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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/12/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4679/2024 del Ruolo Generale
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti FR Russo e Parte_1
FR ZZ, come in atti
-ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo che CP_1 lo rappresenta e lo difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.24, il ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare l' in CP_1 CP_1
p.l.r.p.t. n.q. di gestore del Fondo di Garanzia al pagamento del TFR maturato nella misura di €. 5.573,99 oltre interessi fino al soddisfo...” Ha dedotto, a riguardo: con decreto ingiuntivo n. 529/2018 del 23.11.2018 R.G. 5622/2018 il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva alla di pagare, Parte_2 per la causale di cui al ricorso, in favore di senza dilazione, la Parte_1 somma di € 5.573,99, oltre accessori come per legge fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 540,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa e oltre C.U. se versato;
in data 19.12.2018 con atto di precetto notificato in via telematica all'indirizzo quale risultante dagli elenchi della Camera di Commercio di Salerno Email_1 unitamente al decreto ingiuntivo n. 529/2018 del 23.11.2018 dichiarato esecutivo in data 03.04.2019 si intimava e faceva precetto alla in p.l.r.p.t. con sede in CP_2 via Barbarulo n. 105, 84014 Nocera Inferiore (SA) C.F. di pagare la P.IVA_1 somma di €. 6.647,39 oltre interessi maturandi, spese successive occorrende tutte interessi a scadere;
in data 17.07.2019 il decreto ingiuntivo n. 529/2018 del 23.11.2018 dichiarato esecutivo in data 03.04.2019 unitamente all'atto di precetto venivano notificati presso la sede della società con esito negativo;
in data 05.10.2019 il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto venivano notificati presso l'indirizzo di residenza dell'Amm.re p.t. della Società, nato a [...] Parte_3 il 19.10.1966, C.F. , il quale veniva notificato ai sensi dell'art. C.F._1
140 c.p.c.; nonostante la notifica del precetto il debitore non provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
in data 03.01.2020 si procedeva con esito negativo al pignoramento mobiliare presso i locali del debitore;
in data 12.05.2020 veniva presentata domanda per l'ammissione al Fondo di Garanzia con prot. n. CP_1
.5101.12/05/2020.0146801; a riscontro della predetta domanda l' CP_1 CP_1 richiedeva integrazione documentale per l'ammissione dell'istante al Fondo con pec del 25.11.2020; veniva depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, nel procedimento recante CP_2
R.G. 11/2023; il Tribunale di Nocera Inferiore in data 22.09.2023 riteneva che “non può farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, atteso che il credito vantato dall'istante è pari a complessivi €. 6,647,39, come da atto di precetto, e pertanto, pur se maggiorato degli accessori fino all'attualità non raggiunte la soglia minima dell'indebitamento prevista dall'art. 49, co. 5 C.C.I.I…”; in data 29.09.2023 veniva presentata a mezzo di Patronato, domanda di accesso al Fondo di Garanzia con prot. n. .5101.29/09/2023.0257538; con CP_1 CP_1 provvedimento datato 29.09.2023 l'Ufficio preposto alla gestione del Fondo di Garanzia comunicava la reiezione della domanda di accesso al Fondo per
“intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 dpr 639/1970”; in data 27.10.2023 veniva presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale richiedendo la CP_1 revoca del provvedimento di reiezione e l'accoglimento della domanda con conseguente riconoscimento della prestazione;
con delibera n. 239319 del 05.12.2023 il Comitato Provinciale deliberava la reiezione del ricorso. Si è costituto l resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Ha CP_1 eccepito in particolare l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/70, in quanto il ricorrente presentava domanda amministrativa in data 12.5.2020, che veniva respinta nel dicembre 2020 per carenza di documentazione amministrativa, dal momento che il ricorrente non aveva allegato né il ricorso giudiziale per la declaratoria di insolvenza, né le visure ipocatastali da cui evincere l'insussistenza di immobili di proprietà del debitore da poter aggredire;
a fronte di tale provvedimento, il ricorrente solo nel 2023 presentava ricorso, poi dichiarato inammissibile, per l'apertura della liquidazione giudiziale. Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. La prestazione richiesta non veniva accolta dall' per intervenuta decadenza ex CP_3 art. 47 DPR 639/70. La norma dispone: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. E' pacifico che il Fondo di garanzia rientra nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della l. 88/89 (cfr. Cass. 08/07/2014, n.15531; Cass. S.U. 19992/2009). Sostiene l' che il termine di un anno e trecento giorni previsto dall'art. 47 co. 3 CP_3 del DPR 639/70, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre l'azione giudiziaria avverso il provvedimento di reiezione sia ampiamente decorso con conseguente inammissibilità dell'azione proposta;
ciò in quanto il ricorrente presentava domanda amministrativa in data 12.5.2020, domanda che veniva respinta nel dicembre 2020 per carenza di documentazione amministrativa;
a fronte di tale provvedimento, il ricorrente solo nel 2023 presentava ricorso, poi dichiarato inammissibile, per l'apertura della liquidazione giudiziale. Ebbene, deve evidenziarsi come il ricorrente si sia attivato tempestivamente ed in ogni modo, al fine di ottenere il riconoscimento di quanto dovuto da parte del datore di lavoro. Difatti proponeva dapprima ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente precetto, pignoramento mobiliare ed infine proponeva ricorso per l'apertura della Liquidazione giudiziale, in base ed in ossequio alla normativa vigente, non riuscendo ad ottenere la soddisfazione del proprio credito, ed essendo pertanto costretto a rivolgersi al Fondo di Garanzia, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti. E' indubbio, difatti, che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva. (v. ex multis, Cass. n. 26819 del 22/12/2016 ) Nella specie, l ha richiesto una integrazione documentale che ha reso CP_1 necessaria l'attivazione di un procedimento giudiziario rivelatosi inutile. Difatti il credito azionato dal ricorrente risultava sotto la soglia minima per l'apertura della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che il ricorrente ha dovuto attivare un incardinare un giudizio che ha portato ad una dichiarazione di inammissibilità. Occorre quindi prendere in considerazione la sola domanda amministrativa presentata in data 29.09.2023, quando il ricorrente maturava tutti i requisiti per accedere alla prestazione;
il riscontro dell recava pari data e perveniva in data successiva, CP_3 mentre il ricorso avverso la domanda di reiezione veniva presentato in data 27.10.2023, con delibera di reiezione del 05.12.2023; in data 30.07.24 è stato presentato il presente ricorso giudiziario. Con riferimento alle date indicate di presentazione della domanda e del ricorso, non si è verificata la decadenza del diritto del ricorrente all'accesso al Fondo di Garanzia. l' va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 complessiva somma di €. 5.573,99 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge stante la natura retributiva del credito (S.U. n. 13988/2002). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di CP_1
€. 5.573,99 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
2000,00 , oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 09.12. 25 Il Giudice del lavoro
dott.ssa SA Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.12.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 4679/2024 del Ruolo Generale
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti FR Russo e Parte_1
FR ZZ, come in atti
-ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo che CP_1 lo rappresenta e lo difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile, come in atti
- resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.07.24, il ricorrente in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Condannare l' in CP_1 CP_1
p.l.r.p.t. n.q. di gestore del Fondo di Garanzia al pagamento del TFR maturato nella misura di €. 5.573,99 oltre interessi fino al soddisfo...” Ha dedotto, a riguardo: con decreto ingiuntivo n. 529/2018 del 23.11.2018 R.G. 5622/2018 il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva alla di pagare, Parte_2 per la causale di cui al ricorso, in favore di senza dilazione, la Parte_1 somma di € 5.573,99, oltre accessori come per legge fino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 540,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa e oltre C.U. se versato;
in data 19.12.2018 con atto di precetto notificato in via telematica all'indirizzo quale risultante dagli elenchi della Camera di Commercio di Salerno Email_1 unitamente al decreto ingiuntivo n. 529/2018 del 23.11.2018 dichiarato esecutivo in data 03.04.2019 si intimava e faceva precetto alla in p.l.r.p.t. con sede in CP_2 via Barbarulo n. 105, 84014 Nocera Inferiore (SA) C.F. di pagare la P.IVA_1 somma di €. 6.647,39 oltre interessi maturandi, spese successive occorrende tutte interessi a scadere;
in data 17.07.2019 il decreto ingiuntivo n. 529/2018 del 23.11.2018 dichiarato esecutivo in data 03.04.2019 unitamente all'atto di precetto venivano notificati presso la sede della società con esito negativo;
in data 05.10.2019 il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto venivano notificati presso l'indirizzo di residenza dell'Amm.re p.t. della Società, nato a [...] Parte_3 il 19.10.1966, C.F. , il quale veniva notificato ai sensi dell'art. C.F._1
140 c.p.c.; nonostante la notifica del precetto il debitore non provvedeva al pagamento di quanto dovuto;
in data 03.01.2020 si procedeva con esito negativo al pignoramento mobiliare presso i locali del debitore;
in data 12.05.2020 veniva presentata domanda per l'ammissione al Fondo di Garanzia con prot. n. CP_1
.5101.12/05/2020.0146801; a riscontro della predetta domanda l' CP_1 CP_1 richiedeva integrazione documentale per l'ammissione dell'istante al Fondo con pec del 25.11.2020; veniva depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, nel procedimento recante CP_2
R.G. 11/2023; il Tribunale di Nocera Inferiore in data 22.09.2023 riteneva che “non può farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, atteso che il credito vantato dall'istante è pari a complessivi €. 6,647,39, come da atto di precetto, e pertanto, pur se maggiorato degli accessori fino all'attualità non raggiunte la soglia minima dell'indebitamento prevista dall'art. 49, co. 5 C.C.I.I…”; in data 29.09.2023 veniva presentata a mezzo di Patronato, domanda di accesso al Fondo di Garanzia con prot. n. .5101.29/09/2023.0257538; con CP_1 CP_1 provvedimento datato 29.09.2023 l'Ufficio preposto alla gestione del Fondo di Garanzia comunicava la reiezione della domanda di accesso al Fondo per
“intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 dpr 639/1970”; in data 27.10.2023 veniva presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale richiedendo la CP_1 revoca del provvedimento di reiezione e l'accoglimento della domanda con conseguente riconoscimento della prestazione;
con delibera n. 239319 del 05.12.2023 il Comitato Provinciale deliberava la reiezione del ricorso. Si è costituto l resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Ha CP_1 eccepito in particolare l'intervenuta decadenza ex art. 47 DPR 639/70, in quanto il ricorrente presentava domanda amministrativa in data 12.5.2020, che veniva respinta nel dicembre 2020 per carenza di documentazione amministrativa, dal momento che il ricorrente non aveva allegato né il ricorso giudiziale per la declaratoria di insolvenza, né le visure ipocatastali da cui evincere l'insussistenza di immobili di proprietà del debitore da poter aggredire;
a fronte di tale provvedimento, il ricorrente solo nel 2023 presentava ricorso, poi dichiarato inammissibile, per l'apertura della liquidazione giudiziale. Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata decisa.
Il ricorso merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. La prestazione richiesta non veniva accolta dall' per intervenuta decadenza ex CP_3 art. 47 DPR 639/70. La norma dispone: “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”. E' pacifico che il Fondo di garanzia rientra nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee di cui all'art. 24 della l. 88/89 (cfr. Cass. 08/07/2014, n.15531; Cass. S.U. 19992/2009). Sostiene l' che il termine di un anno e trecento giorni previsto dall'art. 47 co. 3 CP_3 del DPR 639/70, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre l'azione giudiziaria avverso il provvedimento di reiezione sia ampiamente decorso con conseguente inammissibilità dell'azione proposta;
ciò in quanto il ricorrente presentava domanda amministrativa in data 12.5.2020, domanda che veniva respinta nel dicembre 2020 per carenza di documentazione amministrativa;
a fronte di tale provvedimento, il ricorrente solo nel 2023 presentava ricorso, poi dichiarato inammissibile, per l'apertura della liquidazione giudiziale. Ebbene, deve evidenziarsi come il ricorrente si sia attivato tempestivamente ed in ogni modo, al fine di ottenere il riconoscimento di quanto dovuto da parte del datore di lavoro. Difatti proponeva dapprima ricorso per decreto ingiuntivo e successivamente precetto, pignoramento mobiliare ed infine proponeva ricorso per l'apertura della Liquidazione giudiziale, in base ed in ossequio alla normativa vigente, non riuscendo ad ottenere la soddisfazione del proprio credito, ed essendo pertanto costretto a rivolgersi al Fondo di Garanzia, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti. E' indubbio, difatti, che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di CP_1 insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della l. n. 297 del 1982 si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva. (v. ex multis, Cass. n. 26819 del 22/12/2016 ) Nella specie, l ha richiesto una integrazione documentale che ha reso CP_1 necessaria l'attivazione di un procedimento giudiziario rivelatosi inutile. Difatti il credito azionato dal ricorrente risultava sotto la soglia minima per l'apertura della liquidazione giudiziale, con la conseguenza che il ricorrente ha dovuto attivare un incardinare un giudizio che ha portato ad una dichiarazione di inammissibilità. Occorre quindi prendere in considerazione la sola domanda amministrativa presentata in data 29.09.2023, quando il ricorrente maturava tutti i requisiti per accedere alla prestazione;
il riscontro dell recava pari data e perveniva in data successiva, CP_3 mentre il ricorso avverso la domanda di reiezione veniva presentato in data 27.10.2023, con delibera di reiezione del 05.12.2023; in data 30.07.24 è stato presentato il presente ricorso giudiziario. Con riferimento alle date indicate di presentazione della domanda e del ricorso, non si è verificata la decadenza del diritto del ricorrente all'accesso al Fondo di Garanzia. l' va pertanto condannato al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 complessiva somma di €. 5.573,99 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge stante la natura retributiva del credito (S.U. n. 13988/2002). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di CP_1
€. 5.573,99 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
2000,00 , oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 09.12. 25 Il Giudice del lavoro
dott.ssa SA Molè