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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa ON Ramacciotti Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5447 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FONTANA ANNAMARIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli Avvocati CARRETTONI MONICA RACHELE e MERCIARI MORENO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del
04/04/2025
pagina 1 di 3 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a IN DI (CO) in data 16/04/1989 e dalla loro unione sono nate le figlie ON e , Per_1
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
2. Con ricorso in data 11/11/2024, ha chiesto la separazione con Parte_1
addebito al marito, oltre a statuizioni accessorie di natura economica inerenti ai rapporti tra coniugi.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, concordando con la richiesta di separazione, ma senza addebito a sé, e chiedendo una differente regolamentazione delle questioni economiche.
4. All'udienza del 04/04/2025, il G.I ha rivolto ai coniugi la seguente proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c.:
“- rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente;
- rinuncia alla domanda di assegnazione della casa coniugale da parte della ricorrente;
le parti conferiranno quanto prima mandato ad agenzia immobiliare di comune fiducia che proceda alla vendita dell'abitazione a prezzo che la stessa valuterà come congruo;
con il ricavato della vendita verrà in primo luogo estinto il mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione e ripartito a metà tra i coniugi il restante denaro;
nelle more la casa verrà utilizzata dai comproprietari secondo le regole dominicali (art. 1102 c.c.);
- il marito si obbliga a versare alla moglie, a far data dal corrente mese di aprile, euro 900,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della stessa (articolo
156, primo e secondo comma, c.c.), importo rivalutabile annualmente secondo
ISTAT;
- spese di lite integralmente compensate tra le parti.”
Entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta e la causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
pagina 2 di 3 L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti e del loro comportamento processuale.
Il Tribunale recepisce quindi l'accordo raggiunto dalle parti in udienza poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperante in modo equilibrato le rispettive esigenze.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato ad [...] Controparte_1
il 16/06/1965) che hanno contratto matrimonio in data 16/04/1989 a IN
DI (CO), come risulta dall'atto n. 2, parte 2, serie A, anno 1989 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASSINA AR (CO);
2. recepisce l'accordo raggiunto dai coniugi all'udienza del 04/04/2025, trascritto in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSINA
AR (CO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 04/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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