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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
NN.R.G. 8598/2021
8601/2021
8605/2021
8628/2021
8641/2021
8643/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite promosse da rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti POZZI FABIO e DE MEO FRANCESCA ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dal funz. del. dott.ssa e dal Persona_1
Dir. dott.ssa Persona_2
resistente
OGGETTO: ricorsi ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad ordinanze- ingiunzione.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Si costituiva l' resistente in tutti i Controparte_1 giudizi riuniti per contestare le eccezioni di maturata estinzione per prescrizione del diritto alla riscossione delle somme pretese con le ordinanze-ingiunzione opposte stante l'efficacia interruttiva della prescrizione del verbale unico di accertamento e notificazione previamente notificato e ricevuto dal ricorrente in data 12.07.2016, senza, pertanto, decorso del quinquennio di prescrizione ex art. 28 L
n. 689/1981 alla data del 09.07.2021 di ricezione da parte dell'opponente di tutte le ordinanze-ingiunzione opposte, per affermare l'infondatezza del difetto di motivazione eccepito, e, nel
Pag. 2 di 23 merito, per rappresentare la legittimità degli illeciti contestati e la fondatezza delle sanzioni irrogate, non ravvisandosi nella peculiare vicenda appalti leciti ma somministrazioni di forza lavoro illegittime, tenuto conto, in particolare, delle dichiarazioni univoche, precise e concordanti dei lavoratori escussi in sede ispettiva, da cui inferire l'effettiva gestione dei rapporti lavorativi dei dipendenti della società cooperativa da parte dei medici committenti, la gestione esclusivamente amministrativa da parte della società cooperativa
Sanitalia dei propri dipendenti, la mancanza di mezzi, di organizzazione e di rischio d'impresa in capo alla cooperativa sociale, tutti elementi configurati le infrazioni contestate di somministrazione illecita di forza lavoro, con vittoria di spese e compensi. Produceva documentazione.
L'istanza cautelare veniva rigettata.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Preliminarmente occorre affermare la palese infondatezza dell'eccezione mossa dalla parte opponente di maturata estinzione per prescrizione del diritto di riscossione dell'Amministrazione resistente delle somme a titolo di sanzioni per violazione dell'art. 28
L. n. 689/191.
A bene vedere, infatti, tutte le ordinanze-ingiunzione oggetto della presente impugnativa sono pervenute alla parte opponente in data
09.07.2021.
Questo è quanto affermato dalla stessa parte ricorrente nei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti.
Pag. 3 di 23 Ebbene, la parte resistente ha dato prova di aver notificato in data
12.07.2016 alla parte ricorrente il verbale unico di accertamento e notificazione prodromico all'emanazione delle ordinanze-ingiunzione.
Si tratta di atto tipico del procedimento sanzionatorio in esame e, pertanto, idoneo ad interrompere la prescrizione1.
A bene vedere, infatti, per orientamento costante della Corte di
Cassazione ogni atto tipico del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria ed è quindi idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. e ad interrompere la prescrizione2.
Pertanto, alla data del 09.07.2021 di ricezione delle ordinanze- ingiunzione opposte non si era maturata la prescrizione quinquennale del diritto della parte resistente a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate.
Altrettanto infondata è l'eccepita carenza di motivazione per omessa esternazione delle ragioni che hanno condotto alla contestazione degli illeciti ed alle sanzioni irrogate, tenuto conto del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale: “… (omissis) …
l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione. … (omissis)…”3.
Pag. 4 di 23 Nelle ordinanze-ingiunzione impugnate è fatto espresso riferimento alle condotte addebitate ed alla disposizione violata.
Viene fatto rinvio, inoltre, al verbale unico di accertamento e violazione pacificamente notificato e ricevuto dalla parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che alla luce delle compiute difese spiegate dalla parte ricorrente in questo giudizio appare destituito di ogni fondamento il lamentato vulnus del diritto di difesa.
Nessun pregiudizio concreto alla difesa della parte ricorrente, pertanto, è ravvisabile nel caso di specie.
Tanto chiarito, entrando nel merito delle doglianze afferenti alla legittimità delle sanzioni amministrative irrogate formulate dalla parte ricorrente, occorre affermare sin da subito la palese infondatezza delle domande avanzate nei giudizi riuniti, risultando debitamente provata la fondatezza delle pretese sanzionatorie in esame.
Innanzitutto, occorre ribadire che il presente giudizio, per sua natura,
è finalizzato all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza- ingiunzione.
Pertanto, il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato, rimanendo inibito al giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato, secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. n. 3271/1990 e quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, che si riporta nella parte di
Pag. 5 di 23 interesse: “… (omissis)… secondo le sezioni unite di questa Corte (v. la pronuncia n. 3271 del 1990) il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112). Come ha precisato Cass. n.
9387/2002, ai "principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio". … (omissis)…”4.
Fatte queste necessarie premesse e chiarita la natura giuridica del presente giudizio, per quel che riguarda la posizione delle parti e la distribuzione dei carichi probatori tra le stesse, occorre ribadire che nel giudizio oppositivo a sanzioni ammnistrative l'Amministrazione, pur rivestendo solo formalmente la veste di parte resistente-opposta,
è da qualificarsi quale parte attrice in senso sostanziale, gravando sulla stessa l'onere della prova dei fatti costitutivi degli illeciti amministrativi contestati ai sensi dell'art. 6, comma 11 D.L.vo n.
150/2011 che si riporta:
Pag. 6 di 23 <il giudice accoglie l quando non vi sono prove sufficienti della responsabilit dell>>.
Ed infatti, per consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sull'Amministrazione l'onere della prova della fondatezza della sua pretesa.
In concreto, risultando finalizzato detto giudizio all'accertamento della fattispecie contestata spetta all'Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente provare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Questi i principi più volte affermati dalla Suprema Corte cui occorre dare continuità: “… (omissis)… Occorre procedere - prima di esaminare la censura che si ritiene meritevole di accoglimento - ad una premessa sistematica sulla natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio.
L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già (e, comunque, non solo) nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma (anche) della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che
Pag. 7 di 23 il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n.
3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n.
12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass.
n. 5122/2011 e, da ultimo, Cass. n. 4898/2015).
In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione
è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei
Pag. 8 di 23 limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che
Pag. 9 di 23 consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria. … (omissis)…”5.
Per quel che riguarda, invece, l'efficacia probatoria dei verbali di accertamento occorre dare continuità ai principi sistematicamente enunciati dalla Suprema Corte sulla loro diversa valenza a seconda delle diverse ipotesi che potrebbero configurarsi e che di seguito si riportano: “… (omissis)… La pronuncia della Corte d'Appello è conforme agli orientamenti di questa Corte circa l'efficacia probatoria nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative dei verbali di accertamento.
Tali verbali hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a
Pag. 10 di 23 querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. … (omissis)…”6.
Pertanto, la fede privilegiata dei verbali di accertamento ai sensi dell'art. 2700 c.c. assiste esclusivamente i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese.
Per le dichiarazioni rese dai terzi al pubblico ufficiale e riportate nel verbale di accertamento occorre fare un distinguo: in caso di specifica indicazione delle fonti di conoscenza che consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni le stesse fanno fede fino a prova contraria.
In mancanza, invece, dell'indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, le stesse costituiscono comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale7. 6 Così Cass. 30771/2021.
Pag. 11 di 23 Per quel che riguarda, inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei terzi, in caso di contrasto tra quella resa ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti e quella resa in sede giudiziale, occorre dare rilievo ad un importante principio affermato anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione che si riporta: “… (omissis)… Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n.
9384/95). … (omissis)…”8.
le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario. Ciò in conformità all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 6565\07; n. 9919\06; n. 11946\05).
…(omissis)…”.
Pag. 12 di 23 Facendo concreta applicazione al caso in esame dei principi appena sopra enunciati, dalla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito al processo occorre affermare la sussistenza degli illeciti contestati alla parte ricorrente, essendovi certezza della somministrazione illecita di forza lavoro.
Questa la disposizione violata contenuta nell'art. 29, comma 1 D.L.vo n. 276/2003 nella versione operante ratione temporis:
< Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.>>
Per poter configurare lecito un appalto ai sensi dell'art. 1655 c.c. occorre verificare la effettiva sussistenza di una organizzazione autonoma dei mezzi e l'assunzione del rischio d'impresa in capo all'appaltatore, da un lato, e, dall'altro lato, l'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Questo vale ovviamente anche per gli appalti di servizi labour intensive.
Questi i principi di diritto costantemente affermati e da ultimo ribaditi dalla Corte di Cassazione n. 17627/2023 cui dare continuità: “…
(omissis)… Per contro va rilevato che la Corte di appello sul punto ha richiamato, in modo del tutto conforme alla interpretazione fornita da
Pag. 13 di 23 questa Corte di Cassazione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del
25/06/2020; sez. 5 -, Ordinanza n. 12807 del 26/06/2020), la piana e pacifica disciplina vigente (artt. 1655 c.c. e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29), dal cui combinato disposto si desume che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ai fini della liceità dell'appalto di opere o di servizi sia necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa
(necessari ai fini all'esistenza dell'impresa appaltatrice e dell'azienda a monte) e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto
(necessari ai fini all'individuazione del datore di lavoro). Per
l'individuazione di un appalto lecito, anche endoaziendale e labour intensive, il giudice deve quindi procedere ad un accertamento complesso mirato alla verifica dell'esistenza di entrambi i requisiti costitutivi appena individuati, mentre la mancanza anche soltanto di uno dei due elementi in discorso
(organizzazione di impresa con assunzione del rischio economico o direzione autonoma del personale) genera il risultato vietato dalla legge.
Ne è prova il fatto che è possibile in concreto una somministrazione illecita di personale anche da parte di un'impresa vera e genuina che sopporti il relativo rischio di impresa, dal momento che la legge autorizza alla stessa attività solo le imprese sottoposte a controllo dallo Stato. Sicché, per un verso, la diretta utilizzazione a valle da parte del committente di personale fornito da impresa appaltatrice, ma non autorizzata alla somministrazione, sempre determina la produzione di una fattispecie interpositoria vietata;
mentre, per altro verso, la mancanza di organizzazione e di autonomia a monte, fa
Pag. 14 di 23 venire meno l'appalto e di nuovo produce il medesimo risultato proibito dalla legge;
perché per aversi appalto lecito è necessario che l'impresa possa esistere in quanto tale, in modo autonomo, che abbia un risultato autonomo da conseguire con la propria professionalità; la direzione del personale non è sufficiente se manca l'organizzazione autonoma a monte.
8.- Quelle in discorso configurano, quindi, due differenti manifestazioni di una medesima patologia giuridica. Posto che la mancanza di autonomia organizzativa e di rischio di impresa agisce sul momento genetico del contratto e comporta una versione per così dire hard (di manifesta illegalità) dell'appalto, in cui l'appaltatore si limita ad operare come interposto ovvero a reperire la manodopera ed a metterla a disposizione del reale datore di lavoro che poi la dirige anche nella sostanza facendo solo formalmente figurare il personale come se fosse alle sue dipendenze (limitandosi al più alla mera gestione amministrativa del personale). Laddove, invece, la mancanza di eterodirezione, ponendosi sul terreno funzionale dell'esecuzione del rapporto, integra una fattispecie più ambigua - tendente a sfuggire al controllo di legalità - ma non per questo meno grave di illiceità, quante volte la realtà di questi rapporti è dissimulata da schermi giuridici (come appunto l'appalto, spesso conferito ad una cooperativa) che mirano ad occultare l'esercizio effettivo del potere direttivo da parte dell'appaltante, a cui viene talvolta pure addetto alla bisogna un preposto che si interponga tra committente e datore di lavoro apparente ma che nulla comporta quanto alla sostanza dei poteri di direzione esercitati effettivamente dal primo (cosa che, peraltro, nel caso di specie non è stato neppure accertato in fatto posto che, al
Pag. 15 di 23 contrario, come risulta dalla sentenza impugnata, il lavoratore riceveva quasi quotidianamente indicazioni su cosa fare direttamente da parte degli stessi dipendenti di ). Pt_2
Rimane dunque chiaro sul punto che, anche dopo la abrogazione della L. n. 1369 del 1960, quello che permane in materia è un divieto (sanzionato a livello civile, penale ed amministrativo) che concerne la fattispecie oggettiva dell'interposizione di manodopera e non la tipologia soggettiva di chi finisce per realizzarla. Lo scopo del divieto di intermediazione è ancora quello di reprimere la scissione tra titolarità apparente del rapporto di lavoro e sua "utilizzazione effettiva", non essendo consentito, anche se accettato con contratto dalle parti, che il soggetto che investe, organizza e gode degli utili dell'attività produttiva non assuma per un verso la posizione del datore e la direzione del personale e dall'altro non assuma anche il rischio del costo (in senso ampio) del rapporto di lavoro (al di fuori dei casi in cui è oggi ammessa la somministrazione legale di manodopera.) Questo essendo lo scopo del divieto di appalto di manodopera o interposizione fittizia, è irrilevante che il soggetto che agisce quale intermediario sia perciò titolare di una impresa con oggetto e gestione autonomi ed operi regolarmente sul mercato come imprenditore con propria organizzazione aziendale (di mezzi e di uomini) se con riferimento allo specifico contratto egli si limiti alla mera fornitura di prestazione di lavoro subordinato diretta dal committente. Quello che conta è dunque la valutazione del concreto rapporto riferita soprattutto all'esecuzione dell'attività.
Pag. 16 di 23 9.- Nel caso di specie, peraltro, pur essendo sufficiente in tesi, alla stregua di quanto si è sopra affermato, la mancanza del solo requisito della autonoma direzione del personale, va pure rilevato come la stessa censura formulata dalla ricorrente risulta smentita dal fatto che la Corte d'appello ha, in effetti, escluso la sussistenza di entrambi i requisiti in discorso, avendo pure affermato che non sussistesse neppure il rischio di impresa ("tale rischio risulta escluso dal fatto che gli itinerari venissero pianificati dettagliatamente da "). Pt_2
10.- Alcun errore di diritto ha quindi commesso la Corte di appello nell'affermare che "la somministrazione di lavoro si distingue dall'appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c. per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", dal momento che l'organizzazione dei mezzi necessari deve intendersi riferita allo stesso appaltatore e non al somministratore, secondo la erronea censura sollevata da parte della ricorrente.
E neppure ha sbagliato la C.A. ad affermare che l'organizzazione dei mezzi necessari possa risultare dall'esercizio del potere organizzativo nei confronti dei lavoratori atteso che ciò è proprio quanto prevede la legge (art. 29 cit.), la quale, senza contraddire la fattispecie codicistica dell'appalto, richiede che l'appaltatore organizzi i mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, solo ammettendo, quando ciò sia sufficiente che l'organizzazione si risolva nell'esercizio dei poteri organizzativi e direttivi dei lavoratori, in relazione ad alcune tipologie di appalti (c.d. labour intensive); senza che perciò in questa seconda ipotesi sia necessario accertare in primis l'organizzazione dei mezzi necessari, come pretende , sostenendo la esigenza di una sorta di Controparte_2 accertamento pregiudiziale che non ha fondamento alcuno ai fini della verifica della illiceità della fattispecie;
avendo anzi il legislatore inteso
Pag. 17 di 23 ampliare (affermando che l'organizzazione dei mezzi possa risultare anche dalla direzione del personale) le stesse condizioni di liceità dell'appalto nei casi di effettiva direzione del personale da parte dell'appaltatore, sempre che ricorrano particolari circostanze riferite a peculiari tipologie di appalti. … (omissis)…”.
Tanto chiarito, per meglio comprendere la natura ed i caratteri della fattispecie in esame occorre partire proprio dalle convenzioni stipulate dalla società cooperativa sociale con i medici convenzionati committenti prodotte dalla parte ricorrente.
Ebbene, l'oggetto delle diverse convenzioni è la fornitura di prestazione infermieristica e di servizi di segreteria collegati alla funzione del medico.
Nelle modalità di svolgimento convenute la società cooperativa
Sanitalia si era obbligata a coprire gli orari di ambulatorio con la presenza di personale socio lavoratore dipendente della Cooperativa
Sanitalia oppure di infermieri professionali.
Si tratta di servizi con prevalente apporto di forza lavoro, qualificabili alla stregua di appalti labour intensive ovvero ad alta intensità di manodopera in cui i mezzi materiali hanno un rilievo marginale ai fini dell'esecuzione del servizio appaltato9.
A bene vedere, infatti, la società cooperativa si era obbligata proprio a fornire dei servizi di prestazione infermieristica e di segreteria per il tramite dei propri dipendenti attraverso la prestazione del loro lavoro umano.
Elemento necessario e discretivo per queste tipologie di appalto ad alta intensità di manodopera, pertanto, è l'organizzazione effettiva del
Pag. 18 di 23 lavoro dei dipendenti dell'appaltatore per poter distinguere un appalto lecito da una somministrazione vietata.
Ciò che deve emergere necessariamente è l'esercizio effettivo da parte dell'appaltatore del potere di direzione, di conformazione del lavoro dei propri dipendenti nel servizio appaltato per poter ritenere genuino l'appalto labour intensive.
Questi i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità e ribaditi anche da Cass. n. 12551/2020 cui dare continuità: “… (omissis)… Quanto alla fondatezza del motivo sollevato con il ricorso, va rilevato che in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte (Cass. nn. 15557/2019, 27213 del
26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell'esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sè autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore.
Ad es. si richiama Sez. L n. 15693 del 03/07/2009 secondo cui "In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sè svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza
Pag. 19 di 23 diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto. Ma anche di recente Sez. L n. 27213 del 26/10/2018 ha affermato che "Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "gli appalti
"endoaziendali", caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, nè una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo.
4.- Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera
(c.d. labour intensive), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa;
tenendo presente tutte le condizioni
(servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama. … (omissis)…”.
Ebbene, dalle dichiarazioni univoche, precise e concordanti rese in sede ispettiva dai lavoratori formalmente assunti dalla società cooperativa Sanitalia emerge chiaramente l'insussistenza di tutti i
Pag. 20 di 23 requisiti costitutivi del contratto, rappresentati, da una parte, dall'organizzazione autonoma e dal rischio di impresa e, dall'altra, dell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Manca, in particolare, per questa tipologia di appalto ad alta intensità di manodopera l'effettiva organizzazione della prestazione lavorativa ovvero l'esercizio effettivo da parte del formale datore di lavoro del potere di direzione e di conformazione dell'attività lavorativa dei propri dipendenti nel servizio appaltato.
A bene vedere, infatti, quasi tutti i lavoratori impiegati nell'appalto nel corso dell'attività di indagine ispettiva hanno dichiarato che la società cooperativa non forniva loro alcuna istruzione né alcuna direttiva sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e che a dare istruzioni e direttive sul lavoro erano proprio i medici committenti.
Alcuni lavoratori formalmente dipendenti dalla società cooperativa sociale Sanitalia hanno riferito che gli orari di lavoro erano stabiliti direttamente dai medici presso i quali firmavano i fogli di presenza.
Non solo, sempre dalle dichiarazioni rese dai lavoratori impiegati nei servizi convenzionati di cui si è appena detto emerge inequivocabilmente che la società cooperativa Sanitalia si limitava esclusivamente alla gestione meramente amministrativa dei rapporti lavorativi.
Tanto conforta la sussistenza di una ipotesi di somministrazione illecita di manodopera, risultando insussistente l'elemento necessario dell'effettivo esercizio del potere direttivo e di conformazione della prestazione lavorativa dei dipendenti impiegati nei servizi convenzionati (appaltati) da parte del formale datore di lavoro,
Pag. 21 di 23 indefettibile per poter qualificare lecito l'appalto labour intensive in esame.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente sollevate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese dei giudizi riuniti, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei compensi minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra
€ 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie previdenziali di valore come quelle riunite in esame, secondo quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 3.290,00 a titolo di compenso professionale, oltre
Iva, Cpa e rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso integrale ai sensi degli artt. 2 e 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022.
Bari,03/03/2025 Il Giudice del lavoro
Pag. 22 di 23 Salvatore Franco Santoro
Pag. 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tal senso cfr. Cass. n. 787/2022. 2 Cfr. Cass. n. 25226/2023. 3 Così Cass. n. 21924/2021. 4 Così Cass. n. 1056/2022. 5 Così Cass. n. 1921/2019. 7 Sulla portata probatoria dei verbali ispettivi cfr. anche Cass. 08.01.2014, n. 166 nella parte in cui chiarisce: “…(omissis)… Ha poi esattamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro : a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti 8 Così Cass. n. 24208/2020. 9 Cfr. Cass. n. 17739/2024.