulla posizione del debitore, tenuto comunque a ricevere in restituzione il tantundem (Cassazione Civile, sentenza n. 19282/2014).
La misura del tasso-soglia è determinata periodicamente con apposito decreto del Ministro del Tesoro, emanato ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 1.
Pertanto, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cassazione Civile, S.U., sentenza n. 7294/2017; Cassazione Civile, sentenza n. 21243/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto ed attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cassazione Civile, ordinanza n. 2489/2019 in tema di nullità testamentaria).
Invero, ai fini dell'accoglimento della domanda, la parte che agisce in giudizio per l'accertamento dell'usurarietà delle condizioni contrattuali è tenuta a dar prova della fondatezza delle proprie pretese ed, in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c., ha l'onere di indicare e documentare, in sede di merito, in maniera precisa e non equivoca, la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi, i trimestri in cui è avvenuto il superamento, e le modalità con cui lo stesso è stato accertato (ex multis Cassazione Civile, ordinanza n. 2311/2018).
Quanto invece al momento di rilevanza dell'usura, a seguito della interpretazione autentica sopra riportata si è chiarito che occorre guardare al momento in cui i tassi sono promessi o, comunque, convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".
Tale interpretazione fornita per i mutui è chiaramente estensibile anche ai contratti di conto corrente.
Il che vuol dire che non solo la legge antiusura non è applicabile retroattivamente ma che non sarebbe in astratto neppure ipotizzabile la c.d. usura sopravvenuta (sforamento dei tassi in un momento successivo alla stipula) e ciò perché per la valutazione del carattere usurario degli interessi, la legge stessa
8 Tribunale di Avellino n. 3085/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
impone di guardare al momento in cui gli stessi sono stati "promessi o comunque convenuti" (sulla inconfigurabilità della usura sopravvenuta cfr. Cass. sez. un. 2017 n. 24675).
Quanto poi all'inclusione dei tassi di mora nel rilievo dell'usura sono da ultimo intervenute le sezioni unite nel 2020 con la sentenza n.19597 a dettarne i criteri di rilevazione e calcolo, che possono riepilogarsi nel senso che anche gli interessi moratori devono intendersi soggetti alla normativa antiusura, ritenendo che quest'ultima abbia la precipua finalità di sanzionare non soltanto la pattuizione di interessi oltre soglia, previsti al momento dell'accordo contrattuale, in termini di corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria, che risultasse dovuta in relazione al contratto.
Va dunque considerato che ai fini dell'usura vanno inclusi nel costo del finanziamento tutte le spese, commissioni e penali pattuite.
Il concetto di onnicomprensività di fatto scrutinato anche dalle sezioni unite, non attiene strettamente all'interesse usurario, ma al “costo usurario” del finanziamento.
E' chiara sul punto la massima infra riportata: La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La Corte non parla solo di mora, o di interessi, ma di “qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso”.
Laddove, nei contratti bancari, si discorre di “interesse usurario”, si evoca il più ampio concetto di “costo usurario” del credito.
Inoltre, sono le stesse istruzioni della banca d'Italia che argomentano in termini di mora e oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli atti e circolari della Banca d'Italia, per quanto generali, devono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste, comunque, soggetti (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 14470/2005, ordinanza n. 28803/2019).
Al contempo, non può dubitarsi che, visto il tenore della Legge n. 108 del 1996, art. 2, le “rilevazioni” compiute dalla Banca d'Italia costituiscano strumenti di basico supporto per i decreti trimestralmente emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in punto di TEG (Cassazione Civile, ordinanza n. 20464/2020), risultando applicabili, dunque, nel contenzioso bancario ai fini della verifica circa la pattuizione originaria di tassi superiori a quelli c.d. soglia.
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Ne consegue che, la prescrizione “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” deve essere riletta nel senso che se è convenuto un costo (TAEG) usurario, la clausola è nulla e sono dovuti solo gli interessi corrispettivi se essi da soli in origine sono pattuiti legittimamente.
Dunque, nella individuazione del tasso effettivo, e dunque, nel TEG del singolo contratto, vanno inclusi tutti i costi, compresa la mora e comprese le penali per la risoluzione/ritardo.
Ciò detto, può ritenersi corrispondente ai principi giurisprudenziali sin qui espressi l'articolazione delle censure in punto di usurarietà dei tassi applicati solo con riferimento al contratto di finanziamento sottoscritto in data 24/09/2013 (v. memoria istruttoria ex art. 183, n. 1 di parte attrice).
In proposito, però, non può che farsi ancora una volta riferimento alle argomentazioni spese dal CTU, escludenti qualunque fenomeno usurario, dal seguente tenore: […] si precisa che nel finanziamento sottoscritto in data 24/09/2013 le parti concordano che l'importo erogato di € 40.000,00 venga restituito dal mediante la corresponsione di n. 36 Parte_5 rate mensili posticipate, comprensive di quota interessi e quota capitale. Dalla disamina delle clausole contrattuali intercorse tra le parti emerge, come già evidenziato, la pattuizione di un tasso interesse variabile pari al tasso lettera
Euribor a un mese base 365 a cui va sommata una quota fissa pari all' 11,50%; detto tasso, alla data di sottoscrizione risulta pari all' 11,628% nominale annuo.
Nel contratto è previsto, infine, il pagamento dell'importo di € 1.000,00 per spese di istruttoria, unitamente alle altre spese dettagliatamente riportate nel paragrafo dedicato alla disamina dei rapporti intercorsi. E' stato, quindi, calcolato, mediante l'impiego dell'algoritmo di Bankitalia, il tasso effettivo applicato al rapporto la cui misura è risultata pari al 14,73%, inferiore al tasso soglia di riferimento che, nel trimestre di sottoscrizione del contratto è pari al 17,087%. – cfr. all.to - […] dovendo, in difformità da quanto sostenuto dall'attore, prendersi come riferimento quello concernente gli “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” di cui al DM ratione temporis applicabile […] Per effetto delle superiori evidenze e, pertanto, del mancato sforamento del tasso soglia, non si rende necessario effettuare alcun ricalcolo del saldo del rapporto de quo. In relazione, poi, al tasso moratorio, nel rammentare che lo stesso - stabilito in misura pari al tasso contrattuale maggiorato di 2,00 punti percentuali - risulta pari, al momento della sottoscrizione del relativo contratto, al 16,2558%, si deve rilevare, anche in questo caso, la conformità dello stesso alle soglie usura. A tal riguardo, infatti, calcolato il tasso soglia moratorio applicando la già richiamata maggiorazione, lo stesso risulta pari al 24,27% per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”.
Pertanto, il tasso di mora contrattuale, pari al 16,2558% risulta inferiore alle soglie
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usura; e tanto, ovviamente, sia includendo, sia escludendo la predetta maggiorazione. Non rilevandosi, quindi, alcuna ipotesi di usurarietà genetica del tasso moratorio, non si è reso necessario effettuare alcun ricalcolo per il rapporto che ci occupa. […] (v. testualmente relazione peritale in atti).
Quanto invece alla usurarietà delle condizioni applicate agli ulteriori rapporti dedotti in lite, non può che ribadirsi l'assoluta inadeguatezza e/o insufficienza dell'articolazione delle relative contestazioni ad opera di parte attrice, che, né in citazione (v. atto introduttivo), né entro le scansioni procedimentali imposte dal rito (v. memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.), risulta aver indicato gli elementi ritenuti a tal fine necessari dalla giurisprudenza sin qui citata.
Ragioni di completezza impongono tuttavia di dare atto dell'acclarata insussistenza di fenomeni di matrice usuraria anche nell'ambito dei suddetti e residui rapporti ad opera del CTU, il quale, in applicazione delle verifiche demandategli secondo i parametri elaborati dalla medesima giurisprudenza (v quesiti in atti), ha comunque concluso che, ferma l'anteriorità del Conto corrente bancario n. 27/124, acceso in data 07/02/1997 e, pertanto, prima dell'entrata in vigore della legge 108/96 che, come noto, risale al 03/04/1997, il tasso originario effettivamente applicato agli altri rapporti, considerati tutti i costi e comprese le spese non era superiore al tasso soglia operante nel trimestre di conclusione del contratto, provvedendo altresì alla verifica del superamento delle soglie in considerazione degli interessi di mora, ma calcolando il “nuovo” tasso soglia di mora come da criteri dettati dalle Sezioni Unite sopra citate, ed acclarando anche in tale caso il rispetto delle soglie (v. relazione in atti).
Discorso diverso deve invece farsi circa le contestazioni inerenti l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed il dedotto anatocismo, dovendo premettersi in termini generali una differenziazione tra i contratti antecedenti da quelli successivi alla delibera CICR del febbraio 2000.
Come è noto, infatti, la delibera CICR del 9.2.2000 ha regolato la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi di c/c bancario attivi o passivi che siano sancendone la legittimità a condizione che il contratto preveda in ambedue le ipotesi la stessa periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi (attivi o passivi) maturati.
La legittimità di tale previsione è desumibile proprio dal disposto di cui all'art. 120 t.u. legge bancaria che sancisce il principio generale della corrispondenza temporale tra interessi passivi ed interessi attivi, nel senso, quindi, che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione contratto.
11 Tribunale di Avellino n. 3085/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
Di contro, per i periodi antecedenti la delibera, è pacifica la nullità della capitalizzazione trimestrale per contrarietà a norma imperativa (art. 1283 c.c.).
Ancora, per il periodo successivo alla delibera non è sufficiente per la banca dare prova di una sua applicazione di fatto, occorrendo una nuova pattuizione.
Ne consegue che, ferma la legittimità della capitalizzazione prevista secondo le specifiche (pari periodicità) di cui alla citata delibera per i contratti alla stessa successivi, per tutti i contratti antecedenti alla medesima delibera andrà invece espunto l'anatocismo illegittimo fino a nuova negoziazione formalizzata che preveda la indicata pari periodicità, facendone applicazione per il periodo seguente.
Orbene, ancora una volta coerenti con i predetti enunciati risultano le indagini svolte dal nominato CTU, il quale, premesso che […] Dalla disamina del documento contrattuale in atti si rileva che il rapporto origina dalla scrittura intercorsa in data 07/02/1997 e, pertanto, in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000 […], ha poi così esplicato le operazioni di calcolo effettuate: […] il contratto di conto corrente analizzato prevede una diversa modalità di capitalizzazione degli interessi, annuale per i creditori e trimestrale per i debitori;
circostanza che determina la necessità di procedere al ricalcolo del saldo di conto senza alcuna capitalizzazione, atteso che non vi è espressa pattuizione scritta successiva alla maturazione del credito (art. 1283 c.c.).
E ciò, a far data dalla prima registrazione contabile in atti (01/01/2004) e fino a tutto il 19/02/2006 atteso che in data 20/02/2006, le parti sottoscrivono una modifica contrattuale del rapporto in cui viene pattuita la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi. La richiamata periodicità trimestrale di capitalizzazione è prevista, poi, nel successivo documento contrattuale disciplinante la concessione di aperture di credito n. 01771/0027/00000124 del
16/05/2006 […] Alla luce di tutto quanto finora precisato, si può concludere, che a partire dal 2006, il contratto di conto corrente de quo risulta rispettoso di tutte le prescrizioni di cui alla Delibera CICR del 09/02/2000 […], aggiungendo infine che
[…] In relazione ai rapporti di finanziamento sottoscritti in data 15/09/2010 e 24/09/2013 alcuna verifica si è potuta condurre in quanto il quesito in esame non risulta conferente alla tipologia in cui detti rapporti di finanziamento rientrano […] (v. relazione peritale in atti).
Per ciò che invece concerne la legittimità della commissione di massimo scoperto pattuita, va rilevato che essa rappresenta la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, utilizzata per riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro da
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mettere a disposizione del cliente (ex multis Cassazione Civile, sentenza n. 870/2006); in particolare, può essere definita come un costo legittimamente concordabile nell'ambito dell'autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della banca ed alla disponibilità da parte del correntista, del credito bancario oggetto del fido e la stessa è legittima se determinata o determinabile nell'ambito di una pattuizione, precedentemente intervenuta tra istituto di credito e cliente (Tribunale Cosenza, sentenza n. 1297/2020).
Di recente, il Giudice di Legittimità ha precisato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (Cassazione Civile, ordinanza n. 19825/2022).
Ebbene, pienamente in linea con i suddetti orientamenti sono risultate le argomentazioni spese in proposito dal CTU, così espressosi sul punto: […] Con riferimento alle verifiche richieste sulla commissione di massimo scoperto, si deve rilevare in via preliminare che dalla disamina del contratto sottoscritto in data
07/02/1997 non è emersa la sottoscrizione di alcuna clausola regolante la pattuizione della commissione di massimo scoperto. La successiva scrittura contrattuale del 20/02/2006, invece, riporta, nel prospetto delle condizioni economiche del conto corrente, la sola indicazione della misura della commissione per superi di affidamento pari al 1,5%. Nel documento di sintesi n. 1/2006 del
16/05/2006 la commissione di massimo scoperto risulta pattuita nella misura dello
0,5000% e, in caso di esubero dell'affidamento, nella misura del 1,20%. Da tutto quanto precede, è agevole rilevare che, quand'anche risultano indicate le aliquote della commissione di massimo scoperto, tuttavia, non risultano correttamente indicati tutti quegli elementi (modalità di calcolo, periodicità di capitalizzazione, ecc..) che consentono di considerare la posta in questione determinata o determinabile. Circostanza, questa, che determina la necessità di espungere dai riconteggi effettuati gli importi addebitati dalla banca a tale titolo. Con riferimento, infine, ai rapporti di finanziamento non è stata effettuata alcuna verifica in quanto per la tipologia di rapporto in esame, detta commissione, non è né prevista, né pattuita, né tantomeno applicata […] (v. ancora testualmente relazione in atti).
Dunque, come correttamente rilevato nella consulenza, in applicazione degli esposti principi di diritto va dichiarata la nullità della clausola relativa alla
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pattuizione della commissione di massimo scoperto contenuta nel conto corrente per cui è causa, espungendo i relativi importi dal ricalcolo effettuato.
Venendo infine alle contestazioni in punto di illegittimo esercizio dello ius variandi, nonché di illegittimità delle ulteriori commissioni, spese e valute, così come applicate, giova precisare come in conformità con la giurisprudenza prevalente e i quesiti affidatigli, il CTU abbia condotto le proprie operazioni di ricalcolo, procedendo, in ordine a ciascuno dei rapporti contestati: da un lato
[…] a verificare le eventuali comunicazioni delle variazioni sfavorevoli tenendo conto sempre delle modifiche favorevoli e, invece, di quelle sfavorevoli solo se comunicate […]; dall'altro, a considerare […] valide, e pertanto non stornate dal relativo saldo, le sole spese e le commissioni pattuite in contratto […] (v. ancora relazione in atti).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta, occorre ricordare come la Corte di Cassazione nel noto dictum reso a sezioni unite, sent. del 02 dicembre 2010, n. 24418, richiamato anche nei quesiti formulati, abbia sancito che nella materia in esame, per la ripetizione di quanto pagato indebitamente alla banca, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati"; dunque, il termine di prescrizione decorre sempre dalla chiusura del rapporto se non vi siano pagamenti del cliente o se essi avvengono nel limite del fido, mentre decorre dai singoli pagamenti nel caso in cui il cliente abbia un'esposizione oltre il fido accordato, oppure non vi sia fido alcuno (occorre differenziare, quindi, tra versamenti ripristinatori della provvista effettuati nei limiti di un fido esistente – prescrizione da chiusura conto- e versamenti solutori -assenza di fido o pagamenti extrafido – prescrizione da ogni singola annotazione).
Dunque, anche nel caso in esame, se le rimesse fossero ripristinatorie, il termine di prescrizione andrebbe calcolato dalla data di chiusura del rapporto. Se fossero solutorie, il predetto termine decennale decorrerebbe dalla data dei singoli pagamenti;
nel qual caso quindi si dovrebbe tener conto della data della notifica dell'atto introduttivo o della istanza di mediazione, fino ai dieci anni precedenti, in assenza di atti interruttivi.
Sul punto va richiamata la sentenza della Cassazione civile sez. un., 13/06/2019, n.15895 in tema di rilevamento della eccezione di prescrizione: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è
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soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”.
Ciò premesso, sempre la Corte di Cassazione ha ben spiegato come l'onere della prova si atteggi nei giudizi di ripetizione dell'indebito, specificando che (Cass.2018 n, 27705): a) il cliente che agisce per la ripetizione ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato: quindi, la dazione e la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa;
b) la che CP_2 eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, ha l'onere di allegare l'inerzia, il tempo del pagamento ed il tipo di prescrizione invocata, posto che ai fini della valida proposizione dell'eccezione in parola è sufficiente allegare il fatto costitutivo della stessa, ossia l'inerzia del titolare e – per quanto ovvio – manifestare la volontà di avvalersene (orientamento accolto dalle sez. un.); c) se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
Osserva la Corte che la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti su conto corrente in corso di rapporto deriva dallo schema causale tipico del contratto di apertura di credito ed ha quale presupposto, appunto, l'esistenza di un contratto di affidamento con la conseguenza che la stessa non può operare in mancanza della produzione in giudizio da parte dell'attore del contratto per il quale la forma scritta è richiesta ad substantiam.
Conclude, dunque, la Suprema Corte che perché possa operare la presunzione della natura ripristinatoria dei versamenti occorre che il correntista fornisca la prova dell'esistenza dell'affidamento tramite la necessaria produzione in giudizio del relativo documento contrattuale non potendo la stessa essere fondata su altre “prove indirette”, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell'esposizione, l'entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, o altro. A questo punto, poi, se in atti vi sono gli estratti conto, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse emerge dagli stessi, e, dunque, anche tramite consulenza tecnica sarà agevole individuare le rimesse solutorie prescritte, sicchè di fatto l'indagine è rimessa al c.t.u..
La Cassazione, conclusivamente, ha sancito l'irrilevanza del c.d. fido di fatto, recependo – a corollario – il principio (più volte espresso dalla
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giurisprudenza) secondo cui l'apertura di credito, le linee di credito (o anche “gli affidamenti”) così come del resto tutti i contratti bancari, richiedono la forma scritta (art. 117 TUB), ma con le precisazioni che seguono.
Invero, in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato, in punto di tassi e condizioni, da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Trib. Benevento 2020 n. 717; Tribunale Siena, 03/01/2020, n.25; Corte appello
[Napoli, sez. III, 26/04/2019, n.2293).
Dunque, occorre un atto di affidamento avente la necessaria forma scritta o comunque occorrono adeguate allegazioni e prove sulle condizioni delle anticipazioni quantomeno nel contratto di conto corrente madre.
Nel caso in esame correttamente il c.t.u. ha considerato i soli affidamenti documentati precisamente quanto alle condizioni applicabili ed ha, esaminando la prodotta documentazione, considerato prescritte le rimesse solutorie ante decennio rispetto alla citazione (spedita per la notifica il 24/06/2005), evidenziando che […] il conto corrente de quo non risulta assistito da alcuna concessione di apertura di credito fino a tutto il 19/02/2006 […] e, per l'effetto, tutti i versamenti/rimesse effettuati vanno considerati veri e propri pagamenti di un debito immediatamente esigibile finalizzati, cioè, a risolvere il temporaneo e transitorio rapporto di debito venutosi ad instaurare e, pertanto, prescritti e non più ripetibili […] (v. relazione in atti).
In conclusione, il c.t.u., tenendo conto di tutto quanto sopra esposto, ha correttamente ricalcolato il dovuto ed è giunto, previa enunciazione dei seguenti e condivisibili criteri: […] in conformità alle prescrizioni della Corte di Cassazione, Ordinanza del 29/10/2020, n. 23852, sono stati esaminati n. 4 distinti periodi temporali interessati da continuità delle registrazioni contabili:• il primo decorrente dal 01/01/2004 e fino al 30/06/2008; • il secondo decorrente dal
01/08/2008 e fino al 23/02/2010; • il terzo decorrente dal 01/01/2011 e fino al
31/12/2012; • il quarto decorrente dal 02/05/2013 e fino al 30/06/2014; il tutto senza l'utilizzo di calcoli figurativi o di raccordo. Relativamente al saldo iniziale è stato considerato quello registrato nel primo estratto conto in atti e, con riferimento, invece, al periodo intermedio interessato dalla mancanza degli estratti conto, sono stati effettuati calcoli diversi per ogni periodo documentato, senza possibilità di collegamento diretto tra i periodi, e l'indebito calcolato su un periodo
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è stato considerato a deconto del saldo iniziale del periodo successivo […], a rideterminare, quanto al conto corrente n. 27/124, il saldo a debito del cliente in € 11.711,52 (saldo banca originario € 16.271,33, con una differenza a credito per il cliente di € 4.559,81), evidenziando che […] non avendo rinvenuto dalla documentazione in atti alcuna informazione in ordine a tutti i pagamenti medio tempore effettuati dalla società finanziata, non è stato possibile effettuare alcuna rideterminazione del saldo creditore/debitore della ricorrente per ciascun rapporto analizzato […] (v. testualmente relazione in atti).
Va dunque dichiarato il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite, al ricalcolo effettivo del saldo depurato degli addebiti nulli o comunque non dovuti di cui si è detto, avendo, come esposto dal c.t.u., la addebitato illegittimamente al correntista voci per l'importo di € 4.559,81 CP_2
(v. calcolo per differenza supra riportato).
Occorre infatti precisare, che, laddove il conto corrente risulti ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
invero, l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma, in alcun caso, si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e, quindi, in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione. Lo stesso discorso vale nel caso di versamenti di denaro eseguiti per ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente: l'azione di ripetizione sarebbe pertanto inammissibile per l'insussistenza stessa del requisito dell'avvenuto pagamento da parte del correntista (Cassazione Civile S.U., sentenza n. 24418/2010; Tribunale di Roma, sentenza n. 1183/2018).
Tuttavia, l'inammissibilità dell'azione di restitutoria in caso di conto ancora aperto, non preclude al correntista la facoltà di agire nel corso del rapporto per ottenere una rettifica delle risultanze del conto.
In materia, il la giurisprudenza di legittimità ha individuato l'interesse ad agire da parte del correntista per almeno tre ordini di ragioni: a) l'esclusione, in futuro, di annotazioni illegittime;
b) il ripristino, per il correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento concesso, nel tempo eroso da addebiti contra legem; c) la riduzione dell'importo se a credito richiedibile dalla alla CP_2 chiusura del conto (Cassazione Civile, sentenza n. 21646/2018).
Per gli effetti, nulla esclude che, fino alla chiusura del conto, il correntista possa comunque esperire un'azione di accertamento negativo volta, cioè, ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, l'accertamento delle
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somme addebitate dalla banca in base a tali clausole ovvero in difetto di una conforme previsione contrattuale, ed il conseguente storno dell'annotazione indebita con conseguente ricalcolo dei rapporti dare-avere.
Infatti, l'accertamento negativo non è subordinato all'esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il conto corrente sia ancora aperto: l'interesse ad agire del cliente, in tal caso, trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo dare - avere, a seguito della depurazione del saldo dagli addebiti nulli (Tribunale di Benevento, sentenza n. 1185/2020; cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 798/2013: l'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca;
di conseguenza, il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà, dunque, parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto).
Quanto poi alle asserite condotte di malafede tenute dalla banca, si osserva che, al netto di ogni altra questione, il rilievo è del tutto carente in termini di allegazioni e prova.
Invero, quanto alla violazione da parte della degli obblighi di buona CP_2 fede e trasparenza, le doglianze sono del tutto generiche e disancorate da specifiche condotte concrete e rilevanti ai fini della valutazione del comportamento della In ogni caso, tutte le questioni sollevate in questo CP_2 giudizio sono state oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale con esiti non sempre univoci, a dimostrazione del fatto che trattasi di questioni complesse.
A soluzioni non dissimili deve giungersi con riferimento alla domanda risarcitoria conseguente all'asserita illegittimità dell'avvenuta segnalazione presso la Centrale Rischi, atteso che, al di là di ogni altra questione, dall'istruttoria processuale è emerso che vi è stato (ed è rimasto) un debito a carico della correntista, che ne aveva per converso denunziato l'insussistenza.
Senza contare che anche la richiesta risarcitoria avanzata a tale titolo non è stata quantificata né precisata in concreto ex art. 2697 c.c., con riferimento ad eventuali perdite economiche rilevabili dai bilanci, rispetto ai genericamente richiesti danni e ad eventuali lesioni della reputazione o dell'immagine commerciale o del diniego di accesso al credito, palesandosi infondata sia nell'an
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che nel quantum così come nella dimostrazione dell'eventuale nesso di causalità (cfr. Cas. Sez. 1, Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023: In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento).
In conclusione, la domanda di condanna risarcitoria proposta deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di illecito o dell'inadempimento da parte della banca o di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Assorbita o comunque respinta, alla stregua di tutto quanto precede, deve in ogni intendersi ogni altra domanda o riconvenzionale proposta. Sulle spese Quanto alle spese, l'accoglimento parziale della domanda attorea ne consente la compensazione per un terzo, ferma la relativa liquidazione - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 26.000), della natura e della complessità (alta) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (alta) delle questioni trattate.
Al medesimo riparto soggiaceranno le spese dell'espletata CTU, da porsi per 1/3 a carico della conventa e per i residui 2/3 a carico di parte attrice. CP_2
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e Parte_2 Parte_3
, nei confronti di in persona del
[...] Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie in parte la domanda come proposta e per l'effetto accerta che l'importo delle annotazioni indebite meglio indicate in parte motiva è pari ad
€ 4.559,81; dichiara il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite, al ricalcolo effettivo del saldo depurato degli addebiti illegittimi di cui in motivazione;
dichiara respinta o comunque assorbita ogni altra domanda o riconvenzionale proposta;
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condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta di due terzi (2/3) spese del presente giudizio, liquidate in € 7.617,00 (3/3) per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate tra le parti le spese per il terzo (1/3) residuo;
pone definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 2/3, e di parte convenuta, nella misura del 1/3 residuo, le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa. Così deciso in data 8/10/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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