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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/12/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4716/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PETRELLA LUCIANA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCUCCI Controparte_1 C.F._2
DA e dell'avv. CIACCIO FRANCESCO ( ) VIA DEL CORSO, 2 50122 C.F._3
FIRENZE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCUCCI
DA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del
Pubblico Ministero – atti comunicati al PM il 5.5.2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 2 Sul vincolo, come da atti introduttivi.
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 del Giudice
Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 12/01/1974 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e
, nato/a il 22/08/1978 a EN (SI) Controparte_1 unitisi in matrimonio a OL D'EL (SI) il 2-10-2010 atto n. 17 parte 2 serie A anno 2017 del
Registro Atti di Matrimonio del Comune di OL D'EL;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 16.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4716/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PETRELLA LUCIANA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PETRELLA LUCIANA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCUCCI Controparte_1 C.F._2
DA e dell'avv. CIACCIO FRANCESCO ( ) VIA DEL CORSO, 2 50122 C.F._3
FIRENZE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCUCCI
DA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del
Pubblico Ministero – atti comunicati al PM il 5.5.2025
CONCLUSIONI
pagina 1 di 2 Sul vincolo, come da atti introduttivi.
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Giudice Relatore, che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 del Giudice
Relatore, in pari data.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nato/a il 12/01/1974 a BOLOGNA (BO) Parte_1
e
, nato/a il 22/08/1978 a EN (SI) Controparte_1 unitisi in matrimonio a OL D'EL (SI) il 2-10-2010 atto n. 17 parte 2 serie A anno 2017 del
Registro Atti di Matrimonio del Comune di OL D'EL;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore per tutte le altre questioni.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 16.12.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2