Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/05/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione Presidenziale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. del R.G.V.G. 1148/2024, trattenuta in decisione all'udienza del
13/05/2025, sulla domanda congiunta promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. RAFFAELLA DE BUONO;
Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA MAZZUCA;
Controparte_1
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi chiedono dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bari in data
06/09/2000, dal quale sono nati i figli (21/11/2001) ed Persona_1 Persona_2
(11/06/2005).
[...]
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Con sentenza n. 216/2024, dell'11/12/09/2024, emessa nel corso del presente giudizio e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, le condizioni concordate delle parti, concernenti l'assegnazione della casa coniugale a che vi abiterà insieme ai figli, il versamento da parte di Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni dalle stesse concordate;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 14/05/2025
Il Presidente est.
dott. Andrea Palma