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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9660 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 7215 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
I sigg.ri , nata a [...], il [...] ed ivi residente al Parte_1
Vico Centogradi n. 10, c.f. , , nata a C.F._1 Parte_2
Napoli, il 29.11.1990. ed ivi residente al Vico Centogradi n. 10, c.f.
, nato a [...], il [...], C.F._2 Parte_3
ed ivi res.te al Vico Centogradi n. 10, c.f. , e C.F._3
, nato a [...], il [...], ed ivi redsidente al Vico Parte_4
Centogradi n. 10, in proprio e nella qualità di eredi del defunto Sig.
c.f. , nato a [...], il Persona_1 C.F._4
16.02.1958 e deceduto in data 25.09.2022, ed elett.te dom.ti in Napoli, alla
Via Duca Ferrante Della Marra 12, presso lo studio dell'Avv. Valentina
Intorre (c.f. ) che li rapp.ta e difende in virtù di C.F._5
procura in atti
Attori
E
, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 1 di 4 Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Santoro
Convenuta
Conclusioni delle parti: All'udienza per le precisazioni delle conclusioni, celebratasi con modalità cartolare, le parti depositavano le rispettive note scritte in sostituzione di udienza, dichiarando cessata la materia del contendere e chiedendo la relativa pronuncia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la controparte per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la unica ed esclusiva responsabilità del conducente il veicolo rimasto sconosciuto, nella produzione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_2
legale rapp.te p. t., n. q. di impresa designata ex comma 1 dell'art. 286, Dlgs
209/2005 al risarcimento delle lesioni fisiche riportate dall'istante
relativamente ai postumi di natura permanente, alla Persona_1
inabilità temporanea, oltre interessi ed ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria, il tutto nei limiti di € 86.495,50; condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti Controparte_2
ed onorari al sottoscritto procuratore, oltre IVA e CPA e spese generali ex art. 15 L.P…..omissis…”
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale impugnava Controparte_2
e contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Successivamente veniva disposta CTU medico legale e depositata la relativa relazione di consulenza tecnica. Le competenze del CTU risultano iteramente liquidate nell'ordinanza di conferimento incarico.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 2 di 4 All'udienza del 23.10.2025, svoltasi con la modalità cartolare, entrambe le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e dichiaravano che la controversia era venuta meno, avendo raggiunto un accordo extragiudiziale che soddisfa le rispettive pretese.
Le parti chiedevano, pertanto, comunicavano l'intervenuta transazione della controversia e di conseguenza la cessata la materia del contendere.
Il Giudice rilevato che le parti hanno dichiarato nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuto accordo conciliativo;
rilevato, altresì, che non residuano questioni controverse da decidere;
ritenuto, pertanto, che la causa debba essere definita con declaratoria di cessata materia del contendere, non essendo più necessario provvedere sul merito della domanda;
considerato, altresì, che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, la cui liquidazione tra l'altro non risulta richiesta nelle predette note scritte neanche in via virtuale e che, pertanto, è verosimile siano state regolate nell'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa, DICHIARA la cessata materia del contendere in relazione alla domanda proposta da parte attrice, sigg.ri , Parte_1
, , in proprio ed Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi del defunto Sig. , contro la convenuta Persona_1
, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 3 di 4 della Strada e, per quanto non eventualmente concordato tra le parti, compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, 25.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 7215 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
I sigg.ri , nata a [...], il [...] ed ivi residente al Parte_1
Vico Centogradi n. 10, c.f. , , nata a C.F._1 Parte_2
Napoli, il 29.11.1990. ed ivi residente al Vico Centogradi n. 10, c.f.
, nato a [...], il [...], C.F._2 Parte_3
ed ivi res.te al Vico Centogradi n. 10, c.f. , e C.F._3
, nato a [...], il [...], ed ivi redsidente al Vico Parte_4
Centogradi n. 10, in proprio e nella qualità di eredi del defunto Sig.
c.f. , nato a [...], il Persona_1 C.F._4
16.02.1958 e deceduto in data 25.09.2022, ed elett.te dom.ti in Napoli, alla
Via Duca Ferrante Della Marra 12, presso lo studio dell'Avv. Valentina
Intorre (c.f. ) che li rapp.ta e difende in virtù di C.F._5
procura in atti
Attori
E
, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Controparte_1
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 1 di 4 Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Santoro
Convenuta
Conclusioni delle parti: All'udienza per le precisazioni delle conclusioni, celebratasi con modalità cartolare, le parti depositavano le rispettive note scritte in sostituzione di udienza, dichiarando cessata la materia del contendere e chiedendo la relativa pronuncia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio la controparte per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la unica ed esclusiva responsabilità del conducente il veicolo rimasto sconosciuto, nella produzione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannare la in persona del Controparte_2
legale rapp.te p. t., n. q. di impresa designata ex comma 1 dell'art. 286, Dlgs
209/2005 al risarcimento delle lesioni fisiche riportate dall'istante
relativamente ai postumi di natura permanente, alla Persona_1
inabilità temporanea, oltre interessi ed ulteriore danno derivante dalla svalutazione monetaria, il tutto nei limiti di € 86.495,50; condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti Controparte_2
ed onorari al sottoscritto procuratore, oltre IVA e CPA e spese generali ex art. 15 L.P…..omissis…”
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale impugnava Controparte_2
e contestava la domanda chiedendone il rigetto.
Successivamente veniva disposta CTU medico legale e depositata la relativa relazione di consulenza tecnica. Le competenze del CTU risultano iteramente liquidate nell'ordinanza di conferimento incarico.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 2 di 4 All'udienza del 23.10.2025, svoltasi con la modalità cartolare, entrambe le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e dichiaravano che la controversia era venuta meno, avendo raggiunto un accordo extragiudiziale che soddisfa le rispettive pretese.
Le parti chiedevano, pertanto, comunicavano l'intervenuta transazione della controversia e di conseguenza la cessata la materia del contendere.
Il Giudice rilevato che le parti hanno dichiarato nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025 la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuto accordo conciliativo;
rilevato, altresì, che non residuano questioni controverse da decidere;
ritenuto, pertanto, che la causa debba essere definita con declaratoria di cessata materia del contendere, non essendo più necessario provvedere sul merito della domanda;
considerato, altresì, che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite, la cui liquidazione tra l'altro non risulta richiesta nelle predette note scritte neanche in via virtuale e che, pertanto, è verosimile siano state regolate nell'accordo intervenuto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa, DICHIARA la cessata materia del contendere in relazione alla domanda proposta da parte attrice, sigg.ri , Parte_1
, , in proprio ed Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi del defunto Sig. , contro la convenuta Persona_1
, quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 3 di 4 della Strada e, per quanto non eventualmente concordato tra le parti, compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli, 25.10.2025
Il Giudice
(dott.ssa Maria Esposito)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. N.R.G. – sentenza Pagina 4 di 4