Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sig.ri Magistrati: 1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.03.2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 257/2024 R.G. sezione lavoro vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliata in Napoli (80144), al Corso Parte_1 C.F._1
Secondigliano n. 94,
presso lo studio dell'Avv. Luigi Matrullo che la rappresenta e difende e che CodiceFiscale_2 dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni al numero di fax 081.0389054 o all'indirizzo p.e.c. Email_1
- Appellante -
CONTRO
con sede centrale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 Rep. n. 37875 a rogito del Notaio dall' avv. Diodata Ardolino (P.E.C.: Persona_1
1
- Appellato –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte in data 5.2..2024, ha proposto Parte_2 impugnazione avverso la sentenza n. 136/2024, pubblicata il 10.1.2024, del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale era stato respinto il ricorso da essa istante proposto in data 30.3.2023 teso ad ottenere l'annullamento del provvedimento del 19.11.2022 con cui l'Inps chiedeva la restituzione dell'importo di euro 3.487,87 erogato nel corso dell'anno 2019. Il primo Giudice ha ritenuto fondato il provvedimento di recupero dell'indebito sulla base della erronea comunicazione dei redditi fatta da parte della istante in relazione all'anno 2019. Più precisamente, poiché non era pervenuta la dichiarazione RED per l'anno 2018, l'INPS aveva provveduto a sollecitarla con nota del 29/8/2022 e la ricorrente, in data 11/10/2022, provvedeva a presentare una domanda di ricostituzione reddituale, dichiarando di non possedere alcun reddito rilevante ai fini della prestazione in godimento dal 2018 al 2022 laddove l' , in collegamento con l'anagrafe CP_1 tributaria e l'Ufficio del Registro, aveva rilevato che nell'anno 2018 la ricorrente era presente a titolo di dante causa (parte venditrice) in un atto di compravendita immobiliare la cui consistenzaera stata quantificata in €. 50.000 ed in un valore dichiarato di €. 7.650,00, oltre che in un contestuale altro atto nel quale acquisiva l'usufrutto di un immobile dalla stessa persona alla quale aveva ceduto il precedente immobile (ex coniuge) con un valore dichiarato di €. 8.850,00.
L' appellante ha contestato la decisione sulla base di plurime argomentazioni:
già in data 1.10.2019 essa istante, a fronte della richiesta di integrazione documentale avanzata dall'Inps in data 29.7.2019, inoltrava a mezzo modello ICLAV anno 2018 ( depositato in atti) sicchè era CP_2 erronea l'affermazione che la domanda di ricostituzione reddittuale veniva presentata soltanto nell'ottobre
2022;
essa istante non aveva concluso alcun contratto di compravendita immobiliare con consistenza di circa 50.000,00 euro e valore dichiarato di euro 7650,00 con contestuale acquisizione di diritto di usufrutto per un valore dichiarato di euro 8850,00, come affermato dall'Inps e fatto proprio dal primo Giudice. Agli atti risultava depositato contratto di permuta al cui art.2 della premessa veniva precisato "di essere divenuti comproprietari del predetto immobile per acquisto fattone da Per_2
... giusta atto per notaio di Santa Maria Capua Vetere entrata 3 marzo 200
[...] Persona_3
repertorio 2 32062 registrato il Santa Maria Capua Vetere in data 4 marzo 2009 al numero 1716...”. Essa istante, già comproprietaria dell'immobile con l'ex coniuge, stipulò contratto di permuta avente ad oggetto il trasferimento della quota di comproprietà dietro accettazione del diritto di abitazione sull'immobile intero.
Chiarite le vicende contrattuali, l'istante ha dedotto che dal 1 gennaio 2017 il reddito della casa di abitazione non viene conteggiato ai fini della valutazione del reddito rilevante ai fini del conseguimento delle prestazioni di invalidità civile, dei sordi e dei ciechi civili.
2 Ha, infine, contestato la decisione ritenendo non dovuti gli importi erogati dall'istituto nonché rilevando in ogni caso l'applicazione dell'art.152 disp att. Cp.c. come da rituale dichiarazione resa in calce al ricorso.
Instaurato regolare contraddittorio, l'Inps si è costituito ribadendo la correttezza della gravata sentenza.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
Il gravame è fondato.
Va, anzitutto, inquadrata la normativa di riferimento
Sul punto si osserva che, come da recente pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
13915/2021) in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.
Ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Si è anche chiarito (Cass. n. 13223/2020) che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento nel percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già
conosce o ha l'onere di conoscere. I ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno dunque sì restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvi, tuttavia, i casi di erogazione indebita addebitabile al percipiente e insussistenza delle condizioni di un legittimo affidamento.
Ancora, le sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 10454 del 21.05.2015) hanno
3 riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestono natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali che presuppongono un rapporto assicurativo.
Va ancora ribadito che nella fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale ai fini della ripetizione è richiesto il dolo comprovato dell'accipiens atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens.
In particolare, la Corte ha evidenziato che:
–nessun obbligo di restituzione può configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già
dichiarato i propri redditi all'amministrazione finanziaria ed essi fossero perciò conoscibili dall'Inps;
– dal 2010 l'Amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'Inps in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Ciò significa che l'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 devono essere dichiarati all'Inps.
Invece, in nessun caso vi sono i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall'Inps e e che quindi l' già conosce. CP_1
In ordine alla sussistenza del dolo e al legittimo affidamento dell'accipiens, la Suprema Corte ha statuito: "la restituzione deve quindi considerarsi ammessa, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione configurabile, ad esempio, allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio (Cass. n. 28771 del 2018), ma non invece in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
Orbene, alla luce di detti principi e venendo al caso in esame, risulta che il superamento della soglia reddituale era stato determinato dalla circostanza che nell'anno 2018 la aveva dapprima venduto un immobile di valore Pt_1 dichiarato di euro 7.650,00 ma di consistenza di circa 50.000, 00 per poi acquistare sullo stesso immobile il diritto di usufrutto con valore dichiarato di euro 8.850,00.
4 In disparte l'erronea valutazione della documentazione in atti da parte del Tribunale, posto che la Pt_1 già comproprietaria del bene, ha stipulato contratto di permuta avente ad oggetto il trasferimento della quota di comproprietà dietro accettazione del diritto di abitazione sull'immobile, deve ritenersi che il reddito della casa di abitazione, al pari di quanto previsto per la concessione dell'assegno sociale, non rileva ai fini della valutazione del reddito rilevante ai fini del conseguimento delle prestazioni di invalidità civili.
In conclusione, deve dirsi che dalla documentazione in atti risulta accertato che la è priva di reddito Pt_1
a decorrere dall'anno 2018 e che nel 2019 non ha superato i limiti reddittuali, non avendo stipulato un contratto di compravendita ma solo di permuta con accettazione del diritto di abitazione sull'immobile.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accerta l'insussistenza dell'obbligo di di restituire l'importo di euro 3.847,87 con conseguente Parte_2
condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto;
b) Condanna l'INPS al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1312,00 per il primo grado ed in euro 962,00 per il grado di appello, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli 10.3.2025
Il Presidente est.
dr.ssa Anna Carla Catalano
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