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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/10/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 17 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2012/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Eva Gafà e Antonia Andidaro, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Cananzi, n. 16, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Christian Lo Scalzo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso,
[...] congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Ilario Antonio Sorace e Amalia Manuela Nucera, con cui elettivamente domicilia in Cosenza, alla via De Marco, n. 48; e
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Rosano, con cui elettivamente domicilia in Vibo Valentia, al viale Giacomo Matteotti, n. 55, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4 maggio 2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094202390001231051000, asseritamente notificatagli dall
[...]
, in data 14.04.2023, limitatamente alle cartelle di Controparte_4 pagamento n. 09420110030941747000 e n. 09420150010205305000, ed all'avviso di addebito n. 39420150003287207000, rispettivamente afferenti all'omesso versamento di rate, premi e sanzioni anni 2008-2011, anni 2013- CP_2
2015 e contributi IVS -anno 2008- per l'importo complessivo di € 8.236,73. Nello specifico, deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 09420110030941747000, per l'intervenuto sgravio della cartella di pagamento n. 09420150010205305000 nonché per la decadenza e l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' , e Controparte_3 CP_1
chiedendo: “1) accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento CP_2 impugnata nella parte relativa alle pretese previdenziali portate dagli in atti in premessa indicati con i numeri 1, 2 e 3 e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente nulla deve a tale titolo;
”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica dell'avviso di addebito in questione e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi l' eccepiva Controparte_4
l'inammissibilità della domanda perché tardiva nonché l'infondatezza del ricorso stante la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione. Si costituiva, altresì, eccependo, in via preliminare, il proprio CP_2 difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi della procedura esecutiva. Nel merito, rilevava che lo sgravio eccepito da parte ricorrente non riguardava i titoli di cui alla cartella di pagamento n. 09420150010205305000 nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la sussistenza di atti interruttivi della stessa. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalle parti resistenti. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_3 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che l'opponente deduce in ricorso di aver ricevuto l'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa in data 14.04.2023 ma, a fronte della specifica eccezione di tardività dell'
[...]
, non produce alcuna prova della suddetta notifica. Controparte_4
Nel caso di specie, in cui il ricorrente denuncia l'omessa notifica di una delle cartelle esattoriali, nell'impugnare la successiva intimazione di pagamento egli avrebbe dovuto comunque rispettare: a) il termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. n° 46/99, costituente lex specialis rispetto all'art. 615 c.p.c., per contestare il merito della pretesa contributiva anche sotto il profilo della prescrizione;
b) il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. per quanto concerne i soli vizi formali del provvedimento gravato. A tal proposito, secondo orientamento giurisprudenziale univoco (arg. ex Ca ss. 12466/22), spetta al ricorrente provare la tempestività dell'opposizione proposta con funzione recuperatoria. Nella fattispecie in esame parte ricorrente non ha assolto a tale onere impedendo all'odierno giudicante di valutare la tempestività dell'azione. Da ciò consegue che, non essendo stata proposta tempestiva opposizione recuperatoria, alcun vizio rispetto al merito delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito è proponibile. Parimenti, nessuna prescrizione c.d. antecedente può essere eccepita o rilevata (Cass. 8853/2023).
3. Ogni altro motivo assorbito, va esaminata l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica o la formazione delle cartelle esattoriali e dell'avviso di addebito. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di intervenuto sgravio della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09420150010205305000 che non risulta ricompresa nel di sgravio prodotto in giudizio da parte ricorrente. Ciò chiarito, dalla documentazione versata in atti dalle parti resistenti emerge che la cartella di pagamento n. 09420150010205305000 e l'avviso di addebito n. 39420150003287207000 sono stati già oggetto di giudicato da parte di questo Tribunale che ne ha accertato la debenza con sentenza n. 1287/2024 (Dott. . Per_1
A tal uopo, a pagg. 4 e 5 della succitata sentenza si legge: E' invece ancora dovuto il pagamento degli importi indicati dalle cartelle di pagamento nn. 09420140017631570000 (notificata il 5.11.2014); 09420150000004619000 (notificata il 10.4.2015). Rispetto ad esse, infatti, vale come duplice tempestivo atto interruttivo la notifica della già citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201900000153000 (5.4.2019) e l'iscrizione ipotecaria oggetto di causa (3.11.2022). Identiche considerazioni valgono anche per la cartella di pagamento n. 09420150010205305000, da considerarsi ancora a carico del Pt_1
Pur non essendosi perfezionato l'iter notificatorio ex art.140 c.p.c. stante la mancanza di prova dell'invio e della ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito presso la casa comunale, a seguito di tale ultimo evento il ricorrente è ammesso al più a far valere in via cd. recuperatoria la prescrizione originaria del carico contributivo ivi richiamato. Trattandosi tuttavia di rate premio per l'anno 2014 e di sanzioni civili per CP_2 gli anni 2014-2015, in ragione dei termini legali di loro esigibilità operano nuovamente come atti interruttivi la notifica della già citata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201900000153000 (5.4.2019) e l'iscrizione ipotecaria oggetto di causa (3.11.2022).
3.2. Risultano per le stesse ragioni ancora dovute le somme portate dagli avvisi di addebito residui nn.39420150003287207000 (notificato il 29.12.2015); 39420180002528891000 (notificato il 30.8.2018)” (cfr prod.ne documentale
). CP_2
Tanto premesso, risulta evidente che i rilievi di parte ricorrente siano assolutamente infondati posto che l' e l' hanno già dato prova nel CP_1 CP_5 suindicato giudizio (ed anche in questo) di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento n. 09420150010205305000 e l'avviso di addebito n. 39420150003287207000 e di aver interrotto i termini di prescrizione notificando diversi atti tra cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09476201900000153000 (5.4.2019) e l'iscrizione ipotecaria n. 09420181460000263004 (3.11.2022). Orbene, risulta per tabulas che dalla data di notifica -da ultimo- dell'iscrizione ipotecaria 09420181460000263004 (3.11.2022) a quella dell'intimazione di pagamento oggi opposta, asseritamente notificata in data 14.04.2023, non può certamente dirsi maturata la prescrizione dei crediti riportati nella cartella e nell'avviso di addebito alla stessa sottesi. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione della cartella di pagamento n. 09420110030941747000, notificata in data 2.11.2011. La doglianza è fondata. Invero, risulta documentalmente provato che tra la data di notifica della suddetta cartella di pagamento (2.11.2011) a quella del primo atto interruttivo prodotto da e -segnatamente della comunicazione di iscrizione ipotecaria CP_5
n. 09476201900000153000 (5.04.2019) - fosse già decorso il termine di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva. Ne consegue che i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09420110030941747000, sottesa all'intimazione di pagamento oggi impugnata, debbano considerarsi irrimediabilmente prescritti.
4. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuti, perché prescritti, i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. 09420110030941747000, sottesa all'atto impugnato e, per l'effetto, annulla in parte qua l'intimazione di pagamento n. 094202390001231051000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 17 ottobre 2025
Il G.O.P. Dr.ssa Paola Gargano