Art. 23.
Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, puo' essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 18, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. ((Il contributo medesimo sara' erogato in tre anni in ragione di 47 unita' di conto per ettaro il primo anno, 32 unita' di conto per ettaro il secondo anno e 16 unita' di conto per ettaro il terzo anno)) ((Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unita' di conto per il primo anno, 1.600 unita' di conto per il secondo anno e 800 unita' di conto per il terzo anno; tale limite puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione))
Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda ai sensi della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 131 del 15 maggio 1973 che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, puo' essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 18, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina. ((Il contributo medesimo sara' erogato in tre anni in ragione di 47 unita' di conto per ettaro il primo anno, 32 unita' di conto per ettaro il secondo anno e 16 unita' di conto per ettaro il terzo anno)) ((Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unita' di conto per il primo anno, 1.600 unita' di conto per il secondo anno e 800 unita' di conto per il terzo anno; tale limite puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione))