Art. 4.
Il contributo di cui al precedente articolo 2, lettera b), punto 1), e' ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti fra le singole Casse mutue provinciali di malattia sulla base del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti ai sensi dell'articolo 1 e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati.
Il contributo di cui al precedente articolo 2, lettera b), punto 1), e' ripartito dalla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti fra le singole Casse mutue provinciali di malattia sulla base del numero dei titolari di pensione alle stesse iscritti ai sensi dell'articolo 1 e tenuto conto del costo delle prestazioni sostenute da ciascuna di esse nell'anno precedente per la categoria dei pensionati.