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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5041/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Francesco Cazzato;
e
( ), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Francesco Cazzato;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 5041/2024
30/11/2020, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nate (Copertino, 03/11/2005) e Persona_1 Persona_2
, 15/06/2010). Per_3
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 27/11/2024). In particolare, hanno concordato che:
a) I ricorrenti condurranno vita autonoma, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) I ricorrenti provvederanno esclusivamente al proprio mantenimento personale, senza avanzare alcun tipo di richiesta l'uno nei confronti dell'altro;
c) I ricorrenti danno atto di aver provveduto a regolare i propri rapporti economici e patrimoniali con piena soddisfazione di entrambi e, pertanto, dichiarano che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
d) Il Sig. si impegnerà a corrispondere un assegno CP_1 di mantenimento in favore delle figlie , in Persona_2 quanto non economicamente autosufficiente, e Per_1
pari ad € 300,00 mensili (Euro 150,00 cadauna), con
[...] la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come stabilito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 17/02/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto
2 R.G.V.G. 5041/2024
introduttivo e secondo le condizioni integrative di cui alle note depositate il
13/02/2025, ossia:
- in aggiunta alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, la seguente: Il Sig. , compatibilmente con i propri CP_1 impegni lavorativi, potrà tenere con sé la figlia minore durante il periodo scolastico, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Inoltre, il Sig. , a weekend alterni, CP_1 potrà tenere con sé la figlia dal venerdì sera alla domenica Per_2 sera. Il sottoscritto procuratore precisa che, quanto al calendario di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori nei diversi periodi festivi, tale regolamentazione deve ritenersi integrata dalle previsioni contenute nel piano genitoriale, depositato unitamente al ricorso congiunto, e di seguito riportate: “Il padre terrà con sé la figlia negli anni dispari: il giorno dell'Epifania, il Lunedì dell'Angelo, il giorno di Natale, la Vigilia di Capodanno, salvo diverso accordo e volontà espressa dalla minore;
negli anni pari il padre terrà con sé la figlia: il giorno di Pasqua, il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di
Capodanno, salvo diverso accordo e volontà espressa dal minore.
Nelle altre occasioni, salvo diversi accordi, la minore festeggerà il giorno del compleanno il pomeriggio con il padre e la sera con la madre secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra le parti. La minore trascorrerà le vacanze scolastiche di Carnevale e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ognissanti, 8 dicembre e feste patronali con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza”. Con riferimento, invece, al periodo delle ferie estive, la figlia minore potrà trascorrere con il padre n. 2 settimane nel mese di agosto, compatibilmente alle esigenze lavorative del padre e agli impegni della minore. In proposito, i genitori potranno sempre tra loro concordare un calendario diverso da quello ordinario, comunque applicabile.
3 R.G.V.G. 5041/2024
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5041/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 27/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Leverano in data 01/06/2005 tra Parte_1 Per_3
(LE), 12/08/1982) e (Galatina (LE), 17/03/1979) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2005;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come integrate all'udienza del 17/02/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leverano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Francesca Caputo Presidente
- Alessandro Carra Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5041/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Francesco Cazzato;
e
( ), rappresentato e difeso da avv. CP_1 C.F._2
Francesco Cazzato;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data R.G.V.G. 5041/2024
30/11/2020, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nate (Copertino, 03/11/2005) e Persona_1 Persona_2
, 15/06/2010). Per_3
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 27/11/2024). In particolare, hanno concordato che:
a) I ricorrenti condurranno vita autonoma, con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) I ricorrenti provvederanno esclusivamente al proprio mantenimento personale, senza avanzare alcun tipo di richiesta l'uno nei confronti dell'altro;
c) I ricorrenti danno atto di aver provveduto a regolare i propri rapporti economici e patrimoniali con piena soddisfazione di entrambi e, pertanto, dichiarano che null'altro hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa.
d) Il Sig. si impegnerà a corrispondere un assegno CP_1 di mantenimento in favore delle figlie , in Persona_2 quanto non economicamente autosufficiente, e Per_1
pari ad € 300,00 mensili (Euro 150,00 cadauna), con
[...] la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate, come stabilito dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
1.3.- All'udienza del 17/02/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto
2 R.G.V.G. 5041/2024
introduttivo e secondo le condizioni integrative di cui alle note depositate il
13/02/2025, ossia:
- in aggiunta alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, la seguente: Il Sig. , compatibilmente con i propri CP_1 impegni lavorativi, potrà tenere con sé la figlia minore durante il periodo scolastico, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Inoltre, il Sig. , a weekend alterni, CP_1 potrà tenere con sé la figlia dal venerdì sera alla domenica Per_2 sera. Il sottoscritto procuratore precisa che, quanto al calendario di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori nei diversi periodi festivi, tale regolamentazione deve ritenersi integrata dalle previsioni contenute nel piano genitoriale, depositato unitamente al ricorso congiunto, e di seguito riportate: “Il padre terrà con sé la figlia negli anni dispari: il giorno dell'Epifania, il Lunedì dell'Angelo, il giorno di Natale, la Vigilia di Capodanno, salvo diverso accordo e volontà espressa dalla minore;
negli anni pari il padre terrà con sé la figlia: il giorno di Pasqua, il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di
Capodanno, salvo diverso accordo e volontà espressa dal minore.
Nelle altre occasioni, salvo diversi accordi, la minore festeggerà il giorno del compleanno il pomeriggio con il padre e la sera con la madre secondo il principio dell'alternanza, salvo diversi accordi tra le parti. La minore trascorrerà le vacanze scolastiche di Carnevale e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ognissanti, 8 dicembre e feste patronali con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza”. Con riferimento, invece, al periodo delle ferie estive, la figlia minore potrà trascorrere con il padre n. 2 settimane nel mese di agosto, compatibilmente alle esigenze lavorative del padre e agli impegni della minore. In proposito, i genitori potranno sempre tra loro concordare un calendario diverso da quello ordinario, comunque applicabile.
3 R.G.V.G. 5041/2024
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5041/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 27/11/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Leverano in data 01/06/2005 tra Parte_1 Per_3
(LE), 12/08/1982) e (Galatina (LE), 17/03/1979) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte II, serie A, anno 2005;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come integrate all'udienza del 17/02/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Leverano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 03/07/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Francesca Caputo
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