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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.842/2024 R.G.A., avverso la sentenza del Tribunale di
Piacenza sezione lavoro n. 369/2024, resa il 19.11.2024 e pubblicata il giorno 22.11.2024, notificata in pari data, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa elettivamente dall'avv. Parte_1 C.F._1
TT LO ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, nel suo studio in Via Eremitani n.11 Padova, giusta procura in atti;
- Reclamante
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Agostino Califano del Foro di Genova, in virtù di procura in atti;
- Reclamata
OGGETTO: licenziamento per giusta causa;
posta in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2025, udita la relazione;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, – Parte_1 esattore/casellante (giusto contratto a tempo indeterminato dall'01.06.2003 del 16.03.2003 concluso con soc. Autovia Padana SPA) – adiva il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, impugnando il licenziamento intimatole per giusta causa che seguiva a due contestazioni disciplinari (del 12.3.2020 e del 17.4.2020), aventi origine nella dichiarazione riferita alla stessa inviata con e-mail del 28.1.2020, riguardante un transito autostradale Pt_1 del 12.1.2020 senza emissione del biglietto di entrata;
le contestazioni riguardavano plurimi episodi, precedenti e successivi alla data del 28.1.2020 (tot.24), nei quali sarebbe stato riscontrato l'uso improprio di un apparato telepass “speciale”, che non (datrice CP_1 di lavoro) ma la concedente Autostrade per l'Italia (ASPI) - con cui aveva rapporto CP_1 qualificato - rilasciava in comodato ai casellanti onde consentire agli stessi di raggiungere gratuitamente il luogo di lavoro dal proprio domicilio ovvero percorrere la tratta autostradale in gestione ad (salva la facoltà di usarne anche per scopi extralavorativi o altri CP_1 tronchi autostradali, in tal caso, però, pagando il pedaggio come qualunque altro utente, con addebito in conto corrente).
Nell'impugnare il licenziamento la ricorrente deduceva vizi formali e sostanziali
(tardività delle contestazioni;
mancanza di specificità degli addebiti;
ritorsività e comunque natura discriminatoria del licenziamento;
insussistenza degli addebiti) e formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria ed incidentale e in accoglimento del presente ricorso, per tutte le ragioni e causali esposte nel presente ricorso da intendersi qui richiamate e trascritte, così provvedere: in via principale: dichiarare illegittimo e comunque annullare il licenziamento intimato da alla Sig.ra in data 06/05/2020 per assenza di giusta Controparte_1 Parte_1 causa e manifesta insussistenza dei fatti contestati per violazione degli artt. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori e/o per il mancato rispetto dei requisiti previsti per le contestazioni disciplinari
e, conseguentemente, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico;
per l'effetto, previa la più opportuna declaratoria, accogliere il ricorso e reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con la qualifica precedentemente rivestita e con le mansioni precedentemente svolte o equivalenti, nonchè condannare l' in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ove previsti e dovuti;
in via subordinata: dichiarare nullo e/o discriminatorio e/o ritorsivo e/o caratterizzato da motivo illecito determinante il licenziamento intimato da alla Sig.ra Controparte_1
in data 06/05/2020 e, conseguentemente, improduttivo di qualsiasi effetto Parte_1 giuridico;
per l'effetto, previa la più opportuna declaratoria, accogliere il presente ricorso, reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con la qualifica precedentemente rivestita e con le mansioni precedentemente svolte o equivalenti, nonché condannare l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
[...] lavoratrice di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque determinata in una somma non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sempre dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ove previsti e dovuti;
in via ulteriormente subordinata: dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o improduttivo di qualsiasi effetto giuridico e comunque annullare il licenziamento intimato da Controparte_1 alla Sig.ra in data 06/05/2020; per l'effetto, previa la più opportuna
[...] Parte_1 declaratoria, accogliere il presente ricorso dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento nonché condannare l' in persona Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria omnicomprensiva per il danno patito dalla lavoratrice per il licenziamento illegittimo, nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti. Dichiarare esecutiva l'emananda sentenza. Sempre con vittoria di spese e compensi legali di causa, oltre accessori di legge.”
La fase cautelare del procedimento celebrato secondo le forme del c.d. “rito Fornero” si concludeva con ordinanza del 07.05.2021, di accoglimento parziale delle domande della lavoratrice giacché il Giudice aveva ritenuto sussistenti i fatti a lei addebitati ma non la proporzionalità del licenziamento;
di talché, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, la società convenuta veniva condannata al pagamento del risarcimento danni nella misura di euro
55.000,00, oltre alla rifusione delle spese (6000,00 per compensi, oltre esborsi e accessori).
Entrambe le parti hanno proposto opposizione avverso la detta ordinanza.
La causa che ne seguiva veniva istruita con documenti e lo svolgimento di CTU volta alla ricostruzione degli addebiti attraverso la verifica dell'uso del “telepass” associato alle due vetture, come risultato in atti.
Essenzialmente sulla base dell'esito della CTU - che avrebbe accertato la quasi totalità dei fatti addebitati alla nel senso di avere consentito ad altri, nella specie al suo ex Pt_1 coniuge, di utilizzare in modo improprio il “telepass” che le era stato concesso in uso esclusivo e con divieto di cessione a terzi - rigettate tutte le questioni inerenti il licenziamento (tardività della contestazione per fatti del 2018-2019, mancanza di specificità, ritorsività, natura discriminatoria), il giudice di I grado con ordinanza del 19.11.2024, definiva il giudizio di opposizione ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa e, reiette tutte le domande svolte dalla parte ricorrente, la condannava al pagamento delle spese di controparte (ponendo le spese di CTU a carico di entrambe in solido).
Avverso il detto provvedimento proponeva reclamo ex art. 1 comma 58 e ss. L. 92/2012
che, nel formulare 10 motivi di gravame e nel reiterare le richieste istruttorie del Parte_1
I grado non ammesse, insisteva per la riforma del provvedimento impugnato e per l'accoglimento delle domande già svolte in I grado, come sopra pedissequamente riportate.
La società si costituiva ritualmente prendendo specifica Controparte_1 posizione con riguardo ad ogni motivo di reclamo, chiedendone il rigetto (anche con riguardo alle istanze istruttorie riproposte in tale sede ed anche alle nuove produzioni svolte).
Tanto premesso, quanto più specificamente allo svolgimento del giudizio in tale sede, si rileva che all'udienza di discussione fissata per il giorno 3/7/2025 le parti rappresentavano la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, chiedendo a tal fine l'aggiornamento della causa ad altra data successiva;
accolta l'istanza concorde delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza odierna ove le parti – così come legittimate (vd. procura speciale in atti per la società appellata) - hanno definito consensualmente la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione giudiziale.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, la Corte d'Appello dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della conciliazione come da verbale sottoscritto in udienza.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate, salva la regolamentazione dalle parti concordata nel verbale di conciliazione.
Infine, attesa la natura della presente pronuncia, si rileva che non trova applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 369/2024 emessa nell'ambito del procedimento n. 274/2021
RGA emessa dal Tribunale di Piacenza – Sezione Lavoro – in data 19.11.2024, pubblicata in data 22.11.2024 e notificata in pari data, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione;
2) compensa le spese del grado tra le parti, salva la regolamentazione dalle stesse concordata nel verbale di conciliazione.
Bologna, 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Dott. Marcella Angelini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.842/2024 R.G.A., avverso la sentenza del Tribunale di
Piacenza sezione lavoro n. 369/2024, resa il 19.11.2024 e pubblicata il giorno 22.11.2024, notificata in pari data, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa elettivamente dall'avv. Parte_1 C.F._1
TT LO ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, nel suo studio in Via Eremitani n.11 Padova, giusta procura in atti;
- Reclamante
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Agostino Califano del Foro di Genova, in virtù di procura in atti;
- Reclamata
OGGETTO: licenziamento per giusta causa;
posta in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2025, udita la relazione;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, – Parte_1 esattore/casellante (giusto contratto a tempo indeterminato dall'01.06.2003 del 16.03.2003 concluso con soc. Autovia Padana SPA) – adiva il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, impugnando il licenziamento intimatole per giusta causa che seguiva a due contestazioni disciplinari (del 12.3.2020 e del 17.4.2020), aventi origine nella dichiarazione riferita alla stessa inviata con e-mail del 28.1.2020, riguardante un transito autostradale Pt_1 del 12.1.2020 senza emissione del biglietto di entrata;
le contestazioni riguardavano plurimi episodi, precedenti e successivi alla data del 28.1.2020 (tot.24), nei quali sarebbe stato riscontrato l'uso improprio di un apparato telepass “speciale”, che non (datrice CP_1 di lavoro) ma la concedente Autostrade per l'Italia (ASPI) - con cui aveva rapporto CP_1 qualificato - rilasciava in comodato ai casellanti onde consentire agli stessi di raggiungere gratuitamente il luogo di lavoro dal proprio domicilio ovvero percorrere la tratta autostradale in gestione ad (salva la facoltà di usarne anche per scopi extralavorativi o altri CP_1 tronchi autostradali, in tal caso, però, pagando il pedaggio come qualunque altro utente, con addebito in conto corrente).
Nell'impugnare il licenziamento la ricorrente deduceva vizi formali e sostanziali
(tardività delle contestazioni;
mancanza di specificità degli addebiti;
ritorsività e comunque natura discriminatoria del licenziamento;
insussistenza degli addebiti) e formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria ed incidentale e in accoglimento del presente ricorso, per tutte le ragioni e causali esposte nel presente ricorso da intendersi qui richiamate e trascritte, così provvedere: in via principale: dichiarare illegittimo e comunque annullare il licenziamento intimato da alla Sig.ra in data 06/05/2020 per assenza di giusta Controparte_1 Parte_1 causa e manifesta insussistenza dei fatti contestati per violazione degli artt. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori e/o per il mancato rispetto dei requisiti previsti per le contestazioni disciplinari
e, conseguentemente, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico;
per l'effetto, previa la più opportuna declaratoria, accogliere il ricorso e reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con la qualifica precedentemente rivestita e con le mansioni precedentemente svolte o equivalenti, nonchè condannare l' in persona del suo legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, al pagamento in favore della lavoratrice di un'indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ove previsti e dovuti;
in via subordinata: dichiarare nullo e/o discriminatorio e/o ritorsivo e/o caratterizzato da motivo illecito determinante il licenziamento intimato da alla Sig.ra Controparte_1
in data 06/05/2020 e, conseguentemente, improduttivo di qualsiasi effetto Parte_1 giuridico;
per l'effetto, previa la più opportuna declaratoria, accogliere il presente ricorso, reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con la qualifica precedentemente rivestita e con le mansioni precedentemente svolte o equivalenti, nonché condannare l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della
[...] lavoratrice di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque determinata in una somma non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sempre dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ove previsti e dovuti;
in via ulteriormente subordinata: dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o improduttivo di qualsiasi effetto giuridico e comunque annullare il licenziamento intimato da Controparte_1 alla Sig.ra in data 06/05/2020; per l'effetto, previa la più opportuna
[...] Parte_1 declaratoria, accogliere il presente ricorso dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento nonché condannare l' in persona Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria omnicomprensiva per il danno patito dalla lavoratrice per il licenziamento illegittimo, nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti. Dichiarare esecutiva l'emananda sentenza. Sempre con vittoria di spese e compensi legali di causa, oltre accessori di legge.”
La fase cautelare del procedimento celebrato secondo le forme del c.d. “rito Fornero” si concludeva con ordinanza del 07.05.2021, di accoglimento parziale delle domande della lavoratrice giacché il Giudice aveva ritenuto sussistenti i fatti a lei addebitati ma non la proporzionalità del licenziamento;
di talché, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, la società convenuta veniva condannata al pagamento del risarcimento danni nella misura di euro
55.000,00, oltre alla rifusione delle spese (6000,00 per compensi, oltre esborsi e accessori).
Entrambe le parti hanno proposto opposizione avverso la detta ordinanza.
La causa che ne seguiva veniva istruita con documenti e lo svolgimento di CTU volta alla ricostruzione degli addebiti attraverso la verifica dell'uso del “telepass” associato alle due vetture, come risultato in atti.
Essenzialmente sulla base dell'esito della CTU - che avrebbe accertato la quasi totalità dei fatti addebitati alla nel senso di avere consentito ad altri, nella specie al suo ex Pt_1 coniuge, di utilizzare in modo improprio il “telepass” che le era stato concesso in uso esclusivo e con divieto di cessione a terzi - rigettate tutte le questioni inerenti il licenziamento (tardività della contestazione per fatti del 2018-2019, mancanza di specificità, ritorsività, natura discriminatoria), il giudice di I grado con ordinanza del 19.11.2024, definiva il giudizio di opposizione ritenendo legittimo il licenziamento per giusta causa e, reiette tutte le domande svolte dalla parte ricorrente, la condannava al pagamento delle spese di controparte (ponendo le spese di CTU a carico di entrambe in solido).
Avverso il detto provvedimento proponeva reclamo ex art. 1 comma 58 e ss. L. 92/2012
che, nel formulare 10 motivi di gravame e nel reiterare le richieste istruttorie del Parte_1
I grado non ammesse, insisteva per la riforma del provvedimento impugnato e per l'accoglimento delle domande già svolte in I grado, come sopra pedissequamente riportate.
La società si costituiva ritualmente prendendo specifica Controparte_1 posizione con riguardo ad ogni motivo di reclamo, chiedendone il rigetto (anche con riguardo alle istanze istruttorie riproposte in tale sede ed anche alle nuove produzioni svolte).
Tanto premesso, quanto più specificamente allo svolgimento del giudizio in tale sede, si rileva che all'udienza di discussione fissata per il giorno 3/7/2025 le parti rappresentavano la possibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa, chiedendo a tal fine l'aggiornamento della causa ad altra data successiva;
accolta l'istanza concorde delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza odierna ove le parti – così come legittimate (vd. procura speciale in atti per la società appellata) - hanno definito consensualmente la controversia sottoscrivendo verbale di conciliazione giudiziale.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, la Corte d'Appello dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della conciliazione come da verbale sottoscritto in udienza.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate, salva la regolamentazione dalle parti concordata nel verbale di conciliazione.
Infine, attesa la natura della presente pronuncia, si rileva che non trova applicazione alla fattispecie del novellato art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr. Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 369/2024 emessa nell'ambito del procedimento n. 274/2021
RGA emessa dal Tribunale di Piacenza – Sezione Lavoro – in data 19.11.2024, pubblicata in data 22.11.2024 e notificata in pari data, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
1) dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione;
2) compensa le spese del grado tra le parti, salva la regolamentazione dalle stesse concordata nel verbale di conciliazione.
Bologna, 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandra Martinelli Dott. Marcella Angelini