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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/09/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1041/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 9.5.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.4.1987, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI LORENZA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Castellanza (VA), Via Ponchiroli n. 20, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PICHIERRI CATIA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 20.5.2025);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(cfr. verbale udienza del 17.9.2025)
“Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo in parziale modifica delle statuizioni della separazione consensuale e fermo il resto:
1. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- ogni settimana nella giornata del martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola (ore 15.30) sino alle 20.30 dopo cena (ore 21.30 nei periodi di sospensione scolastica) riaccompagnandoli presso il domicilio materno;
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 20.30 alla domenica alle ore 20.30;
- a settimane alterne, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, i bambini potranno pernottare dal padre il giovedì sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
2. Eventuali indisponibilità/necessità nei giorni sopra indicati saranno comunicati entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese in relazione al mese successivo;
3. La gestione e le spese per la baby-sitter laddove necessaria saranno sostenute da ciascun genitore in relazione alle giornate di rispettiva competenza;
la baby-sitter eventualmente necessaria è individuata di comune accordo tra i genitori;
4. Ripartizione dell'AUU spettante per i figli minori nella misura del 50% tra i genitori con decorrenza dal mese successivo all'udienza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2025 ha chiesto che, in parziale modifica Parte_1
delle statuizioni della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese n. 149/2024 pubblicata in data 8.6.2024 e passata in giudicato il 25.10.2024, venisse regolamentato il diritto di visita del padre permettendo ai figli minori e di pernottare presso lo stesso due Per_1 Per_2
giorni in settimana (martedì e mercoledì), nonché di condannare il resistente al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. o della diversa pagina 2 di 4 somma ritenuta di giustizia in base al pregiudizio subito dalla ricorrente sia per il mancato pagamento delle spese straordinarie come statuite in sede di separazione sia per i reiterati comportamenti impositivi e ostativi del resistente.
Integrato il contraddittorio, si è costituito chiedendo, in via principale, di Controparte_1
rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, in via riconvenzionale, di modificare le condizioni della sentenza di separazione disponendo che il padre possa tenere con sé i figli minori tutte le settimane nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 20.30 (e/o alle ore 21.30 in estate) e che in uno o due dei medesimi giorni i figli possano pernottare presso il padre, di ridurre il contributo paterno al mantenimento ad euro 150,00 per ciascun figlio o, in alternativa, prevedere che l'AUU venga ripartito al 50% tra le parti, nonché di ammonire la madre di comunicare tempestivamente i propri turni lavorativi e di mostrarsi maggiormente collaborativa nella gestione dei figli permettendo almeno una videochiamata al giorno nell'orario concordato.
All'udienza del 17.9.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto un accordo in parziale modifica delle statuizioni della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà a disposizioni di carattere imperativo e conformi all'interesse dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese n. 149/2024 pubblicata in data pagina 3 di 4 8.6.2024 e passata in giudicato il 25.10.2024:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 9.5.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.4.1987, con il patrocinio dell'avv. BIANCHI LORENZA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Castellanza (VA), Via Ponchiroli n. 20, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PICHIERRI CATIA, con domicilio telematico presso il difensore, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 20.5.2025);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(cfr. verbale udienza del 17.9.2025)
“Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo in parziale modifica delle statuizioni della separazione consensuale e fermo il resto:
1. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori:
- ogni settimana nella giornata del martedì, mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola (ore 15.30) sino alle 20.30 dopo cena (ore 21.30 nei periodi di sospensione scolastica) riaccompagnandoli presso il domicilio materno;
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 20.30 alla domenica alle ore 20.30;
- a settimane alterne, nelle settimane in cui il fine settimana è di spettanza materna, i bambini potranno pernottare dal padre il giovedì sino al venerdì mattina quando li riaccompagnerà a scuola;
2. Eventuali indisponibilità/necessità nei giorni sopra indicati saranno comunicati entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese in relazione al mese successivo;
3. La gestione e le spese per la baby-sitter laddove necessaria saranno sostenute da ciascun genitore in relazione alle giornate di rispettiva competenza;
la baby-sitter eventualmente necessaria è individuata di comune accordo tra i genitori;
4. Ripartizione dell'AUU spettante per i figli minori nella misura del 50% tra i genitori con decorrenza dal mese successivo all'udienza.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2025 ha chiesto che, in parziale modifica Parte_1
delle statuizioni della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese n. 149/2024 pubblicata in data 8.6.2024 e passata in giudicato il 25.10.2024, venisse regolamentato il diritto di visita del padre permettendo ai figli minori e di pernottare presso lo stesso due Per_1 Per_2
giorni in settimana (martedì e mercoledì), nonché di condannare il resistente al pagamento della somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. o della diversa pagina 2 di 4 somma ritenuta di giustizia in base al pregiudizio subito dalla ricorrente sia per il mancato pagamento delle spese straordinarie come statuite in sede di separazione sia per i reiterati comportamenti impositivi e ostativi del resistente.
Integrato il contraddittorio, si è costituito chiedendo, in via principale, di Controparte_1
rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, in via riconvenzionale, di modificare le condizioni della sentenza di separazione disponendo che il padre possa tenere con sé i figli minori tutte le settimane nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 20.30 (e/o alle ore 21.30 in estate) e che in uno o due dei medesimi giorni i figli possano pernottare presso il padre, di ridurre il contributo paterno al mantenimento ad euro 150,00 per ciascun figlio o, in alternativa, prevedere che l'AUU venga ripartito al 50% tra le parti, nonché di ammonire la madre di comunicare tempestivamente i propri turni lavorativi e di mostrarsi maggiormente collaborativa nella gestione dei figli permettendo almeno una videochiamata al giorno nell'orario concordato.
All'udienza del 17.9.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto un accordo in parziale modifica delle statuizioni della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà a disposizioni di carattere imperativo e conformi all'interesse dei figli minori, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, a parziale modifica delle statuizioni della sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Varese n. 149/2024 pubblicata in data pagina 3 di 4 8.6.2024 e passata in giudicato il 25.10.2024:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4