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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/10/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. CC EC Presidente dott. AN AL Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1057/2025 V.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato ANTEZZA LUCA C.F._1
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con l'avvocato MANTARANO GIANVITO con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dell'8/5/2025, sottoscritto dai predetti coniugi ed iscritto a ruolo il 10/6/2025, contenente le condizioni del divorzio;
viste le note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi, dai procuratori costituiti, con le quali le parti hanno confermato di voler risolvere il vincolo matrimoniale;
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. B) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
vista la separazione consensuale dichiarata dall'intestato Tribunale con sentenza n.
120/2024 depositata in data 11/10/2024;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole espresso in atti dal P.M. alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le condizioni concordate dai coniugi sono conformi a legge, non contrastando con principi di ordine pubblico o norme imperative, e soddisfano le esigenze della figlia maggiorenne non autonoma economicamente;
Per_1 ritenuto che le spese, stante la natura del procedimento e la domanda congiunta, debbano essere compensate;
letto l'art. 473.bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 10/6/2025 da e Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 16/7/1992 in Parte_1 Controparte_1
MATERA, alle condizioni da loro concordate, sottoscritte e contenute nel ricorso congiunto per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dell'8/5/2025, depositato il 10/6/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, Parte II, serie A, numero 133;
3) spese compensate.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
24/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AN AL CC EC