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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4706 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola Saracino presidente dott. Elena Gelato consigliere rel.
dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2061/2022 e promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to Luca Cirillo giusta delega in atti C.F._2
opponenti
CONTRO
con sede in Roma, Via Nazionale n. 91, in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Marco di Pietropaolo e Giuseppe Tiscione in forza di procura in atti opposta
Oggetto: opposizione ex art. 145 T.U.B.. CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “Chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma Voglia – previa assegnazione di un termine per depositare ulteriore memoria difensiva e formulare ulteriori istanze istruttorie, all'esito dell'esame delle difese della convenuta, e previa fissazione di udienza per l'audizione personale delle parti – respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare in rito
- accertare e dichiarare l'intervenuta violazione di norme del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 145 D.
Lgs. n. 385/1993 (TUB), come integrato e completato dalle “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni
e procedura sanzionatoria amministrativa” (“Disposizioni”), e precisamente le violazioni di termini di decadenza del procedimento e di motivazione del provvedimento dedotte ai punti 1.a e 1.b della sezione “IN
RITO” dei MOTIVI IN DIRITTO, e conseguentemente annullare il provvedimento di CP_1
impugnato prot. n. 0044369/22 e/o dichiarare la resistente decaduta dal potere di emettere il CP_1 CP_1
provvedimento;
Nel merito
- annullare e/o comunque riformare integralmente il provvedimento sanzionatorio della n. prot. CP_1
n. 0044369/22, emesso in virtù di delibera del Direttorio n. 6 dell'11 gennaio 2022, notificato ai ricorrenti in data, rispettivamente, 10 e 16 febbraio 2022, nonché tutti i provvedimenti presupposti, connessi o conseguenti, siccome illegittimo e ingiusto per i motivi dedotti al punti 2 (INFONDATEZZA DEI
RILIEVI RELATIVI ALLE IRREGOLARITÀ CONTESTATE AGLI ODIERNI
OPPONENTI), nonché ai punti num. 3 e 4 di cui in atto (OMESSA VALUTAZIONE DEGLI
ELEMENTI DIFENSIVI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SIA DELLA PROPOSTA
SANZIONATORIA DELLA FASE ISTRUTTORIA CHE DEL PROVVEDIMENTO
SANZIONATORIO DEFINITIVO, nonché ILLOGICITA', DISOMOGENEITA' E
DISPARITA' DI TRATTAMENTO) dei MOTIVI IN DIRITTO, statuendo che nessuna sanzione
è dovuta dai ricorrenti avv. e avv. per le violazioni contestate. Parte_1 Parte_2
In via subordinata, - rideterminare le sanzioni comminate nel minimo edittale e, in ogni caso, ridurre sensibilmente per i motivi di cui in narrativa nella misura ritenuta motivatamente congrua e comunque ritenuta di giustizia, l'ammontare delle sanzioni irrogate dalla con il Provvedimento ivi impugnato, anche CP_1
in considerazione dell'esiguità dei compensi percepiti dai ricorrenti per l'espletamento dell'incarico di consiglieri di amministrazione;
In via istruttoria
- disporsi l'audizione di ciascun ricorrente, avanti all'Ill.mo Collegio;
Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge”;
Per l'opposta:
”CHIEDE che codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli avvocati e hanno impugnato il provvedimento Parte_1 Parte_2
sanzionatorio della n. 0044369/22, emesso in virtù di delibera del Direttorio n. CP_1
6 dell'11 gennaio 2022, con il quale la aveva disposto l'applicazione in loro CP_1
danno, nella qualità di ex consiglieri di amministrazione della Banca del Sud s.p.a., di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 144 del d.Lgs. n. 385/1993, rispettivamente pari ad euro 11.000,00 quanto al dr. e ad euro 15.000,00 a carico del dr. Parte_1 Pt_2
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito, con il primo motivo, la violazione dei termini del procedimento, considerato che:
i) a fronte della conclusione delle attività ispettive in data 13.11.2020, le contestazioni erano state notificate ai ricorrenti solo in data 22.2.2021 e dunque oltre il termine di legge di 90 giorni;
in difetto di prova dell'effettiva apposizione del visto del Capo del Dipartimento Vigilanza in data 27.12.2020, l'onere della cui dimostrazione avrebbe fatto carico alla , la CP_1
contestazione doveva invero ritenersi tardiva;
ii) il provvedimento di irrogazione delle sanzioni era stato poi adottato dal Direttorio dalla ben oltre il termine di 240 giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di CP_1
eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni, che nella fattispecie era coinciso con il giorno 23.04.2021, e che aveva subito una sospensione di 30 giorni dal
18.11.2021 (data di trasmissione ai soggetti interessati della proposta formulata dal Servizio
RIV) al 17.12.2021 (data di scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte degli interessati), andando definitivamente a scadere in data 19.01.2022.
Sempre in rito gli opponenti hanno poi lamentato come il parere fornito dall'Avvocatura
Generale, che costituiva elemento essenziale per la decisione, fosse meramente apparente, essendosi risolto nell'acritica adesione alle proposte sanzionatorie del CP_2
Con il secondo motivo, nel merito, gli opponenti hanno lamentato l'insussistenza delle violazioni loro ascritte, complessivamente qualificate dall'organo di vigilanza come “carenze nell'organizzazione e nei controlli interni” da parte dei componenti il CdA;
allo scopo hanno contestato il fondamento di ciascuno degli addebiti formulati a loro carico, nei seguenti termini.
Rilievi 1 (Situazione aziendale) e 2 (Consiglio di amministrazione).
In proposito gli opponenti hanno in primo luogo escluso la prospettata responsabilità per le gravi perdite patrimoniali, evidenziando come sino all'ultimo bilancio approvato (anno 2019)
i risultati fossero sostanzialmente in equilibrio, anzi in netto miglioramento rispetto al 2018
(mentre le pur limitate perdite erano sostanzialmente riconducibili a operazioni di svalutazione di risalenti crediti, prudentemente operata proprio su impulso del nuovo C.d.A. insediatosi a maggio 2018); nel periodo 2018/2019, infatti, il C.d.A. aveva adottato strategie che avevano consentito da un lato il rilancio dei crediti “buoni” verso la clientela e dall'altra la riduzione del portafoglio crediti deteriorati (mediante una prima operazione di cessione da euro 3,5 milioni a fine 2019 e una successiva da 8,6 milioni prevista per la fine del 2020).
Di contro, il presunto deterioramento patrimoniale rilevato a fine 2020, lungi dal dipendere dall'operato (o dal non operato) del C.d.A. era imputabile a fattori straordinari quali: (i) le catastrofiche conseguenze della pandemia per tutta l'economia e in particolare per il tessuto imprenditoriale di riferimento della banca (PMI del Sud Italia) e la straordinaria operazione di svalutazione di risalenti crediti, richiesta dall' ed avallata dalla Banca per Parte_3 spirito di collaborazione, ma non tradotta in dati ufficiali di bilancio al 2020 (mai approvato a fronte del commissariamento della banca).
Sotto altro profilo, con riguardo al secondo rilievo, gli opponenti hanno evidenziato come il
C.d.A. nominato a maggio 2018 si fosse adoperato ai fini del miglioramento della situazione economica e patrimoniale della Banca, mediante l'azione del neocostituito Controparte_3
che aveva consentito un rafforzamento delle attività di istruttoria e di valutazione dei crediti, che nel periodo 2018 - 2019 aveva consentito una tangibile contrazione del rischio di credito della Banca, come desumibile dalla dinamica delle rettifiche a conto economico.
La struttura organizzativa e di controllo era stata a vario titolo rafforzata: mediante l'inserimento di nuove risorse e con il ricorso ad outsourcer e professionisti di elevato standing,
l'aggiornamento degli assetti di regolamentazione della banca (quali a titolo esemplificativo la
Policy per la Gestione del Rischio di Credito ed Regolamento Crediti), l'adozione di un imponente piano formativo del personale, la creazione della struttura normativa ed operativa per avviare il servizio factoring e di cessione del quinto dello stipendio, la nomina di un nuovo
D.G. e la ricerca di potenziali partner, la revisione del precedente piano industriale.
Con riguardo alla funzione di controllo, gli opponenti hanno evidenziato come la si CP_1
fosse sempre rivolta a primarie società di consulenza e come gli esiti delle attività di verifica delle funzioni esternalizzate e della funzione Risk Management, così come gli esiti delle attività svolte dal Collegio sindacale, fossero sempre stati portati all'attenzione del C.d.A., che aveva dato attuazione a quanto segnalato.
Alla luce di tali considerazioni gli opponenti hanno rilevato l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo ai componenti del CdA, richiesto ai fini dell'irrogazione della sanzione in conformità all'art. 3 della legge 689/1981 ed al criterio di necessaria imputabilità personale dell'illecito per responsabilità funzionale.
Rilievo 3 (Operazioni di acquisto crediti scaduti).
Gli opponenti hanno contestato il fondamento del Rilievo n. 3, con il quale la , CP_1
ignorando le controdeduzioni formulate dagli incolpati, aveva contestato che “in un contesto connotato dall'elevata rischiosità del portafoglio creditizio e dalla necessità di ridurre l'aliquota di crediti deteriorati, (fossero) state adottate scelte di investimento incoerenti con la situazione aziendale. Il riferimento è all'operazione di re-factoring con la quale, in data 26.6.20, sono stati acquistati da Banca Sistema, al prezzo di € 2,7 mln e con la clausola prosoluto, crediti scaduti vantati nei confronti del Comune di Catania in dissesto finanziario...”.
In proposito hanno addotto come l'acquisto di parte dei crediti di Banca Sistema nei confronti del Comune di Catania in dissesto fosse avvenuto nell'ottica di beneficiare di un ritorno economico aggiuntivo di notevole interesse, in considerazione del limitato rischio di credito e di liquidità dell'operazione, e come l'operazione fosse comunque ampiamente contro garantita dalla proponente Banca Sistema;
a latere della cessione, infatti, era stato stipulato un contratto derivato, nella forma di opzione PUT, che attribuiva alla il diritto di cedere il credito a CP_1
Banca Sistema al nominale con data strike al 31 dicembre 2023; in aggiunta era stata prevista l'apertura presso la da parte di Banca Sistema, di un conto deposito di euro 3,2 milioni CP_1
vincolato a 42 mesi a tasso zero con pegno in favore della stessa a garanzia CP_1
dell'adempimento di quanto previsto dal contratto di opzione.
Infine, con delibera del C.d.A. del 29.4.2021, assunta per ragioni di opportunità derivanti dall'esistenza di trattative con potenziali partner, il Direttore Generale era stato autorizzato a concludere l'operazione di ritrasferimento a Banca Sistema del credito vantato nei confronti del Comune di Catania, al prezzo pari al valore allocato in bilancio di euro 2.635.460,04, quindi senza perdite patrimoniali per la Banca.
Rilievo 4 (Operazioni con Parti Correlate e gestione dei potenziali conflitti di interesse)
Gli opponenti hanno contestato il fondamento del Rilievo n.4, con il quale la CP_1
aveva rilevato: “gli assetti organizzativi e procedurali non assicurano in via sistematica la corretta gestione delle operazioni con parti correlate e dei potenziali conflitti di interesse, a causa dell'insufficiente apporto degli amministratori indipendenti e del mancato aggiornamento della mappatura degli interessi degli esponenti aziendali, anche ai sensi dell'art. 2391 cc.”.
In proposito hanno evidenziato come, pur a fronte di alcune imperfezioni nei presidi di gestione delle operazioni con parti correlate, gli esponenti aziendali avevano sempre operato nella massima trasparenza e collaborazione senza mai far prevalere interessi personali rispetto a quelli della Banca, mentre a livello organizzativo il nuovo C.d.A. aveva dato corso a diversi miglioramenti di processo, al fine di meglio segregare i livelli di controllo e incrementare l'efficacia dei controlli di secondo livello in materia, e aveva altresì inserito alert procedurali atti a consentire l'individuazione ex ante e sistematica delle operazioni verso parti correlate.
Con riguardo agli specifici episodi contestati hanno addotto:
(i) che la concessione di un affidamento all'allora Direttore generale (dott. , discussa in Per_1
occasione della seduta consiliare del 01.08.2019, aveva seguito regolarmente il processo di valutazione previsto per le operazioni con parti correlate, avendo ricevuto il parere di tutti i soggetti preposti;
inoltre era stata richiesta, e ottenuta, l'acquisizione di ulteriori garanzie rispetto alla proposta dell'Ufficio Crediti;
(ii) che il parere favorevole reso all'applicazione di un tasso creditore del 2,5% sul conto di deposito “a vista” della Halisson Re s.r.l., società riconducibile al Consigliere CP_4
(contestazione mossa al solo posto che il non faceva parte del C.d.A. Pt_2 Parte_1
dell'epoca), era operazione non correttamente valutata dalla Vigilanza: infatti, all'esito di una compiuta valutazione dell'operazione gli organi della avevano ritenuto congruo CP_1
applicare anche ai rapporti accesi dalla Halisson Re le medesime condizioni riconosciute agli altri depositi aperti dal e dalle società allo stesso riconducibili;
in ogni caso, il tasso CP_4
creditore riconosciuto, pari a 2,5%, era pienamente in linea con le condizioni definite in passato dal C.d.A. e coerente con la rilevanza complessiva delle somme depositate in quel momento presso la (euro 4 milioni riconducibili alla Halisson Re S.r.l. ed euro 5,3 milioni CP_1
riconducibili alla Mad S.r.l.), per un ammontare complessivo di quasi euro 10 milioni.
La successiva riduzione dei tassi operata il 28 luglio 2020 era poi stata dettata dalla progressiva e generalizzata riduzione dei tassi sulla raccolta in conseguenza dell'eccesso di liquidità a sistema generato dalla politica espansiva della BCE, mentre la decisione del di spostare CP_4
parte delle somme depositate presso altro intermediario non era riconducibile alla modifica del tasso, ma a necessità operative della Halisson Re;
(iii) che la delibera di concessione di un finanziamento di € 5 mln alla ICA FOOD
International s.r.l., società connessa al Vicepresidente dr. in occasione del C.d.A. del Pt_4
24.6.2020, non aveva interessato l'operato del C.A.I. in quanto, a seguito delle dimissioni della consigliera era venuto meno il numero minimo legale per la costituzione del Per_2
Comitato e pertanto le relative funzioni erano state assunte dal Collegio Sindacale che aveva rilasciato il parere per tale operazione.
Che, ciò posto: (a) per stessa ammissione degli ispettori, il rapporto tra il e la figlia Pt_4
del aveva avuto inizio in data 15.06.2020, solo 9 giorni prima dell'adozione della CP_4
delibera, talché il C.d.A. non poteva avere avuto il tempo materiale per essere messo a conoscenza del fatto tramite l'aggiornamento dell'anagrafe dei soggetti collegati;
(b) il Pt_4
era un componente non esecutivo del consiglio di amministrazione della ICA FOOD
International S.r.l., avendo ricevuto un mandato professionale all'interno dello stesso senza detenere partecipazioni della società, e pertanto la ICA FOOD International S.r.l., ai sensi del
Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, non rientrava nel perimetro dei soggetti connessi ad un esponente del C.d.A.; (c) che in ogni caso in sede di deliberazione dell'operazione di finanziamento il per ragioni di opportunità ben rappresentate al Pt_4
C.d.A., si era astenuto e non aveva quindi influito sulla decisione dello stesso;
(iv) che era infondato l'addebito relativo al mancato aggiornamento delle prescritte dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti e all'insufficiente attività ricognitiva della funzione di Controllo Rischi tenutaria dei registri dei soggetti collegati: nessuna responsabilità poteva essere ascritta al C.d.A. per i “casi” evidenziati (ritardo nella raccolta della dichiarazione sostitutiva da parte della Fondazione Banco di Napoli;
ritardo nell'inserimento del nominativo nel Registro della società New Green Roma, acquisita dal solo Controparte_5
l'11.02.2020; mancato inserimento del nominativo nel Registro della società GS e Data
Consulting, collegata al Presidente del Collegio Sindacale, soggetta a procedura concorsuale dal 2004 al 2009 e da allora rimasta inoperativa, con ultimo bilancio depositato addirittura riferito all'esercizio 2003). Rilievi 7 (Risk Management), 8 (Compliance) e 9 (Internal Audit) – Funzioni di controllo.
Gli opponenti hanno lamentato l'infondatezza dei rilievi formulati dalla in CP_1
relazione all'attività della Funzione di Controllo Rischi, definita come “gravemente lacunosa a causa della limitata dotazione di risorse e della insufficiente indipendenza nello svolgimento dei propri compiti”, alla
Funzione Compliance e di Internal Auditing, ritenute inefficaci o addirittura prive di alcuna concreta rilevanza.
In proposito hanno lamentato come fosse stata loro addebitata una responsabilità di posizione, in quanto riferita a comportamenti negligenti e lacune al più riconducibili ai diretti responsabili delle funzioni di controllo nonché al Direttore generale, il quale, come riconosciuto dalla stessa
, non aveva adempiuto a specifici obblighi su di lui gravanti non riportando CP_1
criticità al C.d.A. che ne era, pertanto, inconsapevole.
Gli opponenti hanno del resto evidenziato come la Funzione di Compliance e quella di Internal
Auditing fossero sono state demandate dal C.d.A. a primarie società esterne di consulenza, mentre quella di Risk Management, di cui la Vigilanza aveva denunciato un sottodimensionamento, pur se costituita da solo due risorse aveva sempre fatto ricorso a consulenze specialistiche per tematiche specifiche.
Le relazioni annualmente inviate alla non erano mai state censurate, mentre la CP_1
Funzione esternalizzata di Compliance e quella di Internal Auditing solo in concomitanza con l'ispezione di avevano formulato raccomandazioni ed evidenziato problematiche CP_1
al C.d.A., mai ravvisate prima.
Le censure formulate dall'organo di vigilanza, quali tipicamente quella di mancanza di autonomia del C.d.A., erano dunque formalistiche, in assenza di riferimenti ad episodi concretamente occorsi.
Rilievi da 10 a 15 (Processo del credito)
Gli opponenti hanno preliminarmente richiamato il contenuto del rilievo 10 (Normativa sulla gestione del rischio di credito), con cui era stato loro contestato: “l'impianto regolamentare, non aggiornato e sprovvisto di indicazioni operative, non è in grado di indirizzare efficacemente tutte le fasi del processo creditizio. In particolare, lo scollamento tra normativa interna e assetto organizzativo della filiera creditizia tempo per tempo vigente, ha comportato lo sviluppo di prassi non conformi al quadro regolamentare interno. Si fa riferimento, in particolare, al venir meno, nei fatti, della funzione “Controllo crediti” cui non è conseguita un'ordinata redistribuzione delle relative attribuzioni, con conseguente commistione delle attività di verifica dell'andamento delle relazioni creditizie nei diversi livelli di controllo. Il regolamento per la gestione del rischio di credito, inoltre, non individua puntualmente le modalità di determinazione del valore di recupero dei crediti, né le competenze deliberative per la contabilizzazione delle rettifiche di valore. Ne sono derivate ambiguità nell'attività della funzione di Controllo Rischi per la verifica della congruità degli accantonamenti, nonché delibere di approvazione degli stessi da parte del Direttore generale in assenza di poteri delegati e di strutturati flussi informativi agli Organi collegiali”.
In proposito hanno evidenziato come le irregolarità non fossero riconducibili, per come strutturate, agli ex componenti del C.d.A., in assenza di specifiche evidenze e flussi informativi che ne evidenziassero le criticità.
Al contrario, le censure formulate dall'organo di vigilanza erano riferibili ad attività di competenza delle Funzioni di Controllo e/o del Direttore generale talché, a fronte della ripartizione organizzativa e normativa dei compiti direttivi rispetto a quelli gestori e di controllo, era necessario poter apprezzare il nesso logico e giuridico sotteso alla prospettata responsabilità degli amministratori.
In tale contesto, per postulare la responsabilità ascritta agli ex componenti del CdA, l'organo di vigilanza avrebbe dovuto dimostrare che al Consiglio fossero state rappresentate le criticità che la riteneva non fossero state adeguatamente valutate, il che non era CP_1
avvenuto.
Le carenze contenutistiche del “regolamento per la gestione del rischio di credito” non erano loro imputabili, considerata la mancata attribuzione normativa di tali competenze in capo al C.d.A.
e ai suoi componenti.
Il fatto poi che “le posizioni fino a euro 150 mila (fossero) di competenza del DG, mentre quelle di importo superiore … del Cda” era conseguito alla necessità di non “paralizzare” l'intero processo del credito e comunque, nella seduta del 28 ottobre 2020, il C.d.A. aveva apportato rettifiche ai fini dell'individuazione delle competenze deliberative in materia di accantonamenti, attuando una “ratifica” dell'operato del Direttore generale delle settimane precedenti (quindi sotto il profilo formale e legale ripristinando la correttezza procedurale) e dando mandato allo stesso di apportare i dovuti interventi alla regolamentazione interna, così da sanare il deficit di formalizzazione della regolamentazione interna.
In relazione al rilievo 11 (Concessione), gli opponenti hanno richiamato le considerazioni della
: “l'attività istruttoria non è basata su valutazioni del merito creditizio dei debitori e della CP_1
capienza delle garanzie sufficientemente approfondite. Le fonti di rimborso dei richiedenti e dei garanti, anche in chiave prospettica, non sono, infatti, adeguatamente considerate, mentre sommarie sono risultate le analisi a livello consolidato nel caso di affidamenti a clientela appartenente a gruppi (cfr., ad es., sofferenze ispettive
[...]
con maggiori perdite per € 12 mila;
con maggiori perdite per € 25 mila;
Parte_5 Controparte_6
IP ispettive M.G.C. srl e con maggiori perdite pari, rispettivamente, a € 17 mila e € 16 Parte_6
mila). La valutazione degli immobili posti a garanzia risente di prassi non conformi alla normativa di riferimento. In merito rileva l'attribuzione degli incarichi ad un unico professionista esterno, nelle cui relazioni peritali manca spesso l'indicazione della metodologia utilizzata per la stima del valore di mercato degli immobili
e la chiara esplicitazione dell'iter valutativo (cfr., ad es., sofferenza ispettiva Sis Srl, con maggiore perdita per
€ 43 mila). persistono nella revisione dei fidi, anche in presenza di anomalie delle relazioni: n. 36 Pt_7
posizioni scadute alla data di riferimento degli accertamenti, con esposizione complessiva pari a € 1,9 mln, sono state riclassificate con maggiori rettifiche per € 747 mila. Tra queste rileva la posizione Controparte_7
non revisionata dal 2015 e riclassificata in sede ispettiva da IP a sofferenza con maggiori perdite per €
[...]
88 mila”.
Anche sotto questo profilo gli opponenti hanno contestato l'ascrivibilità delle censure agli ex componenti del C.d.A., in assenza di segnalazioni e a fronte della specifica responsabilità del
Direttore commerciale, nei cui confronti il Consiglio di amministrazione aveva avviato azioni legali, istituendo nel contempo il (nell'anno 2017). Controparte_3
Hanno in ogni caso evidenziato come l'andamento dei crediti e il monitoraggio ante evento pandemico avesse mostrato segni di miglioramento in tutti i segmenti e come la maggior parte delle differenze valutative contestate nel rapporto ispettivo fosse riconducibile a posizioni originate prima del 2018 e, in prevalenza, rientranti nell'intervallo di operatività in cui le deleghe in materia di credito erano attribuite all'ex Direttore commerciale e all'ex Direttore generale.
Con specifico riguardo alle singole esposizioni evidenziate gli opponenti hanno rilevato: che per “ ” e “ le garanzie erano state escusse e incassate;
che per le Parte_5 CP_8
posizioni “M.G.C.” e “Por Les Amis” (riconducibili al medesimo gruppo e operanti nel settore della caffetteria, afflitto dalla emergenza straordinaria di cui al Covid-19) la aveva CP_1
proceduto a perfezionare un accordo di estinzione delle aperture di credito in conto corrente e la stipula di due finanziamenti chirografari di euro 100 mila garantiti all'80% da MCC;
che infine, con riguardo alla posizione “ ”, la banca aveva raggiunto un accordo Controparte_7
con un versamento a saldo e stralcio di euro 80 mila da parte della debitrice.
Anche sotto il profilo della “valutazione di credito immobiliare (e garanzie)” avrebbero potuto essere mosse al C.d.A. censure afferenti solo alla valutazione di indirizzo, strategica e complessiva,
l'unica di competenza dell'organo.
Con riguardo al Rilievo 12 (Monitoraggio e classificazione) gli opponenti hanno richiamato il contenuto delle contestazioni della , del seguente tenore: “le procedure di CP_1
monitoraggio non sono idonee ad evidenziare prontamente le anomalie delle posizioni di rischio e consentire la corretta “default detection”. Più in particolare, il sistema di monitoraggio è negativamente influenzato da: a) un modello di intercettamento prevalentemente focalizzato su limitati indicatori andamentali (sconfinamenti e pregiudizievoli), in assenza di altre significative informazioni (ad esempio, ratio di bilancio negativi, downgrading del rating interno, incidenza insoluti di portafoglio); b) mancata definizione dei tempi massimi di permanenza in watchlist e relativa escalation. Le criticità descritte hanno comportato il mantenimento “sotto controllo” o nella categoria “scaduto/sconfinante” di numerose posizioni, molte delle quali mantenute in questi status nonostante la situazione di insolvenza (cfr., ad es., past due aziendale nonostante Controparte_9
indici di bilancio negativi, sconfinamenti e conti immobilizzati, riclassificata a con maggiori perdite Parte_8
pari a € 88 mila;
CF. “sotto controllo” con mancata revisione da 5 anni, riclassificata a IP con CP_10
maggiori perdite per € 126 mila). Non conformi alla normativa di vigilanza anche le classificazioni delle posizioni già in stato di default. Numerose posizioni scadute/sconfinanti oltre 180 gg non sono state riclassificate prontamente a "Inadempienza probabile" anche in difformità a quanto previsto nella normativa interna (n.
1.100 Past due per € 1,8 mln, di cui n. 423 con anzianità di status oltre 3 anni, sono stati riclassificati massivamente dalla banca a IP o a sofferenza, con maggiori perdite per € 970 mila). Parimenti non compliant, anche con l'autoregolamentazione, la mancata classificazione a sofferenza di posizioni con caratteristiche di “sofferenza rettificata” (cfr., ad es., Pegaso Petroli da IP a sofferenza ispettiva, con maggiori perdite per € 40 mila;
Carenzauto srl da bonis a sofferenza ispettiva con maggiore perdita di € 8 mila). In assenza di un'attività di restructuring volta a favorirne il rientro in bonis, talune posizioni sono trattenute per lungo tempo a Inadempienza Probabile con conseguente pregiudizio delle possibilità di recupero (cfr. sofferenze ispettive Lena & Partners S.r.l. e Extraordinary Fragrance, a IP da oltre 4 anni e con maggiori perdite ispettive pari, rispettivamente, a € 7 mila e € 57 mila)”.
In relazione alle censure afferenti all'attività di “monitoraggio” gli opponenti hanno evidenziato come le competenze del C.d.A. fossero state correttamente assolte, anche per il tramite del richiamo alla piattaforma “Credit Quality Manager” (CQM), che era stata rivista e riattivata a partire dal marzo 2021; la “Relazione annuale della Funzione Controllo Rischi per il 2019” aveva poi dato conto del miglioramento delle attività di verifica del monitoraggio andamentale e della correttezza degli interventi promossi in termini di variazione delle classificazioni ed alla stregua di tali informazioni avrebbe dovuto essere valutata (e differenziata) l'attribuzione di responsabilità a carico delle singole funzioni, e per quanto di interesse dei componenti dell'Organo collegiale di direzione e supervisione strategica e di indirizzo, ai quali del resto sia le “funzioni di controllo” che il Direttore generale avevano sempre fornito riscontri positivi.
Con riguardo alle singole posizioni menzionate nel rilievo della gli opponenti CP_1
hanno evidenziato:
(i) che l'andamento negativo della posizione era stato marcato e severo in CP_9
dipendenza della pandemia, manifestando un repentino scadimento che era poi sfociato nella situazione di insolvenza;
(ii) che “ era una posizione non affidata che, a seguito dei mancati accordi di Parte_9
rientro dal debito, era stata classificata a sofferenza con una svalutazione dell'80%;
(iii) che TR FR, cliente storico della Banca, aveva avuto problematiche dal
2016 e un aggravamento della situazione con l'insorgere dell'emergenza Covid, a seguito della quale i pagamenti erano stati sospesi e la posizione integralmente svalutata;
(iv) che per “Pegaso Petroli”, la quale godeva di una linea di anticipo fatture (dell'importo di euro 250 mila) sostanzialmente regolare, si era verificato un peggioramento nel 2019 che aveva comportato l'escussione della garanzia MCC che assisteva la linea di anticipo fatture e l'apertura di credito in conto corrente, garanzia poi liquidata nel corso del mese di luglio 2020; la classificazione effettuata in corso di ispezione, conforme al regolare flusso di processo di escussione, non costituiva dunque una criticità;
(v) che la posizione “Carenziauto” era analoga a quanto rilevato sub iv).
Gli opponenti hanno poi evidenziato come, con riguardo alla ristrutturazione delle posizioni deteriorate o anomale, non risultassero agli atti né rilievi delle Funzioni di Controllo né “piani di attività” e/o “piani di miglioramento”, di modo che gli ex componenti degli Organi aziendali avevano avuto la (errata) percezione di una regolare gestione dei crediti anomali.
In relazione al Rilievo 13 (Recupero) gli opponenti hanno richiamato le contestazioni della
, che aveva affermato: “le attività di recupero sono orientate da policy lacunose e generiche. CP_1
Non viene effettuata una valutazione sull'economicità dell'avvio delle procedure legali o della loro prosecuzione, pregiudicando così la possibilità di intraprendere azioni mirate alla massimizzazione del valore di recupero.
Assenti i prescritti pareri della Segreteria Legale su proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali, sui piani di rimborso presentati dai clienti per il recupero bonario del credito, nonché sulle stime di recupero espresse, ove presenti, dai legali esterni (cfr. e con maggiori perdite ispettive rispettivamente Controparte_11 CP_12
pari a € 198 mila e € 72 mila). I fascicoli delle sofferenze, tenuti dalla menzionata Segreteria, sono risultati non aggiornati degli sviluppi giudiziari e delle consistenze patrimoniali dei garanti (solo in corso di ispezione sono state acquisite le relazioni dei legali, comprensive della documentazione relativa agli atti processuali in corso). La stessa funzione, inoltre, non produce un'idonea reportistica direzionale per misurare ex post le performance in termini di tempi e percentuale di incassi. Tali carenze, in aggiunta alla modesta efficacia delle azioni giudiziarie per il recupero delle esposizioni chirografarie, rendono inefficace l'intero impianto di recupero
(cfr., ad es., e con maggiori perdite ispettive, rispettivamente, per € 98 mila e € 58 CP_13 CP_14
mila). Inoltre, come anche rilevato dall'Internal Auditing (cfr. Relazione a giugno '20), risultano eccessivamente dilatati i tempi tra la messa in mora del debitore, la delibera a sofferenza, l'apertura amministrativa della stessa e l'invio della pratica al legale, compromettendo in tal modo l'efficacia dell'azione di recupero (cfr., ad es.,
e A.E.P.E. Insurance Broker Srl, posizioni per le quali sono stati disposti atti volti Parte_10
al depauperamento del patrimonio di debitori e garanti che hanno comportato maggiori perdite ispettive rispettivamente per € 114 mila e € 56 mila). Si sono osservati, inoltre, ritardi nelle segnalazioni alla Centrale
Rischi per oltre un terzo delle sofferenze del campione ispettivo (cfr., ad es., GIM S.r.l con esposizione di € 1,3 mln e maggiori perdite per € 110 mila;
con esposizione di € 389 mila e maggiori Parte_10
perdite per € 114 mila)”.
Sul punto gli opponenti hanno addotto come per mezzo della Segreteria legale, istituita nel gennaio 2019, il C.d.A. fosse stato posto a conoscenza di una programmata strategia di recupero ottimale su singole pratiche;
il consiglio di amministrazione aveva poi assunto una risorsa in possesso di competenze legali specifiche, dedicata al recupero del credito e alla gestione delle relazioni con i legali esterni, consentendo una restrizione significativa dei tempi di processo per l'avvio delle azioni esecutive.
In tale contesto che il C.d.A., per quanto di competenza, aveva fronteggiato le cd. “esposizioni deteriorate”, determinando un “Piano Strategico” per realizzare una consistente operazione di cessione di NPL per un ammontare nominale di euro 8 milioni, parzialmente realizzato per euro 3,5 milioni a fine 2019.
Nell'ambito del cd. “ordinario monitoraggio”, invece, dovevano essere considerati, a favore degli (ex) esponenti aziendali:
(A) l'istituzione, a luglio 2020, della funzione Monitoraggio e Recupero Crediti, anche sotto il profilo della fase della valutazione della proseguibilità delle azioni, legali o in ottica transattiva;
(B) il rafforzamento, nel settembre 2020, del reporting al C.d.A., con una periodicità trimestrale sull'andamento complessivo delle attività di recupero e sullo stato del portafoglio NPL, anche al fine di consentire ogni valutazione programmatica e strategica;
(C) il rafforzamento nel dicembre 2020, mediante affidamento in esclusiva alla “Funzione
Recupero e Precontenzioso”, della gestione e del recupero dei crediti deteriorati e del recupero di posizioni con sconfinamenti su rapporti non affidati, fatti salvi i crediti a recupero giudiziale e le sofferenze di competenza della Segreteria legale;
(D) il conferimento, dal gennaio 2021, dell'incarico allo Controparte_15
per il recupero delle posizioni deteriorate chirografarie, per le quali non era conveniente procedere con tentativi di recupero giudiziale.
Con riguardo alla rilevata “modesta efficacia delle azioni giudiziarie per il recupero delle esposizioni chirografarie”, con richiamo espresso alle posizioni “ e , ferma l'irrilevanza CP_13 CP_14
del richiamato a due sole posizioni, gli opponenti hanno addotto:
(a) quanto a come a fronte del passaggio a sofferenza del 29 maggio 2018 e CP_13
dell'avvio dell'attività da parte della Segreteria legale, era stata intrapresa un'azione monitoria nei confronti della Società e del garante/terzo datore di ipoteca, dopo di che la società era fallita;
(b) che anche la la cui posizione era comunque garantita da 4 fideiussioni, era incorsa CP_14
in fallimento e la si era insinuata al passivo. CP_1
In relazione ai rilievi dell'Internal Auditing (Relazione a giugno 2020) e relative posizioni in ordine all'efficacia dell'azione di recupero (cfr., ad es., e A.E.P.E. Parte_10
Insurance Broker S.r.l.) nonché ai ritardi nelle segnalazioni alla Centrale Rischi che costituivano un terzo delle sofferenze del campione ispettivo (cfr., ad es., GIM S.r.l. con esposizione di €
1,3 mln. e maggiori perdite per € 110 mila;
con esposizione di € 389 Parte_10
mila e maggiori perdite per € 114 mila), gli opponenti hanno precisato che gli esiti dell'attività di controllo della Funzione Internal Audit erano stati portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione solo nel corso della seduta del 22 luglio 2020 ed in tale contesto (anche cronologico) dovevano essere letti.
Anche in riferimento al Rilievo 14 (Provisioning) gli opponenti hanno richiamato preliminarmente le censure dalla , del seguente tenore: “il processo di determinazione CP_1
delle rettifiche di valore sui crediti è risultato carente. In particolare: a) le rettifiche collettive sul portafoglio Past
Due (PD) e Inadempienze probabili (IP) non sono fondate su serie storiche aziendali né sottoposte ad analisi di backtesting. La continua variazione degli approcci adottati dalla nell'ultimo triennio sulle IP non CP_1
trova pertanto idonea giustificazione: le rettifiche forfettarie sono infatti passate dal 28% senza soglia di importo) al 15% (IP inferiori a € 100 mila), per poi risalire al 25% (IP inferiori a € 50 mila). La collettiva sui Past Due, inoltre, è applicata sull'intero portafoglio senza diversificazione per cluster omogenei (10% senza limiti di importo); b) gli haircut da applicare ai valori di mercato dei beni posti a garanzia non si basano su serie storiche di recupero sperimentate dall'azienda, ne risultano articolati in relazione alla tipologia di collateral
(previsto un unico abbattimento del 25% per immobili residenziali, commerciali, industriali, ecc.); c) la valutazione analitica delle IP non è supportata da indicazioni circa l'utilizzo degli approcci going e gone concern.
Dall'esame del campione creditizio è emerso quale unico approccio valutativo il gone concern, con applicazione di percentuali di coverage non correlate a una puntuale valutazione delle eventuali garanzie sottostanti (cfr., ad es., assistita da pegno a copertura del 30% dell'esposizione e coverage del 20% alla data Controparte_7
di riferimento dell'ispezione). Inoltre, in sede di quantificazione degli accantonamenti analitici, non è prevista la determinazione della componente da attualizzazione;
d) la stima degli accantonamenti sulle sofferenze è effettuata dal Risk Controller mediante l'indicazione di una percentuale di copertura che non dà conto della metodologia di calcolo e dell'andamento delle azioni esecutive
intraprese”.
Tanto premesso, hanno addotto come anche in tale contesto non si fosse tenuta in debita considerazione la dimensione della Banca e il fatto che la stessa aveva operato nella determinazione delle regole per la svalutazione di portafoglio sulle posizioni in past due e in inadempienza.
In dettaglio hanno addotto: che nel 2017 era stato modificato il provisioning delle inadempienze su indicazione della società di revisione in recepimento del principio contabile IFRS 9, prevedendo una svalutazione forfetaria al 15% per i crediti sotto i 100.000 euro ed una svalutazione analitica per i crediti sopra quella soglia;
che all'inizio del 2020, a seguito di un raffronto del dato medio della con quello di sistema, considerando la forbice e i rischi CP_1
di peggioramento dovuti al Covid, era stata formalizzata la necessità di aumentare le coperture medie degli UTP, portando la svalutazione forfetaria a 50.000 euro con svalutazione del 25%; che pertanto, non solo le variazioni apportate erano giustificabili, ma le stesse erano state operate in ottica prudenziale per assicurare il rispetto dei livelli di provisioning di settore.
Con riferimento alle svalutazioni sulle inadempienze, come anche sulle sofferenze, gli opponenti hanno rilevato come né le funzioni aziendali di controllo né la Società di Revisione avessero mai contestato un'inadeguatezza delle stesse o dei modelli valutativi adottati, nemmeno con riferimento alla componente da attualizzazione.
Anche con riguardo al Rilievo 15 (Differenze valutative) gli opponenti hanno preliminarmente richiamato le censure della , del seguente tenore: “l'analisi del portafoglio crediti al CP_1
30.06.2020, ivi compresa la revisione condotta in corso di ispezione dalla su una porzione di portafoglio CP_1
ulteriore a quello oggetto di campione ispettivo, ha fatto emergere sofferenze per € 19,9 mln, IP per € 5,3 mln
e previsioni di perdita per € 14,8 mln, con variazioni incrementative rispetto alle segnalazioni aziendali pari a
€ 3,3 mln per le sofferenze, € 0,6 mln per le inadempienze probabili e € 3,3 mln per le rettifiche di valore (cfr. all. 1a e 1b). Le differenze sono state integralmente recepite dall'ispezionata (cfr. verbali Cda del 7 e 14 ottobre
2020)”.
Sul punto gli opponenti hanno addotto come la già dal 30 giugno 2020 aveva CP_1
provveduto a adottare un approccio più stringente nella valutazione delle posizioni creditizie, in ragione del mutato contesto economico, il che aveva portato alla rilevazione di rettifiche di valore per euro 642 mila, in linea con quelle rilevate nel 2019.
Rilievo 17 (Riscontri contabili).
Quanto al rilievo 17, la aveva ritenuto che “la Funzione Contabilità e Bilancio non CP_1
(avesse) svolto il proprio ruolo di riscontro dei valori in carico alle strutture, non intercettando così le prassi anomale dalle stesse adottate nell'utilizzo dei conti. In particolare, l'esame campionario sulle partite sospese/viaggianti alla data di riferimento degli accertamenti ha fatto emergere: - partite appostate fra le “altre attività” con caratteristiche di insussistenza, spesate nel corso degli accertamenti per complessivi € 40,4 mila;
- il duplicato addebito di numerose rate di mutuo, anche risalenti, per complessivi € 84 mila da restituire alla clientela;
la gestione poco trasparente del sospeso di € 95 mila derivante dall'erroneo accredito effettuato il
14.11.18 sul conto corrente intestato alla che il cliente aveva utilizzato e mai restituito;
la Parte_11
sistemazione del sospeso è avvenuta solo in corso d'ispezione a seguito dell'erogazione, in data 1.9.10, di un finanziamento di € 400 mila alla citata “ , senza che nella PEF la filiale proponente avesse dato Parte_11
evidenza della destinazione di parte della somma erogata”.
Anche sotto tale profilo gli opponenti hanno sottolineato come le contestazioni attenessero essenzialmente alla gestione operativa e quindi a condotte di competenza del direttore della
Funzione Contabilità e Bilancio, attribuita all'ex Direttore della banca dr. al quale erano Per_1
ascrivibili diffuse inadeguatezze dei presidi dei processi operativi.
Con il terzo motivo di opposizione il ha lamentato l'omessa considerazione delle Pt_2
controdeduzioni dallo stesso depositate a livello individuale, con le quali aveva contestato gli addebiti a lui ascritti relativamente alla propria posizione di referente della funzione di
Compliance, consistenti nell'asserita inefficacia della funzione per “aver tralasciato il vaglio di conformità su importanti ambiti” e nell'aumento del proprio compenso.
L'opponente ha evidenziato come, nonostante le gravi carenze di personale dell'ufficio
“organizzazione” (che in sostanza si componeva di una sola unità competente a dare corso all'imponente attività di revisione delle modulistica obsoleta), fosse riuscito a dare corso a una serie imponente di attività, quali tra le altre la revisione integrale di quasi sessanta fogli informativi e alla collegata riprofilazione di oltre 3000 rapporti;
alla regolamentazione in tema di politiche di remunerazione e incentivazione nonché dei conflitti di interesse;
alla disciplina in tema di emittenti di titoli diffusi tra il pubblico, buone prassi commerciali (anatocismo, CIV, polizze abbinate ai finanziamenti), processo del credito, gestione dei reclami;
all'avvio del servizio di factoring.
Era poi stato documentato l'impegno profuso dal anche in termini di numero di visti Pt_2
e pareri di conformità emessi, verifiche effettuate, incontri periodici con il collegio sindacale, la funzione di controllo e la Direzione generale;
gli scambi di email tra la Banca, il referente interno e Unione Fiduciaria, società cui era stata esternalizzata la funzione di Compliance, erano poi quasi quotidiani.
Di tali attività, compresa la modifica di alcune procedure radicate nel tempo (quali quella di emettere i visti di conformità in modalità provvisoria), debitamente documentate, la
[...]
non aveva tenuto conto, non avendo appunto replicato alle controdeduzioni CP_1
dell'incolpato.
Analoghe, e più gravi censure, dovevano poi essere svolte in relazione all'asserito aumento del proprio compenso, questione con riguardo alla quale era stata omessa ogni considerazione in replica alle controdeduzioni svolte dall'incolpato.
Il , infatti, aveva precisato nelle proprie difese che all'atto della nomina Parte_2
(agosto 2018) le politiche di remunerazione prevedevano la cifra annuale di € 25.000; in quella sede lo stesso si era autoridotto il compenso ad € 10.000, mentre solo a decorrere dal 20 aprile
2020, ovvero dopo 18 mesi a retribuzione sensibilmente ridotta, era stato ripristinato l'emolumento di cui alle politiche di remunerazione;
si trattava dunque del ripristino dell'originario compenso e non del suo aumento.
Per completezza gli opponenti hanno evidenziato di avere autonomamente rinunciato per tutto il corso della consiliatura anche al 50% del proprio compenso quali componenti del
C.d.A., che erano stati ridotti da € 20.000 ad € 10.000, a riprova del tentativo di ridurre i costi a carico della Banca e dell'assenza di qualunque interesse di carattere privato.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte con i primi tre motivi, gli opponenti hanno rilevato di avere agito con diligenza o comunque di avere tenuto una condotta attiva mirante a scongiurare danni, con efficacia liberatoria rispetto alla presunzione di colpa vigente in materia.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato l'illogicità del provvedimento, la disparità di trattamento e il difetto di motivazione.
A tal fine hanno lamentato come la posizione dell'ex consigliera indipendente fosse Per_2
stata archiviata a fronte dell'atteggiamento costruttivo tenuto e dal fatto che la stessa si fosse discostata dalla condotta degli altri consiglieri, conclusione che peraltro era priva di alcun fondamento, posto che la stessa aveva sempre condiviso tutte le decisioni prese dal Consiglio, che erano state assunte pressoché in ogni caso all'unanimità.
La decisione della era dunque affetta da palese illogicità e violazione del principio CP_1
della parità di trattamento cui si sarebbe dovuta ispirare;
la censura, formulata con le controdeduzioni in data 17.12.2021, non era stata in alcun modo confutata, talché l'organo di vigilanza era anche incorso nel vizio di difetto di motivazione.
Infine, con il quinto motivo, gli opponenti hanno formulato censure riferibili in termini generali alle contestazioni messe in loro danno, consistenti:
i)nella violazione dei principi di “specificità” e “personalità” nell'imputazione delle sanzioni, laddove era stata loro addebitata una mera responsabilità di posizione quali membri del C.d.A. rispetto a condotte addebitabili ora al precedente Direttore commerciale, ora a singoli responsabili delle Funzioni interne della Banca e in particolare al Direttore generale quale capo dell'esecutivo;
ii) nella prospettazione di responsabilità oggettive, in violazione dei principi applicabili anche ai procedimenti sanzionatori nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo nelle banche, che, non diversamente da quanto stabilito dalla disciplina generale dell'illecito amministrativo di cui alla legge n. 689 del 1981, presuppongono l'imputabilità della violazione al suo autore e quindi il dolo o la colpa;
iii) nell'omessa considerazione di un fatto decisivo e di portata globale (i.e. l'emergenza sanitaria) e nei rilevati vizi di erronea valutazione delle circostanze di fatto e difetto di motivazione.
Alla luce di tali considerazioni gli opponenti hanno concluso per l'annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori e in subordine per la rideterminazione delle sanzioni comminate nel minimo edittale e, in ogni caso, in misura inferiore a quella in concreto irrogata.
La si è costituita resistendo all'opposizione. CP_1 In via preliminare l'opposta ha addotto l'infondatezza degli avversi rilievi in rito, rilevando come fossero stati rispettati i termini del procedimento e non fossero ravvisabili altre irregolarità procedimentali.
Nel merito l'opposta ha addotto, in termini generali, come, al netto dall'avversa “atomistica” illustrazione delle contestazioni e dovendo tenersi conto del quadro complessivo nel quale i singoli rilievi si collocavano, fossero emerse una serie di carenze di tipo organizzativo e di governo societario delle quali l'organo amministrativo, data la sua posizione apicale, era chiamato a rispondere.
Tali gravi carenze afferivano alla mancata adozione di un assetto organizzativo (anche in termini di scelte relative a policy, flussi informativi e sistema dei controlli interni) atto a garantire costantemente la sana e prudente gestione dell'intermediario; l'assetto di cui si era dotata la banca si era rivelato in concreto del tutto inidoneo a prevenire e a intercettare disfunzioni gravi ed estese, che avevano avuto pesanti ricadute sul versante degli equilibri tecnici della banca e dell'emersione di significativi rischi legali, operativi e reputazionali, e che avevano infine condotto la banca all'amministrazione straordinaria, in una situazione di deficit patrimoniale rispetto ai requisiti normativi minimi per l'esercizio dell'attività bancaria.
Contestando il fondamento delle singole censure formulate dagli opponenti, la CP_1
ha dunque concluso per la conferma delle ingiunzioni opposte, anche in relazione all'entità delle sanzioni irrogate, ritenute del tutto congrue rispetto alle violazioni addebitate agli incolpati.
L'opposizione deve essere rigettata.
Debbono in primo luogo essere disattese le censure formulate in rito dai ricorrenti, veicolate con il primo motivo di opposizione.
Con riguardo al ventilato mancato rispetto del termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni, ricondotto dagli opponenti al difetto di allegazione del visto del capo del
Dipartimento Vigilanza, dagli stessi indicato quale dies a quo del computo del termine, appare dirimente evidenziare come la , costituendosi in giudizio, abbia prodotto il CP_1 documento digitale attestante l'apposizione del visto suddetto in data 29.12.2020 (si rimanda al doc. 21 di parte opposta).
Da quella data, sino alla notifica delle contestazioni agli odierni opponenti, intervenuta il 22 febbraio 2021 (doc. 5 e 6 di parte opposta), è decorso un termine inferiore a 90 giorni.
Pure da disattendere è la censura afferente al mancato rispetto del termine di 240 giorni per l'adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dalle “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” della . CP_1
Il suddetto termine, che per pacifica ammissione delle parti è venuto a scadere il 19 gennaio
2022, è stato rispettato, posto che il provvedimento sanzionatorio è stato emesso dalla
[...]
in data 11 gennaio 2022. CP_1
E' al momento dell'azione del provvedimento sanzionatorio, e non alla sua successiva notifica agli incolpati, che occorre fare riferimento ai fini della valutazione del rispetto del termine, posto che è la stessa norma regolamentare a prevedere la riferibilità del termine di 240 giorni all'”eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni ... adottato dal Direttorio dalla ”. CP_1
La successiva notifica, seppure necessaria ad altri fini, non integra né perfeziona l'atto, già perfetto in ogni sua parte.
Per quanto necessario, appare dirimente evidenziare come, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte,” il termine di 240 giorni di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 385 del
1993 non ha natura perentoria e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che il regime decadenziale e prescrizionale applicabile può essere desunto esclusivamente dall'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981, che prescrive un termine perentorio soltanto per la contestazione differita (cfr. Cass. n. 9517/2018
e, in via generale, per il procedimento anche relativo a sanzioni diverse da quelle di cui al t.u.f., Cass. n.
21706/2018; Cass. n. 6965/2018; Cass. n. 1740/2022 e Cass. n. 1154/2024)” (in questi termini, da ultimo, Cass., 7 maggio 2024, n. 12323). Con riguardo infine alla censura afferente all'assenza di motivazione del parere reso dall'Avvocato Generale, si rileva come le “Disposizione di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” si limitino a prevedere la previa emissione di tale parere (la cui omissione non è peraltro sanzionata con alcuna invalidità del successivo provvedimento) senza precisarne il necessario contenuto, talché, considerata la sua mera valenza consultiva, lo stesso ben può essere espresso mediante adesione alla proposta, senza necessità di ribadirne per esteso le argomentazioni (il che può avvenire persino con riguardo al decreto del Direttorio che commina la sanzione, che come noto può essere motivato "per relationem"; in argomento, tra le altre, Cass., 3.1.2019, n. 4)
Si viene dunque al merito.
Come desumibile dalla narrativa che precede, gli opponenti hanno per un verso svolto censure di carattere generale rispetto alle considerazioni poste dalla a fondamento della CP_1
contestazione degli illeciti, elencate nel quinto motivo di opposizione e peraltro via via formulate anche nell'ambito del secondo motivo di opposizione, all'atto della disamina dei singoli “Rilievi” mossi a loro carico, e per altro verso svolto considerazioni di dettaglio riferibili ai singoli addebiti formulati in loro danno ed alle posizioni creditizie che ne costituirebbero esemplificazione.
Le doglianze di carattere generale, che si viene qui ad esaminare in via prioritaria, si risolvono nelle seguenti deduzioni:
i)all'addebito, mosso all'organo di vigilanza, di avere ritenuto la sussistenza di violazioni di carattere meramente formale, avulse da riscontri concreti, e comunque sconnesse dai compiti che, secondo la ripartizione di funzioni all'interno delle società bancarie, avrebbero fatto carico ai componenti del consiglio di amministrazione;
più in dettaglio, come sopra indicato in sede di illustrazione dei motivi di opposizione, gli opponenti hanno negato la quasi totalità degli addebiti in ragione della ritenuta competenza, sulle varie materie in relazione alle quali erano state segnalate irregolarità o carenze, degli organi di controllo o del Direttore Generale, quale organo apicale, soggetti che del resto non avrebbero mai dato conto di anomalie o segnalato al C.d.A. la necessità di intervenire, di modo che alcuna responsabilità omissiva poteva essere prospettata a loro carico, pena la violazione dei principi di “specificità” e “personalità” nell'imputazione delle sanzioni;
ii) alla non configurabilità, anche in ragione delle considerazioni sub i), degli indispensabili elementi del dolo e della colpa, che necessariamente devono connaturare (anche) gli illeciti amministrativi in materia bancaria, che altrimenti si risolverebbero in inammissibili ipotesi di responsabilità oggettiva;
iii) alla prevalente riconducibilità della situazione di dissesto dell'istituto di credito alla disastrosa situazione economica conseguita all'epidemia di Covid, di peculiare gravità se riferita al tessuto imprenditoriale locale.
Tali deduzioni non sono ad avviso di questa Corte recepibili, il che determina la necessità di reiezione del quinto motivo di opposizione e, in parte qua, delle corrispondenti deduzioni svolte con il secondo motivo.
Con riguardo al primo aspetto, osserva la Corte come i doveri incombenti ai componenti del
Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri, quand'anche privi di deleghe, non possano essere intesi nei riduttivi termini prospettati dagli opponenti, dovendo ritenersi che gli amministratori, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, siano sempre tenuti ad agire in modo informato e a impedire possibili violazioni.
A conferma dell'assunto giova richiamare le condivisibili considerazioni svolte in materia dalla
Suprema Corte, del seguente tenore: “ Il … motivo – con il quale si contesta la violazione dell'art. 53 lett. b) e d), del TUB in relazione alla mancata o inadeguata considerazione della graduazione della responsabilità degli amministratori nel diritto societario e alla diversità dei ruoli e delle funzioni tra le due figure
(quella apicale e quella di mero consigliere del CdA) nel rispetto delle relative prescrizioni - è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (v., per tutte, Cass. n. 2737/2013 e Cass. n.
22848/2015) nell'affermare che nello specifico settore delle attività bancarie o di intermediazione finanziaria, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni, nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo ai componenti del consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative).
Essi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni.
Tale dovere, sancito dall'art. 2381 c.c., commi 3 e 6, e dall'art 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante ed adeguata conoscenza del business bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività della banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare proficuamente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri di direttiva o avocazione riguardo alle attività rientranti nella delega. L'ambito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito della riforma del diritto societario adottata con d. lgs. n. 6/2003: l'art. 2381, comma 6, c.c., impone un dovere di agire in modo informato, disponendo infine che "ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società"; il comma 2 dell'art. 2392 c.c. continua a prevedere che gli amministratori "sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".
Occorre, inoltre, evidenziare che, per quanto specificamente attiene ai consiglieri non esecutivi di società bancaria,
l'art. 53, lett. b) e d), del t.u.b. prevede che la emani disposizioni di carattere generale aventi ad CP_1
oggetto, per quanto in questa sede rileva, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e
l'organizzazione societaria e dei controlli interni. Le disposizioni attuative sono state dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare 21 aprile 1999 n. 229 oltre che con le successive modificazioni ed integrazioni, le quali sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione di azienda bancaria, che si incentrano, per l'intero organo collegiale, proprio in quel compito di monitoraggio e valutazione della struttura operativa.
In particolare, il dovere di agire in modo informato gravante sui consiglieri non esecutivi è stato chiarito da questa Corte - con la sentenza n. 2737/2013 - essere "particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile": ciò, in quanto la "diligenza richiesta agli amministratori risente della «natura dell'incarico» ad essi affidato ed è commisurata alle «loro specifiche competenze» (art. 2392 c.c.)". La sentenza appena richiamata ha ricordato come, sotto questo profilo, il d.lgs.
n. 385 del 1993 esiga il possesso, in capo ai soggetti investiti di funzioni di amministrazione presso banche, di determinati requisiti di professionalità (art. 26), mentre le predette Istruzioni di vigilanza attribuiscono al consiglio di amministrazione una quantità di compiti specifici afferenti ai rischi ed al sistema informativo interno, con l'obbligo espresso di adottare "con tempestività idonee misure correttive" "nel caso emergano carenze
o anomalie" (titolo IV, capitolo 11, sezione II).
Tanto più, pertanto, nell'ambito delle società bancarie, è stato enfatizzato il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi: che – come è già stato posto in risalto - "non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti del quali la legge onera questi ultimi, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario
e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio (al quale è affidata l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell'intermediario), hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed esercitare utilmente una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo;
e ciò non solo in vista della valutazione del rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l'esercizio del poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione" (v. anche Cass. n. 17799/2014).
Mediante le richiamate disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e della normativa secondaria,
l'ordinamento ripone, dunque, un particolare affidamento nella specifica competenza degli amministratori, sia pure non esecutivi, in ragione dei loro requisiti di professionalità e, perciò, di una dovuta sensibilità percettiva, nonché nella connessa reazione, che concreta il dovere di ostacolare l'accadimento dannoso: in presenza di segnali
d'allarme percepibili da un amministratore diligente secondo la specifica competenza, egli risponde del mancato dovere di attivarsi” (in questi termini, Cass., 7 maggio 2024, n. 12323; nello stesso senso, Cass.,
11.12.2024, n. 32010; Cass., 18.9.2020, n. 19556).
Le considerazioni che precedono, condivise da questa Corte, consentono di superare le difese svolte dagli odierni opponenti, i quali (a vario titolo e con riguardo alla quasi totalità degli addebiti mossi a loro carico) hanno negato la loro responsabilità sul presupposto di non essere stati informati delle (eclatanti) anomalie e criticità poi rilevate dall'organo di vigilanza e dunque di non aver avuto cognizione di esse e di non essersi per questo potuti attivare, talché sarebbe stata impropriamente ascritta a loro carico una responsabilità di contro facente capo ad altri organi.
Al contrario, in ragione dei peculiari doveri loro incombenti e della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, gli opponenti si sarebbero dovuti attivare per prevenire, eliminare o quantomeno tentare di attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui avrebbero dovuto avere conoscenza, e ciò adempiendo al dovere di informazione agli stessi facenti capo, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire fossero fondate sulla conoscenza dell'effettiva situazione aziendale.
Ne consegue l'impossibilità di ritenere di per sé idonee ad elidere la responsabilità degli opponenti le considerazioni svolte con il secondo motivo di opposizione, con riguardo:
- ai Rilievi 7 (controllo rischi), 8 (Compliance) e 9 (Internal audit), con i quali hanno addotto la competenza nelle suddette materie in capo alla funzione di controllo e al direttore generale;
- ai Rilievi da 10 a 15, afferenti alle diverse fasi del processo del credito, nel cui ambito gli opponenti hanno addirittura ammesso di aver avuto “la (errata) percezione di una regolare gestione dei crediti anomali”, rimettendo peraltro ogni responsabilità ai soli titolari della funzione di controllo, al direttore generale e al direttore commerciale (quanto al rilievo 11) ovvero alla funzione di controllo unitamente alla società di revisione (quanto al rilievo 15);
-al Rilievo 17, relativo ai riscontri contabili, ad avviso degli opponenti attribuito unicamente all'ex direttore della banca, dr. che nulla aveva sul punto segnalato al CdA. Per_1
Questo, appunto, in ragione del fatto che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non può essere rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati o di quelli delle altre funzioni aziendali, posto che anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.
Le considerazioni che precedono, in uno con quelle che si viene ad esporre, consentono anche di superare la censura sub ii), con la quale i dottori e hanno prospettato Parte_1 Pt_2
l'addebito a loro carico di una responsabilità di carattere oggettivo, in quanto avulsa dall'accertamento del dolo o della colpa.
Come noto, “In tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (in questi termini, ex plurimis, Cass., n. 27432/2013).
Più in dettaglio, avuto riguardo alla specifica materia in oggetto, giova richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte, a sezioni unite, del seguente tenore: “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'art. 190 del d.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza” (Cass., ss.uu., 30 settembre 2009, n. 20930).
Ne consegue che “l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita. Tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato
l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta” (così la citata pronuncia n. 20930/2009). Il principio è declinabile anche con riguardo alle violazioni delle disposizioni di cui al Testo
Unico Bancario.
Ribadito che, “ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni… i consiglieri non esecutivi … sono tenuti ad agire in modo informato e… ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi”, ne “consegue… che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la , anche in virtù della presunzione di CP_1
colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno” (così Cass., 9.11.1015, n. 22848; Cass., 12.1.2017, n. 604).
Per l'effetto, “in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla nei confronti dei componenti CP_1
del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della direzione di una banca, per inosservanza delle istruzioni relative all'organizzazione amministrativa e contabile ed omesso invio delle prescritte segnalazioni all'istituto d'emissione, spetta ai destinatari della sanzione dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore” (Cass., 8.2.2016, n. 2406; nello stesso senso anche Cass.,
9.12.2013, n. 27432).
Alla luce dei principi esposti circa il riparto degli oneri probatori, la tesi prospettata dagli opponenti, i quali hanno lamentato il difetto di prova, da parte della , della CP_1
concreta configurabilità del dolo o della colpa, deve essere disattesa, posto che l'obiettiva esistenza delle violazioni ascritte ai dottori e (che peraltro per la gran parte Parte_1 CP_16
non sono state dagli stessi negate, se non sotto l'esaminato profilo dell'asserita loro imputabilità ad altri organi) è stata dimostrata dall'organo di vigilanza (come meglio si dirà infra) e, di contro, gli opponenti non hanno dimostrato “di aver tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a limitarne il danno”.
Con riguardo alla difesa sub iii), poi, osserva la Corte come la tesi che la situazione di dissesto della Banca del Sud, che ha reso infine inevitabile l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, fosse imputabile in via prevalente all'epidemia di Covid costituisce conclusione non solo apodittica ma anzi smentita dagli atti, se è vero che le irregolarità del processo del credito, così come le gravi problematiche di stabilità che affliggevano l'istituto di credito, insite
“nel progressivo deterioramento degli assetti tecnico-gestionali, non adeguatamente fronteggiato dalle iniziative adottate dal sistema di governo societario dell'intermediario”, erano esistenti sin dall'esercizio 2017 ed erano già state reiteratamente segnalate dall'istituto di vigilanza, che già dall'anno 2018 aveva
“attenzionato” l'istituto di credito in oggetto (si rimanda ai doc. da 17 a 19 di parte resistente).
Ne consegue come, pur volendo dare per ammessa l'inevitabile deteriore incidenza della crisi economica conseguita alla pandemia, non è possibile ad essa ricondurre, con effetti esimenti rispetto agli addebiti mossi agli opponenti, l'insorgenza delle violazioni oggetto delle sanzioni emesse dalla . CP_1
Deve poi sin da ora essere disatteso il quarto motivo di opposizione, con il quale viene censurata l'archiviazione della posizione di altra componente del Consiglio di amministrazione della Banca del Sud, ritenuta ingiustificata dagli odierni opponenti.
Ogni considerazione sul punto è assorbita dal fatto che esula del tutto dall'odierna valutazione la disamina della posizione di un soggetto terzo estraneo al giudizio, rilevando unicamente, agli odierni effetti, verificare la fondatezza, o meno, degli addebiti mossi a carico dei dottori de e Pt_1 Pt_2
Si viene dunque all'esame della Corte il secondo motivo, nella parte non assorbita dalle considerazioni che precedono e relativa alla concreta declinazione delle suddette considerazioni rispetto ai singoli addebiti mossi a carico degli opponenti.
Rilievi 1 e 2
Ribadito quanto sopra indicato in relazione all'elemento soggettivo degli illeciti, che è stato contestato dagli opponenti con riguardo ai primi due rilievi della , giova CP_1
evidenziare come per un verso sia da confermare l'obiettiva configurabilità delle violazioni e per altro da escludere che gli incolpati abbiano fornito la prova liberatoria loro facente carico.
Con riguardo al rilievo n. 1, con cui la ha contestato il progressivo CP_1
deterioramento della situazione aziendale della del Sud, non fronteggiato dal CdA, è CP_1
emerso in sede ispettiva (e non è comunque contestato dagli opponenti) come, a partire dalla fine del 2017, sia iniziata la riduzione dei mezzi propri (che dai 18,7 milioni al 31.12.2017 sono passati agli 11,1 milioni al 30 giugno 2020), evenienza per lo più riconducibile all'incremento della rischiosità del portafoglio crediti e all'accentuazione dello squilibrio strutturale del conto economico.
In un tale contesto aziendale, ed è ciò in cui si sostanzia il primo e generale rilievo ispettivo,
l'organo di governo della banca non ha adottato idonee iniziative atte a indirizzare l'attività in coerenza con i principi di sana e prudente gestione.
Le difese sul punto svolte dagli opponenti, i quali hanno addotto di avere adottato una serie di
“strategie” che avrebbero consentito il netto miglioramento dei risultati aziendali, desumibili dal bilancio approvato per l'anno 2019, non soccorrono allo scopo, se è vero che non solo già al giugno 2020, data della chiusura dell'accertamento ispettivo, le perdite erano assurte ad euro 5,3 mln, con riduzione dei mezzi propri a circa 11 milioni di euro, ma in breve lasso di tempo “i fondi propri sono scesi al di sotto del minimo regolamentare per l'esercizio dell'attività bancaria, attestandosi a € 8,659 mln, a causa delle perdite del primo trimestre 2021 (oltre € 1 mln)”, motivo per cui si è resa necessaria la sottoposizione dell'istituto di credito alla procedura di amministrazione straordinaria (si rimanda al relativo provvedimento, prodotto sub 2 da parte opposta).
Le strategie correttive che gli ex amministratori adducono, a loro difesa, di avere intrapreso
(i.e. il rilancio dei crediti “buoni” e la riduzione del portafoglio crediti deteriorati mediante operazioni di cessione), non hanno evidentemente consentito il raggiungimento dello scopo auspicato.
Né, ad escludere la fondatezza dell'addebito, è la considerazione che la perdita registrata al giugno 2020 fosse dovuta anche alla straordinaria operazione di svalutazione di risalenti crediti richiesta dall'organo ispettivo, in assenza di prova che tale operazione, cui la banca ha pacificamente accettato di dare corso, non fosse giustificata dall'effettiva natura di NPL di tali risalenti crediti.
Con il Rilievo n. 2 la ha censurato l'inidoneità dell'azione svolta dal C.d.A. della CP_1
Banca del Sud ad assicurare il governo dei rischi, il presidio delle grandezze economico- patrimoniali e l'affidabilità delle informazioni rese alla Vigilanza;
a tal fine ha elencato una serie di criticità esemplificative degli addebiti, quali: l'adozione di ambiziosi piani strategici sistematicamente disattesi senza che si approfondissero le cause;
la mancata consapevolezza delle criticità dell'assetto organizzativo e dei controlli, con particolare riguardo a tutte le fasi del processo del credito;
l'insufficiente contenimento dei costi di struttura, nonostante i negativi indicatori di efficienza operativa, di cui era eclatante il dato 30.6.2020 in cui il cost/income ratio era pari al 146%.
Al fine di contrastare gli addebiti gli opponenti hanno valorizzato: la costituzione del CP_3
che aveva consentito un rafforzamento delle attività di istruttoria e di valutazione dei
[...]
crediti e, nel periodo 2018 – 2019, la contrazione del rischio di credito della il CP_1
rafforzamento della struttura organizzativa e di controllo (mediante l'inserimento di nuove risorse, il ricorso ad outsourcer e professionisti di elevato standing, l'aggiornamento degli assetti di regolamentazione della banca, l'adozione di un imponente piano formativo del personale, la creazione della struttura normativa ed operativa per avviare il servizio factoring e di cessione del quinto dello stipendio, la nomina di un nuovo D.G. di elevato standing e la ricerca di potenziali partner, la revisione del precedente piano industriale); il ricorso a primarie società di consulenza nell'ambito della esternalizzazione della funzione di controllo e Risk Management.
Ebbene, nonostante tali attività ed a prescindere da ogni considerazione sulla tempestività della loro adozione, non si può che prendere atto del fatto che sono incontroversi, in quanto non contestati e documentali, i seguenti dati:
i)il fatto che l'incidenza dei costi operativi, lungi dall'essere stata contenuta, è progressivamente aumentata tra il 2017 ed il 2020 (il rapporto cost/income dal 69,3% del 2017 è aumentato alla percentuale del 95,5% del 2019, fino al dato del 146% al 30.6.2020; v. p. 8 dell'accertamento ispettivo);
ii) il fatto che nell'esercizio 2019, comunque chiuso con una perdita (di € 398.000,00 euro), il margine di intermediazione (€ 5,4 milioni) fosse risultato appena sufficiente a coprire gli oneri di struttura (€ 5,1 milioni) e inidoneo a coprire le rettifiche su crediti dell'anno (€ 636 mila);
iii) la circostanza del successivo deterioramento della situazione nel primo semestre del 2020, il cui risultato netto è stato negativo per € 5,3 milioni, come sopra già evidenziato. Le azioni intraprese dal CdA, come sopra elencate dai dr. e dunque, non Parte_1 Pt_2
hanno consentito il superamento o anche solo il contenimento delle criticità obiettivamente esistenti (quanto a rischio di credito, rapporto costi/redditività e conseguente progressivo e irreversibile deterioramento delle condizioni dell'istituto di credito), di modo che non assumono l'efficacia esimente invocata dagli opponenti.
Rilievo 3
Con tale rilievo la ha censurato il fatto che “in un contesto connotato dall'elevata CP_1
rischiosità del portafoglio creditizio e dalla necessità di ridurre l'aliquota di crediti deteriorati, (fossero) state adottate scelte di investimento incoerenti con la situazione aziendale”, essendo stati acquisiti “da Banca
Sistema, al prezzo di € 2,7 mln e con la clausola pro soluto, crediti scaduti vantati nei confronti del Comune di Catania in dissesto finanziario”.
Al fine di elidere il fondamento della contestazione, gli opponenti hanno sostenuto che l'acquisto dei crediti di Banca Sistema nei confronti del Comune di Catania in dissesto fosse avvenuto nell'ottica “di beneficiare di un ritorno economico aggiuntivo di notevole interesse, in considerazione del limitato rischio di credito e di liquidità dell'operazione” e come in ogni caso l'operazione fosse contro garantita dalla proponente Banca Sistema, con la quale era stato stipulato un contratto derivato, nella forma di opzione PUT;
nell'esercizio di tale opzione il Direttore Generale, a ciò autorizzato con delibera del C.d.A. del 29.04.2021, aveva ritrasferito a Banca Sistema i crediti suddetti al prezzo pari al valore di euro 2.347.000,00 allocato in bilancio, quindi senza perdite patrimoniali per la CP_1
Le suddette considerazioni non sono condivisibili.
Non è invero comprensibile come, a fronte dei pregressi rilievi dell'organo di vigilanza circa la necessità di ridurre l'ammontare dei crediti deteriorati (già con la missiva del 7.11.2018, doc.
17 di parte resistente), si fosse potuto ritenere opportuno ed anzi utile dare corso all'acquisto, mediante operazione di re-factoring, di crediti scaduti nei confronti del Comune di Catania, che si trovava in stato di dissesto;
l'autorizzazione di una simile operazione, del tutto incoerente rispetto alla situazione aziendale, che imponeva di ridurre l'ammontare dei crediti deteriorati, deve ritenersi incauta, e ciò a prescindere dai risultati finali della stessa, che peraltro appaiono negativi.
A fronte dell'acquisto per euro 2,7 milioni, gli opponenti allegano infatti di averli rivenduti ad
Contr euro 2.347.000, il che, oltre a non essere dimostrato (secondo quanto addotto da l'operazione non sarebbe andata a buon fine), comunque integrerebbe un pregiudizio per l'istituto di credito.
Gli opponenti non hanno in ogni caso censurato gli ulteriori rilievi posti dall'organo di vigilanza a fondamento dell'addebito n. 3, e segnatamente il fatto che l'esposizione acquisita non fosse stata valutata in conformità ai principi contabili internazionali, né fosse stata classificata, come dovuto, tra i crediti deteriorati e da segnalare alla Centrale Rischi quali crediti a “inadempienza probabile”, con conseguente sotto stima delle implicazioni in termini di rischiosità del portafoglio e di assorbimento del capitale;
solo in pendenza di ispezione e su sollecitazione del relativo team, ciò che non è contestato dagli opponenti, si è provveduto alla segnalazione e alle necessarie rettifiche di valore del pacchetto di crediti acquisiti da Banca
Sistema.
Rilievo 4
Con tale rilievo la ha stigmatizzato il fatto che “gli assetti organizzativi e procedurali” CP_1
della banca non fossero idonei ad assicurare “in via sistematica la corretta gestione delle operazioni con parti correlate e dei potenziali conflitti di interesse, a causa dell'insufficiente apporto degli amministratori indipendenti e del mancato aggiornamento della mappatura degli interessi degli esponenti aziendali, anche ai sensi dell'art. 2391 c.c.”.
Le difese sul punto svolte dagli opponenti, i quali hanno ammesso l'esistenza di “imperfezioni nei presidi di gestione delle operazioni con parti correlate”, sono di tenore generico e come tali inidonee a smentire le contestate carenze dell'assetto organizzativo in tema di gestione del conflitto di interessi ed operazioni con parti correlate, derivanti dall'accertato (e non contestato) mancato aggiornamento della mappatura degli interessi degli esponenti aziendali, all'incompletezza dell'anagrafe dei soggetti collegati, all'insufficiente attività ricognitiva della funzione di
Controllo Rischi. I “miglioramenti di processo” che gli stessi evidenziano di aver contribuito ad introdurre, anch'essi peraltro genericamente indicati, non è dato sapere quando siano stati adottati, se prima o in pendenza dell'accertamento ispettivo;
di certo, non in tempo utile per impedire il verificarsi dei singoli episodi contestati dall'organo di vigilanza, addebiti la cui fondatezza non è smentita dalle difese svolte dagli opponenti.
Con riguardo alla contestata concessione di un affidamento all'allora direttore generale dr.
il fatto che lo stesso avesse poi rilasciato le garanzie richieste non appare idoneo ad Per_1
elidere l'addebito formulato nei confronti degli opponenti, ovvero quello di avere rilasciato parere favorevole nella seduta dell'1.8.19, nonostante in quel momento fosse stato evidenziato come, “ai fini di un'appropriata osservanza della procedura contemplata in merito alle operazioni con parti correlate e segnatamente sul versante della prudenza”, fosse opportuno, fra l'altro, acquisire ulteriori garanzie.
In relazione al parere favorevole reso (dal solo dr. all'applicazione di un tasso creditore Pt_2
del 2,5% (poi addirittura ridotto all'1,8%) sul conto di deposito “a vista” della Halisson Re
s.r.l., società riconducibile al consigliere le difese svolte da parte opponente, con le quali CP_4
si assume che il tasso concesso fosse in linea con le condizioni riconosciute agli altri depositi del e alle società allo stesso riconducibili, e non già alla generalità dei contraenti nelle CP_4
medesime condizioni del non sono all'evidenza idonee ad elidere la censura di difetto CP_4
di imparzialità nella concessione del suddetto parere, rilasciato appunto nonostante l'espresso riconoscimento che tali condizioni economiche “non [fossero] proprio in linea con quelle applicate alla migliore clientela”.
Il fatto poi che la concessione di un simile tasso di favore fosse coerente con la rilevanza complessiva delle somme depositate in quel momento presso la banca (pari a circa 4 milioni di euro, quanto ad Halisson Re) non assume efficacia esimente, se è vero che si trattava di un deposito “a vista”, e dunque smobilitabile dal cliente a semplice richiesta, come poi di fatto avvenuto mediante prelievo di 3 milioni di euro dal conto della suddetta società, talché non era prospettabile l'asserito “buon livello di stabilità” dell'operazione. In relazione poi alla delibera di concessione di un finanziamento di 5 milioni di euro alla Ica
Food International s.r.l., società connessa al vicepresidente dr. osserva la Corte: Pt_4
-che appare irrilevante la (necessaria) astensione del all'atto della delibera di Pt_4
finanziamento, considerato il diverso oggetto delle censure mosse al CdA, insite appunto nell'inadeguatezza dell'assetto organizzativo della banca in tema di gestione dei conflitti di interesse e dei rapporti con le parti correlate;
- che a elidere l'addebito non rileva il fatto che il fosse componente non esecutivo del Pt_4
CdA della Ica Food, posto che la circostanza non esclude l'applicazione della disciplina prevista per le operazioni con parti correlate (considerati i poteri comunque facenti capo ai componenti anche non esecutivi del consiglio di amministrazione, che “sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi”; così Cass., ord., 19 maggio 2022,
n. 16275).
- che infine il fatto che il rapporto di convivenza tra il e la figlia del avesse Pt_4 CP_4
avuto inizio solo nove giorni prima dell'adozione della delibera, talché il C.d.A. non avrebbe avuto il tempo materiale per essere messo a conoscenza del fatto tramite l'aggiornamento dell'anagrafe dei soggetti collegati, è irrilevante, posto che quello che si imputa al C.d.A. è proprio l'omesso controllo in ordine all'adozione delle necessarie procedure atte a consentire la tempestiva emersione di simili collegamenti, procedure che nella fattispecie non hanno certamente funzionato (se è vero che il ha proceduto alla dovuta comunicazione solo Pt_4
quattro mesi dopo, in pendenza dell'ispezione).
In relazione infine alle singole ipotesi indicate dalla Vigilanza quale esemplificative del mancato aggiornamento delle dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti e all'insufficiente attività ricognitiva della funzione di Controllo Rischi, tenutaria dei registri dei soggetti collegati, gli opponenti si sono limitati ad addurre come “nessuna responsabilità pote(sse) essere ascritta al C.d.A. per i “casi” evidenziati (ritardo nella raccolta della dichiarazione sostitutiva da parte della Fondazione Banco di Napoli;
ritardo nell'inserimento del nominativo nel Registro della società New Green Roma, acquisita dal solo l'11.02.2020; mancato inserimento del nominativo nel Registro della società GS e Controparte_5 Data Consulting, collegata al Presidente del Collegio Sindacale, soggetta a procedura concorsuale dal 2004 al
2009 e da allora rimasta inoperativa)”, senza peraltro indicare le ragioni dell'asserita non imputabilità dei riconosciuti ritardi.
Rilievi da 7 a 9
I suddetti rilievi attengono all'attività della Funzione di Controllo Rischi, definita come
“gravemente lacunosa a causa della limitata dotazione di risorse e della insufficiente indipendenza nello svolgimento dei propri compiti”, nonché alla Funzione Compliance e di Internal Auditing, ritenute anch'esse inefficaci, se non addirittura prive di alcuna concreta rilevanza.
Le difese in proposito svolte dagli opponenti, consistenti nell'asserita esclusiva responsabilità, nelle materie suddette, della funzione di controllo e del Direttore generale (il quale non avrebbe riportato criticità al C.d.A. che sarebbe stato dunque inconsapevole e per l'effetto sarebbe sul punto incolpevole), possono essere disattese in ragione delle considerazioni già in precedenza esposte con riguardo ai doveri facenti capo all'organo di governo delle società bancarie.
Per le stesse ragioni non può assumere efficacia esimente la considerazione della
“esternalizzazione” della Funzione di Compliance e di Internal Auditing, affidate a primarie società di consulenza le quali, a loro volta, nulla avrebbero riportato, in termini di criticità, all'incolpevole CdA.
Ciò appunto in ragione:
i) del fatto che la scelta di affidare le funzioni aziendali di controllo a professionisti specializzati non priva l'organo amministrativo delle corrispondenti responsabilità, che come ribadito dalle disposizioni di vigilanza non possono essere (interamente) delegate a terzi, per il tramite appunto del ricorso alla “esternalizzazione” (cfr. Circ. n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo
3, Sez. IV)
ii) della già richiamata considerazione che l'eventuale insufficienza del flusso informativo in favore degli amministratori non assume efficacia esimente, considerato l'obbligo loro facente capo di “agire informati ”, da intendere in senso attivo. Il che, come correttamente evidenziato dalla resistente, era del tutto esigibile nel caso di specie, considerate le gravi disfunzioni patrimoniali in essere (poi come detto sfociate nell'ammissione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria), i pregressi e ripetuti richiami da parte dell'autorità di vigilanza e le dimensioni aziendali estremamente ridotte dell'istituto di credito (che aveva solo quattro sportelli), circostanze atte a consentire, in concreto, l'esercizio attivo delle prerogative facenti capo al CdA.
Infine, con specifico riguardo alla funzione di Risk Management, le criticità analiticamente indicate dalla (rilievo sub 7, lett. da a) ad e) non sono state disconosciute dagli CP_1
opponenti.
Rilievi da 10 a 15
I suddetti rilievi afferiscono alle varie fasi del processo del credito, a partire dalla normativa sulla gestione del rischio di credito, oggetto del Rilievo 10.
Gli opponenti hanno in primo luogo ritenuto di poter escludere, anche sotto questo profilo, la loro responsabilità in ragione dell'assenza di “specifiche evidenze e flussi informativi che ne evidenziassero le criticità” e della riferibilità delle censure ad attività di competenza delle funzioni di controllo e/o del direttore generale.
Tali considerazioni sono da disattendere non solo in ragione di quanto sinora evidenziato in termini generali, ma a fortiori in considerazione del fatto che il processo del credito assume valenza centrale nell'operatività bancaria e che le anomalie che affliggevano il comparto del credito erano a base dei reiterati richiami da parte della (si rimanda ancora ai CP_1
doc. da 17 a 19 di parte resistente).
Ciò posto, gli opponenti si sono limitati ad inferire:
i) che l'attribuzione al DG delle posizioni fino a 150.000 euro fosse conseguita alla necessità di non paralizzare il processo del credito;
ii) che in ogni caso nella seduta del 28 ottobre 2020 il C.d.A. aveva ratificato l'operato del D.G. delle settimane precedenti, “ripristinando la correttezza procedurale e dando mandato allo stesso di apportare i dovuti interventi alla regolamentazione interna, così da sanare il deficit di formalizzazione della regolamentazione interna”.
Ebbene, a tali difese appare sotteso il riconoscimento delle gravi carenze del quadro regolamentare relativo alla gestione del rischio del credito, per ovviare alle quali l'organo di governo non risulta aver adottato idonee e comunque tempestive iniziative (tale non potendo ritenersi quella dell'ottobre 2020, data in cui l'ispezione stava volgendo al termine).
Con il Rilievo 11, relativo alla fase di concessione del credito, era stato censurato: il fatto che l'attività istruttoria fosse basata su valutazioni del merito creditizio dei debitori e della capienza delle garanzie non sufficientemente approfondite, particolarmente evidenti con riguardo agli affidamenti a favore di società facenti parte di un gruppo;
il fatto che la valutazione degli immobili posti a garanzia non fosse conforme alla normativa di riferimento (essendo attribuita ad un unico professionista esterno, nelle cui relazioni mancava spesso l'indicazione della metodologia utilizzata per la stima del valore degli immobili); il verificarsi di ritardi nella revisione dei fidi, anche in presenza di anomalie.
Anche sotto questo profilo gli opponenti non hanno negato l'obiettiva esistenza di simili carenze, rispetto alle quali non si rinviene alcuna specifica contestazione, ma hanno addotto come ogni responsabilità dovesse essere ascritta al Direttore commerciale, nei cui confronti il
Consiglio di amministrazione aveva avviato azioni legali, nonché al Comitato Crediti, istituito nell'anno 2017.
L'assunto non è condivisibile, per quanto sinora esposto.
Con particolare riguardo al tema centrale dell'istruttoria precedente la concessione di credito, attività rispetto alla quale le Disposizioni di vigilanza impongono dettagliati obblighi (come analiticamente richiamati dalla resistente), appare evidente la necessità, in capo all'organo amministrativo, di verificare l'operato delle funzioni deputate allo svolgimento dell'attività,
l'efficacia delle politiche di gestione adottate e la loro rispondenza agli indirizzi strategici formulati dal CdA. Tale attività di supervisione non si è efficacemente svolta, se è vero che le anomalie nei processi di concessione del credito, unitamente alle irregolarità che hanno connotato le successive fasi di monitoraggio, classificazione e recupero, hanno determinato le gravi perdite patrimoniali accertate in sede ispettiva, cui è poi conseguita la sottoposizione dell'azienda bancaria all'amministrazione straordinaria.
La conclusione è supportata dalla valutazione delle singole posizioni evidenziate dalla
[...]
come esemplificative della superficialità nella fase di concessione del credito. CP_1
Il fatto che siano state escusse le garanzie prestate dalle società “ ” e Parte_5 CP_8
, che siano a posteriori state estinte le aperture di credito stipulate con le società “M.G.C.”
[...]
e “Por Les Amis” e sia stato concluso un accordo a saldo e stralcio con “ ” (di Controparte_7
cui peraltro non risulta prova), nulla toglie alla originaria e generale carenza del processo di erogazione del credito, confermata dal fatto che le suddette posizioni si sono chiuse in perdita per l'istituto di credito (il dato non è contestato dagli opponenti).
Il Rilievo 12 attiene alle procedure di monitoraggio e classificazione dei crediti, che l'organo di vigilanza ha verificato essere affette da varie e gravi lacune, tali da non avere consentito la pronta emersione dei segnali di deterioramento delle posizioni di rischio e per l'effetto pregiudicato la corretta rappresentazione della rischiosità aziendale e le stesse possibilità di recupero.
A fronte delle analitiche censure formulate dall'organo di vigilanza (richiamate nella narrativa che precede), gli opponenti hanno addotto, quanto all'attività di “monitoraggio”, come le competenze del C.d.A. fossero state correttamente assolte per il tramite del richiamo alla piattaforma “Credit Quality Manager” (CQM), che era stata rivista e riattivata a partire dal marzo
2021; sotto altro profilo hanno dato atto del positivo esito della “Relazione annuale della
Funzione Controllo Rischi per il 2019” e dunque della incolpevolezza dei componenti dell'organo collegiale di direzione e supervisione strategica e di indirizzo, ai quali sia le funzioni di controllo che il direttore generale avevano sempre fornito riscontri positivi.
Analogamente, quanto alla attività di classificazione dei crediti deteriorati, gli opponenti hanno evidenziato come sul punto non fossero stati formulati rilievi da parte delle funzioni di controllo, di modo che gli ex componenti del C.d.A. “avevano avuto la (errata) percezione di una regolare gestione dei crediti anomali”.
Ebbene, ferma l'evidente tardività della riattivazione nel 2021 della piattaforma “CQM”, con le richiamate difese gli opponenti ammettono la fondatezza dei rilievi ispettivi, sia con riguardo al monitoraggio che alla classificazione dei crediti, limitandosi ad addurre come, in assenza di segnalazioni da parte delle funzioni di controllo, gli stessi avessero avuto la “errata percezione” del buon funzionamento del processo di gestione dei crediti anomali.
Il dato non assume efficacia esimente, considerate le gravi e, come detto, non contestate deficienze del processo di monitoraggio e classificazione del credito, per effetto delle quali:
i)erano state nel tempo mantenute nella categoria “sotto controllo” o “scaduto/sconfinate” numerose posizioni, molte delle quali era riferibili a soggetti in stato di insolvenza;
ii) numerose posizioni scadute/sconfinate oltre 180 giorni non erano state riclassificate prontamente a "inadempienza probabile" o a “sofferenza”, anche in difformità a quanto previsto nella normativa interna, con ciò dimostrando che le policy, quand'anche adottate, venivano poi disattese (1.100 posizioni classificate come Past due per € 1,8 milioni, di cui n. 423 con anzianità di status di oltre 3 anni, sono state riclassificate massivamente dalla banca a inadempienza probabile o a sofferenza, con maggiori perdite per € 970.000).
Anche in questo caso, l'addebito è confermato dalla disamina delle singole posizioni menzionate nel rilievo della , posto che: CP_1
i) in relazione alla posizione “ gli opponenti si sono limitati ad allegare la CP_9
riconducibilità alla pandemia dello scadimento della posizione, poi sfociata nell'insolvenza, senza peraltro negare che la posizione fosse stata classificata come “past due” nonostante gli indici di bilancio negativi, gli sconfinamenti e i conti immobilizzati, per essere stata poi riclassificata a sofferenza con perdite pari a € 88.000,00, che è ciò in cui si sostanzia il rilievo ispettivo;
ii) con riguardo alle posizioni “ ed TR FR gli opponenti Parte_9
hanno dato atto del fatto che, a seguito dei mancati accordi di rientro dal debito (nel primo caso) e delle problematiche insorte nel 2016 e peggiorate a seguito della pandemia (nel secondo caso), le posizioni fossero state svalutate, senza peraltro in alcun modo smentire il fatto che entrambe le posizioni fossero state mantenute come inadempienze probabili per oltre quattro anni, pur essendo in situazione di grave difficoltà finanziaria, che era quanto appunto contestato dall'organo di vigilanza;
(iii) in relazione alle posizioni “Pegaso Petroli” e “Carenziauto gli opponenti non hanno negato che le relative posizioni fossero state classificate a sofferenza solo in sede ispettiva, con maggiori perdite, rispettivamente, per € 40.000,00 e 8.000,00 euro;
iv) con riferimento alla posizione CF. infine, gli opponenti non hanno negato CP_10
l'addebito formulato in sede ispettiva, con il quale era stato contestato che la posizione, classificata “sotto controllo”, non fosse stata revisionata da cinque anni, quando poi era stata riclassificata a “inadempienza probabile”, con conseguenti perdite per 126.000,00 euro.
Il Rilievo 13 attiene alla fase di recupero del credito, che pure la ha ritenuto CP_1
essere stata svolta sulla base di “policy lacunose e generiche”, sia in relazione alle valutazioni circa l'economicità dell'avvio o della prosecuzione delle procedure legali, sia con riguardo all'assenza dei prescritti pareri della Segreteria Legale sulle proposte di transazione, sui piani di rimborso e sulle stime di recupero espresse dai legali esterni;
ancora, l'organo di vigilanza ha censurato il mancato aggiornamento dei fascicoli delle sofferenze tenuti dalla Segreteria Legale (privi della menzione degli sviluppi giudiziari e delle consistenze patrimoniali dei garanti) e l'eccessiva dilatazione dei tempi tra la messa in mora del debitore, la delibera a sofferenza, l'apertura amministrativa della stessa e l'invio della pratica al legale, con conseguente compromissione dell'efficacia dell'azione di recupero.
Gli opponenti hanno in proposito addotto, a fini difensivi, di avere dato corso all'istituzione della Segreteria Legale sin dall'anno 2019, che era stata poi affiancata dall'assunzione di una risorsa in possesso di competenze legali dedicata al recupero del credito e alla gestione delle relazioni con i legali esterni;
per fronteggiare le “esposizioni deteriorate” era stato deliberato poi un “Piano Strategico” che prevedeva la già menzionata operazione di cessione di NPL, parzialmente realizzata per euro 3,5 milioni a fine 2019. Quanto all'ordinario monitoraggio” gli ex amministratori hanno dato atto di una serie di iniziative adottate, quali: l'istituzione a luglio 2020 della funzione Monitoraggio e Recupero
Crediti; il rafforzamento, nel settembre 2020, del reporting al C.d.A., con una periodicità trimestrale sull'andamento complessivo delle attività di recupero e sullo stato del portafoglio
NPL, anche al fine di consentire ogni valutazione programmatica e strategica;
il rafforzamento nel dicembre 2020, mediante affidamento in esclusiva alla “Funzione Recupero e
Precontenzioso”, della gestione e del recupero dei crediti deteriorati e del recupero di posizioni con sconfinamenti su rapporti non affidati;
il conferimento ad uno studio legale, dal gennaio
2021, dell'incarico di recuperare le posizioni deteriorate chirografarie per le quali non era conveniente procedere in sede giudiziale.
Ebbene, quanto alle iniziative da ultimo menzionate, la cui adozione conferma l'effettiva sussistenza di carenze nel processo di recupero del credito, è agevole rilevarne la tardività, trattandosi di interventi adottati in pendenza dell'ispezione o addirittura successivamente alla sua chiusura.
Per il resto, il solo fatto dell'istituzione della Segreteria legale non può sollevare da responsabilità l'organo amministrativo, posto che l'addebito formulato in sede ispettiva si sostanzia proprio nel mancato o inefficace assolvimento delle funzioni cui la Segreteria era preposta, il cui efficace esercizio il C.d.A. era invece tenuto a sorvegliare, al fine eventualmente di ovviare ai difetti dei processi aziendali posti a presidio del comparto relativo al recupero dei crediti.
Con specifico riferimento alle posizioni delle società e poi, l'inefficacia CP_13 CP_14
dell'azione di recupero giudiziale intrapresa (tardivamente o comunque in modo inopportuno) dall'istituto di credito è insita nelle stesse difese svolte dagli opponenti, i quali hanno dato atto del fallimento di entrambe le debitrici in corso di giudizio, con conseguenti perdite rispettivamente pari a 98.000 e 58.000 euro (dato non contestato).
Il Rilievo 14 attiene al processo di determinazione delle rettifiche di valore sui crediti, che è stato ritenuto sotto vari profili carente da parte dell'organo di vigilanza, con riguardo al portafoglio e alle Inadempienze probabili (IP). Parte_12 Sul punto gli opponenti si sono limitati a dare conto di quanto previsto nell'anno 2017 (i.e. la svalutazione forfetaria al 15% per i crediti sotto i 100.000 euro ed una svalutazione analitica per i crediti sopra quella soglia) e del fatto che all'inizio del 2020, considerati anche i rischi di peggioramento dovuti al Covid, la svalutazione forfetaria a 50.000 euro fosse stata elevata al
25%, in ottica prudenziale.
Tali difese, del tutto parziali e generiche, non consentono di superare le censure formulate dall'organo di vigilanza, secondo cui i difetti del comparto relativo alle rettifiche sul valore dei crediti hanno comportato una grave sottostima della rischiosità del portafoglio creditizio, che si è poi tradotta nelle consistenti rettifiche di valore evidenziate in sede ispettiva e integralmente recepite dalla banca, che hanno pesantemente inciso sulla sua dotazione patrimoniale.
Si viene dunque all'ultima censura afferente al processo del credito, ovvero al Rilievo n. 15, afferente alle differenze valutative.
A fronte delle censure formulate dalla , che aveva evidenziato come a seguito CP_1
della revisione condotta in corso di ispezione con riguardo al portafoglio crediti fossero emerse variazioni incrementative rispetto alle segnalazioni aziendali pari a € 3,3 mln per le sofferenze,
€ 0,6 mln per le inadempienze probabili e € 3,3 mln per le rettifiche di valore, integralmente recepite dall'ispezionata che ne ha dunque condiviso la fondatezza, le difese degli opponenti si risolvono nella laconica considerazione che “già dal 30 giugno 2020 (l'organo amministrativo) aveva provveduto a adottare un approccio più stringente nella valutazione delle posizioni creditizie”.
L'assunto, cui pure è insito il riconoscimento della fondatezza dell'addebito, è del tutto generico e privo di alcun concreto riscontro, fermo restando poi che un eventuale simile mutamento dell'”approccio” nella valutazione dei crediti sarebbe all'evidenza tardivo, in quanto adottato a partire dal luglio 2020 e dunque sostanzialmente in concomitanza con la data di inizio dell'ispezione, risalente al 30.7.2020.
Rilievo 17 Con riguardo infine al Rilievo 17, con il quale la ha evidenziato la mancata CP_1
rilevazione, da parte del C.d.A., di una serie di anomalie afferenti alla materia dei riscontri contabili, gli opponenti si sono limitati ad inferire come si trattasse di contestazioni attinenti alla gestione operativa e quindi ad attività di competenza del direttore della Funzione
Contabilità e Bilancio, all'epoca attribuita all'ex direttore della banca dr. al quale erano Per_1
dunque ascrivibili, in via esclusiva, le diffuse inadeguatezze dei presidi dei processi operativi riscontrate dall'organo di vigilanza.
Ebbene, rilevato che a tali difese è sotteso il riconoscimento dell'effettiva sussistenza delle diffuse anomalie riscontrate dalla (quali, a titolo esemplificativo, le partite CP_1
appostate fra le “altre attività” con caratteristiche di insussistenza, il duplicato addebito di numerose rate di mutuo, la gestione poco trasparente del sospeso di € 95.000 euro mila derivante dall'erroneo accredito effettuato il 14.11.18 sul conto corrente intestato alla
, ad escludere il fondamento della difesa è sufficiente richiamare le Parte_11
considerazioni in precedenza esposte in ordine al ruolo del C.d.A. ed alle attività che lo stesso avrebbe dovuto assumere al fine di contrastare le “diffuse inadeguatezze” che, per ammissione degli opponenti, affliggevano il comparto.
Si viene dunque alla disamina del terzo motivo di opposizione, che afferisce alla posizione del solo dr. Pt_2
Come indicato in narrativa, l'opponente lamenta il fatto che non fossero state tenute in considerazione le controdeduzioni dallo stesso presentate con riguardo a due addebiti formulati a suo carico, consistenti nell'asserito inefficace esercizio della funzione di Compliance
e nel previsto aumento del proprio compenso, con conseguente difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio sul punto.
Quanto al primo aspetto l'opponente lamenta la mancata considerazione dell'imponente attività svolta, nonostante le gravi carenze di personale dell'ufficio “organizzazione”, consistita in una serie di rilevanti attività (quali la revisione integrale di oltre sessanta fogli informativi e riprofilazione dei rapporti, la regolamentazione in tema di politiche di remunerazione e di conflitti di interesse, l'adozione di buone prassi commerciali, le iniziative in tema di processo del processo del credito e gestione dei reclami) e documentata, anche in termini quantitativi, dal rilevante numero di visti e pareri emessi, verifiche effettuate, incontri periodici, scambi di email quasi quotidiani.
Ebbene, le considerazioni che il dr. lamenta non essere state valutate hanno tenore del Pt_2
tutto generico, risolvendosi in una mera elencazione delle attività svolte, e come tali non sono idonee a superare i concreti addebiti mossi all'opponente nella sua qualità di responsabile della funzione Compliance con il rilievo n. 8, con il quale è stato rilevato:
i) che “la fase di pianificazione degli interventi manca di criteri formalizzati in merito all'iter attraverso il quale si stabiliscono le aree da indagare e agli indicatori di rischio da considerare (es. anzianità delle verifiche pregresse); anche a ciò si deve che, nell'ultimo biennio, sia stato tralasciato il vaglio di conformità su importanti ambiti (es. conflitti di interesse, valutazione garanzie immobiliari);
ii) che “i singoli report non sono redatti in maniera da far emergere il processo logico sottostante alla valutazione della rischiosità del profilo indagato, laddove gli score finali relativi alle singole aree di indagine non sono compendiati, sulla base di idonei criteri di ponderazione, in un giudizio finale complessivo;
iii) che “il reporting agli Organi aziendali non consente la corretta percezione della gravità delle anomalie riscontrate e la priorità delle azioni di rimedio da intraprendere (nella relazione della funzione per il 2019, ad esempio, si fa generico riferimento alle “numerose azioni di rimedio che richiedono di essere implementate, affinché il funzionamento dei presidi risulti pienamente in linea con la normativa interna”);
iv) che “il contratto con l'attuale outsourcer non indica i nominativi dei nuovi referenti (sia interno che esterno), né gli SL (nel contratto è richiesto solamente il rispetto dei tempi pianificati per l'effettuazione delle verifiche)».
Con riguardo invece al censurato aumento del compenso, a prescindere dal fatto che la circostanza integra solo uno dei numerosi addebiti posti a fondamento del Rilievo ispettivo n.
2 (che sarebbe dunque nondimeno da confermare sulla base delle considerazioni in precedenza svolte), il fatto che si fosse effettivamente trattato del ristabilimento dell'originaria remunerazione pattuita all'atto della nomina del dr. (euro 25.000 annui, che lo stesso si Pt_2
era autoridotto ad euro 10.000 per poi averlo ripristinato all'importo originario nell'aprile
2020), non appare tale da spostare i sostanziali termini dell'addebito, con il quale la
[...] ha evidenziato come la misura si ponesse in contrasto “con il dichiarato obiettivo di CP_1
riconduzione degli oneri di struttura entro livelli sostenibili”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le violazioni ascritte agli odierni opponenti devono essere confermate.
Analogamente è a dirsi quanto alla quantificazione delle sanzioni, di cui in subordine è stata richiesta la riduzione al minimo edittale in considerazione della natura delle condotte e della esiguità dei compensi percepiti dagli ex amministratori per l'espletamento del loro incarico.
L'istanza deve essere disattesa.
Premesso che le condotte omissive censurate non possono ritenersi lievi, se si considerano le gravi conseguenze da esse derivate sul patrimonio della banca, che come più volte evidenziato
è stata infine sottoposta a procedura concorsuale, le sanzioni, comunque fissate in termini prossimi al minimo edittale (considerata la forbice da 5.000 a 5.000.000 di euro prevista per gli illeciti in oggetto), appaiono adeguate rispetto alle condotte attribuite a ciascuno degli incolpati e correttamente commisurate alla “capacità finanziaria dei singoli esponenti, quale espressa dalla media delle retribuzioni riconosciute negli ultimi tre anni per l'attività svolta presso l'intermediario”.
Su quest'ultimo punto, la doglianza formulata dagli opponenti nelle sole conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e senza alcun corredo documentale, si palesa inidonea a giustificare la riduzione delle sanzioni.
La pronuncia sulle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori massimi per lo scaglione di competenza, considerata la complessità delle questioni trattate, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 2061/2022 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 8.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Nicola Saracino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola Saracino presidente dott. Elena Gelato consigliere rel.
dott. Maria Aversano consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2061/2022 e promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to Luca Cirillo giusta delega in atti C.F._2
opponenti
CONTRO
con sede in Roma, Via Nazionale n. 91, in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore (c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
Marco di Pietropaolo e Giuseppe Tiscione in forza di procura in atti opposta
Oggetto: opposizione ex art. 145 T.U.B.. CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “Chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma Voglia – previa assegnazione di un termine per depositare ulteriore memoria difensiva e formulare ulteriori istanze istruttorie, all'esito dell'esame delle difese della convenuta, e previa fissazione di udienza per l'audizione personale delle parti – respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare in rito
- accertare e dichiarare l'intervenuta violazione di norme del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 145 D.
Lgs. n. 385/1993 (TUB), come integrato e completato dalle “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni
e procedura sanzionatoria amministrativa” (“Disposizioni”), e precisamente le violazioni di termini di decadenza del procedimento e di motivazione del provvedimento dedotte ai punti 1.a e 1.b della sezione “IN
RITO” dei MOTIVI IN DIRITTO, e conseguentemente annullare il provvedimento di CP_1
impugnato prot. n. 0044369/22 e/o dichiarare la resistente decaduta dal potere di emettere il CP_1 CP_1
provvedimento;
Nel merito
- annullare e/o comunque riformare integralmente il provvedimento sanzionatorio della n. prot. CP_1
n. 0044369/22, emesso in virtù di delibera del Direttorio n. 6 dell'11 gennaio 2022, notificato ai ricorrenti in data, rispettivamente, 10 e 16 febbraio 2022, nonché tutti i provvedimenti presupposti, connessi o conseguenti, siccome illegittimo e ingiusto per i motivi dedotti al punti 2 (INFONDATEZZA DEI
RILIEVI RELATIVI ALLE IRREGOLARITÀ CONTESTATE AGLI ODIERNI
OPPONENTI), nonché ai punti num. 3 e 4 di cui in atto (OMESSA VALUTAZIONE DEGLI
ELEMENTI DIFENSIVI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE SIA DELLA PROPOSTA
SANZIONATORIA DELLA FASE ISTRUTTORIA CHE DEL PROVVEDIMENTO
SANZIONATORIO DEFINITIVO, nonché ILLOGICITA', DISOMOGENEITA' E
DISPARITA' DI TRATTAMENTO) dei MOTIVI IN DIRITTO, statuendo che nessuna sanzione
è dovuta dai ricorrenti avv. e avv. per le violazioni contestate. Parte_1 Parte_2
In via subordinata, - rideterminare le sanzioni comminate nel minimo edittale e, in ogni caso, ridurre sensibilmente per i motivi di cui in narrativa nella misura ritenuta motivatamente congrua e comunque ritenuta di giustizia, l'ammontare delle sanzioni irrogate dalla con il Provvedimento ivi impugnato, anche CP_1
in considerazione dell'esiguità dei compensi percepiti dai ricorrenti per l'espletamento dell'incarico di consiglieri di amministrazione;
In via istruttoria
- disporsi l'audizione di ciascun ricorrente, avanti all'Ill.mo Collegio;
Il tutto con vittoria di spese e competenze, oltre il 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge”;
Per l'opposta:
”CHIEDE che codesta Ecc.ma Corte d'Appello voglia respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese e compensi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli avvocati e hanno impugnato il provvedimento Parte_1 Parte_2
sanzionatorio della n. 0044369/22, emesso in virtù di delibera del Direttorio n. CP_1
6 dell'11 gennaio 2022, con il quale la aveva disposto l'applicazione in loro CP_1
danno, nella qualità di ex consiglieri di amministrazione della Banca del Sud s.p.a., di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 144 del d.Lgs. n. 385/1993, rispettivamente pari ad euro 11.000,00 quanto al dr. e ad euro 15.000,00 a carico del dr. Parte_1 Pt_2
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito, con il primo motivo, la violazione dei termini del procedimento, considerato che:
i) a fronte della conclusione delle attività ispettive in data 13.11.2020, le contestazioni erano state notificate ai ricorrenti solo in data 22.2.2021 e dunque oltre il termine di legge di 90 giorni;
in difetto di prova dell'effettiva apposizione del visto del Capo del Dipartimento Vigilanza in data 27.12.2020, l'onere della cui dimostrazione avrebbe fatto carico alla , la CP_1
contestazione doveva invero ritenersi tardiva;
ii) il provvedimento di irrogazione delle sanzioni era stato poi adottato dal Direttorio dalla ben oltre il termine di 240 giorni dalla scadenza del termine, comprensivo di CP_1
eventuali proroghe, per la presentazione delle controdeduzioni, che nella fattispecie era coinciso con il giorno 23.04.2021, e che aveva subito una sospensione di 30 giorni dal
18.11.2021 (data di trasmissione ai soggetti interessati della proposta formulata dal Servizio
RIV) al 17.12.2021 (data di scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte degli interessati), andando definitivamente a scadere in data 19.01.2022.
Sempre in rito gli opponenti hanno poi lamentato come il parere fornito dall'Avvocatura
Generale, che costituiva elemento essenziale per la decisione, fosse meramente apparente, essendosi risolto nell'acritica adesione alle proposte sanzionatorie del CP_2
Con il secondo motivo, nel merito, gli opponenti hanno lamentato l'insussistenza delle violazioni loro ascritte, complessivamente qualificate dall'organo di vigilanza come “carenze nell'organizzazione e nei controlli interni” da parte dei componenti il CdA;
allo scopo hanno contestato il fondamento di ciascuno degli addebiti formulati a loro carico, nei seguenti termini.
Rilievi 1 (Situazione aziendale) e 2 (Consiglio di amministrazione).
In proposito gli opponenti hanno in primo luogo escluso la prospettata responsabilità per le gravi perdite patrimoniali, evidenziando come sino all'ultimo bilancio approvato (anno 2019)
i risultati fossero sostanzialmente in equilibrio, anzi in netto miglioramento rispetto al 2018
(mentre le pur limitate perdite erano sostanzialmente riconducibili a operazioni di svalutazione di risalenti crediti, prudentemente operata proprio su impulso del nuovo C.d.A. insediatosi a maggio 2018); nel periodo 2018/2019, infatti, il C.d.A. aveva adottato strategie che avevano consentito da un lato il rilancio dei crediti “buoni” verso la clientela e dall'altra la riduzione del portafoglio crediti deteriorati (mediante una prima operazione di cessione da euro 3,5 milioni a fine 2019 e una successiva da 8,6 milioni prevista per la fine del 2020).
Di contro, il presunto deterioramento patrimoniale rilevato a fine 2020, lungi dal dipendere dall'operato (o dal non operato) del C.d.A. era imputabile a fattori straordinari quali: (i) le catastrofiche conseguenze della pandemia per tutta l'economia e in particolare per il tessuto imprenditoriale di riferimento della banca (PMI del Sud Italia) e la straordinaria operazione di svalutazione di risalenti crediti, richiesta dall' ed avallata dalla Banca per Parte_3 spirito di collaborazione, ma non tradotta in dati ufficiali di bilancio al 2020 (mai approvato a fronte del commissariamento della banca).
Sotto altro profilo, con riguardo al secondo rilievo, gli opponenti hanno evidenziato come il
C.d.A. nominato a maggio 2018 si fosse adoperato ai fini del miglioramento della situazione economica e patrimoniale della Banca, mediante l'azione del neocostituito Controparte_3
che aveva consentito un rafforzamento delle attività di istruttoria e di valutazione dei crediti, che nel periodo 2018 - 2019 aveva consentito una tangibile contrazione del rischio di credito della Banca, come desumibile dalla dinamica delle rettifiche a conto economico.
La struttura organizzativa e di controllo era stata a vario titolo rafforzata: mediante l'inserimento di nuove risorse e con il ricorso ad outsourcer e professionisti di elevato standing,
l'aggiornamento degli assetti di regolamentazione della banca (quali a titolo esemplificativo la
Policy per la Gestione del Rischio di Credito ed Regolamento Crediti), l'adozione di un imponente piano formativo del personale, la creazione della struttura normativa ed operativa per avviare il servizio factoring e di cessione del quinto dello stipendio, la nomina di un nuovo
D.G. e la ricerca di potenziali partner, la revisione del precedente piano industriale.
Con riguardo alla funzione di controllo, gli opponenti hanno evidenziato come la si CP_1
fosse sempre rivolta a primarie società di consulenza e come gli esiti delle attività di verifica delle funzioni esternalizzate e della funzione Risk Management, così come gli esiti delle attività svolte dal Collegio sindacale, fossero sempre stati portati all'attenzione del C.d.A., che aveva dato attuazione a quanto segnalato.
Alla luce di tali considerazioni gli opponenti hanno rilevato l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa in capo ai componenti del CdA, richiesto ai fini dell'irrogazione della sanzione in conformità all'art. 3 della legge 689/1981 ed al criterio di necessaria imputabilità personale dell'illecito per responsabilità funzionale.
Rilievo 3 (Operazioni di acquisto crediti scaduti).
Gli opponenti hanno contestato il fondamento del Rilievo n. 3, con il quale la , CP_1
ignorando le controdeduzioni formulate dagli incolpati, aveva contestato che “in un contesto connotato dall'elevata rischiosità del portafoglio creditizio e dalla necessità di ridurre l'aliquota di crediti deteriorati, (fossero) state adottate scelte di investimento incoerenti con la situazione aziendale. Il riferimento è all'operazione di re-factoring con la quale, in data 26.6.20, sono stati acquistati da Banca Sistema, al prezzo di € 2,7 mln e con la clausola prosoluto, crediti scaduti vantati nei confronti del Comune di Catania in dissesto finanziario...”.
In proposito hanno addotto come l'acquisto di parte dei crediti di Banca Sistema nei confronti del Comune di Catania in dissesto fosse avvenuto nell'ottica di beneficiare di un ritorno economico aggiuntivo di notevole interesse, in considerazione del limitato rischio di credito e di liquidità dell'operazione, e come l'operazione fosse comunque ampiamente contro garantita dalla proponente Banca Sistema;
a latere della cessione, infatti, era stato stipulato un contratto derivato, nella forma di opzione PUT, che attribuiva alla il diritto di cedere il credito a CP_1
Banca Sistema al nominale con data strike al 31 dicembre 2023; in aggiunta era stata prevista l'apertura presso la da parte di Banca Sistema, di un conto deposito di euro 3,2 milioni CP_1
vincolato a 42 mesi a tasso zero con pegno in favore della stessa a garanzia CP_1
dell'adempimento di quanto previsto dal contratto di opzione.
Infine, con delibera del C.d.A. del 29.4.2021, assunta per ragioni di opportunità derivanti dall'esistenza di trattative con potenziali partner, il Direttore Generale era stato autorizzato a concludere l'operazione di ritrasferimento a Banca Sistema del credito vantato nei confronti del Comune di Catania, al prezzo pari al valore allocato in bilancio di euro 2.635.460,04, quindi senza perdite patrimoniali per la Banca.
Rilievo 4 (Operazioni con Parti Correlate e gestione dei potenziali conflitti di interesse)
Gli opponenti hanno contestato il fondamento del Rilievo n.4, con il quale la CP_1
aveva rilevato: “gli assetti organizzativi e procedurali non assicurano in via sistematica la corretta gestione delle operazioni con parti correlate e dei potenziali conflitti di interesse, a causa dell'insufficiente apporto degli amministratori indipendenti e del mancato aggiornamento della mappatura degli interessi degli esponenti aziendali, anche ai sensi dell'art. 2391 cc.”.
In proposito hanno evidenziato come, pur a fronte di alcune imperfezioni nei presidi di gestione delle operazioni con parti correlate, gli esponenti aziendali avevano sempre operato nella massima trasparenza e collaborazione senza mai far prevalere interessi personali rispetto a quelli della Banca, mentre a livello organizzativo il nuovo C.d.A. aveva dato corso a diversi miglioramenti di processo, al fine di meglio segregare i livelli di controllo e incrementare l'efficacia dei controlli di secondo livello in materia, e aveva altresì inserito alert procedurali atti a consentire l'individuazione ex ante e sistematica delle operazioni verso parti correlate.
Con riguardo agli specifici episodi contestati hanno addotto:
(i) che la concessione di un affidamento all'allora Direttore generale (dott. , discussa in Per_1
occasione della seduta consiliare del 01.08.2019, aveva seguito regolarmente il processo di valutazione previsto per le operazioni con parti correlate, avendo ricevuto il parere di tutti i soggetti preposti;
inoltre era stata richiesta, e ottenuta, l'acquisizione di ulteriori garanzie rispetto alla proposta dell'Ufficio Crediti;
(ii) che il parere favorevole reso all'applicazione di un tasso creditore del 2,5% sul conto di deposito “a vista” della Halisson Re s.r.l., società riconducibile al Consigliere CP_4
(contestazione mossa al solo posto che il non faceva parte del C.d.A. Pt_2 Parte_1
dell'epoca), era operazione non correttamente valutata dalla Vigilanza: infatti, all'esito di una compiuta valutazione dell'operazione gli organi della avevano ritenuto congruo CP_1
applicare anche ai rapporti accesi dalla Halisson Re le medesime condizioni riconosciute agli altri depositi aperti dal e dalle società allo stesso riconducibili;
in ogni caso, il tasso CP_4
creditore riconosciuto, pari a 2,5%, era pienamente in linea con le condizioni definite in passato dal C.d.A. e coerente con la rilevanza complessiva delle somme depositate in quel momento presso la (euro 4 milioni riconducibili alla Halisson Re S.r.l. ed euro 5,3 milioni CP_1
riconducibili alla Mad S.r.l.), per un ammontare complessivo di quasi euro 10 milioni.
La successiva riduzione dei tassi operata il 28 luglio 2020 era poi stata dettata dalla progressiva e generalizzata riduzione dei tassi sulla raccolta in conseguenza dell'eccesso di liquidità a sistema generato dalla politica espansiva della BCE, mentre la decisione del di spostare CP_4
parte delle somme depositate presso altro intermediario non era riconducibile alla modifica del tasso, ma a necessità operative della Halisson Re;
(iii) che la delibera di concessione di un finanziamento di € 5 mln alla ICA FOOD
International s.r.l., società connessa al Vicepresidente dr. in occasione del C.d.A. del Pt_4
24.6.2020, non aveva interessato l'operato del C.A.I. in quanto, a seguito delle dimissioni della consigliera era venuto meno il numero minimo legale per la costituzione del Per_2
Comitato e pertanto le relative funzioni erano state assunte dal Collegio Sindacale che aveva rilasciato il parere per tale operazione.
Che, ciò posto: (a) per stessa ammissione degli ispettori, il rapporto tra il e la figlia Pt_4
del aveva avuto inizio in data 15.06.2020, solo 9 giorni prima dell'adozione della CP_4
delibera, talché il C.d.A. non poteva avere avuto il tempo materiale per essere messo a conoscenza del fatto tramite l'aggiornamento dell'anagrafe dei soggetti collegati;
(b) il Pt_4
era un componente non esecutivo del consiglio di amministrazione della ICA FOOD
International S.r.l., avendo ricevuto un mandato professionale all'interno dello stesso senza detenere partecipazioni della società, e pertanto la ICA FOOD International S.r.l., ai sensi del
Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, non rientrava nel perimetro dei soggetti connessi ad un esponente del C.d.A.; (c) che in ogni caso in sede di deliberazione dell'operazione di finanziamento il per ragioni di opportunità ben rappresentate al Pt_4
C.d.A., si era astenuto e non aveva quindi influito sulla decisione dello stesso;
(iv) che era infondato l'addebito relativo al mancato aggiornamento delle prescritte dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti e all'insufficiente attività ricognitiva della funzione di Controllo Rischi tenutaria dei registri dei soggetti collegati: nessuna responsabilità poteva essere ascritta al C.d.A. per i “casi” evidenziati (ritardo nella raccolta della dichiarazione sostitutiva da parte della Fondazione Banco di Napoli;
ritardo nell'inserimento del nominativo nel Registro della società New Green Roma, acquisita dal solo Controparte_5
l'11.02.2020; mancato inserimento del nominativo nel Registro della società GS e Data
Consulting, collegata al Presidente del Collegio Sindacale, soggetta a procedura concorsuale dal 2004 al 2009 e da allora rimasta inoperativa, con ultimo bilancio depositato addirittura riferito all'esercizio 2003). Rilievi 7 (Risk Management), 8 (Compliance) e 9 (Internal Audit) – Funzioni di controllo.
Gli opponenti hanno lamentato l'infondatezza dei rilievi formulati dalla in CP_1
relazione all'attività della Funzione di Controllo Rischi, definita come “gravemente lacunosa a causa della limitata dotazione di risorse e della insufficiente indipendenza nello svolgimento dei propri compiti”, alla
Funzione Compliance e di Internal Auditing, ritenute inefficaci o addirittura prive di alcuna concreta rilevanza.
In proposito hanno lamentato come fosse stata loro addebitata una responsabilità di posizione, in quanto riferita a comportamenti negligenti e lacune al più riconducibili ai diretti responsabili delle funzioni di controllo nonché al Direttore generale, il quale, come riconosciuto dalla stessa
, non aveva adempiuto a specifici obblighi su di lui gravanti non riportando CP_1
criticità al C.d.A. che ne era, pertanto, inconsapevole.
Gli opponenti hanno del resto evidenziato come la Funzione di Compliance e quella di Internal
Auditing fossero sono state demandate dal C.d.A. a primarie società esterne di consulenza, mentre quella di Risk Management, di cui la Vigilanza aveva denunciato un sottodimensionamento, pur se costituita da solo due risorse aveva sempre fatto ricorso a consulenze specialistiche per tematiche specifiche.
Le relazioni annualmente inviate alla non erano mai state censurate, mentre la CP_1
Funzione esternalizzata di Compliance e quella di Internal Auditing solo in concomitanza con l'ispezione di avevano formulato raccomandazioni ed evidenziato problematiche CP_1
al C.d.A., mai ravvisate prima.
Le censure formulate dall'organo di vigilanza, quali tipicamente quella di mancanza di autonomia del C.d.A., erano dunque formalistiche, in assenza di riferimenti ad episodi concretamente occorsi.
Rilievi da 10 a 15 (Processo del credito)
Gli opponenti hanno preliminarmente richiamato il contenuto del rilievo 10 (Normativa sulla gestione del rischio di credito), con cui era stato loro contestato: “l'impianto regolamentare, non aggiornato e sprovvisto di indicazioni operative, non è in grado di indirizzare efficacemente tutte le fasi del processo creditizio. In particolare, lo scollamento tra normativa interna e assetto organizzativo della filiera creditizia tempo per tempo vigente, ha comportato lo sviluppo di prassi non conformi al quadro regolamentare interno. Si fa riferimento, in particolare, al venir meno, nei fatti, della funzione “Controllo crediti” cui non è conseguita un'ordinata redistribuzione delle relative attribuzioni, con conseguente commistione delle attività di verifica dell'andamento delle relazioni creditizie nei diversi livelli di controllo. Il regolamento per la gestione del rischio di credito, inoltre, non individua puntualmente le modalità di determinazione del valore di recupero dei crediti, né le competenze deliberative per la contabilizzazione delle rettifiche di valore. Ne sono derivate ambiguità nell'attività della funzione di Controllo Rischi per la verifica della congruità degli accantonamenti, nonché delibere di approvazione degli stessi da parte del Direttore generale in assenza di poteri delegati e di strutturati flussi informativi agli Organi collegiali”.
In proposito hanno evidenziato come le irregolarità non fossero riconducibili, per come strutturate, agli ex componenti del C.d.A., in assenza di specifiche evidenze e flussi informativi che ne evidenziassero le criticità.
Al contrario, le censure formulate dall'organo di vigilanza erano riferibili ad attività di competenza delle Funzioni di Controllo e/o del Direttore generale talché, a fronte della ripartizione organizzativa e normativa dei compiti direttivi rispetto a quelli gestori e di controllo, era necessario poter apprezzare il nesso logico e giuridico sotteso alla prospettata responsabilità degli amministratori.
In tale contesto, per postulare la responsabilità ascritta agli ex componenti del CdA, l'organo di vigilanza avrebbe dovuto dimostrare che al Consiglio fossero state rappresentate le criticità che la riteneva non fossero state adeguatamente valutate, il che non era CP_1
avvenuto.
Le carenze contenutistiche del “regolamento per la gestione del rischio di credito” non erano loro imputabili, considerata la mancata attribuzione normativa di tali competenze in capo al C.d.A.
e ai suoi componenti.
Il fatto poi che “le posizioni fino a euro 150 mila (fossero) di competenza del DG, mentre quelle di importo superiore … del Cda” era conseguito alla necessità di non “paralizzare” l'intero processo del credito e comunque, nella seduta del 28 ottobre 2020, il C.d.A. aveva apportato rettifiche ai fini dell'individuazione delle competenze deliberative in materia di accantonamenti, attuando una “ratifica” dell'operato del Direttore generale delle settimane precedenti (quindi sotto il profilo formale e legale ripristinando la correttezza procedurale) e dando mandato allo stesso di apportare i dovuti interventi alla regolamentazione interna, così da sanare il deficit di formalizzazione della regolamentazione interna.
In relazione al rilievo 11 (Concessione), gli opponenti hanno richiamato le considerazioni della
: “l'attività istruttoria non è basata su valutazioni del merito creditizio dei debitori e della CP_1
capienza delle garanzie sufficientemente approfondite. Le fonti di rimborso dei richiedenti e dei garanti, anche in chiave prospettica, non sono, infatti, adeguatamente considerate, mentre sommarie sono risultate le analisi a livello consolidato nel caso di affidamenti a clientela appartenente a gruppi (cfr., ad es., sofferenze ispettive
[...]
con maggiori perdite per € 12 mila;
con maggiori perdite per € 25 mila;
Parte_5 Controparte_6
IP ispettive M.G.C. srl e con maggiori perdite pari, rispettivamente, a € 17 mila e € 16 Parte_6
mila). La valutazione degli immobili posti a garanzia risente di prassi non conformi alla normativa di riferimento. In merito rileva l'attribuzione degli incarichi ad un unico professionista esterno, nelle cui relazioni peritali manca spesso l'indicazione della metodologia utilizzata per la stima del valore di mercato degli immobili
e la chiara esplicitazione dell'iter valutativo (cfr., ad es., sofferenza ispettiva Sis Srl, con maggiore perdita per
€ 43 mila). persistono nella revisione dei fidi, anche in presenza di anomalie delle relazioni: n. 36 Pt_7
posizioni scadute alla data di riferimento degli accertamenti, con esposizione complessiva pari a € 1,9 mln, sono state riclassificate con maggiori rettifiche per € 747 mila. Tra queste rileva la posizione Controparte_7
non revisionata dal 2015 e riclassificata in sede ispettiva da IP a sofferenza con maggiori perdite per €
[...]
88 mila”.
Anche sotto questo profilo gli opponenti hanno contestato l'ascrivibilità delle censure agli ex componenti del C.d.A., in assenza di segnalazioni e a fronte della specifica responsabilità del
Direttore commerciale, nei cui confronti il Consiglio di amministrazione aveva avviato azioni legali, istituendo nel contempo il (nell'anno 2017). Controparte_3
Hanno in ogni caso evidenziato come l'andamento dei crediti e il monitoraggio ante evento pandemico avesse mostrato segni di miglioramento in tutti i segmenti e come la maggior parte delle differenze valutative contestate nel rapporto ispettivo fosse riconducibile a posizioni originate prima del 2018 e, in prevalenza, rientranti nell'intervallo di operatività in cui le deleghe in materia di credito erano attribuite all'ex Direttore commerciale e all'ex Direttore generale.
Con specifico riguardo alle singole esposizioni evidenziate gli opponenti hanno rilevato: che per “ ” e “ le garanzie erano state escusse e incassate;
che per le Parte_5 CP_8
posizioni “M.G.C.” e “Por Les Amis” (riconducibili al medesimo gruppo e operanti nel settore della caffetteria, afflitto dalla emergenza straordinaria di cui al Covid-19) la aveva CP_1
proceduto a perfezionare un accordo di estinzione delle aperture di credito in conto corrente e la stipula di due finanziamenti chirografari di euro 100 mila garantiti all'80% da MCC;
che infine, con riguardo alla posizione “ ”, la banca aveva raggiunto un accordo Controparte_7
con un versamento a saldo e stralcio di euro 80 mila da parte della debitrice.
Anche sotto il profilo della “valutazione di credito immobiliare (e garanzie)” avrebbero potuto essere mosse al C.d.A. censure afferenti solo alla valutazione di indirizzo, strategica e complessiva,
l'unica di competenza dell'organo.
Con riguardo al Rilievo 12 (Monitoraggio e classificazione) gli opponenti hanno richiamato il contenuto delle contestazioni della , del seguente tenore: “le procedure di CP_1
monitoraggio non sono idonee ad evidenziare prontamente le anomalie delle posizioni di rischio e consentire la corretta “default detection”. Più in particolare, il sistema di monitoraggio è negativamente influenzato da: a) un modello di intercettamento prevalentemente focalizzato su limitati indicatori andamentali (sconfinamenti e pregiudizievoli), in assenza di altre significative informazioni (ad esempio, ratio di bilancio negativi, downgrading del rating interno, incidenza insoluti di portafoglio); b) mancata definizione dei tempi massimi di permanenza in watchlist e relativa escalation. Le criticità descritte hanno comportato il mantenimento “sotto controllo” o nella categoria “scaduto/sconfinante” di numerose posizioni, molte delle quali mantenute in questi status nonostante la situazione di insolvenza (cfr., ad es., past due aziendale nonostante Controparte_9
indici di bilancio negativi, sconfinamenti e conti immobilizzati, riclassificata a con maggiori perdite Parte_8
pari a € 88 mila;
CF. “sotto controllo” con mancata revisione da 5 anni, riclassificata a IP con CP_10
maggiori perdite per € 126 mila). Non conformi alla normativa di vigilanza anche le classificazioni delle posizioni già in stato di default. Numerose posizioni scadute/sconfinanti oltre 180 gg non sono state riclassificate prontamente a "Inadempienza probabile" anche in difformità a quanto previsto nella normativa interna (n.
1.100 Past due per € 1,8 mln, di cui n. 423 con anzianità di status oltre 3 anni, sono stati riclassificati massivamente dalla banca a IP o a sofferenza, con maggiori perdite per € 970 mila). Parimenti non compliant, anche con l'autoregolamentazione, la mancata classificazione a sofferenza di posizioni con caratteristiche di “sofferenza rettificata” (cfr., ad es., Pegaso Petroli da IP a sofferenza ispettiva, con maggiori perdite per € 40 mila;
Carenzauto srl da bonis a sofferenza ispettiva con maggiore perdita di € 8 mila). In assenza di un'attività di restructuring volta a favorirne il rientro in bonis, talune posizioni sono trattenute per lungo tempo a Inadempienza Probabile con conseguente pregiudizio delle possibilità di recupero (cfr. sofferenze ispettive Lena & Partners S.r.l. e Extraordinary Fragrance, a IP da oltre 4 anni e con maggiori perdite ispettive pari, rispettivamente, a € 7 mila e € 57 mila)”.
In relazione alle censure afferenti all'attività di “monitoraggio” gli opponenti hanno evidenziato come le competenze del C.d.A. fossero state correttamente assolte, anche per il tramite del richiamo alla piattaforma “Credit Quality Manager” (CQM), che era stata rivista e riattivata a partire dal marzo 2021; la “Relazione annuale della Funzione Controllo Rischi per il 2019” aveva poi dato conto del miglioramento delle attività di verifica del monitoraggio andamentale e della correttezza degli interventi promossi in termini di variazione delle classificazioni ed alla stregua di tali informazioni avrebbe dovuto essere valutata (e differenziata) l'attribuzione di responsabilità a carico delle singole funzioni, e per quanto di interesse dei componenti dell'Organo collegiale di direzione e supervisione strategica e di indirizzo, ai quali del resto sia le “funzioni di controllo” che il Direttore generale avevano sempre fornito riscontri positivi.
Con riguardo alle singole posizioni menzionate nel rilievo della gli opponenti CP_1
hanno evidenziato:
(i) che l'andamento negativo della posizione era stato marcato e severo in CP_9
dipendenza della pandemia, manifestando un repentino scadimento che era poi sfociato nella situazione di insolvenza;
(ii) che “ era una posizione non affidata che, a seguito dei mancati accordi di Parte_9
rientro dal debito, era stata classificata a sofferenza con una svalutazione dell'80%;
(iii) che TR FR, cliente storico della Banca, aveva avuto problematiche dal
2016 e un aggravamento della situazione con l'insorgere dell'emergenza Covid, a seguito della quale i pagamenti erano stati sospesi e la posizione integralmente svalutata;
(iv) che per “Pegaso Petroli”, la quale godeva di una linea di anticipo fatture (dell'importo di euro 250 mila) sostanzialmente regolare, si era verificato un peggioramento nel 2019 che aveva comportato l'escussione della garanzia MCC che assisteva la linea di anticipo fatture e l'apertura di credito in conto corrente, garanzia poi liquidata nel corso del mese di luglio 2020; la classificazione effettuata in corso di ispezione, conforme al regolare flusso di processo di escussione, non costituiva dunque una criticità;
(v) che la posizione “Carenziauto” era analoga a quanto rilevato sub iv).
Gli opponenti hanno poi evidenziato come, con riguardo alla ristrutturazione delle posizioni deteriorate o anomale, non risultassero agli atti né rilievi delle Funzioni di Controllo né “piani di attività” e/o “piani di miglioramento”, di modo che gli ex componenti degli Organi aziendali avevano avuto la (errata) percezione di una regolare gestione dei crediti anomali.
In relazione al Rilievo 13 (Recupero) gli opponenti hanno richiamato le contestazioni della
, che aveva affermato: “le attività di recupero sono orientate da policy lacunose e generiche. CP_1
Non viene effettuata una valutazione sull'economicità dell'avvio delle procedure legali o della loro prosecuzione, pregiudicando così la possibilità di intraprendere azioni mirate alla massimizzazione del valore di recupero.
Assenti i prescritti pareri della Segreteria Legale su proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali, sui piani di rimborso presentati dai clienti per il recupero bonario del credito, nonché sulle stime di recupero espresse, ove presenti, dai legali esterni (cfr. e con maggiori perdite ispettive rispettivamente Controparte_11 CP_12
pari a € 198 mila e € 72 mila). I fascicoli delle sofferenze, tenuti dalla menzionata Segreteria, sono risultati non aggiornati degli sviluppi giudiziari e delle consistenze patrimoniali dei garanti (solo in corso di ispezione sono state acquisite le relazioni dei legali, comprensive della documentazione relativa agli atti processuali in corso). La stessa funzione, inoltre, non produce un'idonea reportistica direzionale per misurare ex post le performance in termini di tempi e percentuale di incassi. Tali carenze, in aggiunta alla modesta efficacia delle azioni giudiziarie per il recupero delle esposizioni chirografarie, rendono inefficace l'intero impianto di recupero
(cfr., ad es., e con maggiori perdite ispettive, rispettivamente, per € 98 mila e € 58 CP_13 CP_14
mila). Inoltre, come anche rilevato dall'Internal Auditing (cfr. Relazione a giugno '20), risultano eccessivamente dilatati i tempi tra la messa in mora del debitore, la delibera a sofferenza, l'apertura amministrativa della stessa e l'invio della pratica al legale, compromettendo in tal modo l'efficacia dell'azione di recupero (cfr., ad es.,
e A.E.P.E. Insurance Broker Srl, posizioni per le quali sono stati disposti atti volti Parte_10
al depauperamento del patrimonio di debitori e garanti che hanno comportato maggiori perdite ispettive rispettivamente per € 114 mila e € 56 mila). Si sono osservati, inoltre, ritardi nelle segnalazioni alla Centrale
Rischi per oltre un terzo delle sofferenze del campione ispettivo (cfr., ad es., GIM S.r.l con esposizione di € 1,3 mln e maggiori perdite per € 110 mila;
con esposizione di € 389 mila e maggiori Parte_10
perdite per € 114 mila)”.
Sul punto gli opponenti hanno addotto come per mezzo della Segreteria legale, istituita nel gennaio 2019, il C.d.A. fosse stato posto a conoscenza di una programmata strategia di recupero ottimale su singole pratiche;
il consiglio di amministrazione aveva poi assunto una risorsa in possesso di competenze legali specifiche, dedicata al recupero del credito e alla gestione delle relazioni con i legali esterni, consentendo una restrizione significativa dei tempi di processo per l'avvio delle azioni esecutive.
In tale contesto che il C.d.A., per quanto di competenza, aveva fronteggiato le cd. “esposizioni deteriorate”, determinando un “Piano Strategico” per realizzare una consistente operazione di cessione di NPL per un ammontare nominale di euro 8 milioni, parzialmente realizzato per euro 3,5 milioni a fine 2019.
Nell'ambito del cd. “ordinario monitoraggio”, invece, dovevano essere considerati, a favore degli (ex) esponenti aziendali:
(A) l'istituzione, a luglio 2020, della funzione Monitoraggio e Recupero Crediti, anche sotto il profilo della fase della valutazione della proseguibilità delle azioni, legali o in ottica transattiva;
(B) il rafforzamento, nel settembre 2020, del reporting al C.d.A., con una periodicità trimestrale sull'andamento complessivo delle attività di recupero e sullo stato del portafoglio NPL, anche al fine di consentire ogni valutazione programmatica e strategica;
(C) il rafforzamento nel dicembre 2020, mediante affidamento in esclusiva alla “Funzione
Recupero e Precontenzioso”, della gestione e del recupero dei crediti deteriorati e del recupero di posizioni con sconfinamenti su rapporti non affidati, fatti salvi i crediti a recupero giudiziale e le sofferenze di competenza della Segreteria legale;
(D) il conferimento, dal gennaio 2021, dell'incarico allo Controparte_15
per il recupero delle posizioni deteriorate chirografarie, per le quali non era conveniente procedere con tentativi di recupero giudiziale.
Con riguardo alla rilevata “modesta efficacia delle azioni giudiziarie per il recupero delle esposizioni chirografarie”, con richiamo espresso alle posizioni “ e , ferma l'irrilevanza CP_13 CP_14
del richiamato a due sole posizioni, gli opponenti hanno addotto:
(a) quanto a come a fronte del passaggio a sofferenza del 29 maggio 2018 e CP_13
dell'avvio dell'attività da parte della Segreteria legale, era stata intrapresa un'azione monitoria nei confronti della Società e del garante/terzo datore di ipoteca, dopo di che la società era fallita;
(b) che anche la la cui posizione era comunque garantita da 4 fideiussioni, era incorsa CP_14
in fallimento e la si era insinuata al passivo. CP_1
In relazione ai rilievi dell'Internal Auditing (Relazione a giugno 2020) e relative posizioni in ordine all'efficacia dell'azione di recupero (cfr., ad es., e A.E.P.E. Parte_10
Insurance Broker S.r.l.) nonché ai ritardi nelle segnalazioni alla Centrale Rischi che costituivano un terzo delle sofferenze del campione ispettivo (cfr., ad es., GIM S.r.l. con esposizione di €
1,3 mln. e maggiori perdite per € 110 mila;
con esposizione di € 389 Parte_10
mila e maggiori perdite per € 114 mila), gli opponenti hanno precisato che gli esiti dell'attività di controllo della Funzione Internal Audit erano stati portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione solo nel corso della seduta del 22 luglio 2020 ed in tale contesto (anche cronologico) dovevano essere letti.
Anche in riferimento al Rilievo 14 (Provisioning) gli opponenti hanno richiamato preliminarmente le censure dalla , del seguente tenore: “il processo di determinazione CP_1
delle rettifiche di valore sui crediti è risultato carente. In particolare: a) le rettifiche collettive sul portafoglio Past
Due (PD) e Inadempienze probabili (IP) non sono fondate su serie storiche aziendali né sottoposte ad analisi di backtesting. La continua variazione degli approcci adottati dalla nell'ultimo triennio sulle IP non CP_1
trova pertanto idonea giustificazione: le rettifiche forfettarie sono infatti passate dal 28% senza soglia di importo) al 15% (IP inferiori a € 100 mila), per poi risalire al 25% (IP inferiori a € 50 mila). La collettiva sui Past Due, inoltre, è applicata sull'intero portafoglio senza diversificazione per cluster omogenei (10% senza limiti di importo); b) gli haircut da applicare ai valori di mercato dei beni posti a garanzia non si basano su serie storiche di recupero sperimentate dall'azienda, ne risultano articolati in relazione alla tipologia di collateral
(previsto un unico abbattimento del 25% per immobili residenziali, commerciali, industriali, ecc.); c) la valutazione analitica delle IP non è supportata da indicazioni circa l'utilizzo degli approcci going e gone concern.
Dall'esame del campione creditizio è emerso quale unico approccio valutativo il gone concern, con applicazione di percentuali di coverage non correlate a una puntuale valutazione delle eventuali garanzie sottostanti (cfr., ad es., assistita da pegno a copertura del 30% dell'esposizione e coverage del 20% alla data Controparte_7
di riferimento dell'ispezione). Inoltre, in sede di quantificazione degli accantonamenti analitici, non è prevista la determinazione della componente da attualizzazione;
d) la stima degli accantonamenti sulle sofferenze è effettuata dal Risk Controller mediante l'indicazione di una percentuale di copertura che non dà conto della metodologia di calcolo e dell'andamento delle azioni esecutive
intraprese”.
Tanto premesso, hanno addotto come anche in tale contesto non si fosse tenuta in debita considerazione la dimensione della Banca e il fatto che la stessa aveva operato nella determinazione delle regole per la svalutazione di portafoglio sulle posizioni in past due e in inadempienza.
In dettaglio hanno addotto: che nel 2017 era stato modificato il provisioning delle inadempienze su indicazione della società di revisione in recepimento del principio contabile IFRS 9, prevedendo una svalutazione forfetaria al 15% per i crediti sotto i 100.000 euro ed una svalutazione analitica per i crediti sopra quella soglia;
che all'inizio del 2020, a seguito di un raffronto del dato medio della con quello di sistema, considerando la forbice e i rischi CP_1
di peggioramento dovuti al Covid, era stata formalizzata la necessità di aumentare le coperture medie degli UTP, portando la svalutazione forfetaria a 50.000 euro con svalutazione del 25%; che pertanto, non solo le variazioni apportate erano giustificabili, ma le stesse erano state operate in ottica prudenziale per assicurare il rispetto dei livelli di provisioning di settore.
Con riferimento alle svalutazioni sulle inadempienze, come anche sulle sofferenze, gli opponenti hanno rilevato come né le funzioni aziendali di controllo né la Società di Revisione avessero mai contestato un'inadeguatezza delle stesse o dei modelli valutativi adottati, nemmeno con riferimento alla componente da attualizzazione.
Anche con riguardo al Rilievo 15 (Differenze valutative) gli opponenti hanno preliminarmente richiamato le censure della , del seguente tenore: “l'analisi del portafoglio crediti al CP_1
30.06.2020, ivi compresa la revisione condotta in corso di ispezione dalla su una porzione di portafoglio CP_1
ulteriore a quello oggetto di campione ispettivo, ha fatto emergere sofferenze per € 19,9 mln, IP per € 5,3 mln
e previsioni di perdita per € 14,8 mln, con variazioni incrementative rispetto alle segnalazioni aziendali pari a
€ 3,3 mln per le sofferenze, € 0,6 mln per le inadempienze probabili e € 3,3 mln per le rettifiche di valore (cfr. all. 1a e 1b). Le differenze sono state integralmente recepite dall'ispezionata (cfr. verbali Cda del 7 e 14 ottobre
2020)”.
Sul punto gli opponenti hanno addotto come la già dal 30 giugno 2020 aveva CP_1
provveduto a adottare un approccio più stringente nella valutazione delle posizioni creditizie, in ragione del mutato contesto economico, il che aveva portato alla rilevazione di rettifiche di valore per euro 642 mila, in linea con quelle rilevate nel 2019.
Rilievo 17 (Riscontri contabili).
Quanto al rilievo 17, la aveva ritenuto che “la Funzione Contabilità e Bilancio non CP_1
(avesse) svolto il proprio ruolo di riscontro dei valori in carico alle strutture, non intercettando così le prassi anomale dalle stesse adottate nell'utilizzo dei conti. In particolare, l'esame campionario sulle partite sospese/viaggianti alla data di riferimento degli accertamenti ha fatto emergere: - partite appostate fra le “altre attività” con caratteristiche di insussistenza, spesate nel corso degli accertamenti per complessivi € 40,4 mila;
- il duplicato addebito di numerose rate di mutuo, anche risalenti, per complessivi € 84 mila da restituire alla clientela;
la gestione poco trasparente del sospeso di € 95 mila derivante dall'erroneo accredito effettuato il
14.11.18 sul conto corrente intestato alla che il cliente aveva utilizzato e mai restituito;
la Parte_11
sistemazione del sospeso è avvenuta solo in corso d'ispezione a seguito dell'erogazione, in data 1.9.10, di un finanziamento di € 400 mila alla citata “ , senza che nella PEF la filiale proponente avesse dato Parte_11
evidenza della destinazione di parte della somma erogata”.
Anche sotto tale profilo gli opponenti hanno sottolineato come le contestazioni attenessero essenzialmente alla gestione operativa e quindi a condotte di competenza del direttore della
Funzione Contabilità e Bilancio, attribuita all'ex Direttore della banca dr. al quale erano Per_1
ascrivibili diffuse inadeguatezze dei presidi dei processi operativi.
Con il terzo motivo di opposizione il ha lamentato l'omessa considerazione delle Pt_2
controdeduzioni dallo stesso depositate a livello individuale, con le quali aveva contestato gli addebiti a lui ascritti relativamente alla propria posizione di referente della funzione di
Compliance, consistenti nell'asserita inefficacia della funzione per “aver tralasciato il vaglio di conformità su importanti ambiti” e nell'aumento del proprio compenso.
L'opponente ha evidenziato come, nonostante le gravi carenze di personale dell'ufficio
“organizzazione” (che in sostanza si componeva di una sola unità competente a dare corso all'imponente attività di revisione delle modulistica obsoleta), fosse riuscito a dare corso a una serie imponente di attività, quali tra le altre la revisione integrale di quasi sessanta fogli informativi e alla collegata riprofilazione di oltre 3000 rapporti;
alla regolamentazione in tema di politiche di remunerazione e incentivazione nonché dei conflitti di interesse;
alla disciplina in tema di emittenti di titoli diffusi tra il pubblico, buone prassi commerciali (anatocismo, CIV, polizze abbinate ai finanziamenti), processo del credito, gestione dei reclami;
all'avvio del servizio di factoring.
Era poi stato documentato l'impegno profuso dal anche in termini di numero di visti Pt_2
e pareri di conformità emessi, verifiche effettuate, incontri periodici con il collegio sindacale, la funzione di controllo e la Direzione generale;
gli scambi di email tra la Banca, il referente interno e Unione Fiduciaria, società cui era stata esternalizzata la funzione di Compliance, erano poi quasi quotidiani.
Di tali attività, compresa la modifica di alcune procedure radicate nel tempo (quali quella di emettere i visti di conformità in modalità provvisoria), debitamente documentate, la
[...]
non aveva tenuto conto, non avendo appunto replicato alle controdeduzioni CP_1
dell'incolpato.
Analoghe, e più gravi censure, dovevano poi essere svolte in relazione all'asserito aumento del proprio compenso, questione con riguardo alla quale era stata omessa ogni considerazione in replica alle controdeduzioni svolte dall'incolpato.
Il , infatti, aveva precisato nelle proprie difese che all'atto della nomina Parte_2
(agosto 2018) le politiche di remunerazione prevedevano la cifra annuale di € 25.000; in quella sede lo stesso si era autoridotto il compenso ad € 10.000, mentre solo a decorrere dal 20 aprile
2020, ovvero dopo 18 mesi a retribuzione sensibilmente ridotta, era stato ripristinato l'emolumento di cui alle politiche di remunerazione;
si trattava dunque del ripristino dell'originario compenso e non del suo aumento.
Per completezza gli opponenti hanno evidenziato di avere autonomamente rinunciato per tutto il corso della consiliatura anche al 50% del proprio compenso quali componenti del
C.d.A., che erano stati ridotti da € 20.000 ad € 10.000, a riprova del tentativo di ridurre i costi a carico della Banca e dell'assenza di qualunque interesse di carattere privato.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte con i primi tre motivi, gli opponenti hanno rilevato di avere agito con diligenza o comunque di avere tenuto una condotta attiva mirante a scongiurare danni, con efficacia liberatoria rispetto alla presunzione di colpa vigente in materia.
Con il quarto motivo di opposizione gli opponenti hanno lamentato l'illogicità del provvedimento, la disparità di trattamento e il difetto di motivazione.
A tal fine hanno lamentato come la posizione dell'ex consigliera indipendente fosse Per_2
stata archiviata a fronte dell'atteggiamento costruttivo tenuto e dal fatto che la stessa si fosse discostata dalla condotta degli altri consiglieri, conclusione che peraltro era priva di alcun fondamento, posto che la stessa aveva sempre condiviso tutte le decisioni prese dal Consiglio, che erano state assunte pressoché in ogni caso all'unanimità.
La decisione della era dunque affetta da palese illogicità e violazione del principio CP_1
della parità di trattamento cui si sarebbe dovuta ispirare;
la censura, formulata con le controdeduzioni in data 17.12.2021, non era stata in alcun modo confutata, talché l'organo di vigilanza era anche incorso nel vizio di difetto di motivazione.
Infine, con il quinto motivo, gli opponenti hanno formulato censure riferibili in termini generali alle contestazioni messe in loro danno, consistenti:
i)nella violazione dei principi di “specificità” e “personalità” nell'imputazione delle sanzioni, laddove era stata loro addebitata una mera responsabilità di posizione quali membri del C.d.A. rispetto a condotte addebitabili ora al precedente Direttore commerciale, ora a singoli responsabili delle Funzioni interne della Banca e in particolare al Direttore generale quale capo dell'esecutivo;
ii) nella prospettazione di responsabilità oggettive, in violazione dei principi applicabili anche ai procedimenti sanzionatori nei confronti di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione direzione e controllo nelle banche, che, non diversamente da quanto stabilito dalla disciplina generale dell'illecito amministrativo di cui alla legge n. 689 del 1981, presuppongono l'imputabilità della violazione al suo autore e quindi il dolo o la colpa;
iii) nell'omessa considerazione di un fatto decisivo e di portata globale (i.e. l'emergenza sanitaria) e nei rilevati vizi di erronea valutazione delle circostanze di fatto e difetto di motivazione.
Alla luce di tali considerazioni gli opponenti hanno concluso per l'annullamento degli impugnati provvedimenti sanzionatori e in subordine per la rideterminazione delle sanzioni comminate nel minimo edittale e, in ogni caso, in misura inferiore a quella in concreto irrogata.
La si è costituita resistendo all'opposizione. CP_1 In via preliminare l'opposta ha addotto l'infondatezza degli avversi rilievi in rito, rilevando come fossero stati rispettati i termini del procedimento e non fossero ravvisabili altre irregolarità procedimentali.
Nel merito l'opposta ha addotto, in termini generali, come, al netto dall'avversa “atomistica” illustrazione delle contestazioni e dovendo tenersi conto del quadro complessivo nel quale i singoli rilievi si collocavano, fossero emerse una serie di carenze di tipo organizzativo e di governo societario delle quali l'organo amministrativo, data la sua posizione apicale, era chiamato a rispondere.
Tali gravi carenze afferivano alla mancata adozione di un assetto organizzativo (anche in termini di scelte relative a policy, flussi informativi e sistema dei controlli interni) atto a garantire costantemente la sana e prudente gestione dell'intermediario; l'assetto di cui si era dotata la banca si era rivelato in concreto del tutto inidoneo a prevenire e a intercettare disfunzioni gravi ed estese, che avevano avuto pesanti ricadute sul versante degli equilibri tecnici della banca e dell'emersione di significativi rischi legali, operativi e reputazionali, e che avevano infine condotto la banca all'amministrazione straordinaria, in una situazione di deficit patrimoniale rispetto ai requisiti normativi minimi per l'esercizio dell'attività bancaria.
Contestando il fondamento delle singole censure formulate dagli opponenti, la CP_1
ha dunque concluso per la conferma delle ingiunzioni opposte, anche in relazione all'entità delle sanzioni irrogate, ritenute del tutto congrue rispetto alle violazioni addebitate agli incolpati.
L'opposizione deve essere rigettata.
Debbono in primo luogo essere disattese le censure formulate in rito dai ricorrenti, veicolate con il primo motivo di opposizione.
Con riguardo al ventilato mancato rispetto del termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni, ricondotto dagli opponenti al difetto di allegazione del visto del capo del
Dipartimento Vigilanza, dagli stessi indicato quale dies a quo del computo del termine, appare dirimente evidenziare come la , costituendosi in giudizio, abbia prodotto il CP_1 documento digitale attestante l'apposizione del visto suddetto in data 29.12.2020 (si rimanda al doc. 21 di parte opposta).
Da quella data, sino alla notifica delle contestazioni agli odierni opponenti, intervenuta il 22 febbraio 2021 (doc. 5 e 6 di parte opposta), è decorso un termine inferiore a 90 giorni.
Pure da disattendere è la censura afferente al mancato rispetto del termine di 240 giorni per l'adozione del provvedimento sanzionatorio previsto dalle “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” della . CP_1
Il suddetto termine, che per pacifica ammissione delle parti è venuto a scadere il 19 gennaio
2022, è stato rispettato, posto che il provvedimento sanzionatorio è stato emesso dalla
[...]
in data 11 gennaio 2022. CP_1
E' al momento dell'azione del provvedimento sanzionatorio, e non alla sua successiva notifica agli incolpati, che occorre fare riferimento ai fini della valutazione del rispetto del termine, posto che è la stessa norma regolamentare a prevedere la riferibilità del termine di 240 giorni all'”eventuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni ... adottato dal Direttorio dalla ”. CP_1
La successiva notifica, seppure necessaria ad altri fini, non integra né perfeziona l'atto, già perfetto in ogni sua parte.
Per quanto necessario, appare dirimente evidenziare come, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte,” il termine di 240 giorni di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 385 del
1993 non ha natura perentoria e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che il regime decadenziale e prescrizionale applicabile può essere desunto esclusivamente dall'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981, che prescrive un termine perentorio soltanto per la contestazione differita (cfr. Cass. n. 9517/2018
e, in via generale, per il procedimento anche relativo a sanzioni diverse da quelle di cui al t.u.f., Cass. n.
21706/2018; Cass. n. 6965/2018; Cass. n. 1740/2022 e Cass. n. 1154/2024)” (in questi termini, da ultimo, Cass., 7 maggio 2024, n. 12323). Con riguardo infine alla censura afferente all'assenza di motivazione del parere reso dall'Avvocato Generale, si rileva come le “Disposizione di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” si limitino a prevedere la previa emissione di tale parere (la cui omissione non è peraltro sanzionata con alcuna invalidità del successivo provvedimento) senza precisarne il necessario contenuto, talché, considerata la sua mera valenza consultiva, lo stesso ben può essere espresso mediante adesione alla proposta, senza necessità di ribadirne per esteso le argomentazioni (il che può avvenire persino con riguardo al decreto del Direttorio che commina la sanzione, che come noto può essere motivato "per relationem"; in argomento, tra le altre, Cass., 3.1.2019, n. 4)
Si viene dunque al merito.
Come desumibile dalla narrativa che precede, gli opponenti hanno per un verso svolto censure di carattere generale rispetto alle considerazioni poste dalla a fondamento della CP_1
contestazione degli illeciti, elencate nel quinto motivo di opposizione e peraltro via via formulate anche nell'ambito del secondo motivo di opposizione, all'atto della disamina dei singoli “Rilievi” mossi a loro carico, e per altro verso svolto considerazioni di dettaglio riferibili ai singoli addebiti formulati in loro danno ed alle posizioni creditizie che ne costituirebbero esemplificazione.
Le doglianze di carattere generale, che si viene qui ad esaminare in via prioritaria, si risolvono nelle seguenti deduzioni:
i)all'addebito, mosso all'organo di vigilanza, di avere ritenuto la sussistenza di violazioni di carattere meramente formale, avulse da riscontri concreti, e comunque sconnesse dai compiti che, secondo la ripartizione di funzioni all'interno delle società bancarie, avrebbero fatto carico ai componenti del consiglio di amministrazione;
più in dettaglio, come sopra indicato in sede di illustrazione dei motivi di opposizione, gli opponenti hanno negato la quasi totalità degli addebiti in ragione della ritenuta competenza, sulle varie materie in relazione alle quali erano state segnalate irregolarità o carenze, degli organi di controllo o del Direttore Generale, quale organo apicale, soggetti che del resto non avrebbero mai dato conto di anomalie o segnalato al C.d.A. la necessità di intervenire, di modo che alcuna responsabilità omissiva poteva essere prospettata a loro carico, pena la violazione dei principi di “specificità” e “personalità” nell'imputazione delle sanzioni;
ii) alla non configurabilità, anche in ragione delle considerazioni sub i), degli indispensabili elementi del dolo e della colpa, che necessariamente devono connaturare (anche) gli illeciti amministrativi in materia bancaria, che altrimenti si risolverebbero in inammissibili ipotesi di responsabilità oggettiva;
iii) alla prevalente riconducibilità della situazione di dissesto dell'istituto di credito alla disastrosa situazione economica conseguita all'epidemia di Covid, di peculiare gravità se riferita al tessuto imprenditoriale locale.
Tali deduzioni non sono ad avviso di questa Corte recepibili, il che determina la necessità di reiezione del quinto motivo di opposizione e, in parte qua, delle corrispondenti deduzioni svolte con il secondo motivo.
Con riguardo al primo aspetto, osserva la Corte come i doveri incombenti ai componenti del
Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri, quand'anche privi di deleghe, non possano essere intesi nei riduttivi termini prospettati dagli opponenti, dovendo ritenersi che gli amministratori, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, siano sempre tenuti ad agire in modo informato e a impedire possibili violazioni.
A conferma dell'assunto giova richiamare le condivisibili considerazioni svolte in materia dalla
Suprema Corte, del seguente tenore: “ Il … motivo – con il quale si contesta la violazione dell'art. 53 lett. b) e d), del TUB in relazione alla mancata o inadeguata considerazione della graduazione della responsabilità degli amministratori nel diritto societario e alla diversità dei ruoli e delle funzioni tra le due figure
(quella apicale e quella di mero consigliere del CdA) nel rispetto delle relative prescrizioni - è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (v., per tutte, Cass. n. 2737/2013 e Cass. n.
22848/2015) nell'affermare che nello specifico settore delle attività bancarie o di intermediazione finanziaria, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni, nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo ai componenti del consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative).
Essi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni.
Tale dovere, sancito dall'art. 2381 c.c., commi 3 e 6, e dall'art 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante ed adeguata conoscenza del business bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività della banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare proficuamente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri di direttiva o avocazione riguardo alle attività rientranti nella delega. L'ambito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito della riforma del diritto societario adottata con d. lgs. n. 6/2003: l'art. 2381, comma 6, c.c., impone un dovere di agire in modo informato, disponendo infine che "ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società"; il comma 2 dell'art. 2392 c.c. continua a prevedere che gli amministratori "sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".
Occorre, inoltre, evidenziare che, per quanto specificamente attiene ai consiglieri non esecutivi di società bancaria,
l'art. 53, lett. b) e d), del t.u.b. prevede che la emani disposizioni di carattere generale aventi ad CP_1
oggetto, per quanto in questa sede rileva, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e
l'organizzazione societaria e dei controlli interni. Le disposizioni attuative sono state dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare 21 aprile 1999 n. 229 oltre che con le successive modificazioni ed integrazioni, le quali sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione di azienda bancaria, che si incentrano, per l'intero organo collegiale, proprio in quel compito di monitoraggio e valutazione della struttura operativa.
In particolare, il dovere di agire in modo informato gravante sui consiglieri non esecutivi è stato chiarito da questa Corte - con la sentenza n. 2737/2013 - essere "particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile": ciò, in quanto la "diligenza richiesta agli amministratori risente della «natura dell'incarico» ad essi affidato ed è commisurata alle «loro specifiche competenze» (art. 2392 c.c.)". La sentenza appena richiamata ha ricordato come, sotto questo profilo, il d.lgs.
n. 385 del 1993 esiga il possesso, in capo ai soggetti investiti di funzioni di amministrazione presso banche, di determinati requisiti di professionalità (art. 26), mentre le predette Istruzioni di vigilanza attribuiscono al consiglio di amministrazione una quantità di compiti specifici afferenti ai rischi ed al sistema informativo interno, con l'obbligo espresso di adottare "con tempestività idonee misure correttive" "nel caso emergano carenze
o anomalie" (titolo IV, capitolo 11, sezione II).
Tanto più, pertanto, nell'ambito delle società bancarie, è stato enfatizzato il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi: che – come è già stato posto in risalto - "non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti del quali la legge onera questi ultimi, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario
e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio (al quale è affidata l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell'intermediario), hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed esercitare utilmente una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo;
e ciò non solo in vista della valutazione del rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l'esercizio del poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione" (v. anche Cass. n. 17799/2014).
Mediante le richiamate disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e della normativa secondaria,
l'ordinamento ripone, dunque, un particolare affidamento nella specifica competenza degli amministratori, sia pure non esecutivi, in ragione dei loro requisiti di professionalità e, perciò, di una dovuta sensibilità percettiva, nonché nella connessa reazione, che concreta il dovere di ostacolare l'accadimento dannoso: in presenza di segnali
d'allarme percepibili da un amministratore diligente secondo la specifica competenza, egli risponde del mancato dovere di attivarsi” (in questi termini, Cass., 7 maggio 2024, n. 12323; nello stesso senso, Cass.,
11.12.2024, n. 32010; Cass., 18.9.2020, n. 19556).
Le considerazioni che precedono, condivise da questa Corte, consentono di superare le difese svolte dagli odierni opponenti, i quali (a vario titolo e con riguardo alla quasi totalità degli addebiti mossi a loro carico) hanno negato la loro responsabilità sul presupposto di non essere stati informati delle (eclatanti) anomalie e criticità poi rilevate dall'organo di vigilanza e dunque di non aver avuto cognizione di esse e di non essersi per questo potuti attivare, talché sarebbe stata impropriamente ascritta a loro carico una responsabilità di contro facente capo ad altri organi.
Al contrario, in ragione dei peculiari doveri loro incombenti e della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, gli opponenti si sarebbero dovuti attivare per prevenire, eliminare o quantomeno tentare di attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui avrebbero dovuto avere conoscenza, e ciò adempiendo al dovere di informazione agli stessi facenti capo, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire fossero fondate sulla conoscenza dell'effettiva situazione aziendale.
Ne consegue l'impossibilità di ritenere di per sé idonee ad elidere la responsabilità degli opponenti le considerazioni svolte con il secondo motivo di opposizione, con riguardo:
- ai Rilievi 7 (controllo rischi), 8 (Compliance) e 9 (Internal audit), con i quali hanno addotto la competenza nelle suddette materie in capo alla funzione di controllo e al direttore generale;
- ai Rilievi da 10 a 15, afferenti alle diverse fasi del processo del credito, nel cui ambito gli opponenti hanno addirittura ammesso di aver avuto “la (errata) percezione di una regolare gestione dei crediti anomali”, rimettendo peraltro ogni responsabilità ai soli titolari della funzione di controllo, al direttore generale e al direttore commerciale (quanto al rilievo 11) ovvero alla funzione di controllo unitamente alla società di revisione (quanto al rilievo 15);
-al Rilievo 17, relativo ai riscontri contabili, ad avviso degli opponenti attribuito unicamente all'ex direttore della banca, dr. che nulla aveva sul punto segnalato al CdA. Per_1
Questo, appunto, in ragione del fatto che il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non può essere rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati o di quelli delle altre funzioni aziendali, posto che anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega.
Le considerazioni che precedono, in uno con quelle che si viene ad esporre, consentono anche di superare la censura sub ii), con la quale i dottori e hanno prospettato Parte_1 Pt_2
l'addebito a loro carico di una responsabilità di carattere oggettivo, in quanto avulsa dall'accertamento del dolo o della colpa.
Come noto, “In tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (in questi termini, ex plurimis, Cass., n. 27432/2013).
Più in dettaglio, avuto riguardo alla specifica materia in oggetto, giova richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte, a sezioni unite, del seguente tenore: “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'art. 190 del d.lgs.
24 febbraio 1998, n. 58, individuando una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, àncora il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della "suità" della condotta inosservante, con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza” (Cass., ss.uu., 30 settembre 2009, n. 20930).
Ne consegue che “l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria sia a carico dell'Amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita. Tale prova può essere offerta anche mediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo, pongono a carico dell'intimato
l'onere di fornire la prova di aver tenuto la condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi tali da rendere inesigibile tale condotta” (così la citata pronuncia n. 20930/2009). Il principio è declinabile anche con riguardo alle violazioni delle disposizioni di cui al Testo
Unico Bancario.
Ribadito che, “ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni… i consiglieri non esecutivi … sono tenuti ad agire in modo informato e… ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi”, ne “consegue… che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la , anche in virtù della presunzione di CP_1
colpa vigente in materia, ha unicamente l'onere di dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno” (così Cass., 9.11.1015, n. 22848; Cass., 12.1.2017, n. 604).
Per l'effetto, “in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla nei confronti dei componenti CP_1
del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della direzione di una banca, per inosservanza delle istruzioni relative all'organizzazione amministrativa e contabile ed omesso invio delle prescritte segnalazioni all'istituto d'emissione, spetta ai destinatari della sanzione dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore” (Cass., 8.2.2016, n. 2406; nello stesso senso anche Cass.,
9.12.2013, n. 27432).
Alla luce dei principi esposti circa il riparto degli oneri probatori, la tesi prospettata dagli opponenti, i quali hanno lamentato il difetto di prova, da parte della , della CP_1
concreta configurabilità del dolo o della colpa, deve essere disattesa, posto che l'obiettiva esistenza delle violazioni ascritte ai dottori e (che peraltro per la gran parte Parte_1 CP_16
non sono state dagli stessi negate, se non sotto l'esaminato profilo dell'asserita loro imputabilità ad altri organi) è stata dimostrata dall'organo di vigilanza (come meglio si dirà infra) e, di contro, gli opponenti non hanno dimostrato “di aver tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a limitarne il danno”.
Con riguardo alla difesa sub iii), poi, osserva la Corte come la tesi che la situazione di dissesto della Banca del Sud, che ha reso infine inevitabile l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, fosse imputabile in via prevalente all'epidemia di Covid costituisce conclusione non solo apodittica ma anzi smentita dagli atti, se è vero che le irregolarità del processo del credito, così come le gravi problematiche di stabilità che affliggevano l'istituto di credito, insite
“nel progressivo deterioramento degli assetti tecnico-gestionali, non adeguatamente fronteggiato dalle iniziative adottate dal sistema di governo societario dell'intermediario”, erano esistenti sin dall'esercizio 2017 ed erano già state reiteratamente segnalate dall'istituto di vigilanza, che già dall'anno 2018 aveva
“attenzionato” l'istituto di credito in oggetto (si rimanda ai doc. da 17 a 19 di parte resistente).
Ne consegue come, pur volendo dare per ammessa l'inevitabile deteriore incidenza della crisi economica conseguita alla pandemia, non è possibile ad essa ricondurre, con effetti esimenti rispetto agli addebiti mossi agli opponenti, l'insorgenza delle violazioni oggetto delle sanzioni emesse dalla . CP_1
Deve poi sin da ora essere disatteso il quarto motivo di opposizione, con il quale viene censurata l'archiviazione della posizione di altra componente del Consiglio di amministrazione della Banca del Sud, ritenuta ingiustificata dagli odierni opponenti.
Ogni considerazione sul punto è assorbita dal fatto che esula del tutto dall'odierna valutazione la disamina della posizione di un soggetto terzo estraneo al giudizio, rilevando unicamente, agli odierni effetti, verificare la fondatezza, o meno, degli addebiti mossi a carico dei dottori de e Pt_1 Pt_2
Si viene dunque all'esame della Corte il secondo motivo, nella parte non assorbita dalle considerazioni che precedono e relativa alla concreta declinazione delle suddette considerazioni rispetto ai singoli addebiti mossi a carico degli opponenti.
Rilievi 1 e 2
Ribadito quanto sopra indicato in relazione all'elemento soggettivo degli illeciti, che è stato contestato dagli opponenti con riguardo ai primi due rilievi della , giova CP_1
evidenziare come per un verso sia da confermare l'obiettiva configurabilità delle violazioni e per altro da escludere che gli incolpati abbiano fornito la prova liberatoria loro facente carico.
Con riguardo al rilievo n. 1, con cui la ha contestato il progressivo CP_1
deterioramento della situazione aziendale della del Sud, non fronteggiato dal CdA, è CP_1
emerso in sede ispettiva (e non è comunque contestato dagli opponenti) come, a partire dalla fine del 2017, sia iniziata la riduzione dei mezzi propri (che dai 18,7 milioni al 31.12.2017 sono passati agli 11,1 milioni al 30 giugno 2020), evenienza per lo più riconducibile all'incremento della rischiosità del portafoglio crediti e all'accentuazione dello squilibrio strutturale del conto economico.
In un tale contesto aziendale, ed è ciò in cui si sostanzia il primo e generale rilievo ispettivo,
l'organo di governo della banca non ha adottato idonee iniziative atte a indirizzare l'attività in coerenza con i principi di sana e prudente gestione.
Le difese sul punto svolte dagli opponenti, i quali hanno addotto di avere adottato una serie di
“strategie” che avrebbero consentito il netto miglioramento dei risultati aziendali, desumibili dal bilancio approvato per l'anno 2019, non soccorrono allo scopo, se è vero che non solo già al giugno 2020, data della chiusura dell'accertamento ispettivo, le perdite erano assurte ad euro 5,3 mln, con riduzione dei mezzi propri a circa 11 milioni di euro, ma in breve lasso di tempo “i fondi propri sono scesi al di sotto del minimo regolamentare per l'esercizio dell'attività bancaria, attestandosi a € 8,659 mln, a causa delle perdite del primo trimestre 2021 (oltre € 1 mln)”, motivo per cui si è resa necessaria la sottoposizione dell'istituto di credito alla procedura di amministrazione straordinaria (si rimanda al relativo provvedimento, prodotto sub 2 da parte opposta).
Le strategie correttive che gli ex amministratori adducono, a loro difesa, di avere intrapreso
(i.e. il rilancio dei crediti “buoni” e la riduzione del portafoglio crediti deteriorati mediante operazioni di cessione), non hanno evidentemente consentito il raggiungimento dello scopo auspicato.
Né, ad escludere la fondatezza dell'addebito, è la considerazione che la perdita registrata al giugno 2020 fosse dovuta anche alla straordinaria operazione di svalutazione di risalenti crediti richiesta dall'organo ispettivo, in assenza di prova che tale operazione, cui la banca ha pacificamente accettato di dare corso, non fosse giustificata dall'effettiva natura di NPL di tali risalenti crediti.
Con il Rilievo n. 2 la ha censurato l'inidoneità dell'azione svolta dal C.d.A. della CP_1
Banca del Sud ad assicurare il governo dei rischi, il presidio delle grandezze economico- patrimoniali e l'affidabilità delle informazioni rese alla Vigilanza;
a tal fine ha elencato una serie di criticità esemplificative degli addebiti, quali: l'adozione di ambiziosi piani strategici sistematicamente disattesi senza che si approfondissero le cause;
la mancata consapevolezza delle criticità dell'assetto organizzativo e dei controlli, con particolare riguardo a tutte le fasi del processo del credito;
l'insufficiente contenimento dei costi di struttura, nonostante i negativi indicatori di efficienza operativa, di cui era eclatante il dato 30.6.2020 in cui il cost/income ratio era pari al 146%.
Al fine di contrastare gli addebiti gli opponenti hanno valorizzato: la costituzione del CP_3
che aveva consentito un rafforzamento delle attività di istruttoria e di valutazione dei
[...]
crediti e, nel periodo 2018 – 2019, la contrazione del rischio di credito della il CP_1
rafforzamento della struttura organizzativa e di controllo (mediante l'inserimento di nuove risorse, il ricorso ad outsourcer e professionisti di elevato standing, l'aggiornamento degli assetti di regolamentazione della banca, l'adozione di un imponente piano formativo del personale, la creazione della struttura normativa ed operativa per avviare il servizio factoring e di cessione del quinto dello stipendio, la nomina di un nuovo D.G. di elevato standing e la ricerca di potenziali partner, la revisione del precedente piano industriale); il ricorso a primarie società di consulenza nell'ambito della esternalizzazione della funzione di controllo e Risk Management.
Ebbene, nonostante tali attività ed a prescindere da ogni considerazione sulla tempestività della loro adozione, non si può che prendere atto del fatto che sono incontroversi, in quanto non contestati e documentali, i seguenti dati:
i)il fatto che l'incidenza dei costi operativi, lungi dall'essere stata contenuta, è progressivamente aumentata tra il 2017 ed il 2020 (il rapporto cost/income dal 69,3% del 2017 è aumentato alla percentuale del 95,5% del 2019, fino al dato del 146% al 30.6.2020; v. p. 8 dell'accertamento ispettivo);
ii) il fatto che nell'esercizio 2019, comunque chiuso con una perdita (di € 398.000,00 euro), il margine di intermediazione (€ 5,4 milioni) fosse risultato appena sufficiente a coprire gli oneri di struttura (€ 5,1 milioni) e inidoneo a coprire le rettifiche su crediti dell'anno (€ 636 mila);
iii) la circostanza del successivo deterioramento della situazione nel primo semestre del 2020, il cui risultato netto è stato negativo per € 5,3 milioni, come sopra già evidenziato. Le azioni intraprese dal CdA, come sopra elencate dai dr. e dunque, non Parte_1 Pt_2
hanno consentito il superamento o anche solo il contenimento delle criticità obiettivamente esistenti (quanto a rischio di credito, rapporto costi/redditività e conseguente progressivo e irreversibile deterioramento delle condizioni dell'istituto di credito), di modo che non assumono l'efficacia esimente invocata dagli opponenti.
Rilievo 3
Con tale rilievo la ha censurato il fatto che “in un contesto connotato dall'elevata CP_1
rischiosità del portafoglio creditizio e dalla necessità di ridurre l'aliquota di crediti deteriorati, (fossero) state adottate scelte di investimento incoerenti con la situazione aziendale”, essendo stati acquisiti “da Banca
Sistema, al prezzo di € 2,7 mln e con la clausola pro soluto, crediti scaduti vantati nei confronti del Comune di Catania in dissesto finanziario”.
Al fine di elidere il fondamento della contestazione, gli opponenti hanno sostenuto che l'acquisto dei crediti di Banca Sistema nei confronti del Comune di Catania in dissesto fosse avvenuto nell'ottica “di beneficiare di un ritorno economico aggiuntivo di notevole interesse, in considerazione del limitato rischio di credito e di liquidità dell'operazione” e come in ogni caso l'operazione fosse contro garantita dalla proponente Banca Sistema, con la quale era stato stipulato un contratto derivato, nella forma di opzione PUT;
nell'esercizio di tale opzione il Direttore Generale, a ciò autorizzato con delibera del C.d.A. del 29.04.2021, aveva ritrasferito a Banca Sistema i crediti suddetti al prezzo pari al valore di euro 2.347.000,00 allocato in bilancio, quindi senza perdite patrimoniali per la CP_1
Le suddette considerazioni non sono condivisibili.
Non è invero comprensibile come, a fronte dei pregressi rilievi dell'organo di vigilanza circa la necessità di ridurre l'ammontare dei crediti deteriorati (già con la missiva del 7.11.2018, doc.
17 di parte resistente), si fosse potuto ritenere opportuno ed anzi utile dare corso all'acquisto, mediante operazione di re-factoring, di crediti scaduti nei confronti del Comune di Catania, che si trovava in stato di dissesto;
l'autorizzazione di una simile operazione, del tutto incoerente rispetto alla situazione aziendale, che imponeva di ridurre l'ammontare dei crediti deteriorati, deve ritenersi incauta, e ciò a prescindere dai risultati finali della stessa, che peraltro appaiono negativi.
A fronte dell'acquisto per euro 2,7 milioni, gli opponenti allegano infatti di averli rivenduti ad
Contr euro 2.347.000, il che, oltre a non essere dimostrato (secondo quanto addotto da l'operazione non sarebbe andata a buon fine), comunque integrerebbe un pregiudizio per l'istituto di credito.
Gli opponenti non hanno in ogni caso censurato gli ulteriori rilievi posti dall'organo di vigilanza a fondamento dell'addebito n. 3, e segnatamente il fatto che l'esposizione acquisita non fosse stata valutata in conformità ai principi contabili internazionali, né fosse stata classificata, come dovuto, tra i crediti deteriorati e da segnalare alla Centrale Rischi quali crediti a “inadempienza probabile”, con conseguente sotto stima delle implicazioni in termini di rischiosità del portafoglio e di assorbimento del capitale;
solo in pendenza di ispezione e su sollecitazione del relativo team, ciò che non è contestato dagli opponenti, si è provveduto alla segnalazione e alle necessarie rettifiche di valore del pacchetto di crediti acquisiti da Banca
Sistema.
Rilievo 4
Con tale rilievo la ha stigmatizzato il fatto che “gli assetti organizzativi e procedurali” CP_1
della banca non fossero idonei ad assicurare “in via sistematica la corretta gestione delle operazioni con parti correlate e dei potenziali conflitti di interesse, a causa dell'insufficiente apporto degli amministratori indipendenti e del mancato aggiornamento della mappatura degli interessi degli esponenti aziendali, anche ai sensi dell'art. 2391 c.c.”.
Le difese sul punto svolte dagli opponenti, i quali hanno ammesso l'esistenza di “imperfezioni nei presidi di gestione delle operazioni con parti correlate”, sono di tenore generico e come tali inidonee a smentire le contestate carenze dell'assetto organizzativo in tema di gestione del conflitto di interessi ed operazioni con parti correlate, derivanti dall'accertato (e non contestato) mancato aggiornamento della mappatura degli interessi degli esponenti aziendali, all'incompletezza dell'anagrafe dei soggetti collegati, all'insufficiente attività ricognitiva della funzione di
Controllo Rischi. I “miglioramenti di processo” che gli stessi evidenziano di aver contribuito ad introdurre, anch'essi peraltro genericamente indicati, non è dato sapere quando siano stati adottati, se prima o in pendenza dell'accertamento ispettivo;
di certo, non in tempo utile per impedire il verificarsi dei singoli episodi contestati dall'organo di vigilanza, addebiti la cui fondatezza non è smentita dalle difese svolte dagli opponenti.
Con riguardo alla contestata concessione di un affidamento all'allora direttore generale dr.
il fatto che lo stesso avesse poi rilasciato le garanzie richieste non appare idoneo ad Per_1
elidere l'addebito formulato nei confronti degli opponenti, ovvero quello di avere rilasciato parere favorevole nella seduta dell'1.8.19, nonostante in quel momento fosse stato evidenziato come, “ai fini di un'appropriata osservanza della procedura contemplata in merito alle operazioni con parti correlate e segnatamente sul versante della prudenza”, fosse opportuno, fra l'altro, acquisire ulteriori garanzie.
In relazione al parere favorevole reso (dal solo dr. all'applicazione di un tasso creditore Pt_2
del 2,5% (poi addirittura ridotto all'1,8%) sul conto di deposito “a vista” della Halisson Re
s.r.l., società riconducibile al consigliere le difese svolte da parte opponente, con le quali CP_4
si assume che il tasso concesso fosse in linea con le condizioni riconosciute agli altri depositi del e alle società allo stesso riconducibili, e non già alla generalità dei contraenti nelle CP_4
medesime condizioni del non sono all'evidenza idonee ad elidere la censura di difetto CP_4
di imparzialità nella concessione del suddetto parere, rilasciato appunto nonostante l'espresso riconoscimento che tali condizioni economiche “non [fossero] proprio in linea con quelle applicate alla migliore clientela”.
Il fatto poi che la concessione di un simile tasso di favore fosse coerente con la rilevanza complessiva delle somme depositate in quel momento presso la banca (pari a circa 4 milioni di euro, quanto ad Halisson Re) non assume efficacia esimente, se è vero che si trattava di un deposito “a vista”, e dunque smobilitabile dal cliente a semplice richiesta, come poi di fatto avvenuto mediante prelievo di 3 milioni di euro dal conto della suddetta società, talché non era prospettabile l'asserito “buon livello di stabilità” dell'operazione. In relazione poi alla delibera di concessione di un finanziamento di 5 milioni di euro alla Ica
Food International s.r.l., società connessa al vicepresidente dr. osserva la Corte: Pt_4
-che appare irrilevante la (necessaria) astensione del all'atto della delibera di Pt_4
finanziamento, considerato il diverso oggetto delle censure mosse al CdA, insite appunto nell'inadeguatezza dell'assetto organizzativo della banca in tema di gestione dei conflitti di interesse e dei rapporti con le parti correlate;
- che a elidere l'addebito non rileva il fatto che il fosse componente non esecutivo del Pt_4
CdA della Ica Food, posto che la circostanza non esclude l'applicazione della disciplina prevista per le operazioni con parti correlate (considerati i poteri comunque facenti capo ai componenti anche non esecutivi del consiglio di amministrazione, che “sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi”; così Cass., ord., 19 maggio 2022,
n. 16275).
- che infine il fatto che il rapporto di convivenza tra il e la figlia del avesse Pt_4 CP_4
avuto inizio solo nove giorni prima dell'adozione della delibera, talché il C.d.A. non avrebbe avuto il tempo materiale per essere messo a conoscenza del fatto tramite l'aggiornamento dell'anagrafe dei soggetti collegati, è irrilevante, posto che quello che si imputa al C.d.A. è proprio l'omesso controllo in ordine all'adozione delle necessarie procedure atte a consentire la tempestiva emersione di simili collegamenti, procedure che nella fattispecie non hanno certamente funzionato (se è vero che il ha proceduto alla dovuta comunicazione solo Pt_4
quattro mesi dopo, in pendenza dell'ispezione).
In relazione infine alle singole ipotesi indicate dalla Vigilanza quale esemplificative del mancato aggiornamento delle dichiarazioni da parte dei soggetti coinvolti e all'insufficiente attività ricognitiva della funzione di Controllo Rischi, tenutaria dei registri dei soggetti collegati, gli opponenti si sono limitati ad addurre come “nessuna responsabilità pote(sse) essere ascritta al C.d.A. per i “casi” evidenziati (ritardo nella raccolta della dichiarazione sostitutiva da parte della Fondazione Banco di Napoli;
ritardo nell'inserimento del nominativo nel Registro della società New Green Roma, acquisita dal solo l'11.02.2020; mancato inserimento del nominativo nel Registro della società GS e Controparte_5 Data Consulting, collegata al Presidente del Collegio Sindacale, soggetta a procedura concorsuale dal 2004 al
2009 e da allora rimasta inoperativa)”, senza peraltro indicare le ragioni dell'asserita non imputabilità dei riconosciuti ritardi.
Rilievi da 7 a 9
I suddetti rilievi attengono all'attività della Funzione di Controllo Rischi, definita come
“gravemente lacunosa a causa della limitata dotazione di risorse e della insufficiente indipendenza nello svolgimento dei propri compiti”, nonché alla Funzione Compliance e di Internal Auditing, ritenute anch'esse inefficaci, se non addirittura prive di alcuna concreta rilevanza.
Le difese in proposito svolte dagli opponenti, consistenti nell'asserita esclusiva responsabilità, nelle materie suddette, della funzione di controllo e del Direttore generale (il quale non avrebbe riportato criticità al C.d.A. che sarebbe stato dunque inconsapevole e per l'effetto sarebbe sul punto incolpevole), possono essere disattese in ragione delle considerazioni già in precedenza esposte con riguardo ai doveri facenti capo all'organo di governo delle società bancarie.
Per le stesse ragioni non può assumere efficacia esimente la considerazione della
“esternalizzazione” della Funzione di Compliance e di Internal Auditing, affidate a primarie società di consulenza le quali, a loro volta, nulla avrebbero riportato, in termini di criticità, all'incolpevole CdA.
Ciò appunto in ragione:
i) del fatto che la scelta di affidare le funzioni aziendali di controllo a professionisti specializzati non priva l'organo amministrativo delle corrispondenti responsabilità, che come ribadito dalle disposizioni di vigilanza non possono essere (interamente) delegate a terzi, per il tramite appunto del ricorso alla “esternalizzazione” (cfr. Circ. n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo
3, Sez. IV)
ii) della già richiamata considerazione che l'eventuale insufficienza del flusso informativo in favore degli amministratori non assume efficacia esimente, considerato l'obbligo loro facente capo di “agire informati ”, da intendere in senso attivo. Il che, come correttamente evidenziato dalla resistente, era del tutto esigibile nel caso di specie, considerate le gravi disfunzioni patrimoniali in essere (poi come detto sfociate nell'ammissione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria), i pregressi e ripetuti richiami da parte dell'autorità di vigilanza e le dimensioni aziendali estremamente ridotte dell'istituto di credito (che aveva solo quattro sportelli), circostanze atte a consentire, in concreto, l'esercizio attivo delle prerogative facenti capo al CdA.
Infine, con specifico riguardo alla funzione di Risk Management, le criticità analiticamente indicate dalla (rilievo sub 7, lett. da a) ad e) non sono state disconosciute dagli CP_1
opponenti.
Rilievi da 10 a 15
I suddetti rilievi afferiscono alle varie fasi del processo del credito, a partire dalla normativa sulla gestione del rischio di credito, oggetto del Rilievo 10.
Gli opponenti hanno in primo luogo ritenuto di poter escludere, anche sotto questo profilo, la loro responsabilità in ragione dell'assenza di “specifiche evidenze e flussi informativi che ne evidenziassero le criticità” e della riferibilità delle censure ad attività di competenza delle funzioni di controllo e/o del direttore generale.
Tali considerazioni sono da disattendere non solo in ragione di quanto sinora evidenziato in termini generali, ma a fortiori in considerazione del fatto che il processo del credito assume valenza centrale nell'operatività bancaria e che le anomalie che affliggevano il comparto del credito erano a base dei reiterati richiami da parte della (si rimanda ancora ai CP_1
doc. da 17 a 19 di parte resistente).
Ciò posto, gli opponenti si sono limitati ad inferire:
i) che l'attribuzione al DG delle posizioni fino a 150.000 euro fosse conseguita alla necessità di non paralizzare il processo del credito;
ii) che in ogni caso nella seduta del 28 ottobre 2020 il C.d.A. aveva ratificato l'operato del D.G. delle settimane precedenti, “ripristinando la correttezza procedurale e dando mandato allo stesso di apportare i dovuti interventi alla regolamentazione interna, così da sanare il deficit di formalizzazione della regolamentazione interna”.
Ebbene, a tali difese appare sotteso il riconoscimento delle gravi carenze del quadro regolamentare relativo alla gestione del rischio del credito, per ovviare alle quali l'organo di governo non risulta aver adottato idonee e comunque tempestive iniziative (tale non potendo ritenersi quella dell'ottobre 2020, data in cui l'ispezione stava volgendo al termine).
Con il Rilievo 11, relativo alla fase di concessione del credito, era stato censurato: il fatto che l'attività istruttoria fosse basata su valutazioni del merito creditizio dei debitori e della capienza delle garanzie non sufficientemente approfondite, particolarmente evidenti con riguardo agli affidamenti a favore di società facenti parte di un gruppo;
il fatto che la valutazione degli immobili posti a garanzia non fosse conforme alla normativa di riferimento (essendo attribuita ad un unico professionista esterno, nelle cui relazioni mancava spesso l'indicazione della metodologia utilizzata per la stima del valore degli immobili); il verificarsi di ritardi nella revisione dei fidi, anche in presenza di anomalie.
Anche sotto questo profilo gli opponenti non hanno negato l'obiettiva esistenza di simili carenze, rispetto alle quali non si rinviene alcuna specifica contestazione, ma hanno addotto come ogni responsabilità dovesse essere ascritta al Direttore commerciale, nei cui confronti il
Consiglio di amministrazione aveva avviato azioni legali, nonché al Comitato Crediti, istituito nell'anno 2017.
L'assunto non è condivisibile, per quanto sinora esposto.
Con particolare riguardo al tema centrale dell'istruttoria precedente la concessione di credito, attività rispetto alla quale le Disposizioni di vigilanza impongono dettagliati obblighi (come analiticamente richiamati dalla resistente), appare evidente la necessità, in capo all'organo amministrativo, di verificare l'operato delle funzioni deputate allo svolgimento dell'attività,
l'efficacia delle politiche di gestione adottate e la loro rispondenza agli indirizzi strategici formulati dal CdA. Tale attività di supervisione non si è efficacemente svolta, se è vero che le anomalie nei processi di concessione del credito, unitamente alle irregolarità che hanno connotato le successive fasi di monitoraggio, classificazione e recupero, hanno determinato le gravi perdite patrimoniali accertate in sede ispettiva, cui è poi conseguita la sottoposizione dell'azienda bancaria all'amministrazione straordinaria.
La conclusione è supportata dalla valutazione delle singole posizioni evidenziate dalla
[...]
come esemplificative della superficialità nella fase di concessione del credito. CP_1
Il fatto che siano state escusse le garanzie prestate dalle società “ ” e Parte_5 CP_8
, che siano a posteriori state estinte le aperture di credito stipulate con le società “M.G.C.”
[...]
e “Por Les Amis” e sia stato concluso un accordo a saldo e stralcio con “ ” (di Controparte_7
cui peraltro non risulta prova), nulla toglie alla originaria e generale carenza del processo di erogazione del credito, confermata dal fatto che le suddette posizioni si sono chiuse in perdita per l'istituto di credito (il dato non è contestato dagli opponenti).
Il Rilievo 12 attiene alle procedure di monitoraggio e classificazione dei crediti, che l'organo di vigilanza ha verificato essere affette da varie e gravi lacune, tali da non avere consentito la pronta emersione dei segnali di deterioramento delle posizioni di rischio e per l'effetto pregiudicato la corretta rappresentazione della rischiosità aziendale e le stesse possibilità di recupero.
A fronte delle analitiche censure formulate dall'organo di vigilanza (richiamate nella narrativa che precede), gli opponenti hanno addotto, quanto all'attività di “monitoraggio”, come le competenze del C.d.A. fossero state correttamente assolte per il tramite del richiamo alla piattaforma “Credit Quality Manager” (CQM), che era stata rivista e riattivata a partire dal marzo
2021; sotto altro profilo hanno dato atto del positivo esito della “Relazione annuale della
Funzione Controllo Rischi per il 2019” e dunque della incolpevolezza dei componenti dell'organo collegiale di direzione e supervisione strategica e di indirizzo, ai quali sia le funzioni di controllo che il direttore generale avevano sempre fornito riscontri positivi.
Analogamente, quanto alla attività di classificazione dei crediti deteriorati, gli opponenti hanno evidenziato come sul punto non fossero stati formulati rilievi da parte delle funzioni di controllo, di modo che gli ex componenti del C.d.A. “avevano avuto la (errata) percezione di una regolare gestione dei crediti anomali”.
Ebbene, ferma l'evidente tardività della riattivazione nel 2021 della piattaforma “CQM”, con le richiamate difese gli opponenti ammettono la fondatezza dei rilievi ispettivi, sia con riguardo al monitoraggio che alla classificazione dei crediti, limitandosi ad addurre come, in assenza di segnalazioni da parte delle funzioni di controllo, gli stessi avessero avuto la “errata percezione” del buon funzionamento del processo di gestione dei crediti anomali.
Il dato non assume efficacia esimente, considerate le gravi e, come detto, non contestate deficienze del processo di monitoraggio e classificazione del credito, per effetto delle quali:
i)erano state nel tempo mantenute nella categoria “sotto controllo” o “scaduto/sconfinate” numerose posizioni, molte delle quali era riferibili a soggetti in stato di insolvenza;
ii) numerose posizioni scadute/sconfinate oltre 180 giorni non erano state riclassificate prontamente a "inadempienza probabile" o a “sofferenza”, anche in difformità a quanto previsto nella normativa interna, con ciò dimostrando che le policy, quand'anche adottate, venivano poi disattese (1.100 posizioni classificate come Past due per € 1,8 milioni, di cui n. 423 con anzianità di status di oltre 3 anni, sono state riclassificate massivamente dalla banca a inadempienza probabile o a sofferenza, con maggiori perdite per € 970.000).
Anche in questo caso, l'addebito è confermato dalla disamina delle singole posizioni menzionate nel rilievo della , posto che: CP_1
i) in relazione alla posizione “ gli opponenti si sono limitati ad allegare la CP_9
riconducibilità alla pandemia dello scadimento della posizione, poi sfociata nell'insolvenza, senza peraltro negare che la posizione fosse stata classificata come “past due” nonostante gli indici di bilancio negativi, gli sconfinamenti e i conti immobilizzati, per essere stata poi riclassificata a sofferenza con perdite pari a € 88.000,00, che è ciò in cui si sostanzia il rilievo ispettivo;
ii) con riguardo alle posizioni “ ed TR FR gli opponenti Parte_9
hanno dato atto del fatto che, a seguito dei mancati accordi di rientro dal debito (nel primo caso) e delle problematiche insorte nel 2016 e peggiorate a seguito della pandemia (nel secondo caso), le posizioni fossero state svalutate, senza peraltro in alcun modo smentire il fatto che entrambe le posizioni fossero state mantenute come inadempienze probabili per oltre quattro anni, pur essendo in situazione di grave difficoltà finanziaria, che era quanto appunto contestato dall'organo di vigilanza;
(iii) in relazione alle posizioni “Pegaso Petroli” e “Carenziauto gli opponenti non hanno negato che le relative posizioni fossero state classificate a sofferenza solo in sede ispettiva, con maggiori perdite, rispettivamente, per € 40.000,00 e 8.000,00 euro;
iv) con riferimento alla posizione CF. infine, gli opponenti non hanno negato CP_10
l'addebito formulato in sede ispettiva, con il quale era stato contestato che la posizione, classificata “sotto controllo”, non fosse stata revisionata da cinque anni, quando poi era stata riclassificata a “inadempienza probabile”, con conseguenti perdite per 126.000,00 euro.
Il Rilievo 13 attiene alla fase di recupero del credito, che pure la ha ritenuto CP_1
essere stata svolta sulla base di “policy lacunose e generiche”, sia in relazione alle valutazioni circa l'economicità dell'avvio o della prosecuzione delle procedure legali, sia con riguardo all'assenza dei prescritti pareri della Segreteria Legale sulle proposte di transazione, sui piani di rimborso e sulle stime di recupero espresse dai legali esterni;
ancora, l'organo di vigilanza ha censurato il mancato aggiornamento dei fascicoli delle sofferenze tenuti dalla Segreteria Legale (privi della menzione degli sviluppi giudiziari e delle consistenze patrimoniali dei garanti) e l'eccessiva dilatazione dei tempi tra la messa in mora del debitore, la delibera a sofferenza, l'apertura amministrativa della stessa e l'invio della pratica al legale, con conseguente compromissione dell'efficacia dell'azione di recupero.
Gli opponenti hanno in proposito addotto, a fini difensivi, di avere dato corso all'istituzione della Segreteria Legale sin dall'anno 2019, che era stata poi affiancata dall'assunzione di una risorsa in possesso di competenze legali dedicata al recupero del credito e alla gestione delle relazioni con i legali esterni;
per fronteggiare le “esposizioni deteriorate” era stato deliberato poi un “Piano Strategico” che prevedeva la già menzionata operazione di cessione di NPL, parzialmente realizzata per euro 3,5 milioni a fine 2019. Quanto all'ordinario monitoraggio” gli ex amministratori hanno dato atto di una serie di iniziative adottate, quali: l'istituzione a luglio 2020 della funzione Monitoraggio e Recupero
Crediti; il rafforzamento, nel settembre 2020, del reporting al C.d.A., con una periodicità trimestrale sull'andamento complessivo delle attività di recupero e sullo stato del portafoglio
NPL, anche al fine di consentire ogni valutazione programmatica e strategica;
il rafforzamento nel dicembre 2020, mediante affidamento in esclusiva alla “Funzione Recupero e
Precontenzioso”, della gestione e del recupero dei crediti deteriorati e del recupero di posizioni con sconfinamenti su rapporti non affidati;
il conferimento ad uno studio legale, dal gennaio
2021, dell'incarico di recuperare le posizioni deteriorate chirografarie per le quali non era conveniente procedere in sede giudiziale.
Ebbene, quanto alle iniziative da ultimo menzionate, la cui adozione conferma l'effettiva sussistenza di carenze nel processo di recupero del credito, è agevole rilevarne la tardività, trattandosi di interventi adottati in pendenza dell'ispezione o addirittura successivamente alla sua chiusura.
Per il resto, il solo fatto dell'istituzione della Segreteria legale non può sollevare da responsabilità l'organo amministrativo, posto che l'addebito formulato in sede ispettiva si sostanzia proprio nel mancato o inefficace assolvimento delle funzioni cui la Segreteria era preposta, il cui efficace esercizio il C.d.A. era invece tenuto a sorvegliare, al fine eventualmente di ovviare ai difetti dei processi aziendali posti a presidio del comparto relativo al recupero dei crediti.
Con specifico riferimento alle posizioni delle società e poi, l'inefficacia CP_13 CP_14
dell'azione di recupero giudiziale intrapresa (tardivamente o comunque in modo inopportuno) dall'istituto di credito è insita nelle stesse difese svolte dagli opponenti, i quali hanno dato atto del fallimento di entrambe le debitrici in corso di giudizio, con conseguenti perdite rispettivamente pari a 98.000 e 58.000 euro (dato non contestato).
Il Rilievo 14 attiene al processo di determinazione delle rettifiche di valore sui crediti, che è stato ritenuto sotto vari profili carente da parte dell'organo di vigilanza, con riguardo al portafoglio e alle Inadempienze probabili (IP). Parte_12 Sul punto gli opponenti si sono limitati a dare conto di quanto previsto nell'anno 2017 (i.e. la svalutazione forfetaria al 15% per i crediti sotto i 100.000 euro ed una svalutazione analitica per i crediti sopra quella soglia) e del fatto che all'inizio del 2020, considerati anche i rischi di peggioramento dovuti al Covid, la svalutazione forfetaria a 50.000 euro fosse stata elevata al
25%, in ottica prudenziale.
Tali difese, del tutto parziali e generiche, non consentono di superare le censure formulate dall'organo di vigilanza, secondo cui i difetti del comparto relativo alle rettifiche sul valore dei crediti hanno comportato una grave sottostima della rischiosità del portafoglio creditizio, che si è poi tradotta nelle consistenti rettifiche di valore evidenziate in sede ispettiva e integralmente recepite dalla banca, che hanno pesantemente inciso sulla sua dotazione patrimoniale.
Si viene dunque all'ultima censura afferente al processo del credito, ovvero al Rilievo n. 15, afferente alle differenze valutative.
A fronte delle censure formulate dalla , che aveva evidenziato come a seguito CP_1
della revisione condotta in corso di ispezione con riguardo al portafoglio crediti fossero emerse variazioni incrementative rispetto alle segnalazioni aziendali pari a € 3,3 mln per le sofferenze,
€ 0,6 mln per le inadempienze probabili e € 3,3 mln per le rettifiche di valore, integralmente recepite dall'ispezionata che ne ha dunque condiviso la fondatezza, le difese degli opponenti si risolvono nella laconica considerazione che “già dal 30 giugno 2020 (l'organo amministrativo) aveva provveduto a adottare un approccio più stringente nella valutazione delle posizioni creditizie”.
L'assunto, cui pure è insito il riconoscimento della fondatezza dell'addebito, è del tutto generico e privo di alcun concreto riscontro, fermo restando poi che un eventuale simile mutamento dell'”approccio” nella valutazione dei crediti sarebbe all'evidenza tardivo, in quanto adottato a partire dal luglio 2020 e dunque sostanzialmente in concomitanza con la data di inizio dell'ispezione, risalente al 30.7.2020.
Rilievo 17 Con riguardo infine al Rilievo 17, con il quale la ha evidenziato la mancata CP_1
rilevazione, da parte del C.d.A., di una serie di anomalie afferenti alla materia dei riscontri contabili, gli opponenti si sono limitati ad inferire come si trattasse di contestazioni attinenti alla gestione operativa e quindi ad attività di competenza del direttore della Funzione
Contabilità e Bilancio, all'epoca attribuita all'ex direttore della banca dr. al quale erano Per_1
dunque ascrivibili, in via esclusiva, le diffuse inadeguatezze dei presidi dei processi operativi riscontrate dall'organo di vigilanza.
Ebbene, rilevato che a tali difese è sotteso il riconoscimento dell'effettiva sussistenza delle diffuse anomalie riscontrate dalla (quali, a titolo esemplificativo, le partite CP_1
appostate fra le “altre attività” con caratteristiche di insussistenza, il duplicato addebito di numerose rate di mutuo, la gestione poco trasparente del sospeso di € 95.000 euro mila derivante dall'erroneo accredito effettuato il 14.11.18 sul conto corrente intestato alla
, ad escludere il fondamento della difesa è sufficiente richiamare le Parte_11
considerazioni in precedenza esposte in ordine al ruolo del C.d.A. ed alle attività che lo stesso avrebbe dovuto assumere al fine di contrastare le “diffuse inadeguatezze” che, per ammissione degli opponenti, affliggevano il comparto.
Si viene dunque alla disamina del terzo motivo di opposizione, che afferisce alla posizione del solo dr. Pt_2
Come indicato in narrativa, l'opponente lamenta il fatto che non fossero state tenute in considerazione le controdeduzioni dallo stesso presentate con riguardo a due addebiti formulati a suo carico, consistenti nell'asserito inefficace esercizio della funzione di Compliance
e nel previsto aumento del proprio compenso, con conseguente difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio sul punto.
Quanto al primo aspetto l'opponente lamenta la mancata considerazione dell'imponente attività svolta, nonostante le gravi carenze di personale dell'ufficio “organizzazione”, consistita in una serie di rilevanti attività (quali la revisione integrale di oltre sessanta fogli informativi e riprofilazione dei rapporti, la regolamentazione in tema di politiche di remunerazione e di conflitti di interesse, l'adozione di buone prassi commerciali, le iniziative in tema di processo del processo del credito e gestione dei reclami) e documentata, anche in termini quantitativi, dal rilevante numero di visti e pareri emessi, verifiche effettuate, incontri periodici, scambi di email quasi quotidiani.
Ebbene, le considerazioni che il dr. lamenta non essere state valutate hanno tenore del Pt_2
tutto generico, risolvendosi in una mera elencazione delle attività svolte, e come tali non sono idonee a superare i concreti addebiti mossi all'opponente nella sua qualità di responsabile della funzione Compliance con il rilievo n. 8, con il quale è stato rilevato:
i) che “la fase di pianificazione degli interventi manca di criteri formalizzati in merito all'iter attraverso il quale si stabiliscono le aree da indagare e agli indicatori di rischio da considerare (es. anzianità delle verifiche pregresse); anche a ciò si deve che, nell'ultimo biennio, sia stato tralasciato il vaglio di conformità su importanti ambiti (es. conflitti di interesse, valutazione garanzie immobiliari);
ii) che “i singoli report non sono redatti in maniera da far emergere il processo logico sottostante alla valutazione della rischiosità del profilo indagato, laddove gli score finali relativi alle singole aree di indagine non sono compendiati, sulla base di idonei criteri di ponderazione, in un giudizio finale complessivo;
iii) che “il reporting agli Organi aziendali non consente la corretta percezione della gravità delle anomalie riscontrate e la priorità delle azioni di rimedio da intraprendere (nella relazione della funzione per il 2019, ad esempio, si fa generico riferimento alle “numerose azioni di rimedio che richiedono di essere implementate, affinché il funzionamento dei presidi risulti pienamente in linea con la normativa interna”);
iv) che “il contratto con l'attuale outsourcer non indica i nominativi dei nuovi referenti (sia interno che esterno), né gli SL (nel contratto è richiesto solamente il rispetto dei tempi pianificati per l'effettuazione delle verifiche)».
Con riguardo invece al censurato aumento del compenso, a prescindere dal fatto che la circostanza integra solo uno dei numerosi addebiti posti a fondamento del Rilievo ispettivo n.
2 (che sarebbe dunque nondimeno da confermare sulla base delle considerazioni in precedenza svolte), il fatto che si fosse effettivamente trattato del ristabilimento dell'originaria remunerazione pattuita all'atto della nomina del dr. (euro 25.000 annui, che lo stesso si Pt_2
era autoridotto ad euro 10.000 per poi averlo ripristinato all'importo originario nell'aprile
2020), non appare tale da spostare i sostanziali termini dell'addebito, con il quale la
[...] ha evidenziato come la misura si ponesse in contrasto “con il dichiarato obiettivo di CP_1
riconduzione degli oneri di struttura entro livelli sostenibili”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le violazioni ascritte agli odierni opponenti devono essere confermate.
Analogamente è a dirsi quanto alla quantificazione delle sanzioni, di cui in subordine è stata richiesta la riduzione al minimo edittale in considerazione della natura delle condotte e della esiguità dei compensi percepiti dagli ex amministratori per l'espletamento del loro incarico.
L'istanza deve essere disattesa.
Premesso che le condotte omissive censurate non possono ritenersi lievi, se si considerano le gravi conseguenze da esse derivate sul patrimonio della banca, che come più volte evidenziato
è stata infine sottoposta a procedura concorsuale, le sanzioni, comunque fissate in termini prossimi al minimo edittale (considerata la forbice da 5.000 a 5.000.000 di euro prevista per gli illeciti in oggetto), appaiono adeguate rispetto alle condotte attribuite a ciascuno degli incolpati e correttamente commisurate alla “capacità finanziaria dei singoli esponenti, quale espressa dalla media delle retribuzioni riconosciute negli ultimi tre anni per l'attività svolta presso l'intermediario”.
Su quest'ultimo punto, la doglianza formulata dagli opponenti nelle sole conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio e senza alcun corredo documentale, si palesa inidonea a giustificare la riduzione delle sanzioni.
La pronuncia sulle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori massimi per lo scaglione di competenza, considerata la complessità delle questioni trattate, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul giudizio rubricato al n. 2061/2022 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli opponenti alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 8.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 2 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Elena Gelato Dott. Nicola Saracino