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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/10/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 1578 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1578/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Giovanni Mazzù nell'interesse di Parte_1
e dall'avv. EL IL nell'interesse di
[...] [...]
sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1 dell'udienza adottato il 24.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
22.09.2025 (fissata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del
25.03.2024 poi reiterato) pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nata a [...] P.G. il 18/07/1981 (c.f. Parte_1
) ed ivi elettivamente domiciliata in via Garibaldi n.48, presso e C.F._1 nello studio dell'avv. Giovanni Mazzù, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
in persona del presidente pro Controparte_1 tempore, P.IVA elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Alberto Vermiglio sito in via N. Bixio n. 89 e rappresentato e difeso dall'avv.
EL IL giusta procura in atti;
CONVENUTO
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – danni a cose.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.10.2019, la sig.
[...]
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
e rappresentava che in data 30.12.2017, alle ore 9:00 circa, mentre con la
[...] propria autovettura fiat 500 tg. DP378LY percorreva l'autostrada A\20, in direzione ME-
PA, giunta in prossimità del Km 41 a causa della presenza di acqua piovana non defluita sulla strada, perdeva il controllo dell'autovettura ed effettuava una serie di testa coda, terminando la propria corsa sulla corsia sinistra della carreggiata. Precisava che sui luoghi del sinistro giungevano gli agenti della Polizia stradale di Messina i quali, a seguito dei rilievi di rito, richiedevano l'intervento della ditta per il ripristino e bonifico della strada. In seguito a tale sinistro, l'attrice riportava lesioni personali, diagnosticate dai sanitari del
Presidio Ospedaliero di EL P.G. quali “Trauma contusivo emitorace dx;
stato di ansia reattiva” con prognosi di 7 giorni. L'attrice sosteneva, dunque, che quanto occorso in data 30.12.2017 si fosse verificato per fatto da imputare al , quale Ente Controparte_1 tenuto alla manutenzione dell'area, pertanto, inviava al convenuto, con lettera A/R del
29.01.2018, richiesta di risarcimento danni. Mentre, il , per il tramite Controparte_1 del consorzio Sircus srl, riferiva con lettera A/R del 20.02.2018 che il sinistro era riconducibile al caso fortuito. , pertanto, si rivolgeva Parte_1
all'intestato Tribunale e chiedeva di condannare il Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di
[...]
tutti i danni subìti e subendi in seguito al sinistro occorsole, quantificati nella misura di
€.2.440,00 per le lesioni subite, in €.120,00 per le spese mediche sostenute;
nella misura di
€.10.200,00 o in quella minore o maggiore determinata in corso di causa a mezzo CTU per i danni all'autovettura, e nella misura di €.200,00 a titolo di soccorso stradale, con rivalutazione e interessi legali dalla data dell'incidente al soddisfo. Infine, con memoria conclusiva del 23.06.2025, parte attrice ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni materiali per l'importo di € 5.600,00 (di cui €. 5.400,00 rideterminati avuto riguardo al valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro ed €. 200,00 per spese di soccorso stradale sostenute dall'attrice) e dei danni alla persona per l'importo di €
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2.119,27, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo.
Si costituiva in giudizio il contestando Controparte_1 in toto le domande attrici delle quali chiedeva il rigetto. In particolare, invocava il ricorrere del causo fortuito - quale causa di forza maggiore idonea a interrompere il nesso causalità con il danno cagionato all'attrice - rappresentato dall'eccezionale evento temporalesco verificatosi il giorno dell'evento per cui è causa. Parte convenuta, pertanto, declinava ogni responsabilità omissiva quanto alle asserite carenze strutturali del tratto autostradale teatro dell'occorso e contestava l'incauta condotta dell'attrice, a fronte dell'avviso di allerta meteo-idrogeologica emesso dalla protezione civile locale per le giornate del 29 e 30 dicembre 2017, che avrebbe dovuto mettere in allarme l'intera cittadinanza. In ogni caso, il contestava il quantum della pretesa Controparte_1 risarcitoria avversaria, sia in relazione agli asseriti danni fisici patiti dall'attrice sia a quelli relativi all'autovettura.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 24.04.2023 era escusso il testimone di parte attrice sui capitoli di cui alla memoria ex art 183 co.6 n. 2 di parte attrice, limitatamente alle circostanze dettagliatamente indicate all'udienza del
4.10.2022, e veniva disposta la C.T.U. medico legale richiesta sulla persona dell'attrice.
Depositata la consulenza in data 6.11.2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.03.2024; quindi era rimessa all'udienza del 24.02.2025 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc e così differita al 22.09.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
* * * *
In chiave qualificatoria, la domanda proposta dall'attrice è pacificamente sussumibile nel paradigma normativo della responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c.
I danni patrimoniali (all'autoveicolo) e non patrimoniali (in capo all'attrice), infatti, sono reclamati nei riguardi del soggetto gestore e manutentore della rete autostradale che Pagina
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attraversa il tratto teatro dell'occorso (A20 km 41), nonché secondo una dinamica in cui è alla res oggetto di custodia che viene riconosciuta la rilevanza causale dell'evento.
In diritto, deve allora ricordarsi che la configurabilità - in concreto - della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede unicamente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato – oggetto degli oneri di allegazione probatoria della parte che agisce ex art. 2697 c.c. - restando irrilevante la condotta del custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
In primo luogo, dunque, la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Per quanto attiene all'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema Corte che, con sentenza n. 15761 del 29.07.2016, ha affermato che “con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, costituiscono principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte: (a) che sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(b) che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta
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accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(c) che, in particolare, l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima — al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto — integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761). Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione.
Applicati i superiori canoni ermeneutici alla vicenda in esame, deve senz'atro affermarsi che obblighi di vigilanza come quelli invocati da parte attrice sono pacificamente configurabili in capo al convenuto non essendovi alcuna effettiva incertezza in merito alla CP_1
titolarità dello stesso di poteri di custodia sul tratto stradale oggetto del sinistro, circostanza, nella specie, nemmeno contestata.
Altro elemento della fattispecie che occorre indagare, riguarda l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la cosa, che sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa
(Cass. 7276/97; Cass. 6407/87).
Nella specie, dal materiale probatorio acquisito risulta, anzitutto, la veridicità del fatto storico descritto in citazione come sinistro occorso in data 30.12.2017 lungo il tratto autostradale A\20, in direzione ME-PA e in prossimità del Km 41, da cui sono scaturite lesioni personali alla conducente e danni al mezzo.
In tal senso, al di là di una carenza di contestazione specifica in ordine al verificarsi Pagina
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dell'evento dannoso rilevante sotto plurimi aspetti – per essere, la difesa cristallizzata nella comparsa di risposta, ove il convenuto ha l'onere di prendere precisa posizione sui fatti costitutivi della domanda esposti in citazione e in cui, invero, si è limitata alla deduzione del caso fortuito e della condotta di parte attrice rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. senza, di contro, nulla obiettare contro la dedotta esistenza di estesi ristagni di acqua sul manto stradale – depone già il compendio documentale accluso al fascicolo attoreo e, segnatamente: il certificato di pronto soccorso datato 30.12.2017, con indicazione del sinistro in autostrada A20, direzione Me/Pa, e specificazione del tipo di trauma riportato;
nonché il “prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” della
Polizia di Stato, sezione polizia stradale, a firma degli Ass.ti Capo Cucè e Pt_2 [...]
, del 30.12.2017, ove sono riportate le dichiarazioni della parte danneggiata in Persona_1 ordine alla dinamica del fatto e confermati i danni riscontrati sul veicolo (v. all.ti dell'atto di citazione). Di talché, fermo il superiore rilievo in ordine alla carente contestazione del convenuto, di per sé assorbente ex artt. 115 e 116 c.p.c., dalle risultanze del rapporto di polizia stradale intervenuta sui luoghi dell'evento subito dopo il verificarsi dell'occorso
(rapporto prodotto in atti anche dalla difesa attorea) è emerso, per quanto concerne la dinamica del sinistro, che l'attrice “giunta al km 41, causa ristagni di acqua sulla carreggiata, subiva l'effetto acquaplanning, ragion per cui perdeva il controllo del veicolo, effettuava dei testa-coda, fuoriusciva dal lato sx dalla carreggiata, urtava contro gli oleandri, per poi assumere definitivamente posizione di quiete sulla corsia di sorpasso, quasi perpendicolare all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta a destra”;
“nell'immediatezza dell'intervento, la conducente dichiarava di aver perso il controllo del veicolo”; che, inoltre, “Al km 41, la carreggiata nella sua totalità, presenta estesi ristagni di acqua” per cui “la causa dell'incidente è da attribuire alla sede stradale che, al momento, si presentava invasa da acqua piovana non defluita”, nonché “A seguito della collisione: richiesto intervento della ditta per il ripristino e bonifica del luogo” (v. all. 3, pag. 4 ss. dell'atto di citazione). A tal riguardo, vero è che il verbale di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Tuttavia, come ribadito anche dalla
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più recente giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti – nella specie gli accertamenti eseguiti direttamente dagli agenti e relativi alle condizioni del manto stradale- il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, evenienza, quest'ultima, che nella vicenda in esame non è stata in alcun modo fornita. (Cass. civ., sez. III, 17.04.2024, n.10376).
Pertanto, in adesione alla documentazione prodotta, l'unica ipotesi oggettivamente evincibile è quella che l'attrice abbia perso il controllo dell'autovettura a causa di ristagni di acqua sulla carreggiata ed i fatti accertati, quanto meno, integrano una presunzione grave, precisa e concordante riguardo tale dinamica mancando di riscontro altre ipotetiche ricostruzioni.
Risulta altresì provato il nesso eziologico tra il sinistro oggetto del procedimento ed i danni alla persona lamentati da sulla base della Parte_1 documentazione medica prodotta e dagli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., dott.
. Segnatamente, dal certificato del pronto soccorso di EL P.G. del Persona_2
30.12.2017 si evince che dal “riferito incidente stradale avvenuto in data odierna
30.12.2017 alle h. 9 circa in autostrada Me/Pa” l'attrice ha riportato un “trauma contusivo emicostato dx, stato d'ansia reattivo”, nonché il nominato consulente– ricorrendo ad uno scrupoloso accertamento, analitico e ben motivato, che può recepirsi ai fini della presente decisione - ha accertato che le riportate lesioni “possono essere considerate conseguenza del fatto traumatico, pertanto esiste nesso di causalità “ Trauma contusivo emitorace dx , stato
d'ansia reattivo “ . Con risoluzione del quadro clinico nel periodo successivo al trauma.”
(v. relazione peritale a firma del dott. del 29.09.2023 depositata in atti il Persona_2
6.11.2023).
Provato, come visto, il nesso di causalità tra la presenza di ristagni d'acqua sulla carreggiata dell'autostrada ed il verificarsi dell'evento dannoso, va adesso affrontata la questione se sia o meno invocabile il ricorrere del caso fortuito, dovuto al fenomeno temporalesco che si
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abbatteva sull'autostrada A20, km 41, il giorno del sinistro, ovvero del fatto colposo della stessa danneggiata che non osservava le comuni regole di prudenza, il tutto per come eccepito dal convenuto CP_1
Quanto all'evento meteorologico di forte pioggia, si rileva che tale evento eccezionale costituisce caso fortuito soltanto ove configuri una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se il soggetto preposto avesse provveduto alla corretta custodia del bene in base alle norme disciplinanti la propria attività ed alle regole dell'arte conformi alle comuni norme di diligenza e prudenza (Cass. n. 5877/2016; Cass. n.
18877/2015). Segnatamente, le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051, allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass. n. 2482/2018). Da ultimo la Cassazione
a Sezioni Unite, con sentenza n. 5422 del 26-02-2021, ha statuito che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito, solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione.
Ebbene, un evento temporalesco, nel mese di dicembre, non può certamente considerarsi evento eccezionale e straordinario. Sul punto, si osserva che la giurisprudenza ha chiaramente escluso che pioggia molto forte possa integrare gli estremi del caso fortuito capace di interrompere il nesso causale trattandosi di un fenomeno atmosferico che non presenta un elevato grado di improbabilità, anormalità, accidentalità, e come tale non può considerarsi imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 348/2020; sentenza Tribunale Firenze n.
1323/2020). Peraltro, la stessa produzione documentale di parte convenuta disattende l'integrazione gli estremi del caso fortuito poiché consente di rilevare che il 30 dicembre Pagina
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2017, nella zona di EL P.G. la velocità media del vento era di soli 16 Km/h, non c'erano raffiche, erano assenti dati relativi alla pioggia (n/d) e le condizioni meteo erano
“pioggia e schiarite” (v. stampa di una schermata dal sito web “ilmeteo.it”, v. all.ti 3, 4 della comparsa di costituzione in atti,). Ulteriormente, quanto dedotto dal , in CP_1 ordine al fatto che vi siano stati avvisi di allerta meteo da parte della protezione civile locale, relativamente alle giornate del 29 e 30 dicembre (v. all. 5 del 14.02.2020), non fa altro che confermare la prevedibilità delle avverse condizioni metereologiche per quei giorni;
ciò che avrebbe dovuto indurre l'Ente ad adottare le opportune cautele (sul punto, peraltro, “In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art.
2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni” (cfr. Cass. civ. n. 2482/2018).
Quanto argomentato, in conclusione, consente di sostenere che la presenza di forti piogge non costituiva evento imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito e che, certamente, può ravvisarsi, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto per essere stato, CP_1
all'epoca, il custode – per tutto ciò che concerne la manutenzione ordinaria – dell'area stradale ove si verificò l'incidente, il quale sarebbe stato tenuto ad osservare diligentemente gli obblighi di manutenzione. Peraltro, il verbale della Polizia stradale dà conto di un immediato richiesto intervento per il ripristino e bonifica del luogo del sinistro, il che dimostra che il convenuto ha provveduto, solo una volta allertato, a mettere in CP_1
sicurezza la sede stradale per consentire il regolare transito dei veicoli (v. ancora all.3 dell'atto di citazione).
Ciò posto, ritenuta raggiunta la prova del nesso di causalità, bisogna analizzare se nella fattispecie in esame sia configurabile un concorso di colpa della parte danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c.. Infatti “anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, c.c." ( vedi, da Pagina
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ultimo, Cass. civ. n.27724\ 2018 e Cass.civ. n. 9146\2018).
Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene pubblico esclude la responsabilità dell'Ente proprietario, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. civ. n. 9315\2019; Cass.civ. n. 4035/2021).
Nel caso de quo, non essendo stata fornita prova certa sulla condotta prudente tenuta dell'attrice si ritiene di riconoscere un concorso di colpa di quest'ultima nella determinazione dell'evento per cui è causa e nell'aggravamento delle conseguenze ex art. 1227 c.c. In primo luogo, la conducente avrebbe potuto prevedere la situazione di pericolo utilizzando l'ordinaria diligenza ed in relazione a ciò avrebbe dovuto diversamente modulare la propria condotta, stante le avverse condizioni metereologiche che hanno interessato il giorno del sinistro, così come segnalate dal bollettino della protezione civile
(v. ancora all. 5 del 14.02.2020). Al riguardo, il reale significato dei bollettini di allerta meteo rilasciati dagli Enti preposti è proprio quello di avvertire la collettività della possibilità che si verifichino eventi potenzialmente pericolosi, lasciando alla responsabilità dei singoli di bilanciare l'assolvimento delle proprie esigenze con l'aumentato pericolo in atto.
Dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice e dalla relazione della Polizia stradale emerge, inoltre, che i danni all'autovettura sono stati notevoli (“fiancata dx striata con rottura specchio retroviso esterno -gruppo ottico posteriore rotto – ruota ant. Dx. fuori asse;
pneumatico post. Dx afflosciato – paraurti post. ”, nonché documentazione CP_2 fotografica allegata con l'atto di citazione). Deve quindi ritenersi che non sia stata tenuta una velocità adeguata alla condizione dei luoghi.
Considerato che
l'occorso si è verificato in presenza di illuminazione diurna (circa ore 9:00 del mattino), la conducente, prestando
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maggiore attenzione, si sarebbe potuta accorgere della presenza dell'acqua ristagnata e avrebbe potuto tenere una andatura consona alle condizioni della strada. Invero, o l'acqua aveva una consistenza tale da essere visibile in quelle condizioni, e quindi occorreva particolare prudenza, ovvero l'attraversamento era contenuto e quindi la guida ad una velocità moderata avrebbe attenuato l'impatto. Sul punto, nel verbale redatto dalla Polizia stradale è precisato anche che, nonostante le condizioni di pioggia, il tratto di strada su cui si
è verificato il sinistro era rettilineo e la visibilità era buona (v. ancora all. 3 dell'atto di citazione).
Si rammenta dunque, che, in tema di concorso del danneggiato, la Suprema Corte abbia precisato che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass. civ., n. 2480/2018).
Tali considerazioni, se pur non valgono, a parere di questo giudice, ad escludere la responsabilità dell' per l'omessa manutenzione della strada, appaiono comunque idonee CP_3
a configurare un concorso colposo, equitativamente determinato in misura pari al 70%, nella causazione del sinistro in capo all'attrice, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c..
Accertata quindi la responsabilità concorrente del convenuto ex art. 2051 c.c., CP_1 consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità dello stesso, i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro de quo.
In punto di danno non patrimoniale, si rileva che è stata eseguita una consulenza medico legale, fondata su scrupoloso accertamento, analitica e ben motivata e che può recepirsi ai Pagina
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fini della presente decisione. In particolare, il CTU, dott. ha concluso che Persona_2
l'occorso ha provocato all'attrice una inabilità temporanea assoluta di giorni 10, una inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 70% e di giorni 10 al 30%,che costituisce danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute (v. pag. 3 della relazione peritale depositata il 6.11.2023).
In ordine al quantum, questo Tribunale ritiene di assumere come valore orientativo quello espresso dalle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, anche nell'ipotesi di postumi di lieve entità ove non connessi alla circolazione stradale, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 06/03/2014, n. 5243). Al riguardo, è bene precisare che il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Inoltre, in relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno “micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico- fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno non patrimoniale (cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub-normativo per guidare la
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discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Di talché, per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione, il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 1.150,00 per i 10 giorni di inabilità temporanea totale;
in € 1.207,50 per i 15 giorni per quella parziale al 70%; € 345,00 per i 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 30%, per un ammontare di €.2.702,50, somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base dei valori attuali.
Considerato però il concorso di colpa dell'attrice nella misura in precedenza indicata che, se attenua, non esclude la responsabilità del convenuto, la somma dovuta da CP_1 quest'ultimo alla stessa parte attrice è pari alla complessiva somma di € 810,75 già decurtata del 70% per il dichiarato concorso, già rivalutata alla data odierna perché calcolata sulla base di valori attuali, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro (30.12.2017) alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati secondo l'indirizzo giurisprudenziale manifestato in Cass. Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Vanno infine riconosciute le spese documentate e sostenute dall'attrice, in relazione alle quali il CTU ha accertato la congruità pari a €.120,00 (v. relazione peritale e ricevuta del dott. del 6.03.2018, all. 7 dell'atto di ricorso). Pertanto, sul piano del danno Per_3
patrimoniale deve riconoscersi all'attrice l'importo di €.36,00 pari al 70% di €120,00, per le spese mediche documentate, sostenute da parte attrice e connesse, specificamente, alle cure e terapie.
Quanto al danno patrimoniale reclamato dall'attrice per il danneggiamento del veicolo, si deve preliminarmente osservare che il principio fondamentale dal quale si deve muovere per determinare il quantum del risarcimento spettante al danneggiato, è quello di porre il patrimonio di quest'ultimo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'avvenuto fatto dannoso. Sulle modalità di determinazione, l'art. 2058, II comma, c.c. Pagina
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rimette alla discrezionalità del giudice la valutazione circa l'applicazione del risarcimento per equivalente o di quello in forma specifica, con il limite che il risarcimento non può, comunque, creare a favore del danneggiato una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza del sinistro. Pertanto, ove la riparazione del pregiudizio subìto vada oltre la ricostruzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, la misura del risarcimento dovrà essere ridotta in misura corrispondente, in ossequio della regola della compensatio lucri cum damno, per la quale dalla pretesa quantitativa del danno vanno detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata ( vedi Cass. Civ., Sez. III,
n. 8062 del 14 giugno 2001; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n.
9367 e , nella giurisprudenza di merito, Trib. di Padova sentenza n.9727\2010).
Nel caso in esame, i danni al veicolo risultano provati nell'an dalla documentazione versata in atti, in particolare dai reperti fotografici dell'autovettura incidentata e dal verbale della
Polizia stradale (come già sopra evidenziato in ordine ai danni riportati).
In ordine al quantum, si ritiene che i suddetti danni possano essere liquidati nella misura di
€.5.400,00, importo corrispondente al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, come da preventivo di riparazione (all. 9 dell'atto di citazione). Sul punto, il preventivo va valutato non ai fini del rimborso delle spese sostenute per la riparazione, ma piuttosto quale criterio offerto in giudizio dall'attrice ai fini della quantificazione del danno ristorabile, sicché può essere utilizzato come parametro di valutazione del pregiudizio lamentato, stante la compatibilità tra i danni riscontrati sul veicolo e cristallizzati nel rapporto redatto dagli agenti di Polizia stradale intervenuti in loco e le voci di spesa di riparazione dell'auto ivi riportate.
L'ammontare complessivo della somma dovuta alla parte attrice a titolo di danno patrimoniale, già attualizzata, è pertanto pari a €1.620,00, già dimidiato alla luce del concorso causale del 70%, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data del sinistro
(30.12.2017) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta
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data di pubblicazione al soddisfo. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Va parimenti accolta la domanda di parte attrice relativamente al credito di €.200,00 per il recupero dell'auto mediante carroattrezzi della ditta “Motor Service di IO LE”, di cui alla ricevuta fiscale n. 1 del 2.1.2018 recante intestazione “vs dare per il osccorso e trasporto con ns. mezzo di soccorso del veicolo fiat 500 tg. DP378LY da OL (ME) a
EL ZZ di TT (ME). Servizio effettuato in data 30.12.2017” (v. all. 10 dell'atto di citazione). A tal riguardo, il teste LE IO, sentito all'udienza del 24.03.2023, ha confermato la circostanza n. 3 del capitolato di prova ex art 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, quanto all'intervenuto soccorso stradale, effettuato in favore di parte attrice (v. processo verbale del 24.03.2023 “confermo la circostanza 3°) che mi viene letta;
preciso che io sono il titolare della Motor service e che l'intervento è stato fatto da un mio dipendente di cui non ricordo il nome;
confermo che per detto intervento è stata emessa la regolare fattura n. 1 del 2.1.2018 regolarmente pagata”).
Pertanto, alla luce dei suddetti elementi di prova in ordine al quantum dei danni al veicolo, si ritiene congruo liquidare a l'importo complessivo Parte_1
pari a € 1.680,00, somma già ridotta del %70 in ragione del riconosciuto concorso di colpa.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio che ha determinato l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto preteso e del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice, vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e, fra esse, in ragione di metà ciascuno, con obbligo di restituzione all'attrice per quanto eventualmente anticipato.
P. Q. M.
Il Tribunale di EL P. G., in persona del Giudice Istruttore in funzione di
Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed Pagina
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eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n. 1578/2019 R. G., così provvede:
1) Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto, dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1
in persona del presidente p. t., nella causazione del sinistro per cui
[...]
è causa;
2) Condanna, per l'effetto, il convenuto in Controparte_1
persona del legale rapp.te p. t., al pagamento nei confronti di parte attrice, a titolo di danni per le lesioni riportate, della somma complessiva già rivalutata e decurtata del 70% a titolo di concorso dell'attrice di € 810,75 oltre interessi al tasso legale calcolati dalla data del sinistro (30.12.2017) sino al soddisfo sulla somma di devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite
17.02.1995 n. 1712) ed oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
oltre €.36,00 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche documentate ed oltre interessi per come specificato in parte motiva per un totale complessivo di €. 846,75;
3) Condanna altresì il in persona del legale Controparte_1
rapp.te p. t., al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 1.680,00 (pari a € 1.620,00 a titolo di
[...]
risarcimento del danno subito al veicolo e della somma di €.60,00 a titolo di rimborso per spese sostenute dall'attrice a titolo di soccorso stradale), già dimidiata del 70% a titolo di concorso dell'attrice, oltre accessori come indicati in parte motiva;
4) Compensa le spese di giudizio tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u. poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale e, fra esse, in ragione di metà ciascuno.
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EL P. G., 22/10/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got AN RA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 1578/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Giovanni Mazzù nell'interesse di Parte_1
e dall'avv. EL IL nell'interesse di
[...] [...]
sulla scorta del decreto di regolamentazione Controparte_1 dell'udienza adottato il 24.02.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del
22.09.2025 (fissata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del
25.03.2024 poi reiterato) pronuncia la seguente
SENTENZA
tra nata a [...] P.G. il 18/07/1981 (c.f. Parte_1
) ed ivi elettivamente domiciliata in via Garibaldi n.48, presso e C.F._1 nello studio dell'avv. Giovanni Mazzù, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
Contro
in persona del presidente pro Controparte_1 tempore, P.IVA elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Alberto Vermiglio sito in via N. Bixio n. 89 e rappresentato e difeso dall'avv.
EL IL giusta procura in atti;
CONVENUTO
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale – danni a cose.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 5.10.2019, la sig.
[...]
conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
e rappresentava che in data 30.12.2017, alle ore 9:00 circa, mentre con la
[...] propria autovettura fiat 500 tg. DP378LY percorreva l'autostrada A\20, in direzione ME-
PA, giunta in prossimità del Km 41 a causa della presenza di acqua piovana non defluita sulla strada, perdeva il controllo dell'autovettura ed effettuava una serie di testa coda, terminando la propria corsa sulla corsia sinistra della carreggiata. Precisava che sui luoghi del sinistro giungevano gli agenti della Polizia stradale di Messina i quali, a seguito dei rilievi di rito, richiedevano l'intervento della ditta per il ripristino e bonifico della strada. In seguito a tale sinistro, l'attrice riportava lesioni personali, diagnosticate dai sanitari del
Presidio Ospedaliero di EL P.G. quali “Trauma contusivo emitorace dx;
stato di ansia reattiva” con prognosi di 7 giorni. L'attrice sosteneva, dunque, che quanto occorso in data 30.12.2017 si fosse verificato per fatto da imputare al , quale Ente Controparte_1 tenuto alla manutenzione dell'area, pertanto, inviava al convenuto, con lettera A/R del
29.01.2018, richiesta di risarcimento danni. Mentre, il , per il tramite Controparte_1 del consorzio Sircus srl, riferiva con lettera A/R del 20.02.2018 che il sinistro era riconducibile al caso fortuito. , pertanto, si rivolgeva Parte_1
all'intestato Tribunale e chiedeva di condannare il Controparte_1
ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in subordine dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di
[...]
tutti i danni subìti e subendi in seguito al sinistro occorsole, quantificati nella misura di
€.2.440,00 per le lesioni subite, in €.120,00 per le spese mediche sostenute;
nella misura di
€.10.200,00 o in quella minore o maggiore determinata in corso di causa a mezzo CTU per i danni all'autovettura, e nella misura di €.200,00 a titolo di soccorso stradale, con rivalutazione e interessi legali dalla data dell'incidente al soddisfo. Infine, con memoria conclusiva del 23.06.2025, parte attrice ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni materiali per l'importo di € 5.600,00 (di cui €. 5.400,00 rideterminati avuto riguardo al valore commerciale del veicolo all'epoca del sinistro ed €. 200,00 per spese di soccorso stradale sostenute dall'attrice) e dei danni alla persona per l'importo di €
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2.119,27, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo.
Si costituiva in giudizio il contestando Controparte_1 in toto le domande attrici delle quali chiedeva il rigetto. In particolare, invocava il ricorrere del causo fortuito - quale causa di forza maggiore idonea a interrompere il nesso causalità con il danno cagionato all'attrice - rappresentato dall'eccezionale evento temporalesco verificatosi il giorno dell'evento per cui è causa. Parte convenuta, pertanto, declinava ogni responsabilità omissiva quanto alle asserite carenze strutturali del tratto autostradale teatro dell'occorso e contestava l'incauta condotta dell'attrice, a fronte dell'avviso di allerta meteo-idrogeologica emesso dalla protezione civile locale per le giornate del 29 e 30 dicembre 2017, che avrebbe dovuto mettere in allarme l'intera cittadinanza. In ogni caso, il contestava il quantum della pretesa Controparte_1 risarcitoria avversaria, sia in relazione agli asseriti danni fisici patiti dall'attrice sia a quelli relativi all'autovettura.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., all'udienza del 24.04.2023 era escusso il testimone di parte attrice sui capitoli di cui alla memoria ex art 183 co.6 n. 2 di parte attrice, limitatamente alle circostanze dettagliatamente indicate all'udienza del
4.10.2022, e veniva disposta la C.T.U. medico legale richiesta sulla persona dell'attrice.
Depositata la consulenza in data 6.11.2023, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 25.03.2024; quindi era rimessa all'udienza del 24.02.2025 anche per la discussione ex art. 281 sexies cpc e così differita al 22.09.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
* * * *
In chiave qualificatoria, la domanda proposta dall'attrice è pacificamente sussumibile nel paradigma normativo della responsabilità aquiliana ex art. 2051 c.c.
I danni patrimoniali (all'autoveicolo) e non patrimoniali (in capo all'attrice), infatti, sono reclamati nei riguardi del soggetto gestore e manutentore della rete autostradale che Pagina
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attraversa il tratto teatro dell'occorso (A20 km 41), nonché secondo una dinamica in cui è alla res oggetto di custodia che viene riconosciuta la rilevanza causale dell'evento.
In diritto, deve allora ricordarsi che la configurabilità - in concreto - della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede unicamente la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato – oggetto degli oneri di allegazione probatoria della parte che agisce ex art. 2697 c.c. - restando irrilevante la condotta del custode. A tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno. Pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.
In primo luogo, dunque, la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Per quanto attiene all'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema Corte che, con sentenza n. 15761 del 29.07.2016, ha affermato che “con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, costituiscono principi acquisiti nella giurisprudenza di questa Corte: (a) che sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(b) che, per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell'ente pubblico proprietario, una volta
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accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(c) che, in particolare, l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima — al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto — integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761). Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione.
Applicati i superiori canoni ermeneutici alla vicenda in esame, deve senz'atro affermarsi che obblighi di vigilanza come quelli invocati da parte attrice sono pacificamente configurabili in capo al convenuto non essendovi alcuna effettiva incertezza in merito alla CP_1
titolarità dello stesso di poteri di custodia sul tratto stradale oggetto del sinistro, circostanza, nella specie, nemmeno contestata.
Altro elemento della fattispecie che occorre indagare, riguarda l'esistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la cosa, che sussiste tutte le volte in cui la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, vale a dire quando l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa
(Cass. 7276/97; Cass. 6407/87).
Nella specie, dal materiale probatorio acquisito risulta, anzitutto, la veridicità del fatto storico descritto in citazione come sinistro occorso in data 30.12.2017 lungo il tratto autostradale A\20, in direzione ME-PA e in prossimità del Km 41, da cui sono scaturite lesioni personali alla conducente e danni al mezzo.
In tal senso, al di là di una carenza di contestazione specifica in ordine al verificarsi Pagina
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dell'evento dannoso rilevante sotto plurimi aspetti – per essere, la difesa cristallizzata nella comparsa di risposta, ove il convenuto ha l'onere di prendere precisa posizione sui fatti costitutivi della domanda esposti in citazione e in cui, invero, si è limitata alla deduzione del caso fortuito e della condotta di parte attrice rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c. senza, di contro, nulla obiettare contro la dedotta esistenza di estesi ristagni di acqua sul manto stradale – depone già il compendio documentale accluso al fascicolo attoreo e, segnatamente: il certificato di pronto soccorso datato 30.12.2017, con indicazione del sinistro in autostrada A20, direzione Me/Pa, e specificazione del tipo di trauma riportato;
nonché il “prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose” della
Polizia di Stato, sezione polizia stradale, a firma degli Ass.ti Capo Cucè e Pt_2 [...]
, del 30.12.2017, ove sono riportate le dichiarazioni della parte danneggiata in Persona_1 ordine alla dinamica del fatto e confermati i danni riscontrati sul veicolo (v. all.ti dell'atto di citazione). Di talché, fermo il superiore rilievo in ordine alla carente contestazione del convenuto, di per sé assorbente ex artt. 115 e 116 c.p.c., dalle risultanze del rapporto di polizia stradale intervenuta sui luoghi dell'evento subito dopo il verificarsi dell'occorso
(rapporto prodotto in atti anche dalla difesa attorea) è emerso, per quanto concerne la dinamica del sinistro, che l'attrice “giunta al km 41, causa ristagni di acqua sulla carreggiata, subiva l'effetto acquaplanning, ragion per cui perdeva il controllo del veicolo, effettuava dei testa-coda, fuoriusciva dal lato sx dalla carreggiata, urtava contro gli oleandri, per poi assumere definitivamente posizione di quiete sulla corsia di sorpasso, quasi perpendicolare all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta a destra”;
“nell'immediatezza dell'intervento, la conducente dichiarava di aver perso il controllo del veicolo”; che, inoltre, “Al km 41, la carreggiata nella sua totalità, presenta estesi ristagni di acqua” per cui “la causa dell'incidente è da attribuire alla sede stradale che, al momento, si presentava invasa da acqua piovana non defluita”, nonché “A seguito della collisione: richiesto intervento della ditta per il ripristino e bonifica del luogo” (v. all. 3, pag. 4 ss. dell'atto di citazione). A tal riguardo, vero è che il verbale di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza. Tuttavia, come ribadito anche dalla
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più recente giurisprudenza di legittimità, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti – nella specie gli accertamenti eseguiti direttamente dagli agenti e relativi alle condizioni del manto stradale- il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, evenienza, quest'ultima, che nella vicenda in esame non è stata in alcun modo fornita. (Cass. civ., sez. III, 17.04.2024, n.10376).
Pertanto, in adesione alla documentazione prodotta, l'unica ipotesi oggettivamente evincibile è quella che l'attrice abbia perso il controllo dell'autovettura a causa di ristagni di acqua sulla carreggiata ed i fatti accertati, quanto meno, integrano una presunzione grave, precisa e concordante riguardo tale dinamica mancando di riscontro altre ipotetiche ricostruzioni.
Risulta altresì provato il nesso eziologico tra il sinistro oggetto del procedimento ed i danni alla persona lamentati da sulla base della Parte_1 documentazione medica prodotta e dagli accertamenti compiuti dal nominato C.T.U., dott.
. Segnatamente, dal certificato del pronto soccorso di EL P.G. del Persona_2
30.12.2017 si evince che dal “riferito incidente stradale avvenuto in data odierna
30.12.2017 alle h. 9 circa in autostrada Me/Pa” l'attrice ha riportato un “trauma contusivo emicostato dx, stato d'ansia reattivo”, nonché il nominato consulente– ricorrendo ad uno scrupoloso accertamento, analitico e ben motivato, che può recepirsi ai fini della presente decisione - ha accertato che le riportate lesioni “possono essere considerate conseguenza del fatto traumatico, pertanto esiste nesso di causalità “ Trauma contusivo emitorace dx , stato
d'ansia reattivo “ . Con risoluzione del quadro clinico nel periodo successivo al trauma.”
(v. relazione peritale a firma del dott. del 29.09.2023 depositata in atti il Persona_2
6.11.2023).
Provato, come visto, il nesso di causalità tra la presenza di ristagni d'acqua sulla carreggiata dell'autostrada ed il verificarsi dell'evento dannoso, va adesso affrontata la questione se sia o meno invocabile il ricorrere del caso fortuito, dovuto al fenomeno temporalesco che si
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abbatteva sull'autostrada A20, km 41, il giorno del sinistro, ovvero del fatto colposo della stessa danneggiata che non osservava le comuni regole di prudenza, il tutto per come eccepito dal convenuto CP_1
Quanto all'evento meteorologico di forte pioggia, si rileva che tale evento eccezionale costituisce caso fortuito soltanto ove configuri una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, sicché si accerti, con il maggior rigore, che i danni si sarebbero verificati con pari entità anche se il soggetto preposto avesse provveduto alla corretta custodia del bene in base alle norme disciplinanti la propria attività ed alle regole dell'arte conformi alle comuni norme di diligenza e prudenza (Cass. n. 5877/2016; Cass. n.
18877/2015). Segnatamente, le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051, allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (Cass. n. 2482/2018). Da ultimo la Cassazione
a Sezioni Unite, con sentenza n. 5422 del 26-02-2021, ha statuito che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito, solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell'evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l'appunto, un'eccezione.
Ebbene, un evento temporalesco, nel mese di dicembre, non può certamente considerarsi evento eccezionale e straordinario. Sul punto, si osserva che la giurisprudenza ha chiaramente escluso che pioggia molto forte possa integrare gli estremi del caso fortuito capace di interrompere il nesso causale trattandosi di un fenomeno atmosferico che non presenta un elevato grado di improbabilità, anormalità, accidentalità, e come tale non può considerarsi imprevedibile (cfr. Cass. civ. n. 348/2020; sentenza Tribunale Firenze n.
1323/2020). Peraltro, la stessa produzione documentale di parte convenuta disattende l'integrazione gli estremi del caso fortuito poiché consente di rilevare che il 30 dicembre Pagina
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2017, nella zona di EL P.G. la velocità media del vento era di soli 16 Km/h, non c'erano raffiche, erano assenti dati relativi alla pioggia (n/d) e le condizioni meteo erano
“pioggia e schiarite” (v. stampa di una schermata dal sito web “ilmeteo.it”, v. all.ti 3, 4 della comparsa di costituzione in atti,). Ulteriormente, quanto dedotto dal , in CP_1 ordine al fatto che vi siano stati avvisi di allerta meteo da parte della protezione civile locale, relativamente alle giornate del 29 e 30 dicembre (v. all. 5 del 14.02.2020), non fa altro che confermare la prevedibilità delle avverse condizioni metereologiche per quei giorni;
ciò che avrebbe dovuto indurre l'Ente ad adottare le opportune cautele (sul punto, peraltro, “In tema di responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art.
2051 c.c., l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni” (cfr. Cass. civ. n. 2482/2018).
Quanto argomentato, in conclusione, consente di sostenere che la presenza di forti piogge non costituiva evento imprevedibile, tale da integrare il caso fortuito e che, certamente, può ravvisarsi, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto per essere stato, CP_1
all'epoca, il custode – per tutto ciò che concerne la manutenzione ordinaria – dell'area stradale ove si verificò l'incidente, il quale sarebbe stato tenuto ad osservare diligentemente gli obblighi di manutenzione. Peraltro, il verbale della Polizia stradale dà conto di un immediato richiesto intervento per il ripristino e bonifica del luogo del sinistro, il che dimostra che il convenuto ha provveduto, solo una volta allertato, a mettere in CP_1
sicurezza la sede stradale per consentire il regolare transito dei veicoli (v. ancora all.3 dell'atto di citazione).
Ciò posto, ritenuta raggiunta la prova del nesso di causalità, bisogna analizzare se nella fattispecie in esame sia configurabile un concorso di colpa della parte danneggiata ex art. 1227, comma 1, c.c.. Infatti “anche nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex articolo 1227, primo comma, c.c." ( vedi, da Pagina
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ultimo, Cass. civ. n.27724\ 2018 e Cass.civ. n. 9146\2018).
Alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di un bene pubblico esclude la responsabilità dell'Ente proprietario, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. civ. n. 9315\2019; Cass.civ. n. 4035/2021).
Nel caso de quo, non essendo stata fornita prova certa sulla condotta prudente tenuta dell'attrice si ritiene di riconoscere un concorso di colpa di quest'ultima nella determinazione dell'evento per cui è causa e nell'aggravamento delle conseguenze ex art. 1227 c.c. In primo luogo, la conducente avrebbe potuto prevedere la situazione di pericolo utilizzando l'ordinaria diligenza ed in relazione a ciò avrebbe dovuto diversamente modulare la propria condotta, stante le avverse condizioni metereologiche che hanno interessato il giorno del sinistro, così come segnalate dal bollettino della protezione civile
(v. ancora all. 5 del 14.02.2020). Al riguardo, il reale significato dei bollettini di allerta meteo rilasciati dagli Enti preposti è proprio quello di avvertire la collettività della possibilità che si verifichino eventi potenzialmente pericolosi, lasciando alla responsabilità dei singoli di bilanciare l'assolvimento delle proprie esigenze con l'aumentato pericolo in atto.
Dalla documentazione fotografica allegata dall'attrice e dalla relazione della Polizia stradale emerge, inoltre, che i danni all'autovettura sono stati notevoli (“fiancata dx striata con rottura specchio retroviso esterno -gruppo ottico posteriore rotto – ruota ant. Dx. fuori asse;
pneumatico post. Dx afflosciato – paraurti post. ”, nonché documentazione CP_2 fotografica allegata con l'atto di citazione). Deve quindi ritenersi che non sia stata tenuta una velocità adeguata alla condizione dei luoghi.
Considerato che
l'occorso si è verificato in presenza di illuminazione diurna (circa ore 9:00 del mattino), la conducente, prestando
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maggiore attenzione, si sarebbe potuta accorgere della presenza dell'acqua ristagnata e avrebbe potuto tenere una andatura consona alle condizioni della strada. Invero, o l'acqua aveva una consistenza tale da essere visibile in quelle condizioni, e quindi occorreva particolare prudenza, ovvero l'attraversamento era contenuto e quindi la guida ad una velocità moderata avrebbe attenuato l'impatto. Sul punto, nel verbale redatto dalla Polizia stradale è precisato anche che, nonostante le condizioni di pioggia, il tratto di strada su cui si
è verificato il sinistro era rettilineo e la visibilità era buona (v. ancora all. 3 dell'atto di citazione).
Si rammenta dunque, che, in tema di concorso del danneggiato, la Suprema Corte abbia precisato che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro
(Cass. civ., n. 2480/2018).
Tali considerazioni, se pur non valgono, a parere di questo giudice, ad escludere la responsabilità dell' per l'omessa manutenzione della strada, appaiono comunque idonee CP_3
a configurare un concorso colposo, equitativamente determinato in misura pari al 70%, nella causazione del sinistro in capo all'attrice, ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c..
Accertata quindi la responsabilità concorrente del convenuto ex art. 2051 c.c., CP_1 consegue l'obbligo a carico del predetto di risarcire parzialmente, per una quota pari alla percentuale di responsabilità dello stesso, i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro de quo.
In punto di danno non patrimoniale, si rileva che è stata eseguita una consulenza medico legale, fondata su scrupoloso accertamento, analitica e ben motivata e che può recepirsi ai Pagina
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fini della presente decisione. In particolare, il CTU, dott. ha concluso che Persona_2
l'occorso ha provocato all'attrice una inabilità temporanea assoluta di giorni 10, una inabilità temporanea parziale di giorni 15 al 70% e di giorni 10 al 30%,che costituisce danno non patrimoniale sotto il profilo del danno alla salute (v. pag. 3 della relazione peritale depositata il 6.11.2023).
In ordine al quantum, questo Tribunale ritiene di assumere come valore orientativo quello espresso dalle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, anche nell'ipotesi di postumi di lieve entità ove non connessi alla circolazione stradale, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente, tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di danno morale
(cfr. Cass. Civ., sez. III, 06/03/2014, n. 5243). Al riguardo, è bene precisare che il danno non patrimoniale è da considerarsi categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate;
l'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cassazione civile, sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972). La liquidazione resta essenzialmente equitativa rimanendo validi i principi già elaborati in tema di quantificazione di danno biologico e morale (Cass. 3399/2004). Inoltre, in relazione alla stima del danno, ricorrendo nel caso di specie un danno “micro-permanente” (ossia la diminuzione dell'integrità psico- fisica valutata sino ad un massimo di 9 punti di invalidità permanente), questo Tribunale ritiene non utilizzabili le tabelle elaborate in base all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, le quali, al di fuori dei sinistri stradali e del danno da lesione derivante da responsabilità medica, non possono valere come generale criterio risarcitorio per ogni ipotesi di (modesto) danno non patrimoniale (cfr. Corte Cost. n. 235 del 2014). Si ritiene, pertanto, di dover fare applicazione delle Tabelle di Milano, quale valido criterio sub-normativo per guidare la
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discrezionalità del giudice nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Di talché, per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale “temporaneo” derivante da lesione, il danno biologico temporaneo può essere determinato in € 1.150,00 per i 10 giorni di inabilità temporanea totale;
in € 1.207,50 per i 15 giorni per quella parziale al 70%; € 345,00 per i 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 30%, per un ammontare di €.2.702,50, somma sulla quale non compete la rivalutazione perché determinata sulla base dei valori attuali.
Considerato però il concorso di colpa dell'attrice nella misura in precedenza indicata che, se attenua, non esclude la responsabilità del convenuto, la somma dovuta da CP_1 quest'ultimo alla stessa parte attrice è pari alla complessiva somma di € 810,75 già decurtata del 70% per il dichiarato concorso, già rivalutata alla data odierna perché calcolata sulla base di valori attuali, oltre gli interessi legali dalla data del sinistro (30.12.2017) alla pubblicazione della presente sentenza, calcolati secondo l'indirizzo giurisprudenziale manifestato in Cass. Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, sulla somma devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
Vanno infine riconosciute le spese documentate e sostenute dall'attrice, in relazione alle quali il CTU ha accertato la congruità pari a €.120,00 (v. relazione peritale e ricevuta del dott. del 6.03.2018, all. 7 dell'atto di ricorso). Pertanto, sul piano del danno Per_3
patrimoniale deve riconoscersi all'attrice l'importo di €.36,00 pari al 70% di €120,00, per le spese mediche documentate, sostenute da parte attrice e connesse, specificamente, alle cure e terapie.
Quanto al danno patrimoniale reclamato dall'attrice per il danneggiamento del veicolo, si deve preliminarmente osservare che il principio fondamentale dal quale si deve muovere per determinare il quantum del risarcimento spettante al danneggiato, è quello di porre il patrimonio di quest'ultimo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'avvenuto fatto dannoso. Sulle modalità di determinazione, l'art. 2058, II comma, c.c. Pagina
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rimette alla discrezionalità del giudice la valutazione circa l'applicazione del risarcimento per equivalente o di quello in forma specifica, con il limite che il risarcimento non può, comunque, creare a favore del danneggiato una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza del sinistro. Pertanto, ove la riparazione del pregiudizio subìto vada oltre la ricostruzione della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato, la misura del risarcimento dovrà essere ridotta in misura corrispondente, in ossequio della regola della compensatio lucri cum damno, per la quale dalla pretesa quantitativa del danno vanno detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata ( vedi Cass. Civ., Sez. III,
n. 8062 del 14 giugno 2001; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 27 marzo – 28 aprile 2014, n.
9367 e , nella giurisprudenza di merito, Trib. di Padova sentenza n.9727\2010).
Nel caso in esame, i danni al veicolo risultano provati nell'an dalla documentazione versata in atti, in particolare dai reperti fotografici dell'autovettura incidentata e dal verbale della
Polizia stradale (come già sopra evidenziato in ordine ai danni riportati).
In ordine al quantum, si ritiene che i suddetti danni possano essere liquidati nella misura di
€.5.400,00, importo corrispondente al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro, come da preventivo di riparazione (all. 9 dell'atto di citazione). Sul punto, il preventivo va valutato non ai fini del rimborso delle spese sostenute per la riparazione, ma piuttosto quale criterio offerto in giudizio dall'attrice ai fini della quantificazione del danno ristorabile, sicché può essere utilizzato come parametro di valutazione del pregiudizio lamentato, stante la compatibilità tra i danni riscontrati sul veicolo e cristallizzati nel rapporto redatto dagli agenti di Polizia stradale intervenuti in loco e le voci di spesa di riparazione dell'auto ivi riportate.
L'ammontare complessivo della somma dovuta alla parte attrice a titolo di danno patrimoniale, già attualizzata, è pertanto pari a €1.620,00, già dimidiato alla luce del concorso causale del 70%, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data del sinistro
(30.12.2017) a quella di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali da detta
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data di pubblicazione al soddisfo. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Va parimenti accolta la domanda di parte attrice relativamente al credito di €.200,00 per il recupero dell'auto mediante carroattrezzi della ditta “Motor Service di IO LE”, di cui alla ricevuta fiscale n. 1 del 2.1.2018 recante intestazione “vs dare per il osccorso e trasporto con ns. mezzo di soccorso del veicolo fiat 500 tg. DP378LY da OL (ME) a
EL ZZ di TT (ME). Servizio effettuato in data 30.12.2017” (v. all. 10 dell'atto di citazione). A tal riguardo, il teste LE IO, sentito all'udienza del 24.03.2023, ha confermato la circostanza n. 3 del capitolato di prova ex art 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, quanto all'intervenuto soccorso stradale, effettuato in favore di parte attrice (v. processo verbale del 24.03.2023 “confermo la circostanza 3°) che mi viene letta;
preciso che io sono il titolare della Motor service e che l'intervento è stato fatto da un mio dipendente di cui non ricordo il nome;
confermo che per detto intervento è stata emessa la regolare fattura n. 1 del 2.1.2018 regolarmente pagata”).
Pertanto, alla luce dei suddetti elementi di prova in ordine al quantum dei danni al veicolo, si ritiene congruo liquidare a l'importo complessivo Parte_1
pari a € 1.680,00, somma già ridotta del %70 in ragione del riconosciuto concorso di colpa.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio che ha determinato l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto preteso e del concorso di colpa riconosciuto in capo all'attrice, vanno integralmente compensate.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e, fra esse, in ragione di metà ciascuno, con obbligo di restituzione all'attrice per quanto eventualmente anticipato.
P. Q. M.
Il Tribunale di EL P. G., in persona del Giudice Istruttore in funzione di
Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed Pagina
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eccezione disattesa nel giudizio iscritto al. n. 1578/2019 R. G., così provvede:
1) Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto, dichiara la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Controparte_1
in persona del presidente p. t., nella causazione del sinistro per cui
[...]
è causa;
2) Condanna, per l'effetto, il convenuto in Controparte_1
persona del legale rapp.te p. t., al pagamento nei confronti di parte attrice, a titolo di danni per le lesioni riportate, della somma complessiva già rivalutata e decurtata del 70% a titolo di concorso dell'attrice di € 810,75 oltre interessi al tasso legale calcolati dalla data del sinistro (30.12.2017) sino al soddisfo sulla somma di devalutata e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT del “costo della vita” (Cass. sezioni Unite
17.02.1995 n. 1712) ed oltre interessi compensativi sulla somma riconosciuta, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
oltre €.36,00 a titolo di danno patrimoniale, per spese mediche documentate ed oltre interessi per come specificato in parte motiva per un totale complessivo di €. 846,75;
3) Condanna altresì il in persona del legale Controparte_1
rapp.te p. t., al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 1.680,00 (pari a € 1.620,00 a titolo di
[...]
risarcimento del danno subito al veicolo e della somma di €.60,00 a titolo di rimborso per spese sostenute dall'attrice a titolo di soccorso stradale), già dimidiata del 70% a titolo di concorso dell'attrice, oltre accessori come indicati in parte motiva;
4) Compensa le spese di giudizio tra le parti, ivi comprese quelle di c.t.u. poste definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale e, fra esse, in ragione di metà ciascuno.
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EL P. G., 22/10/2025.
Il G. I. in funzione di giudice unico got AN RA
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